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Decisione

9.2014.73

Costi della misura di protezione, onere dei genitori: esonero per problemi finanziari di questi ultimi escluso

26 settembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

9.2014.73

Lugano

26 settembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Tamagni

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1 e

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l'approvazione del rapporto morale

giudicando

sul reclamo del 14 maggio 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 18 aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

che PI 2 (1997) e PI

1.

(2004) sono figli di RE 1 e RE 2;

che i genitori di PI

2.

e PI 1 vivono separati di fatto;

che con decisione

del 17 gennaio 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) ha istituito a favore di PI 2 e PI 1 una curatela

educativa ai sensi dell'art. 308 CC, designando quale curatrice la signora CURA

1;

che mediante

decisione 18 aprile 2014 l'Autorità di protezione ha approvato il rapporto

morale per la gestione 2013 della curatela sopra menzionata presentato dalla

curatrice CURA 1, riconoscendo a quest'ultima un'indennità complessiva di fr.

504.85

(mercede fr. 490.– e spese diverse fr. 14.85);

che nella medesima

decisione l'Autorità di protezione ha posto l'indennità di cui sopra, già

anticipata dall'Autorità, a carico dei signori RE 1 e RE 2 in ragione di metà

per parte con vincolo di solidarietà;

che con reclamo del

14.

maggio 2014 RE 1 e RE 2 si aggravano avverso la predetta decisione

postulando di essere esonerati dal pagamento dell'indennità della curatrice a

motivo delle loro difficoltà economiche;

che con osservazioni

20.

maggio 2014 rispettivamente 30 maggio 2014 la curatrice si è espressa sul

reclamo senza tirare conclusioni sull'accoglimento del medesimo, mentre

l'Autorità di protezione ha postulato la reiezione;

che con replica 15

giugno 2014 RE 1 e RE 2 hanno reiterato la loro richiesta di essere esonerati

dal pagamento dell'indennità della curatrice;

che l'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in

materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC);

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);

per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm;

che secondo l’art.

276.

cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo

di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota

2461; Wullschleger in: FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle

osservazioni generali agli art. 276–293 CC); sono quindi i genitori a

dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e

formazione e i costi per le misure prese a loro tutela;

che a norma dell’art.

19.

LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura

tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento

(cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è

tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate

dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati

dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono

essere recuperati: a) presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno;

b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione; c)

trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi

in caso di decesso dell’interessato (cpv. 3);

che giusta

l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate

dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al

suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata;

che nel caso in

esame l'Autorità di protezione, ponendo le indennità della curatrice a carico

dei signori RE 1 e RE 2, ha statuito correttamente essendo questi ultimi

entrambi debitori del mantenimento dei figli e quindi anche dei costi della curatela;

che l'esonero da

tali costi a motivo della situazione finanziaria difficile non è previsto dalle

norme di legge, potendo anzi l'Autorità provvedere al recupero degli anticipi

effettuati entro dieci anni a norma dell'art. 19 LPMA;

che i reclamanti possono,

se del caso, postulare all'Autorità che ha eseguito l'anticipo una sospensione

o una rateazione della restituzione previa debita documentazione della loro

impossibilità a rifondere subito l'intero importo;

che il reclamo va

di conseguenza respinto;

che gli oneri del

presente giudizio seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze si

rinuncia al loro prelievo;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.