9.2014.73
Costi della misura di protezione, onere dei genitori: esonero per problemi finanziari di questi ultimi escluso
26 settembre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
9.2014.73
Lugano
26 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Tamagni
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 e
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l'approvazione del rapporto morale
giudicando
sul reclamo del 14 maggio 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 18 aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
Considerandi
che PI 2 (1997) e PI
1.
(2004) sono figli di RE 1 e RE 2;
che i genitori di PI
2.
e PI 1 vivono separati di fatto;
che con decisione
del 17 gennaio 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) ha istituito a favore di PI 2 e PI 1 una curatela
educativa ai sensi dell'art. 308 CC, designando quale curatrice la signora CURA
1;
che mediante
decisione 18 aprile 2014 l'Autorità di protezione ha approvato il rapporto
morale per la gestione 2013 della curatela sopra menzionata presentato dalla
curatrice CURA 1, riconoscendo a quest'ultima un'indennità complessiva di fr.
504.85
(mercede fr. 490.– e spese diverse fr. 14.85);
che nella medesima
decisione l'Autorità di protezione ha posto l'indennità di cui sopra, già
anticipata dall'Autorità, a carico dei signori RE 1 e RE 2 in ragione di metà
per parte con vincolo di solidarietà;
che con reclamo del
14.
maggio 2014 RE 1 e RE 2 si aggravano avverso la predetta decisione
postulando di essere esonerati dal pagamento dell'indennità della curatrice a
motivo delle loro difficoltà economiche;
che con osservazioni
20.
maggio 2014 rispettivamente 30 maggio 2014 la curatrice si è espressa sul
reclamo senza tirare conclusioni sull'accoglimento del medesimo, mentre
l'Autorità di protezione ha postulato la reiezione;
che con replica 15
giugno 2014 RE 1 e RE 2 hanno reiterato la loro richiesta di essere esonerati
dal pagamento dell'indennità della curatrice;
che l'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in
materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC);
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm;
che secondo l’art.
276.
cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo
di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota
2461; Wullschleger in: FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle
osservazioni generali agli art. 276–293 CC); sono quindi i genitori a
dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e
formazione e i costi per le misure prese a loro tutela;
che a norma dell’art.
19.
LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura
tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento
(cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è
tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate
dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati
dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono
essere recuperati: a) presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno;
b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione; c)
trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi
in caso di decesso dell’interessato (cpv. 3);
che giusta
l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate
dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al
suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata;
che nel caso in
esame l'Autorità di protezione, ponendo le indennità della curatrice a carico
dei signori RE 1 e RE 2, ha statuito correttamente essendo questi ultimi
entrambi debitori del mantenimento dei figli e quindi anche dei costi della curatela;
che l'esonero da
tali costi a motivo della situazione finanziaria difficile non è previsto dalle
norme di legge, potendo anzi l'Autorità provvedere al recupero degli anticipi
effettuati entro dieci anni a norma dell'art. 19 LPMA;
che i reclamanti possono,
se del caso, postulare all'Autorità che ha eseguito l'anticipo una sospensione
o una rateazione della restituzione previa debita documentazione della loro
impossibilità a rifondere subito l'intero importo;
che il reclamo va
di conseguenza respinto;
che gli oneri del
presente giudizio seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze si
rinuncia al loro prelievo;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.