9.2014.76
Revoca cautelativa della custodia e limitazione dell'autorità parentale. Collocamento idoneo
30 luglio 2014Italiano42 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.74-76
Lugano
30 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
e
RE
2, __________
patr.
da: PR 2,
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione cautelare della custodia della madre sulla
figlia PI 1, la limitazione dell'autorità parentale e il collocamento della
piccola presso una zia della madre nel Canton Lucerna
giudicando
sui reclami del 19 maggio 2014 di RE 2 (inc. 9.2014.74) e del 22 maggio 2014 di
RE 1 (inc. 9.2014.76) entrambi contro la decisione emessa il 28 aprile 2014/9
maggio 2014 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2012) è figlia
di RE 1 e RE 2.
B. Con lettera del 12
marzo 2014, due educatori della Fondazione A__________, che avevano seguìto RE
1 tra il 2009 e il 2013, hanno segnalato all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), una situazione di disagio all’interno del
nucleo famigliare RE 1RE 2.
C. Il 26 marzo 2014,
nell’ambito della procedura a protezione dell’unione coniugale, il Pretore del
distretto di __________ ha, in particolare, autorizzato RE 1 e RE 2 a vivere
separati, ha attribuito PI 1 alla madre, garantendo al padre il più ampio diritto
di visita (verbale d’udienza del 26 marzo 2014, inc. SO.2014.200).
D. Nel frattempo RE 1,
che stava programmando di cambiare domicilio, ha portato la figlia PI 1 alla zia,
P__________ P__________ a M__________ (LU).
Il 22 marzo 2014 M__________,
educatrice della Fondazione A__________ ha segnalato all’Autorità di protezione
che PI 1 sarebbe stata visitata da un medico a Lucerna, il quale avrebbe riscontrato
gravi maltrattamenti subìti dalla bambina. Il giorno stesso, con decisione
supercautelare, inaudita parte, indicando di essere “in attesa del referto
medico”, il presidente dell’Autorità regionale di protezione ha privato RE 1 e RE
2 della custodia parentale sulla figlia PI 1 affidandola provvisoriamente in
custodia alla signora P__________ P__________; limitando provvisoriamente
l’autorità parentale dei genitori al solo diritto di ottenere informazioni, assegnando
tutte le decisioni ordinarie riguardanti la minore a P__________ P__________.
E. In sede d’udienza del
28 aprile 2014 dinanzi all’Autorità di protezione, RE 1 ha riconosciuto di non
avere al momento un alloggio proprio ma ha negato di aver maltrattato la figlia
PI 1. La madre ha ammesso di aver consegnato in custodia la bambina alla zia P__________
P__________ in quanto “era in un momento di difficoltà, a causa del trasloco”. RE
1 ha riferito che la zia paterna, a cui ha affidato la figlia, si rifiutava di
farla vedere a lei e al padre. RE 1 si è opposta alla decisione supercautelare
dell’Autorità di protezione di tolta della custodia, indicando che vi era “un
progetto già instradato, affinché la madre e la figlia possano essere ospitate
presso Casa __________ o struttura analoga”. Fornendo la propria disponibilità
a verificare il collocamento, RE 1 ha proposto in alternativa il collocamento
di PI 1 presso i nonni paterni. RE 2 ha aderito alle proposte.
F. Con scritto del 28/30
aprile 2014 all'Autorità di protezione, RE 2 ha riferito, in merito all’udienza
del 28 aprile, di opporsi al collocamento della figlia disposto dall'Autorità,
ribadendo la disponibilità dei nonni per “l'affido in custodia della nipote”.
Con scritto di posta
elettronica del 2 maggio 2014 il legale di RE 1 ha informato l’Autorità di
protezione che la disponibilità presso Casa __________ per accogliere PI 1 e la
madre poteva essere verificata solo su mandato stesso dell’autorità.
Con scritto e-mail dell’8
maggio 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di non avere mezzi
finanziari per potersi recare a Lucerna ad esercitare il diritto di visita.
G. Con decisione
cautelare 28 aprile 2014/9 maggio 2014, l'Autorità di protezione ha per finire: privato la madre RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 (disp. n.
1); affidato la minore in custodia alla signora P__________ P__________, M__________
(disp. n. 2); limitato l'autorità parentale dei genitori RE 1 e RE 2 al solo
diritto di ottenere informazioni, assegnando tutte le decisioni ordinarie riguardanti
la minore alla signora P__________ P__________ (disp. n. 3).
A mente dell’Autorità di
protezione dal referto medico datato 28 aprile 2014 del dr. med. R__________
dell’Ospedale cantonale di Lucerna, “emergono sospetti di maltrattamenti
avvenuti ai danni della minore”. Nella decisione – riprendendo quanto
verbalizzato all'udienza di audizione – viene indicato che “la madre si
prenderà carico di verificare la possibilità di essere collocata con la bambina
presso Casa __________”. L’Autorità indica infine che, in attesa che vengano effettuati
gli accertamenti da parte del Ministero pubblico appare tuttavia giustificato
privare in via cautelare RE 1 della custodia della piccola PI 1. L’idoneità
della zia P__________ P__________ sarebbe confermata dallo scritto del 22
aprile 2014 del dr. med. W__________.
Per quanto concerne
l’esercizio del diritto di visita l’Autorità di protezione indica altresì che
in virtù dell’art. 273 CC, dei sospetti e della tenera età della bambina, si
impone un esercizio in forma accompagnata presso una struttura idonea nel
Canton Lucerna. L’Autorità rileva inoltre che la madre ha già comunicato di essere
impossibilitata per ragioni economiche di recarsi nel Canton Lucerna, assegnando
al padre un termine di 5 giorni per indicare la sua disponibilità ad esercitare
il diritto di visita sorvegliato (disp. n. 4). Con scritto del 16 maggio 2014
il padre RE 2 ha comunicato di non essere disposto a recarsi a Lucerna per esercitare
il diritto di visita.
H. Contemporaneamente,
su segnalazione di P__________ P__________ la Procuratrice pubblica Valentina
Tuoni ha aperto un procedimento penale, inizialmente contro “ignoti” e poi
esteso contro RE 1, il suo compagno A__________ D__________ e RE 2 per atti
sessuali con fanciulli nonché violazione del dovere di assistenza o educazione
(inc. PP 2014.3722).
I. Il 2 giugno 2014
l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Sozialamt di M__________
affinché proceda ad una verifica socio ambientale nei confronti del nucleo
famigliare della signora P__________ P__________ di M__________ (risoluzione n.
254/2014). Il reclamo del 10 giugno 2014 inoltrato da RE 2 avverso il
conferimento del mandato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con
decisione del 20 giugno 2014 (inc. 9.2014.86).
L. Contro la decisione
cautelare del 28 aprile/9 maggio 2014 di cui si è detto al consid. G, è insorto
il padre con reclamo del 19 maggio 2014 (inc. 9.2014.74), postulando il suo
annullamento e che la figlia PI 1 venga affidata alla custodia dei nonni
paterni P__________ e S__________, (relativamente giovani e disposti
all’affidamento, cfr. lettera del 28 aprile 2014). RE 2, oltre a negare di aver
mai maltrattato né abusato della figlia, evidenzia che l’Autorità di protezione
ha affidato PI 1 alla prozia senza nessun accertamento preliminare, né verifica
sulle capacità e qualità genitoriali. Egli ritiene che la piccola non doveva
essere collocata fuori Cantone. Tale collocamento avrebbe peraltro messo in
difficoltà i genitori anche per l’esercizio del diritto di visita. Egli
riferisce infine che RE 1 avrebbe portato la piccola a Lucerna a sua insaputa.
Con osservazioni del 27
maggio 2014 RE 1 ribadisce quanto indicato nel proprio reclamo del 22 maggio
2014 (di cui si dirà sotto). Anche a mente di RE 1 l’Autorità di protezione
avrebbe affidato la bambina senza i dovuti accertamenti. Questa avrebbe nel frattempo
trovato un alloggio adeguato nel quale accogliere la bambina. RE 1 postula
l’affidamento di PI 1 ritenuto che non vi sarebbero elementi a suo carico di
abusi o maltrattamenti a danno della bambina.
Con osservazioni del 26
maggio 2014 l’Autorità di protezione ha negato una violazione del diritto di
essere sentito lamentata dal padre, evidenziando che lo stesso era presente,
con i nonni paterni e materni all’udienza del 28 aprile 2014. Oltre ad indicare
che agli atti vi sarebbero prove delle violenze subite da RE 1, l’Autorità
indica che “esprimersi ora sulla futura sistemazione di PI 1 è prematuro”.
Mediante replica del 20 giugno
2014 RE 2 ha riconfermato le argomentazioni contenute nel reclamo, criticando
in particolare l'operato dell'Autorità di protezione che avrebbe affidato la
custodia della piccola PI 1 senza particolari accertamenti. RE 2 disapprova
inoltre la dichiarazione dell'Autorità là dove l'avrebbe definito “persona che
passa facilmente all'atto”, in quanto a suo dire “ingiustificate e arbitrarie”.
Con duplica del 18 luglio
2014 RE 1 ha ribadito quanto già contenuto nel proprio reclamo, evidenziando
che l’affidamento di PI 1 a P__________ P__________ è inappropriato. La
famiglia affidataria sin dall’inizio ha negato ogni contatto di PI 1 con la
madre. RE 1 ribadisce la propria richiesta di riaffido della figlia.
M. Contro la predetta
decisione cautelare del 28 aprile/9 maggio 2014 anche RE 1 è insorta con
reclamo del 22 maggio 2014 (inc. 9.2014.76), chiedendo che la privazione della
custodia e la limitazione dell’autorità parentale sulla figlia PI 1 siano
annullate. La reclamante lamenta che la decisione impugnata si baserebbe su dichiarazioni
distorte e strumentalizzate fornite da P__________ P__________ e M__________.
Pur riconoscendo che al momento della decisione impugnata il clima famigliare
era teso, e confessando di essere stata oggetto di violenza da parte del
marito, nega ogni addebito di violenza nei confronti della figlia. La reclamante
rimprovera di non aver potuto in tutti questi mesi vedere la figlia. La famiglia affidataria le avrebbe sin dall’inizio negato ogni contatto con la piccola. L’affidamento di PI 1 a P__________ P__________, che avrebbe avuto comportamenti
inadeguati nei confronti della piccola, sarebbe, a mente di RE 1, inappropriato.
Postula di conseguenza che si proceda indilatamente al rientro di PI 1 in
Ticino presso di lei – intendendo occuparsi personalmente della figlia – escludendo
che PI 1 d'ora innanzi “possa essere affidata a terzi, ancorché in Ticino ed
ancorché parenti” (cfr. reclamo pag. 12 verso l'alto).
Con osservazioni del 2
giugno 2014 RE 2 nega ogni addebito di violenza nei confronti della moglie.
Anche il padre denuncia il comportamento della zia nei confronti di PI 1.
Ribadisce la richiesta di riportare la piccola in Ticino con attribuzione della
custodia ai nonni paterni.
N. Entrambi i reclamanti
hanno postulato la restituzione dell'effetto sospensivo ai loro gravami –
richiesta respinta da questo giudice con decisione del 20 giugno 2014 – e di
essere posti al beneficio del gratuito patrocinio.
O. Con decreti del 21
luglio 2014 la Procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha comunicato che si
prospetta l’emanazione di un decreto d’abbandono nei confronti di RE 1 e RE 2 per
i reati di atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 CP) e la promozione
dell’accusa nei confronti di entrambi per i reati di violazione del dovere di
assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) nonché di contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti (art. 19 a n. 1 LStup) e, nei confronti del solo RE
2, per lesioni semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 3 CP), vie di fatto (art. 126
cpv. 2 lett. b CP), furto (art. 139 cifra 1 CP), ingiuria (art. 177 CP) e minaccia
(art. 180 cpv. 2 CP).
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450
segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le
disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2
LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha privato, cautelarmente, la madre della
custodia parentale sulla figlia PI 1, affidandola a P__________ P__________ e
ha limitato l’autorità parentale dei genitori RE 1 e RE 2 al solo diritto di
ottenere informazioni. L’Autorità di protezione ha esordito indicando di aver
ricevuto la segnalazione di disagio da parte della Fondazione A__________
(scritto del 12 marzo 2014) e che la bambina è stata volontariamente affidata
dalla madre alla zia P__________ P__________. L’Autorità di protezione, basandosi
in particolare sul referto medico del 28 aprile 2014 del dr. med. R__________
di Lucerna, ha poi evidenziato che nel caso in esame vi sarebbero fondati sospetti
sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 di proteggere e riconoscere il bisogno
della piccola. Ciò posto, dopo aver sentito le parti, nell’attesa che vengano
effettuati gli accertamenti di competenza del Ministero pubblico, l’Autorità di
protezione ha confermato l’affidamento di PI 1 a P__________ P__________, precedentemente
ordinato in via supercautelare. L’Autorità di protezione, ha indicato che
l’idoneità di P__________ P__________ ad occuparsi della bambina è stata
confermata con scritto del 22 aprile 2014 del dr. W__________. Per quel che
concerne l’esercizio del diritto di visita l’Autorità di protezione ha imposto
che avrebbero potuto essere esercitati in forma accompagnata presso una
struttura idonea nel Canton Lucerna, assegnando al padre un termine di 5 giorni
per esprimersi. La madre avrebbe in precedenza comunicato di non potersi recare
nel Canton Lucerna per ragioni finanziarie.
I. Sul reclamo di RE 1
3.
RE 1 ha impugnato la
predetta decisione cautelare, chiedendo che la privazione della custodia e la
limitazione dell’autorità parentale sulla figlia PI 1 vengano annullate. La
reclamante riferisce in primo luogo che al momento della decisione impugnata il
clima famigliare era teso, riferendo di essere stata oggetto di violenza da
parte del marito. La figlia avrebbe purtroppo assistito agli episodi di violenza.
Ritenuto che a suo avviso la situazione avrebbe potuto mettere in pericolo la
sicurezza della bambina RE 1 ha chiesto aiuto alla zia P__________ P__________.
RE 1 nega di essersi mai disinteressata della bambina, ma evidenzia di essersi
trovata in difficoltà. Le violenze erano continuate anche dopo la separazione
dal marito. Per risparmiare lo stress del trasloco alla piccola PI 1, RE 1 l’ha
pertanto portata alla zia. Pur riconoscendo che il marito è spesso stato violento
nei suoi confronti RE 1 nega di aver mai assistito a scene di violenza del
padre nei confronti della piccola. RE 1 riferisce che la zia le ha poi negato
qualsivoglia contatto con PI 1, denunciando gravi maltrattamenti subìti dalla
bambina. Segnala peraltro che M__________ (della Fondazione A__________)
avrebbe denunciato strani comportamenti della bambina e che si sarebbe
presentata come funzionaria dell’Autorità di protezione alfine di farsi
trasmettere un certificato medico riguardante la minore. La decisione impugnata si baserebbe sulle dichiarazioni distorte e strumentalizzate
fornite da P__________ P__________ e M__________. La reclamante lamenta d'altro
canto che nessuno avrebbe verificato le condizioni di accudimento della minore,
evidenziando strani comportamenti della zia affidataria. A mente della
reclamante la zia P__________ P__________ avrebbe avuto dei comportamenti
totalmente inadeguati. Fintanto che le era affidata, la bambina era, a mente
della madre, in perfetta salute, come a suo dire accertato anche dal pediatra
che la seguiva. RE 1, indica che già in sede di separazione, dinanzi al Pretore
aveva sollecitato la nomina di un curatore educativo. L’Autorità di protezione
avrebbe deciso sulla scorta di dichiarazioni di P__________ P__________ e M__________,
non comprovate da riscontri probatori. La decisione impugnata nemmeno indicherebbe
per quale motivo non sia stata presa in considerazione una misura meno
incisiva, ribadendo anche in questa sede che a tutte le parti era nota la
disponibilità della madre al ricovero con la figlia presso Casa __________. La
reclamante lamenta inoltre di non aver potuto, in tutti questi mesi, vedere la
figlia, neppure in occasione del suo secondo compleanno. Ribadisce anche in
questa sede la richiesta che la custodia di PI 1 le venga restituita, proponendo
se del caso di essere affiancata da un curatore educativo.
4.
In virtù dell’art.
296.
CC: l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1); finché
minorenni, i figli sono soggetti, all’autorità parentale congiunta del padre e
della madre (cpv. 2). Secondo l'art. 301 cpv. 1 CC, i genitori, in considerazione
del bene del figlio, ne dirigono la cura e l’educazione e, riservata la sua
capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC).
Conformemente all'art. 311
cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle
previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a
priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori
della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o
analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure
quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato
gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).
La privazione dell'autorità
parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e
durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de
la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
L'applicazione di tale
norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando
la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, è
ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure
opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione
della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das
schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
Quando i genitori non
riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in
genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione
dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una
malattia psichica, un’infermità, una debolezza intellettuale o l’incapacità di
partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza
possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più
incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca
dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in
particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita
famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).
5.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto dal pericolo, l’autorità di
protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si
trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è
una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308
CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di
proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1
CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, op. cit., art. 310 n. 2). Le
misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, op. cit, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di “pericolo” rientra
tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e
morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª
ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo
scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,
psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al
bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono
una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid,
4ª ed.,art. 307 CC no. 4).
Con la privazione della custodia parentale
l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che
deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;
sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15
aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il
rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di
revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una
perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova
di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato
in protezione dei minori) (Meier, op.
cit., art. 310 n. 16).
6.
Nel caso in esame,
come risulta dalla risoluzione impugnata, la privazione della custodia della
madre e la limitazione dell’autorità parentale di PI 1 è avvenuta a seguito di
una segnalazione di “disagio” della madre, da parte di un’educatrice della Fondazione
A__________. L’Autorità di protezione ha confermato l’affidamento della bambina
a P__________ P__________, in quanto al momento della segnalazione la stessa si
trovava già presso quest’ultima. La decisione di privazione della custodia
della madre è fondata su presunti maltrattamenti subìti dalla bambina. A
seguito della segnalazione di P__________ P__________ è stato aperto un
procedimento penale a carico, inizialmente, di “ignoto” per titolo di atti
sessuali su minori e violazione del dovere di assistenza o educazione poi
esteso nei confronti di RE 1, RE 2 e del nuovo compagno di RE 1.
6.1
Ora, con scritto 12
marzo 2014, due educatori della Fondazione A__________ (M__________ e G__________),
hanno segnalato all’Autorità di protezione un disagio all’interno del nucleo
famigliare RE 1. La mamma di PI 1 sarebbe stata seguita dalla stessa Fondazione
dal 2009 al 2013. La relazione dei coniugi era all’epoca problematica e il
marito avrebbe a più riprese usato violenza nei confronti di RE 1, anche
davanti alla bambina. Nella segnalazione veniva comunicato che la stessa RE 1,
per far fronte alla difficile situazione, avrebbe temporaneamente affidato la
figlia alla zia P__________ P__________ a Lucerna. Già in precedenza,
all’Autorità di protezione era giunta una comunicazione di violenza domestica
(cfr. comunicazione della polizia cantonale del 4 novembre 2013).
La stessa educatrice (M__________),
avrebbe poi trasmesso per posta elettronica, il 4 aprile 2014 un certificato
medico del Dr. Med. W__________ (medico generico) inviato alla sua attenzione.
Leggendo lo stesso risulta
esclusivamente che “la signora P__________ riferisce di” aver assistito a episodi
di collera di PI 1, di ira e morsi (cfr. certificato agli atti del 3 aprile
2014.
indirizzato all’attenzione dell’educatrice).
L’Autorità di protezione,
dopo la segnalazione, ha in primis contattato P__________ P__________, la
quale ha riferito alla presidente di aver accettato di prendere in cura la
bambina perché temeva fosse affidata ad “estranei”. La presidente dell’Autorità
di protezione ha poi preso contatto telefonico con l’educatrice M__________. Il
15.
aprile 2014 l’avvocato di RE 1 ha informato telefonicamente l’Autorità di
protezione che la zia P__________ P__________ avrebbe negato alla mamma di
vedere PI 1. Il 18 aprile 2014 la capo équipe dell’Ufficio dell'aiuto e della
protezione (in seguito UAP), contattata da RE 1, avrebbe riferito di aver
consigliato a RE 1 di recarsi a Lucerna ma di lasciare per il momento la bambina
alla zia.
Il 22 aprile M__________ ha
comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 era stata nel frattempo visitata
da un medico di Lucerna, il quale avrebbe riscontrato gravi maltrattamenti subìti
dalla bambina. A seguito di tale segnalazione, lo stesso giorno, l’Autorità di
protezione ha privato a titolo supercautelare la madre della custodia e
segnalato il caso alla magistratura (cfr. scritto del 5 maggio 2014 della Procuratrice
pubblica Tuoni).
Durante l’udienza del 28
aprile 2014, alla quale erano presenti i genitori e i nonni di PI 1, non è
emerso nulla di nuovo. E’ stato confermato che PI 1 è stata effettivamente
portata dalla madre da P__________ P__________ e che RE 1 a quel momento non aveva
un alloggio fisso. In quell’occasione, RE 1 ha contestato la decisione di tolta
della custodia, in quanto vi era un progetto già instradato affinché madre e
figlia fossero ospitate presso Casa __________.
Dal referto medico del Dr.
med. R__________ (ginecologa pediatrica del Kantonsspital di Lucerna) menzionato,
datato 29 aprile 2014 e trasmesso dal Ministero pubblico, risulta che PI 1 è stata
vista il 23 aprile 2014, su segnalazione del dr. W__________. Lo stesso medico,
avrebbe riferito di “unklare Genitalverändernugen”. La dottoressa R__________ è
peraltro stata informata che al Ministero pubblico era stata aperta
un’inchiesta per presunti abusi sessuali. Date queste premesse, nel certificato
medico è stato indicato quanto riferito da P__________ P__________, ossia la
propria visione dei fatti, sia per quanto riguarda RE 1 e RE 2, sia in
relazione ai presunti abusi e maltrattamenti che avrebbe subito PI 1.
Nella seconda parte del
certificato della dottoressa (Befundung) il medico indica che “Anamnentisch war dieses Kind körperlicher Gewalt ausgesetzt,
mangelnde Pflege, wechseln der Betreuungspersonen sowie möglicherweise eine
sexueller Übergriff. Hierfürkonnte in der aktuellen Untersuchung keine Beweise
gefunden werden, wobei der letzte Kontakt zum Vater bereits über eine Monat her
ist. Damals sei eine vaginale Blutung aufgetreten. Die aktuell unauffällige
genitale Untersuchung schliesst einen stattgehabten Übergriff nicht aus”.
6.2
Dagli atti a
disposizione dell’Autorità di protezione emerge indubbiamente una situazione di
disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1.
Come indicato nella
decisione impugnata l’Autorità di protezione ha ricevuto diverse segnalazioni
in merito. E’ stata a più riprese contattata dai curatori della Fondazione A__________
che conoscevano da diversi anni RE 1, i quali hanno ribadito i loro timori (cfr.
scritto del 12 marzo 2014).
L’Autorità aveva già in
precedenza ricevuto una segnalazione di violenza domestica dalla Polizia
Cantonale (cfr. rapporto del 5 novembre 2013).
Il Pretore, nell’ambito
della procedura a protezione dell’unione coniugale, aveva affidato la custodia
a RE 1, garantendo al padre il più ampio diritto di visita. Nella decisione
aveva però reso attenti i genitori che nella misura in cui l’esercizio dei
diritti di visita fosse stato fonte di “litigi” lo stesso sarebbe stato
previsto in forma sorvegliata (cfr. verbale di udienza del 26 marzo 2014).
Come ammesso da RE 1, al
momento della decisione impugnata questa si trovava in difficoltà, senza un
domicilio fisso e con problemi a gestire la bambina. Per questo motivo l¿veva provvisoriamente portata da P__________ P__________. Nel
proprio reclamo la stessa RE 1 ammette che “PI 1
si è purtroppo trovata coinvolta quale spettatrice di questi episodi di
violenza e minaccia del marito nei confronti della moglie, al punto che per
mettere in sicurezza la figlia, la qui reclamante ha pensato di chiedere aiuto
a terzi…” (cfr. reclamo del 22 maggio 2014 pag. 2).
Come risulta dalla
documentazione agli atti, RE 1, era a quel momento disposta a trovare una
collocazione presso la Casa __________ per se stessa e per la piccola. A quel momento RE 1 era infatti priva di domicilio ed era impossibilitata a
percepire aiuti finanziari (cfr. scritto di posta elettronica del 2 maggio
2014).
La circostanza che al
momento della decisione RE 1, all’epoca sola detentrice della custodia di PI 1,
(cfr. verbale del 26 marzo 2014 del Pretore di __________) non disponesse di un
alloggio adeguato per accudire la figlia non è messa in discussione. Che RE 1
fosse in difficoltà emerge peraltro dagli atti, dalle varie segnalazioni (Fondazione
A__________, dalla stessa reclamante).
Dagli atti emerge pure che
al momento della decisione impugnata (ossia il 28 aprile/9 maggio 2014), il
bene di PI 1 era “in pericolo” (cfr. verbali di interrogatorio della procedura
penale in corso).
La stessa era stata
volontariamente affidata a P__________ P__________ dalla madre. La madre era
senza un alloggio fisso (cfr. verbale d’udienza del 28 aprile 2014) e con una
situazione finanziaria precaria. La bambina aveva a più riprese assistito a
scene di violenza del padre nei confronti della madre (cfr. verbali di PO: interrogatorio
di A__________ D__________ del 15.05.2014, pag. 8, verso il mezzo;
interrogatorio di RE 1 del 15.05.2014, pag. 7 nel mezzo; interrogatorio di RE 2
del 22.05.2014, pag. 10 verso il basso). L’Autorità di protezione aveva ricevuto
una segnalazione da parte della Fondazione A__________ che indicava una
situazione di disagio. La bambina era stata più volte affidata, anche per lunghi
periodi a terze persone (tali dichiarazioni sono state confermate in sede penale
dai diretti interessati, cfr. dichiarazione della nonna materna E__________ L__________
del 12 maggio 2014 pag. 7; dichiarazione di M__________ D__________ del 15
maggio 2014 pag. 3 e seguenti).
P__________ P__________, a
cui era stata affidata la bambina, ha in un primo momento segnalato
comportamenti strani della bambina e poi denunciato sospetti di maltrattamento e
abusi sessuali. La stessa, a cui era stata affidata la bambina, l’avrebbe sottoposta
a varie visite mediche. A seguito della segnalazione di P__________ P__________
il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale anche nei confronti dei
genitori di PI 1 per titolo di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e
violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 CP).
6.3
In simili circostanze,
vista la messa in pericolo del bene della minore, la privazione della custodia
e la limitazione dell’autorità parentale resistono alle critiche della
reclamante. Come indicato dall’Autorità di protezione, al momento della decisione
né RE 1 né RE 2 erano in grado di proteggere e riconoscere i bisogni della
figlia. A loro carico era stato aperto un procedimento penale per titolo di
atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione.
Ritenuta l’urgenza del caso è pertanto a giusto titolo che l’Autorità abbia
privato in via cautelare RE 1 della custodia parentale di PI 1 e ne abbia
limitato l’autorità parentale. Il quadro descritto, ritenuti i ripetuti episodi
di violenza a cui è stata sottoposta la piccola, alle difficoltà manifestate
dalla madre, giustificava una simile misura.
In simili circostanze,
indagare oltre sulla situazione al momento della decisione di privazione di
custodia non avrebbe senso. Il fatto che al momento della decisione impugnata
il bene di PI 1 fosse in “pericolo” è un dato inoppugnabile e che sia la
piccola che la madre necessitassero di un aiuto risulta evidente (cfr. verbali
di sede penale). Sotto questo profilo, ritenuto peraltro che era stato avviato
un procedimento penale, non si imponevano ulteriori indagini a dimostrazione
della messa “in pericolo”.
Nella misura in cui mira
all'annullamento della decisione di privazione della custodia parentale e della
limitazione dell'autorità parentale il gravame si avvera pertanto infondato.
7.
Inaccettabile
risulta comunque il modo di procedere dell’Autorità di protezione, segnatamente
in merito al ricovero di PI 1 presso P__________ P__________, alla mancanza di
adeguate misure a tutela della minore, di un “progetto futuro” nonché
all’insufficiente istruttoria (assenza di verifiche, perizie o esami).
7.1
Quando il figlio non
possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve
toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e
ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). La revoca della custodia in
quanto tale non è infatti sufficiente a proteggere il minore. Questi deve
essere ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno
sviluppo-crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (CR CC
I, Meier, art. 310 n. 19). Il “ricovero
conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le
circostanze del caso: età e domicilio del minorenne, sede della scuola,
continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente,
condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere
dei genitori. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una
famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un
foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente
(CR CC I, Meier, art. 310 n. 22;
RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid,
4ª ed., art. 310 CC no. 8). Tutto varia anche in funzione dell'età del
minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui
l'autorità tutoria decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare
il figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da
sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non hanno alcun diritto
prioritario all'affidamento, ma l'autorità di protezione non deve trascurare le
relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l'affidamento a
parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e
non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia
parentale (BSK ZGB I, Breitschmid,
4ª ed.,art. 310 CC no. 9).
Nel caso in cui il
ricovero fosse ritenuto inappropriato, questo non significa che la misura di
revoca debba essere annullata, bensì che un nuovo ricovero venga ordinato (CR
CC 1, Meier, art. 310 n. 22).
La scelta del “ricovero
conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia
parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono
poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per
quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo
in cui questi è collocato (CR CC I, Meier,
art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid,
4ª ed.,art. 310 CC no. 10). I genitori devono essere informati
altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio
e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art.
275a cpv. 1 CC).
I genitori
privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali
(art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze. Delle limitazioni in tal senso
(art. 274 CC) possono essere ordinate nel caso in cui il bene del minore lo
esiga, ad esempio in caso di rischio di abusi sessuali o maltrattamenti oppure
all’inizio del collocamento per permettere una buona integrazione del bambino (CR
CC I, Meier, art. 310 n. 10).
Si rileva
peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino
nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale (CR
CC I, Meier, art. 310 n. 25).
7.2
Inaccettabile risulta,
come detto, il modo di procedere dell’Autorità di protezione, nonché il
ricovero di PI 1 presso P__________ P__________.
In concreto, nella decisione
impugnata l’Autorità ha infatti indicato che “in attesa che vengano effettuati
gli accertamenti di competenza del Ministero pubblico”, è stato confermato
l’affidamento (già disposto in via supercautelare) a P__________ P__________.
Più di un mese dopo la
decisione di collocamento l'Autorità di protezione ha poi conferito mandato al Sozialamt
di M__________ affinché esperisca una verifica socio ambientale nei confronti
del nucleo famigliare della signora P__________ P__________ di M__________
(risoluzione n. 254/2014). L'esito di tale verifica non è ancora sopraggiunto.
Come rettamente censurato
dalla reclamante, la decisione di affidare la bambina a P__________ P__________,
oltre a non configurare la misura meno incisiva, si basa su accertamenti
sommari (cfr. replica del 18 luglio 2014 pag. 5). L’agire dell’Autorità non può
essere condiviso, ove appena si consideri che l’affidamento a P__________ P__________
è stato ritenuto idoneo basandosi unicamente sul fatto che la bimba le fosse
stata consegnata dalla madre e sulla dichiarazione del medico di famiglia Dr.
Med. W__________. Ora dall’incarto risulta che la madre ha portato la bambina
alla zia con l’intento di lasciarla solo temporaneamente e non già a titolo
definitivo. Dal certificato del 22 aprile 2014 (trasmesso dal medico all'operatrice
di Fondazione A__________), risulta unicamente che non vi sarebbero impedimenti
dal punto di vista medico al collocamento di PI 1 presso P__________ P__________.
Questi dichiara che la bambina si troverebbe bene presso la zia. Tale documento è stato redatto su richiesta di una parte.
Dall’incarto non risulta
che P__________ P__________ sia stata sentita personalmente dall’Autorità di
protezione. Dagli atti risulta unicamente che la presidente avrebbe parlato al
telefono con P__________ P__________ (8 aprile e 14 aprile 2014).
Tale modo di procedere non
può in alcun modo essere condiviso. Benché la bambina sia stata consegnata
volontariamente dalla madre a P__________ P__________ e pur non negando la
buona volontà di questa a mettersi a disposizione della nipote, l’Autorità di
protezione non poteva esimersi – per il bene della bambina – dall’ordinare senza
indugio ulteriori ed approfondite indagini sia su P__________ P__________, che
sulla piccola PI 1.
Ammirevole è il fatto che P__________
P__________ si sia presa a carico immediatamente la bambina nel momento del
bisogno.
Ciò non toglie che compito
dell’Autorità di protezione era quello di verificare in modo approfondito
l’idoneità all’affidamento, nonché di valutare una misura meno incisiva. Non va
infatti dimenticato che P__________ P__________ – zia di RE 1 – aveva visto la
piccola PI 1 solo in rare occasioni e, soprattutto, vive a M__________, nel Canton
Lucerna.
7.3
Al proposito, non a
torto, la reclamante si duole del fatto che P__________ P__________ le abbia
negato ogni contatto con la figlia ancor prima di essere in possesso di una
decisione dell’Autorità di protezione (cfr. colloquio telefonico del 15 aprile
2014.
durante il quale l’avvocato di RE 1 evidenziava all’Autorità di protezione
il comportamento della zia). Tale comportamento di chiusura della zia era già
stato censurato anche in sede di udienza (il 28 aprile 2014).
In simili circostanze,
l’Autorità di protezione non poteva esimersi dall’approfondire la valutazione
sull’affidamento alla signora P__________ P__________.
L’Autorità di protezione
non poteva reputare assolto il proprio compito di sottrarre un minorenne al
pericolo (art. 310 CC) limitandosi a ordinare l’affidamento della custodia ad
una parente della madre, domiciliata fuori cantone, senza limiti di tempo, in
attesa che venissero effettuati gli accertamenti di competenza del Ministero
pubblico. L’Autorità avrebbe invece dovuto prefiggersi un “obiettivo”, un “progetto”
per questa bambina, disponendo verifiche regolari sul collocamento,
approfondimenti sullo stato di salute della bambina, sull’idoneità della zia,
nonché verifiche sulla capacità genitoriale di RE 1 e RE 2, in vista di un’eventuale
futuro ripristino della custodia parentale. L’Autorità avrebbe peraltro potuto
affiancare a P__________ P__________ un curatore educativo. Richiesta del resto
già palesata dalla stessa RE 1 (dinanzi al Pretore).
7.4
Ma vi è di più. La
critica della reclamante circa l’idoneità del collocamento presso la zia, trova
conferma in una dichiarazione della stessa P__________ P__________ in sede
penale.
Non si può certo ignorare
la dichiarazione di P__________ P__________ contenuta nel verbale d’interrogatorio
del 7 maggio 2014 (pag. 11 in fondo). Durante detto interrogatorio P__________
P__________ riporta tutta una serie di episodi e comportamenti di PI 1 che le
avrebbero fatto sorgere il sospetto di maltrattamenti e abusi. Tali fatti, che
non occorre qui giudicare, sono al vaglio della Procuratrice. Rilevante in
concreto è quanto riferito dalla stessa P__________ P__________: “il giorno prima di Pasqua a PI 1 stava uscendo un
dentino e le faceva male. Praticamente ho deciso di metterle una supposta. Non
riuscendo a farlo altrimenti ho posizionato sulla pancia e ho cercato di metterla
nell’ano ma PI 1 ha alzato il sederino e la supposta è entrata nella vagina,
scomparendo completamente. Dopo averla girata, piano piano, è uscita la supposta
senza che la vagina sanguinasse minimamente. Poi la supposta è stata messa
correttamente, anche grazie all’aiuto di mia figlia J__________. PI 1 ha
strillato veramente forte”.
Con ogni evidenza tale
episodio, che ha comprensibilmente fatto inorridire la madre di PI 1 (cfr.
reclamo pag. 8), è esso solo sufficiente per mettere in dubbio l’idoneità di P__________
P__________ all’affidamento e perché il collocamento presso la stessa possa essere
ritenuto come minimo “discutibile”. Un simile episodio non può con ogni evidenza
essere ignorato.
7.5
L’Autorità di
protezione, malgrado quando indicato nella risoluzione impugnata ha di fatto
ignorato anche la proposta di RE 1 di essere collocata con la figlia presso Casa
__________. Tale proposta era già stata fatta in sede di udienza il 28 aprile
2014, durante la quale l’avvocato di RE 1 aveva indicato che vi era già un
progetto instradato relativo a tale collocamento. Questo “progetto” risulta
peraltro anche da un precedente colloquio telefonico fra l’Autorità di protezione
e l’UAP (cfr. resoconto del colloquio telefonico del 18 aprile 2014 di E__________
collaboratrice UAP).
Nel verbale del 28 aprile
2014.
è stato indicato che “la madre si fa carico di verificare la possibilità
di essere collocata con la bambina presso Casa __________”. Ora un simile modo
di procedere non può essere condiviso.
Come del resto poi
segnalato dalla patrocinatrice stessa, il collocamento in un struttura protetta
avrebbe dovuto essere organizzato su mandato dell’Autorità di protezione (cfr. e-mail
del 2 maggio 2014) e non certo delegato alla reclamante.
Benché il collocamento di
madre e figlia fosse stato all’epoca prospettato, e in questi mesi a più
riprese sollecitato, l’Autorità di protezione non si è più espressa in merito.
L’Autorità di protezione
non può sottrarsi alle proprie responsabilità, delegando agli interessati
l’esecuzione di una misura.
Si rileva d'altronde che
l’affidamento della piccola alla zia, domiciliata nel canton Lucerna ha
precluso – viste le evidenti e già conosciute difficoltà finanziarie di entrambi
i genitori – ogni contatto tra i genitori e la figlia, ossia l'esercizio del
diritto di visita. Anche l’atteggiamento di chiusura della zia, benché indubbiamente
motivato da un senso di protezione nei confronti della nipotina, non ha giovato.
Il diritto di visita,
menzionato nella decisione impugnata, nei mesi che seguono il collocamento, non
è mai stato effettuato. Ora la bambina, che ha compiuto i due anni lo scorso __________,
non ha più avuto, da inizio aprile 2014 contatto alcuno, né telefonico, né personale
né sorvegliato con i propri genitori. Indipendentemente dal comportamento dei
genitori, dalle circostanze, dagli avvenimenti, dall’interesse dimostrato dagli
stessi, per il bene della bambina anche un minimo contatto, seppur debitamente
sorvegliato, avrebbe dovuto essere garantito ed eventualmente prescritto.
La circostanza che il Ministero
pubblico abbia aperto un procedimento per abusi sessuali, nonché per violazione
del dovere di assistenza o educazione, non era una ragione sufficiente per lasciare
– senza progetto alcuno – una bambina di due anni fuori Cantone e privarla in
modo così repentino e rigoroso del contatto con i propri genitori. Senza
esprimersi sulla gravità dei fatti imputati a RE 1 e RE 2, tutt’altro che
trascurabili, non è comunque plausibile, per il bene della bambina stessa che
questa rimanga per oltre quattro mesi senza poter vedere i propri genitori.
In concreto non può essere
negato che l’Autorità di protezione ha concesso alle parti la possibilità di
esercitare dei diritti di visita sorvegliati a Lucerna e che queste hanno
rifiutato per motivi di ristrettezza economica. Non può però neppure essere
trascurato che P__________ P__________ vive nel Canton Lucerna, che con il suo
comportamento ha negato in modo risoluto ogni contatto della propria nipote con
la figlioletta e che la sua condotta nei confronti della bambina è stata
alquanto discutibile. In concreto ci si può seriamente domandare se una cesura
tanto radicale di tutte le relazioni familiari fosse davvero la misura
proporzionata e indispensabile nella fattispecie. Una privazione della custodia
parentale e una limitazione delle relazioni personali non deve sospingersi
oltre lo stretto necessario, ogni sua restrizione toccando il rispetto alla
vita privata e familiare garantita dall’art. 8 CEDU.
Indipendentemente dai presunti
maltrattamenti denunciati dalla zia, un simile modo di procedere non può in
alcun modo essere condiviso.
Visto l’insieme delle
circostanze l’Autorità di protezione, avrebbe dovuto prevedere un progetto,
ordinare valutazioni sia sull’idoneità del collocamento che sulle capacità
genitoriali di RE 1.
7.6
Non avendolo fatto
incombe a questo giudice agire in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio).
Si rileva peraltro che le
misure di protezione del figlio disposte dagli art. 307 segg. CC vanno intese a
tutela del minorenne, non dei genitori. In concreto PI 1 ha diritto di avere
contatti, seppur minimi e sorvegliati, con i propri genitori. Il rifiuto di
qualsivoglia contatto, imposto di fatto da P__________ P__________ e tollerato
dall’Autorità di protezione non può essere ammesso, per il bene della piccola PI
1.
stessa, che ha solo due anni e non può in alcun modo esprimersi.
7.7
Ora in concreto, come
evidenziato, benché in via cautelare debbano essere mantenute la privazione della
custodia parentale, come pure la limitazione dell'autorità parentale al solo
diritto di avere informazioni, in parziale accoglimento del reclamo, va
ordinato il rientro immediato di PI 1 in Ticino.
L'Autorità di protezione
provvederà a trovare senza indugio – per il tramite dell'Ufficio dell’aiuto e
della protezione – una collocazione idonea per la piccola (in famiglia SOS o
presso un istituto idoneo). All’Autorità di protezione a cui è trasmesso
l’incarto è fatto inoltre ordine di effettuare senza indugio i dovuti accertamenti
circa lo stato di salute della piccola, una valutazione sulle capacità genitoriali
di RE 1 e RE 2, nonché organizzare e fissare le condizioni per l’esercizio dei
diritti di visita e fissare obiettivi definiti (un “progetto” di assistenza)
per la piccola PI 1 e ogni altra misura necessaria per tutelare il bene della
bambina. Si evidenzia che il ripristino delle relazioni personali, dopo una
totale assenza di più di quattro mesi, per una bambina di soli due anni, debba
essere organizzato e debitamente preparato. L’Autorità di protezione dovrà poi
di seguito verificare regolarmente il collocamento e stabilire un diritto di
visita adeguato alla situazione, ritenuto che il bene della piccola PI 1 va
debitamente tutelato.
II. Sul reclamo di RE 2
8.
Anche il padre critica
la decisione dell'Autorità di protezione del 28 aprile 2014/9 maggio 2014, postulando
il suo annullamento – nella misura in cui PI 1 è stata affidata alle cure di
una persona fuori Cantone – e chiede che sua figlia venga affidata alla
custodia dei nonni paterni P__________ e S__________,. Egli, negando ogni addebito
di maltrattamento nei confronti della figlia, critica infatti la scelta operata
dall’Autorità di protezione di affidare la bambina senza aver esperito
accertamento preliminare, né verifica sulle capacità e qualità genitoriali.
Egli disapprova il collocamento fuori Cantone, che avrebbe peraltro messo in
difficoltà i genitori quanto all’esercizio del diritto di visita. RE 2
riferisce infine che RE 1 avrebbe portato la piccola a Lucerna a sua insaputa.
In esito alle
considerazioni che precedono il reclamo va respinto nella misura in cui mira genericamente
all'annullamento della decisione dell'Autorità di prime cure.
Il gravame va pure
respinto là dove postula l'affidamento della piccola PI 1 ai nonni paterni,
nella misura in cui non vi sono allo stadio attuale sufficienti elementi per
procedere in tal senso senza verifiche approfondite sull'idoneità dei medesimi
ad accudire la bambina.
Per le considerazioni di
cui sopra (consid. 7/7.1-7.7) – in parziale accoglimento del reclamo – va
comunque ordinato il rientro immediato in Ticino di PI 1. L'Autorità di
protezione procederà come indicato al consid. 7.7.
III. Sulle spese e le
ripetibili
9.
Tasse e spese di
giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto
si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.
10.
L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è
esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per
l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).
Occorre che l’istante sia indigente; che le
possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo
leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in
grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze
specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; sentenza CDP del 15
novembre 2013 inc. 9.2013.180).
RE 1 è palesemente indigente (cfr. doc. H e
I).
Anche RE 2 può essere ammesso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Dal certificato agli atti risulta che lo stesso,
apprendista pittore percepisce un reddito di fr. 870.– al mese ed è tenuto
a versare l’assegno famigliare da lui percepito, di fr. 200.– mensili,
direttamente a RE 1, come previsto nella sentenza del Pretore del 26 marzo 2014
(consid. 5).
Entrambi i reclamanti sono
quindi posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
11.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minore
e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF)
senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. I
reclami di RE 1 (inc. 9.2014.76) e RE 2 (inc. 9.2014.76) sono parzialmente accolti.
Di
conseguenza la decisione 28 aprile 2014/ 9 maggio 2014 dell'Autorità regionale
di protezione __________ è così riformata:
1. Invariato.
2. Annullato.
3. L’autorità
parentale dei genitori RE 1 e RE 2 è limitata al solo diritto di ottenere
informazioni.
4. È
disposto il rientro immediato della piccola PI 1 in Ticino.
5. L'Autorità
regionale di protezione __________ provvederà a trovare senza indugio – per il
tramite dell'Ufficio dell’aiuto e della protezione – una collocazione idonea
per la piccola PI 1 (in famiglia SOS o presso un istituto idoneo) e a tutti gli
accertamenti e le decisioni che le competono, ai sensi del consid. 7.7.
6. Invariato.
2. Non si prelevano né
tassa né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. L'istanza
di assistenza giudiziaria di RE 1 è accolta, con il gratuito patrocinio
dell'avv. PR 1,.
4. L'istanza di
assistenza giudiziaria di RE 2 è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. PR
2,.
5. Notificazione:
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.