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Decisione

9.2014.76

Revoca cautelativa della custodia e limitazione dell'autorità parentale. Collocamento idoneo

30 luglio 2014Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2012) è figlia

di RE 1 e RE 2.

B. Con lettera del 12

marzo 2014, due educatori della Fondazione A__________, che avevano seguìto RE

1 tra il 2009 e il 2013, hanno segnalato all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), una situazione di disagio all’interno del

nucleo famigliare RE 1RE 2.

C. Il 26 marzo 2014,

nell’ambito della procedura a protezione dell’unione coniugale, il Pretore del

distretto di __________ ha, in particolare, autorizzato RE 1 e RE 2 a vivere

separati, ha attribuito PI 1 alla madre, garantendo al padre il più ampio diritto

di visita (verbale d’udienza del 26 marzo 2014, inc. SO.2014.200).

D. Nel frattempo RE 1,

che stava programmando di cambiare domicilio, ha portato la figlia PI 1 alla zia,

P__________ P__________ a M__________ (LU).

Il 22 marzo 2014 M__________,

educatrice della Fondazione A__________ ha segnalato all’Autorità di protezione

che PI 1 sarebbe stata visitata da un medico a Lucerna, il quale avrebbe riscontrato

gravi maltrattamenti subìti dalla bambina. Il giorno stesso, con decisione

supercautelare, inaudita parte, indicando di essere “in attesa del referto

medico”, il presidente dell’Autorità regionale di protezione ha privato RE 1 e RE

2 della custodia parentale sulla figlia PI 1 affidandola provvisoriamente in

custodia alla signora P__________ P__________; limitando provvisoriamente

l’autorità parentale dei genitori al solo diritto di ottenere informazioni, assegnando

tutte le decisioni ordinarie riguardanti la minore a P__________ P__________.

E. In sede d’udienza del

28 aprile 2014 dinanzi all’Autorità di protezione, RE 1 ha riconosciuto di non

avere al momento un alloggio proprio ma ha negato di aver maltrattato la figlia

PI 1. La madre ha ammesso di aver consegnato in custodia la bambina alla zia P__________

P__________ in quanto “era in un momento di difficoltà, a causa del trasloco”. RE

1 ha riferito che la zia paterna, a cui ha affidato la figlia, si rifiutava di

farla vedere a lei e al padre. RE 1 si è opposta alla decisione supercautelare

dell’Autorità di protezione di tolta della custodia, indicando che vi era “un

progetto già instradato, affinché la madre e la figlia possano essere ospitate

presso Casa __________ o struttura analoga”. Fornendo la propria disponibilità

a verificare il collocamento, RE 1 ha proposto in alternativa il collocamento

di PI 1 presso i nonni paterni. RE 2 ha aderito alle proposte.

F. Con scritto del 28/30

aprile 2014 all'Autorità di protezione, RE 2 ha riferito, in merito all’udienza

del 28 aprile, di opporsi al collocamento della figlia disposto dall'Autorità,

ribadendo la disponibilità dei nonni per “l'affido in custodia della nipote”.

Con scritto di posta

elettronica del 2 maggio 2014 il legale di RE 1 ha informato l’Autorità di

protezione che la disponibilità presso Casa __________ per accogliere PI 1 e la

madre poteva essere verificata solo su mandato stesso dell’autorità.

Con scritto e-mail dell’8

maggio 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di non avere mezzi

finanziari per potersi recare a Lucerna ad esercitare il diritto di visita.

G. Con decisione

cautelare 28 aprile 2014/9 maggio 2014, l'Autorità di protezione ha per finire: privato la madre RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 (disp. n.

1); affidato la minore in custodia alla signora P__________ P__________, M__________

(disp. n. 2); limitato l'autorità parentale dei genitori RE 1 e RE 2 al solo

diritto di ottenere informazioni, assegnando tutte le decisioni ordinarie riguardanti

la minore alla signora P__________ P__________ (disp. n. 3).

A mente dell’Autorità di

protezione dal referto medico datato 28 aprile 2014 del dr. med. R__________

dell’Ospedale cantonale di Lucerna, “emergono sospetti di maltrattamenti

avvenuti ai danni della minore”. Nella decisione – riprendendo quanto

verbalizzato all'udienza di audizione – viene indicato che “la madre si

prenderà carico di verificare la possibilità di essere collocata con la bambina

presso Casa __________”. L’Autorità indica infine che, in attesa che vengano effettuati

gli accertamenti da parte del Ministero pubblico appare tuttavia giustificato

privare in via cautelare RE 1 della custodia della piccola PI 1. L’idoneità

della zia P__________ P__________ sarebbe confermata dallo scritto del 22

aprile 2014 del dr. med. W__________.

Per quanto concerne

l’esercizio del diritto di visita l’Autorità di protezione indica altresì che

in virtù dell’art. 273 CC, dei sospetti e della tenera età della bambina, si

impone un esercizio in forma accompagnata presso una struttura idonea nel

Canton Lucerna. L’Autorità rileva inoltre che la madre ha già comunicato di essere

impossibilitata per ragioni economiche di recarsi nel Canton Lucerna, assegnando

al padre un termine di 5 giorni per indicare la sua disponibilità ad esercitare

il diritto di visita sorvegliato (disp. n. 4). Con scritto del 16 maggio 2014

il padre RE 2 ha comunicato di non essere disposto a recarsi a Lucerna per esercitare

il diritto di visita.

H. Contemporaneamente,

su segnalazione di P__________ P__________ la Procuratrice pubblica Valentina

Tuoni ha aperto un procedimento penale, inizialmente contro “ignoti” e poi

esteso contro RE 1, il suo compagno A__________ D__________ e RE 2 per atti

sessuali con fanciulli nonché violazione del dovere di assistenza o educazione

(inc. PP 2014.3722).

I. Il 2 giugno 2014

l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Sozialamt di M__________

affinché proceda ad una verifica socio ambientale nei confronti del nucleo

famigliare della signora P__________ P__________ di M__________ (risoluzione n.

254/2014). Il reclamo del 10 giugno 2014 inoltrato da RE 2 avverso il

conferimento del mandato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con

decisione del 20 giugno 2014 (inc. 9.2014.86).

L. Contro la decisione

cautelare del 28 aprile/9 maggio 2014 di cui si è detto al consid. G, è insorto

il padre con reclamo del 19 maggio 2014 (inc. 9.2014.74), postulando il suo

annullamento e che la figlia PI 1 venga affidata alla custodia dei nonni

paterni P__________ e S__________, (relativamente giovani e disposti

all’affidamento, cfr. lettera del 28 aprile 2014). RE 2, oltre a negare di aver

mai maltrattato né abusato della figlia, evidenzia che l’Autorità di protezione

ha affidato PI 1 alla prozia senza nessun accertamento preliminare, né verifica

sulle capacità e qualità genitoriali. Egli ritiene che la piccola non doveva

essere collocata fuori Cantone. Tale collocamento avrebbe peraltro messo in

difficoltà i genitori anche per l’esercizio del diritto di visita. Egli

riferisce infine che RE 1 avrebbe portato la piccola a Lucerna a sua insaputa.

Con osservazioni del 27

maggio 2014 RE 1 ribadisce quanto indicato nel proprio reclamo del 22 maggio

2014 (di cui si dirà sotto). Anche a mente di RE 1 l’Autorità di protezione

avrebbe affidato la bambina senza i dovuti accertamenti. Questa avrebbe nel frattempo

trovato un alloggio adeguato nel quale accogliere la bambina. RE 1 postula

l’affidamento di PI 1 ritenuto che non vi sarebbero elementi a suo carico di

abusi o maltrattamenti a danno della bambina.

Con osservazioni del 26

maggio 2014 l’Autorità di protezione ha negato una violazione del diritto di

essere sentito lamentata dal padre, evidenziando che lo stesso era presente,

con i nonni paterni e materni all’udienza del 28 aprile 2014. Oltre ad indicare

che agli atti vi sarebbero prove delle violenze subite da RE 1, l’Autorità

indica che “esprimersi ora sulla futura sistemazione di PI 1 è prematuro”.

Mediante replica del 20 giugno

2014 RE 2 ha riconfermato le argomentazioni contenute nel reclamo, criticando

in particolare l'operato dell'Autorità di protezione che avrebbe affidato la

custodia della piccola PI 1 senza particolari accertamenti. RE 2 disapprova

inoltre la dichiarazione dell'Autorità là dove l'avrebbe definito “persona che

passa facilmente all'atto”, in quanto a suo dire “ingiustificate e arbitrarie”.

Con duplica del 18 luglio

2014 RE 1 ha ribadito quanto già contenuto nel proprio reclamo, evidenziando

che l’affidamento di PI 1 a P__________ P__________ è inappropriato. La

famiglia affidataria sin dall’inizio ha negato ogni contatto di PI 1 con la

madre. RE 1 ribadisce la propria richiesta di riaffido della figlia.

M. Contro la predetta

decisione cautelare del 28 aprile/9 maggio 2014 anche RE 1 è insorta con

reclamo del 22 maggio 2014 (inc. 9.2014.76), chiedendo che la privazione della

custodia e la limitazione dell’autorità parentale sulla figlia PI 1 siano

annullate. La reclamante lamenta che la decisione impugnata si baserebbe su dichiarazioni

distorte e strumentalizzate fornite da P__________ P__________ e M__________.

Pur riconoscendo che al momento della decisione impugnata il clima famigliare

era teso, e confessando di essere stata oggetto di violenza da parte del

marito, nega ogni addebito di violenza nei confronti della figlia. La reclamante

rimprovera di non aver potuto in tutti questi mesi vedere la figlia. La famiglia affidataria le avrebbe sin dall’inizio negato ogni contatto con la piccola. L’affidamento di PI 1 a P__________ P__________, che avrebbe avuto comportamenti

inadeguati nei confronti della piccola, sarebbe, a mente di RE 1, inappropriato.

Postula di conseguenza che si proceda indilatamente al rientro di PI 1 in

Ticino presso di lei – intendendo occuparsi personalmente della figlia – escludendo

che PI 1 d'ora innanzi “possa essere affidata a terzi, ancorché in Ticino ed

ancorché parenti” (cfr. reclamo pag. 12 verso l'alto).

Con osservazioni del 2

giugno 2014 RE 2 nega ogni addebito di violenza nei confronti della moglie.

Anche il padre denuncia il comportamento della zia nei confronti di PI 1.

Ribadisce la richiesta di riportare la piccola in Ticino con attribuzione della

custodia ai nonni paterni.

N. Entrambi i reclamanti

hanno postulato la restituzione dell'effetto sospensivo ai loro gravami –

richiesta respinta da questo giudice con decisione del 20 giugno 2014 – e di

essere posti al beneficio del gratuito patrocinio.

O. Con decreti del 21

luglio 2014 la Procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha comunicato che si

prospetta l’emanazione di un decreto d’abbandono nei confronti di RE 1 e RE 2 per

i reati di atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 CP) e la promozione

dell’accusa nei confronti di entrambi per i reati di violazione del dovere di

assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) nonché di contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti (art. 19 a n. 1 LStup) e, nei confronti del solo RE

2, per lesioni semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 3 CP), vie di fatto (art. 126

cpv. 2 lett. b CP), furto (art. 139 cifra 1 CP), ingiuria (art. 177 CP) e minaccia

(art. 180 cpv. 2 CP).

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450

segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le

disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2

LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha privato, cautelarmente, la madre della

custodia parentale sulla figlia PI 1, affidandola a P__________ P__________ e

ha limitato l’autorità parentale dei genitori RE 1 e RE 2 al solo diritto di

ottenere informazioni. L’Autorità di protezione ha esordito indicando di aver

ricevuto la segnalazione di disagio da parte della Fondazione A__________

(scritto del 12 marzo 2014) e che la bambina è stata volontariamente affidata

dalla madre alla zia P__________ P__________. L’Autorità di protezione, basandosi

in particolare sul referto medico del 28 aprile 2014 del dr. med. R__________

di Lucerna, ha poi evidenziato che nel caso in esame vi sarebbero fondati sospetti

sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 di proteggere e riconoscere il bisogno

della piccola. Ciò posto, dopo aver sentito le parti, nell’attesa che vengano

effettuati gli accertamenti di competenza del Ministero pubblico, l’Autorità di

protezione ha confermato l’affidamento di PI 1 a P__________ P__________, precedentemente

ordinato in via supercautelare. L’Autorità di protezione, ha indicato che

l’idoneità di P__________ P__________ ad occuparsi della bambina è stata

confermata con scritto del 22 aprile 2014 del dr. W__________. Per quel che

concerne l’esercizio del diritto di visita l’Autorità di protezione ha imposto

che avrebbero potuto essere esercitati in forma accompagnata presso una

struttura idonea nel Canton Lucerna, assegnando al padre un termine di 5 giorni

per esprimersi. La madre avrebbe in precedenza comunicato di non potersi recare

nel Canton Lucerna per ragioni finanziarie.

I. Sul reclamo di RE 1

3.

RE 1 ha impugnato la

predetta decisione cautelare, chiedendo che la privazione della custodia e la

limitazione dell’autorità parentale sulla figlia PI 1 vengano annullate. La

reclamante riferisce in primo luogo che al momento della decisione impugnata il

clima famigliare era teso, riferendo di essere stata oggetto di violenza da

parte del marito. La figlia avrebbe purtroppo assistito agli episodi di violenza.

Ritenuto che a suo avviso la situazione avrebbe potuto mettere in pericolo la

sicurezza della bambina RE 1 ha chiesto aiuto alla zia P__________ P__________.

RE 1 nega di essersi mai disinteressata della bambina, ma evidenzia di essersi

trovata in difficoltà. Le violenze erano continuate anche dopo la separazione

dal marito. Per risparmiare lo stress del trasloco alla piccola PI 1, RE 1 l’ha

pertanto portata alla zia. Pur riconoscendo che il marito è spesso stato violento

nei suoi confronti RE 1 nega di aver mai assistito a scene di violenza del

padre nei confronti della piccola. RE 1 riferisce che la zia le ha poi negato

qualsivoglia contatto con PI 1, denunciando gravi maltrattamenti subìti dalla

bambina. Segnala peraltro che M__________ (della Fondazione A__________)

avrebbe denunciato strani comportamenti della bambina e che si sarebbe

presentata come funzionaria dell’Autorità di protezione alfine di farsi

trasmettere un certificato medico riguardante la minore. La decisione impugnata si baserebbe sulle dichiarazioni distorte e strumentalizzate

fornite da P__________ P__________ e M__________. La reclamante lamenta d'altro

canto che nessuno avrebbe verificato le condizioni di accudimento della minore,

evidenziando strani comportamenti della zia affidataria. A mente della

reclamante la zia P__________ P__________ avrebbe avuto dei comportamenti

totalmente inadeguati. Fintanto che le era affidata, la bambina era, a mente

della madre, in perfetta salute, come a suo dire accertato anche dal pediatra

che la seguiva. RE 1, indica che già in sede di separazione, dinanzi al Pretore

aveva sollecitato la nomina di un curatore educativo. L’Autorità di protezione

avrebbe deciso sulla scorta di dichiarazioni di P__________ P__________ e M__________,

non comprovate da riscontri probatori. La decisione impugnata nemmeno indicherebbe

per quale motivo non sia stata presa in considerazione una misura meno

incisiva, ribadendo anche in questa sede che a tutte le parti era nota la

disponibilità della madre al ricovero con la figlia presso Casa __________. La

reclamante lamenta inoltre di non aver potuto, in tutti questi mesi, vedere la

figlia, neppure in occasione del suo secondo compleanno. Ribadisce anche in

questa sede la richiesta che la custodia di PI 1 le venga restituita, proponendo

se del caso di essere affiancata da un curatore educativo.

4.

In virtù dell’art.

296.

CC: l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1); finché

minorenni, i figli sono soggetti, all’autorità parentale congiunta del padre e

della madre (cpv. 2). Secondo l'art. 301 cpv. 1 CC, i genitori, in considerazione

del bene del figlio, ne dirigono la cura e l’educazione e, riservata la sua

capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC).

Conformemente all'art. 311

cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle

previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a

priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori

della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o

analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure

quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato

gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

La privazione dell'autorità

parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e

durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de

la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

L'applicazione di tale

norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando

la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, è

ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure

opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione

della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das

schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

Quando i genitori non

riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in

genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione

dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una

malattia psichica, un’infermità, una debolezza intellettuale o l’incapacità di

partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza

possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più

incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca

dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in

particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita

famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).

5.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto dal pericolo, l’autorità di

protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si

trova, e ricoverarlo convenientemente.

La revoca della custodia è

una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308

CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di

proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1

CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, op. cit., art. 310 n. 2). Le

misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, op. cit, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di “pericolo” rientra

tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e

morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª

ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo

scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,

psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al

bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono

una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid,

4ª ed.,art. 307 CC no. 4).

Con la privazione della custodia parentale

l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che

deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;

sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15

aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il

rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di

revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una

perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova

di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato

in protezione dei minori) (Meier, op.

cit., art. 310 n. 16).

6.

Nel caso in esame,

come risulta dalla risoluzione impugnata, la privazione della custodia della

madre e la limitazione dell’autorità parentale di PI 1 è avvenuta a seguito di

una segnalazione di “disagio” della madre, da parte di un’educatrice della Fondazione

A__________. L’Autorità di protezione ha confermato l’affidamento della bambina

a P__________ P__________, in quanto al momento della segnalazione la stessa si

trovava già presso quest’ultima. La decisione di privazione della custodia

della madre è fondata su presunti maltrattamenti subìti dalla bambina. A

seguito della segnalazione di P__________ P__________ è stato aperto un

procedimento penale a carico, inizialmente, di “ignoto” per titolo di atti

sessuali su minori e violazione del dovere di assistenza o educazione poi

esteso nei confronti di RE 1, RE 2 e del nuovo compagno di RE 1.

6.1

Ora, con scritto 12

marzo 2014, due educatori della Fondazione A__________ (M__________ e G__________),

hanno segnalato all’Autorità di protezione un disagio all’interno del nucleo

famigliare RE 1. La mamma di PI 1 sarebbe stata seguita dalla stessa Fondazione

dal 2009 al 2013. La relazione dei coniugi era all’epoca problematica e il

marito avrebbe a più riprese usato violenza nei confronti di RE 1, anche

davanti alla bambina. Nella segnalazione veniva comunicato che la stessa RE 1,

per far fronte alla difficile situazione, avrebbe temporaneamente affidato la

figlia alla zia P__________ P__________ a Lucerna. Già in precedenza,

all’Autorità di protezione era giunta una comunicazione di violenza domestica

(cfr. comunicazione della polizia cantonale del 4 novembre 2013).

La stessa educatrice (M__________),

avrebbe poi trasmesso per posta elettronica, il 4 aprile 2014 un certificato

medico del Dr. Med. W__________ (medico generico) inviato alla sua attenzione.

Leggendo lo stesso risulta

esclusivamente che “la signora P__________ riferisce di” aver assistito a episodi

di collera di PI 1, di ira e morsi (cfr. certificato agli atti del 3 aprile

2014.

indirizzato all’attenzione dell’educatrice).

L’Autorità di protezione,

dopo la segnalazione, ha in primis contattato P__________ P__________, la

quale ha riferito alla presidente di aver accettato di prendere in cura la

bambina perché temeva fosse affidata ad “estranei”. La presidente dell’Autorità

di protezione ha poi preso contatto telefonico con l’educatrice M__________. Il

15.

aprile 2014 l’avvocato di RE 1 ha informato telefonicamente l’Autorità di

protezione che la zia P__________ P__________ avrebbe negato alla mamma di

vedere PI 1. Il 18 aprile 2014 la capo équipe dell’Ufficio dell'aiuto e della

protezione (in seguito UAP), contattata da RE 1, avrebbe riferito di aver

consigliato a RE 1 di recarsi a Lucerna ma di lasciare per il momento la bambina

alla zia.

Il 22 aprile M__________ ha

comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 era stata nel frattempo visitata

da un medico di Lucerna, il quale avrebbe riscontrato gravi maltrattamenti subìti

dalla bambina. A seguito di tale segnalazione, lo stesso giorno, l’Autorità di

protezione ha privato a titolo supercautelare la madre della custodia e

segnalato il caso alla magistratura (cfr. scritto del 5 maggio 2014 della Procuratrice

pubblica Tuoni).

Durante l’udienza del 28

aprile 2014, alla quale erano presenti i genitori e i nonni di PI 1, non è

emerso nulla di nuovo. E’ stato confermato che PI 1 è stata effettivamente

portata dalla madre da P__________ P__________ e che RE 1 a quel momento non aveva

un alloggio fisso. In quell’occasione, RE 1 ha contestato la decisione di tolta

della custodia, in quanto vi era un progetto già instradato affinché madre e

figlia fossero ospitate presso Casa __________.

Dal referto medico del Dr.

med. R__________ (ginecologa pediatrica del Kantonsspital di Lucerna) menzionato,

datato 29 aprile 2014 e trasmesso dal Ministero pubblico, risulta che PI 1 è stata

vista il 23 aprile 2014, su segnalazione del dr. W__________. Lo stesso medico,

avrebbe riferito di “unklare Genitalverändernugen”. La dottoressa R__________ è

peraltro stata informata che al Ministero pubblico era stata aperta

un’inchiesta per presunti abusi sessuali. Date queste premesse, nel certificato

medico è stato indicato quanto riferito da P__________ P__________, ossia la

propria visione dei fatti, sia per quanto riguarda RE 1 e RE 2, sia in

relazione ai presunti abusi e maltrattamenti che avrebbe subito PI 1.

Nella seconda parte del

certificato della dottoressa (Befundung) il medico indica che “Anamnentisch war dieses Kind körperlicher Gewalt ausgesetzt,

mangelnde Pflege, wechseln der Betreuungspersonen sowie möglicherweise eine

sexueller Übergriff. Hierfürkonnte in der aktuellen Untersuchung keine Beweise

gefunden werden, wobei der letzte Kontakt zum Vater bereits über eine Monat her

ist. Damals sei eine vaginale Blutung aufgetreten. Die aktuell unauffällige

genitale Untersuchung schliesst einen stattgehabten Übergriff nicht aus”.

6.2

Dagli atti a

disposizione dell’Autorità di protezione emerge indubbiamente una situazione di

disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1.

Come indicato nella

decisione impugnata l’Autorità di protezione ha ricevuto diverse segnalazioni

in merito. E’ stata a più riprese contattata dai curatori della Fondazione A__________

che conoscevano da diversi anni RE 1, i quali hanno ribadito i loro timori (cfr.

scritto del 12 marzo 2014).

L’Autorità aveva già in

precedenza ricevuto una segnalazione di violenza domestica dalla Polizia

Cantonale (cfr. rapporto del 5 novembre 2013).

Il Pretore, nell’ambito

della procedura a protezione dell’unione coniugale, aveva affidato la custodia

a RE 1, garantendo al padre il più ampio diritto di visita. Nella decisione

aveva però reso attenti i genitori che nella misura in cui l’esercizio dei

diritti di visita fosse stato fonte di “litigi” lo stesso sarebbe stato

previsto in forma sorvegliata (cfr. verbale di udienza del 26 marzo 2014).

Come ammesso da RE 1, al

momento della decisione impugnata questa si trovava in difficoltà, senza un

domicilio fisso e con problemi a gestire la bambina. Per questo motivo l¿veva provvisoriamente portata da P__________ P__________. Nel

proprio reclamo la stessa RE 1 ammette che “PI 1

si è purtroppo trovata coinvolta quale spettatrice di questi episodi di

violenza e minaccia del marito nei confronti della moglie, al punto che per

mettere in sicurezza la figlia, la qui reclamante ha pensato di chiedere aiuto

a terzi…” (cfr. reclamo del 22 maggio 2014 pag. 2).

Come risulta dalla

documentazione agli atti, RE 1, era a quel momento disposta a trovare una

collocazione presso la Casa __________ per se stessa e per la piccola. A quel momento RE 1 era infatti priva di domicilio ed era impossibilitata a

percepire aiuti finanziari (cfr. scritto di posta elettronica del 2 maggio

2014).

La circostanza che al

momento della decisione RE 1, all’epoca sola detentrice della custodia di PI 1,

(cfr. verbale del 26 marzo 2014 del Pretore di __________) non disponesse di un

alloggio adeguato per accudire la figlia non è messa in discussione. Che RE 1

fosse in difficoltà emerge peraltro dagli atti, dalle varie segnalazioni (Fondazione

A__________, dalla stessa reclamante).

Dagli atti emerge pure che

al momento della decisione impugnata (ossia il 28 aprile/9 maggio 2014), il

bene di PI 1 era “in pericolo” (cfr. verbali di interrogatorio della procedura

penale in corso).

La stessa era stata

volontariamente affidata a P__________ P__________ dalla madre. La madre era

senza un alloggio fisso (cfr. verbale d’udienza del 28 aprile 2014) e con una

situazione finanziaria precaria. La bambina aveva a più riprese assistito a

scene di violenza del padre nei confronti della madre (cfr. verbali di PO: interrogatorio

di A__________ D__________ del 15.05.2014, pag. 8, verso il mezzo;

interrogatorio di RE 1 del 15.05.2014, pag. 7 nel mezzo; interrogatorio di RE 2

del 22.05.2014, pag. 10 verso il basso). L’Autorità di protezione aveva ricevuto

una segnalazione da parte della Fondazione A__________ che indicava una

situazione di disagio. La bambina era stata più volte affidata, anche per lunghi

periodi a terze persone (tali dichiarazioni sono state confermate in sede penale

dai diretti interessati, cfr. dichiarazione della nonna materna E__________ L__________

del 12 maggio 2014 pag. 7; dichiarazione di M__________ D__________ del 15

maggio 2014 pag. 3 e seguenti).

P__________ P__________, a

cui era stata affidata la bambina, ha in un primo momento segnalato

comportamenti strani della bambina e poi denunciato sospetti di maltrattamento e

abusi sessuali. La stessa, a cui era stata affidata la bambina, l’avrebbe sottoposta

a varie visite mediche. A seguito della segnalazione di P__________ P__________

il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale anche nei confronti dei

genitori di PI 1 per titolo di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e

violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 CP).

6.3

In simili circostanze,

vista la messa in pericolo del bene della minore, la privazione della custodia

e la limitazione dell’autorità parentale resistono alle critiche della

reclamante. Come indicato dall’Autorità di protezione, al momento della decisione

né RE 1 né RE 2 erano in grado di proteggere e riconoscere i bisogni della

figlia. A loro carico era stato aperto un procedimento penale per titolo di

atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione.

Ritenuta l’urgenza del caso è pertanto a giusto titolo che l’Autorità abbia

privato in via cautelare RE 1 della custodia parentale di PI 1 e ne abbia

limitato l’autorità parentale. Il quadro descritto, ritenuti i ripetuti episodi

di violenza a cui è stata sottoposta la piccola, alle difficoltà manifestate

dalla madre, giustificava una simile misura.

In simili circostanze,

indagare oltre sulla situazione al momento della decisione di privazione di

custodia non avrebbe senso. Il fatto che al momento della decisione impugnata

il bene di PI 1 fosse in “pericolo” è un dato inoppugnabile e che sia la

piccola che la madre necessitassero di un aiuto risulta evidente (cfr. verbali

di sede penale). Sotto questo profilo, ritenuto peraltro che era stato avviato

un procedimento penale, non si imponevano ulteriori indagini a dimostrazione

della messa “in pericolo”.

Nella misura in cui mira

all'annullamento della decisione di privazione della custodia parentale e della

limitazione dell'autorità parentale il gravame si avvera pertanto infondato.

7.

Inaccettabile

risulta comunque il modo di procedere dell’Autorità di protezione, segnatamente

in merito al ricovero di PI 1 presso P__________ P__________, alla mancanza di

adeguate misure a tutela della minore, di un “progetto futuro” nonché

all’insufficiente istruttoria (assenza di verifiche, perizie o esami).

7.1

Quando il figlio non

possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve

toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e

ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). La revoca della custodia in

quanto tale non è infatti sufficiente a proteggere il minore. Questi deve

essere ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno

sviluppo-crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (CR CC

I, Meier, art. 310 n. 19). Il “ricovero

conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le

circostanze del caso: età e domicilio del minorenne, sede della scuola,

continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente,

condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere

dei genitori. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una

famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un

foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente

(CR CC I, Meier, art. 310 n. 22;

RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid,

4ª ed., art. 310 CC no. 8). Tutto varia anche in funzione dell'età del

minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui

l'autorità tutoria decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare

il figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da

sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non hanno alcun diritto

prioritario all'affidamento, ma l'autorità di protezione non deve trascurare le

relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l'affidamento a

parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e

non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia

parentale (BSK ZGB I, Breitschmid,

4ª ed.,art. 310 CC no. 9).

Nel caso in cui il

ricovero fosse ritenuto inappropriato, questo non significa che la misura di

revoca debba essere annullata, bensì che un nuovo ricovero venga ordinato (CR

CC 1, Meier, art. 310 n. 22).

La scelta del “ricovero

conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia

parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono

poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per

quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo

in cui questi è collocato (CR CC I, Meier,

art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid,

4ª ed.,art. 310 CC no. 10). I genitori devono essere informati

altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio

e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art.

275a cpv. 1 CC).

I genitori

privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali

(art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze. Delle limitazioni in tal senso

(art. 274 CC) possono essere ordinate nel caso in cui il bene del minore lo

esiga, ad esempio in caso di rischio di abusi sessuali o maltrattamenti oppure

all’inizio del collocamento per permettere una buona integrazione del bambino (CR

CC I, Meier, art. 310 n. 10).

Si rileva

peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino

nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale (CR

CC I, Meier, art. 310 n. 25).

7.2

Inaccettabile risulta,

come detto, il modo di procedere dell’Autorità di protezione, nonché il

ricovero di PI 1 presso P__________ P__________.

In concreto, nella decisione

impugnata l’Autorità ha infatti indicato che “in attesa che vengano effettuati

gli accertamenti di competenza del Ministero pubblico”, è stato confermato

l’affidamento (già disposto in via supercautelare) a P__________ P__________.

Più di un mese dopo la

decisione di collocamento l'Autorità di protezione ha poi conferito mandato al Sozialamt

di M__________ affinché esperisca una verifica socio ambientale nei confronti

del nucleo famigliare della signora P__________ P__________ di M__________

(risoluzione n. 254/2014). L'esito di tale verifica non è ancora sopraggiunto.

Come rettamente censurato

dalla reclamante, la decisione di affidare la bambina a P__________ P__________,

oltre a non configurare la misura meno incisiva, si basa su accertamenti

sommari (cfr. replica del 18 luglio 2014 pag. 5). L’agire dell’Autorità non può

essere condiviso, ove appena si consideri che l’affidamento a P__________ P__________

è stato ritenuto idoneo basandosi unicamente sul fatto che la bimba le fosse

stata consegnata dalla madre e sulla dichiarazione del medico di famiglia Dr.

Med. W__________. Ora dall’incarto risulta che la madre ha portato la bambina

alla zia con l’intento di lasciarla solo temporaneamente e non già a titolo

definitivo. Dal certificato del 22 aprile 2014 (trasmesso dal medico all'operatrice

di Fondazione A__________), risulta unicamente che non vi sarebbero impedimenti

dal punto di vista medico al collocamento di PI 1 presso P__________ P__________.

Questi dichiara che la bambina si troverebbe bene presso la zia. Tale documento è stato redatto su richiesta di una parte.

Dall’incarto non risulta

che P__________ P__________ sia stata sentita personalmente dall’Autorità di

protezione. Dagli atti risulta unicamente che la presidente avrebbe parlato al

telefono con P__________ P__________ (8 aprile e 14 aprile 2014).

Tale modo di procedere non

può in alcun modo essere condiviso. Benché la bambina sia stata consegnata

volontariamente dalla madre a P__________ P__________ e pur non negando la

buona volontà di questa a mettersi a disposizione della nipote, l’Autorità di

protezione non poteva esimersi – per il bene della bambina – dall’ordinare senza

indugio ulteriori ed approfondite indagini sia su P__________ P__________, che

sulla piccola PI 1.

Ammirevole è il fatto che P__________

P__________ si sia presa a carico immediatamente la bambina nel momento del

bisogno.

Ciò non toglie che compito

dell’Autorità di protezione era quello di verificare in modo approfondito

l’idoneità all’affidamento, nonché di valutare una misura meno incisiva. Non va

infatti dimenticato che P__________ P__________ – zia di RE 1 – aveva visto la

piccola PI 1 solo in rare occasioni e, soprattutto, vive a M__________, nel Canton

Lucerna.

7.3

Al proposito, non a

torto, la reclamante si duole del fatto che P__________ P__________ le abbia

negato ogni contatto con la figlia ancor prima di essere in possesso di una

decisione dell’Autorità di protezione (cfr. colloquio telefonico del 15 aprile

2014.

durante il quale l’avvocato di RE 1 evidenziava all’Autorità di protezione

il comportamento della zia). Tale comportamento di chiusura della zia era già

stato censurato anche in sede di udienza (il 28 aprile 2014).

In simili circostanze,

l’Autorità di protezione non poteva esimersi dall’approfondire la valutazione

sull’affidamento alla signora P__________ P__________.

L’Autorità di protezione

non poteva reputare assolto il proprio compito di sottrarre un minorenne al

pericolo (art. 310 CC) limitandosi a ordinare l’affidamento della custodia ad

una parente della madre, domiciliata fuori cantone, senza limiti di tempo, in

attesa che venissero effettuati gli accertamenti di competenza del Ministero

pubblico. L’Autorità avrebbe invece dovuto prefiggersi un “obiettivo”, un “progetto”

per questa bambina, disponendo verifiche regolari sul collocamento,

approfondimenti sullo stato di salute della bambina, sull’idoneità della zia,

nonché verifiche sulla capacità genitoriale di RE 1 e RE 2, in vista di un’eventuale

futuro ripristino della custodia parentale. L’Autorità avrebbe peraltro potuto

affiancare a P__________ P__________ un curatore educativo. Richiesta del resto

già palesata dalla stessa RE 1 (dinanzi al Pretore).

7.4

Ma vi è di più. La

critica della reclamante circa l’idoneità del collocamento presso la zia, trova

conferma in una dichiarazione della stessa P__________ P__________ in sede

penale.

Non si può certo ignorare

la dichiarazione di P__________ P__________ contenuta nel verbale d’interrogatorio

del 7 maggio 2014 (pag. 11 in fondo). Durante detto interrogatorio P__________

P__________ riporta tutta una serie di episodi e comportamenti di PI 1 che le

avrebbero fatto sorgere il sospetto di maltrattamenti e abusi. Tali fatti, che

non occorre qui giudicare, sono al vaglio della Procuratrice. Rilevante in

concreto è quanto riferito dalla stessa P__________ P__________: “il giorno prima di Pasqua a PI 1 stava uscendo un

dentino e le faceva male. Praticamente ho deciso di metterle una supposta. Non

riuscendo a farlo altrimenti ho posizionato sulla pancia e ho cercato di metterla

nell’ano ma PI 1 ha alzato il sederino e la supposta è entrata nella vagina,

scomparendo completamente. Dopo averla girata, piano piano, è uscita la supposta

senza che la vagina sanguinasse minimamente. Poi la supposta è stata messa

correttamente, anche grazie all’aiuto di mia figlia J__________. PI 1 ha

strillato veramente forte”.

Con ogni evidenza tale

episodio, che ha comprensibilmente fatto inorridire la madre di PI 1 (cfr.

reclamo pag. 8), è esso solo sufficiente per mettere in dubbio l’idoneità di P__________

P__________ all’affidamento e perché il collocamento presso la stessa possa essere

ritenuto come minimo “discutibile”. Un simile episodio non può con ogni evidenza

essere ignorato.

7.5

L’Autorità di

protezione, malgrado quando indicato nella risoluzione impugnata ha di fatto

ignorato anche la proposta di RE 1 di essere collocata con la figlia presso Casa

__________. Tale proposta era già stata fatta in sede di udienza il 28 aprile

2014, durante la quale l’avvocato di RE 1 aveva indicato che vi era già un

progetto instradato relativo a tale collocamento. Questo “progetto” risulta

peraltro anche da un precedente colloquio telefonico fra l’Autorità di protezione

e l’UAP (cfr. resoconto del colloquio telefonico del 18 aprile 2014 di E__________

collaboratrice UAP).

Nel verbale del 28 aprile

2014.

è stato indicato che “la madre si fa carico di verificare la possibilità

di essere collocata con la bambina presso Casa __________”. Ora un simile modo

di procedere non può essere condiviso.

Come del resto poi

segnalato dalla patrocinatrice stessa, il collocamento in un struttura protetta

avrebbe dovuto essere organizzato su mandato dell’Autorità di protezione (cfr. e-mail

del 2 maggio 2014) e non certo delegato alla reclamante.

Benché il collocamento di

madre e figlia fosse stato all’epoca prospettato, e in questi mesi a più

riprese sollecitato, l’Autorità di protezione non si è più espressa in merito.

L’Autorità di protezione

non può sottrarsi alle proprie responsabilità, delegando agli interessati

l’esecuzione di una misura.

Si rileva d'altronde che

l’affidamento della piccola alla zia, domiciliata nel canton Lucerna ha

precluso – viste le evidenti e già conosciute difficoltà finanziarie di entrambi

i genitori – ogni contatto tra i genitori e la figlia, ossia l'esercizio del

diritto di visita. Anche l’atteggiamento di chiusura della zia, benché indubbiamente

motivato da un senso di protezione nei confronti della nipotina, non ha giovato.

Il diritto di visita,

menzionato nella decisione impugnata, nei mesi che seguono il collocamento, non

è mai stato effettuato. Ora la bambina, che ha compiuto i due anni lo scorso __________,

non ha più avuto, da inizio aprile 2014 contatto alcuno, né telefonico, né personale

né sorvegliato con i propri genitori. Indipendentemente dal comportamento dei

genitori, dalle circostanze, dagli avvenimenti, dall’interesse dimostrato dagli

stessi, per il bene della bambina anche un minimo contatto, seppur debitamente

sorvegliato, avrebbe dovuto essere garantito ed eventualmente prescritto.

La circostanza che il Ministero

pubblico abbia aperto un procedimento per abusi sessuali, nonché per violazione

del dovere di assistenza o educazione, non era una ragione sufficiente per lasciare

– senza progetto alcuno – una bambina di due anni fuori Cantone e privarla in

modo così repentino e rigoroso del contatto con i propri genitori. Senza

esprimersi sulla gravità dei fatti imputati a RE 1 e RE 2, tutt’altro che

trascurabili, non è comunque plausibile, per il bene della bambina stessa che

questa rimanga per oltre quattro mesi senza poter vedere i propri genitori.

In concreto non può essere

negato che l’Autorità di protezione ha concesso alle parti la possibilità di

esercitare dei diritti di visita sorvegliati a Lucerna e che queste hanno

rifiutato per motivi di ristrettezza economica. Non può però neppure essere

trascurato che P__________ P__________ vive nel Canton Lucerna, che con il suo

comportamento ha negato in modo risoluto ogni contatto della propria nipote con

la figlioletta e che la sua condotta nei confronti della bambina è stata

alquanto discutibile. In concreto ci si può seriamente domandare se una cesura

tanto radicale di tutte le relazioni familiari fosse davvero la misura

proporzionata e indispensabile nella fattispecie. Una privazione della custodia

parentale e una limitazione delle relazioni personali non deve sospingersi

oltre lo stretto necessario, ogni sua restrizione toccando il rispetto alla

vita privata e familiare garantita dall’art. 8 CEDU.

Indipendentemente dai presunti

maltrattamenti denunciati dalla zia, un simile modo di procedere non può in

alcun modo essere condiviso.

Visto l’insieme delle

circostanze l’Autorità di protezione, avrebbe dovuto prevedere un progetto,

ordinare valutazioni sia sull’idoneità del collocamento che sulle capacità

genitoriali di RE 1.

7.6

Non avendolo fatto

incombe a questo giudice agire in virtù del principio inquisitorio illimitato

che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio).

Si rileva peraltro che le

misure di protezione del figlio disposte dagli art. 307 segg. CC vanno intese a

tutela del minorenne, non dei genitori. In concreto PI 1 ha diritto di avere

contatti, seppur minimi e sorvegliati, con i propri genitori. Il rifiuto di

qualsivoglia contatto, imposto di fatto da P__________ P__________ e tollerato

dall’Autorità di protezione non può essere ammesso, per il bene della piccola PI

1.

stessa, che ha solo due anni e non può in alcun modo esprimersi.

7.7

Ora in concreto, come

evidenziato, benché in via cautelare debbano essere mantenute la privazione della

custodia parentale, come pure la limitazione dell'autorità parentale al solo

diritto di avere informazioni, in parziale accoglimento del reclamo, va

ordinato il rientro immediato di PI 1 in Ticino.

L'Autorità di protezione

provvederà a trovare senza indugio – per il tramite dell'Ufficio dell’aiuto e

della protezione – una collocazione idonea per la piccola (in famiglia SOS o

presso un istituto idoneo). All’Autorità di protezione a cui è trasmesso

l’incarto è fatto inoltre ordine di effettuare senza indugio i dovuti accertamenti

circa lo stato di salute della piccola, una valutazione sulle capacità genitoriali

di RE 1 e RE 2, nonché organizzare e fissare le condizioni per l’esercizio dei

diritti di visita e fissare obiettivi definiti (un “progetto” di assistenza)

per la piccola PI 1 e ogni altra misura necessaria per tutelare il bene della

bambina. Si evidenzia che il ripristino delle relazioni personali, dopo una

totale assenza di più di quattro mesi, per una bambina di soli due anni, debba

essere organizzato e debitamente preparato. L’Autorità di protezione dovrà poi

di seguito verificare regolarmente il collocamento e stabilire un diritto di

visita adeguato alla situazione, ritenuto che il bene della piccola PI 1 va

debitamente tutelato.

II. Sul reclamo di RE 2

8.

Anche il padre critica

la decisione dell'Autorità di protezione del 28 aprile 2014/9 maggio 2014, postulando

il suo annullamento – nella misura in cui PI 1 è stata affidata alle cure di

una persona fuori Cantone – e chiede che sua figlia venga affidata alla

custodia dei nonni paterni P__________ e S__________,. Egli, negando ogni addebito

di maltrattamento nei confronti della figlia, critica infatti la scelta operata

dall’Autorità di protezione di affidare la bambina senza aver esperito

accertamento preliminare, né verifica sulle capacità e qualità genitoriali.

Egli disapprova il collocamento fuori Cantone, che avrebbe peraltro messo in

difficoltà i genitori quanto all’esercizio del diritto di visita. RE 2

riferisce infine che RE 1 avrebbe portato la piccola a Lucerna a sua insaputa.

In esito alle

considerazioni che precedono il reclamo va respinto nella misura in cui mira genericamente

all'annullamento della decisione dell'Autorità di prime cure.

Il gravame va pure

respinto là dove postula l'affidamento della piccola PI 1 ai nonni paterni,

nella misura in cui non vi sono allo stadio attuale sufficienti elementi per

procedere in tal senso senza verifiche approfondite sull'idoneità dei medesimi

ad accudire la bambina.

Per le considerazioni di

cui sopra (consid. 7/7.1-7.7) – in parziale accoglimento del reclamo – va

comunque ordinato il rientro immediato in Ticino di PI 1. L'Autorità di

protezione procederà come indicato al consid. 7.7.

III. Sulle spese e le

ripetibili

9.

Tasse e spese di

giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto

si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

10.

L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è

esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per

l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

Occorre che l’istante sia indigente; che le

possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo

leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in

grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze

specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; sentenza CDP del 15

novembre 2013 inc. 9.2013.180).

RE 1 è palesemente indigente (cfr. doc. H e

I).

Anche RE 2 può essere ammesso al beneficio

dell’assistenza giudiziaria. Dal certificato agli atti risulta che lo stesso,

apprendista pittore percepisce un reddito di fr. 870.– al mese ed è tenuto

a versare l’assegno famigliare da lui percepito, di fr. 200.– mensili,

direttamente a RE 1, come previsto nella sentenza del Pretore del 26 marzo 2014

(consid. 5).

Entrambi i reclamanti sono

quindi posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

11.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minore

e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF)

senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. I

reclami di RE 1 (inc. 9.2014.76) e RE 2 (inc. 9.2014.76) sono parzialmente accolti.

Di

conseguenza la decisione 28 aprile 2014/ 9 maggio 2014 dell'Autorità regionale

di protezione __________ è così riformata:

1. Invariato.

2. Annullato.

3. L’autorità

parentale dei genitori RE 1 e RE 2 è limitata al solo diritto di ottenere

informazioni.

4. È

disposto il rientro immediato della piccola PI 1 in Ticino.

5. L'Autorità

regionale di protezione __________ provvederà a trovare senza indugio – per il

tramite dell'Ufficio dell’aiuto e della protezione – una collocazione idonea

per la piccola PI 1 (in famiglia SOS o presso un istituto idoneo) e a tutti gli

accertamenti e le decisioni che le competono, ai sensi del consid. 7.7.

6. Invariato.

2. Non si prelevano né

tassa né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. L'istanza

di assistenza giudiziaria di RE 1 è accolta, con il gratuito patrocinio

dell'avv. PR 1,.

4. L'istanza di

assistenza giudiziaria di RE 2 è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. PR

2,.

5. Notificazione:

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.