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Decisione

9.2014.79

Privazione della custodia parentale e affidamento della custodia al nonno

29 settembre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, nato il 2002, è

figlio di RE 1 e __________ (cfr. sentenza ICCA del 30 maggio 2011, inc. 11.2010.39).

A far tempo dal 2002

l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria) si è occupata di adottare varie misure di protezione del minore.

Il 26 novembre 2003

RE 1 è stata privata della custodia parentale e collocata, a scopo di

assistenza, assieme al figlio presso Casa __________.

B. A seguito

dell’avvenuto lungo percorso di adeguate cure psichiatriche e di presa a carico

psicoterapeutica intraprese dalla madre RE 1, con risoluzione del 20 dicembre

2007 la Commissione tutoria ha ripristinato la custodia della madre sul figlio PI

1 e, successivamente, revocato anche altre misure d’accompagnamento, “visto che

la madre aveva riacquistato un sufficiente equilibrio e aveva in essere

adeguate cure farmacologiche e psicoterapeutiche”.

C. Con decisione

supercautelare del 7 gennaio 2013 (ris. 2/2013) l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata

alla Commissione tutoria) ha privato RE 1 della custodia sul figlio, affidandolo

alle cure del nonno materno CO 2 e a sua moglie CO 3.

Tale risoluzione è stata confermata con

decisione dell’8 febbraio 2013 (ris. n. 6/2013), previa audizione della madre,

riservando alla stessa relazioni personali con il figlio tutti i mercoledì dopo

la fine delle lezioni scolastiche mattutine fino alle 20.30 e tutti i fine settimana

il sabato dalle ore 10.00 alla domenica alle ore 10.00.

L’Autorità di protezione ha inoltre

conferito all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UfaM) un mandato di

sorveglianza con l’invito ad esperire un’indagine socio-ambientale sui nuclei

famigliari RE 1 e PI 1 e CO 2 ed CO 3. Ha inoltre conferito al servizio di

sostegno ed accompagnamento minorile un mandato di presa a carico educativa del

nucleo RE 1 e PI 1.

Il 2 maggio 2013 PI 1 è

stato ascoltato dall’Autorità di protezione.

D. Con ordinanza del 13

settembre 2013 è stato conferito mandato al lic. psic. __________ di effettuare

una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1. Contestualmente è stato affidato

mandato al dr. med. __________ di effettuare una valutazione sullo stato psichico

della madre.

E. In sede d’udienza del

17 aprile 2014 dinanzi all’Autorità di protezione, RE 1 ha postulato la

restituzione della custodia sul figlio con rientro graduale, l’accompagnamento

del SAE (servizio di sostegno e accompagnamento educativo) con una figura

maschile, una terapia famigliare mamma-figlio-nonno con lo psicologo __________

ed ha dichiarato di mantenere l’impegno di seguire la terapia con la dott. __________

(psichiatrico e farmacologico) e con la psicologa __________, oltre a dichiararsi

d’accordo con la continuazione della presa a carico di PI 1 da parte della

psicoterapeuta __________.

In sede d’udienza gli

assistenti sociali dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), a cui era

affidato il controllo sull’affidamento temporaneo di PI 1 al nonno, hanno

indicato come necessaria la ripresa della “terapia farmacologica di depôt” da

parte di RE 1, nonché l’introduzione di un curatore educativo.

CO 2, dal canto suo, ha

indicato che il ripristino della custodia parentale di RE 1 benché auspicabile,

fosse al momento prematuro. Il nonno ha proposto pertanto che per il momento PI

1 restasse affidato a loro.

F. Preso atto delle

valutazioni peritali (perizia del 10 febbraio 2014 del dr. med. __________

sullo “stato di salute psichico” di RE 1, valutazione peritale del 14 febbraio

2014 del lic. psic. __________ sulle “capacità genitoriali” e valutazione del

10 aprile 2014 della psicoterapeuta __________, che aveva in cura il minore),

con risoluzione dell’8 maggio 2014 (ris. n. 50/102) l’Autorità di protezione ha

confermato il provvedimento cautelare di privazione della custodia di RE 1 sul

figlio PI 1 (ris. del 8 febbraio 2013), con conseguente limitazione

dell’autorità parentale. PI 1 è stato affidato alla custodia e alle cure di CO

2 e CO 3. Alla madre è stata data ampia facoltà di relazioni personali con il

figlio, “tenuto conto dei suoi impegni formativi e bisogni di quest’ultimo”.

L’Autorità ha disposto che in caso di disaccordo la madre eserciterà il diritto

alle relazioni personali: “tutti i mercoledì dopo la fine delle lezioni

scolastiche mattutine fino alle 21.30, tutti i finesettimana dal sabato alle

ore 10.00 alla domenica alle ore 10.00”, nonché regolato le vacanze.

G. Contro la predetta

decisione dell’8/14 maggio 2014 RE 1 è insorta con reclamo del 26 maggio 2014,

postulando che il figlio PI 1 rimanga affidato alle sue cure e che le venga

restituita la custodia. La reclamante chiede che venga dato mandato al SAE per

una presa a carico educativa del nucleo famigliare, impegnandosi a “continuare

la presa a carico individuale da parte della dott. __________, con l’assunzione

dei medicamenti prescritti”, a continuare la terapia famigliare con PI 1 presso

il dott. __________ e a lasciare uno spazio individuale per PI 1 presso la

dott. __________. RE 1 postula infine che anche il padre CO 2 e CO 3 seguano,

con lei, una terapia famigliare.

A mente della reclamante,

vista l’evidente (e, a suo dire, comprovata dalle perizie agli atti) conflittualità

fra lei e il padre, rende necessario un percorso di terapia famigliare anche

per suo padre e la moglie CO 3. Tale conflittualità minaccerebbe peraltro il

bene di PI 1, rendendo inopportuno l’affidamento al nonno.

Con osservazioni del 23

giugno 2014 CO 2 e CO 3 postulano che il reclamo venga respinto. Il reclamo

sarebbe carente di motivazione. A mente degli stessi, l’interruzione della

terapia farmacologica da parte di RE 1, avrebbe avuto ripercussioni sulla

stabilità della madre aumentando la conflittualità fra lei e il figlio.

Mediante replica del 17

luglio 2014 RE 1 ha riconfermato le argomentazioni contenute nel reclamo. La

reclamante ha indicato che la pratica sarebbe stata trattata con

“superficialità” dall’Autorità di protezione e che la situazione traumatica sarebbe

causa “dell’ingerenza” di CO 2 e CO 3 e non già dei problemi della reclamante.

Con duplica dell’11 agosto

2014 CO 2 e CO 3 hanno ribadito quanto già sostenuto nelle osservazioni al

reclamo.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450

segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le

disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2

LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha confermato il provvedimento cautelare,

privando RE 1 della custodia del figlio PI 1, limitando l’autorità parentale

della madre “alle circostanze” e affidandolo alla cura e alla custodia del

nonno materno CO 2 e della moglie CO 3. Alla madre ha conferito ampia facoltà

di relazioni personali. L’Autorità di protezione ha esordito ricordando succintamente

quanto avvenuto prima della presente privazione di custodia. L’Autorità ha poi

riportato alcuni estratti delle varie perizie, del rapporto sulle capacità

genitoriali e della perizia sullo stato di salute psichico di RE 1, ordinate a

seguito della decisione supercautelare di privazione di custodia del 7 gennaio

2013.

Dopo aver sentito le parti, l’Autorità ha rilevato che “dalle valutazioni

fatte esperire dalla psicologa __________ e dallo psicologo __________, “emerge

chiaramente che la mamma, pur nutrendo un indiscutibile affetto per il figlio,

non è al momento in condizioni psico-fisiche tali da poter affrontare la

ripresa della custodia di PI 1, che necessita di essere protetto dal carico di

stress emotivo e dall’esasperazione che si viene a creare puntualmente durante

la permanenza con la madre”. L’Autorità di protezione ha concluso ricordando

che l’affidamento di un mandato al Servizio di sostegno e accompagnamento

educativo (SAE), come richiesto dalla madre, non è ipotizzabile, poiché “il contratto

di prestazioni del servizio” non contempla l’intervento durante i diritti di visita.

3.

RE 1 ha impugnato la

predetta decisione, postulando che le venga restituita la custodia di PI 1. La

reclamante chiede che venga dato mandato al SAE per una presa a carico

educativa del nucleo famigliare, impegnandosi a “continuare la presa a carico

individuale da parte della dott. __________, con l’assunzione dei medicamenti

prescritti”, a proseguire la terapia famigliare con PI 1 presso il dott. __________

e a lasciare uno spazio individuale per PI 1 presso la dott. __________. RE 1

postula infine che anche il padre CO 2 e CO 3 seguano, con lei, una terapia famigliare.

La manifesta

conflittualità fra lei e il padre, oltre a minacciare il bene di PI 1, imporrebbe,

in ogni caso, una terapia famigliare per suo padre e la moglie CO 3.

A mente della reclamante

la difficile situazione sarebbe da attribuire, non già a lei medesima, bensì

all’ingerenza di CO 2 nella relazione della figlia RE 1 con il nipote PI 1.

4.

In virtù dell’art.

296.

CC: l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1); finché

minorenni, i figli sono soggetti, all’autorità parentale congiunta del padre e

della madre (cpv. 2). Secondo l'art. 301 cpv. 1 CC, i genitori, in considerazione

del bene del figlio, ne dirigono la cura e l’educazione e, riservata la sua

capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC).

Conformemente all'art. 311

cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle

previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a

priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori

della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o

analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure

quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato

gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

La privazione dell'autorità

parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e

durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de

la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

L'applicazione di tale

norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando

la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, essa

è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le

misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la

privazione della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito

insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo,

Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

Quando i genitori non

riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in

genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione

dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una

malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di

partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza

possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più

incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca

dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in

particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita

famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).

5.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di

protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si

trova, e ricoverarlo convenientemente.

La revoca della custodia è

una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308

CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di

proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1

CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che

permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di “pericolo” rientra

tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e

morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª

ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo

scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,

psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al

bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono

una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid,

4ª ed.,art. 307 CC no. 4).

Con la privazione della custodia parentale

l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che

deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;

sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15

aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il

rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di

revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una

perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova

di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato

in protezione dei minori) (CR CC I , Meier,

art. 310 n. 16).

6.

Nel caso in esame, dagli

atti emerge indubbiamente una situazione di disagio all’interno del nucleo

famigliare RE 1.

6.1

RE 1 era già stata

privata della custodia del figlio nel 2003. All’epoca erano state ordinare

delle misure di curatele educativa e amministrativa in favore di madre e

figlio. Dagli atti risulta pure che dopo aver compiuto “un lungo percorso di adeguate

cure psichiatriche”, a dicembre 2007, tali misure erano state revocate.

La privazione cautelare

della custodia è avvenuta a seguito della segnalazione dei nonni. Il 4 dicembre

2012.

(cfr. verbale d’udienza n. 69) CO 2 riferiva all’Autorità i suoi timori in

relazione ad un peggioramento dello stato di salute psicofisico della figlia RE

1, che da alcuni mesi “destava preoccupazione” ed era ormai “giunto a livelli

tali da degenerare” in continui conflitti e litigi tra madre e figlio tanto da

giungere a vie di fatto, oltre alle costanti urla. Il nonno riferiva inoltre

che la figlia avrebbe interrotto la cura di psicofarmaci.

All’udienza del 19

dicembre 2013, indetta per regolamentare le vacanze natalizie, il bambino

riferiva il proprio disagio in relazione alla conflittualità fra la madre RE 1

ed i nonni. PI 1 avrebbe riferito che la madre “parla male dei nonni”, mentre

questi non farebbero altrettanto di lei.

Il pediatra di PI 1,

segnalava che (cfr. scritto del 4 giugno 2013) il bambino necessita della

madre, che ambedue si vogliono bene ma che “la sollecitazione che la signora RE

1.

scarica sul figlio” è “per lui insopportabile”.

6.2

Nella sua valutazione la

psicoterapeuta ASP __________ – che ha seguito per un periodo il bambino, e che

ha incontrato anche la mamma ed il nonno (cfr. valutazione del 6 maggio 2013) –

riferisce che PI 1 è esposto, suo malgrado, a un eccesso di stimolazione e

pressione a causa di eventi legati alle difficoltà della mamma, alla

conflittualità tra nonno e mamma, e alla difficile situazione dovuta

all’abbandono del padre, che hanno inevitabilmente “contribuito all’emergere

del traumatismo”. La psicoterapeuta riferisce peraltro che nel bambino è

presente una “profonda sofferenza emotiva”.

Nel successivo scritto del

10.

aprile 2014, la psicoterapeuta, riferisce che PI 1 le avrebbe confidato di

stare bene a casa del nonno e di “non voler andare dalla mamma solo quando non

sta bene” e continua a caricarlo di discorsi che riguardano il nonno e i

rimproveri che ella muove al proprio padre. Riferisce infine che “PI 1 pur

manifestando un grande affetto per la madre, risente di queste continue discussioni

intorno a lui, ma soprattutto dai suoi racconti emerge una dinamica relazionale

con la mamma poco adeguata a un ragazzino della sua età”.

6.3

Dalla perizia sulle “capacità

genitoriali” esperita dal lic. psic. __________ del 14 febbraio 2014 risulta

che già in stato di gravidanza RE 1 soffriva di un quadro clinico di “psicosi

acuta a fenomenologia dissociativo-delirante paranoide”. Al momento della dimissione

del ricovero avvenuto dopo la nascita di PI 1 era stata indicata la diagnosi di

“disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo compulsivo”.

In relazione allo stato

“ansioso” lo psicologo indica innanzitutto di aver “ritrovato le descrizioni

indicate nella perizia” di “dodici anni fa”. Al riguardo rileva che “la

relazione di dipendenza affettiva dal padre, rafforzata dalla corrispondente dipendenza

psicologica che il padre stesso ha nei confronti della figlia, hanno prodotto

una relazione ambivalente in cui la signora RE 1, ha bisogno di aggrapparsi, appoggiarsi

all’oggetto-padre (psicologicamente, ma anche economicamente), perché invasa da

ansie di separazione-abbandono, ma d’altro canto la dipendenza

dall’oggetto-padre, diventa paradossalmente la fonte stessa delle sue ansie,

angosce (fusionali), cui deve opporsi, ma senza poi poterlo lasciare” (pag. 9).

Lo psicologo descrive la relazione padre-figlia come “circolo vizioso che si

autoalimenta” (pag. 10).

Al proposito soggiunge che

“dipende dal suo stato psichico, dalla psicopatologia di cui è affetta, se non

è in grado di “sopportare” la presenza assillante, e fors’anche in certi

momenti invasiva, del padre”.

Lo psicoterapeuta rileva

che RE 1 non può ritenersi idonea ad assumere completamente, in modo autonomo e

indipendente la funzione genitoriale (pag. 12). La precarietà delle sue

condizioni psichiche e la fragilità della personalità, non le permettono di sostenere

ed esercitare con la necessaria continuità e la qualità che si richiede,

funzione e ruolo genitoriale.

Sempre a causa della

relazione di “dipendenza” con il padre, lo psicologo __________ indica che “l’affidamento

di PI 1 al nonno e alla moglie, se da un lato ha permesso di regolare la giusta

distanza relazionale dalla madre, funzionale alla protezione di PI 1,

dall’altro ha favorito l’aumento della conflittualità nei confronti della

coppia padre, moglie CO 3, e quindi del funzionamento psicopatologico della madre

stessa, andando a influire in modo negativo sulle sue capacità genitoriali”.

Lo psicologo conclude la

propria analisi evidenziando che “fermo restante la non idoneità della signora RE

1.

ad assumere in modo autonomo funzione e ruolo genitoriale, occorrerà definire

le modalità di accudimento di PI 1 e subordinatamente le modalità in cui saranno

regolate le relazioni personali tra PI 1 e i famigliari” (pag. 12).

6.4

Nella perizia del 10

febbraio 2013 (recte 2014) dello psichiatra dr. med. __________, sullo

stato di salute psichico di RE 1, viene innanzitutto ripercorsa l’anamnesi

(pag. 1-5). Viene menzionato il ricovero della peritanda presso la struttura __________

durante la gravidanza come pure il collocamento del piccolo PI 1, alla nascita,

presso Casa __________ (pag. 5).

Anche lo psichiatra __________

rileva che la figura paterna è per RE 1 un “gigante che la guarda dall’alto”,

che la sovrasta con la sua presenza imponente. RE 1 descrive relazioni

burrascose con il padre, vive la propria situazione familiare come spiacevole:

la famiglia viene descritta come critica e controllante. Tutto questo, a mente

dello psichiatra, mina l’autostima e il senso di efficacia personale della

madre stessa.

Lo stesso psichiatra

indica che la situazione nel suo insieme (dipendenza dal padre, conflitti con

il padre e la moglie, mancanza di relazioni sociali, abbandono del padre di suo

figlio,) intensifica “la vulnerabilità e fragilità della signora”.

D’altra parte riconosce

che la stessa è “consapevole delle proprie difficoltà” e già nel 2013 aveva

chiesto di essere seguita da un servizio specialistico per avere un sostegno e

far fronte al suo ruolo genitoriale. A mente dello psichiatra “tale richiesta

rivela la capacità della signora di saper accettare e avere coscienza delle

proprie difficoltà e delle problematiche presenti nella relazione madre-figlio,

denotano capacità di riflessione e abilità nel trovare strategie di fronteggiamento

adeguate per affrontare una situazione così delicata” (pag. 11).

In conclusione, pur

riconoscendo che la reclamante sia in grado di “riflettere criticamente

rispetto alle difficoltà e alla problematicità della sua situazione familiare”

(pag. 14), ribadisce che il contesto interpersonale (carico di tensioni e

conflitti) “non faciliti la completa estrinsecazione delle strategie di coping

della signora RE 1” (capacità di risolvere i problemi).

Al riguardo __________

conclude rilevando come “riduzioni semplicistiche che tentino di rintracciare

le radici del conflitto relazionale ad una sola variabile, adducendo, ad

esempio, le ragioni del conflitto alla fragilità personale/malattia psichica di

uno degli agenti coinvolti, non soltanto rischia di portare a stigmatizzazioni

che inaspriscono ulteriormente le qualità delle relazioni così come, a livello

individuale, i vissuti emotivi profondi e disturbanti, ma rischia anche di

giustificare azioni concrete socialmente e/o umanamente discutibili” (pag.

14-15).

Lo psichiatra ritiene “di

primaria importanza che la signora RE 1, il signor CO 2 e la di lui moglie inizino

un percorso di terapia familiare con l’obiettivo di favorire scambi cooperativi

e costruttivi all’interno delle relazioni intrafamiliari, promuovendo la

riconciliazione reciproca e il riconoscimento della corresponsabilità dei

problemi all’interno della famiglia”. __________ ritiene peraltro importante

che RE 1 continui la presa a carico individuale con la Dr.ssa __________, che

venga seguita, come evidenziato dalla valutazione della psicologa infantile, e che

la sostenga nell’esercizio delle sue funzioni genitoriali.

6.5

Nella propria valutazione,

la Dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta di RE 1, sostiene che la

reclamante subisce da anni mobbing psicologico da parte del padre (“batter

person syndrome”) (cfr. scritto del 3 marzo 2013) e mette di conseguenza in

dubbio che il nonno CO 2 “che è un padre con pessimo rispetto e nessuna dimostrazione

di benevolenza verso la figlia” sia in grado di trasmettere valori positivi al

nipote (cfr. scritto del 19 febbraio 2014 pag. 5).

La psichiatra e

psicoterapeuta informa infine che RE 1, da febbraio 2012, non assume più alcun

farmaco neurolettico, ma ansiolitici (cfr. scritto del 3 marzo 2013).

7.

In simili

circostanze, si rileva innanzitutto che non ci si può esimere dall’evidenziare

che l’Autorità di protezione, con la decisione impugnata, si è “limitata” a

fondare la propria decisione sulle risultanze delle valutazioni sulle capacità

genitoriali dello psicologo __________ e sulla perizia sullo stato psichico

affidata allo psichiatra __________, e sulla documentazione agli atti, per

giustificare in modo lapidario la privazione della custodia, senza però trarne

le debite conclusioni.

Se da un lato, l’attuale difficoltà

di RE 1 di far fronte ai propri doveri genitoriali – evidente e da più parti

comprovata – e la sua inidoneità ad assumere in modo autonomo ed indipendente

la funzione genitoriale (riconosciuta dalla perizia dello psicologo __________),

giustificano la privazione della custodia e la relativa limitazione

dell’autorità parentale, che resistono alle critiche della reclamante, d’altro

lato non si può negare che da più esperti è stato segnalato che la “difficoltà”

della madre potrebbe essere aggravata dalla forte conflittualità familiare e soprattutto

dal rapporto padre-figlia.

Dalla documentazione agli

atti risulta infatti che tutti gli specialisti consultati hanno evidenziato

tale problematica, e tutti hanno indicato la necessità di una presa a carico

famigliare. Nella perizia di __________ (pag. 12) veniva segnalata la necessità

di introdurre la figura di un “terzo separante”. Nella perizia di __________ (pag.

15) veniva invece riferito che “si ritiene di primaria importanza che la signora

RE 1, il signor CO 2 e la di lui moglie inizino un percorso di terapia

famigliare”. Anche la psichiatra __________ (nello scritto del 19 febbraio 2014 a pag. 6) suggeriva, ella stessa, una “terapia famigliare” per far fronte alla difficile

situazione. Infine, anche gli assistenti sociali dell’allora UfaM (ora UAP),

responsabili del controllo sull’affidamento temporaneo, avevano ritenuto

opportuno l’introduzione di un “curatore educativo” per il supporto in relazione

al figlio.

Ora, pur riconoscendo che RE

1.

non sia allo stato attuale più in grado di esercitare l’autorità parentale su

PI 1, ed essendo comprovata la sua inidoneità, tale da giustificare la

privazione della custodia, non si può però giustificare che l’affidamento al

nonno CO 2 sia avvenuto da parte dell’Autorità di protezione senza alcuna

“misura di accompagnamento”.

A tal proposito si rileva

che il mandato conferito al SAE non è stato accolto. Nello scritto del 28

febbraio 2013 il SAE ha infatti indicato che “il contratto di prestazioni del

servizio SAE definito dall’Ente sussidiante (il Dipartimento Sanità e socialità)

non contempla l’intervento del SAE durante dei diritti di visita”.

8.

In simili

circostanze, l’Autorità di protezione, così come consigliato da tutti gli

esperti coinvolti, avrebbe dovuto accompagnare la privazione di custodia ad un “progetto”.

Ora, in concreto, come

evidenziato, benché la privazione di custodia e l’affidamento ai nonni CO 2 e CO

3.

debbano essere mantenuti, in parziale accoglimento del reclamo – che

postulava tutta una serie di “misure accompagnatorie” – l’incarto va ritornato

all’Autorità di protezione perché valuti se sia necessario nominare un curatore

educativo e disponga se del caso quali “terapie” dovranno seguire RE 1 e PI 1 e

i nonni o predisporre altre misure accompagnatorie con particolare riferimento

al rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza (DTF 140 III 241

consid. 2.1). L’Autorità di protezione dovrà segnatamente fissare obiettivi

definiti (un “progetto” di assistenza) per tutto il nucleo famigliare, ritenuto

che il bene di PI 1 va debitamente tutelato.

9.

Quanto all’istanza

di assistenza giudiziaria in questa sede, giusta l’art. 117 CPC, applicabile su

rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: a.

sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b. la cui domanda non appaia priva

di probabilità di successo. In concreto la reclamante, ha formulato la propria

richiesta senza motivazione alcuna, non dimostrando pertanto il primo

presupposto. Si rileva che dall’incarto risulta peraltro che nel certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria il Comune di __________ aveva

dato preavviso negativo, indicando che “l’istante non paga la pigione, possiede

un capitale azionario e percepisce l’indennità di disoccupazione” (28 gennaio

2014). Tale richiesta è pertanto nuovamente da respingere (cfr. richiesta già respinta

dall’Autorità di protezione, ris. del 7 marzo 2013).

10.

Gli oneri del presente

giudizio seguono la soccombenza preponderante della reclamante.

11.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e

degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF)

senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo di RE 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione dell'8/14 maggio 2014 (n.

50/102) dell’Autorità regionale di protezione __________ è così completata:

1. Invariato.

2. Invariato.

3. Invariato.

4. L’Autorità regionale di protezione __________

prenderà tutte le decisioni che le competono, ai sensi del considerando n. 8.

5. Invariato.

6. Invariato.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

100.–

fr.

400.–

sono posti a carico in

ragione di ¼ a carico di CO 2 e CO 3 con vincolo di solidarietà e in ragione di

¾ a carico della reclamante RE 1. Quest'ultima rifonderà a CO 2 e CO 3 complessivi

fr. 300.– per parziali ripetibili.

3. L'istanza di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-.

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.