9.2014.79
Privazione della custodia parentale e affidamento della custodia al nonno
29 settembre 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.79
Lugano
29 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2 CO 3
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la privazione della custodia della madre sul figlio PI 1, la
limitazione dell’autorità parentale e l’affidamento della custodia al nonno CO
2 e a sua moglie CO 3
giudicando
sul reclamo del 26 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione dell’8/14
maggio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1, nato il 2002, è
figlio di RE 1 e __________ (cfr. sentenza ICCA del 30 maggio 2011, inc. 11.2010.39).
A far tempo dal 2002
l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione
tutoria) si è occupata di adottare varie misure di protezione del minore.
Il 26 novembre 2003
RE 1 è stata privata della custodia parentale e collocata, a scopo di
assistenza, assieme al figlio presso Casa __________.
B. A seguito
dell’avvenuto lungo percorso di adeguate cure psichiatriche e di presa a carico
psicoterapeutica intraprese dalla madre RE 1, con risoluzione del 20 dicembre
2007 la Commissione tutoria ha ripristinato la custodia della madre sul figlio PI
1 e, successivamente, revocato anche altre misure d’accompagnamento, “visto che
la madre aveva riacquistato un sufficiente equilibrio e aveva in essere
adeguate cure farmacologiche e psicoterapeutiche”.
C. Con decisione
supercautelare del 7 gennaio 2013 (ris. 2/2013) l’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata
alla Commissione tutoria) ha privato RE 1 della custodia sul figlio, affidandolo
alle cure del nonno materno CO 2 e a sua moglie CO 3.
Tale risoluzione è stata confermata con
decisione dell’8 febbraio 2013 (ris. n. 6/2013), previa audizione della madre,
riservando alla stessa relazioni personali con il figlio tutti i mercoledì dopo
la fine delle lezioni scolastiche mattutine fino alle 20.30 e tutti i fine settimana
il sabato dalle ore 10.00 alla domenica alle ore 10.00.
L’Autorità di protezione ha inoltre
conferito all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UfaM) un mandato di
sorveglianza con l’invito ad esperire un’indagine socio-ambientale sui nuclei
famigliari RE 1 e PI 1 e CO 2 ed CO 3. Ha inoltre conferito al servizio di
sostegno ed accompagnamento minorile un mandato di presa a carico educativa del
nucleo RE 1 e PI 1.
Il 2 maggio 2013 PI 1 è
stato ascoltato dall’Autorità di protezione.
D. Con ordinanza del 13
settembre 2013 è stato conferito mandato al lic. psic. __________ di effettuare
una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1. Contestualmente è stato affidato
mandato al dr. med. __________ di effettuare una valutazione sullo stato psichico
della madre.
E. In sede d’udienza del
17 aprile 2014 dinanzi all’Autorità di protezione, RE 1 ha postulato la
restituzione della custodia sul figlio con rientro graduale, l’accompagnamento
del SAE (servizio di sostegno e accompagnamento educativo) con una figura
maschile, una terapia famigliare mamma-figlio-nonno con lo psicologo __________
ed ha dichiarato di mantenere l’impegno di seguire la terapia con la dott. __________
(psichiatrico e farmacologico) e con la psicologa __________, oltre a dichiararsi
d’accordo con la continuazione della presa a carico di PI 1 da parte della
psicoterapeuta __________.
In sede d’udienza gli
assistenti sociali dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), a cui era
affidato il controllo sull’affidamento temporaneo di PI 1 al nonno, hanno
indicato come necessaria la ripresa della “terapia farmacologica di depôt” da
parte di RE 1, nonché l’introduzione di un curatore educativo.
CO 2, dal canto suo, ha
indicato che il ripristino della custodia parentale di RE 1 benché auspicabile,
fosse al momento prematuro. Il nonno ha proposto pertanto che per il momento PI
1 restasse affidato a loro.
F. Preso atto delle
valutazioni peritali (perizia del 10 febbraio 2014 del dr. med. __________
sullo “stato di salute psichico” di RE 1, valutazione peritale del 14 febbraio
2014 del lic. psic. __________ sulle “capacità genitoriali” e valutazione del
10 aprile 2014 della psicoterapeuta __________, che aveva in cura il minore),
con risoluzione dell’8 maggio 2014 (ris. n. 50/102) l’Autorità di protezione ha
confermato il provvedimento cautelare di privazione della custodia di RE 1 sul
figlio PI 1 (ris. del 8 febbraio 2013), con conseguente limitazione
dell’autorità parentale. PI 1 è stato affidato alla custodia e alle cure di CO
2 e CO 3. Alla madre è stata data ampia facoltà di relazioni personali con il
figlio, “tenuto conto dei suoi impegni formativi e bisogni di quest’ultimo”.
L’Autorità ha disposto che in caso di disaccordo la madre eserciterà il diritto
alle relazioni personali: “tutti i mercoledì dopo la fine delle lezioni
scolastiche mattutine fino alle 21.30, tutti i finesettimana dal sabato alle
ore 10.00 alla domenica alle ore 10.00”, nonché regolato le vacanze.
G. Contro la predetta
decisione dell’8/14 maggio 2014 RE 1 è insorta con reclamo del 26 maggio 2014,
postulando che il figlio PI 1 rimanga affidato alle sue cure e che le venga
restituita la custodia. La reclamante chiede che venga dato mandato al SAE per
una presa a carico educativa del nucleo famigliare, impegnandosi a “continuare
la presa a carico individuale da parte della dott. __________, con l’assunzione
dei medicamenti prescritti”, a continuare la terapia famigliare con PI 1 presso
il dott. __________ e a lasciare uno spazio individuale per PI 1 presso la
dott. __________. RE 1 postula infine che anche il padre CO 2 e CO 3 seguano,
con lei, una terapia famigliare.
A mente della reclamante,
vista l’evidente (e, a suo dire, comprovata dalle perizie agli atti) conflittualità
fra lei e il padre, rende necessario un percorso di terapia famigliare anche
per suo padre e la moglie CO 3. Tale conflittualità minaccerebbe peraltro il
bene di PI 1, rendendo inopportuno l’affidamento al nonno.
Con osservazioni del 23
giugno 2014 CO 2 e CO 3 postulano che il reclamo venga respinto. Il reclamo
sarebbe carente di motivazione. A mente degli stessi, l’interruzione della
terapia farmacologica da parte di RE 1, avrebbe avuto ripercussioni sulla
stabilità della madre aumentando la conflittualità fra lei e il figlio.
Mediante replica del 17
luglio 2014 RE 1 ha riconfermato le argomentazioni contenute nel reclamo. La
reclamante ha indicato che la pratica sarebbe stata trattata con
“superficialità” dall’Autorità di protezione e che la situazione traumatica sarebbe
causa “dell’ingerenza” di CO 2 e CO 3 e non già dei problemi della reclamante.
Con duplica dell’11 agosto
2014 CO 2 e CO 3 hanno ribadito quanto già sostenuto nelle osservazioni al
reclamo.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450
segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le
disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2
LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha confermato il provvedimento cautelare,
privando RE 1 della custodia del figlio PI 1, limitando l’autorità parentale
della madre “alle circostanze” e affidandolo alla cura e alla custodia del
nonno materno CO 2 e della moglie CO 3. Alla madre ha conferito ampia facoltà
di relazioni personali. L’Autorità di protezione ha esordito ricordando succintamente
quanto avvenuto prima della presente privazione di custodia. L’Autorità ha poi
riportato alcuni estratti delle varie perizie, del rapporto sulle capacità
genitoriali e della perizia sullo stato di salute psichico di RE 1, ordinate a
seguito della decisione supercautelare di privazione di custodia del 7 gennaio
2013.
Dopo aver sentito le parti, l’Autorità ha rilevato che “dalle valutazioni
fatte esperire dalla psicologa __________ e dallo psicologo __________, “emerge
chiaramente che la mamma, pur nutrendo un indiscutibile affetto per il figlio,
non è al momento in condizioni psico-fisiche tali da poter affrontare la
ripresa della custodia di PI 1, che necessita di essere protetto dal carico di
stress emotivo e dall’esasperazione che si viene a creare puntualmente durante
la permanenza con la madre”. L’Autorità di protezione ha concluso ricordando
che l’affidamento di un mandato al Servizio di sostegno e accompagnamento
educativo (SAE), come richiesto dalla madre, non è ipotizzabile, poiché “il contratto
di prestazioni del servizio” non contempla l’intervento durante i diritti di visita.
3.
RE 1 ha impugnato la
predetta decisione, postulando che le venga restituita la custodia di PI 1. La
reclamante chiede che venga dato mandato al SAE per una presa a carico
educativa del nucleo famigliare, impegnandosi a “continuare la presa a carico
individuale da parte della dott. __________, con l’assunzione dei medicamenti
prescritti”, a proseguire la terapia famigliare con PI 1 presso il dott. __________
e a lasciare uno spazio individuale per PI 1 presso la dott. __________. RE 1
postula infine che anche il padre CO 2 e CO 3 seguano, con lei, una terapia famigliare.
La manifesta
conflittualità fra lei e il padre, oltre a minacciare il bene di PI 1, imporrebbe,
in ogni caso, una terapia famigliare per suo padre e la moglie CO 3.
A mente della reclamante
la difficile situazione sarebbe da attribuire, non già a lei medesima, bensì
all’ingerenza di CO 2 nella relazione della figlia RE 1 con il nipote PI 1.
4.
In virtù dell’art.
296.
CC: l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1); finché
minorenni, i figli sono soggetti, all’autorità parentale congiunta del padre e
della madre (cpv. 2). Secondo l'art. 301 cpv. 1 CC, i genitori, in considerazione
del bene del figlio, ne dirigono la cura e l’educazione e, riservata la sua
capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC).
Conformemente all'art. 311
cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle
previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a
priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori
della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o
analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure
quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato
gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).
La privazione dell'autorità
parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e
durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de
la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
L'applicazione di tale
norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando
la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, essa
è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le
misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la
privazione della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito
insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo,
Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
Quando i genitori non
riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in
genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione
dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una
malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di
partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza
possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più
incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca
dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in
particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita
famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).
5.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di
protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si
trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è
una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308
CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di
proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1
CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di “pericolo” rientra
tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e
morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª
ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo
scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico,
psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al
bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono
una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid,
4ª ed.,art. 307 CC no. 4).
Con la privazione della custodia parentale
l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che
deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;
sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15
aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il
rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di
revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una
perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova
di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato
in protezione dei minori) (CR CC I , Meier,
art. 310 n. 16).
6.
Nel caso in esame, dagli
atti emerge indubbiamente una situazione di disagio all’interno del nucleo
famigliare RE 1.
6.1
RE 1 era già stata
privata della custodia del figlio nel 2003. All’epoca erano state ordinare
delle misure di curatele educativa e amministrativa in favore di madre e
figlio. Dagli atti risulta pure che dopo aver compiuto “un lungo percorso di adeguate
cure psichiatriche”, a dicembre 2007, tali misure erano state revocate.
La privazione cautelare
della custodia è avvenuta a seguito della segnalazione dei nonni. Il 4 dicembre
2012.
(cfr. verbale d’udienza n. 69) CO 2 riferiva all’Autorità i suoi timori in
relazione ad un peggioramento dello stato di salute psicofisico della figlia RE
1, che da alcuni mesi “destava preoccupazione” ed era ormai “giunto a livelli
tali da degenerare” in continui conflitti e litigi tra madre e figlio tanto da
giungere a vie di fatto, oltre alle costanti urla. Il nonno riferiva inoltre
che la figlia avrebbe interrotto la cura di psicofarmaci.
All’udienza del 19
dicembre 2013, indetta per regolamentare le vacanze natalizie, il bambino
riferiva il proprio disagio in relazione alla conflittualità fra la madre RE 1
ed i nonni. PI 1 avrebbe riferito che la madre “parla male dei nonni”, mentre
questi non farebbero altrettanto di lei.
Il pediatra di PI 1,
segnalava che (cfr. scritto del 4 giugno 2013) il bambino necessita della
madre, che ambedue si vogliono bene ma che “la sollecitazione che la signora RE
1.
scarica sul figlio” è “per lui insopportabile”.
6.2
Nella sua valutazione la
psicoterapeuta ASP __________ – che ha seguito per un periodo il bambino, e che
ha incontrato anche la mamma ed il nonno (cfr. valutazione del 6 maggio 2013) –
riferisce che PI 1 è esposto, suo malgrado, a un eccesso di stimolazione e
pressione a causa di eventi legati alle difficoltà della mamma, alla
conflittualità tra nonno e mamma, e alla difficile situazione dovuta
all’abbandono del padre, che hanno inevitabilmente “contribuito all’emergere
del traumatismo”. La psicoterapeuta riferisce peraltro che nel bambino è
presente una “profonda sofferenza emotiva”.
Nel successivo scritto del
10.
aprile 2014, la psicoterapeuta, riferisce che PI 1 le avrebbe confidato di
stare bene a casa del nonno e di “non voler andare dalla mamma solo quando non
sta bene” e continua a caricarlo di discorsi che riguardano il nonno e i
rimproveri che ella muove al proprio padre. Riferisce infine che “PI 1 pur
manifestando un grande affetto per la madre, risente di queste continue discussioni
intorno a lui, ma soprattutto dai suoi racconti emerge una dinamica relazionale
con la mamma poco adeguata a un ragazzino della sua età”.
6.3
Dalla perizia sulle “capacità
genitoriali” esperita dal lic. psic. __________ del 14 febbraio 2014 risulta
che già in stato di gravidanza RE 1 soffriva di un quadro clinico di “psicosi
acuta a fenomenologia dissociativo-delirante paranoide”. Al momento della dimissione
del ricovero avvenuto dopo la nascita di PI 1 era stata indicata la diagnosi di
“disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo compulsivo”.
In relazione allo stato
“ansioso” lo psicologo indica innanzitutto di aver “ritrovato le descrizioni
indicate nella perizia” di “dodici anni fa”. Al riguardo rileva che “la
relazione di dipendenza affettiva dal padre, rafforzata dalla corrispondente dipendenza
psicologica che il padre stesso ha nei confronti della figlia, hanno prodotto
una relazione ambivalente in cui la signora RE 1, ha bisogno di aggrapparsi, appoggiarsi
all’oggetto-padre (psicologicamente, ma anche economicamente), perché invasa da
ansie di separazione-abbandono, ma d’altro canto la dipendenza
dall’oggetto-padre, diventa paradossalmente la fonte stessa delle sue ansie,
angosce (fusionali), cui deve opporsi, ma senza poi poterlo lasciare” (pag. 9).
Lo psicologo descrive la relazione padre-figlia come “circolo vizioso che si
autoalimenta” (pag. 10).
Al proposito soggiunge che
“dipende dal suo stato psichico, dalla psicopatologia di cui è affetta, se non
è in grado di “sopportare” la presenza assillante, e fors’anche in certi
momenti invasiva, del padre”.
Lo psicoterapeuta rileva
che RE 1 non può ritenersi idonea ad assumere completamente, in modo autonomo e
indipendente la funzione genitoriale (pag. 12). La precarietà delle sue
condizioni psichiche e la fragilità della personalità, non le permettono di sostenere
ed esercitare con la necessaria continuità e la qualità che si richiede,
funzione e ruolo genitoriale.
Sempre a causa della
relazione di “dipendenza” con il padre, lo psicologo __________ indica che “l’affidamento
di PI 1 al nonno e alla moglie, se da un lato ha permesso di regolare la giusta
distanza relazionale dalla madre, funzionale alla protezione di PI 1,
dall’altro ha favorito l’aumento della conflittualità nei confronti della
coppia padre, moglie CO 3, e quindi del funzionamento psicopatologico della madre
stessa, andando a influire in modo negativo sulle sue capacità genitoriali”.
Lo psicologo conclude la
propria analisi evidenziando che “fermo restante la non idoneità della signora RE
1.
ad assumere in modo autonomo funzione e ruolo genitoriale, occorrerà definire
le modalità di accudimento di PI 1 e subordinatamente le modalità in cui saranno
regolate le relazioni personali tra PI 1 e i famigliari” (pag. 12).
6.4
Nella perizia del 10
febbraio 2013 (recte 2014) dello psichiatra dr. med. __________, sullo
stato di salute psichico di RE 1, viene innanzitutto ripercorsa l’anamnesi
(pag. 1-5). Viene menzionato il ricovero della peritanda presso la struttura __________
durante la gravidanza come pure il collocamento del piccolo PI 1, alla nascita,
presso Casa __________ (pag. 5).
Anche lo psichiatra __________
rileva che la figura paterna è per RE 1 un “gigante che la guarda dall’alto”,
che la sovrasta con la sua presenza imponente. RE 1 descrive relazioni
burrascose con il padre, vive la propria situazione familiare come spiacevole:
la famiglia viene descritta come critica e controllante. Tutto questo, a mente
dello psichiatra, mina l’autostima e il senso di efficacia personale della
madre stessa.
Lo stesso psichiatra
indica che la situazione nel suo insieme (dipendenza dal padre, conflitti con
il padre e la moglie, mancanza di relazioni sociali, abbandono del padre di suo
figlio,) intensifica “la vulnerabilità e fragilità della signora”.
D’altra parte riconosce
che la stessa è “consapevole delle proprie difficoltà” e già nel 2013 aveva
chiesto di essere seguita da un servizio specialistico per avere un sostegno e
far fronte al suo ruolo genitoriale. A mente dello psichiatra “tale richiesta
rivela la capacità della signora di saper accettare e avere coscienza delle
proprie difficoltà e delle problematiche presenti nella relazione madre-figlio,
denotano capacità di riflessione e abilità nel trovare strategie di fronteggiamento
adeguate per affrontare una situazione così delicata” (pag. 11).
In conclusione, pur
riconoscendo che la reclamante sia in grado di “riflettere criticamente
rispetto alle difficoltà e alla problematicità della sua situazione familiare”
(pag. 14), ribadisce che il contesto interpersonale (carico di tensioni e
conflitti) “non faciliti la completa estrinsecazione delle strategie di coping
della signora RE 1” (capacità di risolvere i problemi).
Al riguardo __________
conclude rilevando come “riduzioni semplicistiche che tentino di rintracciare
le radici del conflitto relazionale ad una sola variabile, adducendo, ad
esempio, le ragioni del conflitto alla fragilità personale/malattia psichica di
uno degli agenti coinvolti, non soltanto rischia di portare a stigmatizzazioni
che inaspriscono ulteriormente le qualità delle relazioni così come, a livello
individuale, i vissuti emotivi profondi e disturbanti, ma rischia anche di
giustificare azioni concrete socialmente e/o umanamente discutibili” (pag.
14-15).
Lo psichiatra ritiene “di
primaria importanza che la signora RE 1, il signor CO 2 e la di lui moglie inizino
un percorso di terapia familiare con l’obiettivo di favorire scambi cooperativi
e costruttivi all’interno delle relazioni intrafamiliari, promuovendo la
riconciliazione reciproca e il riconoscimento della corresponsabilità dei
problemi all’interno della famiglia”. __________ ritiene peraltro importante
che RE 1 continui la presa a carico individuale con la Dr.ssa __________, che
venga seguita, come evidenziato dalla valutazione della psicologa infantile, e che
la sostenga nell’esercizio delle sue funzioni genitoriali.
6.5
Nella propria valutazione,
la Dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta di RE 1, sostiene che la
reclamante subisce da anni mobbing psicologico da parte del padre (“batter
person syndrome”) (cfr. scritto del 3 marzo 2013) e mette di conseguenza in
dubbio che il nonno CO 2 “che è un padre con pessimo rispetto e nessuna dimostrazione
di benevolenza verso la figlia” sia in grado di trasmettere valori positivi al
nipote (cfr. scritto del 19 febbraio 2014 pag. 5).
La psichiatra e
psicoterapeuta informa infine che RE 1, da febbraio 2012, non assume più alcun
farmaco neurolettico, ma ansiolitici (cfr. scritto del 3 marzo 2013).
7.
In simili
circostanze, si rileva innanzitutto che non ci si può esimere dall’evidenziare
che l’Autorità di protezione, con la decisione impugnata, si è “limitata” a
fondare la propria decisione sulle risultanze delle valutazioni sulle capacità
genitoriali dello psicologo __________ e sulla perizia sullo stato psichico
affidata allo psichiatra __________, e sulla documentazione agli atti, per
giustificare in modo lapidario la privazione della custodia, senza però trarne
le debite conclusioni.
Se da un lato, l’attuale difficoltà
di RE 1 di far fronte ai propri doveri genitoriali – evidente e da più parti
comprovata – e la sua inidoneità ad assumere in modo autonomo ed indipendente
la funzione genitoriale (riconosciuta dalla perizia dello psicologo __________),
giustificano la privazione della custodia e la relativa limitazione
dell’autorità parentale, che resistono alle critiche della reclamante, d’altro
lato non si può negare che da più esperti è stato segnalato che la “difficoltà”
della madre potrebbe essere aggravata dalla forte conflittualità familiare e soprattutto
dal rapporto padre-figlia.
Dalla documentazione agli
atti risulta infatti che tutti gli specialisti consultati hanno evidenziato
tale problematica, e tutti hanno indicato la necessità di una presa a carico
famigliare. Nella perizia di __________ (pag. 12) veniva segnalata la necessità
di introdurre la figura di un “terzo separante”. Nella perizia di __________ (pag.
15) veniva invece riferito che “si ritiene di primaria importanza che la signora
RE 1, il signor CO 2 e la di lui moglie inizino un percorso di terapia
famigliare”. Anche la psichiatra __________ (nello scritto del 19 febbraio 2014 a pag. 6) suggeriva, ella stessa, una “terapia famigliare” per far fronte alla difficile
situazione. Infine, anche gli assistenti sociali dell’allora UfaM (ora UAP),
responsabili del controllo sull’affidamento temporaneo, avevano ritenuto
opportuno l’introduzione di un “curatore educativo” per il supporto in relazione
al figlio.
Ora, pur riconoscendo che RE
1.
non sia allo stato attuale più in grado di esercitare l’autorità parentale su
PI 1, ed essendo comprovata la sua inidoneità, tale da giustificare la
privazione della custodia, non si può però giustificare che l’affidamento al
nonno CO 2 sia avvenuto da parte dell’Autorità di protezione senza alcuna
“misura di accompagnamento”.
A tal proposito si rileva
che il mandato conferito al SAE non è stato accolto. Nello scritto del 28
febbraio 2013 il SAE ha infatti indicato che “il contratto di prestazioni del
servizio SAE definito dall’Ente sussidiante (il Dipartimento Sanità e socialità)
non contempla l’intervento del SAE durante dei diritti di visita”.
8.
In simili
circostanze, l’Autorità di protezione, così come consigliato da tutti gli
esperti coinvolti, avrebbe dovuto accompagnare la privazione di custodia ad un “progetto”.
Ora, in concreto, come
evidenziato, benché la privazione di custodia e l’affidamento ai nonni CO 2 e CO
3.
debbano essere mantenuti, in parziale accoglimento del reclamo – che
postulava tutta una serie di “misure accompagnatorie” – l’incarto va ritornato
all’Autorità di protezione perché valuti se sia necessario nominare un curatore
educativo e disponga se del caso quali “terapie” dovranno seguire RE 1 e PI 1 e
i nonni o predisporre altre misure accompagnatorie con particolare riferimento
al rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza (DTF 140 III 241
consid. 2.1). L’Autorità di protezione dovrà segnatamente fissare obiettivi
definiti (un “progetto” di assistenza) per tutto il nucleo famigliare, ritenuto
che il bene di PI 1 va debitamente tutelato.
9.
Quanto all’istanza
di assistenza giudiziaria in questa sede, giusta l’art. 117 CPC, applicabile su
rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: a.
sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b. la cui domanda non appaia priva
di probabilità di successo. In concreto la reclamante, ha formulato la propria
richiesta senza motivazione alcuna, non dimostrando pertanto il primo
presupposto. Si rileva che dall’incarto risulta peraltro che nel certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria il Comune di __________ aveva
dato preavviso negativo, indicando che “l’istante non paga la pigione, possiede
un capitale azionario e percepisce l’indennità di disoccupazione” (28 gennaio
2014). Tale richiesta è pertanto nuovamente da respingere (cfr. richiesta già respinta
dall’Autorità di protezione, ris. del 7 marzo 2013).
10.
Gli oneri del presente
giudizio seguono la soccombenza preponderante della reclamante.
11.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e
degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF)
senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo di RE 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione dell'8/14 maggio 2014 (n.
50/102) dell’Autorità regionale di protezione __________ è così completata:
1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. L’Autorità regionale di protezione __________
prenderà tutte le decisioni che le competono, ai sensi del considerando n. 8.
5. Invariato.
6. Invariato.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
100.–
fr.
400.–
sono posti a carico in
ragione di ¼ a carico di CO 2 e CO 3 con vincolo di solidarietà e in ragione di
¾ a carico della reclamante RE 1. Quest'ultima rifonderà a CO 2 e CO 3 complessivi
fr. 300.– per parziali ripetibili.
3. L'istanza di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-.
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.