9.2014.80
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12 febbraio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
9.2014.80
Lugano
12 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Tamagni
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
1
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda le spese della
valutazione sulle capacità genitoriali
giudicando
sul reclamo del 22 maggio 2014 presentato da contro la decisione n. 138/14 emessa
il 1° aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
Considerandi
che PI 1 è nato il
2009.
ed è figlio di RE 1 e CO 1; i genitori non sono sposati e non convivono;
che la madre è
coniugata con un altro uomo dal quale il 2013 ha avuto un secondo figlio;
che la Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) e l'Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) –
quest'ultima subentrata alla prima a far tempo dal 1° gennaio 2013 – si
occupano dall'autunno 2011 della regolamentazione delle relazioni personali tra
PI 1 e CO 1, a motivo dei rapporti conflittuali tra i genitori;
che la prima decisione
della Commissione tutoria sulle relazioni personali tra e CO 1 risale al 1°
dicembre 2011 (ris. n. 590/11);
che mediante
decisione del 27 agosto 2013 (ris. n. 355/13) la Commissione tutoria ha
incaricato il Servizio Medico Psicologico (SMP) di procedere ad una valutazione
delle capacità genitoriali della signora e del signor CO 1, al fine di evidenziare
capacità e limiti dei medesimi nel rispondere alle esigenze di crescita del minore;
che l'SMP ha
consegnato all'Autorità di protezione il suo rapporto di valutazione in data 10
febbraio 2014, presentando l'11 febbraio 2014 la sua nota d'onorario per
complessivi fr. 2'616.35;
che mediante ris.
n. 138/14 del 1° aprile 2014 l'Autorità di protezione ha: messo a carico dei
signori RE 1 e CO 1 la nota d'onorario 11 febbraio 2014 dell'SMP, __________,
per complessivi fr. 2'616.35, in ragione del 50% ciascuno, ossia fr. 1'308.20,
da versare entro 30 giorni dall'intimazione (dispositivo n. 1); posto tasse e
spese della decisione (fr. 100.–) a carico, in ragione del 50% ciascuno, dei signori
RE 1 e CO 1 (dispositivo n. 2);
che con reclamo del
22.
maggio 2014 RE 1 ha impugnato la predetta decisione di addebito a lei del
50% della nota d'onorario dell'SMP, postulandone l'annullamento e chiedendo di
essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che mediante
osservazioni del 12 giugno 2014, rispettivamente del 24 giugno 2014, l'Autorità di protezione e il signor CO 1 si sono rimessi al giudizio dell'Autorità di ricorso;
che, nel frattempo,
con decisione del 18 aprile 2014 (ris. n. 200/14) – posteriormente alla
decisione qui impugnata – l'Autorità di protezione ha regolamentato le
relazioni personali padre-figlio nel modo seguente: un fine-settimana ogni due
dalle 09.00 del sabato fino alle ore 18.00 della domenica (dispositivo n. 1.1);
un giorno infrasettimanale, e meglio il mercoledì dall'uscita dalla Scuola
dell'infanzia alle ore 11.30 sino alle ore 18.00 (dispositivo n. 1.2); il
diritto di visita paterno sarà esercitato compatibilmente con lo stato di salute
e le esigenze di PI 1 (dispositivo n. 1.3); eventuali seri impedimenti all'esercizio
del diritto di visita dovranno essere tempestivamente comunicati dalla madre al
padre; diritti di visita eventualmente persi per tali motivi, nel limite del
possibile e compatibilmente con il bene del minore, dovranno essere recuperati
(dispositivo n. 1.4);
che l'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello
(art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i
reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48
lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione
agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);
per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm;
che ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della
misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a
carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento; tali
costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono
provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il
figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri
mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.);
che ciò
non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di
protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei
genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della
soccombenza (v. sentenza CDP del 29 dicembre 2014, inc. 9.2013.277, consid.
2.
; Breitschmid, BSK ZGB I, ad
art. 276 CC n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità
regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle
spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per
analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa
giudiziaria;
che secondo
la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con
l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al
figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 29 dicembre
2014, inc. 9.2013.277, consid. 2.3; sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc.
9.2013
, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid.
3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc.5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC
n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei
loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di
assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc.
9.2013
, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c); questo dovere generale dei
genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica
con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza
dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134,
consid. 4).
che se la
procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria
adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate
al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo
che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile
(sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag.
1010.
n. 15c, consid. 6 non pubblicato).
che la nota
d'onorario dell'SMP di __________ non è un costo di gestione della misura ex
art. 19 LPMA, quanto piuttosto un costo relativo al procedimento di protezione,
che non rientra negli oneri di mantenimento a carico dei genitori
ma segue l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza a
norma dell'art. 29 cpv. 2 LPMA;
che nella decisione
impugnata l'Autorità di protezione non spende neppure una parola per motivare
la soccombenza e quindi per giustificare l'addebito dei costi del rapporto
dell'SMP del 10 febbraio 2014 ai genitori di PI 1;
che ciò costituisce
una palese violazione del diritto di essere sentito, non sanabile in questa
sede;
che, per altro,
neppure la risoluzione n. 200/14 del 18 aprile 2014 con la quale l'Autorità di
protezione ha modificato le relazioni personali padre-figlio è atta a sanare la
violazione suddetta, essendo successiva alla decisione impugnata;
che è semmai sulla
base di quest'ultima decisione che l'Autorità di protezione deve valutare e, se
del caso, accertare la soccombenza con un'adeguata motivazione e accollare il
pagamento della nota d'onorario dell'SMP per un rapporto di valutazione sulle
capacità genitoriali dei signori RE 1 e CO 1 che era volto “ad evidenziare capacità
e limiti” dei genitori “nel rispondere alle esigenze di crescita del minore”
(cfr. dispositivo n. 4 della decisione n. 355/13 del 27 agosto 2013
dell'Autorità di protezione);
che il diritto d'essere
sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio
l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle
censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2);
che, di
conseguenza, in accoglimento del gravame, la decisione impugnata va annullata e
gli atti retrocessi all'Autorità di protezione perché motivi adeguatamente la
propria decisione;
che gli oneri
processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico
dell'Autorità di protezione, con l'onere di rifondere a RE 1 fr. 200.– a titolo
di ripetibili;
che visto
l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria
deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc.
2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.5A_389/2009, consid. 7;
Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9);
che considerata la
temporanea sospensione dell'PR 1 dall'esercizio dell'avvocatura (cfr. FU 7/2015
del 27 gennaio 2015, pag. 670), la presente decisione viene intimata
direttamente alla signora RE 1;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
1.1.
La decisione del 1° aprile 2014 (ris. n. 138/14) dell’Autorità regionale
di protezione __________ è annullata.
1.2.
Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono posti a carico dell'Autorità
regionale di protezione __________, che rifonderà a RE 1 fr. 200.– a titolo di
ripetibili.
3. La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio è priva di oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.