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9.2014.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 febbraio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

9.2014.80

Lugano

12 febbraio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

segretaria

Tamagni

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________

e

a

CO

1

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda le spese della

valutazione sulle capacità genitoriali

giudicando

sul reclamo del 22 maggio 2014 presentato da contro la decisione n. 138/14 emessa

il 1° aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

che PI 1 è nato il

2009.

ed è figlio di RE 1 e CO 1; i genitori non sono sposati e non convivono;

che la madre è

coniugata con un altro uomo dal quale il 2013 ha avuto un secondo figlio;

che la Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) e l'Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) –

quest'ultima subentrata alla prima a far tempo dal 1° gennaio 2013 – si

occupano dall'autunno 2011 della regolamentazione delle relazioni personali tra

PI 1 e CO 1, a motivo dei rapporti conflittuali tra i genitori;

che la prima decisione

della Commissione tutoria sulle relazioni personali tra e CO 1 risale al 1°

dicembre 2011 (ris. n. 590/11);

che mediante

decisione del 27 agosto 2013 (ris. n. 355/13) la Commissione tutoria ha

incaricato il Servizio Medico Psicologico (SMP) di procedere ad una valutazione

delle capacità genitoriali della signora e del signor CO 1, al fine di evidenziare

capacità e limiti dei medesimi nel rispondere alle esigenze di crescita del minore;

che l'SMP ha

consegnato all'Autorità di protezione il suo rapporto di valutazione in data 10

febbraio 2014, presentando l'11 febbraio 2014 la sua nota d'onorario per

complessivi fr. 2'616.35;

che mediante ris.

n. 138/14 del 1° aprile 2014 l'Autorità di protezione ha: messo a carico dei

signori RE 1 e CO 1 la nota d'onorario 11 febbraio 2014 dell'SMP, __________,

per complessivi fr. 2'616.35, in ragione del 50% ciascuno, ossia fr. 1'308.20,

da versare entro 30 giorni dall'intimazione (dispositivo n. 1); posto tasse e

spese della decisione (fr. 100.–) a carico, in ragione del 50% ciascuno, dei signori

RE 1 e CO 1 (dispositivo n. 2);

che con reclamo del

22.

maggio 2014 RE 1 ha impugnato la predetta decisione di addebito a lei del

50% della nota d'onorario dell'SMP, postulandone l'annullamento e chiedendo di

essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

che mediante

osservazioni del 12 giugno 2014, rispettivamente del 24 giugno 2014, l'Autorità di protezione e il signor CO 1 si sono rimessi al giudizio dell'Autorità di ricorso;

che, nel frattempo,

con decisione del 18 aprile 2014 (ris. n. 200/14) – posteriormente alla

decisione qui impugnata – l'Autorità di protezione ha regolamentato le

relazioni personali padre-figlio nel modo seguente: un fine-settimana ogni due

dalle 09.00 del sabato fino alle ore 18.00 della domenica (dispositivo n. 1.1);

un giorno infrasettimanale, e meglio il mercoledì dall'uscita dalla Scuola

dell'infanzia alle ore 11.30 sino alle ore 18.00 (dispositivo n. 1.2); il

diritto di visita paterno sarà esercitato compatibilmente con lo stato di salute

e le esigenze di PI 1 (dispositivo n. 1.3); eventuali seri impedimenti all'esercizio

del diritto di visita dovranno essere tempestivamente comunicati dalla madre al

padre; diritti di visita eventualmente persi per tali motivi, nel limite del

possibile e compatibilmente con il bene del minore, dovranno essere recuperati

(dispositivo n. 1.4);

che l'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello

(art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i

reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48

lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione

agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8);

per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm;

che ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della

misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a

carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento; tali

costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono

provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il

figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri

mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.);

che ciò

non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di

protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei

genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della

soccombenza (v. sentenza CDP del 29 dicembre 2014, inc. 9.2013.277, consid.

2.

; Breitschmid, BSK ZGB I, ad

art. 276 CC n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità

regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle

spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per

analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa

giudiziaria;

che secondo

la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con

l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al

figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 29 dicembre

2014, inc. 9.2013.277, consid. 2.3; sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc.

9.2013

, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid.

3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc.5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC

n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei

loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di

assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc.

9.2013

, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c); questo dovere generale dei

genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica

con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza

dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134,

consid. 4).

che se la

procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria

adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate

al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo

che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile

(sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag.

1010.

n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

che la nota

d'onorario dell'SMP di __________ non è un costo di gestione della misura ex

art. 19 LPMA, quanto piuttosto un costo relativo al procedimento di protezione,

che non rientra negli oneri di mantenimento a carico dei genitori

ma segue l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza a

norma dell'art. 29 cpv. 2 LPMA;

che nella decisione

impugnata l'Autorità di protezione non spende neppure una parola per motivare

la soccombenza e quindi per giustificare l'addebito dei costi del rapporto

dell'SMP del 10 febbraio 2014 ai genitori di PI 1;

che ciò costituisce

una palese violazione del diritto di essere sentito, non sanabile in questa

sede;

che, per altro,

neppure la risoluzione n. 200/14 del 18 aprile 2014 con la quale l'Autorità di

protezione ha modificato le relazioni personali padre-figlio è atta a sanare la

violazione suddetta, essendo successiva alla decisione impugnata;

che è semmai sulla

base di quest'ultima decisione che l'Autorità di protezione deve valutare e, se

del caso, accertare la soccombenza con un'adeguata motivazione e accollare il

pagamento della nota d'onorario dell'SMP per un rapporto di valutazione sulle

capacità genitoriali dei signori RE 1 e CO 1 che era volto “ad evidenziare capacità

e limiti” dei genitori “nel rispondere alle esigenze di crescita del minore”

(cfr. dispositivo n. 4 della decisione n. 355/13 del 27 agosto 2013

dell'Autorità di protezione);

che il diritto d'essere

sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio

l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle

censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2);

che, di

conseguenza, in accoglimento del gravame, la decisione impugnata va annullata e

gli atti retrocessi all'Autorità di protezione perché motivi adeguatamente la

propria decisione;

che gli oneri

processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico

dell'Autorità di protezione, con l'onere di rifondere a RE 1 fr. 200.– a titolo

di ripetibili;

che visto

l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria

deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc.

2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.5A_389/2009, consid. 7;

Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9);

che considerata la

temporanea sospensione dell'PR 1 dall'esercizio dell'avvocatura (cfr. FU 7/2015

del 27 gennaio 2015, pag. 670), la presente decisione viene intimata

direttamente alla signora RE 1;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1.

La decisione del 1° aprile 2014 (ris. n. 138/14) dell’Autorità regionale

di protezione __________ è annullata.

1.2.

Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

50.–

fr.

100.–

sono posti a carico dell'Autorità

regionale di protezione __________, che rifonderà a RE 1 fr. 200.– a titolo di

ripetibili.

3. La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio è priva di oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.