9.2014.88
Reclamo per denegata/ritardata giustizia respinto, nella misura della sua ricevibilità
23 ottobre 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.88
Lugano
23 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
presidente,
Epiney-Colombo
e Bozzini
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all'
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la regolamentazione
delle relazioni personali con la nipote PI 1
giudicando ora sul reclamo del 13 giugno 2014 presentato da RE 1 per denegata/ritardata
giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione __________ e la contestuale
istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è
nata il 2009 da TERZ 1 e TERZ 2, entrambi tossicodipendenti.
Avendo la madre fatto uso di eroina durante la gravidanza, la bambina è nata
manifestando crisi di astinenza ed ha dovuto rimanere in ospedale circa cinque
mesi per le relative cure.
B. Con
decisione 11 settembre 2009 (ris. n. 327) della Commissione tutoria regionale __________,
PI 1 è stata posta sotto tutela (come già la madre, sin dal 2003). Con
decisione di pari data (ris. n. 326) è stato conferito mandato al Servizio medico
psicologico (SMP) di __________ di valutare le capacità genitoriali di TERZ 1.
Nel suo rapporto 9 novembre 2009, l’SMP ha subordinato le dimissioni
dall’ospedale di PI 1 al reperimento di una struttura adeguata per madre e
figlia, non ritenendo confacente la soluzione proposta dalla qui reclamante RE
1 – madre di TERZ 1 – di occuparsi personalmente sia della figlia che della
nipote.
C. Dopo un
periodo transitorio in cui TERZ 1 ha soggiornato presso il Centro di competenza
della Clinica psichiatrica cantonale a __________ e PI 1 presso Casa __________
a __________, dal mese di giugno 2010 entrambe sono state collocate presso una
comunità di recupero ad __________.
D. Nell’aprile
2012 TERZ 1 ha abbandonato la comunità – lasciandovi la figlia PI 1 – per
ritornare in Ticino. La Commissione tutoria ha dunque provveduto al rimpatrio
della minore e l’ha collocata presso Casa __________ (ris. n. 204 del 17 aprile
2012), ove si trova ancora oggi. La Commissione tutoria, divenuta Autorità regionale
di protezione dal 1° gennaio 2013, ha in seguito regolato i diritti di visita
tra PI 1 e i suoi famigliari (madre, nonna materna e nonno paterno; la minore
non ha invece mai avuto rapporti con il padre).
E. Dal
mese di marzo 2013 i diritti di visita settimanali con TERZ 1 non hanno avuto
continuità. L’Autorità di protezione è intervenuta per sospenderne l’esercizio
sia a seguito delle assenze ingiustificate della madre, sia a seguito delle sue
ricadute nel consumo di stupefacenti. Interrotti dal Natale 2013, i diritti di
visita fra PI 1 e la madre sono stati ripristinati dal 18 settembre 2014, con
cadenza quindicinale per un’ora in forma sorvegliata.
Il nonno
paterno ha inizialmente mantenuto costanti diritti di visita con PI 1. A
seguito del decesso della moglie e del suo trasferimento a __________, egli ha
dapprima esercitato mensilmente il suo diritto di visita, per poi invece
interrompere i contatti con la minore.
La nonna
materna è stata l’unica a garantire a PI 1 una certa continuità nell’esercizio
dei diritti di visita; essi sono dunque stati progressivamente ampliati
dall’Autorità di protezione.
F. Con
decisione del 18 febbraio 2013 (ris. n. 53), l’Autorità di protezione ha dato
mandato all’SMP di __________ di prestare consulenza e aiuto a PI 1, e di effettuare
una valutazione del suo stato di salute, comunicando eventuali provvedimenti da
adottare in suo favore. Le operatrici di Casa __________ avevano infatti
segnalato dei comportamenti preoccupanti di PI 1, sintomo di disagio.
Il 27 agosto
2013 il SMP ha inviato la sua valutazione concernente lo stato di salute di TERZ
1 e PI 1. Nelle sue conclusioni, l’SMP non ha ritenuto TERZ 1 idonea quale
figura materna, neanche a lungo termine. Proponeva dunque di “valutare seriamente
l’opportunità di inserire la bambina in una famiglia d’affido tenuto conto
della giovane età di PI 1 e del rischio che la bambina debba essere istituzionalizzata
a lungo termine”, con “controlli/sostegni evolutivi della relazione madre-figlia
ogni due mesi”, ampliando i diritti di visita materni a due volte la settimana
e con dei “controlli della situazione mentale (…) e socio-ambientale
della madre” (pag. 5-6).
G. Con
istanza 20 gennaio 2014 RE 1, patrocinata da un legale, ha chiesto all’Autorità
di protezione l’accesso agli atti dell’incarto, la convocazione di un’udienza “durante
la quale discutere in modo aperto e trasparente su tutti gli aspetti che
concernono le relazioni nonna e nipote presenti e futuri”. Postulava
inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
preannunciando l’invio del certificato municipale e della relativa
documentazione.
H. Con
lettera 5 maggio 2014, la patrocinatrice di RE 1 ha inviato all’Autorità di protezione
un’istanza, datata 28 aprile 2014, chiedendo sia in via cautelare che nel
merito l’affidamento di PI 1, rispettivamente l’estensione dei diritti di
visita, oltre alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
I. In
occasione di un’udienza tenutasi il 20 maggio 2014, la patrocinatrice di RE 1
ha ribadito le richieste contenute nella sua ultima istanza, ovvero
un’estensione graduale dei diritti di visita e la valutazione di un possibile
affido alla nonna materna. Considerato il vissuto della minore, l’Autorità di
protezione ha comunicato di ritenere indispensabile che si agisca “con i
dovuti tempi” e che a breve valuterà la possibilità di ampliare i diritti
di visita così come richiesto. La patrocinatrice ha dunque proposto “di
richiedere una valutazione delle capacità della signora RE 1 di occuparsi della
nipote e una valutazione socio-ambientale”; l’Autorità di protezione ha
anticipato che avrebbe richiesto aggiornamenti sull’andamento delle visite tra
nonna e nipote.
Con e-mail
del 22 maggio seguente l’Autorità di protezione informava la patrocinatrice di RE
1 di aver accolto le richieste in merito ai diritti di visita.
L. Con
istanza 4 giugno 2014, RE 1 chiedeva ancora – già in via cautelare – un
ampliamento dei diritti di visita con PI 1 e la possibilità di trascorrere
alcune settimane delle vacanze estive con lei. Postulava nuovamente di essere
posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
M. Con
reclamo del 13 giugno 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera.
L’insorgente domanda l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte
dell’Autorità di protezione nell’evadere le sue istanze concernenti il diritto
di visionare gli atti, la convocazione di un’udienza, l’estensione del diritto
di visita e l’affidamento della nipote. Formula inoltre domanda di ammissione
al gratuito patrocinio e all’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.
N. Delle
osservazioni al gravame e del successivo scambio di allegati si dirà, se
del caso, nei considerandi di diritto.
O. Con decisione
cautelare 20 giugno 2014 (ris. n. 224) l’Autorità di protezione
ha respinto l’istanza cautelare 4 giugno 2014 di RE 1 tendente alla modifica
dei diritti di visita, fissando un diritto di visita settimanale di 4 ore al
sabato e riservandosi di decidere volta per volta i diritti di visita durante
le vacanze. RE 1 ha impugnato tale risoluzione.
Successivamente,
i diritti di visita fra nonna e nipote sono stati ampliati ulteriormente: da
agosto a metà settembre 2014 RE 1 ha esercitato il suo diritto di visita ogni
sabato dalle 9.30 alle 18.00, mentre da metà settembre 2014 il diritto di
visita si svolge un sabato dalle 9.30 alle 18.00 (nella settimana in cui PI 1
già incontra la mamma), e la settimana successiva da sabato alle 9.30 fino alla
domenica alle 17.45.
considerato
Considerandi
1.
Ai
sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo
ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e
possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo
(art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).
Il diniego di giustizia
consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece
ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza
giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF
2006.
pag. 6472; Steck, BSK Erw. Schutz,
Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art.
450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011,
n. 131 pag. 60-61). L’autorità commette una ritardata giustizia – e viola
dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1
Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto
dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre
circostanze del caso fanno apparire ragionevole (DTF 130 I 312 consid. 5.1 pag.
331.
seg., con rinvii). Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella
“ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura,
dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità e dell’interessato
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121
pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 5 marzo 2013, inc.
9.2013
, pag. 4).
2.
Nel
suo reclamo RE 1 postula anzitutto che l’Autorità di protezione si pronunci
senza indugio sulla richiesta di accesso agli atti dell’incarto concernente PI
1.
e TERZ 1.
2.1
L’insorgente
afferma di aver richiesto all’Autorità di protezione l’accesso agli atti
dell’incarto in data 20 gennaio 2014 e di aver sollecitato una decisione in tal
senso, telefonicamente (a più riprese) e per scritto (il 10 marzo 2014, il 5 e
il 12 maggio). In occasione di un’udienza tenutasi il 20 maggio 2014,
l’Autorità di protezione “tergiversava”, poiché a suo modo di vedere
occorreva separare i “documenti accessibili alla reclamante da quelli
confidenziali relativi TERZ 1 e PI 1” (reclamo, pag. 5). Secondo la
reclamante, nemmeno l’autorizzazione concessa alla sua patrocinatrice da parte
della figlia TERZ 1 ha sortito effetti; prima del reclamo in oggetto, RE 1
ribadiva ancora per due volte per scritto (il 4 e il 6 giugno 2014) le sue
richieste di prendere visione degli atti (reclamo, pag. 5-6).
2.2
Nelle
sue osservazioni, l’Autorità di protezione precisa di non aver mai negato
l’accesso agli atti poiché la cernita degli stessi avrebbe richiesto tempo,
bensì perché “la richiesta del 20 gennaio 2014 riferiva di un accesso agli
atti relativi alla signora RE 1”, documenti che “si limitavano a delle
lettere (…) di cui la stessa era in possesso” (osservazioni, pag.
1). In occasione di un’udienza del 20 maggio 2014 l’Autorità di protezione e la
patrocinatrice dell’insorgente convenivano che venisse prodotta una procura in
tal senso sia da parte di RE 1 che da parte della figlia TERZ 1 (osservazioni,
pag. 1-2). Ad ogni modo, la questione sarebbe priva di oggetto poiché in data 2
e 3 luglio 2014, dopo il nullaosta del tutore di TERZ 1, la patrocinatrice
dell’insorgente ha avuto modo di visionare gli atti.
2.3
Occorre
anzitutto premettere che, nel caso di specie, la facoltà per RE 1 di visionare
gli atti che concernono il procedimento riguardante la figlia e la nipote non è
automatica ed incondizionata come pretende la legale dell’insorgente (che non
esita a definirlo “un suo buon diritto”; cfr. replica, pag. 6), vista la
natura confidenziale di taluni degli atti stessi e siccome la nonna non è formalmente
parte al procedimento di protezione che le concerne.
Ad ogni
modo, considerato come la patrocinatrice della reclamante abbia confermato
l’avvenuta consultazione degli atti con le dichiarazioni 2 e 3 luglio 2014
(cfr. doc. allegato alle osservazioni 3 luglio 2014 dell’Autorità di protezione
e atti dell’incarto) e nella sua replica (pag. 2 in fondo), la questione era da considerarsi del tutto superata già prima della fine dello scambio
degli allegati scritti. Mal si comprende dunque per quale motivo il petitum
del reclamo sia stato mantenuto integralmente anche in sede di replica, nonostante
fosse già divenuto privo di oggetto (cfr. pag. 7 della replica). La richiesta
di giudizio tendente a invitare “a procedere senza indugio e rapidità
(…) a pronunciarsi sull’autorizzazione a visionare gli atti” (pag. 10
del reclamo) deve dunque essere considerata irricevibile.
3.
La
reclamante chiede in seguito che l’Autorità di protezione si pronunci “con decisione
formale sulle istanze 20 gennaio 2014, 28 aprile 2014 e 5 giugno 2014”, e che venga invitata
formalmente “a dare seguito con la rapidità richiesta dalla tutela del
bene della minore al procedimento avviato (…) con le istanze e segnalazioni
della signora RE 1” e a “procedere con le incombenze ai sensi dei
considerandi e delle istanze presentate” (reclamo, pag. 11).
3.1
Riassumendo,
come già evocato nei considerandi in fatto, con istanza 20 gennaio 2014 la
patrocinatrice di RE 1 chiedeva di poter visionare l’incarto, la convocazione
di un’udienza e la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Con istanza
datata 28 aprile 2014, RE 1 postulava – già in via cautelare – l’ampliamento
dei diritti di visita con la nipote per un determinato periodo, in seguito la
revoca del collocamento e l’affidamento a lei della custodia della nipote,
fintanto che “la madre TERZ 1 non sarà di nuovo in grado di occuparsi della
figlia” (pag. 7). Ribadiva inoltre la sua richiesta di assistenza giudiziaria
e di gratuito patrocinio.
Con istanza
del 4 giugno 2014, RE 1 riproponeva – già in via cautelare – le richieste di
ampliamento dei diritti di visita e chiedeva alcune settimane di vacanze estive
presso la nonna, oltre alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
L’insorgente
chiede che all’Autorità di protezione venga impartito un termine “entro il
quale l’inchiesta deve terminare” o almeno “che detti un’agenda entro la
quale il caso deve essere chiuso e pronunciata una decisione formale”
(replica, pag. 3). La decisione adottata nel frattempo dall’Autorità di
protezione in relazione ai diritti di visita sarebbe solo “l’ennesimo
tentativo di protrarre nel tempo lo status quo senza alcuna motivazione
concreta” e si configura come “un abuso di potere” (replica, pag.
4).
3.2
Nelle
sue osservazioni, l’Autorità di protezione sostiene che il reclamo sia stato in
gran parte superato dagli eventi e debba dunque essere ritenuto irricevibile.
Con
riferimento alle questioni relative ai diritti di visita e all’affidamento di PI
1, l’Autorità di protezione sostiene che a seguito della risoluzione n. 224 del
20.
giugno 2014 – preannunciata alla patrocinatrice della reclamante con
messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2014 – tali richieste di giudizio
siano ormai divenute prive di oggetto. Nella duplica datata 8 agosto 2014,
l’Autorità di protezione riferisce di un’ulteriore ampliamento dei diritti di
visita della nonna concesso con scritto del 7 agosto (pag. 2). Per il resto,
afferma che il percorso di valutazione della nonna per l’affido della nipote
sta proseguendo il suo corso, con tempistiche che non dipendono dal volere
dell’Autorità di protezione (pag. 1).
3.3
Per
quanto concerne le richieste di accesso agli atti, ci si può riferire
integralmente al giudizio di irricevibilità espresso al considerando 2.3.
Anche la
richiesta di indire un’udienza risulta ormai irricevibile poiché priva di
oggetto, nella misura in cui l’Autorità di protezione vi aveva dato seguito in
data 20 maggio 2014, ancor prima della presentazione del reclamo (cfr. data
concordata il 12 maggio tramite messaggi di posta elettronica tra la presidente
dell’Autorità di protezione e la patrocinatrice dell’insorgente, che
ringraziava “per la sua celere risposta”). Stessa sorte subiscono le
richieste cautelari riguardanti i diritti di visita tra nonna e nipote, evase
con la risoluzione citata.
3.4
Per
quanto attiene alla decisione di merito concernente la revoca del collocamento
di PI 1 presso Casa __________ e l’affidamento della sua custodia alla nonna,
occorre segnalare che le richieste di RE 1 sono state formalmente proposte il 5
maggio 2014 (istanza datata 28 aprile 2014). Le medesime sono state oggetto di
discussione due settimane dopo, nel corso dell’udienza del 20 maggio 2014, in occasione della quale – come già evocato – si è convenuto di richiedere una valutazione
delle capacità di RE 1 di occuparsi della nipote e una valutazione
socio-ambientale. Il giorno seguente, la presidente dell’Autorità di protezione
ha contattato la direzione di Casa __________ per ottenere un rapporto
sull’andamento delle visite fra PI 1 e la nonna. Con e-mail del 6 giugno 2014,
la presidente dell’Autorità di protezione ha informato la patrocinatrice di RE
1.
che per la valutazione di quest’ultima avrebbe dovuto prendere contatto con
l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, segnalandosi come candidata per svolgere
il percorso quale famiglia affidataria. Nel frattempo, il 5 giugno la
reclamante ha proposto un’altra istanza per domandare l’ampliamento dei diritti
di visita. Con e-mail del 13 giugno alla patrocinatrice della reclamante, la
presidente dell’Autorità di protezione ha preannunciato la decisione (“settimana
prossima evaderemo la vostra istanza”). Con reclamo datato 13 giugno, ma
consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d’appello il 17 giugno,
l’insorgente ha presentato reclamo per denegata/ritardata giustizia.
La
tempistica indicata è oltremodo significativa. Nella fattispecie, non risulta
che l’Autorità di protezione stia protraendo nel tempo la trattazione del caso,
né che la durata del procedimento sia irragionevole. Al contrario, dalla copiosa
e frequente corrispondenza tra l’Autorità di protezione, le varie persone
vicine a PI 1 (madre, nonna materna, nonno paterno) e gli enti coinvolti (la direttrice
di Casa __________, il capo équipe dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione,
i responsabili del Punto d’Incontro, eccetera) emerge una importante attenzione
al caso della piccola PI 1; si evince altresì come l’Autorità proceda con
comunicazioni veloci e puntuali alle frequenti sollecitazioni della
patrocinatrice dell’insorgente.
Che in questo
procedimento l’Autorità di protezione non stia tergiversando, è circostanza avvalorata
anche dal fatto che, dopo l’introduzione del gravame, la patrocinatrice
dell’insorgente a tre riprese abbia inviato a questa Camera degli aggiornamenti
della situazione e prodotto nuovi scritti e provvedimenti dell’Autorità (lettere
20.
giugno, 29 agosto e 7 ottobre 2014 con relativa documentazione annessa).
Alla luce
delle circostanze descritte, a meno di due mesi dalla formale richiesta di
ottenere l’affidamento di PI 1 e l’ampliamento dei diritti di visita e in
considerazione delle indagini/valutazioni d’idoneità quale persona affidataria
cui la nonna dovrà sottoporsi, l’Autorità di protezione non può certo essere
tacciata di inattività. La presentazione del reclamo per denegata/ritardata
giustizia a tale riguardo appare dunque del tutto prematuro e infondato.
3.5
Infine, per quanto
riguarda le ripetute domande di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio formulate dall’insorgente, si osserva che
quest’ultima non si è premurata, prima dell’inoltro del reclamo per
denegata/ritardata giustizia, di presentare la documentazione pertinente all’Autorità
di protezione. E’ stata invece l’Autorità di protezione stessa a dover sollecitare,
con lettera del 24 giugno 2014, l’invio del certificato municipale e della
relativa documentazione. Anche su questo punto il reclamo non merita dunque
accoglimento.
4.
In
conclusione, nella misura in cui è ricevibile e non privo di oggetto, il reclamo
per denegata/ritardata giustizia deve essere respinto.
5.
Ai
sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
In concreto,
gran parte delle richieste presentate dall’insorgente si sono rivelate prive di
oggetto poiché superate dagli eventi: talune già prima della presentazione del
gravame, altre prima della replica. Esse erano dunque manifestamente prive di
possibilità di esito favorevole.
Le rimanenti
censure di ritardata/denegata giustizia, ritenute ricevibili (ovvero quelle
riferite ad alcune richieste contenute nell’istanza 28 aprile/5 maggio 2014,
cfr. consid. 3.4), vanno pure considerate sprovviste di possibilità di buon
esito, per la tempistica di cui sopra e per gli evidenti sforzi profusi
dall’Autorità di protezione nel seguire la situazione di PI 1.
La richiesta
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata da RE 1 deve
pertanto essere respinta.
6.
In considerazione
della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo
di oneri processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile e non privo di oggetto, il reclamo per denegata/ritardata
giustizia è respinto.
2. L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si riscuotono
tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.