9.2014.89
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9 febbraio 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.89
Lugano
9 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda le misure di protezione a favore della minore PI 1
giudicando
sul reclamo presentato il 13 giugno 2014 dall'RE 1, contro le decisioni
n. 15769 e n. 15770 emanate il 23 gennaio 2014 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 1998
dalla relazione fra CO 2 e __________. L’allora Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), ha iniziato ad occuparsi
della minore a seguito del decesso di __________, avvenuto a __________
il 2008.
Mediante disposizione
testamentaria del maggio 2008, __________ aveva istituito quale erede
universale l’altra sua figlia, __________ – nata il 1973 dal matrimonio del de
cuius con __________, dalla quale era separato di fatto – e previsto che “la
quota di legittima di mia figlia minore PI 1 venga soddisfatta in primis con
l’assegnazione della mia proprietà immobiliare sita in __________”, in
provincia di __________. Prima del decesso, ad PI 1 era stato donato un immobile
sito a __________.
B. Con istanza del 7
dicembre 2009 la RE 1 di __________ (__________) ha domandato alla Commissione
tutoria l’istituzione (già in via supercautelare) di una curatela di
rappresentanza ex art. 392 cpv. 1 n. 2 vCC in favore di PI 1.
La suddetta fondazione di
famiglia era stata costituita anni addietro da __________, e il
relativo regolamento aveva subìto diverse modifiche nel corso degli anni. Nella
sua versione finale, il regolamento prevedeva che dopo il decesso di __________,
PI 1 sarebbe stata l’unica beneficiaria degli averi della fondazione, che
le sarebbero stati versati al compimento dei 30 anni. Sino a quel momento, la
fondazione avrebbe versato ad CO 2 una rendita annua di fr. 60'000.-, con
l’onere di provvedere al mantenimento di PI 1.
Nella sua istanza, la
fondazione affermava che le iniziative intraprese dalla madre di PI 1
nell’ambito della successione del padre stavano mettendo in pericolo gli
interessi patrimoniali della minore e che occorreva dunque istituire con urgenza
la misura di protezione richiesta. L’istanza della RE 1 non è stata accolta
dalla Commissione tutoria inaudita parte; alla madre è stato invece
impartito un termine per pronunciarsi.
C. Con istanza del 14
dicembre 2009 la RE 1 – sempre paventando una situazione di pericolo per gli
averi della minore a seguito di un conflitto di interessi con la madre – ha
richiesto l’adozione di una nuova misura supercautelare che facesse divieto a CO
2 di assumere, fino alla decisione sulla nomina del curatore, iniziative di
qualsiasi natura che eccedessero quanto indispensabile alla normale amministrazione
quotidiana degli averi della figlia PI 1. L’istanza è stata accolta il giorno
seguente e il 7 gennaio 2010 – non essendone stata chiesta né la revoca né la
modifica – è stata mutata in cautelare.
D. Dopo un doppio
scambio di allegati e un’udienza di conciliazione, il 9 dicembre 2010 la madre
di PI 1 e la RE 1 hanno raggiunto un accordo in merito alla nomina di un
curatore ad hoc. L’accordo è stato formalizzato con la decisione della
Commissione tutoria del 22 dicembre 2010, che ha dunque istituito una curatela
di rappresentanza ad hoc a tutela della minore, nominando l’avv. CURA 1
“con il compito di assistere la minore nell’accertamento di tutti i fatti
rilevanti tesi a stabilire l’entità della quota ereditaria a lei spettante”
nella successione del padre, e di formalizzare l’atto di divisione ereditaria
(previa autorizzazione dell’Autorità tutoria). In base alla decisione, “i
costi della curatela (mercede e costi del curatore, così come pure i costi
procedurali) verranno anticipati dalla RE 1; l’accollo finale verrà deciso al
termine della procedura, una volta portato a termine il mandato di curatela ad
hoc”. Al termine della curatela, era previsto che la Commissione tutoria
valutasse la necessità di mantenere una misura di protezione per il patrimonio
di PI 1.
E. Il 7 gennaio 2011 CO
2 ha presentato una richiesta di revoca delle misure cautelari, che è stata
oggetto di un doppio scambio di allegati con la fondazione. Quest’ultima si è
opposta alla revoca del provvedimento, domandando che fosse mantenuto fino alla
divisione ereditaria e alla fine del mandato del curatore. La richiesta della
madre della minore è stata respinta dalla Commissione tutoria (decisione 12
luglio 2011) e anche il relativo ricorso all’Autorità di vigilanza ha avuto
esito negativo (decisione 6 marzo 2012).
F. Nel frattempo, il 26
luglio 2011 la procedura davanti alla Commissione tutoria è proseguita con un
incontro fra la RE 1, la madre della minore e il curatore tendente alla
definizione della partecipazione della fondazione alle spese della minore
eccedenti i fr. 5'000.- mensili previsti dal Regolamento, conclusosi con un
accordo delle parti.
G. In data 19 dicembre
2011 il curatore, avv. CURA 1, ha inviato alla Commissione tutoria un suo primo
rapporto, secondo il quale “l’unica soluzione percorribile per la divisione
della successione salvaguardando gli interessi di PI 1 è quello dello
scioglimento della RE 1, attribuendone gli attivi alla minore (…),
procedendo al contempo alla nomina di uno o più curatori per la gestione del
patrimonio”; tale soluzione era condizionata dall’accettazione da parte
dell’autorità fiscale di tassare gli attivi della fondazione come beni
ereditati da PI 1 nella successione paterna (e non come donazione da parte di
persona giuridica terza, cfr. rapporto intermedio, pag. 30). Il rapporto è
stato sottoposto a tutte le parti, compresa la RE 1, convocate in seguito per
la relativa discussione (avvenuta il 14 febbraio 2012).
H. L’8 marzo 2012 la
Commissione tutoria ha esteso il mandato del curatore alla verifica regolare
dei rendiconti mensili degli investimenti operati dalla RE 1, affidandogli
anche il compito di segnalare all'Autorità eventuali operazioni finanziarie che
apparissero in contrasto con gli interessi della minore o contrarie al principio
di prudenza proprio degli investimenti di patrimoni di persone con misure di protezione.
Alla fondazione è stato accollato l’anticipo della tassa di giustizia di tale
decisione.
I. Il 10 gennaio 2013
il curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ – nel frattempo
subentrata alla Commissione tutoria – un parere giuridico di diritto italiano
in relazione alla successione: esso è stato trasmesso ai legali della RE 1, di PI
1 e della madre nel corso di un incontro svoltosi il 10 aprile 2013.
Nell’ambito di tale incontro, nel quale si è discusso in particolare della
posizione fiscale della minore e della situazione patrimoniale della
fondazione, alla RE 1 è stato dato un termine scadente l’8 maggio seguente “per
comunicare all’ARP se la Fondazione intende aderire oppure no all’invito di
sciogliersi” (verbale, pag. 3). Il parere di diritto italiano raccolto dal
curatore evidenziava infatti la problematica del mancato rispetto della
legittima spettante ad PI 1, in quanto gli averi della fondazione non sarebbero
entrati in suo possesso immediatamente ma, per volontà del defunto, solo al
compimento dei 30 anni.
L. Entro il termine
impartito la fondazione non ha aderito all’invito. Sia all’udienza
summenzionata, sia in uno scritto successivo, la RE 1 chiedeva che venisse imposto
un termine agli avvocati italiani presenti per produrre le loro procure. In seguito
la RE 1 ha contestato la procura presentata (riferita alla partecipazione alla
procedura dinnanzi all’Autorità di protezione). Con lettera dell’8 maggio 2013
la fondazione ha comunicato che “non intende esprimersi in merito alla
richiesta di scioglimento”, fintanto che da parte dei legali italiani intervenuti
all’udienza presso l’Autorità di protezione “non sia stata documentata la
natura del mandato in base al quale agiscono ed hanno assunto iniziative in
Italia o altrove” (pag. 2; richiesta ribadita anche con lettera 11 ottobre
2013).
M. In data 16 luglio
2013, tramite un nuovo patrocinatore, CO 2 ha domandato all’Autorità di
protezione una dichiarazione ufficiale attestante la sua qualità di tutrice
legale della figlia, al fine di poter incassare la liquidazione di alcune polizze
assicurative del padre. L’Autorità di protezione ha dato seguito alla richiesta
e il 19 luglio 2013 ha inviato la dichiarazione richiesta (senza intimarla né
al curatore né alla RE 1).
N. Il 1° ottobre 2013 il
curatore avv. CURA 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che “nell’impossibilità
di raggiungere un accordo per la divisione ereditaria, stante la posizione
assunta dalla RE 1”, egli riteneva che l’incarico quale curatore ad hoc
non avesse più ragione di proseguire. Egli chiedeva dunque che venisse
formalizzata la cessazione dell’incarico, precisando comunque che “sarebbe
senz’altro auspicabile l’istituzione di una curatela che in qualche modo
assicuri sia un controllo della gestione del patrimonio di PI 1, sia, nei
limiti del possibile, un controllo della gestione della RE 1” e che valuti
con una certa urgenza la problematica fiscale degli averi della fondazione. Lo
scritto non è stato intimato alle parti.
O. CO 2 è stata quindi
convocata per un’udienza – la prima senza l’intervento della RE 1 – “nell’ambito
della situazione personale di sua figlia PI 1”, che ha avuto luogo il 13 dicembre
2013. In tale contesto, CO 2 ha presentato un’istanza di allestimento di
inventario successorio e nomina del notaio incaricato, esponendo la strategia
concordata con i legali italiani, in particolare la presentazione in Italia di
un’azione di petizione ereditaria nei confronti dell’altra figlia del defunto.
La madre di PI 1 ha inoltre postulato la revoca della decisione del 7 gennaio
2010, con la quale le era stato vietato di compiere atti eccedenti
l’amministrazione ordinaria dei beni della figlia. Nel suo scritto del 21
novembre 2013, CO 2 aveva già chiesto all’Autorità di protezione di intervenire
in maniera urgente nelle questioni pendenti, se del caso estendendo il mandato
del curatore. Nulla è stato intimato alla qui reclamante.
P. Con decisioni
separate del 23 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha accolto le richieste
di CO 2. Da un lato, ha revocato il divieto di compiere atti eccedenti
l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 1 emanato nei confronti della madre,
le ha fatto ordine di allestire l’inventario della sostanza della figlia, di
presentare periodicamente un rendiconto della sostanza e dell’andamento delle
pratiche successorie, ha revocato la curatela, approvato la relazione finale
del curatore e posto la relativa mercede a carico di PI 1 (decisione n. 15769).
Dall’altro lato, ha autorizzato CO 2 ad erigere l’inventario inerente l’eredità
di __________, con nomina del notaio __________, per l'effettuazione delle
relative formalità di legge (decisione n. 15770). Agli eventuali ricorsi contro
entrambe le decisioni è stato negato l’effetto sospensivo. Le due decisioni,
come detto, non sono state intimate alla RE 1.
Q. In data 26/27 maggio
2014 la RE 1 ha presentato una istanza di restituzione in intero del termine
per interporre reclamo contro le due suddette decisioni dell’Autorità di
protezione, che non le erano state notificate e di cui ha appreso l’esistenza
soltanto successivamente, dalla fiduciaria __________ (gestore del patrimonio
della fondazione), che era stata convenuta da CO 2 ed PI 1 in un procedimento
di rendiconto in Pretura. Con decisione del giorno seguente, questa Camera ha
ritenuto irricevibile la richiesta.
R. Con reclamo datato 13
giugno 2014, la RE 1 ha impugnato le due decisioni n. 15769 e n. 15770 dell’Autorità
di protezione.
In breve, la reclamante
lamenta il fatto che sia stata posta fine alla curatela prima della divisione
della successione e dell’attribuzione ad PI 1 dei beni a lei spettanti. Viene
inoltre eccepita una carente motivazione della decisione, che tralascia di
sostanziare le ragioni per cui oggi i rischi di conflitto di interesse tra PI 1
e la madre non sarebbero più dati. In realtà, secondo la reclamante, tali
rischi sarebbero più che mai presenti e le due decisioni impugnate aprirebbero le
porte ad iniziative legali della madre in Italia, lesive degli interessi della
figlia. La reclamante chiede poi il conferimento dell’effetto sospensivo al
gravame.
S. L’Autorità di
protezione, CO 2 e il curatore hanno presentato le loro osservazioni. Delle
stesse e del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi
di diritto.
T. Successivamente
all’inoltro del gravame, con risoluzione n. 16486 del 21 agosto 2014 l’Autorità
di protezione ha respinto l’istanza di CO 2 tendente ad ottenere
l’autorizzazione a rappresentare la figlia in vertenze concernenti la
successione del padre, da presentarsi dinnanzi alle autorità italiane.
L’Autorità di protezione ha considerato che CO 2 – esercitando a pieno titolo
l’autorità parentale su PI 1 – è legittimata a rappresentarla dinnanzi alle
autorità italiane, senza necessità di alcuna autorizzazione, non essendovi
peraltro conflitto di interessi tra le due; anche tale decisione non è stata
oggetto di intimazione alla RE 1.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione,
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
I. In ordine
2.
Occorre in primo
luogo determinarsi sulla tempestività del reclamo interposto contro le due
decisioni.
2.1
Ai sensi dell’art.
450b cpv. 1 CC il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione
della decisione; lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al
reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.
La decisione deve essere
comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art.
450.
cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo
luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori,
e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate
parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich)
partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o
alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad 450 n. 20-21; Steck, BSK
Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck,
CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 n. 22).
La legge conferisce
legittimazione al reclamo anche ad altre persone, non parti alla procedura
(cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC: persone vicine all’interessato
e persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica della decisione impugnata). Tuttavia, il fatto che esse
siano legittimate a ricorrere non conferisce loro il diritto a una
comunicazione individuale della decisione. Nel loro caso, per ragioni di
sicurezza del diritto il termine d’impugnazione non comincia a decorrere dal
momento in cui vengono a conoscenza della decisione, bensì dal momento in cui è
avvenuta la notificazione alle parti al procedimento vere e proprie (in caso di
notificazione a più parti, dall’ultima notificazione avvenuta; Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno
2006, FF 2006 6391, pag. 6472). Il termine di ricorso per le persone
menzionate all’art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC può dunque scadere prima ancora che
esse vengano a conoscenza dell’esistenza stessa di un provvedimento (Messaggio,
pag. 6472). Le persone vicine all’interessato e le persone che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
decisione impugnata hanno comunque la facoltà di rivolgersi all’Autorità
di protezione per chiedere l’annullamento o la modifica dello stesso
(Messaggio, pag. 6472; Reusser,
BSK Erwachsenenschutz, ad 450b CC n. 23).
2.2
La tempestività del
reclamo dipende dunque necessariamente dal riconoscimento della qualità di
parte alla RE 1. In tale ipotesi infatti, le decisioni contestate avrebbero
dovuto essere notificate anche alla fondazione: in assenza di tale invio, il
termine di ricorso avrebbe iniziato a decorrere solo al momento della effettiva
conoscenza delle stesse, il 15 maggio 2014. Qualora invece la RE 1 non fosse
parte ai sensi dell’art. 450 cpv. 1 n. 1 CC, non avendo diritto ad una comunicazione
personale delle decisioni impugnate (intimate al curatore e a CO 2 a fine
gennaio 2014), il termine di 30 giorni per interporre reclamo sarebbe invece
ampiamente scaduto in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC.
2.3
Si osserva anzitutto
che è stata la RE 1 ad adire l’allora Commissione tutoria per chiedere
l’adozione di misure di protezione in favore di PI 1, formulando sia in via supercautelare
che nel merito la richiesta di istituire una curatela di rappresentanza. La
circostanza non è comunque determinante alfine del riconoscimento della qualità
di parte. Va infatti rilevato che la richiesta di provvedimenti in favore di
una persona che pare bisognosa d’aiuto non fonda necessariamente lo status di
partecipante al procedimento (cfr., per il nuovo diritto, Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht,
Basilea 2011, ad 443 CC n. 2; Steck,
Das neue Erwachsenenschutzrecht, ad 450 CC n. 10).
2.4
Nemmeno determinante,
ai fini del riconoscimento di parte al procedimento ex art. 450 cpv. 1 n. 1 CC,
risulta essere il fatto che la fondazione si sia, sin dal principio, presentata
come una sorta di “curatrice sui generis” degli interessi pecuniari della
minore – in opposizione alla madre della stessa – in quanto detentrice di una
cospicua somma di denaro di cui PI 1 è beneficiaria finale per volere del defunto
padre. Come visto, la dottrina riconosce la qualità di parte al procedimento di
protezione solo alla persona interessata, ai genitori (se minorenne), ed eventualmente
al curatore (a dipendenza della materia). Una fondazione di famiglia del __________
manifestamente non rientra in queste categorie di persone, potendo tutt’al più
rientrare nella categoria di persona vicina all’interessata ex art. 450 cpv. 2
n. 2 CC (cfr. DTF 137 III 67, consid. 3.6, in relazione però alla qualità per
ricorrere ex art. 420 vCC). Il coinvolgimento di una simile persona giuridica
al procedimento di prima istanza, quale parte al procedimento, può avere senso
solo nella misura in cui l’Autorità volesse adottare dei provvedimenti nei suoi
confronti. Ciò è stato il caso, nella fattispecie, nella misura in cui alla fondazione
sono stati messi a carico gli anticipi della mercede del curatore, e quando la
curatela ad hoc è stata estesa alla verifica dei rendiconti mensili degli
investimenti della fondazione. Con riferimento a queste tematiche, la fondazione
è dunque da considerare parte al procedimento in quanto personalmente toccata
dalle decisioni dell’Autorità di protezione. Di conseguenza, essa avrebbe
dovuto dunque ricevere – almeno – le decisioni dell’Autorità di protezione
mediante la quale la curatela veniva revocata e la decisione sulla mercede e le
spese del curatore, ovvero la risoluzione n. 15769.
2.5
Al di là delle
considerazioni appena espresse, va tuttavia aggiunto che la dottrina riconosce
una legittimità ricorsuale ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC anche a chi
ha, di fatto (tatsächlich), partecipato al procedimento di prima istanza
presso l’Autorità di protezione.
Nel caso concreto va
riconosciuto che, sino al mese di luglio 2013, la RE 1 – pur non essendo parte
in senso stretto – ha fattivamente partecipato a tutte le fasi del procedimento
di protezione. L’Autorità di protezione le ha intimato, al pari di CO 2, tutti
gli atti processuali. La fondazione ha potuto replicare alle osservazioni della
controparte ed è stata convocata alle udienze. La misura di protezione, addirittura,
è scaturita dal raggiungimento di un accordo fra la madre della minore e la
fondazione, cui è stato messo a carico l’anticipo dei costi della curatela
(riservata l’accollo definitivo, da decidersi una volta portato a termine il
mandato del curatore). Successivamente, come già detto, la fondazione è stata
anche personalmente oggetto di un provvedimento aggiuntivo, nel senso che al
curatore è stato conferito il compito supplementare di verificare i rendiconti
mensili degli investimenti operati dalla RE 1 e di segnalare eventuali operazioni
in contrasto con gli interessi della minore o contrarie al principio di
prudenza. La ARE 1 è sempre stata convocata alle udienze ed è sempre stata
invitata ad esprimersi sulle richieste e comunicazioni di CO 2: dalla
Commissione tutoria prima, dall’Autorità di protezione in seguito e anche
dall’Autorità di vigilanza in un procedimento tendente all’annullamento della
misura cautelare in essere (che, vista la reiezione del ricorso, l’ha pure
messa al beneficio di ripetibili). Non vi è dunque dubbio che, sino al momento
in cui la fondazione è stata invitata dall’Autorità di protezione a sciogliersi,
essa sia stata di fatto considerata dall’Autorità quale partecipante vera e
propria del procedimento riguardante la curatela ad hoc istituita in
favore di PI 1.
Di conseguenza, occorre
concludere che la decisione in base alla quale è stata revocata tale curatela
(che, come detto, comprendeva anche la verifica dei rendiconti mensili degli
investimenti della fondazione) e il provvedimento cautelare destinato a
proibire alla madre determinati atti prima della divisione dovevano essere
comunicati anche alla RE 1. Un agire contrario viola il diritto di essere sentito
della medesima, ma anche la buona fede processuale, precetto che deve orientare
non solo il comportamento delle parti ma anche l’attività del giudice (cfr.
art. 9 Cost. fed. e art. 52 CPC; Trezzini,
Commentario CPC, Lugano 2011, ad art. 2 CPC pag. 96).
In assenza di tale
comunicazione, per la RE 1 il termine di impugnazione della decisione n. 15769
non ha iniziato a decorrere prima del 15 maggio 2014. Il presente reclamo
dunque deve essere considerato tempestivo.
3.
A diversa
conclusione si giunge invece per quel che riguarda la risoluzione n. 15770.
3.1
Il coinvolgimento
completo della RE 1 nella vertenza, così come operato dalla Autorità tutoria
fino all’udienza del 10 aprile 2013, non è esente da critiche. Come visto
inizialmente, una fondazione di famiglia del __________ non ha, in sé, alcuna
qualità di parte, né diritto di fare le veci della minorenne nel procedimento
di protezione che riguarda quest’ultima. Nel caso concreto, poi, si può
legittimamente mettere in dubbio che la fondazione agisca unicamente a salvaguardia
degli interessi pecuniari della minore. Nel corso del procedimento si è infatti
potuta riscontrare l’intenzione della RE 1 di difendere, in primis, le volontà
del de cuius e il mantenimento dell’esistenza della fondazione sino ai
30.
anni della minore, a prescindere dal rispetto della quota legittima di
quest’ultima. La fondazione si è infatti opposta alle soluzioni di compromesso
proposte dal curatore – sulla scorta anche di pareri giuridici sul diritto
italiano – volte alla salvaguardia degli interessi patrimoniali della minore,
che avrebbero permesso non solo l’appianamento della questione fiscale ed una
divisione ereditaria rispettosa della quota di legittima di PI 1, ma anche il
mantenimento di un certo controllo del patrimonio della minore (come auspicato
dal defunto padre) anche dopo lo scioglimento della fondazione. A ciò si
aggiunge che la RE 1 ha mostrato una certa reticenza nel fornire all’Autorità
di protezione chiarimenti puntuali quanto al suo operato (si vedano le
richieste di giustificazione formulate dall’Autorità in relazione ad un’uscita
di fr. 290'000.-), ha “continuato ad operare una gestione patrimoniale
difficilmente compatibile con le direttive applicabili alla gestione del patrimonio
di minori”, nonostante le si sia fatto presente più volte questo aspetto
(cfr. osservazioni del curatore del 29 luglio 2014, pag. 4), ha contestato le
fatture riguardanti la mercede del curatore per il 2012 nonostante gli accordi
iniziali prevedessero che se ne facesse carico, salvo attribuzione finale, e
dopo le richieste di rendiconto ha bloccato l’erogazione della rendita mensile
ad CO 2 (rifiuto che, in ultima analisi, va comunque a discapito del
mantenimento di PI 1).
Se è vero che, alfine di
giungere ad un accordo extragiudiziario di divisione ereditaria, anche
l’assenso della RE 1 era necessario, è altrettanto vero che la fondazione
avrebbe potuto essere coinvolta in maniera più marginale, alla stregua di
quanto avvenuto per l’altra figlia del defunto, che non ha mai avuto un ruolo
di parte nel procedimento di protezione concernente la sorella ma è stata unicamente
chiamata in causa nella fase delle trattative per giungere ad un soluzione
bonale.
Anche lo studio della
problematica del trattamento fiscale della fondazione non presupponeva un
simile coinvolgimento della medesima, i contatti con lei potendo essere demandati
al curatore (come peraltro avvenuto per i chiarimenti con le autorità fiscali).
Il modus operandi utilizzato dall’Autorità ha invece fatto assumere alla
procedura dei connotati simili a quelli di un contenzioso di carattere patrimoniale/ereditario
fra PI 1 e la madre, da un lato, e la RE 1 dall’altro lato. Ciò che, in realtà,
non è.
3.2
Alla luce di queste
circostanze, l’ampio coinvolgimento della RE 1 operato in passato non può
comportare l’obbligo di coinvolgere la fondazione in ogni e qualsiasi
intervento che l’Autorità di protezione sarà chiamata a mettere in atto in
futuro a protezione del patrimonio di PI 1. Riservato quanto detto sopra in relazione
alla risoluzione n. 15769, è dunque a ragione che l’Autorità di protezione, a
partire dal fallimento del tentativo di divisione ereditaria consensuale, non
ha più ritenuto di dover mettere la fondazione al corrente dell’istanza di
autorizzazione all’erezione dell’inventario, né di doverla rendere partecipe
delle ulteriori iniziative legali intraprese dalla madre. E’ dunque stato
corretto, in questo caso, non intimare alla RE 1 la risoluzione n. 15770 (né la
relativa istanza della madre).
Di conseguenza, non avendo
diritto a tale comunicazione, il termine di ricorso contro di essa è decorso
infruttuoso prima dell’inoltro del reclamo, che deve dunque essere considerato
irricevibile in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 in fine CC. La RE 1 potrà (e dovrà) essere coinvolta nella procedura dinnanzi all’Autorità di
protezione soltanto nella misura in cui verrà personalmente toccata da un
provvedimento; negli altri casi, la qualità di parte in rappresentanza degli
interessi di PI 1 le deve essere rifiutata.
II. Nel merito
4.
Il reclamo, come
visto, risulta dunque ammissibile unicamente con riferimento alla risoluzione
n. 15769.
A tale riguardo, va
osservato preliminarmente che, nella misura in cui l’Autorità di protezione non
ha domandato alla RE 1 – che sin lì aveva considerato come parte al procedimento,
ed era pure toccata dalle verifiche dei rendiconti mensili degli investimenti
da parte del curatore – una presa di posizione in merito alla richiesta di
revoca dei provvedimenti formulata da CO 2 (cfr. scritto del 21 novembre 2013 e
verbale di udienza del 13 dicembre 2013), essa ha violato il diritto di essere
sentito della fondazione. Data la natura formale di tale precetto, la sua
violazione implica l’annullamento della decisione n. 15769. In ossequio del principio del doppio grado di giudizio, la causa va rinviata all’Autorità di
protezione affinché assegni alla fondazione un breve termine per esporre le
proprie motivazioni – sulle quali ha già avuto modo di diffondersi ampiamente
in sede di reclamo e di replica – e si pronunci nuovamente sulla questione.
III. Oneri processuali
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza. Visto il reciproco grado di soccombenza, si
giustifica di mettere gli oneri processuali a carico della RE 1 e di CO 2 in
ragione di 1/2 ciascuno, compensate le ripetibili. L'emanazione del presente
giudizio rende inoltre priva di oggetto l'istanza di restituzione dell’effetto
sospensivo contenuta nel reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo contro la decisione n. 15769 del 23 gennaio 2014 è accolto. Di
conseguenza, la decisione è annullata e l’incarto è
rinviato all’Autorità di protezione per pronunciarsi nuovamente ai sensi dei
considerandi.
2. Il reclamo contro la
decisione n. 15770 del 23 gennaio 2014 è inammissibile.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
da anticipare
dalla reclamante, sono posti a carico di CO 2 e della RE 1 in ragione di
½ ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.