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Decisione

9.2014.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 febbraio 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 1998

dalla relazione fra CO 2 e __________. L’allora Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), ha iniziato ad occuparsi

della minore a seguito del decesso di __________, avvenuto a __________

il 2008.

Mediante disposizione

testamentaria del maggio 2008, __________ aveva istituito quale erede

universale l’altra sua figlia, __________ – nata il 1973 dal matrimonio del de

cuius con __________, dalla quale era separato di fatto – e previsto che “la

quota di legittima di mia figlia minore PI 1 venga soddisfatta in primis con

l’assegnazione della mia proprietà immobiliare sita in __________”, in

provincia di __________. Prima del decesso, ad PI 1 era stato donato un immobile

sito a __________.

B. Con istanza del 7

dicembre 2009 la RE 1 di __________ (__________) ha domandato alla Commissione

tutoria l’istituzione (già in via supercautelare) di una curatela di

rappresentanza ex art. 392 cpv. 1 n. 2 vCC in favore di PI 1.

La suddetta fondazione di

famiglia era stata costituita anni addietro da __________, e il

relativo regolamento aveva subìto diverse modifiche nel corso degli anni. Nella

sua versione finale, il regolamento prevedeva che dopo il decesso di __________,

PI 1 sarebbe stata l’unica beneficiaria degli averi della fondazione, che

le sarebbero stati versati al compimento dei 30 anni. Sino a quel momento, la

fondazione avrebbe versato ad CO 2 una rendita annua di fr. 60'000.-, con

l’onere di provvedere al mantenimento di PI 1.

Nella sua istanza, la

fondazione affermava che le iniziative intraprese dalla madre di PI 1

nell’ambito della successione del padre stavano mettendo in pericolo gli

interessi patrimoniali della minore e che occorreva dunque istituire con urgenza

la misura di protezione richiesta. L’istanza della RE 1 non è stata accolta

dalla Commissione tutoria inaudita parte; alla madre è stato invece

impartito un termine per pronunciarsi.

C. Con istanza del 14

dicembre 2009 la RE 1 – sempre paventando una situazione di pericolo per gli

averi della minore a seguito di un conflitto di interessi con la madre – ha

richiesto l’adozione di una nuova misura supercautelare che facesse divieto a CO

2 di assumere, fino alla decisione sulla nomina del curatore, iniziative di

qualsiasi natura che eccedessero quanto indispensabile alla normale amministrazione

quotidiana degli averi della figlia PI 1. L’istanza è stata accolta il giorno

seguente e il 7 gennaio 2010 – non essendone stata chiesta né la revoca né la

modifica – è stata mutata in cautelare.

D. Dopo un doppio

scambio di allegati e un’udienza di conciliazione, il 9 dicembre 2010 la madre

di PI 1 e la RE 1 hanno raggiunto un accordo in merito alla nomina di un

curatore ad hoc. L’accordo è stato formalizzato con la decisione della

Commissione tutoria del 22 dicembre 2010, che ha dunque istituito una curatela

di rappresentanza ad hoc a tutela della minore, nominando l’avv. CURA 1

“con il compito di assistere la minore nell’accertamento di tutti i fatti

rilevanti tesi a stabilire l’entità della quota ereditaria a lei spettante”

nella successione del padre, e di formalizzare l’atto di divisione ereditaria

(previa autorizzazione dell’Autorità tutoria). In base alla decisione, “i

costi della curatela (mercede e costi del curatore, così come pure i costi

procedurali) verranno anticipati dalla RE 1; l’accollo finale verrà deciso al

termine della procedura, una volta portato a termine il mandato di curatela ad

hoc”. Al termine della curatela, era previsto che la Commissione tutoria

valutasse la necessità di mantenere una misura di protezione per il patrimonio

di PI 1.

E. Il 7 gennaio 2011 CO

2 ha presentato una richiesta di revoca delle misure cautelari, che è stata

oggetto di un doppio scambio di allegati con la fondazione. Quest’ultima si è

opposta alla revoca del provvedimento, domandando che fosse mantenuto fino alla

divisione ereditaria e alla fine del mandato del curatore. La richiesta della

madre della minore è stata respinta dalla Commissione tutoria (decisione 12

luglio 2011) e anche il relativo ricorso all’Autorità di vigilanza ha avuto

esito negativo (decisione 6 marzo 2012).

F. Nel frattempo, il 26

luglio 2011 la procedura davanti alla Commissione tutoria è proseguita con un

incontro fra la RE 1, la madre della minore e il curatore tendente alla

definizione della partecipazione della fondazione alle spese della minore

eccedenti i fr. 5'000.- mensili previsti dal Regolamento, conclusosi con un

accordo delle parti.

G. In data 19 dicembre

2011 il curatore, avv. CURA 1, ha inviato alla Commissione tutoria un suo primo

rapporto, secondo il quale “l’unica soluzione percorribile per la divisione

della successione salvaguardando gli interessi di PI 1 è quello dello

scioglimento della RE 1, attribuendone gli attivi alla minore (…),

procedendo al contempo alla nomina di uno o più curatori per la gestione del

patrimonio”; tale soluzione era condizionata dall’accettazione da parte

dell’autorità fiscale di tassare gli attivi della fondazione come beni

ereditati da PI 1 nella successione paterna (e non come donazione da parte di

persona giuridica terza, cfr. rapporto intermedio, pag. 30). Il rapporto è

stato sottoposto a tutte le parti, compresa la RE 1, convocate in seguito per

la relativa discussione (avvenuta il 14 febbraio 2012).

H. L’8 marzo 2012 la

Commissione tutoria ha esteso il mandato del curatore alla verifica regolare

dei rendiconti mensili degli investimenti operati dalla RE 1, affidandogli

anche il compito di segnalare all'Autorità eventuali operazioni finanziarie che

apparissero in contrasto con gli interessi della minore o contrarie al principio

di prudenza proprio degli investimenti di patrimoni di persone con misure di protezione.

Alla fondazione è stato accollato l’anticipo della tassa di giustizia di tale

decisione.

I. Il 10 gennaio 2013

il curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ – nel frattempo

subentrata alla Commissione tutoria – un parere giuridico di diritto italiano

in relazione alla successione: esso è stato trasmesso ai legali della RE 1, di PI

1 e della madre nel corso di un incontro svoltosi il 10 aprile 2013.

Nell’ambito di tale incontro, nel quale si è discusso in particolare della

posizione fiscale della minore e della situazione patrimoniale della

fondazione, alla RE 1 è stato dato un termine scadente l’8 maggio seguente “per

comunicare all’ARP se la Fondazione intende aderire oppure no all’invito di

sciogliersi” (verbale, pag. 3). Il parere di diritto italiano raccolto dal

curatore evidenziava infatti la problematica del mancato rispetto della

legittima spettante ad PI 1, in quanto gli averi della fondazione non sarebbero

entrati in suo possesso immediatamente ma, per volontà del defunto, solo al

compimento dei 30 anni.

L. Entro il termine

impartito la fondazione non ha aderito all’invito. Sia all’udienza

summenzionata, sia in uno scritto successivo, la RE 1 chiedeva che venisse imposto

un termine agli avvocati italiani presenti per produrre le loro procure. In seguito

la RE 1 ha contestato la procura presentata (riferita alla partecipazione alla

procedura dinnanzi all’Autorità di protezione). Con lettera dell’8 maggio 2013

la fondazione ha comunicato che “non intende esprimersi in merito alla

richiesta di scioglimento”, fintanto che da parte dei legali italiani intervenuti

all’udienza presso l’Autorità di protezione “non sia stata documentata la

natura del mandato in base al quale agiscono ed hanno assunto iniziative in

Italia o altrove” (pag. 2; richiesta ribadita anche con lettera 11 ottobre

2013).

M. In data 16 luglio

2013, tramite un nuovo patrocinatore, CO 2 ha domandato all’Autorità di

protezione una dichiarazione ufficiale attestante la sua qualità di tutrice

legale della figlia, al fine di poter incassare la liquidazione di alcune polizze

assicurative del padre. L’Autorità di protezione ha dato seguito alla richiesta

e il 19 luglio 2013 ha inviato la dichiarazione richiesta (senza intimarla né

al curatore né alla RE 1).

N. Il 1° ottobre 2013 il

curatore avv. CURA 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che “nell’impossibilità

di raggiungere un accordo per la divisione ereditaria, stante la posizione

assunta dalla RE 1”, egli riteneva che l’incarico quale curatore ad hoc

non avesse più ragione di proseguire. Egli chiedeva dunque che venisse

formalizzata la cessazione dell’incarico, precisando comunque che “sarebbe

senz’altro auspicabile l’istituzione di una curatela che in qualche modo

assicuri sia un controllo della gestione del patrimonio di PI 1, sia, nei

limiti del possibile, un controllo della gestione della RE 1” e che valuti

con una certa urgenza la problematica fiscale degli averi della fondazione. Lo

scritto non è stato intimato alle parti.

O. CO 2 è stata quindi

convocata per un’udienza – la prima senza l’intervento della RE 1 – “nell’ambito

della situazione personale di sua figlia PI 1”, che ha avuto luogo il 13 dicembre

2013. In tale contesto, CO 2 ha presentato un’istanza di allestimento di

inventario successorio e nomina del notaio incaricato, esponendo la strategia

concordata con i legali italiani, in particolare la presentazione in Italia di

un’azione di petizione ereditaria nei confronti dell’altra figlia del defunto.

La madre di PI 1 ha inoltre postulato la revoca della decisione del 7 gennaio

2010, con la quale le era stato vietato di compiere atti eccedenti

l’amministrazione ordinaria dei beni della figlia. Nel suo scritto del 21

novembre 2013, CO 2 aveva già chiesto all’Autorità di protezione di intervenire

in maniera urgente nelle questioni pendenti, se del caso estendendo il mandato

del curatore. Nulla è stato intimato alla qui reclamante.

P. Con decisioni

separate del 23 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha accolto le richieste

di CO 2. Da un lato, ha revocato il divieto di compiere atti eccedenti

l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 1 emanato nei confronti della madre,

le ha fatto ordine di allestire l’inventario della sostanza della figlia, di

presentare periodicamente un rendiconto della sostanza e dell’andamento delle

pratiche successorie, ha revocato la curatela, approvato la relazione finale

del curatore e posto la relativa mercede a carico di PI 1 (decisione n. 15769).

Dall’altro lato, ha autorizzato CO 2 ad erigere l’inventario inerente l’eredità

di __________, con nomina del notaio __________, per l'effettuazione delle

relative formalità di legge (decisione n. 15770). Agli eventuali ricorsi contro

entrambe le decisioni è stato negato l’effetto sospensivo. Le due decisioni,

come detto, non sono state intimate alla RE 1.

Q. In data 26/27 maggio

2014 la RE 1 ha presentato una istanza di restituzione in intero del termine

per interporre reclamo contro le due suddette decisioni dell’Autorità di

protezione, che non le erano state notificate e di cui ha appreso l’esistenza

soltanto successivamente, dalla fiduciaria __________ (gestore del patrimonio

della fondazione), che era stata convenuta da CO 2 ed PI 1 in un procedimento

di rendiconto in Pretura. Con decisione del giorno seguente, questa Camera ha

ritenuto irricevibile la richiesta.

R. Con reclamo datato 13

giugno 2014, la RE 1 ha impugnato le due decisioni n. 15769 e n. 15770 dell’Autorità

di protezione.

In breve, la reclamante

lamenta il fatto che sia stata posta fine alla curatela prima della divisione

della successione e dell’attribuzione ad PI 1 dei beni a lei spettanti. Viene

inoltre eccepita una carente motivazione della decisione, che tralascia di

sostanziare le ragioni per cui oggi i rischi di conflitto di interesse tra PI 1

e la madre non sarebbero più dati. In realtà, secondo la reclamante, tali

rischi sarebbero più che mai presenti e le due decisioni impugnate aprirebbero le

porte ad iniziative legali della madre in Italia, lesive degli interessi della

figlia. La reclamante chiede poi il conferimento dell’effetto sospensivo al

gravame.

S. L’Autorità di

protezione, CO 2 e il curatore hanno presentato le loro osservazioni. Delle

stesse e del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi

di diritto.

T. Successivamente

all’inoltro del gravame, con risoluzione n. 16486 del 21 agosto 2014 l’Autorità

di protezione ha respinto l’istanza di CO 2 tendente ad ottenere

l’autorizzazione a rappresentare la figlia in vertenze concernenti la

successione del padre, da presentarsi dinnanzi alle autorità italiane.

L’Autorità di protezione ha considerato che CO 2 – esercitando a pieno titolo

l’autorità parentale su PI 1 – è legittimata a rappresentarla dinnanzi alle

autorità italiane, senza necessità di alcuna autorizzazione, non essendovi

peraltro conflitto di interessi tra le due; anche tale decisione non è stata

oggetto di intimazione alla RE 1.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione,

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

I. In ordine

2.

Occorre in primo

luogo determinarsi sulla tempestività del reclamo interposto contro le due

decisioni.

2.1

Ai sensi dell’art.

450b cpv. 1 CC il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione

della decisione; lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al

reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.

La decisione deve essere

comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art.

450.

cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK

Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo

luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori,

e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate

parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich)

partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o

alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad 450 n. 20-21; Steck, BSK

Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck,

CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 n. 22).

La legge conferisce

legittimazione al reclamo anche ad altre persone, non parti alla procedura

(cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC: persone vicine all’interessato

e persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica della decisione impugnata). Tuttavia, il fatto che esse

siano legittimate a ricorrere non conferisce loro il diritto a una

comunicazione individuale della decisione. Nel loro caso, per ragioni di

sicurezza del diritto il termine d’impugnazione non comincia a decorrere dal

momento in cui vengono a conoscenza della decisione, bensì dal momento in cui è

avvenuta la notificazione alle parti al procedimento vere e proprie (in caso di

notificazione a più parti, dall’ultima notificazione avvenuta; Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno

2006, FF 2006 6391, pag. 6472). Il termine di ricorso per le persone

menzionate all’art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC può dunque scadere prima ancora che

esse vengano a conoscenza dell’esistenza stessa di un provvedimento (Messaggio,

pag. 6472). Le persone vicine all’interessato e le persone che

hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della

decisione impugnata hanno comunque la facoltà di rivolgersi all’Autorità

di protezione per chiedere l’annullamento o la modifica dello stesso

(Messaggio, pag. 6472; Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad 450b CC n. 23).

2.2

La tempestività del

reclamo dipende dunque necessariamente dal riconoscimento della qualità di

parte alla RE 1. In tale ipotesi infatti, le decisioni contestate avrebbero

dovuto essere notificate anche alla fondazione: in assenza di tale invio, il

termine di ricorso avrebbe iniziato a decorrere solo al momento della effettiva

conoscenza delle stesse, il 15 maggio 2014. Qualora invece la RE 1 non fosse

parte ai sensi dell’art. 450 cpv. 1 n. 1 CC, non avendo diritto ad una comunicazione

personale delle decisioni impugnate (intimate al curatore e a CO 2 a fine

gennaio 2014), il termine di 30 giorni per interporre reclamo sarebbe invece

ampiamente scaduto in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC.

2.3

Si osserva anzitutto

che è stata la RE 1 ad adire l’allora Commissione tutoria per chiedere

l’adozione di misure di protezione in favore di PI 1, formulando sia in via supercautelare

che nel merito la richiesta di istituire una curatela di rappresentanza. La

circostanza non è comunque determinante alfine del riconoscimento della qualità

di parte. Va infatti rilevato che la richiesta di provvedimenti in favore di

una persona che pare bisognosa d’aiuto non fonda necessariamente lo status di

partecipante al procedimento (cfr., per il nuovo diritto, Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht,

Basilea 2011, ad 443 CC n. 2; Steck,

Das neue Erwachsenenschutzrecht, ad 450 CC n. 10).

2.4

Nemmeno determinante,

ai fini del riconoscimento di parte al procedimento ex art. 450 cpv. 1 n. 1 CC,

risulta essere il fatto che la fondazione si sia, sin dal principio, presentata

come una sorta di “curatrice sui generis” degli interessi pecuniari della

minore – in opposizione alla madre della stessa – in quanto detentrice di una

cospicua somma di denaro di cui PI 1 è beneficiaria finale per volere del defunto

padre. Come visto, la dottrina riconosce la qualità di parte al procedimento di

protezione solo alla persona interessata, ai genitori (se minorenne), ed eventualmente

al curatore (a dipendenza della materia). Una fondazione di famiglia del __________

manifestamente non rientra in queste categorie di persone, potendo tutt’al più

rientrare nella categoria di persona vicina all’interessata ex art. 450 cpv. 2

n. 2 CC (cfr. DTF 137 III 67, consid. 3.6, in relazione però alla qualità per

ricorrere ex art. 420 vCC). Il coinvolgimento di una simile persona giuridica

al procedimento di prima istanza, quale parte al procedimento, può avere senso

solo nella misura in cui l’Autorità volesse adottare dei provvedimenti nei suoi

confronti. Ciò è stato il caso, nella fattispecie, nella misura in cui alla fondazione

sono stati messi a carico gli anticipi della mercede del curatore, e quando la

curatela ad hoc è stata estesa alla verifica dei rendiconti mensili degli

investimenti della fondazione. Con riferimento a queste tematiche, la fondazione

è dunque da considerare parte al procedimento in quanto personalmente toccata

dalle decisioni dell’Autorità di protezione. Di conseguenza, essa avrebbe

dovuto dunque ricevere – almeno – le decisioni dell’Autorità di protezione

mediante la quale la curatela veniva revocata e la decisione sulla mercede e le

spese del curatore, ovvero la risoluzione n. 15769.

2.5

Al di là delle

considerazioni appena espresse, va tuttavia aggiunto che la dottrina riconosce

una legittimità ricorsuale ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC anche a chi

ha, di fatto (tatsächlich), partecipato al procedimento di prima istanza

presso l’Autorità di protezione.

Nel caso concreto va

riconosciuto che, sino al mese di luglio 2013, la RE 1 – pur non essendo parte

in senso stretto – ha fattivamente partecipato a tutte le fasi del procedimento

di protezione. L’Autorità di protezione le ha intimato, al pari di CO 2, tutti

gli atti processuali. La fondazione ha potuto replicare alle osservazioni della

controparte ed è stata convocata alle udienze. La misura di protezione, addirittura,

è scaturita dal raggiungimento di un accordo fra la madre della minore e la

fondazione, cui è stato messo a carico l’anticipo dei costi della curatela

(riservata l’accollo definitivo, da decidersi una volta portato a termine il

mandato del curatore). Successivamente, come già detto, la fondazione è stata

anche personalmente oggetto di un provvedimento aggiuntivo, nel senso che al

curatore è stato conferito il compito supplementare di verificare i rendiconti

mensili degli investimenti operati dalla RE 1 e di segnalare eventuali operazioni

in contrasto con gli interessi della minore o contrarie al principio di

prudenza. La ARE 1 è sempre stata convocata alle udienze ed è sempre stata

invitata ad esprimersi sulle richieste e comunicazioni di CO 2: dalla

Commissione tutoria prima, dall’Autorità di protezione in seguito e anche

dall’Autorità di vigilanza in un procedimento tendente all’annullamento della

misura cautelare in essere (che, vista la reiezione del ricorso, l’ha pure

messa al beneficio di ripetibili). Non vi è dunque dubbio che, sino al momento

in cui la fondazione è stata invitata dall’Autorità di protezione a sciogliersi,

essa sia stata di fatto considerata dall’Autorità quale partecipante vera e

propria del procedimento riguardante la curatela ad hoc istituita in

favore di PI 1.

Di conseguenza, occorre

concludere che la decisione in base alla quale è stata revocata tale curatela

(che, come detto, comprendeva anche la verifica dei rendiconti mensili degli

investimenti della fondazione) e il provvedimento cautelare destinato a

proibire alla madre determinati atti prima della divisione dovevano essere

comunicati anche alla RE 1. Un agire contrario viola il diritto di essere sentito

della medesima, ma anche la buona fede processuale, precetto che deve orientare

non solo il comportamento delle parti ma anche l’attività del giudice (cfr.

art. 9 Cost. fed. e art. 52 CPC; Trezzini,

Commentario CPC, Lugano 2011, ad art. 2 CPC pag. 96).

In assenza di tale

comunicazione, per la RE 1 il termine di impugnazione della decisione n. 15769

non ha iniziato a decorrere prima del 15 maggio 2014. Il presente reclamo

dunque deve essere considerato tempestivo.

3.

A diversa

conclusione si giunge invece per quel che riguarda la risoluzione n. 15770.

3.1

Il coinvolgimento

completo della RE 1 nella vertenza, così come operato dalla Autorità tutoria

fino all’udienza del 10 aprile 2013, non è esente da critiche. Come visto

inizialmente, una fondazione di famiglia del __________ non ha, in sé, alcuna

qualità di parte, né diritto di fare le veci della minorenne nel procedimento

di protezione che riguarda quest’ultima. Nel caso concreto, poi, si può

legittimamente mettere in dubbio che la fondazione agisca unicamente a salvaguardia

degli interessi pecuniari della minore. Nel corso del procedimento si è infatti

potuta riscontrare l’intenzione della RE 1 di difendere, in primis, le volontà

del de cuius e il mantenimento dell’esistenza della fondazione sino ai

30.

anni della minore, a prescindere dal rispetto della quota legittima di

quest’ultima. La fondazione si è infatti opposta alle soluzioni di compromesso

proposte dal curatore – sulla scorta anche di pareri giuridici sul diritto

italiano – volte alla salvaguardia degli interessi patrimoniali della minore,

che avrebbero permesso non solo l’appianamento della questione fiscale ed una

divisione ereditaria rispettosa della quota di legittima di PI 1, ma anche il

mantenimento di un certo controllo del patrimonio della minore (come auspicato

dal defunto padre) anche dopo lo scioglimento della fondazione. A ciò si

aggiunge che la RE 1 ha mostrato una certa reticenza nel fornire all’Autorità

di protezione chiarimenti puntuali quanto al suo operato (si vedano le

richieste di giustificazione formulate dall’Autorità in relazione ad un’uscita

di fr. 290'000.-), ha “continuato ad operare una gestione patrimoniale

difficilmente compatibile con le direttive applicabili alla gestione del patrimonio

di minori”, nonostante le si sia fatto presente più volte questo aspetto

(cfr. osservazioni del curatore del 29 luglio 2014, pag. 4), ha contestato le

fatture riguardanti la mercede del curatore per il 2012 nonostante gli accordi

iniziali prevedessero che se ne facesse carico, salvo attribuzione finale, e

dopo le richieste di rendiconto ha bloccato l’erogazione della rendita mensile

ad CO 2 (rifiuto che, in ultima analisi, va comunque a discapito del

mantenimento di PI 1).

Se è vero che, alfine di

giungere ad un accordo extragiudiziario di divisione ereditaria, anche

l’assenso della RE 1 era necessario, è altrettanto vero che la fondazione

avrebbe potuto essere coinvolta in maniera più marginale, alla stregua di

quanto avvenuto per l’altra figlia del defunto, che non ha mai avuto un ruolo

di parte nel procedimento di protezione concernente la sorella ma è stata unicamente

chiamata in causa nella fase delle trattative per giungere ad un soluzione

bonale.

Anche lo studio della

problematica del trattamento fiscale della fondazione non presupponeva un

simile coinvolgimento della medesima, i contatti con lei potendo essere demandati

al curatore (come peraltro avvenuto per i chiarimenti con le autorità fiscali).

Il modus operandi utilizzato dall’Autorità ha invece fatto assumere alla

procedura dei connotati simili a quelli di un contenzioso di carattere patrimoniale/ereditario

fra PI 1 e la madre, da un lato, e la RE 1 dall’altro lato. Ciò che, in realtà,

non è.

3.2

Alla luce di queste

circostanze, l’ampio coinvolgimento della RE 1 operato in passato non può

comportare l’obbligo di coinvolgere la fondazione in ogni e qualsiasi

intervento che l’Autorità di protezione sarà chiamata a mettere in atto in

futuro a protezione del patrimonio di PI 1. Riservato quanto detto sopra in relazione

alla risoluzione n. 15769, è dunque a ragione che l’Autorità di protezione, a

partire dal fallimento del tentativo di divisione ereditaria consensuale, non

ha più ritenuto di dover mettere la fondazione al corrente dell’istanza di

autorizzazione all’erezione dell’inventario, né di doverla rendere partecipe

delle ulteriori iniziative legali intraprese dalla madre. E’ dunque stato

corretto, in questo caso, non intimare alla RE 1 la risoluzione n. 15770 (né la

relativa istanza della madre).

Di conseguenza, non avendo

diritto a tale comunicazione, il termine di ricorso contro di essa è decorso

infruttuoso prima dell’inoltro del reclamo, che deve dunque essere considerato

irricevibile in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 in fine CC. La RE 1 potrà (e dovrà) essere coinvolta nella procedura dinnanzi all’Autorità di

protezione soltanto nella misura in cui verrà personalmente toccata da un

provvedimento; negli altri casi, la qualità di parte in rappresentanza degli

interessi di PI 1 le deve essere rifiutata.

II. Nel merito

4.

Il reclamo, come

visto, risulta dunque ammissibile unicamente con riferimento alla risoluzione

n. 15769.

A tale riguardo, va

osservato preliminarmente che, nella misura in cui l’Autorità di protezione non

ha domandato alla RE 1 – che sin lì aveva considerato come parte al procedimento,

ed era pure toccata dalle verifiche dei rendiconti mensili degli investimenti

da parte del curatore – una presa di posizione in merito alla richiesta di

revoca dei provvedimenti formulata da CO 2 (cfr. scritto del 21 novembre 2013 e

verbale di udienza del 13 dicembre 2013), essa ha violato il diritto di essere

sentito della fondazione. Data la natura formale di tale precetto, la sua

violazione implica l’annullamento della decisione n. 15769. In ossequio del principio del doppio grado di giudizio, la causa va rinviata all’Autorità di

protezione affinché assegni alla fondazione un breve termine per esporre le

proprie motivazioni – sulle quali ha già avuto modo di diffondersi ampiamente

in sede di reclamo e di replica – e si pronunci nuovamente sulla questione.

III. Oneri processuali

5.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. Visto il reciproco grado di soccombenza, si

giustifica di mettere gli oneri processuali a carico della RE 1 e di CO 2 in

ragione di 1/2 ciascuno, compensate le ripetibili. L'emanazione del presente

giudizio rende inoltre priva di oggetto l'istanza di restituzione dell’effetto

sospensivo contenuta nel reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo contro la decisione n. 15769 del 23 gennaio 2014 è accolto. Di

conseguenza, la decisione è annullata e l’incarto è

rinviato all’Autorità di protezione per pronunciarsi nuovamente ai sensi dei

considerandi.

2. Il reclamo contro la

decisione n. 15770 del 23 gennaio 2014 è inammissibile.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.–

b) spese fr. 100.–

fr. 1000.–

da anticipare

dalla reclamante, sono posti a carico di CO 2 e della RE 1 in ragione di

½ ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.