9.2014.9
Privazione della custodia parentale e regolamentazione dei diritti di visita
22 agosto 2014Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.9
Lugano
22 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f. n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la momentanea privazione della custodia della madre sulle
figlie PI 1 e PI 2 e la regolamentazione delle relazioni personali
giudicando
sul reclamo del 21 gennaio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 22 dicembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2003) e PI 2 (2005)
sono figlie di RE 1 e di CO 2. I genitori vivono separati dal 1° agosto 2011
(cfr. verbale del 12 dicembre 2011 dinanzi al Pretore di __________, inc.
SO.2011.695).
B. Con risoluzione
supercautelare del 16 febbraio 2012, a seguito di segnalazioni ricevute (“forte
e crescente stato di confusione della madre delle minori”), l’allora
Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha
conferito, all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, mandato di valutazione
socio-famigliare con proposte d’intervento (risoluzione confermata il 3 maggio 2012 a seguito dell’udienza del 23 febbraio 2012).
Preso atto del
rapporto di valutazione del 21 giugno 2012 e convocati i genitori l’8 ottobre
2012 (all’incontro era presente soltanto il padre, la madre è risultata assente
“ingiustificata”), con risoluzione urgente del 18 ottobre 2012 la
Commissione tutoria ha ordinato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni una
sorveglianza educativa sul nucleo famigliare RE 1, conferito mandato peritale e
regolato i diritti di visita del padre.
C. Mediante risoluzione
supercautelare del 25 ottobre 2012 la Commissione tutoria ha provvisoriamente
privato RE 1 della custodia parentale sulle figlie PI 1 e PI 2, affidandole
provvisoriamente alle cure del padre. L’Ufficio delle famiglie e dei minorenni
di __________ è stato incaricato di procedere al collocamento delle minori. La
misura supercautelare è stata presa in quanto il “bene delle bambine era seriamente
minacciato”. RE 1 sarebbe stata sfrattata entro pochi giorni dall’abitazione
che condivideva con le bambine e non avrebbe “accolto le proposte formulate
dall’UFaM per una soluzione abitativa alternativa”, oltre ad aver manifestato
l’intenzione di volersi trasferire in __________. Simili circostanze avrebbero
pertanto giustificato la provvisoria privazione di custodia. L’idoneità del
padre ad accudire le figlie sarebbe stata confermata dalla dottoressa __________
(attiva presso l’ufficio SPS di __________).
D. Con risoluzione del
18 dicembre 2012 la Commissione tutoria ha confermato la momentanea privazione
della custodia parentale a RE 1, sulle figlie PI 1 e PI 2, concedendole diritti
di visita in forma sorvegliata (il sabato dalle 15.00 alle 17.00). Nella
risoluzione veniva indicato che, nel frattempo, la madre sarebbe stata “dimessa
dalla CPC” e sarebbe alloggiata presso Casa __________.
E. Il 18 gennaio 2013 PI
1 e PI 2 sono state sentite dal membro permanente della Commissione tutoria.
Il 18 febbraio 2013
la Commissione ha altresì proceduto all’audizione della madre con lo scopo di
verificare la “situazione finanziaria” della stessa.
F. Preso atto del
rapporto conclusivo datato 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico di __________
(ordinato con risoluzione del 18 ottobre 2012) con scritto del 25 giugno 2013
l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel
frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha assegnato a RE 1 un termine
per presentare le proprie osservazioni.
G. Con scritto dell’11
ottobre 2013 i responsabili del Punto d’incontro hanno informato l’Autorità
di protezione che dal 24 agosto 2013 la madre ha interrotto l’esercizio dei
diritti di visita (facendo riferimento alle precedenti lettere del 9 e 30
settembre). In sostanza la madre non accetta di poter vedere le figlie solo in
forma sorvegliata e per così poco tempo.
H. Mediante istanza del 31
luglio 2013 RE 1 ha nel frattempo postulato di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In medesima data ha poi
inoltrato una “domanda di revoca della misura supercautelare del 25 ottobre 2012” di privazione della custodia parentale e di sospensione delle relazioni personali nonché presentato
le proprie osservazioni al Rapporto conclusivo del 29 maggio 2013 del Servizio
medico-psicologico.
I. In data 16 ottobre
2013 questa Camera ha respinto il reclamo inoltrato da RE 1 per denegata e ritardata
giustizia da parte dell’Autorità di protezione (inc. CDP n. 9.2013.216).
L. L’11 novembre 2013
l’Autorità di protezione ha convocato entrambi i genitori alfine di discutere
la situazione famigliare. Durante l’udienza RE 1 ha postulato il riaffido delle
bambine. La legale della madre oltre ad indicare che questa “non costituisce
alcun pericolo per le minori” pur ammettendo che “ad oggi, il presupposto per
un rientro delle minori dalla madre non sia realistico”. La madre ha ribadito
che non intende più esercitare il diritto di visita sorvegliato. L’Autorità, oltre
a precisare che RE 1 non ha intrapreso alcun percorso terapeutico, benché proposto
da più parti, ha anticipato che non ritiene vi siano i presupposti per una
modifica della custodia né delle relazioni personali. L’Autorità si è riservata
di emanare una decisione dopo aver acquisito agli atti un rapporto della
terapeuta delle bambine (dr. __________).
M. Con risoluzione del
22 dicembre 2013 denominata “misure opportune” l’Autorità di protezione, preso
atto dello scritto del 29 novembre 2013 della terapeuta __________, ha
confermato la momentanea privazione della custodia parentale di RE 1 sulle
figlie PI 1 e PI 2 (disp. n. 1), dichiarato concluso il mandato
conferito il 18 ottobre 2012 al Servizio medico-psicologico (disp. n. 2),
nonché, “per il resto”, integralmente confermato la decisione del 18 dicembre
2012 (disp. n. 3). Nella risoluzione è stato indicato che contro la decisione è
dato un termine di 30 giorni per presentare reclamo (disp. n. 4).
N. Contro la risoluzione
del 22 dicembre 2013 è insorta la madre con reclamo del 21 gennaio 2014, postulando
in via principale l’annullamento della stessa nonché delle precedenti
decisioni urgenti del 25 ottobre e del 18 dicembre 2012, con il relativo
ripristino della custodia e delle relazioni personali tra madre e figlie. In
via subordinata ha postulato il ripristino dei contatti “liberi” fra madre
e figlie. Oltre a contestare nel dettaglio le precedenti risoluzioni del 25 ottobre
e del 18 dicembre 2012, RE 1 si è aggravata contro la risoluzione del 22
dicembre 2013. A mente della madre la misura contestata lederebbe il principio
della proporzionalità. In effetti la misura che doveva essere “provvisoria”
dura ormai da ottobre 2012.
O. CO 2 ha presentato le
proprie osservazioni del 12 febbraio 2014, postulando la piena conferma della
decisione avversata.
Con osservazioni del 10
marzo 2014, l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione,
contestando il reclamo con considerazioni di cui si dirà, per quanto
necessario, in appresso.
P. Nel frattempo, con decisione
del 5 agosto 2014, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato
da RE 1 in ambito di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (inc.
CDP 9.2014.72).
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha confermato la momentanea privazione della
custodia parentale della madre sulle figlie PI 1 e PI 2. Nella stessa
risoluzione ha dichiarato concluso il mandato conferito al Servizio medico-psicologico
con decisione urgente del 18 ottobre 2012 e, per il resto, integralmente
confermato la decisione del 18 dicembre 2012. L’Autorità di protezione, richiamate,
le precedenti decisioni, supercautelare del 25 ottobre 2012 e cautelare del 18
dicembre 2012, di momentanea privazione di custodia, nonché il rapporto del 29
maggio 2013 del Servizio medico-psicologico in merito alle capacità genitoriali
di CO 2 e di RE 1 e dopo aver riferito che la madre avrebbe interrotto
l’esercizio dei diritti di visita ha confermato la privazione di custodia. L’Autorità
di protezione ha indicato di aver sentito le parti l’11 novembre 2013 e di aver
preso atto del rapporto del 29 novembre 2013 della terapeuta delle minori, dr. __________.
L’Autorità di protezione ha esclusivamente indicato che “sulla scorta delle
informazioni in possesso e accertato che la signora RE 1 non ha la volontà di
intraprendere un percorso terapeutico (come proposto dai Servizi interessati),
non reputa giustificato, nell’interesse di PI 1 e di PI 2, riaffidare le
minorenni alla madre e nemmeno modificare l’assetto riguardante le relazioni personali”.
Oltre alla privazione della custodia parentale, l’Autorità di protezione ha, in
sostanza (disp. n. 3), confermato la regolamentazione del diritto di visita così
come previsto nella precedente risoluzione del 18 dicembre 2012.
3.
RE 1 ha impugnato la
predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della
stessa nonché delle precedenti decisioni urgenti del 25 ottobre e del 18 dicembre
2012, con il relativo ripristino della custodia e delle relazioni personali tra
madre e figlie. In via subordinata ha postulato il ripristino dei “contatti
liberi” con le figlie. Oltre a contestare nel dettaglio le precedenti risoluzioni
del 25 ottobre e del 18 dicembre 2012, RE 1 si è aggravata contro la risoluzione
del 22 dicembre 2013. A mente della madre la misura contestata lederebbe il
principio della proporzionalità. In effetti la misura che doveva essere
“provvisoria” dura ormai da ottobre 2012. A mente della madre, oltre a non configurare la misura “meno incisiva”, la risoluzione impugnata non sarebbe
peraltro neppure motivata e neppure “limitata nel tempo”. RE 1 lamenta una
violazione del diritto di essere sentita in relazione alle due precedenti
decisioni. La stessa riferisce di essere in grado di ospitare le proprie figlie
e di non avere nessuna intenzione di ritornare in __________. Quanto alla
perizia sulle capacità genitoriali del 29 novembre 2013, oltre a contestarne le
conclusioni, la reclamante evidenzia che non sarebbe stata rilevata alcuna
“pericolosità” della madre, indicando che lo psicologo che l’ha redatta ha
“chiesto che le minori potessero beneficiare di relazioni stabili e regolari
con lei”.
Quanto al Rapporto
redatto dalla dr. __________, si limita ad indicare che la stessa non conosce
la reclamante, né tantomeno il suo stato di salute.
Infine, sempre a mente
della reclamante, l’Autorità di protezione avrebbe fatto “manifestamente un uso
manipolatorio del rapporto del 29 novembre 2013”, tentando di “dedurre dallo stesso uno stato patologico della ricorrente e provare la necessità
di curarsi della stessa”, tutto per avallare la propria tesi.
4.
In concreto va in
primo luogo contestualizzato il reclamo in esame. Benché lo stesso sia rivolto contro
la risoluzione del 22 dicembre 2013, nonché avverso le precedenti urgenti
del 25 ottobre (supercautelare) e 18 dicembre 2012 (cautelare), va rilevato che
queste due ultime sono cresciute in giudicato incontestate. Le stesse non
possono pertanto essere rimesse in discussione con il presente reclamo.
Oggetto della presente è
pertanto unicamente la risoluzione del 22 dicembre 2013.
5.
In virtù dell’art.
296.
CC: l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1);
finché minorenni, i figli sono soggetti, all’autorità parentale congiunta del
padre e della madre (cpv. 2). Secondo l'art. 301 cpv. 1 CC, i genitori, in considerazione
del bene del figlio, ne dirigono la cura e l’educazione e, riservata la sua
capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC).
Conformemente all'art. 311
cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle
previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a
priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori
della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o
analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure
quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente
i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).
La privazione
dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità
obiettiva e durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de
la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
L'applicazione di tale
norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando
la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, è
ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure
opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione
della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das
schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
Quando i genitori non
riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in
genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione
dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una
malattia psichica, un’infermità, una debolezza intellettuale o l’incapacità di
partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza
possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più
incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca
dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in
particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita
famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).
6.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto dal pericolo, l’autorità di
protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si
trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è
una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308
CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di
proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1
CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, op. cit., art. 310 n. 2). Le
misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, op. cit, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di “pericolo” rientra
tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e
morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª
ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo
scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico
o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del
minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono
una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid,
4ª ed.,art. 307 CC no. 4).
Con la privazione della custodia parentale
l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che
deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;
sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del
15.
aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il
rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di
revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una
perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova
di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato
in protezione dei minori) (Meier,
op. cit., art. 310 n. 16).
7.
Diversamente da
quanto indicato dalla reclamante, ultima ratio è la misura di privazione
dell’autorità parentale e non già quella della custodia parentale, come
erroneamente indicato dalla stessa. In concreto la reclamante è infatti stata
privata della custodia parentale.
7.1
Nel caso in esame la
Commissione tutoria regionale aveva tolto la custodia parentale a RE 1 a titolo
supercautelare ritenuto che la madre era stata sfrattata dal proprio domicilio
e non aveva accolto le proposte di soluzioni abitative alternative fornite
dagli uffici preposti. Con risoluzione del 18 dicembre 2012 la privazione momentanea
della custodia è poi stata confermata a titolo cautelare, considerato che nel
frattempo RE 1 era stata ricoverata alla Clinica psichiatrica __________ e in
attesa del Rapporto peritale del Servizio medico psicologico di __________ ordinato
con risoluzione urgente del 18 ottobre 2012. Come già evidenziato entrambe le
sentenze sono cresciute in giudicato incontestate.
7.2
La reclamante si duole
innanzitutto del fatto che la revoca della custodia, oltre a non essere
sufficientemente motivata non sarebbe neppure “limitata nel tempo”.
La reclamante lamenta
inoltre che dal rapporto del 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico, non
risulterebbe alcun “pericolo” per le bambine, tale da giustificare la misura di
privazione della custodia.
Ora, dal Rapporto in
questione (sottoscritto dal caposervizio __________, dal capo clinica di __________,
nonché da ben due psicologi e non già da uno “stagiaire” come indicato nel
reclamo) risulta innanzitutto che non è stato possibile raccogliere informazioni
sulla vita di RE 1 in quanto questa si era rifiutata di fornirle. I problemi dei
coniugi CO 2 risalgono a oltre un decennio (cfr. incarto Autorità di
protezione). Come risulta dalla perizia (pag. 6) RE 1 era stata ospitata, già
nel 2004, con la primogenita a Casa __________.
Dalla perizia risulta che
sono stati effettuati diversi incontri con i genitori, la nonna paterna, i
docenti delle bambine, gli assistenti sociali e la psicologa che segue le
bambine (dr. __________) da novembre 2012 a maggio 2013.
Durante gli incontri la
reclamante si è sempre mostrata diffidente (rapporto pag. 11). Nella perizia la
relazione madre-figlie viene descritta come “piuttosto distaccata” (pag. 12).
Nel rapporto viene indicato che “allo stato attuale la signora RE 1 non
possiede sufficienti capacità genitoriali per garantire una crescita e uno sviluppo
delle figlie in persone autonome e capaci di riconoscere ed esprimere i propri
desideri e bisogni” (pag. 13), viene inoltre evidenziato che “sarebbe auspicabile
che la signora RE 1 accettasse di iniziare una cura psichiatrica che le
permetta di acquisire una situazione di maggiore equilibrio e stabilità
psichica”.
Quanto alle condizioni di
salute di RE 1, viene rilevato che la stessa non avrebbe autorizzato il Servizio
medico-psicologico di raccogliere informazioni sulla diagnosi svolta durante il
suo ricovero in CPC __________ ma unicamente di prendere contatto con il
direttore della struttura, __________. Questi avrebbe (perizia pag. 14) escluso
che la reclamante presenti un disturbo psicotico, ma “ritiene piuttosto che la
signora soffra di una sindrome da disadattamento con disturbo misto delle
emozioni che la porterebbe a reagire in maniera sconnessa a situazioni
traumatiche o di forte stress”. Quanto alle manifestazioni di aggressività,
confermate da diverse persone, il dott. __________ avrebbe riferito (come indicato
nel rapporto) che ci possa essere un disturbo paranoide della personalità. Il
Servizio medico-psicologico ha rilevato di non essere riuscito, suo malgrado, a
prendere visione del rapporto definitivo di dimissione della CPC.
Nella perizia, oltre ad
emergere una certa diffidenza della madre e poca disponibilità, risulta d’altra
parte che le figlie stesse avrebbero a più riprese espresso “chiaramente la
volontà di trascorrere con la madre solo brevi periodi, fino a quando la
signora non starà meglio”.
Nella perizia viene a più
riprese ribadita l’importanza e la necessità che RE 1 possa aderire ad un
trattamento psicoterapeutico e psichiatrico, “impostando un massiccio lavoro di
sostegno psicologico, di riconoscimento e di elaborazione delle proprie
difficoltà” (pag. 14).
Il rifiuto di RE 1 risulta
anche dal rapporto intermedio del Servizio medico-psicologico del 12 febbraio
2013, nel quale viene indicato che la stessa “non ha ritenuto necessario un
sostegno psicosociale”. Nello stesso rapporto veniva indicato che la reclamante
presenta importanti difficoltà anche in occasione dei suoi diritti di visita
presso il Punto d’incontro.
Anche l’Ufficio delle
famiglie e dei minorenni nel rapporto relativo al “mandato di valutazione socio
famigliare” del 3 luglio 2012 aveva evidenziato la forte renitenza della
reclamante. Nel rapporto è stato indicato che “purtroppo non è stato possibile
effettuare dei colloqui con la signora RE 1” in quanto questa non ha mai dato
seguito alle convocazioni. Tale servizio aveva in sostanza indicato che “allo
stato attuale ci risulta difficile fare delle proposte in quanto, come sapete,
nonostante diverse convocazioni e visite a sorpresa non siamo riusciti a vedere
la signora”.
7.3
La madre contesta
peraltro anche il rapporto della psicologa, che segue le bambine, dr. __________.
Nello scritto del 29 novembre 2013 la psicologa indica che “la madre sembra
restare una figura marginale” nella vita delle bambine. A differenza di quanto
cerca di far credere la reclamante, la psicologa non si è espressa sullo stato
di salute madre. La psicologa si è infatti limitata a riferire che “nella loro
visione di bambine quello che però faticano di più a capire è perché la madre
non si lasci aiutare, sottoponendosi alle cure necessarie per sentirsi meglio,
così da poter stare di nuovo assieme più serenamente”. La critica circa la
valutazione della psicologa cade nel vuoto, ritenuto che la valutazione della
stessa non riguardava le capacità della madre, bensì la situazione delle figlie.
Nel proprio reclamo RE 1
non mette in discussione l’idoneità del padre ad occuparsi delle figlie e
neppure pretende che le stesse vivano un disagio particolare da quando sono
state affidate alla custodia del padre.
Al riguardo va
semplicemente indicato che dagli atti risulta che le bambine, che seguono una
terapia psicologica (dr. __________), benché siano state coinvolte nella
difficile separazione dei genitori (cfr. verbale d’audizione del 18 gennaio
2013, scritto della dr. __________ del 29 novembre 2013, Rapporto del 29 maggio
2013.
del Servizio medico-psicologico), sono risultate “complici”. Ben integrate
a scuola, hanno instaurato un buon rapporto con il padre e non hanno manifestato
il desiderio di trascorrere più tempo con la madre e neppure di tornare a vivere
con lei. Entrambe hanno dimostrato un distacco “emotivo” dalla madre (rapporto
29.
maggio 2013 pag. 12, scritto dr. __________).
7.4
Ora, in concreto,
risulta con ogni evidenza dagli atti che RE 1 rifiuta ogni tipo di accertamento
circa il proprio stato di salute. Tale modo di procedere va a scapito della
tesi della reclamante stessa, secondo cui, essa sarebbe ora idonea alla custodia
delle figlie. La reclamante ostacola direttamente ogni tipo di valutazione e terapia,
auspicata da più esperti, nei suoi confronti.
Indipendentemente dalle
cause che hanno condotto al ricovero coatto del 25 ottobre 2012 non si può
negare che, da subito, RE 1 si è opposta ad ogni tipo di valutazione a
dimostrazione delle sue capacità genitoriali. A più riprese non ha reagito
neppure alle convocazioni dell’Autorità di protezione stessa.
In simili circostanze la
reclamante non può ora, con ogni evidenza, pretendere la restituzione della
custodia sulle figlie PI 1 e PI 2. La reclamante non è in effetti riuscita a
dimostrare e neppure a rendere verosimile che la stessa è ora in grado di
occuparsi delle stesse. La tesi della madre secondo cui le figlie non sarebbero
in “pericolo” non è suffragata da accertamento alcuno. Neppure rende verosimile
che il proprio stato di salute non le impedirebbe di avere la custodia delle
figlie. Anzi con il proprio comportamento, di totale opposizione, la reclamante
ha persino impedito alle Autorità preposte di verificare la situazione ed in
particolar modo di verificare il suo stato di salute. Le decisioni
supercautelare e cautelari di privazione di custodia non possono infatti più
essere messe in discussione, come neppure il loro fondamento.
7.5
Quanto alla critica
secondo cui la privazione della custodia avrebbe dovuto essere limitata nel
tempo va rilevato quanto segue.
La formulazione del
considerando n. 1 della risoluzione impugnata è imprecisa e potrebbe dar adito
a malintesi.
In concreto, la privazione
di custodia ordinata in via supercautelare il 25 ottobre 2012 e confermata in
via cautelare il 18 dicembre 2012, non può essere confermata nel merito “momentaneamente”
come indicato nella risoluzione ora impugnata. Ritenuto che, al momento dell’emanazione
della risoluzione “di merito” (22 dicembre 2013) la privazione di custodia era
in atto da oltre un anno, si può con ogni evidenza ritenere che la stessa fosse
diventata “di lunga durata”. In simili circostanze, su questo punto il reclamo
va parzialmente accolto, l’incarto va pertanto ritornato all’Autorità di
protezione perché indichi se la privazione ordinata con risoluzione del 22 dicembre
2013.
debba essere intesa “a tempo indeterminato” o meno.
Va ricordato che,
limitatamente alla privazione della custodia parentale (disp. 1), a seguito
della presente decisione, la procedura si ritrova “rimandata” allo stadio in
cui si trovava prima dell’emanazione della risoluzione impugnata, vale a dire
al momento della risoluzione cautelare del 18 dicembre 2012 (disp. n. 1, privazione
momentanea a titolo cautelare). L’annullamento della decisione fa “rinascere”
la misura cautelare appena citata (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1).
L’Autorità di protezione va pertanto invitata, effettuati i debiti accertamenti,
a riformulare senza indugio, il dispositivo in questione.
8.
Giusta
l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale
o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC no. 7). Il
diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo
di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di
identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c;5P.131/2006 del 25 agosto 2006,
cons. 3).
Nella fissazione del diritto di visita non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.
Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,
mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del
23.
agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc.
11.2001
, cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b). Tra le circostanze
da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri
si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e
del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai
rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di
corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via
(Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e
Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
La presenza di una terza persona è una
delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è
sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di
lui, influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure il pericolo di
rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o
malattie psichiche (Bally, Die
Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der
Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009
del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Lo scopo è di favorire la relazione con il
beneficiario degli incontri (Bally,
op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).
Di regola un diritto di visita sorvegliato
è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000,
ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta
utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC),
per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle
relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti
(FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza ICCA 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons.
13).
9.
In concreto,
all’epoca della decisione avversata a RE 1, privata della custodia delle figlie
a titolo cautelare, era stato concesso un diritto di visita settimanale (il
sabato dalle 15.00 alle 17.00) presso il Punto d’incontro di __________, alternativamente
di __________ (cfr. risoluzione del 18 dicembre 2012). Dagli atti risulta che
la reclamante si è sempre opposta all’esercizio sorvegliato del proprio diritto
di visita. Da agosto 2013 (fatto non contestato) la madre ha addirittura interrotto
volontariamente l’esercizio dei diritti di visita, in quanto contraria
all’obbligo della forma sorvegliata. Ritenuto quanto indicato nel precedente
considerando, constatato che la reclamante non ha in alcun modo dimostrato di
voler intraprendere alcun percorso alfine di dimostrare la propria idoneità
alla custodia delle bambine è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non
ha modificato l’assetto già in atto a titolo cautelare dell’esercizio dei
diritti di visita. Al riguardo si rileva che, oltre ad avere interrotto
l’esercizio del diritto di visita, le bambine non hanno mai manifestato il
desiderio di un ampliamento delle relazioni personali con la madre (cfr.
verbale d’audizione del 18 gennaio 2013; rapporto del 29 maggio 2013 pag. 12 in fine).
Ritenuto che le relazioni
personali tra madre e figli non sono state costanti né regolari, per volontà
stessa della madre, posto che le figlie non hanno manifestato desiderio di un
ampliamento dei diritti di visita, considerato che la situazione della madre
non ha potuto essere oggetto di attenta valutazione, in quanto la stessa nega
ogni valutazione sulla sua capacità genitoriale, è a giusta ragione che
l’Autorità di protezione ha confermato l’esercizio del diritto di visita in
forma sorvegliata. Visto l’agire della madre, benché sia trascorso oltre un
anno dal momento della privazione della custodia, l’esercizio del diritto di
visita in forma sorvegliata non ha potuto essere sufficientemente osservato né
valutato unicamente per responsabilità di RE 1.
Su questo punto il reclamo
va di conseguenza respinto.
10.
In virtù di quanto
precede, in parziale accoglimento del reclamo, il disp. n. 1 della decisione
del 22 dicembre 2013 va annullato e gli atti devono essere ritornati
all’Autorità di protezione affinché riformuli il dispositivo.
Tassa e spese
seguono la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia
eccezionalmente al loro prelievo.
Sul beneficio dell’assistenza giudiziaria è
già stato deciso con separato giudizio (cfr. inc. CDP n. 9.2014.72 del 5 agosto
2014).
11.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori
e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF)
senza riguardo a questioni di valore. L’impugnabilità di una decisione
incidentale – compresa quella in materia di assistenza giudiziaria – segue la
via dell’azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c. LTF), sempre che
l’interessata dimostri l’esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv.
1.
lett. a LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto:
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della risoluzione del 22 dicembre 2013 dell’CO
1 è annullato e l’incarto è ritornato alla stessa per una nuova formulazione ai
sensi dei considerandi.
I
dispositivi n. 2-5 rimangono invariati.
2. Non si prelevano
tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.