9.2014.90
Conferimento assistenza giudiziaria, parità delle armi, divieto per i membri dell'autorità di protezione di rappresentare parti nell'ambito del diritto di protezione
24 giugno 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.90
Lugano
24 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio;
giudicando
sul reclamo del 12 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 12 maggio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2007 dall’unione
fra __________ e RE 1. Il loro matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza
del 2011 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ che prevedeva
l’affidamento di PI 1 alla custodia della madre e l’esercizio congiunto
dell’autorità parentale, riservato al padre il diritto di visita stabilito nella
convenzione 2011 e omologata dal giudice. All’udienza di conciliazione indetta
dal Pretore aggiunto di __________ per la verifica dell’esistenza di motivi per
la modifica della sentenza di divorzio del 2011, i genitori hanno poi
concordato una nuova regolamentazione dei diritti di visita.
B. L’esercizio dei diritti di
visita fra padre e figlio è sempre stato difficoltoso e ha imposto, a più
riprese, l’assistenza dell’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione). In particolare, nel febbraio 2014 il padre ha
richiesto l’intervento dell’Autorità di protezione siccome in difficoltà
nell’esercizio del diritto di visita con il figlio. Con risoluzione del 15
maggio 2014 l’Autorità di protezione, dopo aver incontrato le parti in udienza
il 31 marzo 2014, ha emanato una decisione (ris.139) che prevedeva un diritto
di visita settimanale con passaggio del minore presso il Punto di Incontro.
C. Il 25 marzo 2014 la madre
signora RE 1 ha chiesto, nell’ambito delle procedure relative al figlio, di
essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
con l’avv. PR 1. Con decisione del 12 maggio 2014 (ris. 126) l’Autorità di
protezione ha respinto la richiesta siccome, nel caso concreto, non ha ritenuto
esserci risvolti giuridici complessi per cui la madre avrebbe potuto sostenere
da sola le proprie argomentazioni.
D. Avverso la predetta
decisione è insorta, con reclamo 12 giugno 2014, la signora RE 1 che ha chiesto
la riforma del punto 1 del dispositivo della contestata risoluzione. Ella
osserva come il signor __________ sia di fatto rappresentato dalla signora __________
che è membro permanente di un’altra Autorità di protezione ragione per la quale
è più che giustificata l’assistenza di un legale. Inoltre, la situazione fra
lei e l’ex marito è talmente conflittuale che il sostegno di un legale risulta
indispensabile. Ella ha inoltre chiesto l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in questa sede.
E. Con risposta 14 agosto 2014
l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo. Sottolinea che
motivo per il respingimento della richiesta è che, nell’ambito di quella
procedura, la presenza di un legale non era necessaria, si è trattato di
discutere questioni di dettaglio per i diritti di visita, la decisione adottata
non ha fatto altro che riprendere quanto stabilito dal giudice del divorzio, con
l’aggiunta del passaggio dal Punto di incontro.
F. Mediante replica 4 settembre
2014 la reclamante si è riconfermata nella sua richiesta di giudizio; ribadisce
che o l’Autorità di protezione ha tempi e risorse necessarie per garantire il
sostegno di una mamma sola confrontata da un ex marito molto più grande e
assistito da persona del ramo oppure, non fosse solo per parità di diritti,
qualora indigente come in concreto, non possa che concedere il sostegno di una
legale.
Con duplica dell’11
settembre 2014 l’Autorità di protezione ricorda che il suo ruolo non è
sostenere una o l’altra parte ma di trovare la migliore soluzione, idonea a
preservare il bene del minore.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la
Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n.
7.
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla
procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della
LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate
dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Le decisioni in materia di assistenza
giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità
competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità
concedente (art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15
marzo 2011 [LAG]). La competenza di questo giudice è pertanto data.
3.
Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto
dei mezzi necessari (a); e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di
un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti
dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato;
il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo
(art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
La possibilità di farsi assistere da un patrocinatore
entra in considerazione per ogni procedura in cui il richiedente è coinvolto,
se ciò è necessario per la tutela dei suoi diritti. Va in particolare considerato:
(i) se gli interessi del richiedente siano toccati in modo importante (omiss…);
(ii) se la causa sia attualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere
necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per
tutelare i suoi diritti; (iii) se il richiedente abbia la capacità di
districarsi e di comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo
anche conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche. La giurisprudenza
ha ad esempio ammesso il gratuito patrocinio trattandosi della custodia di un
minore. Lo ha invece negato laddove la parte ha dimostrato di sapersi difendere
da sola in una precedente procedura d’identico tenore (istanza di ricusazione).
Il
Codice aggiunge, per finire, un quarto criterio, ossia la circostanza che la controparte
sia patrocinata da un avvocato, quindi una considerazione basata sul principio
di uguaglianza e sulle disparità che genera il patrocinio legale di una sola
parte nei confronti di quell’altra, che ne è invece privata, non per scelta, ma
per impedimenti finanziari (CPC Comm, FRANCESCO TREZZINI, art. 118, pag. 474 e
seg., e citazioni).
4.
Nel caso che ci occupa in discussione vi è la
questione della necessità di essere assistito da un legale, gli altri
presupposti non sono contestati così come l’indigenza della reclamante. Ora,
come rettamente osservato dall’Autorità di protezione, le procedure che riguardano
unicamente la regolamentazione delle relazioni personali non comportano
necessariamente l’esigenza dell’assistenza di un legale professionista. È però
vero che nel caso concreto l’altra parte è rappresentata, non da un avvocato,
certo, ma pur sempre da una professionista del ramo che facilmente può mettere
la reclamante in difficoltà se non debitamente assistita; si tratta, in
effetti, della signora __________ che svolge il ruolo di membro permanete
presso l’Autorità regionale di protezione __________ (cfr. procura allegata al
verbale di udienza del 31 marzo 2014 dell’Autorità di protezione). E in
proposito non ci si può esimere dal chiedersi se un simile agire sia, se non
lecito, quantomeno opportuno. Si ricorda, infatti, che l’art. 9 cpv. 1 LPMA
prevede, per i presidenti delle Autorità regionali di protezione, che la
funzione è incompatibile con quella di patrocinatore in procedure nell’ambito
del diritto di protezione. Simile incompatibilità non è stata prevista dal
legislatore per gli altri membri. Verosimilmente nessuno ha pensato che
potessero occuparsi di rappresentare persone nell’ambito del diritto di
protezione, non rientrando questo nelle loro usuali prestazioni professionali.
A mente di chi scrive il principio dovrebbe, ad ogni modo e per analogia,
applicarsi a tutti i membri delle Autorità regionali di protezione. Accertare
la sola inopportunità e il men che si possa fare.
5.
In simili e del tutto eccezionali circostanze non pare corretto, per
una considerazione basata sul principio di
uguaglianza e di parità delle armi, privare la signora RE 1, per impedimenti
finanziari, dell’assistenza di un legale, anche se l’altra parte è assistita da
persona che non è avvocato. Per questi motivi il reclamo è accolto e la
decisione impugnata riformata. Parimenti è accolta la domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio formulata nell’ambito della presente procedura.
Date le circostanze si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è accolto. Di conseguenza il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata
è così riformato:
“1.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratutito patrocinio del 15 marzo 2014 è accolta.”
2. La
domanda di ammissione al gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è
accolta.
3.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.