9.2014.91
Reclamo contro tasse, spese e ripetibili decise in una procedura divenuta priva di oggetto
28 aprile 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.91
Lugano
28 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda tasse, spese e ripetibili del procedimento riguardante il
trasferimento definitivo di PI 1
giudicando
sul reclamo presentato il 20 giugno 2014 da RE 1 e RE 2 contro
la decisione emanata il 19 maggio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1, RE
2 e CO 2 sono figlie di PI 1 (1922), cittadina __________.
B. Sino al mese di giugno 2010, PI 1 ha vissuto a __________. In data 2010 si è spostata a __________ per le ferie estive, rimanendovi tuttavia
ben oltre tale periodo.
C. Il 10 dicembre 2010
il Tribunale ordinario di __________ (Ufficio del giudice tutelare) ha nominato
un amministratore di sostegno a favore di PI 1, designando l’avv. __________,
persona esterna alla famiglia in considerazione della conflittualità esistente
fra le figlie della signora PI 1.
D. La
permanenza in Svizzera di PI 1 ha dato luogo a misure di protezione in suo
favore anche da parte delle autorità svizzere. Il 7 dicembre 2011 la
Commissione tutoria regionale __________ (in seguito, Commissione tutoria), ha
istituito una curatela amministrativa combinata ai sensi degli art. 392 cifra 1
e 393 cifra 2 vCC, incaricando del mandato l’avv. CURA 1.
E. Il 6 settembre 2012
il curatore ha stabilito che il 24 settembre 2012 PI 1 dovesse rientrare al
proprio domicilio di __________, luogo ove aveva trascorso quasi tutta la sua
vita, tornando in Ticino per il periodo estivo ed in ogni caso beneficiando
delle visite delle figlie in entrambe le località e delle migliori cure mediche
e psicologiche.
F. Il 17 settembre 2012 RE
2 e RE 1 hanno presentato un ricorso cautelativo ai sensi dell’art. 420 cpv. 1 vCC
presso l’allora Commissione tutoria, chiedendo di non eseguire né ritenere
vincolante la decisione del curatore, adducendone la nullità e sostenendo che
il trasferimento avrebbe fatto decadere la competenza dell’autorità citata. La
Commissione tutoria, con risoluzione del 21 settembre 2012, ha parzialmente accolto il ricorso cautelativo, sospendendo il trasferimento, finché non vi
fosse la conferma a livello medico che esso non avrebbe cagionato pericoli per
l’incolumità della curatelata. Ha confermato però la facoltà del curatore a
statuire sul rientro, posto altresì che costui aveva l’avallo
dell’amministratore di sostegno.
G. Il 4 ottobre 2012 RE
2 e RE 1 sono insorte contro la predetta decisione all’allora Autorità di
vigilanza sulle tutele, chiedendo che fosse annullata unitamente a quella del
curatore del 6 settembre 2012. Dopo un doppio scambio di memorie, il 1° gennaio
2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del
Tribunale d’appello.
H. Nel frattempo, il 20
dicembre 2012 la Commissione tutoria ha accolto in via supercautelare l’istanza
di CO 2 che chiedeva di poter accompagnare la madre a __________ per
trascorrere in famiglia le ferie natalizie.
I. Durante il
soggiorno a __________ per le vacanze natalizie, PI 1 è stata sentita dal
Tribunale ordinario di __________; il 7 gennaio 2013 suddetto Tribunale ha
prorogato il decreto 10 dicembre 2012 relativo all’amministrazione di sostegno,
disponendo la trasmissione con urgenza degli atti alla Procura della Repubblica
per un’eventuale interdizione della signora.
L. Il 14 gennaio 2013 CO
2 ha chiesto – in via supercautelare e, subordinatamente, cautelare –
all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria regionale, di
autorizzare il rientro immediato della madre presso di lei a __________.
L’istanza supercautelare non è stata accolta e le parti sono state convocate ad
un’udienza di discussione. Con istanza del giorno successivo, il rientro di PI
1 in __________ è stato richiesto anche dall’amministratore di sostegno.
M. In data 30 gennaio 2013 CO 2 ha ribadito la
richiesta – in via supercautelare e, subordinatamente, cautelare – all’Autorità
di protezione di autorizzare il rientro immediato della signora PI 1 a __________.
N. Con decreto del 12
febbraio 2013, il Tribunale ordinario di __________ ha disposto l’immediato
rientro di PI 1 in __________, fermo restando la possibilità, salute
permettendo, di effettuare dei periodi di vacanza in Svizzera.
O. In data 14 febbraio
2013 la curatelata è stata ricoverata presso la casa anziani di __________.
Quella medesima sera, avvalendosi del decreto del 12 febbraio 2013 del
Tribunale ordinario di __________, la figlia CO 2 si è recata presso la
menzionata casa anziani e ha preso in consegna la madre, accompagnandola poi in
__________.
P. Con scritto del 15
febbraio seguente all’Autorità di protezione, RE 2 e RE 1 hanno
contestato la competenza del Tribunale __________ e
l’esecutività della decisione.
Q. Con scritto del 27
marzo 2013 RE 2 e RE 1 hanno contestato l’operato del curatore,
che aveva ritirato la richiesta di rinnovo del permesso B di PI 1
all’Ufficio Migrazione; le istanti hanno postulato il rinnovo del
permesso o, in caso di diniego, la revoca della curatela e del mandato del
curatore.
R. Questa
Camera, con sentenza del 16 maggio 2013, ha considerato che a seguito del trasferimento in __________ di PI 1, cittadina __________ con residenza abituale
in __________, ogni competenza delle autorità di protezione
svizzere era venuta a cadere, ragion per cui ha dichiarato privo di oggetto il
procedimento e lo ha stralciato dai ruoli.
Statuendo
in materia di tasse e spese, questa Camera ha ritenuto che il gravame, non
fosse divenuto privo di oggetto, sarebbe stata “con verosimiglianza che rasenta
la certezza” respinto in ogni suo punto (consid. 11, pag. 12).
S. Con
decisione del 19 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha evaso le istanze
ancora pendenti. In particolare, ha dichiarato prive di oggetto l’istanza
supercautelare e cautelare del 14 gennaio 2013, l’istanza supercautelare e
cautelare del 30 gennaio 2013 di CO 2. Inoltre, ha dichiarato in parte prive di
oggetto, in parte accolte e in parte respinte ai sensi dei considerandi le
istanze 15 febbraio 2013 e 27 marzo 2013 di RE 2 e RE 1. Ha poi revocato la
misura di protezione e invitato il curatore a presentare il suo rendiconto
finale. Infine, ha messo le spese di fr. 1'000.- a carico di RE 2 e RE 1 per fr.
700.- (7/10) e a carico di CO 2 per fr. 300.- (3/10); ha inoltre assegnato a CO
2 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
T. Con
reclamo 20 giugno 2014 RE 1 e RE 2 hanno impugnato tale risoluzione solo con
riferimento all’accollo di tasse, spese e ripetibili, postulandone
l’annullamento. Le insorgenti hanno in seguito domandato l’ammissione
all’assistenza giudiziaria; con decisione presidenziale del 9 ottobre 2014 tale
beneficio è stato tuttavia concesso solo a RE 1.
U. Del
successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi in
diritto.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro
le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Come
visto, le reclamanti contestano la decisione dell’Autorità di protezione unicamente
con riferimento all’ammontare e alla suddivisione delle spese e delle ripetibili
a loro accollate.
3.
Nella
decisione impugnata, per pronunciarsi sull’attribuzione delle spese l’Autorità
di protezione ha valutato il presumibile esito del procedimento. Basandosi su
quanto deciso da questa Camera il 16 maggio 2013 e stante l’incapacità di
intendere e di volere di PI 1, ha ritenuto confermata la propria competenza per
decidere i provvedimenti temporanei in favore dell’interessata (mentre per i
provvedimenti duraturi la competenza incombeva all’autorità __________) e quindi la competenza per decidere il trasferimento in __________
della suddetta (decisione impugnata, pag. 6).
L’Autorità
di protezione ha poi ritenuto che avrebbe certamente consentito il rientro in __________
della signora, “non solo opportuno ma anche legittimo e conforme al diritto”
(decisione impugnata, pag. 6) considerato che ella vi aveva stabile residenza e
il centro dei suoi interessi, che era di nazionalità __________, che il suo rientro
era auspicato dal curatore svizzero e chiesto, in __________,
dall’amministratore di sostegno. Per gli stessi motivi, la richiesta di
ordinare il rientro in Svizzera, dall’__________, o di sostituire il curatore “sarebbero
invece stati sicuramente respinti” (decisione impugnata, pag. 6).
L’Autorità
di protezione ha sottolineato che l’incarto è stato laborioso, sia per le
continue e costanti divergenti richieste delle parti, sia per il loro litigi
che non hanno contribuito ad abbreviare i tempi del giudizio (osservazioni al
gravame, pag. 1).
4.
Secondo
le insorgenti, a seguito della sentenza emanata da questa Camera il 16
maggio 2013, che accertava l’illegalità del trasferimento in __________ di PI 1
per mano di CO 2, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto
immediatamente constatare che tutta la vicenda era divenuta priva di interesse
(reclamo, pag. 2). L’unica questione rimasta sub iudice concerneva la
revoca della curatela, da loro richiesta e – pur tardivamente – accolta
dall’Autorità di protezione.
Per questi
motivi, secondo le insorgenti è errato mettere a loro carico tasse, spese di
giustizia e ripetibili, il cui ammontare è ad ogni modo eccessivo. RE 1 e RE 2 postulano pertanto che la decisione
dell’Autorità di protezione sia annullata (reclamo, pag. 3). Pur non
contestando la laboriosità dell’incarto e la litigiosità delle parti in gioco,
le insorgenti respingono ogni attribuzione di responsabilità: esse ritengono
che le continue sollecitazioni all’Autorità di protezione provenissero in
realtà dalla controparte, e che ad esse era necessario rispondere per tutelare
gli interessi della madre ed i loro (replica, pag. 1).
5.
Ai sensi dell’art.
29.
cpv. 1 LPMA, le autorità regionali di protezione possono applicare alle
proprie decisioni le seguenti tasse: per l’approvazione di
rendiconti morali da fr. 20.- a fr. 200.- (a); per ogni altra decisione fino a
fr. 5000.- (b).
L’art. 29 cpv. 2 LPMA prevede che le autorità regionali di protezione
possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o
chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di
procedura civile (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG).
Giusta
l’art. 30 LPMA, l’autorità può condannare la
parte soccombente al pagamento di un’indennità per ripetibili.
5.1
Le tasse di giustizia
sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e
dell’equivalenza, espressione del principio di proporzionalità (sentenza CDP
del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2a e rif.; sentenza CDP del 13
agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6b e rif.). Il principio della
copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il
gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati
dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale
delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale
dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa:
dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti,
dalle spese postali a quelle telefoniche (sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc.
9.2013
, consid. 2b e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc.
9.2013
-114, consid. 6c e rif.). Il principio dell’equivalenza dispone invece
che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con
il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non
deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione
e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza CDP del 26 marzo 2014,
inc. 9.2013.195, consid. 2c e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc.
9.2013
-114, consid. 6d e rif.).
5.2
Nell’ambito
della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono la
possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza. Il ricorso
a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto
per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio
dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa
appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio
dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta. Ciò
significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in
proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per
l’autorità (sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2d
e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6e e rif.).
Nei limiti
del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone
comunque di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata
a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta
autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto. Nelle procedure
importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo
tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (sentenza
CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2e e rif.; sentenza CDP del 13
agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6f e rif.).
6.
Nella fattispecie, l’ammontare delle tasse e spese di giudizio decretate dall’Autorità di
protezione non appare conforme ai principi sopraesposti. Seppur l’importo di
fr. 1'000.- rientri ampiamente nei parametri legali (fino a fr. 5'000.-), e pur
considerando che le istanze evase nella decisione impugnata erano più di una,
occorre rilevare che la pronuncia in questione si limita in realtà a riassumere
i fatti salienti del procedimento, senza procedere ad una particolare disamina
giuridica del caso – riprendendo semmai le conclusioni cui è giunta questa Camera
nella sua pronuncia del 16 maggio 2013 – stralciando dai ruoli le istanze
ancora pendenti e revocando la curatela. Né la mole dell’incarto, né la
litigiosità delle parti giustificano l’importo stabilito, ciò che conduce a
ritenere che l’Autorità di protezione abbia ecceduto i limiti del suo potere di
apprezzamento. La tassa di giustizia deve dunque essere rivista verso il basso
e, considerate tutte le circostanze del caso, viene fissata a fr. 600.-.
7.
Per quanto attiene
invece alla ripartizione della stessa, l’Autorità di protezione ha considerato RE
1.
e RE 2 solo parzialmente soccombenti, in ragione di 7/10.
Le insorgenti si ritengono
invece vincenti nelle procedure in questione, dimostrando così di
non aver compreso integralmente le motivazioni del giudizio reso dalla Camera
di protezione il 16 maggio 2013. Corrisponde al vero che questa Camera
ha disapprovato il modo di procedere di CO 2, la quale – avvalendosi di un
decreto del 12 febbraio 2013 del Tribunale ordinario di __________, che disponeva
l’immediato rientro di PI 1 in __________ – ha preso in consegna la madre e
l’ha trasferita in __________, senza compiere i passi necessari al riconoscimento
della suddetta sentenza in Svizzera e senza attendere l’esito delle procedure
ivi pendenti. Tuttavia, questa Camera è stata molto chiara nell’indicare che la curatelata era più integrata a __________, avendovi sempre vissuto e
trascorrendo solo dei periodi di vacanza in __________; che il soggiorno di PI
1.
a __________ si è prolungato oltre il periodo estivo e senza possibilità che
l’interessata desse il proprio accordo, poiché all’epoca del trasferimento era
già incapace di intendere e di volere; che la dimora abituale dell’interessata,
il suo centro di vita, il nucleo dei suoi interessi e dei legami più fitti era
ed è in __________, ragion per cui la sua presenza a __________ non aveva
prospettive sul lungo termine.
Questa
Camera ha dunque stabilito che, anche se la procedura non fosse decaduta
a causa del rimpatrio di PI 1, il ricorso di RE 1 e RE 2 – promotrici
del gravame, che non è stato ritirato neanche dopo il suo superamento – sarebbe stato respinto in ogni suo punto.
Pertanto, alla luce di
quanto considerato sopra – e a prescindere dall’irritualità delle modalità di
rimpatrio di PI 1 – non vi è dubbio che le richieste contenute nelle istanze
cautelari e supercautelari presentate da RE 1 e RE 2 all’Autorità
di protezione non avrebbero avuto esito positivo neanche se la permanenza della
madre su suolo svizzero fosse persistita. Quest’ultime non hanno peraltro
ritirato le loro istanze nemmeno dopo che il ritorno della madre in __________
aveva fatto decadere la competenza delle autorità di protezione svizzere. Fatta
eccezione per la richiesta di revoca del curatore – che tuttavia avrebbe avuto
luogo a prescindere da una loro richiesta, data la cessazione di ogni
competenza delle autorità di protezione svizzere – non può essere censurata la
decisione dell’Autorità di protezione di considerarle soccombenti per 7/10.
Su questo
punto il reclamo deve dunque essere respinto.
8.
Visto quanto sopra,
vista la parziale ma preponderante soccombenza delle insorgenti (per 7/10), l’assegnazione
di ripetibili alla controparte CO 2 risulta giustificata. L’importo deciso
dall’Autorità di protezione non appare sproporzionato all’impegno profuso dai
suoi patrocinatori, le insorgenti non avendo peraltro argomentato in alcun modo
la loro impugnativa su questo tema.
9.
Quanto agli oneri
processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia
eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili nella misura in
cui le insorgenti, parzialmente vincenti, non sono state assistite da un avvocato
e la controparte CO 2 pur patrocinata, non ha presentato osservazioni al gravame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la decisione impugnata viene così riformata:
“4. Tasse
e spese di CHF 600.- sono a carico, in ragione di CHF 180.- della signora CO 2
e in solido in ragione di CHF 420.- delle signore RE 2 e RE 1, che rifonderanno
in solido alla signora CO 2 CHF 2'000.- a titolo di ripetibili.”
Per
il resto, la decisione impugnata rimane invariata.
2. Non si riscuotono
tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.