9.2014.92
Richiesta di restituzione della custodia parentale
16 giugno 2015Italiano61 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.92
Lugano
16 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
giudicando
sul “ricorso – proemio”, recte reclamo del 18 giugno 2014 presentato da RE
1 e RE 2 contro la decisione emessa il 22 maggio 2014 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione tra RE
1 e RE 2 sono nati __________ (1993), PI 2 (1998) e PI 1 (2003).
La primogenita è stata
affidata alla nonna materna __________ da dicembre 1996 a febbraio 2000 (risoluzione del 2 dicembre 1996 dell’allora Delegazione tutoria di __________,
che ha ordinato la privazione di custodia). Con risoluzione del 10 settembre
2003 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione
tutoria) ha di nuovo affidato __________ alla nonna.
A seguito di una
segnalazione dell’Istituto scolastico, con risoluzione del 25 novembre 2004 la
Commissione tutoria ha ordinato al Servizio sociale di esperire un’inchiesta
sul nucleo famigliare, “se del caso facendo capo ai servizi specialistici”, per
rapporto alla situazione di PI 2 e PI 1.
Con scritto del 14
dicembre 2004 i genitori di PI 2 e PI 1 hanno chiesto di rinunciare all’indagine.
Non avendo dato seguito
alle convocazioni scritte (12 e 13 dicembre 2004) del Servizio sociale,
l’assistente sociale si è recata, unitamente alla polizia al domicilio della
famiglia. Dopo aver constatato le condizioni di degrado in cui vivevano i
bambini, con risoluzione del 22 dicembre 2004 la Commissione tutoria ha ordinato
il collocamento provvisionale di PI 2 e PI 1 presso __________ (“ove svolgere
un’osservazione approfondita”). La madre è stata accolta dalla struttura unitamente
ai figli.
Il 21 gennaio 2005 è stata
istituita una curatela educativa (308 cpv. 1 CC) in favore dei minori e
designato __________ quale curatore. Con decisione del 21 febbraio 2005
l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) ha
respinto i ricorsi inoltrati dai genitori, evidenziando la necessità di una valutazione
della situazione (vista la mancata collaborazione dei genitori) e definendo
giustificato un allontanamento dei figli in un contesto protetto “in attesa della
valutazione”.
B. Con decisione del 4
agosto 2005 l’Autorità di vigilanza, chiamata ad esprimersi sul ricorso
inoltrato da RE 2 – avverso la risoluzione del 20 luglio 2015 della Commissione
tutoria – ha ordinato all’Autorità inferiore di esaminare l’istanza del padre
(che postulava la revoca del collocamento dei figli).
Con decisione del 23
gennaio 2006 l’Autorità di vigilanza ha respinto anche il ricorso inoltrato da RE
2 per denegata giustizia. Tale decisione è stata confermata dalla prima Camera
civile del Tribunale d’appello (in seguito prima Camera civile) il 13 marzo
2006 (inc. 11.2006.24).
Con decisione del 15 marzo
2006 - 7 aprile 2006 (ris. n. 101) la Commissione tutoria, dopo aver sentito i
genitori, ha confermato la privazione della custodia parentale e il
collocamento di PI 2 e PI 1 alla __________, incaricando l’Ufficio delle
famiglie e, di seguire il collocamento e di reperire una famiglia affidataria
(decisione fondata sul rapporto del 17 ottobre 2005 del Servizio sociale e del
Servizio medico-psicologico).
Il 21 luglio 2006 l’Autorità
di vigilanza, chiamata ad esprimersi sul ricorso di RE 2 avverso la predetta
risoluzione, ha incaricato la psichiatra e psicoterapeuta __________ di eseguire
una valutazione su RE 2 in relazione alla richiesta di affidamento.
C. Vista l’impossibilità
di reperire una famiglia affidataria idonea e ritenuto che __________ era
diventata inidonea per continuare ad ospitare PI 2, con risoluzione del 17
agosto 2006 (ris. n. 270) la Commissione tutoria ha trasferito PI 2 al foyer __________.
Nella decisione la Commissione tutoria ha precisato che la separazione di PI 2e
PI 1doveva avere carattere provvisorio, con l’obiettivo di inserire nella
medesima struttura anche il piccolo PI 1 (“tra 2-3 anni”).
Veniva inoltre
indicato che il curatore __________, oltre a garantire i diritti di visita con
i genitori, avrebbe dovuto provvedere a garantire il mantenimento delle relazioni
con i fratelli PI 1 e __________, nonché con la nonna e lo zio materni.
Con lettera del 25 agosto
2006 il curatore __________ fissava i diritti di visita della nonna materna e
dello zio con PI 2 e PI 1 (una domenica ogni due settimane).
Con scritto del 16
novembre 2006 (a seguito dell’incontro avvenuto in medesima data) il curatore
ha fissato i diritti di visita di PI 2 (sabato a mezzogiorno in alternanza
presso l’abitazione della madre e del padre) e di PI 1 (il venerdì pomeriggio
in alternanza fra i due genitori presso l’Istituto) con i genitori.
D. Ritenuta la mancata
collaborazione del padre, con decisione del 25 gennaio 2007 (inc. 325.1996)
l’Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso di RE 2 inoltrato contro al
decisione della Commissione tutoria del 15 marzo 2006 - 7 aprile 2006 (cfr. sopra
consid. B), confermando la privazione della custodia parentale ed il collocamento
di PI 2 e PI 1, e revocando il mandato alla psichiatra. In sostanza l’Autorità
di vigilanza ha osservato che RE 2 si sottraeva “a qualsiasi verifica” che
potesse dimostrarne la capacità ad occuparsi dei figli. Benché gli sia stata
data la possibilità di dimostrare quanto da lui sostenuto, egli non ha
sfruttato tale possibilità. Al ricorrente veniva imputato un atteggiamento
ostruzionistico e una mancata collaborazione con i servizi.
E. Con decisione del 28
giugno 2007 l’Autorità di vigilanza ha confermato la risoluzione della
Commistione tutoria del 17 agosto 2006 (ris. n. 270), convalidando il
trasferimento di PI 2 da __________ presso il __________. Nel proprio reclamo
la madre RE 1, non contestava il collocamento della figlia, ma il fatto che i
due fratelli fossero separati.
F. Con risoluzione del
20 maggio 2008 la Commissione tutoria ha respinto l’istanza 26 gennaio 2008 dei
genitori che postulavano la chiusura della misura di curatela a favore di PI 2
e PI 1 (ordinata il 21 gennaio 2005). Con decisione dell’11 settembre 2008
l’Autorità di vigilanza ha confermato la decisione della Commissione tutoria. Ritenuto
che i genitori (in particolare del padre) non dimostravano collaborazione con
il curatore e gli altri operatori coinvolti nel progetto educativo, l’Autorità
di vigilanza ha osservato che era opportuno mantenere la curatela per
proteggere il benessere psicofisico dei figli. Ha inoltre indicato che la
situazione al momento della decisione (settembre 2008) appariva immutata
rispetto alla condotta ed alle capacità genitoriali (cfr. rapporti morali
2005-2007 del curatore su entrambi i minori).
G. Con decisione del 15
dicembre 2008 la prima Camera civile (inc. 11.2007.34) ha respinto il gravame
di RE 2 avverso la decisione del 25 gennaio 2007 (prec. punto F) dell’Autorità
di vigilanza, che confermava la privazione della custodia parentale e il
collocamento di PI 2 e PI 1. Detta Autorità ha innanzitutto evidenziato che
l’appellante non essendo mai stato titolare dell’autorità parentale – che spettava
alla sola madre – non poteva neppure pretendere di averne la custodia. Quanto alla richiesta di affidamento dei figli, il gravame veniva definito inconsistente
e pretestuoso, a causa della costante mancanza di collaborazione del reclamante.
La prima Camera civile aveva però ricordato alla Commissione tutoria che non poteva “reputare
assolto il proprio compito internando senza limiti di tempo, pur con l’incarico
all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di seguire il collocamento, due
minorenni tolti alla custodia dei genitori”. La Commissione tutoria veniva redarguita
per non aver previsto un “progetto educativo”, indicando che tale compito
spettava a tale autorità e non già ai capi progetto, servizi amministrativi,
educatori, pedagoghi od operatori sociali (consid. 11).
H. Con decisione del 29
dicembre 2008 (inc. 11.2008.147), la prima Camera civile ha parzialmente accolto il gravame di RE 2 e RE 1, annullando la risoluzione dell’11 settembre 2008
dell’Autorità di vigilanza (curatela educativa in favore dei figli) e rinviando
gli atti alla stessa per nuova decisione. Oggetto del gravame era unicamente la
curatela educativa in favore dei figli. La prima Camera civile, oltre a precisare che le richieste degli appellanti volte a far
rincasare i figli erano estranee all’oggetto del litigio, ha indicato che i
ricorrenti postulavano la rimozione del curatore e non già la revoca della
curatela in quanto tale. Ritenuto che non si era espressa sulle censure dei
ricorrenti avverso l’operato del curatore, l’Autorità di ricorso ha ordinato all’Autorità
di vigilanza di procedere ai debiti controlli sulle condizioni psico-fisiche
dei minori e verificare se il curatore aveva assolto adeguatamente il proprio
ruolo.
I. Il 12 febbraio 2009
il curatore __________ e l’UFAM hanno presentato il “progetto educativo” per i
minori. Secondo detto progetto PI 2, beneficiava del sostegno psicologico di __________
del SMP ed era seguita dal pediatra di riferimento. Il curatore ha presentato
un breve rapporto sullo svolgimento delle relazioni personali con i genitori. Ritenuto
che con la madre tutto si svolgeva tranquillamente, ma con il padre gli orari non
erano rispettati e che PI 2 presentava “agitazione, nausea e mal di pancia” in
concomitanza con gli stessi, il curatore ha proposto i diritti di visita con i
genitori a sabati alterni (madre sabato tutto il giorno, mentre il padre il
sabato pomeriggio 14.00-18.00).
PI 1 era seguito da
un pediatra. Veniva indicato che era “prevista una presa a carico del SMP” anche
per lui e che si stava “compiendo” una valutazione sulle capacità psicomotorie
e cognitive.
Nel progetto
educativo veniva indicato che il collocamento dei minori era duraturo (era
indispensabile accompagnarli in un percorso educativo fino alla maggiore età).
Veniva segnalato che la madre sembrava “occuparsi adeguatamente di minori”,
mentre il padre non sempre riusciva “a far fronte convenientemente agli impegni
e ai bisogni dei bambini”.
L. Il 2 aprile 2009 l’Autorità
di vigilanza ha trasmesso ai genitori e al curatore i pareri forniti a seguito
della decisione del 29 dicembre 2008, in particolare quelli di __________ (due pareri per PI 2), di __________ (per PI 1), dei docenti di classe, dell’SMP
e dei pediatri di entrambi i minori).
Il 7 maggio 2009 la Commissione
tutoria ha sentito RE 2, il quale ha postulato di poter trascorrere più tempo
con i figli, nonché il rientro a casa degli stessi.
L’11 maggio 2009 la
direttrice di __________ ha segnalato al curatore le proprie preoccupazioni legate
al diritto di visita di PI 1 con il padre.
La membro permanente
dell’Autorità di protezione ha sentito PI 2 il 28 aprile 2009 e PI 1 il 9
maggio 2009. Dall’audizione è emerso che entrambi i minori si trovavano bene
presso gli Istituti dove erano ospitati e che non vedevano l’ora di essere
nuovamente collocati entrambi presso lo stesso Istituto (PI 1 presso __________
con la sorella). PI 2 ha descritto serenamente i diritti di visita con la madre
e il fratellino. La membro permanente ha riferito che alla domanda sui diritti
di visita con il padre la minore cambiava espressione e si incupiva.
M. Con decisione del 20
maggio 2009 l’Autorità di protezione ha approvato il progetto educativo
presentato dal curatore il 26 febbraio 2009, ha esteso il diritto di visita del padre ad un sabato ogni quindi giorni (dalle 13.00 alle 18.00). Ha inoltre ordinato
al capo progetto e al curatore la presentazione di un rapporto sugli sviluppi
del progetto entro il 31 maggio 2010.
Quanto alla richiesta del
padre di estendere i diritti di visita, l’Autorità indicava che sarebbe stato auspicabile
che RE 2 iniziasse “a prestare maggiore collaborazione con la rete di sostegno”
dei figli, in particolare nei confronti degli specialisti medico-psicologici che
potevano “aiutarlo a migliorare le relazioni genitoriali”.
N. Il 19 maggio 2009
l’SMP ha segnalato alla Commissione tutoria l’indicazione ricevuta dalla docente
di scuola dell’infanzia e dal curatore __________ sull’opportunità di un
inserimento di PI 1 in una scuola speciale a partire dall’anno 2009/2010
(“comportamenti ossessivi, grande rabbia, difficoltà nelle attività grafiche,
comportamenti ripetitivi, intelligenza bassa al limite del ritardo mentale”).
O. Con decisione del 3
giugno 2009 l’Autorità di vigilanza, chiamata a decidere su rinvio del 29
dicembre 2008 della prima Camera civile (invito ad effettuare controlli sulle
condizioni psicofisiche dei minori e sull’operato del curatore) ha respinto il
gravame del 2 giugno 2008 di RE 2 e RE 1 (secondo i quali i figli vivrebbero in
una situazione di degrado e maltrattamento, postulando il rientro a casa dei
minori).
Soltanto RE 2 ha
presentato osservazioni ai pareri presentati alla Commissione tutoria dai vari
operatori che si occupavano dei figli. Dopo aver analizzato tali valutazioni
l’Autorità di vigilanza ha concluso che non vi erano nella fattispecie i
presupposti per rimuovere il curatore dal proprio incarico.
P. Con decisione del 28
luglio 2009 l’Autorità di vigilanza ha respinto il gravame di RE 2 inoltrato
contro la decisione del 20 maggio 2009 della Commissione tutoria, che ha
approvato il progetto educativo ed ha fissato il diritto di visita del padre ad
un sabato ogni quindi giorni (dalle 13.00 alle 18.00). L’Autorità, fondandosi
in particolare sui pareri agli atti, ha ribadito che entrambi i minori manifestavano
disagi al rientro dagli incontri con il padre. PI 2 soffriva di dolori addominali
e cefalee a seguito delle visite del padre o in momenti di tensione emotiva a
causa di questioni famigliari. Per PI 1 invece le conseguenze risultavano più
preoccupanti e i genitori avevano una cattiva influenza su di lui. Egli
soffriva di conflitti di lealtà.
In simili circostanze
l’Autorità di vigilanza aveva ritenuto che un’estensione dei diritti di visita
era da escludere.
Quanto alla richiesta di
“rientro a casa dei minori” l’Autorità aveva evidenziato che i genitori non
avevano un domicilio comune, che la madre aveva sottoscritto il progetto
educativo e che pertanto tale richiesta era formulata dal solo padre. Questi,
non possedendo l’autorità parentale, non poteva neppure pretendere di averne la custodia. L’Autorità di vigilanza aveva inoltre ritenuto che in concreto le capacità del
padre erano “già fortemente dubbie per le relazioni personali” e non si intravedevano
“possibilità per l’attribuzione della custodia di fatto né per il rientro al
domicilio paterno”. Il padre non si sarebbe mai sottoposto ad una perizia sulle
capacità genitoriali. In assenza di una valutazione specialistica non appariva
opportuno far correre rischi ai minori.
Ad agosto 2009 PI 1 è
stato trasferito presso __________.
A maggio 2010 ad PI 2 è
stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta.
Il 2 giugno 2010 la
Commissione tutoria ha ammonito RE 2 a voler rispettare gli orari per
l’esercizio dei diritti di visita fissati con risoluzione del 20 maggio 2009.
Q. Con decisione del 26
ottobre 2010 (inc. 11.2009.168) la prima Camera civile ha respinto il gravame di RE 2 e di RE 1 inoltrato avverso la risoluzione del 28 luglio 2009 dell’Autorità
di vigilanza.
Nella decisione veniva
evidenziato che oggetto della stessa era il diritto di visita paterno e
l’approvazione del progetto educativo, e non già la destituzione del curatore o
il ripristino della custodia parentale.
R. Con scritto del 7 aprile
2011 (a seguito dell’incontro “di sintesi” del collocamento del 5 aprile 2011,
alla presenza della madre) i diritti di visita della madre (con pernottamento)
e del padre (11.30-17.30) sono stati estesi.
Nel corso del 2012 i
diritti di visita sono ulteriormente stati estesi (cfr. scritti del curatore __________
del 6/9 febbraio 2012: padre dalle 13.30-19.30; nonna materna e zio dalle 9
alle 18.00 ogni due settimane).
Con scritto del 18 giugno
2012 il curatore ha riferito che a seguito dell’incontro del 12 giugno 2012 (presenti
madre, direttrice di __________, educatrici ed entrambi i minori) sono stati
fissati i diritti di visita con la madre fino ad ottobre 2012 (ulteriormente
estesi: ogni due settimane dalle 10.00 alle 17.15, talvolta con pernottamento
da venerdì a domenica sera).
Con scritto del 26 ottobre
2012 il curatore __________ ha fissato (a seguito dell’incontro del 16 ottobre
2012 con la madre, la direttrice di __________, le educatrici ed i minori) i
diritti di visita della madre (un giorno ogni due settimane, talvolta con
pernottamento), del padre (un pomeriggio ogni due settimane) e della nonna con
lo zio (un giorno ogni due settimane) fino a gennaio 2013.
Con scritto del 22 gennaio
2013 il curatore ha fissato (a seguito dell’incontro del 22 gennaio 2013 con la
madre, la direttrice di __________, le educatrici) i diritti di visita della
madre (generalmente al sabato), del padre (un pomeriggio ogni due settimane) e
della nonna e lo zio (una domenica ogni due settimane) fino a giugno 2013.
S. A seguito di una
segnalazione 30 maggio 2013 dei responsabili di __________, è stato aperto un
procedimento penale nei confronti dello zio materno __________, per titolo di
atti sessuali con fanciulli e pornografia. I diritti di visita della nonna e
dello zio con i nipoti sono stati immediatamente sospesi (cfr. scritto del 19
giugno 2013 a seguito dell’incontro del 4 giugno 2013, alla presenza di madre,
educatrici e direttrice di __________: fissazione diritti di visita con la madre
ed il padre, mentre quelli con la nonna e lo zio non sono più stati previsti).
Con scritto del 2 agosto
2013 il curatore __________, ha fissato i diritti di visita (incontro del 4
giugno 2013) della mamma (un giorno alla settimana, a volte con pernottamento)
e del padre (mezza giornata ogni quindici giorni). È stato inoltre fatto
divieto alla sorella __________ di presenziare ai diritti di visita (preoccupazione
in relazione al comportamento della stessa, rea di aver fatto uso di cannabis
con il compagno alla presenza dei fratelli minori).
Con lettera del 18
settembre 2013 il curatore __________ ha chiesto all’Autorità di protezione di
intervenire per fare in modo che i diritti di visita fossero esercitati come
stabilito. Il curatore segnalava in particolare che i genitori non rispettavano
le regole disposte dalle autorità. L’autorità di protezione ha convocato le
parti interessate (genitori, educatori, UAP) all’udienza del 3 ottobre 2013,
durante la quale è stata ribadita ai genitori l’importanza di rispettare gli
accordi.
Durante l’udienza i
genitori (entrambi presenti) hanno confermato la richiesta, trasmessa il 2
ottobre 2013, volta al ripristino della custodia parentale.
Con scritto del 1° ottobre
2013 la sorella __________ ha segnalato all’Autorità di protezione la
situazione di disagio dei fratelli minori e dei propri genitori, privati
ingiustamente dei propri figli. Questa ha inoltre lamentato che la nonna __________
avrebbe percepito dal 2003 al 28 dicembre 2013 la rendita AI a lei spettante (__________) (rendita completiva per figli) benché la stessa non
fosse più collocata presso la nonna (cfr. scritto dell’Istituto delle
Assicurazioni sociali del 23 agosto 2013 agli atti).
T. Con istanza del 2
ottobre 2013 RE 1 e RE 2, hanno postulato la “chiusura della fattispecie”.
Con scritto dell’8
novembre 2013 il curatore __________ ha segnalato all’Autorità di protezione
l’inopportunità di qualsiasi relazione (anche a distanza) tra PI 1 e lo zio materno
(detenuto in penitenziario per reati commessi contro in nipote). Questi avrebbe
infatti chiesto di trasmettere al proprio legale una lettera indirizzata al nipote.
La sospensione dei diritti
di visita è stata formalizzata dall’Autorità di protezione il 13 novembre 2013.
L’11 novembre 2013 la
direttrice di __________ ha presentato le proprie osservazioni all’istanza di
revoca delle misure di protezione formulata dai genitori. In sostanza ha
indicato che con la madre negli ultimi anni la collaborazione era stata buona,
mentre con il padre RE 2 sempre molto difficile (non rispetta gli orari,
permette alla sorella maggiore di presenziare agli incontri benché non autorizzata,
comportamenti provocatori e inadeguati).
Con osservazioni del 18
novembre 2013 il curatore __________ e l’assistente sociale __________, hanno
confermato la buona collaborazione con la madre che aveva condotto all’estensione
dei diritti di visita (talvolta con pernottamento), ma il persistere
dell’ostilità del padre nei confronti della rete di sostegno dei figli. A mente
del curatore e dell’assistente sociale un rientro a casa risultava “prematuro”,
in quanto i ragazzi necessiterebbero ancora di un grande supporto da parte
degli operatori. Per quanto attiene a RE 2, a livello peritale si “è a
conoscenza solo di una valutazione ormai datata negli anni” e quindi non
sarebbe possibile valutare cosa sia realmente cambiato nelle attitudini
genitoriali.
Con decisione del 28
novembre 2013 l’Autorità di protezione ha sostituito il curatore educativo e
amministrativo (__________) in favore di PI 2 e PI 1, nominando CURA 1 (UAP).
Benché non invitati in tal
senso dall’Autorità di protezione, con scritto 9 dicembre 2013 (“proemio”) i
genitori hanno presentato le proprie osservazioni al proprio del 2 ottobre
2013, ribadendo la richiesta di rientro immediato dei minori.
Con risoluzione del 15
gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha incaricato il SMP di esperire una
valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 nei confronti dei figli PI 2 e PI
1. Tale mandato è stato rifiutato per mancanza di neutralità, in quanto PI 1 è
preso a carico dallo stesso servizio (psicoterapia individuale).
Il 13 novembre 2013 i
genitori sono stati convocati per un’udienza dinanzi all’Autorità di
protezione.
A seguito dell’incontro
del 16 gennaio 2014 la curatrice __________ ha fissato i diritti di visita dei
genitori fino a fine marzo 2014.
Con risoluzione del 30
gennaio 2014 è stato dato ordine al SMP di __________ di esperire una
valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1.
Con decisione del 28
febbraio 2014 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile il
reclamo presentato il 12 febbraio 2014 da RE 1 avverso la decisione del 30
gennaio 2014 che conferiva un mandato peritale (valutazione sulle capacità
genitoriali della madre), cambiando il mandatario rispetto alla precedente decisione.
Con scritto dell’11 aprile
2014 il caposervizio del SMP incaricato ha comunicato di non poter eseguire le
valutazioni richieste, in quanto RE 1 non si era presentata a nessuno degli
appuntamenti fissati (21 febbraio, 4 marzo e 14 aprile).
Con scritto del 7 maggio
2014 l’Autorità di protezione ha fissato a RE 1 un termine di 10 giorni per
prendere contatto con il servizio preposto e dare avvio agli accertamenti
peritali.
Con lettera del 16 maggio
2014 RE 1 e RE 2 hanno lamentato che le convocazioni ricevute dal SMP sarebbero
state sottoscritte da persone diverse. Hanno rilevato che, secondo loro, il
caposervizio del SMP sarebbe lo stesso del SMP e che “sarebbero ben altre le
persone da psicanalizzare”.
U. Con risoluzione del
22 maggio 2014 (ris. n. 158) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del
2 ottobre 2013 inoltrata da RE 1 e RE 2.
In sostanza, ritenuto che
alla base della privazione della custodia ordinata nel 2006 vi era
l’indicazione dal punto di vista medico-psicologico di una “inidoneità dei
genitori ad occuparsi insieme o separatamente dei figli” (cfr. rapporto 2 settembre
2005 SMP), il 30 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha ordinato una
valutazione sulle capacità genitoriali. La madre, convocata tre volte, e
ulteriormente invitata dall’Autorità, si è rifiutata di sottoporsi a perizia.
In simili circostanze
l’Autorità di protezione ha ritento che con il rifiuto si sottoporsi a perizia
la madre non ha permesso di verificare se ed in quale misura l’indicazione
medica del 2 settembre 2005 era ancora di attualità (dalla stessa risultavano
patologie psichiatriche, un ritardo mentale leggero). In ogni caso, secondo
l'Autorità, il parere del curatore e dell’UAP (osservazioni all’istanza) sarebbe
a sfavore del ripristino della custodia genitoriale e chiaramente a favore del
mantenimento delle misure di protezione.
V. Mediante reclamo del
18 giugno 2014 RE 1 e RE 2 hanno impugnavano la predetta risoluzione,
chiedendone l’annullamento, l’immediato rientro di PI 2 e PI 1 presso il
domicilio materno, il ripristino della custodia parentale alla madre e
dell’amministrazione della sostanza e della rendita dei figli. I reclamanti
postulano inoltre l’esonero della curatrice dal suo mandato, nonché un
risarcimento dei danni che avrebbero subìto.
Con osservazioni del 1°
luglio 2014 l’Autorità di protezione ha contestato puntualmente le critiche dei
reclamanti. Ha osservato che, benché formalizzata solo a novembre 2013, di
fatto la sospensione dei diritti di visita con lo zio è avvenuta
tempestivamente appena i gravi fatti sono stati segnalati.
Mediante replica del 18
luglio 2014 i genitori hanno ribadito interamente la proprie richieste. Hanno
criticato l’operato dell’Autorità di protezione (rea di non aver agito in
qualità di “capo progetto”, di non aver tutelato i figli, di non aver provveduto
all’immediata sospensione dei diritti di visita dello zio materno, di non aver
vigilato sulla nonna e sullo zio). A mente dei reclamanti, che contestano fermamente
le risultanze della perizia del 2005, RE 1 sarebbe allora stata “periziata” dal
dr. __________ a sua insaputa, contestando di essersi volontariamente sottoposta
ad una perizia.
L’Autorità di protezione
ha rinunciato alla duplica.
Z. Nel frattempo con
sentenza del 22 gennaio 2015 (inc. 72.2014.98) la Corte delle assise criminali ha
dichiarato __________ colpevole di atti sessuali con fanciulli per avere nel
periodo settembre 2009 – inizio maggio 2013 ripetutamente compiuto e tentato di
compiere atti sessuali con suo nipote PI 1, e colpevole di coazione sessuale e
pornografia. Lo stesso è stato condannato ad una pena detentiva di quattro anni
e otto mesi, nonché ad un risarcimento danni per spese legali e per torto
morale.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera
di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un
giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in
particolare l’art. 99 LPAmm.
2.
Con la risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza inoltrata da RE 1 e RE
2.
volta al ripristino della custodia parentale sui figli.
L’Autorità di protezione
ha rilevato che, in concreto, rifiutandosi di sottoporsi a perizia, la madre
non ha permesso di verificare se ed in quale misure l’indicazione medica del 2
settembre 2005, che aveva portato alla privazione della custodia, sia ancora di
attualità (“incapacità genitoriale”, patologie psichiatriche, un ritardo
mentale leggero). L’Autorità di prime cure ha in ogni caso indicato che il
parere del curatore e dell’UAP sarebbe a sfavore del ripristino della custodia
genitoriale e chiaramente a favore del mantenimento delle misure di protezione.
3.
Nel reclamo in
oggetto viene contestato il rifiuto dell’Autorità di protezione di revocare le
misure di protezione a favore dei figli PI 2 e PI 1 ed il mancato ripristino
della custodia parentale alla madre. I reclamanti censurano inoltre il modo di
procedere dell’Autorità di protezione e dei Servizi coinvolti.
Nell’istanza del 2 ottobre
2013.
RE 2 e RE 1, pur postulando la “chiusura della fattispecie”, si limitano
una volta di più a criticare l’operato del curatore, la gestione dei diritti di
visita da parte di quest’ultimo, come pure l’agire della direttrice di __________
nonché di __________ (capo progetto), chiedendo appunto la revoca della misura (tolta
di custodia) ordinata nel 2006.
Nel loro scritto non
pretendono che le circostanze siano mutate dalla revoca della custodia o
dall’ultima decisione in merito alla privazione di custodia e neppure
sostengono che fatti nuovi giustificherebbero una modifica delle misure di protezione.
Questi si ostinano una volta di più a contestare la decisione di tolta di custodia
e a criticare l’operato di tutta la rete di sostegno, lamentando di essere vittime
di un'ingiustizia.
Neppure nel reclamo del 18
giugno 2014 i genitori indicano quali sarebbero “i fatti nuovi” alla base della
loro richiesta. Essi contestano le motivazioni che hanno fondato la privazione
della custodia parentale ordinata nel 2006. A loro dire la revoca non era giustificata da “elementi probatori concreti” tali da giustificare una “carenza genitoriale”.
Quanto al rapporto medico stilato dal dr. __________ nel 2005 (su cui si basava
la decisione di tolta di custodia), RE 1 lo considera “nullo” e contesta
addirittura di aver mai incontrato chi lo ha redatto. RE 1 contesta le risultanze
del rapporto del 2005 e nega di soffrire di una “leggera deviazione mentale”.
Quanto alla nuova perizia
ordinata a seguito dell’istanza del 2 ottobre 2013 la reclamante ribadisce di
non volersi sottoporre ad alcuna valutazione, indicando ché “sarebbero ben
altre le persone da psicanalizzare”.
Anche nel presente reclamo
i genitori si lamentano dell’operato della rete di sostegno, del curatore __________,
della direttrice dell’Istituto e del presidente dell’Autorità di protezione,
rei di aver – a loro dire –trascurato i loro figli. Questi sarebbero costretti
a vivere in Istituto, avrebbero sofferto di gravi patologie causate dal
disinteresse verso il bene dei minori. Contestano in modo risoluto di avere
colpevolezze o carenze genitoriali tali da giustificare una tolta di custodia.
Descrivono tutta una serie di episodi che, a loro avviso, indicherebbero il
malessere vissuto dai minori, le ingiustizie subite. A mente dei genitori è sempre
a causa delle carenze della rete di sostegno che PI 1 a 10 anni non sapeva
ancora né leggere né scrivere. I reclamanti protestano che la capo progetto __________
non era presente agli incontri, lamentando di non averla praticamente mai vista
negli ultimi 10 anni.
Gli opponenti dichiarano
che il presidente dell’Autorità di protezione in tutti questi anni avrebbe
abusato del suo potere, favorendo la famiglia della nonna e dello zio materni,
con la complicità del curatore __________.
4.
Giusta
l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano
o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure
opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1 CC prevede
che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,
l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è
una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308
CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di
proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio
non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC). Questa
è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di
“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori
(BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag.
214; Meier/Stettler, Droit de
filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze
oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare):
la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico
scopo la tutela del bene del minore (BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler,
Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1°
luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011, consid. 4.2.1).
Con la privazione della custodia parentale
l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che
deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;
sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del
15.
aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il
rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di
revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una
perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova
di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato
in protezione dei minori) (CR CC I ,
Meier, art. 310 n. 16).
5.
Giusta l’art. 313
cpv. 1 CC in caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per
proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.
In principio le misure di
protezione non sono ordinate per una durata determinata. Questo non significa
però che abbiano una durata illimitata o non modificabile. In effetti devono
essere adattate alla nuova situazione nel caso appunto di fatti nuovi
(art. 313 cpv. 1 CC). E’ la concretizzazione del principio di proporzionalità
(CR CC I, Meier, art. 313 ch. 1
pag. 1930).
Che la misura sia o meno
limitata nel tempo, un adeguamento può condurre a completare la medesima, a
rinforzarla, a ridurre gli effetti della protezione o ancora a rimuovere la
misura stessa. Più la misura è stata incisiva e più la riduzione della
protezione dovrà essere fatta a tappe, fatta eccezione per una modifica radicale
delle circostanze.
L’art. 313 CC impone in
sostanza all’autorità di aggiornare e attualizzare i rapporti nel caso in cui
fosse trascorso tanto tempo dal momento delle valutazioni (FamPra.ch 2006 772
n. 102). La legge non esige che i fatti nuovi siano importanti. E anche nel
caso in cui non vi fossero fatti nuovi un’evoluzione delle circostanze
non conforme a quanto atteso, giustifica in ogni caso un adeguamento delle misure.
Va altresì rilevato che, in
ogni caso, tutte le misure di protezione devono essere soggette ad esami
periodici.
Una volta prese, le misure
a protezione dei figli possono essere annullate unicamente nel caso di una modifica
delle circostanze.
Se una misura non fosse
più necessaria nella sua forma attuale, dovrà essere annullata o sostituita da
una misura meno severa. Ordinare o modificare misure di protezione dei minori
implica in un certo modo un pronostico sull’evoluzione futura delle circostanze
determinanti, che dipende in gran parte dal comportamento anteriore delle
persone interessate (cfr. De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 313 n. 1.1).
Il principio inquisitorio
illimitato impone un’attualizzazione degli atti dell'incarto, in particolare
una nuova valutazione, nel caso in cui i fatti siano stati stabiliti da tempo
(sentenza del TF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 5;5A_762/2010).
6.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria
iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e dall'esporre
le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del
27.
febbraio 2012, cons. 2.3).
L’autorità
giudicante è munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (art. 450a
cpv. 1 CC). Il reclamo ai sensi dell’art. 450 segg. CC è un mezzo
d’impugnazione completo, con cui il ricorrente può censurare ogni violazione
del diritto, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti o l’inadeguatezza della decisione (Messaggio FF 2006 pag. 6472). Il
gravame ha carattere devolutivo (CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 450 n. 7).
7.
Nel caso in esame, oggetto
della decisione avversata è il ripristino della custodia parentale alla madre,
nonché la revoca della misura di protezione a favore dei figli.
In concreto appare
opportuno ripercorre nel dettaglio gli accadimenti che hanno interessato il
nucleo famigliare RE 1 – RE 2 dall’inizio (nascita della primogenita) ad oggi.
7.1
RE 1 era stata privata
della custodia della figlia primogenita __________ (1993) da dicembre 1996 a febbraio 2000 (per difficoltà nell’accudire adeguatamente la figlia”). Quest'ultima era stata
affidata alla nonna materna.
Dal rapporto del SMP del
24.
luglio 1998 (caposervizio dr. __________, stilato su richiesta della
Commissione tutoria, chiamata ad esprimersi sulla richiesta di restituzione
della custodia di __________) risultava che RE 1 era in cura per “stati
depressivi” (pag. 2). A quel momento era al beneficio di una rendita AI con incapacità
lavorativa del 70%. Già al momento della nascita della primogenita il Servizio
sociale cantonale e il dr. __________ (pediatra del Servizio sociale cantonale)
avevano segnalato “atteggiamenti inadeguati della madre verso la bambina” ed
una “situazione familiare particolare “con esplicita richiesta di un intervento
da parte della Delegazione tutoria” (pag. 3).
RE 1 dopo un solo incontro
con l’operatore del Servizio sociale aveva interrotto la presa a carico.
L’esperto evidenziava una reticenza e diffidenza della signora. “Manifesta dei
tratti infantili ed un’intelligenza limite”. In conclusione l’esperto (preso
contatto anche con la direttrice di __________, che ha ospitato __________ e la
madre per dieci giorni) indica che “RE 1 risulta affetta da un disturbo di
personalità associato ad un ritardo mentale leggero”. La stessa non può “al
momento attuale”, assumersi in modo autonomo, la custodia di __________. Per
queste ragioni il medico auspicava un soggiorno della stessa con la figlia
presso l’Istituto in modo da “poterla osservare durante i primi mesi
post-parto” (cfr. Rapporto del 24 luglio 1998 del dr. __________, Caposervizio
SPS).
7.2
In un secondo momento
la custodia di __________ veniva ripristinata. Da un secondo rapporto del SMP
(psicologa __________) del 18 gennaio 2000, risultava che “è probabile che il
ruolo di accudimento sia ricoperto in maggior misura dal padre della bambina,
ma resta il fatto che i due genitori non sembrano nell’insieme così inadeguati
da non essere in grado di occuparsi del figlio”. La specialista aveva pertanto
ritenuto che nulla ostava al riavvicinamento di __________ ai genitori.
7.3
Il 3 giugno 2003 la
Commissione tutoria ha nuovamente privato i genitori della custodia parentale
su __________ (nella risoluzione di tolta di custodia veniva indicato un
episodio secondo il quale la bambina si era rifugiata presso i vicini di casa,
dopo essere stata “buttata fuori di casa”). Come risulta dal verbale d’udienza
del 10 settembre 2003, a quel momento i genitori erano d’accordo con il
contenuto della decisione provvisionale di tolta di custodia e non avevano postulato
un ritorno a casa della figlia (“non richiedono che __________ torni a casa”).
Con scritto 15 ottobre
2003.
(ricorso) i genitori, pur negando la tesi secondo cui __________ sarebbe
stata allontanata da casa dalla madre, ribadivano di “rifiutarsi di usufruire
del diritto di visita con la bambina”.
Nello scritto del 4
novembre 2003 lo psicologo e psicoterapeuta __________ del SMP, chiamato ad
esprimere un rapporto sulla situazione di __________ (formulando
eventuali proposte a protezione) ha innanzitutto precisato di non essere
riuscito a prendere contatto con i genitori di __________. Lo specialista
riferisce che durante il colloquio avuto con __________, la bambina avrebbe
esplicitamente chiesto di non voler tornare a casa con mamma e papà (la stessa
avrebbe raccontato di venir “picchiata”, che doveva saltare la cena, e che i
genitori la costringevano a “stare davanti alla finestra in piedi tutta la
notte”), pur auspicando di poter rivedere i fratellini PI 2 e PI 1.
7.4
Dopo la nascita di PI
2.
e PI 1 la Commissione tutoria è poi stata nuovamente chiamata ad occuparsi
del nucleo famigliare nell’ottobre del 2004, su segnalazione dell’Istituto
scolastico (mancata frequentazione scolastica di __________ senza
giustificazione e benché minima collaborazione dei genitori). A seguito della
segnalazione la Commissione tutoria ha ordinato (risoluzione del 2 dicembre
2004) al Servizio sociale di esperire un’indagine sul nucleo famigliare, per
rapporto alla situazione di PI 2 e del piccolo PI 1. Tale indagine non è però
potuta essere effettuata per chiara opposizione dei genitori (cfr. richiesta
scritta del 14 dicembre 2004 dalla quale risulta l’espressa volontà dei genitori).
A seguito della mancata
collaborazione dei genitori l’assistente sociale del Servizio sociale __________
si è recata (con la collaborazione di due agenti della polizia comunale) presso
il domicilio dei genitori di PI 2 e PI 1. Dal rapporto di polizia del 22
dicembre 2004 (alla presenza degli assistenti sociali __________) risulta che
lo scopo dell’intervento (ordinato dal Presidente della Commissione tutoria) era
quello di “controllare la custodia” dei minori e se del caso “su ordine”
dell’assistente sociale, “prelevarli per portarli presso una sede protetta”.
Nel rapporto viene menzionata l’indicazione del presidente della Commissione
tutoria che nel caso in cui durante la visita avessero constatato che “i figli
vivono in uno stato precario”, l’assistente sociale avrebbe avuto “la facoltà
di prelevarli e sistemarli presso una sede protetta anche contro il volere dei
genitori”.
Ritenuto che nessuno aveva
aperto la porta all’assistente sociale, la stessa si è nuovamente recata presso
il domicilio famigliare accompagnata dalle forze dell’ordine. Nel rapporto
veniva indicato che: “all’interno dell’appartamento, subito si constatava che
nei vari locali vi era sporcizia un po’ ovunque: vestiti non puliti sui letti
ed in terra, vano cucina insudiciato ed incrostato da residui di cibo. I letti
dove dormono i loro figli, avevano le lenzuola insudiciate e quello dove si
trovava la figlia PI 2 era anche privo di lenzuola ed il materasso era alquanto
sporco. I figli, a prima vista, stavano apparentemente bene, anche se non
proprio igienicamente puliti”. Vista questa situazione problematica per i
bambini, la signora __________ decideva di trasferire i figli unitamente alla
madre in una struttura protetta.
7.5
L’Autorità di
vigilanza chiamata ad esprimersi sul ricorso dei genitori, con decisione del 22
febbraio 2005 aveva indicato che il collocamento di __________ ordinato a
titolo provvisorio dalla Commissione tutoria l’8 ottobre 2003 era giustificato,
nell’esclusivo intesse della minore, dalla mancata collaborazione dei genitori,
che non avevano permesso di poter eseguire le dovute indagini (perizie sulle
capacità genitoriali in relazione ai tre figli).
7.6
Con scritto del 2
settembre 2005 il SMP (dr. __________) chiamato ad esprimere una valutazione
sulle capacità genitoriali, ha indicato di aver incontrato RE 1 presso __________
(durante il periodo in cui viveva con i due figli minori collocati in Istituto).
Il dr. __________ riferiva di aver letto le perizie eseguite nel 1998 dai
colleghi del SPS di __________ e preso atto delle risultanze dei colloqui con
la direttrice di __________ e con il curatore __________ (cambiamenti positivi
nei bambini a seguito dei collocamenti, comportamenti inadeguati dei genitori,
desiderio della madre di separarsi dal padre), aveva concluso, “dal punto di
vista medico-psicologico”, per “la non idoneità dei due genitori ad occuparsi
insieme o separatamente dei figli”.
Il Servizio sociale (capo
equipe __________ e assistente sociale __________) aveva indicato nel rapporto
del 17 ottobre 2005 (dopo aver visto più volte RE 1, il curatore, la direttrice
di __________) che l’inserimento dei minori presso l’Istituto ha messo in
evidenza grandi carenze educative e di accudimento. La madre avrebbe riferito
il bisogno di riprendersi e l’intenzione di voler uscire al più presto possibile
dall’Istituto “senza figli” in modo da iniziare una vita autonoma dal compagno.
Tenuto conto delle difficoltà della signora di occuparsi dei figli, nel rapporto
veniva proposto che i minori rimanessero collocati in Istituto in vista di
venir inseriti in una famiglia affidataria. RE 1 “si è detta d’accordo” mentre RE
2, non essendosi mai presentato agli appuntamenti non si era espresso in
merito.
7.7
Il 7 aprile 2006 la
Commissione tutoria ha pertanto confermato la privazione della custodia di PI 2
e PI 1 ed il loro collocamento in Istituto in attesa di una famiglia
affidataria idonea ad accoglierli.
Chiamata a decidere su
ricorso di RE 2, che lamentava di non essere stato oggetto di valutazione e
formulava richiesta d’affidamento dei figli, l’Autorità di vigilanza ha
ordinato una valutazione sulle capacità genitoriali dello stesso (nominando la
dr. __________). Anche in quell’occasione RE 2 si era però sottratto ad una verifica
che potesse dimostrare la sua capacità ad occuparsi dei figli (cfr. risoluzione
del 25 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza, inc. 325.1996), presentandosi ad
un solo appuntamento con la specialista. La dottoressa, incaricata dalla
Commissione tutoria, ha quindi comunicato di non essere in grado di portare a
termine il mandato. L’Autorità di vigilanza con decisione del 25 gennaio 2007,
ritenuta la mancata collaborazione del padre, ha confermato la privazione della
custodia parentale.
Dal canto suo a quel
momento la madre non si era opposta al collocamento (aveva contestato il cambiamento
di Istituto imposto ad PI 2, cfr. risoluzione AVT del 28 giugno 2007 che
respingeva il reclamo, consid. 2b).
7.8
Come risulta dagli
atti, i genitori hanno postulato per la seconda volta la chiusura della misura a
favore di PI 2 e PI 1 nel maggio 2008. In quell’occasione l’Autorità di vigilanza aveva respinto la richiesta ritenuto che i genitori non dimostravano
collaborazione con il curatore e gli altri operatori coinvolti nel progetto
educativo (risoluzione AVT dell’11 settembre 2008) e che la situazione era
immutata rispetto alle “capacità genitoriali” (cfr. rapporti morali del curatore
del 2005-2007). La prima Camera civile, chiamata ad esprimersi su ricorso dei
genitori, ha confermato la mancata collaborazione di RE 2 definendo il gravame
pretestuoso, ma ha redarguito la Commissione tutoria invitandola a prevedere un
“progetto educativo” per i due minorenni (cfr. decisione ICCA del 15 dicembre
2008, inc. 11.2007.34).
Il progetto educativo è
poi stato presentato il 12 febbraio 2009 (26 febbraio) dal curatore __________
e dall’UFAM di __________.
Il 2 aprile 2009 l’Autorità
di vigilanza ha trasmesso ai genitori ed al curatore i pareri esperiti a
seguito della decisione della prima Camera Civile (29 dicembre 2008, che
ordinava alla stessa di procedere a controlli sulle condizioni psico-fisiche
dei minori). Unicamente il padre ha presentato le proprie osservazioni. Con
decisione del 3 giugno 2009 l’Autorità di vigilanza ha respinto il gravame dei
genitori, indicando che le tesi degli stessi circa la rimozione del curatore erano
infondate. Dai pareri risultava che a livello psicologico PI 2 necessitava di
un supporto per il vissuto familiare e istituzionale e che anche PI 1 aveva
bisogno, dal profilo psicologico, di elaborare il proprio vissuto.
Ritenuta la richiesta del
padre di poter ampliare i diritti di visita e la concomitante segnalazione di
preoccupazione da parte della direttrice di __________ (maggio 2009), la membro
permanente della Commissione tutoria ha provveduto a sentire personalmente i
due minori. PI 2 (audizione del 2 maggio 2009) ha riferito di riconoscere __________
come la sua casa, ha esordito di voler bene alla sua famiglia, ma ha detto:
“qui sto bene”. Nelle proprie osservazioni all’audizione la membro permanente
ha indicato pure che PI 2 ha dimostrato di avere molto in chiaro i ruoli degli
adulti che le stanno intorno e che ha ribadito a più riprese che __________ è
la sua casa, che le manca il fratellino e che mai ha accennato all’idea di tornare
a vivere con uno dei due genitori.
Dall’audizione di PI 1 (all’epoca aveva
solo 6 anni), è emerso poco, a parte il suo desiderio di raggiungere la sorella
PI 2 in Istituto. La membro permanente ha però indicato che “sta bene in __________
e parla con affetto delle educatrici”.
7.9
Con decisione del 28
luglio 2009 l’Autorità di vigilanza ha ritenuto che un’estensione dei diritti
di visita fosse da escludere (entrambi i minori hanno manifestato disagi al
rientro dagli incontri con il padre). La madre da parte sua aveva sottoscritto
il progetto educativo presentato e pertanto la richiesta di rientro a casa dei minori
era da ritenere come “formulata dal solo padre” (cfr. decisione AVT). L’Autorità
di vigilanza ha ribadito che il padre, non possedendo l’autorità parentale non
poteva neppure pretenderne la custodia. Ha inoltre indicato che “le capacità
del padre sono già fortemente dubbie per le relazioni personali”. RE 2 non si
era mai sottoposto ad una perizia sulle capacità genitoriali, e in assenza di
una valutazione specialistica non era opportuno far correre rischi ai minori.
Nella decisione del 26
ottobre 2010 la prima Camera civile ha respinto il gravame dei genitori e
evidenziato che oggetto del gravame non era il ripristino della custodia
parentale ma unicamente la regolamentazione delle relazioni personali.
8.
Con istanza del 2
ottobre 2013 i genitori di PI 2 e PI 1 hanno formalmente postulato la “chiusura
della fattispecie”, intesa dall'Autorità di protezione quale nuova richiesta di
revoca della misura di protezione, ossia della privazione della custodia
ordinata nel 2006, oggetto del presente gravame.
Nell’istanza i genitori
lamentano che il curatore e la capo progetto avrebbero favorito la nonna e lo
zio materno __________ a loro svantaggio, concedendo loro diritti di visita
molto più ampi. Lamentano di essere stati ingiustamente allontanati dalla primogenita,
e rimproverano all’Istituto e al curatore di essere la causa dei gravi problemi
di salute dei figli. I genitori criticano nuovamente la direttrice
dell’Istituto, presso il quale sono collocati i figli, di non aver fornito la
dovuta assistenza, mettendo a repentaglio l’equilibrio psico-fisico dei figli
ed accusano l’assistente sociale __________ di essere la causa di tutti i loro
problemi.
8.1
Con osservazioni
dell’11 novembre 2013 (all'istanza dei genitori) la direttrice di __________
riferisce che la collaborazione con RE 1 negli ultimi tre anni è stata buona.
La relazione della stessa con i figli è profonda e coerente. Si impegna al
massimo per accogliere i suoi figli nei diritti di visita programmati e per
essere per loro un riferimento affettivo ed educativo.
La collaborazione con il
padre è invece sempre molto difficile; si rifiuta di collaborare ed il suo
atteggiamento risulta addirittura “distruttivo” dell’operato della rete. Egli
ha sempre dimostrato affetto verso i figli, che lo ricambiano, ma i suoi comportamenti
– sempre secondo la direttrice dell'Istituto – sono inadeguati e provocatori.
Con osservazioni del 18
novembre 2013 il curatore __________ e l’assistente sociale (capo progetto __________)
dell’UAP hanno evidenziato che RE 1 “accetta il sostegno e la condivisione
degli operatori riuscendo a prendere anche una certa coscienza dei suoi limiti
nella presa a carico dei figli”. Questa disponibilità ha permesso di estendere
le relazioni personali e prevedere dei pernottamenti durante i fine settimana
(circa una volta al mese). Durante gli “incontri di sintesi”, ai quali ora
partecipano anche i figli, il padre non ha mai partecipato.
Il curatore ha inoltre
indicato che “a livello peritale si è a conoscenza solo di una valutazione
ormai datata negli anni quindi non è possibile nemmeno fare riferimento a uno
strumento diagnostico per stabilire che, rispetto agli interventi fatti da
parte dell’autorità a tempo debito (privazione della custodia nel 2006), cosa
sia realmente cambiato nelle attitudini genitoriali”. A mente del curatore un
rientro a casa appare tuttavia prematuro, poiché i ragazzi necessitano ancora
un grande supporto da parte degli operatori (struttura CEM di __________). “PI
2.
deve affrontare un percorso importante come quello di intraprendere una
strada futura professionale e PI 1 necessita di un supporto quotidiano sia a
livello dell’apprendimento scolastico sia a livello psicofisico”. “E’
necessario continuare come fino ad ora valutando insieme ai genitori quali sono
le loro reali capacità e cosa possono offrire ai loro figli, riuscire ad avere
una relazione di buona qualità, e non semplicemente di quantità, dare una certa
garanzia a PI 2 e PI 1 per il raggiungimento degli obiettivi del loro progetto
personale”. Con tali presupposti – a mente del curatore – si potranno valutare
eventuali estensioni dei diritti di visita.
8.2
A seguito della
richiesta di revoca della misura di privazione della custodia parentale,
l’Autorità di protezione ha ordinato una nuova valutazione sulle capacità
genitoriali. Un reclamo dei genitori avverso questa decisione è stato
dichiarato irricevibile con decisione della Camera di protezione del 28
febbraio 2014 (inc. CDP 9.2014.25). Come risulta dagli atti tale valutazione
(ordinata al SMP il 30 gennaio 2014) non ha però potuto essere esperita. RE 1
si è infatti rifiutata di sottoporsi ad una qualsiasi osservazione da parte
dello psicologo incaricato (cfr. scritto dell’11 aprile 2014 dello psicologo
che indica che l’interessata ha disertato le tre convocazioni proposte). Chiamati
dall’Autorità di protezione ad esprimersi, con scritto del 16 maggio 2014 RE 1
e RE 2 hanno ribadito di non volersi sottoporre a valutazione alcuna, indicando
in modo stringato e senza particolari spiegazioni che “sarebbero ben altre le
persone da psicanalizzare”.
Con decisione del 22
maggio 2014 l'Autorità di protezione ha di conseguenza respinto l'istanza di
“chiusura della fattispecie” (revoca della misura di privazione della custodia
ordinata nel 2006). Decisione che ha determinato l'inoltro da parte dei signori
RE 1 e RE 2 del “ricorso -proemio” del 18 giugno 2014 oggetto della presente decisione.
9.
Nel caso in esame ci
si deve limitare alla questione a sapere se debba essere ripristinata la
custodia parentale dei minori PI 2 e PI 1 alla madre RE 1.
Le censure e le critiche
in relazione alla situazione e a quanto vissuto dalla primogenita, ormai maggiorenne,
sono invece prive di pertinenza in questa sede.
9.1
Va innanzitutto
ribadito, che la decisione di privazione della custodia ordinata il 15 marzo
2006.
non è stata contestata da RE 1. Detta risoluzione – a tempo debito non
impugnata – è pertanto ampiamente cresciuta in giudicato (cfr. decisione del 15
dicembre 2008 della prima Camera civile). Le risultanze e le motivazioni alla
base di tale decisione non possono di conseguenza essere ora rimesse in discussione.
È certo che, come già
evidenziato in precedenza dalla prima Camera civile (cfr. decisione ICCA 15
dicembre 2008, inc. 11.2007.34, consid. 11), dal momento in cui è stata ordinata
una misura di protezione incisiva come la tolta della custodia, l’Autorità di
protezione non poteva reputare assolto il proprio compito internando senza limiti
di tempo – pur con l’incarico all’UFAM di seguire il collocamento – due minorenni
tolti alla custodia, ma doveva prevedere il cosiddetto “progetto educativo”.
Pur dovendo essere
riconosciuto che, in concreto, l’Autorità di protezione, una volta tolta la
custodia parentale, abbia “atteso” tre anni (febbraio 2009), prima di ordinare –
invitata in tal senso dall’Autorità di ricorso e dall’Autorità di vigilanza –
la presentazione di un “progetto educativo”, non va ignorato che è stato fin
dall’inizio più che palese l’atteggiamento dei genitori, improntato alla mancanza
di collaborazione, in particolare del padre, nei confronti delle Autorità e
degli operatori.
Come era pure già stato indicato
dalla prima Camera civile nella decisione del 26 ottobre 2010 (cfr. decisione ICCA,
inc. 11.2009.168, consid. 7b pag. 8) il progetto educativo intendeva permettere
ai figli di vivere in una struttura protetta, consentire loro di frequentare regolarmente
la scuola e offrire loro quel sostegno educativo, morale e affettivo che i
genitori non sono in grado di assicurare. Il progetto educativo non indicava
una scadenza e l’Autorità di ricorso nell’ottobre 2010 rilevava che allora
nemmeno era “possibile fissarne una, poiché RE 1” non risultava “in grado di
assumere la propria funzione educativa”; né a quel momento si poteva formulare
una prognosi. L'Autorità, per altro, ricordava anche che, per di più, una futura
reintegra della custodia parentale sarebbe potuta entrare in linea di conto solo
ove non avrebbe messo a repentaglio la salute psicofisica dei figli.
Ora, dalla documentazione
agli atti, risulta che a seguito della tolta di custodia del 2006, l’Autorità
di protezione, nell’ambito della presentazione del progetto educativo, ha in
particolare ordinato controlli sulle condizioni psico-fisiche dei minori
(pareri della direttrice di __________, della direttrice di __________, dei
docenti di classe, del SMP e dei pediatri di entrambi i minori; tutti questi
pareri sono stati sottoposti per osservazioni ai genitori dall’Autorità di protezione
il 2 aprile 2009). L’Autorità di protezione ha, inoltre, tramite la propria
membro permanente, sentito i minori (aprile-maggio 2009).
L’Autorità di vigilanza ha
dal canto suo analizzato gli atti dei servizi dei centri educativi in cui erano
collocati i minori (cfr. decisione del 3 giugno 2009). Negli anni i diritti di
visita con i genitori sono stati pian piano adattati ed estesi (soprattutto
quelli con la madre che ha iniziato a collaborare con la rete di sostegno),
prevedendo anche pernottamenti una volta al mese presso la madre.
9.2
Rifiutando ogni
valutazione sulle sue capacità genitoriali, RE 1 non ha tuttavia permesso la
verifica della premessa principale per la postulata modifica delle misure prese
a tutela dei figli, ossia della sua capacità di occuparsi in modo continuato di
questi ultimi senza che sia messa a repentaglio la loro salute psicofisica.
D'altronde, oltre a non
indicare come sarebbe cambiata la situazione famigliare e personale dal 2006 ad
oggi – rifiatando anzi le verifiche di cui si è detto – la madre neppure indica
nel gravame quali sarebbero i fatti nuovi o la nuova situazione che
giustificherebbe la sua richiesta. Nemmeno pretende che ve ne siano.
Come già evidenziato,
benché la valutazione della situazione al momento della tolta di custodia non
possa essere rimessa in discussione con il presente gravame, si può in ogni
caso rilevare che dalla copiosa documentazione agli atti risulta che la
situazione di disagio dei minori al momento della tolta di custodia era palese.
.
Nel corso degli anni il
comportamento del padre è stato caratterizzato da una continua mancata
collaborazione con la rete di sostegno. Egli ha rifiutato a più riprese di
essere sottoposto ad una valutazione sulle capacità genitoriali, che gli
avrebbe perlomeno permesso di ampliare i propri diritti di visita. Benché fosse
già stato reso edotto dell’importanza di una collaborazione con l’intera rete
di sostegno e della rilevanza di rispettare i sentimenti dei figli (cfr.
decisione del 26 ottobre 2010) egli non ha modificato il proprio comportamento.
Neppure i figli lo sostengono (cfr. audizione di aprile-maggio 2009).
Quanto alla madre, le
prime valutazioni specialistiche che la riguardano risalgono al momento della
nascita della primogenita __________ (cfr. segnalazione dell’Ospedale __________,
del pediatra e del Servizio Sociale del 1993). Successivamente vi è stata una
valutazione del Servizio psico-sociale (dettagliato referto del 24 luglio 1998
del dr. __________ attestante un “disturbo della personalità associato ad un
leggero ritardo mentale” e consigliante un soggiorno in Istituto con la figlia
per valutazione, in quanto la stessa “non era ritenuta in grado di gestire la
figlia”) fatto allestire dalla Sezione degli enti locali. A seguito delle risultanze
di tale valutazione RE 1 era nel frattempo stata privata della custodia parentale
della secondogenita __________. Lo stesso Servizio aveva effettuato una perizia
anche sullo stato del padre RE 2, dal quale risultava che era auspicabile una sua
presa a carico medico-psichiatrica e che non era in grado di assumersi
autonomamente la custodia di __________ (ritenuto che a quel momento la madre
avrebbe dovuto esser collocata con la secondogenita presso __________).
Benché oggi i genitori
sostengano di essere stati ingiustamente privati anche di ogni legame con la
primogenita __________, va evidenziato che, indipendentemente dalle ragioni che
hanno all’epoca condotto alla revoca della custodia, sono stati gli stessi
genitori ad aver volontariamente interrotto i diritti di visita con la medesima
nel 1999 (cfr. scritto del 29 settembre 1999 agli atti).
La madre – che oramai da
tanti anni vive separata dal padre – ha sempre riferito di avere difficoltà a
gestire i figli, anche durante i diritti di visita. A differenza del padre, RE
1, nonostante si sia rifiutata di sottoporsi a valutazione, ha sempre collaborato
con la rete di sostegno. Questa circostanza, benché lodevole, non è una
motivazione sufficiente – e neppure può essere considerato come “fatto nuovo” –
atta a permettere la modifica della misura di protezione.
Come indicato
dall’Autorità di protezione, ad oggi non è possibile valutare se l’indicazione
medica contenuta nei referti del 1999, prima, e confermati, poi, in quello del
2.
settembre 2005 (dr. __________, che concludeva con la non-idoneità dei due
genitori ad occuparsi insieme o separatamente dei figli) sia ancora attuale o
sia mutata nel tempo. E questo fatto non può certo essere addebitato alle Autorità,
che a più riprese hanno ordinato perizie sulle capacità genitoriali e si sono
chinate sulla fattispecie, ma unicamente ai genitori stessi che si ostinano nel
loro rifiuto a sottoporsi a valutazione.
9.3
Ora, come già più
volte evidenziato, centrale è il bene dei minori. In concreto i minori sono da
tempo collocati in Istituto. Da diversi anni PI 2 e PI 1 risiedono insieme
presso __________, dove stanno bene, come da loro stessi riferito.
Come già più volte
indicato, le cause della “messa in pericolo” che hanno imposto la
tolta di custodia sono ininfluenti: la misura non è una sanzione nei confronti
dei genitori, ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore. Così
come la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta
da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio,
affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare
specializzato in protezione dei minori) anche la modifica della misura, in
particolar modo in caso di revoca, deve essere sufficientemente esaminata.
L’Autorità di protezione
ha giustamente evidenziato che il parere del curatore e dell’UAP (del 18
novembre 2013) è indubbiamente a sfavore del ripristino della custodia parentale.
Dallo stesso risulta che RE
1.
ha sempre collaborato, accettato il sostengo e la condivisione con gli
operatori riuscendo “a prendere anche una certa coscienza dei suoi limiti nella
presa a carico dei figli”. Il curatore indica la problematica dell’assenza di
uno strumento diagnostico sull’evoluzione delle attitudini genitoriali,
ritenuto che la valutazione sulle capacità genitoriali agli atti è oramai
datata. Il curatore e la capo progetto indicano come “prematuro” un rientro a
casa dei minori. A mente degli stessi, oltre a ciò, i minori avrebbero delle
esigenze particolari: PI 2 legate all’età e alle sfide professionali che dovrà
affrontare, mentre PI 1 avrebbe particolari esigenze a livello cognitivo
(necessita di un supporto quotidiano a livello di apprendimento scolastico) e
psicofisico. PI 1, deve anche far fronte ad una fragilità della sua personalità
connessa alle gravi conseguenze legate ai pesanti abusi subiti dallo zio materno.
9.4
Riassumendo: da una
parte non è possibile procedere agli accertamenti necessari, a causa del
comportamento volutamente non collaborativo della madre, che rifiuta una
valutazione da parte di un professionista volta a verificarne la capacità
genitoriale (tale fatto risulta in modo manifestamente dagli atti, neppure i
reclamanti lo contestano); dall’altra parte entrambi i minori necessitano di particolari
attenzioni – come giustamente indicato dall’Autorità di protezione – ossia
“occorrono attitudini e competenze genitoriali non comuni”.
Difficoltà sono state indicate
anche dalla responsabile di __________, secondo la quale PI 2 ha un importante
ritardo scolastico (solo in parte dovuto alla grave malattia avuta nel 2010).
Quest'ultima è seguita da una psicologa da quando aveva 7 anni ed ha instaurato
un profondo rapporto con gli educatori dell’Istituto. PI 2, oltre ad avere un deficit
cognitivo significativo (frequenta la scuola speciale Istituto __________) è
psicologicamente molto disturbato. La dolorosa violenza subita dallo zio ha con
ogni evidenza aggravato la sua già fragile condizione. La direttrice di __________
indica che il lavoro psicoterapeutico al SMP “sta incontrando difficoltà”. In
relazione alla fragile e difficile situazione che sta affrontando PI 1 occorre ora
particolare cautela e prudenza.
Egli necessita di vivere
in un ambiente protetto e di essere il più possibile tutelato.
Al riguardo appare significativo
quanto risulta dagli atti dell'incarto penale del procedimento a carico di __________
(zio materno che ha abusato di PI 1). Dall'estratto di un rapporto del __________
(prodotto al Tribunale penale dalla patrocinatrice di parte civile: doc. TPC
20) – di cui il presidente della Corte delle assise criminali ha dato lettura il
22.
gennaio 2015 durante il dibattimento – emerge che “la madre possiede forti
limiti, sia cognitivi, sia di natura generale: spesso sovrappone i suoi
personali bisogni a quelli dei figli, non riconoscendo particolari fondamentali
per lo sviluppo e la crescita sana dei figli”. In relazione ai fatti di rilevanza
penale nel rapporto in questione viene anche riferito che dal carcere lo zio aveva
effettuato una telefonata alla sorella RE 1 – durante l'esercizio di un diritto
di visita del minore – e quest'ultima aveva permesso che PI 1, in vivavoce
“l’ascoltasse fare ammenda indirettamente”. PI 1, “non appena rientrato al
foyer aveva raccontato l'accaduto, dicendosi nervoso ed infastidito, nonché
impaurito che lo zio fosse arrivato 'lì', anche solo telefonicamente”.
Questa grave negligenza da
parte della madre veniva stigmatizzata anche dal presidente della Corte delle
assise criminali, che rilevava come “per il bene del bambino” era “da
escludersi in futuro ogni contatto con lo zio, perlomeno finché raggiunga l’età
adulta” (cfr. inc. Corte assisi criminali 72.2014.98, verb. interrogatorio del
22.
gennaio 2015, pag. 6). Ora, che la reclamante abbia permesso al fratello,
dopo le crudeltà provocate dallo stesso a PI 1, di parlare telefonicamente con
il nipote dal carcere, dimostra ancora una volta che la medesima non è in grado
di tutelare e di comprendere il bene dei figli. In tale frangente, seppur inconsapevolmente,
ella non ha infatti tutelato a sufficienza il figlio, che si trovava in una
situazione di grave disagio.
Tale fatto, mostra in modo
lampante i grossi limiti di RE 1, evidenziati anche dalla rete di sostegno.
9.5
In conclusione, vi
sono tre questioni che non permettono al momento attuale una riammissione della
madre nella custodia parentale. In primo luogo i “limiti oggettivi” di RE 1 (attestati
dalla rete di sostegno, che la reclamante non è stata in grado di contestare
non essendosi sottoposta a perizia e dall'episodio menzionato sopra, consid.
9.
); in secondo luogo il fatto che i minori necessitano particolari attenzioni
(occorrono attenzioni e attitudini non comuni per tutta una serie di ragioni
legate a loro difficoltà individuali ed a necessità legate al loro vissuto); in
terzo luogo la mancanza agli atti di una perizia sulle capacità genitoriali
della madre (il cui allestimento è stato rifiutato categoricamente da
quest'ultima).
La decisione
dell’Autorità di protezione di negare il ripristino della custodia resiste
pertanto alle critiche dei reclamanti.
10.
La richiesta di
destituzione della curatrice __________ – per altro generica e non motivata –
appare d'acchito irricevibile in quanto presentata per la prima volta in questa
sede. A titolo abbondanziale va detto che, anche volendo interpretare la
richiesta di “chiusura della fattispecie” (istanza del 3 ottobre 2013) quale revoca
della curatela educativa e amministrativa (come sembra aver considerato
l’Autorità di prima sede), in concreto appare evidente la necessità della
figura del curatore educativo. Come già indicato, il disagio dei minori e le
problematiche relative alla gestione dei diritti di visita (in particolare con
il padre), rendono in ogni caso necessaria la figura del curatore educativo.
L’istituzione della misura di protezione è pertanto ancora attuale.
I reclamanti non
presentano peraltro nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione
positiva della situazione, tali da aver nel frattempo modificato i presupposti
per l’istituzione della curatela educativa.
In simili
circostanze il mandato conferito alla curatrice resiste comunque alle generiche
critiche dei reclamanti.
11.
Estranea alle
competenze di questo giudice in sede di reclamo – quindi palesemente
irricevibile – è pure la sommaria richiesta di “multa” che gli opponenti
chiedono venga comminata al Presidente dell’Autorità di protezione, al curatore
e a __________.
12.
I genitori nel loro
reclamo criticano l’operato dei medici e della rete di sostegno, responsabili a
loro avviso delle patologie avute dai figli (leucemia di PI 2 e cura ormonale a
cui è sottoposto PI 1 per un ritardo nella crescita). Ora tali gravi patologie
non possono essere attribuite a nessuno e neppure a trascuratezza, ritenuto che
le cause delle stesse non sono note.
13.
I reclamanti criticano,
per finire, ancora l’operato dell’Autorità di protezione, perché, dopo che sono
emerse le responsabilità penali di __________, avrebbe atteso sei mesi prima di
vietare qualsiasi contatto fra PI 1 e lo zio materno (poi processato).
Ora, si rileva che in vero
la sospensione dei diritti di visita è stata tempestiva. Come risulta dagli
atti nessuna visita si è più svolta dopo che gli incresciosi fatti imputati
allo zio sono stati resi noti all’Autorità di protezione (cfr. lettera del 5 giugno
2013.
del curatore ai signori __________; lettera del 10 giugno 2013 di __________
al Ministero Pubblico; scambio di posta elettronica del 10 giugno 2013 tra
curatore e Autorità di protezione). Il fatto che la sospensione dei diritti di
visita sia stata formalizzata con debita motivazione solo a novembre 2013, come
rettamente indicato dall’Autorità di protezione (cfr. osservazioni 01.07.2014
pag. 1 in basso e pag. 2 in alto), è unicamente dovuto alla necessità di far
contemperare le esigenze di notifica dell'ARP con quelle dell'inchiesta penale
(esigenze istruttorie e pericolo di collusione e di inquinamento delle prove).
Resta il fatto che i diritti di visita sono stati immediatamente sospesi dopo
che l’Autorità di protezione è stata informata dei gravi fatti imputati allo
zio.
Quanto alle censure del
padre sulle critiche alla sua condotta, si rileva che oggetto del presente
gravame è la richiesta di restituzione della custodia da parte della madre. Sono
dieci anni che al padre viene rimproverato un atteggiamento non collaborativo
ed ostruzionistico da parte degli operatori della rete di sostegno, del
curatore, dell’Autorità e di tutte le persone che si occupano dei suoi figli in
relazione alle misure di protezione ordinate dalle Autorità.
Le censure che egli
propone contro l’operato del curatore (ora sostituto dalla curatrice CURA 1)
sono in ogni caso fuori argomento. Egli non pretende di avere la custodia dei
figli e neppure che il suo diritto di visita venga ampliato, ma si limita
ancora una volta ad una critica generica senza proposte concrete volte al bene
dei figli.
Fuori contesto sono pure
le critiche contro l’operato del dr. __________, segnatamente avverso il suo
referto medico datato settembre 2005. Come già rilevato, la privazione della
custodia parentale del 15 marzo 2006 è cresciuta in giudicato incontestata
(cfr. sentenza ICCA del 26 ottobre 2010, inc. 11.2009.168, consid. 4).
Già nel dicembre 2008 la prima Camera civile indicava essere “al limite del pretestuoso” le critiche dei genitori che
lamentavano di essere vittime di macchinazione e criticavano gli stessi
rapporti medici. Già allora l’Autorità di ricorso, aveva rilevato che nulla
rendeva “verosimile” che le dure critiche agli operatori e alle autorità tutorie
fossero minimamente fondate. In ogni caso già all’epoca le Autorità, “per
fugare ogni dubbio” sull’idoneità del padre avevano incaricato una psicologa di
effettuare una valutazione, che RE 2 aveva rifiutato. Già nel 2008 il padre non
aveva consentito ad una verifica sulle sue capacità.
Tale comportamento si
ripropone ora. I genitori criticano l’operato delle Autorità, del curatore,
degli operatori della rete, ma anche oggi tali critiche non servono purtroppo ad
avvalorare la capacità genitoriale degli stessi, ed in particolare, per quanto
qui di rilievo, della madre. Indicare una volta di più di non avere fiducia
nelle Autorità e negli Enti non serve a suffragare la propria tesi.
RE 1 neppure dice quali
sarebbero le mutate circostanze alla base della propria richiesta.
Tanto meno i vergognosi e
gravi fatti subìti da PI 1 sono atti a corroborare la richiesta della madre di
restituzione della custodia. Essi permettono semmai unicamente di rendere particolarmente
attenta tutta la rete di sostegno che PI 1 necessita di essere sostenuto, protetto
ed accompagnato da persone competenti per poter affrontare questa difficile
situazione.
Al riguardo si rende
nuovamente attenta l’Autorità di protezione della necessità di aggiornare il
progetto educativo, coinvolgendo i genitori, tutta la rete di sostegno, gli
specialisti che già seguono i minori ed i minori stessi.
14.
La tassa di giustizia
e le spese del gravame seguirebbero il principio della soccombenza. Date le
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano gli appellanti,
si può nondimeno prescindere – in via straordinaria - da ogni prelievo. La
mancata riscossione degli oneri processuali rende la domanda di assistenza
giudiziaria senza oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né
tassa né spese di giustizia.
3. L'istanza di
assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.