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Decisione

9.2014.92

Richiesta di restituzione della custodia parentale

16 giugno 2015Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione tra RE

1 e RE 2 sono nati __________ (1993), PI 2 (1998) e PI 1 (2003).

La primogenita è stata

affidata alla nonna materna __________ da dicembre 1996 a febbraio 2000 (risoluzione del 2 dicembre 1996 dell’allora Delegazione tutoria di __________,

che ha ordinato la privazione di custodia). Con risoluzione del 10 settembre

2003 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria) ha di nuovo affidato __________ alla nonna.

A seguito di una

segnalazione dell’Istituto scolastico, con risoluzione del 25 novembre 2004 la

Commissione tutoria ha ordinato al Servizio sociale di esperire un’inchiesta

sul nucleo famigliare, “se del caso facendo capo ai servizi specialistici”, per

rapporto alla situazione di PI 2 e PI 1.

Con scritto del 14

dicembre 2004 i genitori di PI 2 e PI 1 hanno chiesto di rinunciare all’indagine.

Non avendo dato seguito

alle convocazioni scritte (12 e 13 dicembre 2004) del Servizio sociale,

l’assistente sociale si è recata, unitamente alla polizia al domicilio della

famiglia. Dopo aver constatato le condizioni di degrado in cui vivevano i

bambini, con risoluzione del 22 dicembre 2004 la Commissione tutoria ha ordinato

il collocamento provvisionale di PI 2 e PI 1 presso __________ (“ove svolgere

un’osservazione approfondita”). La madre è stata accolta dalla struttura unitamente

ai figli.

Il 21 gennaio 2005 è stata

istituita una curatela educativa (308 cpv. 1 CC) in favore dei minori e

designato __________ quale curatore. Con decisione del 21 febbraio 2005

l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) ha

respinto i ricorsi inoltrati dai genitori, evidenziando la necessità di una valutazione

della situazione (vista la mancata collaborazione dei genitori) e definendo

giustificato un allontanamento dei figli in un contesto protetto “in attesa della

valutazione”.

B. Con decisione del 4

agosto 2005 l’Autorità di vigilanza, chiamata ad esprimersi sul ricorso

inoltrato da RE 2 – avverso la risoluzione del 20 luglio 2015 della Commissione

tutoria – ha ordinato all’Autorità inferiore di esaminare l’istanza del padre

(che postulava la revoca del collocamento dei figli).

Con decisione del 23

gennaio 2006 l’Autorità di vigilanza ha respinto anche il ricorso inoltrato da RE

2 per denegata giustizia. Tale decisione è stata confermata dalla prima Camera

civile del Tribunale d’appello (in seguito prima Camera civile) il 13 marzo

2006 (inc. 11.2006.24).

Con decisione del 15 marzo

2006 - 7 aprile 2006 (ris. n. 101) la Commissione tutoria, dopo aver sentito i

genitori, ha confermato la privazione della custodia parentale e il

collocamento di PI 2 e PI 1 alla __________, incaricando l’Ufficio delle

famiglie e, di seguire il collocamento e di reperire una famiglia affidataria

(decisione fondata sul rapporto del 17 ottobre 2005 del Servizio sociale e del

Servizio medico-psicologico).

Il 21 luglio 2006 l’Autorità

di vigilanza, chiamata ad esprimersi sul ricorso di RE 2 avverso la predetta

risoluzione, ha incaricato la psichiatra e psicoterapeuta __________ di eseguire

una valutazione su RE 2 in relazione alla richiesta di affidamento.

C. Vista l’impossibilità

di reperire una famiglia affidataria idonea e ritenuto che __________ era

diventata inidonea per continuare ad ospitare PI 2, con risoluzione del 17

agosto 2006 (ris. n. 270) la Commissione tutoria ha trasferito PI 2 al foyer __________.

Nella decisione la Commissione tutoria ha precisato che la separazione di PI 2e

PI 1doveva avere carattere provvisorio, con l’obiettivo di inserire nella

medesima struttura anche il piccolo PI 1 (“tra 2-3 anni”).

Veniva inoltre

indicato che il curatore __________, oltre a garantire i diritti di visita con

i genitori, avrebbe dovuto provvedere a garantire il mantenimento delle relazioni

con i fratelli PI 1 e __________, nonché con la nonna e lo zio materni.

Con lettera del 25 agosto

2006 il curatore __________ fissava i diritti di visita della nonna materna e

dello zio con PI 2 e PI 1 (una domenica ogni due settimane).

Con scritto del 16

novembre 2006 (a seguito dell’incontro avvenuto in medesima data) il curatore

ha fissato i diritti di visita di PI 2 (sabato a mezzogiorno in alternanza

presso l’abitazione della madre e del padre) e di PI 1 (il venerdì pomeriggio

in alternanza fra i due genitori presso l’Istituto) con i genitori.

D. Ritenuta la mancata

collaborazione del padre, con decisione del 25 gennaio 2007 (inc. 325.1996)

l’Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso di RE 2 inoltrato contro al

decisione della Commissione tutoria del 15 marzo 2006 - 7 aprile 2006 (cfr. sopra

consid. B), confermando la privazione della custodia parentale ed il collocamento

di PI 2 e PI 1, e revocando il mandato alla psichiatra. In sostanza l’Autorità

di vigilanza ha osservato che RE 2 si sottraeva “a qualsiasi verifica” che

potesse dimostrarne la capacità ad occuparsi dei figli. Benché gli sia stata

data la possibilità di dimostrare quanto da lui sostenuto, egli non ha

sfruttato tale possibilità. Al ricorrente veniva imputato un atteggiamento

ostruzionistico e una mancata collaborazione con i servizi.

E. Con decisione del 28

giugno 2007 l’Autorità di vigilanza ha confermato la risoluzione della

Commistione tutoria del 17 agosto 2006 (ris. n. 270), convalidando il

trasferimento di PI 2 da __________ presso il __________. Nel proprio reclamo

la madre RE 1, non contestava il collocamento della figlia, ma il fatto che i

due fratelli fossero separati.

F. Con risoluzione del

20 maggio 2008 la Commissione tutoria ha respinto l’istanza 26 gennaio 2008 dei

genitori che postulavano la chiusura della misura di curatela a favore di PI 2

e PI 1 (ordinata il 21 gennaio 2005). Con decisione dell’11 settembre 2008

l’Autorità di vigilanza ha confermato la decisione della Commissione tutoria. Ritenuto

che i genitori (in particolare del padre) non dimostravano collaborazione con

il curatore e gli altri operatori coinvolti nel progetto educativo, l’Autorità

di vigilanza ha osservato che era opportuno mantenere la curatela per

proteggere il benessere psicofisico dei figli. Ha inoltre indicato che la

situazione al momento della decisione (settembre 2008) appariva immutata

rispetto alla condotta ed alle capacità genitoriali (cfr. rapporti morali

2005-2007 del curatore su entrambi i minori).

G. Con decisione del 15

dicembre 2008 la prima Camera civile (inc. 11.2007.34) ha respinto il gravame

di RE 2 avverso la decisione del 25 gennaio 2007 (prec. punto F) dell’Autorità

di vigilanza, che confermava la privazione della custodia parentale e il

collocamento di PI 2 e PI 1. Detta Autorità ha innanzitutto evidenziato che

l’appellante non essendo mai stato titolare dell’autorità parentale – che spettava

alla sola madre – non poteva neppure pretendere di averne la custodia. Quanto alla richiesta di affidamento dei figli, il gravame veniva definito inconsistente

e pretestuoso, a causa della costante mancanza di collaborazione del reclamante.

La prima Camera civile aveva però ricordato alla Commissione tutoria che non poteva “reputare

assolto il proprio compito internando senza limiti di tempo, pur con l’incarico

all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di seguire il collocamento, due

minorenni tolti alla custodia dei genitori”. La Commissione tutoria veniva redarguita

per non aver previsto un “progetto educativo”, indicando che tale compito

spettava a tale autorità e non già ai capi progetto, servizi amministrativi,

educatori, pedagoghi od operatori sociali (consid. 11).

H. Con decisione del 29

dicembre 2008 (inc. 11.2008.147), la prima Camera civile ha parzialmente accolto il gravame di RE 2 e RE 1, annullando la risoluzione dell’11 settembre 2008

dell’Autorità di vigilanza (curatela educativa in favore dei figli) e rinviando

gli atti alla stessa per nuova decisione. Oggetto del gravame era unicamente la

curatela educativa in favore dei figli. La prima Camera civile, oltre a precisare che le richieste degli appellanti volte a far

rincasare i figli erano estranee all’oggetto del litigio, ha indicato che i

ricorrenti postulavano la rimozione del curatore e non già la revoca della

curatela in quanto tale. Ritenuto che non si era espressa sulle censure dei

ricorrenti avverso l’operato del curatore, l’Autorità di ricorso ha ordinato all’Autorità

di vigilanza di procedere ai debiti controlli sulle condizioni psico-fisiche

dei minori e verificare se il curatore aveva assolto adeguatamente il proprio

ruolo.

I. Il 12 febbraio 2009

il curatore __________ e l’UFAM hanno presentato il “progetto educativo” per i

minori. Secondo detto progetto PI 2, beneficiava del sostegno psicologico di __________

del SMP ed era seguita dal pediatra di riferimento. Il curatore ha presentato

un breve rapporto sullo svolgimento delle relazioni personali con i genitori. Ritenuto

che con la madre tutto si svolgeva tranquillamente, ma con il padre gli orari non

erano rispettati e che PI 2 presentava “agitazione, nausea e mal di pancia” in

concomitanza con gli stessi, il curatore ha proposto i diritti di visita con i

genitori a sabati alterni (madre sabato tutto il giorno, mentre il padre il

sabato pomeriggio 14.00-18.00).

PI 1 era seguito da

un pediatra. Veniva indicato che era “prevista una presa a carico del SMP” anche

per lui e che si stava “compiendo” una valutazione sulle capacità psicomotorie

e cognitive.

Nel progetto

educativo veniva indicato che il collocamento dei minori era duraturo (era

indispensabile accompagnarli in un percorso educativo fino alla maggiore età).

Veniva segnalato che la madre sembrava “occuparsi adeguatamente di minori”,

mentre il padre non sempre riusciva “a far fronte convenientemente agli impegni

e ai bisogni dei bambini”.

L. Il 2 aprile 2009 l’Autorità

di vigilanza ha trasmesso ai genitori e al curatore i pareri forniti a seguito

della decisione del 29 dicembre 2008, in particolare quelli di __________ (due pareri per PI 2), di __________ (per PI 1), dei docenti di classe, dell’SMP

e dei pediatri di entrambi i minori).

Il 7 maggio 2009 la Commissione

tutoria ha sentito RE 2, il quale ha postulato di poter trascorrere più tempo

con i figli, nonché il rientro a casa degli stessi.

L’11 maggio 2009 la

direttrice di __________ ha segnalato al curatore le proprie preoccupazioni legate

al diritto di visita di PI 1 con il padre.

La membro permanente

dell’Autorità di protezione ha sentito PI 2 il 28 aprile 2009 e PI 1 il 9

maggio 2009. Dall’audizione è emerso che entrambi i minori si trovavano bene

presso gli Istituti dove erano ospitati e che non vedevano l’ora di essere

nuovamente collocati entrambi presso lo stesso Istituto (PI 1 presso __________

con la sorella). PI 2 ha descritto serenamente i diritti di visita con la madre

e il fratellino. La membro permanente ha riferito che alla domanda sui diritti

di visita con il padre la minore cambiava espressione e si incupiva.

M. Con decisione del 20

maggio 2009 l’Autorità di protezione ha approvato il progetto educativo

presentato dal curatore il 26 febbraio 2009, ha esteso il diritto di visita del padre ad un sabato ogni quindi giorni (dalle 13.00 alle 18.00). Ha inoltre ordinato

al capo progetto e al curatore la presentazione di un rapporto sugli sviluppi

del progetto entro il 31 maggio 2010.

Quanto alla richiesta del

padre di estendere i diritti di visita, l’Autorità indicava che sarebbe stato auspicabile

che RE 2 iniziasse “a prestare maggiore collaborazione con la rete di sostegno”

dei figli, in particolare nei confronti degli specialisti medico-psicologici che

potevano “aiutarlo a migliorare le relazioni genitoriali”.

N. Il 19 maggio 2009

l’SMP ha segnalato alla Commissione tutoria l’indicazione ricevuta dalla docente

di scuola dell’infanzia e dal curatore __________ sull’opportunità di un

inserimento di PI 1 in una scuola speciale a partire dall’anno 2009/2010

(“comportamenti ossessivi, grande rabbia, difficoltà nelle attività grafiche,

comportamenti ripetitivi, intelligenza bassa al limite del ritardo mentale”).

O. Con decisione del 3

giugno 2009 l’Autorità di vigilanza, chiamata a decidere su rinvio del 29

dicembre 2008 della prima Camera civile (invito ad effettuare controlli sulle

condizioni psicofisiche dei minori e sull’operato del curatore) ha respinto il

gravame del 2 giugno 2008 di RE 2 e RE 1 (secondo i quali i figli vivrebbero in

una situazione di degrado e maltrattamento, postulando il rientro a casa dei

minori).

Soltanto RE 2 ha

presentato osservazioni ai pareri presentati alla Commissione tutoria dai vari

operatori che si occupavano dei figli. Dopo aver analizzato tali valutazioni

l’Autorità di vigilanza ha concluso che non vi erano nella fattispecie i

presupposti per rimuovere il curatore dal proprio incarico.

P. Con decisione del 28

luglio 2009 l’Autorità di vigilanza ha respinto il gravame di RE 2 inoltrato

contro la decisione del 20 maggio 2009 della Commissione tutoria, che ha

approvato il progetto educativo ed ha fissato il diritto di visita del padre ad

un sabato ogni quindi giorni (dalle 13.00 alle 18.00). L’Autorità, fondandosi

in particolare sui pareri agli atti, ha ribadito che entrambi i minori manifestavano

disagi al rientro dagli incontri con il padre. PI 2 soffriva di dolori addominali

e cefalee a seguito delle visite del padre o in momenti di tensione emotiva a

causa di questioni famigliari. Per PI 1 invece le conseguenze risultavano più

preoccupanti e i genitori avevano una cattiva influenza su di lui. Egli

soffriva di conflitti di lealtà.

In simili circostanze

l’Autorità di vigilanza aveva ritenuto che un’estensione dei diritti di visita

era da escludere.

Quanto alla richiesta di

“rientro a casa dei minori” l’Autorità aveva evidenziato che i genitori non

avevano un domicilio comune, che la madre aveva sottoscritto il progetto

educativo e che pertanto tale richiesta era formulata dal solo padre. Questi,

non possedendo l’autorità parentale, non poteva neppure pretendere di averne la custodia. L’Autorità di vigilanza aveva inoltre ritenuto che in concreto le capacità del

padre erano “già fortemente dubbie per le relazioni personali” e non si intravedevano

“possibilità per l’attribuzione della custodia di fatto né per il rientro al

domicilio paterno”. Il padre non si sarebbe mai sottoposto ad una perizia sulle

capacità genitoriali. In assenza di una valutazione specialistica non appariva

opportuno far correre rischi ai minori.

Ad agosto 2009 PI 1 è

stato trasferito presso __________.

A maggio 2010 ad PI 2 è

stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta.

Il 2 giugno 2010 la

Commissione tutoria ha ammonito RE 2 a voler rispettare gli orari per

l’esercizio dei diritti di visita fissati con risoluzione del 20 maggio 2009.

Q. Con decisione del 26

ottobre 2010 (inc. 11.2009.168) la prima Camera civile ha respinto il gravame di RE 2 e di RE 1 inoltrato avverso la risoluzione del 28 luglio 2009 dell’Autorità

di vigilanza.

Nella decisione veniva

evidenziato che oggetto della stessa era il diritto di visita paterno e

l’approvazione del progetto educativo, e non già la destituzione del curatore o

il ripristino della custodia parentale.

R. Con scritto del 7 aprile

2011 (a seguito dell’incontro “di sintesi” del collocamento del 5 aprile 2011,

alla presenza della madre) i diritti di visita della madre (con pernottamento)

e del padre (11.30-17.30) sono stati estesi.

Nel corso del 2012 i

diritti di visita sono ulteriormente stati estesi (cfr. scritti del curatore __________

del 6/9 febbraio 2012: padre dalle 13.30-19.30; nonna materna e zio dalle 9

alle 18.00 ogni due settimane).

Con scritto del 18 giugno

2012 il curatore ha riferito che a seguito dell’incontro del 12 giugno 2012 (presenti

madre, direttrice di __________, educatrici ed entrambi i minori) sono stati

fissati i diritti di visita con la madre fino ad ottobre 2012 (ulteriormente

estesi: ogni due settimane dalle 10.00 alle 17.15, talvolta con pernottamento

da venerdì a domenica sera).

Con scritto del 26 ottobre

2012 il curatore __________ ha fissato (a seguito dell’incontro del 16 ottobre

2012 con la madre, la direttrice di __________, le educatrici ed i minori) i

diritti di visita della madre (un giorno ogni due settimane, talvolta con

pernottamento), del padre (un pomeriggio ogni due settimane) e della nonna con

lo zio (un giorno ogni due settimane) fino a gennaio 2013.

Con scritto del 22 gennaio

2013 il curatore ha fissato (a seguito dell’incontro del 22 gennaio 2013 con la

madre, la direttrice di __________, le educatrici) i diritti di visita della

madre (generalmente al sabato), del padre (un pomeriggio ogni due settimane) e

della nonna e lo zio (una domenica ogni due settimane) fino a giugno 2013.

S. A seguito di una

segnalazione 30 maggio 2013 dei responsabili di __________, è stato aperto un

procedimento penale nei confronti dello zio materno __________, per titolo di

atti sessuali con fanciulli e pornografia. I diritti di visita della nonna e

dello zio con i nipoti sono stati immediatamente sospesi (cfr. scritto del 19

giugno 2013 a seguito dell’incontro del 4 giugno 2013, alla presenza di madre,

educatrici e direttrice di __________: fissazione diritti di visita con la madre

ed il padre, mentre quelli con la nonna e lo zio non sono più stati previsti).

Con scritto del 2 agosto

2013 il curatore __________, ha fissato i diritti di visita (incontro del 4

giugno 2013) della mamma (un giorno alla settimana, a volte con pernottamento)

e del padre (mezza giornata ogni quindici giorni). È stato inoltre fatto

divieto alla sorella __________ di presenziare ai diritti di visita (preoccupazione

in relazione al comportamento della stessa, rea di aver fatto uso di cannabis

con il compagno alla presenza dei fratelli minori).

Con lettera del 18

settembre 2013 il curatore __________ ha chiesto all’Autorità di protezione di

intervenire per fare in modo che i diritti di visita fossero esercitati come

stabilito. Il curatore segnalava in particolare che i genitori non rispettavano

le regole disposte dalle autorità. L’autorità di protezione ha convocato le

parti interessate (genitori, educatori, UAP) all’udienza del 3 ottobre 2013,

durante la quale è stata ribadita ai genitori l’importanza di rispettare gli

accordi.

Durante l’udienza i

genitori (entrambi presenti) hanno confermato la richiesta, trasmessa il 2

ottobre 2013, volta al ripristino della custodia parentale.

Con scritto del 1° ottobre

2013 la sorella __________ ha segnalato all’Autorità di protezione la

situazione di disagio dei fratelli minori e dei propri genitori, privati

ingiustamente dei propri figli. Questa ha inoltre lamentato che la nonna __________

avrebbe percepito dal 2003 al 28 dicembre 2013 la rendita AI a lei spettante (__________) (rendita completiva per figli) benché la stessa non

fosse più collocata presso la nonna (cfr. scritto dell’Istituto delle

Assicurazioni sociali del 23 agosto 2013 agli atti).

T. Con istanza del 2

ottobre 2013 RE 1 e RE 2, hanno postulato la “chiusura della fattispecie”.

Con scritto dell’8

novembre 2013 il curatore __________ ha segnalato all’Autorità di protezione

l’inopportunità di qualsiasi relazione (anche a distanza) tra PI 1 e lo zio materno

(detenuto in penitenziario per reati commessi contro in nipote). Questi avrebbe

infatti chiesto di trasmettere al proprio legale una lettera indirizzata al nipote.

La sospensione dei diritti

di visita è stata formalizzata dall’Autorità di protezione il 13 novembre 2013.

L’11 novembre 2013 la

direttrice di __________ ha presentato le proprie osservazioni all’istanza di

revoca delle misure di protezione formulata dai genitori. In sostanza ha

indicato che con la madre negli ultimi anni la collaborazione era stata buona,

mentre con il padre RE 2 sempre molto difficile (non rispetta gli orari,

permette alla sorella maggiore di presenziare agli incontri benché non autorizzata,

comportamenti provocatori e inadeguati).

Con osservazioni del 18

novembre 2013 il curatore __________ e l’assistente sociale __________, hanno

confermato la buona collaborazione con la madre che aveva condotto all’estensione

dei diritti di visita (talvolta con pernottamento), ma il persistere

dell’ostilità del padre nei confronti della rete di sostegno dei figli. A mente

del curatore e dell’assistente sociale un rientro a casa risultava “prematuro”,

in quanto i ragazzi necessiterebbero ancora di un grande supporto da parte

degli operatori. Per quanto attiene a RE 2, a livello peritale si “è a

conoscenza solo di una valutazione ormai datata negli anni” e quindi non

sarebbe possibile valutare cosa sia realmente cambiato nelle attitudini

genitoriali.

Con decisione del 28

novembre 2013 l’Autorità di protezione ha sostituito il curatore educativo e

amministrativo (__________) in favore di PI 2 e PI 1, nominando CURA 1 (UAP).

Benché non invitati in tal

senso dall’Autorità di protezione, con scritto 9 dicembre 2013 (“proemio”) i

genitori hanno presentato le proprie osservazioni al proprio del 2 ottobre

2013, ribadendo la richiesta di rientro immediato dei minori.

Con risoluzione del 15

gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha incaricato il SMP di esperire una

valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 nei confronti dei figli PI 2 e PI

1. Tale mandato è stato rifiutato per mancanza di neutralità, in quanto PI 1 è

preso a carico dallo stesso servizio (psicoterapia individuale).

Il 13 novembre 2013 i

genitori sono stati convocati per un’udienza dinanzi all’Autorità di

protezione.

A seguito dell’incontro

del 16 gennaio 2014 la curatrice __________ ha fissato i diritti di visita dei

genitori fino a fine marzo 2014.

Con risoluzione del 30

gennaio 2014 è stato dato ordine al SMP di __________ di esperire una

valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1.

Con decisione del 28

febbraio 2014 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile il

reclamo presentato il 12 febbraio 2014 da RE 1 avverso la decisione del 30

gennaio 2014 che conferiva un mandato peritale (valutazione sulle capacità

genitoriali della madre), cambiando il mandatario rispetto alla precedente decisione.

Con scritto dell’11 aprile

2014 il caposervizio del SMP incaricato ha comunicato di non poter eseguire le

valutazioni richieste, in quanto RE 1 non si era presentata a nessuno degli

appuntamenti fissati (21 febbraio, 4 marzo e 14 aprile).

Con scritto del 7 maggio

2014 l’Autorità di protezione ha fissato a RE 1 un termine di 10 giorni per

prendere contatto con il servizio preposto e dare avvio agli accertamenti

peritali.

Con lettera del 16 maggio

2014 RE 1 e RE 2 hanno lamentato che le convocazioni ricevute dal SMP sarebbero

state sottoscritte da persone diverse. Hanno rilevato che, secondo loro, il

caposervizio del SMP sarebbe lo stesso del SMP e che “sarebbero ben altre le

persone da psicanalizzare”.

U. Con risoluzione del

22 maggio 2014 (ris. n. 158) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del

2 ottobre 2013 inoltrata da RE 1 e RE 2.

In sostanza, ritenuto che

alla base della privazione della custodia ordinata nel 2006 vi era

l’indicazione dal punto di vista medico-psicologico di una “inidoneità dei

genitori ad occuparsi insieme o separatamente dei figli” (cfr. rapporto 2 settembre

2005 SMP), il 30 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha ordinato una

valutazione sulle capacità genitoriali. La madre, convocata tre volte, e

ulteriormente invitata dall’Autorità, si è rifiutata di sottoporsi a perizia.

In simili circostanze

l’Autorità di protezione ha ritento che con il rifiuto si sottoporsi a perizia

la madre non ha permesso di verificare se ed in quale misura l’indicazione

medica del 2 settembre 2005 era ancora di attualità (dalla stessa risultavano

patologie psichiatriche, un ritardo mentale leggero). In ogni caso, secondo

l'Autorità, il parere del curatore e dell’UAP (osservazioni all’istanza) sarebbe

a sfavore del ripristino della custodia genitoriale e chiaramente a favore del

mantenimento delle misure di protezione.

V. Mediante reclamo del

18 giugno 2014 RE 1 e RE 2 hanno impugnavano la predetta risoluzione,

chiedendone l’annullamento, l’immediato rientro di PI 2 e PI 1 presso il

domicilio materno, il ripristino della custodia parentale alla madre e

dell’amministrazione della sostanza e della rendita dei figli. I reclamanti

postulano inoltre l’esonero della curatrice dal suo mandato, nonché un

risarcimento dei danni che avrebbero subìto.

Con osservazioni del 1°

luglio 2014 l’Autorità di protezione ha contestato puntualmente le critiche dei

reclamanti. Ha osservato che, benché formalizzata solo a novembre 2013, di

fatto la sospensione dei diritti di visita con lo zio è avvenuta

tempestivamente appena i gravi fatti sono stati segnalati.

Mediante replica del 18

luglio 2014 i genitori hanno ribadito interamente la proprie richieste. Hanno

criticato l’operato dell’Autorità di protezione (rea di non aver agito in

qualità di “capo progetto”, di non aver tutelato i figli, di non aver provveduto

all’immediata sospensione dei diritti di visita dello zio materno, di non aver

vigilato sulla nonna e sullo zio). A mente dei reclamanti, che contestano fermamente

le risultanze della perizia del 2005, RE 1 sarebbe allora stata “periziata” dal

dr. __________ a sua insaputa, contestando di essersi volontariamente sottoposta

ad una perizia.

L’Autorità di protezione

ha rinunciato alla duplica.

Z. Nel frattempo con

sentenza del 22 gennaio 2015 (inc. 72.2014.98) la Corte delle assise criminali ha

dichiarato __________ colpevole di atti sessuali con fanciulli per avere nel

periodo settembre 2009 – inizio maggio 2013 ripetutamente compiuto e tentato di

compiere atti sessuali con suo nipote PI 1, e colpevole di coazione sessuale e

pornografia. Lo stesso è stato condannato ad una pena detentiva di quattro anni

e otto mesi, nonché ad un risarcimento danni per spese legali e per torto

morale.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera

di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un

giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in

particolare l’art. 99 LPAmm.

2.

Con la risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza inoltrata da RE 1 e RE

2.

volta al ripristino della custodia parentale sui figli.

L’Autorità di protezione

ha rilevato che, in concreto, rifiutandosi di sottoporsi a perizia, la madre

non ha permesso di verificare se ed in quale misure l’indicazione medica del 2

settembre 2005, che aveva portato alla privazione della custodia, sia ancora di

attualità (“incapacità genitoriale”, patologie psichiatriche, un ritardo

mentale leggero). L’Autorità di prime cure ha in ogni caso indicato che il

parere del curatore e dell’UAP sarebbe a sfavore del ripristino della custodia

genitoriale e chiaramente a favore del mantenimento delle misure di protezione.

3.

Nel reclamo in

oggetto viene contestato il rifiuto dell’Autorità di protezione di revocare le

misure di protezione a favore dei figli PI 2 e PI 1 ed il mancato ripristino

della custodia parentale alla madre. I reclamanti censurano inoltre il modo di

procedere dell’Autorità di protezione e dei Servizi coinvolti.

Nell’istanza del 2 ottobre

2013.

RE 2 e RE 1, pur postulando la “chiusura della fattispecie”, si limitano

una volta di più a criticare l’operato del curatore, la gestione dei diritti di

visita da parte di quest’ultimo, come pure l’agire della direttrice di __________

nonché di __________ (capo progetto), chiedendo appunto la revoca della misura (tolta

di custodia) ordinata nel 2006.

Nel loro scritto non

pretendono che le circostanze siano mutate dalla revoca della custodia o

dall’ultima decisione in merito alla privazione di custodia e neppure

sostengono che fatti nuovi giustificherebbero una modifica delle misure di protezione.

Questi si ostinano una volta di più a contestare la decisione di tolta di custodia

e a criticare l’operato di tutta la rete di sostegno, lamentando di essere vittime

di un'ingiustizia.

Neppure nel reclamo del 18

giugno 2014 i genitori indicano quali sarebbero “i fatti nuovi” alla base della

loro richiesta. Essi contestano le motivazioni che hanno fondato la privazione

della custodia parentale ordinata nel 2006. A loro dire la revoca non era giustificata da “elementi probatori concreti” tali da giustificare una “carenza genitoriale”.

Quanto al rapporto medico stilato dal dr. __________ nel 2005 (su cui si basava

la decisione di tolta di custodia), RE 1 lo considera “nullo” e contesta

addirittura di aver mai incontrato chi lo ha redatto. RE 1 contesta le risultanze

del rapporto del 2005 e nega di soffrire di una “leggera deviazione mentale”.

Quanto alla nuova perizia

ordinata a seguito dell’istanza del 2 ottobre 2013 la reclamante ribadisce di

non volersi sottoporre ad alcuna valutazione, indicando ché “sarebbero ben

altre le persone da psicanalizzare”.

Anche nel presente reclamo

i genitori si lamentano dell’operato della rete di sostegno, del curatore __________,

della direttrice dell’Istituto e del presidente dell’Autorità di protezione,

rei di aver – a loro dire –trascurato i loro figli. Questi sarebbero costretti

a vivere in Istituto, avrebbero sofferto di gravi patologie causate dal

disinteresse verso il bene dei minori. Contestano in modo risoluto di avere

colpevolezze o carenze genitoriali tali da giustificare una tolta di custodia.

Descrivono tutta una serie di episodi che, a loro avviso, indicherebbero il

malessere vissuto dai minori, le ingiustizie subite. A mente dei genitori è sempre

a causa delle carenze della rete di sostegno che PI 1 a 10 anni non sapeva

ancora né leggere né scrivere. I reclamanti protestano che la capo progetto __________

non era presente agli incontri, lamentando di non averla praticamente mai vista

negli ultimi 10 anni.

Gli opponenti dichiarano

che il presidente dell’Autorità di protezione in tutti questi anni avrebbe

abusato del suo potere, favorendo la famiglia della nonna e dello zio materni,

con la complicità del curatore __________.

4.

Giusta

l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano

o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure

opportune per la protezione del figlio.

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede

che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

La revoca della custodia è

una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308

CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di

proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio

non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC). Questa

è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che

permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di

“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori

(BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag.

214; Meier/Stettler, Droit de

filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze

oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare):

la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico

scopo la tutela del bene del minore (BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1°

luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011, consid. 4.2.1).

Con la privazione della custodia parentale

l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che

deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41;

sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del

15.

aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il

rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di

revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una

perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova

di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato

in protezione dei minori) (CR CC I ,

Meier, art. 310 n. 16).

5.

Giusta l’art. 313

cpv. 1 CC in caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per

proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.

In principio le misure di

protezione non sono ordinate per una durata determinata. Questo non significa

però che abbiano una durata illimitata o non modificabile. In effetti devono

essere adattate alla nuova situazione nel caso appunto di fatti nuovi

(art. 313 cpv. 1 CC). E’ la concretizzazione del principio di proporzionalità

(CR CC I, Meier, art. 313 ch. 1

pag. 1930).

Che la misura sia o meno

limitata nel tempo, un adeguamento può condurre a completare la medesima, a

rinforzarla, a ridurre gli effetti della protezione o ancora a rimuovere la

misura stessa. Più la misura è stata incisiva e più la riduzione della

protezione dovrà essere fatta a tappe, fatta eccezione per una modifica radicale

delle circostanze.

L’art. 313 CC impone in

sostanza all’autorità di aggiornare e attualizzare i rapporti nel caso in cui

fosse trascorso tanto tempo dal momento delle valutazioni (FamPra.ch 2006 772

n. 102). La legge non esige che i fatti nuovi siano importanti. E anche nel

caso in cui non vi fossero fatti nuovi un’evoluzione delle circostanze

non conforme a quanto atteso, giustifica in ogni caso un adeguamento delle misure.

Va altresì rilevato che, in

ogni caso, tutte le misure di protezione devono essere soggette ad esami

periodici.

Una volta prese, le misure

a protezione dei figli possono essere annullate unicamente nel caso di una modifica

delle circostanze.

Se una misura non fosse

più necessaria nella sua forma attuale, dovrà essere annullata o sostituita da

una misura meno severa. Ordinare o modificare misure di protezione dei minori

implica in un certo modo un pronostico sull’evoluzione futura delle circostanze

determinanti, che dipende in gran parte dal comportamento anteriore delle

persone interessate (cfr. De

Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 313 n. 1.1).

Il principio inquisitorio

illimitato impone un’attualizzazione degli atti dell'incarto, in particolare

una nuova valutazione, nel caso in cui i fatti siano stati stabiliti da tempo

(sentenza del TF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 5;5A_762/2010).

6.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria

iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e dall'esporre

le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del

27.

febbraio 2012, cons. 2.3).

L’autorità

giudicante è munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (art. 450a

cpv. 1 CC). Il reclamo ai sensi dell’art. 450 segg. CC è un mezzo

d’impugnazione completo, con cui il ricorrente può censurare ogni violazione

del diritto, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente

rilevanti o l’inadeguatezza della decisione (Messaggio FF 2006 pag. 6472). Il

gravame ha carattere devolutivo (CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 450 n. 7).

7.

Nel caso in esame, oggetto

della decisione avversata è il ripristino della custodia parentale alla madre,

nonché la revoca della misura di protezione a favore dei figli.

In concreto appare

opportuno ripercorre nel dettaglio gli accadimenti che hanno interessato il

nucleo famigliare RE 1 – RE 2 dall’inizio (nascita della primogenita) ad oggi.

7.1

RE 1 era stata privata

della custodia della figlia primogenita __________ (1993) da dicembre 1996 a febbraio 2000 (per difficoltà nell’accudire adeguatamente la figlia”). Quest'ultima era stata

affidata alla nonna materna.

Dal rapporto del SMP del

24.

luglio 1998 (caposervizio dr. __________, stilato su richiesta della

Commissione tutoria, chiamata ad esprimersi sulla richiesta di restituzione

della custodia di __________) risultava che RE 1 era in cura per “stati

depressivi” (pag. 2). A quel momento era al beneficio di una rendita AI con incapacità

lavorativa del 70%. Già al momento della nascita della primogenita il Servizio

sociale cantonale e il dr. __________ (pediatra del Servizio sociale cantonale)

avevano segnalato “atteggiamenti inadeguati della madre verso la bambina” ed

una “situazione familiare particolare “con esplicita richiesta di un intervento

da parte della Delegazione tutoria” (pag. 3).

RE 1 dopo un solo incontro

con l’operatore del Servizio sociale aveva interrotto la presa a carico.

L’esperto evidenziava una reticenza e diffidenza della signora. “Manifesta dei

tratti infantili ed un’intelligenza limite”. In conclusione l’esperto (preso

contatto anche con la direttrice di __________, che ha ospitato __________ e la

madre per dieci giorni) indica che “RE 1 risulta affetta da un disturbo di

personalità associato ad un ritardo mentale leggero”. La stessa non può “al

momento attuale”, assumersi in modo autonomo, la custodia di __________. Per

queste ragioni il medico auspicava un soggiorno della stessa con la figlia

presso l’Istituto in modo da “poterla osservare durante i primi mesi

post-parto” (cfr. Rapporto del 24 luglio 1998 del dr. __________, Caposervizio

SPS).

7.2

In un secondo momento

la custodia di __________ veniva ripristinata. Da un secondo rapporto del SMP

(psicologa __________) del 18 gennaio 2000, risultava che “è probabile che il

ruolo di accudimento sia ricoperto in maggior misura dal padre della bambina,

ma resta il fatto che i due genitori non sembrano nell’insieme così inadeguati

da non essere in grado di occuparsi del figlio”. La specialista aveva pertanto

ritenuto che nulla ostava al riavvicinamento di __________ ai genitori.

7.3

Il 3 giugno 2003 la

Commissione tutoria ha nuovamente privato i genitori della custodia parentale

su __________ (nella risoluzione di tolta di custodia veniva indicato un

episodio secondo il quale la bambina si era rifugiata presso i vicini di casa,

dopo essere stata “buttata fuori di casa”). Come risulta dal verbale d’udienza

del 10 settembre 2003, a quel momento i genitori erano d’accordo con il

contenuto della decisione provvisionale di tolta di custodia e non avevano postulato

un ritorno a casa della figlia (“non richiedono che __________ torni a casa”).

Con scritto 15 ottobre

2003.

(ricorso) i genitori, pur negando la tesi secondo cui __________ sarebbe

stata allontanata da casa dalla madre, ribadivano di “rifiutarsi di usufruire

del diritto di visita con la bambina”.

Nello scritto del 4

novembre 2003 lo psicologo e psicoterapeuta __________ del SMP, chiamato ad

esprimere un rapporto sulla situazione di __________ (formulando

eventuali proposte a protezione) ha innanzitutto precisato di non essere

riuscito a prendere contatto con i genitori di __________. Lo specialista

riferisce che durante il colloquio avuto con __________, la bambina avrebbe

esplicitamente chiesto di non voler tornare a casa con mamma e papà (la stessa

avrebbe raccontato di venir “picchiata”, che doveva saltare la cena, e che i

genitori la costringevano a “stare davanti alla finestra in piedi tutta la

notte”), pur auspicando di poter rivedere i fratellini PI 2 e PI 1.

7.4

Dopo la nascita di PI

2.

e PI 1 la Commissione tutoria è poi stata nuovamente chiamata ad occuparsi

del nucleo famigliare nell’ottobre del 2004, su segnalazione dell’Istituto

scolastico (mancata frequentazione scolastica di __________ senza

giustificazione e benché minima collaborazione dei genitori). A seguito della

segnalazione la Commissione tutoria ha ordinato (risoluzione del 2 dicembre

2004) al Servizio sociale di esperire un’indagine sul nucleo famigliare, per

rapporto alla situazione di PI 2 e del piccolo PI 1. Tale indagine non è però

potuta essere effettuata per chiara opposizione dei genitori (cfr. richiesta

scritta del 14 dicembre 2004 dalla quale risulta l’espressa volontà dei genitori).

A seguito della mancata

collaborazione dei genitori l’assistente sociale del Servizio sociale __________

si è recata (con la collaborazione di due agenti della polizia comunale) presso

il domicilio dei genitori di PI 2 e PI 1. Dal rapporto di polizia del 22

dicembre 2004 (alla presenza degli assistenti sociali __________) risulta che

lo scopo dell’intervento (ordinato dal Presidente della Commissione tutoria) era

quello di “controllare la custodia” dei minori e se del caso “su ordine”

dell’assistente sociale, “prelevarli per portarli presso una sede protetta”.

Nel rapporto viene menzionata l’indicazione del presidente della Commissione

tutoria che nel caso in cui durante la visita avessero constatato che “i figli

vivono in uno stato precario”, l’assistente sociale avrebbe avuto “la facoltà

di prelevarli e sistemarli presso una sede protetta anche contro il volere dei

genitori”.

Ritenuto che nessuno aveva

aperto la porta all’assistente sociale, la stessa si è nuovamente recata presso

il domicilio famigliare accompagnata dalle forze dell’ordine. Nel rapporto

veniva indicato che: “all’interno dell’appartamento, subito si constatava che

nei vari locali vi era sporcizia un po’ ovunque: vestiti non puliti sui letti

ed in terra, vano cucina insudiciato ed incrostato da residui di cibo. I letti

dove dormono i loro figli, avevano le lenzuola insudiciate e quello dove si

trovava la figlia PI 2 era anche privo di lenzuola ed il materasso era alquanto

sporco. I figli, a prima vista, stavano apparentemente bene, anche se non

proprio igienicamente puliti”. Vista questa situazione problematica per i

bambini, la signora __________ decideva di trasferire i figli unitamente alla

madre in una struttura protetta.

7.5

L’Autorità di

vigilanza chiamata ad esprimersi sul ricorso dei genitori, con decisione del 22

febbraio 2005 aveva indicato che il collocamento di __________ ordinato a

titolo provvisorio dalla Commissione tutoria l’8 ottobre 2003 era giustificato,

nell’esclusivo intesse della minore, dalla mancata collaborazione dei genitori,

che non avevano permesso di poter eseguire le dovute indagini (perizie sulle

capacità genitoriali in relazione ai tre figli).

7.6

Con scritto del 2

settembre 2005 il SMP (dr. __________) chiamato ad esprimere una valutazione

sulle capacità genitoriali, ha indicato di aver incontrato RE 1 presso __________

(durante il periodo in cui viveva con i due figli minori collocati in Istituto).

Il dr. __________ riferiva di aver letto le perizie eseguite nel 1998 dai

colleghi del SPS di __________ e preso atto delle risultanze dei colloqui con

la direttrice di __________ e con il curatore __________ (cambiamenti positivi

nei bambini a seguito dei collocamenti, comportamenti inadeguati dei genitori,

desiderio della madre di separarsi dal padre), aveva concluso, “dal punto di

vista medico-psicologico”, per “la non idoneità dei due genitori ad occuparsi

insieme o separatamente dei figli”.

Il Servizio sociale (capo

equipe __________ e assistente sociale __________) aveva indicato nel rapporto

del 17 ottobre 2005 (dopo aver visto più volte RE 1, il curatore, la direttrice

di __________) che l’inserimento dei minori presso l’Istituto ha messo in

evidenza grandi carenze educative e di accudimento. La madre avrebbe riferito

il bisogno di riprendersi e l’intenzione di voler uscire al più presto possibile

dall’Istituto “senza figli” in modo da iniziare una vita autonoma dal compagno.

Tenuto conto delle difficoltà della signora di occuparsi dei figli, nel rapporto

veniva proposto che i minori rimanessero collocati in Istituto in vista di

venir inseriti in una famiglia affidataria. RE 1 “si è detta d’accordo” mentre RE

2, non essendosi mai presentato agli appuntamenti non si era espresso in

merito.

7.7

Il 7 aprile 2006 la

Commissione tutoria ha pertanto confermato la privazione della custodia di PI 2

e PI 1 ed il loro collocamento in Istituto in attesa di una famiglia

affidataria idonea ad accoglierli.

Chiamata a decidere su

ricorso di RE 2, che lamentava di non essere stato oggetto di valutazione e

formulava richiesta d’affidamento dei figli, l’Autorità di vigilanza ha

ordinato una valutazione sulle capacità genitoriali dello stesso (nominando la

dr. __________). Anche in quell’occasione RE 2 si era però sottratto ad una verifica

che potesse dimostrare la sua capacità ad occuparsi dei figli (cfr. risoluzione

del 25 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza, inc. 325.1996), presentandosi ad

un solo appuntamento con la specialista. La dottoressa, incaricata dalla

Commissione tutoria, ha quindi comunicato di non essere in grado di portare a

termine il mandato. L’Autorità di vigilanza con decisione del 25 gennaio 2007,

ritenuta la mancata collaborazione del padre, ha confermato la privazione della

custodia parentale.

Dal canto suo a quel

momento la madre non si era opposta al collocamento (aveva contestato il cambiamento

di Istituto imposto ad PI 2, cfr. risoluzione AVT del 28 giugno 2007 che

respingeva il reclamo, consid. 2b).

7.8

Come risulta dagli

atti, i genitori hanno postulato per la seconda volta la chiusura della misura a

favore di PI 2 e PI 1 nel maggio 2008. In quell’occasione l’Autorità di vigilanza aveva respinto la richiesta ritenuto che i genitori non dimostravano

collaborazione con il curatore e gli altri operatori coinvolti nel progetto

educativo (risoluzione AVT dell’11 settembre 2008) e che la situazione era

immutata rispetto alle “capacità genitoriali” (cfr. rapporti morali del curatore

del 2005-2007). La prima Camera civile, chiamata ad esprimersi su ricorso dei

genitori, ha confermato la mancata collaborazione di RE 2 definendo il gravame

pretestuoso, ma ha redarguito la Commissione tutoria invitandola a prevedere un

“progetto educativo” per i due minorenni (cfr. decisione ICCA del 15 dicembre

2008, inc. 11.2007.34).

Il progetto educativo è

poi stato presentato il 12 febbraio 2009 (26 febbraio) dal curatore __________

e dall’UFAM di __________.

Il 2 aprile 2009 l’Autorità

di vigilanza ha trasmesso ai genitori ed al curatore i pareri esperiti a

seguito della decisione della prima Camera Civile (29 dicembre 2008, che

ordinava alla stessa di procedere a controlli sulle condizioni psico-fisiche

dei minori). Unicamente il padre ha presentato le proprie osservazioni. Con

decisione del 3 giugno 2009 l’Autorità di vigilanza ha respinto il gravame dei

genitori, indicando che le tesi degli stessi circa la rimozione del curatore erano

infondate. Dai pareri risultava che a livello psicologico PI 2 necessitava di

un supporto per il vissuto familiare e istituzionale e che anche PI 1 aveva

bisogno, dal profilo psicologico, di elaborare il proprio vissuto.

Ritenuta la richiesta del

padre di poter ampliare i diritti di visita e la concomitante segnalazione di

preoccupazione da parte della direttrice di __________ (maggio 2009), la membro

permanente della Commissione tutoria ha provveduto a sentire personalmente i

due minori. PI 2 (audizione del 2 maggio 2009) ha riferito di riconoscere __________

come la sua casa, ha esordito di voler bene alla sua famiglia, ma ha detto:

“qui sto bene”. Nelle proprie osservazioni all’audizione la membro permanente

ha indicato pure che PI 2 ha dimostrato di avere molto in chiaro i ruoli degli

adulti che le stanno intorno e che ha ribadito a più riprese che __________ è

la sua casa, che le manca il fratellino e che mai ha accennato all’idea di tornare

a vivere con uno dei due genitori.

Dall’audizione di PI 1 (all’epoca aveva

solo 6 anni), è emerso poco, a parte il suo desiderio di raggiungere la sorella

PI 2 in Istituto. La membro permanente ha però indicato che “sta bene in __________

e parla con affetto delle educatrici”.

7.9

Con decisione del 28

luglio 2009 l’Autorità di vigilanza ha ritenuto che un’estensione dei diritti

di visita fosse da escludere (entrambi i minori hanno manifestato disagi al

rientro dagli incontri con il padre). La madre da parte sua aveva sottoscritto

il progetto educativo presentato e pertanto la richiesta di rientro a casa dei minori

era da ritenere come “formulata dal solo padre” (cfr. decisione AVT). L’Autorità

di vigilanza ha ribadito che il padre, non possedendo l’autorità parentale non

poteva neppure pretenderne la custodia. Ha inoltre indicato che “le capacità

del padre sono già fortemente dubbie per le relazioni personali”. RE 2 non si

era mai sottoposto ad una perizia sulle capacità genitoriali, e in assenza di

una valutazione specialistica non era opportuno far correre rischi ai minori.

Nella decisione del 26

ottobre 2010 la prima Camera civile ha respinto il gravame dei genitori e

evidenziato che oggetto del gravame non era il ripristino della custodia

parentale ma unicamente la regolamentazione delle relazioni personali.

8.

Con istanza del 2

ottobre 2013 i genitori di PI 2 e PI 1 hanno formalmente postulato la “chiusura

della fattispecie”, intesa dall'Autorità di protezione quale nuova richiesta di

revoca della misura di protezione, ossia della privazione della custodia

ordinata nel 2006, oggetto del presente gravame.

Nell’istanza i genitori

lamentano che il curatore e la capo progetto avrebbero favorito la nonna e lo

zio materno __________ a loro svantaggio, concedendo loro diritti di visita

molto più ampi. Lamentano di essere stati ingiustamente allontanati dalla primogenita,

e rimproverano all’Istituto e al curatore di essere la causa dei gravi problemi

di salute dei figli. I genitori criticano nuovamente la direttrice

dell’Istituto, presso il quale sono collocati i figli, di non aver fornito la

dovuta assistenza, mettendo a repentaglio l’equilibrio psico-fisico dei figli

ed accusano l’assistente sociale __________ di essere la causa di tutti i loro

problemi.

8.1

Con osservazioni

dell’11 novembre 2013 (all'istanza dei genitori) la direttrice di __________

riferisce che la collaborazione con RE 1 negli ultimi tre anni è stata buona.

La relazione della stessa con i figli è profonda e coerente. Si impegna al

massimo per accogliere i suoi figli nei diritti di visita programmati e per

essere per loro un riferimento affettivo ed educativo.

La collaborazione con il

padre è invece sempre molto difficile; si rifiuta di collaborare ed il suo

atteggiamento risulta addirittura “distruttivo” dell’operato della rete. Egli

ha sempre dimostrato affetto verso i figli, che lo ricambiano, ma i suoi comportamenti

– sempre secondo la direttrice dell'Istituto – sono inadeguati e provocatori.

Con osservazioni del 18

novembre 2013 il curatore __________ e l’assistente sociale (capo progetto __________)

dell’UAP hanno evidenziato che RE 1 “accetta il sostegno e la condivisione

degli operatori riuscendo a prendere anche una certa coscienza dei suoi limiti

nella presa a carico dei figli”. Questa disponibilità ha permesso di estendere

le relazioni personali e prevedere dei pernottamenti durante i fine settimana

(circa una volta al mese). Durante gli “incontri di sintesi”, ai quali ora

partecipano anche i figli, il padre non ha mai partecipato.

Il curatore ha inoltre

indicato che “a livello peritale si è a conoscenza solo di una valutazione

ormai datata negli anni quindi non è possibile nemmeno fare riferimento a uno

strumento diagnostico per stabilire che, rispetto agli interventi fatti da

parte dell’autorità a tempo debito (privazione della custodia nel 2006), cosa

sia realmente cambiato nelle attitudini genitoriali”. A mente del curatore un

rientro a casa appare tuttavia prematuro, poiché i ragazzi necessitano ancora

un grande supporto da parte degli operatori (struttura CEM di __________). “PI

2.

deve affrontare un percorso importante come quello di intraprendere una

strada futura professionale e PI 1 necessita di un supporto quotidiano sia a

livello dell’apprendimento scolastico sia a livello psicofisico”. “E’

necessario continuare come fino ad ora valutando insieme ai genitori quali sono

le loro reali capacità e cosa possono offrire ai loro figli, riuscire ad avere

una relazione di buona qualità, e non semplicemente di quantità, dare una certa

garanzia a PI 2 e PI 1 per il raggiungimento degli obiettivi del loro progetto

personale”. Con tali presupposti – a mente del curatore – si potranno valutare

eventuali estensioni dei diritti di visita.

8.2

A seguito della

richiesta di revoca della misura di privazione della custodia parentale,

l’Autorità di protezione ha ordinato una nuova valutazione sulle capacità

genitoriali. Un reclamo dei genitori avverso questa decisione è stato

dichiarato irricevibile con decisione della Camera di protezione del 28

febbraio 2014 (inc. CDP 9.2014.25). Come risulta dagli atti tale valutazione

(ordinata al SMP il 30 gennaio 2014) non ha però potuto essere esperita. RE 1

si è infatti rifiutata di sottoporsi ad una qualsiasi osservazione da parte

dello psicologo incaricato (cfr. scritto dell’11 aprile 2014 dello psicologo

che indica che l’interessata ha disertato le tre convocazioni proposte). Chiamati

dall’Autorità di protezione ad esprimersi, con scritto del 16 maggio 2014 RE 1

e RE 2 hanno ribadito di non volersi sottoporre a valutazione alcuna, indicando

in modo stringato e senza particolari spiegazioni che “sarebbero ben altre le

persone da psicanalizzare”.

Con decisione del 22

maggio 2014 l'Autorità di protezione ha di conseguenza respinto l'istanza di

“chiusura della fattispecie” (revoca della misura di privazione della custodia

ordinata nel 2006). Decisione che ha determinato l'inoltro da parte dei signori

RE 1 e RE 2 del “ricorso -proemio” del 18 giugno 2014 oggetto della presente decisione.

9.

Nel caso in esame ci

si deve limitare alla questione a sapere se debba essere ripristinata la

custodia parentale dei minori PI 2 e PI 1 alla madre RE 1.

Le censure e le critiche

in relazione alla situazione e a quanto vissuto dalla primogenita, ormai maggiorenne,

sono invece prive di pertinenza in questa sede.

9.1

Va innanzitutto

ribadito, che la decisione di privazione della custodia ordinata il 15 marzo

2006.

non è stata contestata da RE 1. Detta risoluzione – a tempo debito non

impugnata – è pertanto ampiamente cresciuta in giudicato (cfr. decisione del 15

dicembre 2008 della prima Camera civile). Le risultanze e le motivazioni alla

base di tale decisione non possono di conseguenza essere ora rimesse in discussione.

È certo che, come già

evidenziato in precedenza dalla prima Camera civile (cfr. decisione ICCA 15

dicembre 2008, inc. 11.2007.34, consid. 11), dal momento in cui è stata ordinata

una misura di protezione incisiva come la tolta della custodia, l’Autorità di

protezione non poteva reputare assolto il proprio compito internando senza limiti

di tempo – pur con l’incarico all’UFAM di seguire il collocamento – due minorenni

tolti alla custodia, ma doveva prevedere il cosiddetto “progetto educativo”.

Pur dovendo essere

riconosciuto che, in concreto, l’Autorità di protezione, una volta tolta la

custodia parentale, abbia “atteso” tre anni (febbraio 2009), prima di ordinare –

invitata in tal senso dall’Autorità di ricorso e dall’Autorità di vigilanza –

la presentazione di un “progetto educativo”, non va ignorato che è stato fin

dall’inizio più che palese l’atteggiamento dei genitori, improntato alla mancanza

di collaborazione, in particolare del padre, nei confronti delle Autorità e

degli operatori.

Come era pure già stato indicato

dalla prima Camera civile nella decisione del 26 ottobre 2010 (cfr. decisione ICCA,

inc. 11.2009.168, consid. 7b pag. 8) il progetto educativo intendeva permettere

ai figli di vivere in una struttura protetta, consentire loro di frequentare regolarmente

la scuola e offrire loro quel sostegno educativo, morale e affettivo che i

genitori non sono in grado di assicurare. Il progetto educativo non indicava

una scadenza e l’Autorità di ricorso nell’ottobre 2010 rilevava che allora

nemmeno era “possibile fissarne una, poiché RE 1” non risultava “in grado di

assumere la propria funzione educativa”; né a quel momento si poteva formulare

una prognosi. L'Autorità, per altro, ricordava anche che, per di più, una futura

reintegra della custodia parentale sarebbe potuta entrare in linea di conto solo

ove non avrebbe messo a repentaglio la salute psicofisica dei figli.

Ora, dalla documentazione

agli atti, risulta che a seguito della tolta di custodia del 2006, l’Autorità

di protezione, nell’ambito della presentazione del progetto educativo, ha in

particolare ordinato controlli sulle condizioni psico-fisiche dei minori

(pareri della direttrice di __________, della direttrice di __________, dei

docenti di classe, del SMP e dei pediatri di entrambi i minori; tutti questi

pareri sono stati sottoposti per osservazioni ai genitori dall’Autorità di protezione

il 2 aprile 2009). L’Autorità di protezione ha, inoltre, tramite la propria

membro permanente, sentito i minori (aprile-maggio 2009).

L’Autorità di vigilanza ha

dal canto suo analizzato gli atti dei servizi dei centri educativi in cui erano

collocati i minori (cfr. decisione del 3 giugno 2009). Negli anni i diritti di

visita con i genitori sono stati pian piano adattati ed estesi (soprattutto

quelli con la madre che ha iniziato a collaborare con la rete di sostegno),

prevedendo anche pernottamenti una volta al mese presso la madre.

9.2

Rifiutando ogni

valutazione sulle sue capacità genitoriali, RE 1 non ha tuttavia permesso la

verifica della premessa principale per la postulata modifica delle misure prese

a tutela dei figli, ossia della sua capacità di occuparsi in modo continuato di

questi ultimi senza che sia messa a repentaglio la loro salute psicofisica.

D'altronde, oltre a non

indicare come sarebbe cambiata la situazione famigliare e personale dal 2006 ad

oggi – rifiatando anzi le verifiche di cui si è detto – la madre neppure indica

nel gravame quali sarebbero i fatti nuovi o la nuova situazione che

giustificherebbe la sua richiesta. Nemmeno pretende che ve ne siano.

Come già evidenziato,

benché la valutazione della situazione al momento della tolta di custodia non

possa essere rimessa in discussione con il presente gravame, si può in ogni

caso rilevare che dalla copiosa documentazione agli atti risulta che la

situazione di disagio dei minori al momento della tolta di custodia era palese.

.

Nel corso degli anni il

comportamento del padre è stato caratterizzato da una continua mancata

collaborazione con la rete di sostegno. Egli ha rifiutato a più riprese di

essere sottoposto ad una valutazione sulle capacità genitoriali, che gli

avrebbe perlomeno permesso di ampliare i propri diritti di visita. Benché fosse

già stato reso edotto dell’importanza di una collaborazione con l’intera rete

di sostegno e della rilevanza di rispettare i sentimenti dei figli (cfr.

decisione del 26 ottobre 2010) egli non ha modificato il proprio comportamento.

Neppure i figli lo sostengono (cfr. audizione di aprile-maggio 2009).

Quanto alla madre, le

prime valutazioni specialistiche che la riguardano risalgono al momento della

nascita della primogenita __________ (cfr. segnalazione dell’Ospedale __________,

del pediatra e del Servizio Sociale del 1993). Successivamente vi è stata una

valutazione del Servizio psico-sociale (dettagliato referto del 24 luglio 1998

del dr. __________ attestante un “disturbo della personalità associato ad un

leggero ritardo mentale” e consigliante un soggiorno in Istituto con la figlia

per valutazione, in quanto la stessa “non era ritenuta in grado di gestire la

figlia”) fatto allestire dalla Sezione degli enti locali. A seguito delle risultanze

di tale valutazione RE 1 era nel frattempo stata privata della custodia parentale

della secondogenita __________. Lo stesso Servizio aveva effettuato una perizia

anche sullo stato del padre RE 2, dal quale risultava che era auspicabile una sua

presa a carico medico-psichiatrica e che non era in grado di assumersi

autonomamente la custodia di __________ (ritenuto che a quel momento la madre

avrebbe dovuto esser collocata con la secondogenita presso __________).

Benché oggi i genitori

sostengano di essere stati ingiustamente privati anche di ogni legame con la

primogenita __________, va evidenziato che, indipendentemente dalle ragioni che

hanno all’epoca condotto alla revoca della custodia, sono stati gli stessi

genitori ad aver volontariamente interrotto i diritti di visita con la medesima

nel 1999 (cfr. scritto del 29 settembre 1999 agli atti).

La madre – che oramai da

tanti anni vive separata dal padre – ha sempre riferito di avere difficoltà a

gestire i figli, anche durante i diritti di visita. A differenza del padre, RE

1, nonostante si sia rifiutata di sottoporsi a valutazione, ha sempre collaborato

con la rete di sostegno. Questa circostanza, benché lodevole, non è una

motivazione sufficiente – e neppure può essere considerato come “fatto nuovo” –

atta a permettere la modifica della misura di protezione.

Come indicato

dall’Autorità di protezione, ad oggi non è possibile valutare se l’indicazione

medica contenuta nei referti del 1999, prima, e confermati, poi, in quello del

2.

settembre 2005 (dr. __________, che concludeva con la non-idoneità dei due

genitori ad occuparsi insieme o separatamente dei figli) sia ancora attuale o

sia mutata nel tempo. E questo fatto non può certo essere addebitato alle Autorità,

che a più riprese hanno ordinato perizie sulle capacità genitoriali e si sono

chinate sulla fattispecie, ma unicamente ai genitori stessi che si ostinano nel

loro rifiuto a sottoporsi a valutazione.

9.3

Ora, come già più

volte evidenziato, centrale è il bene dei minori. In concreto i minori sono da

tempo collocati in Istituto. Da diversi anni PI 2 e PI 1 risiedono insieme

presso __________, dove stanno bene, come da loro stessi riferito.

Come già più volte

indicato, le cause della “messa in pericolo” che hanno imposto la

tolta di custodia sono ininfluenti: la misura non è una sanzione nei confronti

dei genitori, ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore. Così

come la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta

da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio,

affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare

specializzato in protezione dei minori) anche la modifica della misura, in

particolar modo in caso di revoca, deve essere sufficientemente esaminata.

L’Autorità di protezione

ha giustamente evidenziato che il parere del curatore e dell’UAP (del 18

novembre 2013) è indubbiamente a sfavore del ripristino della custodia parentale.

Dallo stesso risulta che RE

1.

ha sempre collaborato, accettato il sostengo e la condivisione con gli

operatori riuscendo “a prendere anche una certa coscienza dei suoi limiti nella

presa a carico dei figli”. Il curatore indica la problematica dell’assenza di

uno strumento diagnostico sull’evoluzione delle attitudini genitoriali,

ritenuto che la valutazione sulle capacità genitoriali agli atti è oramai

datata. Il curatore e la capo progetto indicano come “prematuro” un rientro a

casa dei minori. A mente degli stessi, oltre a ciò, i minori avrebbero delle

esigenze particolari: PI 2 legate all’età e alle sfide professionali che dovrà

affrontare, mentre PI 1 avrebbe particolari esigenze a livello cognitivo

(necessita di un supporto quotidiano a livello di apprendimento scolastico) e

psicofisico. PI 1, deve anche far fronte ad una fragilità della sua personalità

connessa alle gravi conseguenze legate ai pesanti abusi subiti dallo zio materno.

9.4

Riassumendo: da una

parte non è possibile procedere agli accertamenti necessari, a causa del

comportamento volutamente non collaborativo della madre, che rifiuta una

valutazione da parte di un professionista volta a verificarne la capacità

genitoriale (tale fatto risulta in modo manifestamente dagli atti, neppure i

reclamanti lo contestano); dall’altra parte entrambi i minori necessitano di particolari

attenzioni – come giustamente indicato dall’Autorità di protezione – ossia

“occorrono attitudini e competenze genitoriali non comuni”.

Difficoltà sono state indicate

anche dalla responsabile di __________, secondo la quale PI 2 ha un importante

ritardo scolastico (solo in parte dovuto alla grave malattia avuta nel 2010).

Quest'ultima è seguita da una psicologa da quando aveva 7 anni ed ha instaurato

un profondo rapporto con gli educatori dell’Istituto. PI 2, oltre ad avere un deficit

cognitivo significativo (frequenta la scuola speciale Istituto __________) è

psicologicamente molto disturbato. La dolorosa violenza subita dallo zio ha con

ogni evidenza aggravato la sua già fragile condizione. La direttrice di __________

indica che il lavoro psicoterapeutico al SMP “sta incontrando difficoltà”. In

relazione alla fragile e difficile situazione che sta affrontando PI 1 occorre ora

particolare cautela e prudenza.

Egli necessita di vivere

in un ambiente protetto e di essere il più possibile tutelato.

Al riguardo appare significativo

quanto risulta dagli atti dell'incarto penale del procedimento a carico di __________

(zio materno che ha abusato di PI 1). Dall'estratto di un rapporto del __________

(prodotto al Tribunale penale dalla patrocinatrice di parte civile: doc. TPC

20) – di cui il presidente della Corte delle assise criminali ha dato lettura il

22.

gennaio 2015 durante il dibattimento – emerge che “la madre possiede forti

limiti, sia cognitivi, sia di natura generale: spesso sovrappone i suoi

personali bisogni a quelli dei figli, non riconoscendo particolari fondamentali

per lo sviluppo e la crescita sana dei figli”. In relazione ai fatti di rilevanza

penale nel rapporto in questione viene anche riferito che dal carcere lo zio aveva

effettuato una telefonata alla sorella RE 1 – durante l'esercizio di un diritto

di visita del minore – e quest'ultima aveva permesso che PI 1, in vivavoce

“l’ascoltasse fare ammenda indirettamente”. PI 1, “non appena rientrato al

foyer aveva raccontato l'accaduto, dicendosi nervoso ed infastidito, nonché

impaurito che lo zio fosse arrivato 'lì', anche solo telefonicamente”.

Questa grave negligenza da

parte della madre veniva stigmatizzata anche dal presidente della Corte delle

assise criminali, che rilevava come “per il bene del bambino” era “da

escludersi in futuro ogni contatto con lo zio, perlomeno finché raggiunga l’età

adulta” (cfr. inc. Corte assisi criminali 72.2014.98, verb. interrogatorio del

22.

gennaio 2015, pag. 6). Ora, che la reclamante abbia permesso al fratello,

dopo le crudeltà provocate dallo stesso a PI 1, di parlare telefonicamente con

il nipote dal carcere, dimostra ancora una volta che la medesima non è in grado

di tutelare e di comprendere il bene dei figli. In tale frangente, seppur inconsapevolmente,

ella non ha infatti tutelato a sufficienza il figlio, che si trovava in una

situazione di grave disagio.

Tale fatto, mostra in modo

lampante i grossi limiti di RE 1, evidenziati anche dalla rete di sostegno.

9.5

In conclusione, vi

sono tre questioni che non permettono al momento attuale una riammissione della

madre nella custodia parentale. In primo luogo i “limiti oggettivi” di RE 1 (attestati

dalla rete di sostegno, che la reclamante non è stata in grado di contestare

non essendosi sottoposta a perizia e dall'episodio menzionato sopra, consid.

9.

); in secondo luogo il fatto che i minori necessitano particolari attenzioni

(occorrono attenzioni e attitudini non comuni per tutta una serie di ragioni

legate a loro difficoltà individuali ed a necessità legate al loro vissuto); in

terzo luogo la mancanza agli atti di una perizia sulle capacità genitoriali

della madre (il cui allestimento è stato rifiutato categoricamente da

quest'ultima).

La decisione

dell’Autorità di protezione di negare il ripristino della custodia resiste

pertanto alle critiche dei reclamanti.

10.

La richiesta di

destituzione della curatrice __________ – per altro generica e non motivata –

appare d'acchito irricevibile in quanto presentata per la prima volta in questa

sede. A titolo abbondanziale va detto che, anche volendo interpretare la

richiesta di “chiusura della fattispecie” (istanza del 3 ottobre 2013) quale revoca

della curatela educativa e amministrativa (come sembra aver considerato

l’Autorità di prima sede), in concreto appare evidente la necessità della

figura del curatore educativo. Come già indicato, il disagio dei minori e le

problematiche relative alla gestione dei diritti di visita (in particolare con

il padre), rendono in ogni caso necessaria la figura del curatore educativo.

L’istituzione della misura di protezione è pertanto ancora attuale.

I reclamanti non

presentano peraltro nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione

positiva della situazione, tali da aver nel frattempo modificato i presupposti

per l’istituzione della curatela educativa.

In simili

circostanze il mandato conferito alla curatrice resiste comunque alle generiche

critiche dei reclamanti.

11.

Estranea alle

competenze di questo giudice in sede di reclamo – quindi palesemente

irricevibile – è pure la sommaria richiesta di “multa” che gli opponenti

chiedono venga comminata al Presidente dell’Autorità di protezione, al curatore

e a __________.

12.

I genitori nel loro

reclamo criticano l’operato dei medici e della rete di sostegno, responsabili a

loro avviso delle patologie avute dai figli (leucemia di PI 2 e cura ormonale a

cui è sottoposto PI 1 per un ritardo nella crescita). Ora tali gravi patologie

non possono essere attribuite a nessuno e neppure a trascuratezza, ritenuto che

le cause delle stesse non sono note.

13.

I reclamanti criticano,

per finire, ancora l’operato dell’Autorità di protezione, perché, dopo che sono

emerse le responsabilità penali di __________, avrebbe atteso sei mesi prima di

vietare qualsiasi contatto fra PI 1 e lo zio materno (poi processato).

Ora, si rileva che in vero

la sospensione dei diritti di visita è stata tempestiva. Come risulta dagli

atti nessuna visita si è più svolta dopo che gli incresciosi fatti imputati

allo zio sono stati resi noti all’Autorità di protezione (cfr. lettera del 5 giugno

2013.

del curatore ai signori __________; lettera del 10 giugno 2013 di __________

al Ministero Pubblico; scambio di posta elettronica del 10 giugno 2013 tra

curatore e Autorità di protezione). Il fatto che la sospensione dei diritti di

visita sia stata formalizzata con debita motivazione solo a novembre 2013, come

rettamente indicato dall’Autorità di protezione (cfr. osservazioni 01.07.2014

pag. 1 in basso e pag. 2 in alto), è unicamente dovuto alla necessità di far

contemperare le esigenze di notifica dell'ARP con quelle dell'inchiesta penale

(esigenze istruttorie e pericolo di collusione e di inquinamento delle prove).

Resta il fatto che i diritti di visita sono stati immediatamente sospesi dopo

che l’Autorità di protezione è stata informata dei gravi fatti imputati allo

zio.

Quanto alle censure del

padre sulle critiche alla sua condotta, si rileva che oggetto del presente

gravame è la richiesta di restituzione della custodia da parte della madre. Sono

dieci anni che al padre viene rimproverato un atteggiamento non collaborativo

ed ostruzionistico da parte degli operatori della rete di sostegno, del

curatore, dell’Autorità e di tutte le persone che si occupano dei suoi figli in

relazione alle misure di protezione ordinate dalle Autorità.

Le censure che egli

propone contro l’operato del curatore (ora sostituto dalla curatrice CURA 1)

sono in ogni caso fuori argomento. Egli non pretende di avere la custodia dei

figli e neppure che il suo diritto di visita venga ampliato, ma si limita

ancora una volta ad una critica generica senza proposte concrete volte al bene

dei figli.

Fuori contesto sono pure

le critiche contro l’operato del dr. __________, segnatamente avverso il suo

referto medico datato settembre 2005. Come già rilevato, la privazione della

custodia parentale del 15 marzo 2006 è cresciuta in giudicato incontestata

(cfr. sentenza ICCA del 26 ottobre 2010, inc. 11.2009.168, consid. 4).

Già nel dicembre 2008 la prima Camera civile indicava essere “al limite del pretestuoso” le critiche dei genitori che

lamentavano di essere vittime di macchinazione e criticavano gli stessi

rapporti medici. Già allora l’Autorità di ricorso, aveva rilevato che nulla

rendeva “verosimile” che le dure critiche agli operatori e alle autorità tutorie

fossero minimamente fondate. In ogni caso già all’epoca le Autorità, “per

fugare ogni dubbio” sull’idoneità del padre avevano incaricato una psicologa di

effettuare una valutazione, che RE 2 aveva rifiutato. Già nel 2008 il padre non

aveva consentito ad una verifica sulle sue capacità.

Tale comportamento si

ripropone ora. I genitori criticano l’operato delle Autorità, del curatore,

degli operatori della rete, ma anche oggi tali critiche non servono purtroppo ad

avvalorare la capacità genitoriale degli stessi, ed in particolare, per quanto

qui di rilievo, della madre. Indicare una volta di più di non avere fiducia

nelle Autorità e negli Enti non serve a suffragare la propria tesi.

RE 1 neppure dice quali

sarebbero le mutate circostanze alla base della propria richiesta.

Tanto meno i vergognosi e

gravi fatti subìti da PI 1 sono atti a corroborare la richiesta della madre di

restituzione della custodia. Essi permettono semmai unicamente di rendere particolarmente

attenta tutta la rete di sostegno che PI 1 necessita di essere sostenuto, protetto

ed accompagnato da persone competenti per poter affrontare questa difficile

situazione.

Al riguardo si rende

nuovamente attenta l’Autorità di protezione della necessità di aggiornare il

progetto educativo, coinvolgendo i genitori, tutta la rete di sostegno, gli

specialisti che già seguono i minori ed i minori stessi.

14.

La tassa di giustizia

e le spese del gravame seguirebbero il principio della soccombenza. Date le

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano gli appellanti,

si può nondimeno prescindere – in via straordinaria - da ogni prelievo. La

mancata riscossione degli oneri processuali rende la domanda di assistenza

giudiziaria senza oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelevano né

tassa né spese di giustizia.

3. L'istanza di

assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.