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Decisione

9.2014.95

Relazioni personali

21 novembre 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 2009

dalla relazione tra RE 1 e CO 2. Fin dalla nascita del bambino, la Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) si è occupata di

regolamentare le relazioni personali tra padre e figlio.

B. Con decisione 11

maggio 2011 la Commissione tutoria ha stabilito che i diritti di visita tra

padre e figlio si sarebbero svolti una volta alla settimana dalle ore 10.00

alle ore 18.00, alternativamente il sabato e la domenica, eccezion fatta per la

prima settimana di ogni mese. Le relazioni telefoniche tra padre e figlio sarebbero

avvenute il lunedì, il mercoledì e il venerdì nell’orario dalle 18.00 alle

19.30, con l’obbligo per RE 1 di collaborare.

Il 27 novembre 2012 la

Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ex

art. 308 CC nominando in veste di curatore il signor CURA 1 con il compito di

mediare fra i genitori, controllare il regolare svolgimento dell’esercizio dei

diritti di visita padre-figlio e consigliare e aiutare i genitori nella cura e

nell’educazione del figlio.

C. In seguito al ricovero

volontario di CO 2 presso il Centro __________ in provincia di __________, in

occasione di un’udienza tenutasi il 21 ottobre 2013, l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata

alla Commissione tutoria, ha deciso di sospendere le relazioni personali tra il

bambino e il padre. Con decisione 18 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha

fissato un diritto per il padre di contattare telefonicamente PI 1 ogni martedì

e venerdì intorno alle ore 20.00 per una durata di 5/10 minuti. Le telefonate

avrebbero dovuto essere effettuate tramite l’utenza telefonica mobile della

madre, RE 1. Entrambi i genitori sono

insorti contro detta decisione mediante reclamo a questa Camera.

D. CO 2 il 14 marzo 2014 ha terminato il suo percorso presso il Centro __________, trovando un posto di lavoro temporaneo

nella manutenzione dell'albergo __________ a __________ di __________

(Provincia di __________).

Il 7 aprile 2014 è

avvenuto un incontro al quale la madre non ha potuto partecipare personalmente

a causa di una malattia grave. Il suo legale, di fronte ad una proposta di CO 2

di vedere il figlio “4 giorni al mese concentrati in un’unica volta

comprendente anche il fine settimana, al più presto per il fine settimana di Pasqua

o quello successivo” si è quindi riservato di contattare prima RE 1 e di

esprimersi in seguito. Con scritto 14 aprile 2014 ha quindi precisato di non essere d’accordo con un tale assetto e di proporre un riavvicinamento

graduale di padre e figlio, con un “diritto di visita sorvegliato dalle ore

10.00 alle ore 18.00 da esercitarsi ogni ultimo sabato del mese, la prima volta

sabato 26 aprile 2014 (PI 1 e la madre essendo via per il fine settimana

pasquale) con presa a carico e riconsegna del figlio presso un punto di

incontro”.

E. Il 16 maggio 2014 CO

2 ha comunicato all'Autorità di protezione di essere rientrato al suo domicilio

in Svizzera, rilevando che la lontananza da suo figlio era per lui “troppo

pesante” e che era “troppo tempo” che non lo vedeva.

Con decisione 26 maggio

2014 l’Autorità di protezione ha immediatamente ripristinato le relazioni

personali tra PI 1 e il padre come da decisione 11 maggio 2012, con le seguenti

aggiunte e condizioni: “a. la madre accompagnerà il figlio PI 1 al Punto

d’incontro di Casa __________, che consegnerà entro le 9.40; b. il padre vi

prenderà in consegna il figlio PI 1 alle 9.50 e lo riaccompagnerà entro le

18.00 quando lo consegnerà; c. al curatore è dato incarico d’organizzare la

prima visita al Punto d’Incontro con i genitori e gli operatori da tenersi

entro sette giorni lavorativi dall’intimazione della presente; d. ai genitori è

fatto ordine di attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei responsabili del

servizio; e. ai responsabili del Punto d’incontro di Casa __________ è dato

incarico di inviare a questa autorità un rapporto sull’andamento dopo sei incontri”.

Con decisione 11 luglio 2014 questa Camera

ha stralciato dai ruoli le procedure di reclamo di cui al considerando C,

poiché la decisione impugnata è stata superata dalla decisione 26 maggio 2014 e

i precedenti gravami erano divenuti privi d’oggetto.

F. Contro la decisione 26

maggio 2014 è insorta RE 1 con reclamo 27 giugno 2014 con il quale chiede

l’annullamento e il rinvio dell’incarto all’Autorità di protezione per esperire

i necessari accertamenti al fine di stabilire il ripristino del diritto di visita

tra padre e figlio con “migliore modalità”. Contestualmente RE 1 ha postulato

di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Preliminarmente

essa ha pure chiesto la concessione dell’effetto sospensivo, che è stato accolto

da questo giudice con decisione 21 luglio 2014.

G. Con osservazioni 7

luglio 2014 CO 2 sostiene che il reclamo contiene indicazioni “contraddittorie

e non veritiere”. PI 1 sarebbe, a suo dire, “normalissimo” quando trascorre le

giornate con lui. Aggiunge di non avere alcun tipo di dipendenza. Produce

quindi il rapporto – che lo concerne – d’analisi per la ricerca di sostanze

tossiche, medicamenti e sostanze stupefacenti.

H. In data 14 luglio

2014 l’Autorità di protezione ha sostenuto di non aver alcuna osservazione

particolare da presentare, precisando tuttavia di ritenere che “l’atteggiamento

della madre parrebbe oppositivo ad oltranza e tenderebbe ad esasperare il padre

per poi utilizzare le sue presunte reazioni inadeguate quale motivazione per

impedirgli di avere relazioni con il figlio”.

I. Il curatore

educativo CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni il 18 luglio 2014,

sottolineando che il bene del minore va tenuto in considerazione prioritariamente

e che il piccolo necessita di “ricominciare a vedere il padre con regolarità

ricostruendo con lui, in modo graduale, la relazione che aveva interrotto da

più di 6 mesi“. Egli ha precisato di non avere indicazioni – e di ritenere che

ciò non rientri nemmeno nel suo compito – per sostenere l’esigenza di una valutazione

sulle capacità genitoriali del padre, concludendo tuttavia con l’auspicio che

tutte le parti comunichino maggiormente tra loro.

L. Con replica 26

settembre 2014 la reclamante ha riconfermato integralmente il reclamo,

contestando le risposte dell’Autorità di protezione e specificando che non vi

sarebbe nulla di contraddittorio nelle parole e nell’agire della reclamante,

che ribadisce che il ripristino del diritto di visita dovrebbe avvenire

gradatamente e gradualmente, approfondendo anche le sue condizioni di salute.

Quanto al giudizio espresso dall’Autorità di protezione nelle proprie

osservazioni, la reclamante lo reputa fuori luogo ed esulante “chiaramente

dalla propria competenza e dal proprio potere di giudizio”, oltre a non aiutare

a creare “quel clima di serenità e dialogo che la concreta fattispecie meriterebbe

nell’interesse del minore, ma pure dei genitori”.

M. In data 24 ottobre

2014 la reclamante ha inviato a questa Camera l'atto di citazione di CO 2,

davanti al procuratore pubblico __________ per essere interrogato il 18

novembre 2014 in veste di imputato nel procedimento penale per i reati di violazione

di domicilio, trascuranza degli obblighi di mantenimento, ripetuta contravvenzione

intenzionale alla legge federale sul trasporto di viaggiatori, delitto contro

la LF sulle armi, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento

di atti dell’autorità, lesioni semplici e danneggiamento.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48

lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611.

del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto

delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art.

cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo

contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data

continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le

cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLPamm).

2.

Giusta

l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale

o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC N. 7). Il

diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo

di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di

identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c;5P.131/2006 del 25 agosto 2006,

cons. 3).

Nella fissazione del diritto di visita non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.

Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,

mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2

maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,

cons. 3b e 3c; sentenza del Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013).

Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la

frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di

salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali,

la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione

della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento

e così via (Hegnauer in: RDT 1998

pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

La personalità, la disponibilità -

segnatamente degli orari di lavoro irregolari - il luogo di abitazione e

l'ambiente di vita del titolare dei diritti di visita dovranno essere tenuti in

considerazione, così come la situazione del genitore o terzo che cresce il

minore - stato di salute, doveri professionali - la posizione di fratelli o sorelle,

la distanza geografica dei domicili (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Schulthess, 2014, n. 766).

Il diritto di visita va organizzato in base

a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e

in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle

difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo

complicate (Meier/Stettler,

op. cit., no. 767).

Dopo una sospensione delle relazioni

personali per un lungo periodo, una ripresa progressiva – segnatamente con un

diritto di visita accompagnato – è atta a rispondere alle esigenze di tutela

del bene del minore (Meier/Stettler,

op. cit., no.791 e nota. 1856; DTF 130 III 585, consid. 2.2.2.).

3.

Nel caso in esame,

la madre non contesta il ripristino delle relazioni personali tra padre e

figlio – sospese – bensì la modalità stabilita dall’Autorità di protezione. La

reclamante asserisce che le parti non sono state preventivamente sentite e di

conseguenza il ripristino con effetto immediato dei diritti di visita così come

stabiliti da una decisione 11 maggio 2012 sarebbe “scioccante nei tempi” e nei

contenuti poiché “palesemente arbitraria e lesiva del diritto di essere

sentito, resa senza minimamente accertare l’interesse e il bene del minore”. PI

1.

infatti non ha incontrato il padre per oltre sei mesi, mentre quest’ultimo si

trovava in una comunità di recupero per tossicodipendenti.

La reclamante precisa, a

proposito dell’indicazione contenuta nella decisione impugnata relativa alla

sua assenza a due incontri presso l’Autorità di protezione, di essere stata

convocata in ritardo ad un incontro previsto per il 23 dicembre 2013, avendo

ricevuto la convocazione dopo che era già avvenuto l’incontro. Ad un secondo

incontro, tenutosi il 7 aprile 2014, essa non ha invece partecipato personalmente

a causa di una grave malattia, ma a suo nome e per suo conto ha preso parte il

suo legale. Al proposito quindi, anche secondo questa Camera risulta imprecisa

l’indicazione nella decisione impugnata che “all’udienza 7 aprile 2014 la madre

non partecipava”.

La reclamante contesta poi

la decisione dell’Autorità di protezione, ponendo in dubbio che essa scaturisca

da una richiesta del padre, della quale, se esiste, essa non sarebbe a

conoscenza. Eccepisce di conseguenza la violazione del diritto di essere

sentita. A suo avviso i rapporti tra padre e figlio vanno poi comunque ristabiliti,

ma gradatamente e gradualmente nel tempo e dopo una verifica delle condizioni

di salute del padre, visti i suoi trascorsi. In particolare, la situazione attuale

sarebbe molto diversa da quella che aveva giustificato la decisione del maggio

2012.

(ripristinata con la decisione impugnata) e necessita di verifiche atte a

proteggere gli interessi del minore.

4.

In relazione al

diritto di essere sentita eccepito dalla reclamante, occorre evidenziare che la

decisione dell'Autorità di protezione dà risalto alla comunicazione del padre

del 14 maggio 2014 di aver fatto rientro in Svizzera, lasciando il lavoro in __________

poiché la sua lontananza dal figlio è divenuta troppo pesante. Dagli atti non

risulta che tale comunicazione – con la quale comunque CO 2 non fa valere

richieste diverse da quelle già discusse all'udienza del 7 aprile 2014 – sia

stata notificata a RE 1. In definitiva, par di capire che, vista detta comunicazione,

l'Autorità di protezione abbia risolto d'ufficio di ripristinare la regolamentazione

delle relazioni personali decisa l'11 maggio 2012, con alcune modifiche. Il

quesito a sapere se, in tali circostanze, la mancata notifica del messaggio

mail del 14 maggio 2014 costituisca una violazione del diritto di essere

sentito può restare indeciso, il reclamo dovendo essere comunque accolto per le

considerazioni che seguono.

5.

Le modalità di

ripristino delle relazioni personali sono in effetti censurabili. A tutela del

bene del minore l'Autorità di protezione avrebbe infatti dovuto esperire ulteriori

indagini al fine di stabilire un ripristino ponderato delle relazioni

personali. Le circostanze che nel 2012 avevano giustificato un diritto di

visita risultano infatti ora notevolmente modificate. Come diverse sono anche

le circostanze rispetto alla situazione personale attestata da CO 2 all'udienza

del 7 aprile 2014 (che a quel tempo risiedeva a __________ e lavorava sei

giorni su sette: da ciò la sua richiesta di concentrare le visite al figlio nei

quattro giorni di libero alla fine di ogni mese). Dopo la comunicazione del 14

maggio 2014, di cui già si è detto, il padre è rientrato in Ticino e di conseguenza

la sua disponibilità è anche modificata. La decisione impugnata, in

particolare, non considera per altro in alcun modo il lungo periodo di

interruzione delle relazioni personali tra padre e figlio e la necessità di

procedere con gradualità al ripristino dei diritti di visita (Meier/Stettler, op. cit., no.791 e nota.

1856; DTF 130 III 585, consid. 2.2.2.). Risulta quindi

quanto mai opportuno che le parti siano nuovamente convocate e che in tale

occasione si faccia chiarezza anche sulla situazione personale attuale del

padre, in relazione segnatamente al procedimento penale tutt'ora pendente nei

suoi confronti. Va per altro dato atto che da parte della reclamante non sembra

esserci volontà di voler intralciare o pregiudicare il diritto di padre e

figlio ad intrattenere delle relazioni, quanto piuttosto di assicurare proprio

l'approccio graduale nel ripristino delle stesse. A tal scopo la decisione

impugnata va quindi annullata e l’incarto rinviato all’Autorità di protezione

affinchè proceda come testè indicato.

6.

Quanto alla

richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE

1, il suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di buon

diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri

della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG). In merito al

secondo aspetto, l’indigenza della richiedente è tutt’altro che dimostrata, non

avendo essa prodotto il certificato municipale d’uso e nessun giustificativo. Essendo

peraltro RE 1 patrocinata, la motivazione della sua istanza (indicazione del

suo salario di fr. 3'089.02 mensili e del costo della pigione di fr. 1'400.-)

appare del tutto insufficiente e va respinta.

7.

Visto quanto precede

il reclamo è integralmente accolto. L'Autorità regionale di protezione risulta

soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD

II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; STF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e

pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico. Si giustifica

infine di condannare l’Autorità di protezione al versamento di congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

L’incarto

è rinviato all’Autorità di protezione __________ affinchè proceda ai sensi dei

considerandi.

2. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE

1 è respinta.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico dell’Autorità

regionale di protezione __________, che è condannata a versare a RE 1 fr. 800.-

a titolo di ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.