9.2014.97
Modifica delle relazioni personali in via cautelare; richiesta di ampliamento dei diritti di visita da parte della nonna
30 ottobre 2014Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2014.97
Lugano
30 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48
lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la
regolamentazione delle relazioni personali fra la reclamante e la nipote PI 1
(2009)
giudicando
sul reclamo del 3 luglio 2014 presentato da RE 1 contro il decreto cautelare emanato
il 20 giugno 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è
nata il 2009 da TERZ 1 e TERZ 2, entrambi tossicodipendenti.
Avendo la madre fatto uso di eroina durante la gravidanza, la bambina è nata
manifestando crisi di astinenza ed ha dovuto rimanere in ospedale circa cinque
mesi per le relative cure.
B. Con
decisione 11 settembre 2009 (ris. n. 327) della Commissione tutoria regionale __________,
PI 1 è stata posta sotto tutela (come già la madre, sin dal 2003). Con
decisione di pari data (ris. n. 326) è stato conferito mandato al Servizio medico
psicologico (SMP) di __________ di valutare le capacità genitoriali di TERZ 1.
Nel suo rapporto 9 novembre 2009, l’SMP ha subordinato le dimissioni
dall’ospedale di PI 1 al reperimento di una struttura adeguata per madre e
figlia, non ritenendo confacente la soluzione proposta dalla qui reclamante RE
1 – madre di TERZ 1 – di occuparsi personalmente sia della figlia che della
nipote.
C. Dopo un
periodo transitorio in cui TERZ 1 ha soggiornato presso il Centro di competenza
della Clinica psichiatrica cantonale a __________ e PI 1 presso Casa __________
a __________, dal mese di giugno 2010 entrambe sono state collocate presso una
comunità di recupero ad __________.
D. Nell’aprile
2012 TERZ 1 ha abbandonato la comunità – lasciandovi la figlia PI 1 – per
ritornare in Ticino. La Commissione tutoria ha dunque provveduto al rimpatrio
della minore e l’ha collocata presso Casa __________ (ris. n. 204 del 17 aprile
2012), ove si trova ancora oggi. La Commissione tutoria, divenuta Autorità regionale
di protezione dal 1° gennaio 2013 (in seguito Autorità di protezione), ha poi
regolato i diritti di visita tra PI 1 e i suoi famigliari (madre, nonna materna
e nonno paterno; la minore non ha invece mai avuto rapporti con il padre).
E. Dal
mese di marzo 2013 i diritti di visita settimanali con TERZ 1 non hanno avuto
continuità. L’Autorità di protezione è intervenuta per sospenderne l’esercizio
sia a seguito delle assenze ingiustificate della madre, sia a seguito delle sue
ricadute nel consumo di stupefacenti. Sospesi dal Natale 2013, i diritti di
visita fra PI 1 e la madre sono stati ripristinati in forma sorvegliata dal 18
settembre 2014, a cadenza quindicinale per un’ora.
I nonni
paterni hanno inizialmente mantenuto rapporti costanti con PI 1. Il nonno
paterno, a seguito del decesso della moglie e del suo trasferimento a __________,
ha dapprima esercitato mensilmente il suo diritto di visita, per poi invece
interrompere i contatti con la minore.
La nonna
materna è stata l’unica a garantire a PI 1 una certa continuità nell’esercizio
dei diritti di visita. In particolare, dal momento dell’interruzione delle
relazioni personali con la madre e sino a maggio 2014, PI 1 e la nonna si sono
incontrate sempre a cadenza quindicinale per 1 ora e mezza, con passaggio
presso il Punto d’Incontro. Delle successive estensioni del diritto di visita
si riferirà più precisamente nel prosieguo.
F. Con
istanza 20 gennaio 2014 RE 1, patrocinata da un legale, ha chiesto all’Autorità
di protezione l’accesso agli atti dell’incarto e la convocazione di un’udienza
“durante la quale discutere in modo aperto e trasparente su tutti gli
aspetti che concernono le relazioni nonna e nipote presenti e futuri”.
Postulava inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, preannunciando l’invio del certificato municipale e della relativa
documentazione.
G. Con lettera 5 maggio
2014, la patrocinatrice di RE 1 ha inviato all’Autorità di protezione
un’istanza, datata 28 aprile 2014, chiedendo sia in via cautelare che nel
merito l’affidamento di PI 1, rispettivamente l’estensione dei diritti di
visita dapprima ad un giorno intero alla settimana (dalle 9.00 alle 18.00), e
dopo un mese per l’intero week-end (da venerdì pomeriggio dopo l’asilo fino
alla domenica alle 18.00), oltre alla concessione dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
H. In
occasione di un’udienza tenutasi il 20 maggio 2014, la patrocinatrice di RE 1
ha ribadito le richieste contenute nella sua ultima istanza, ovvero
un’estensione graduale dei diritti di visita e la valutazione di un possibile
affido alla nonna materna. Considerato il vissuto della minore, l’Autorità di
protezione ha comunicato di ritenere indispensabile che si agisca “con i
dovuti tempi” e che a breve valuterà la possibilità di ampliare i diritti
di visita così come richiesto, ovvero “di poterlo esercitare il sabato
settimanalmente fin dopo pranzo anziché il pomeriggio, con la possibilità di
aumentarne la durata con l’arrivo della bella stagione”. La patrocinatrice
ha proposto “di richiedere una valutazione delle capacità della signora RE 1
di occuparsi della nipote e una valutazione socio-ambientale”, e l’Autorità
di protezione ha anticipato che avrebbe richiesto aggiornamenti sull’andamento
delle visite tra nonna e nipote.
Con e-mail
del 22 maggio seguente l’Autorità di protezione informava la patrocinatrice di RE
1 di aver accolto le richieste in merito ai diritti di visita, nel senso di
accordare alla nonna un diritto di visita settimanale, al sabato, dalle 9.30
alle 13.30 (siccome PI 1 necessita ancora di un riposino pomeridiano) senza più
far capo al Punto d’Incontro.
I. Dopo
due sabati trascorsi esercitando i diritti di visita secondo il nuovo assetto,
con istanza 4 giugno 2014, RE 1 chiedeva – già in via cautelare – un ulteriore ampliamento
dei diritti di visita con PI 1 (da venerdì pomeriggio dopo l’asilo fino alla
domenica alle 19.00) e la possibilità di trascorrere sia i giorni festivi che alcune
settimane delle vacanze estive con lei. Postulava nuovamente di essere posta a
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
L. Con
reclamo del 13 giugno 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando l’accertamento
della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione
nell’evadere le sue istanze. Tale impugnativa è stata evasa separatamente,
vista la diversa competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 2 LOG; inc.
CDP 9.2014.88).
M. Con decisione
cautelare 20 giugno 2014 (ris. n. 224) l’Autorità di protezione
ha respinto l’istanza cautelare 4 giugno 2014 di RE 1 tendente alla modifica
dei diritti di visita, confermando il vigente diritto di visita settimanale di
4 ore al sabato e riservandosi di decidere volta per volta i diritti di visita
durante le vacanze.
N. Per il
tramite della sua patrocinatrice, RE 1 ha impugnato tale decisione cautelare, domandando
l’accoglimento delle sue istanze 28 aprile 2014 e 4 giugno 2014 e l’ampliamento
delle relazioni personali con PI 1, estendendole anche al pernottamento presso
la sua abitazione nei fine settimana e nei giorni festivi, oltre alle vacanze.
Con scritto
del 7 luglio seguente, l’insorgente ha domandato il beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
O. Nelle
sue osservazioni del 31 luglio 2014, l’Autorità di protezione ha postulato la
reiezione dell’impugnativa e si è riconfermata nella propria decisione
cautelare, rimarcando che “le decisioni sono sempre state prese con
cognizione di causa, surrogate da rapporti redatti da specialisti del settore e
rispettando la tempistica che la delicatezza del rispetto del minore impone”
(pag. 1).
Con scritto
del 17 luglio 2014, il tutore di PI 1 non ha formulato particolari osservazioni
al gravame.
P. Con scritto del 26
agosto 2014, RE 1 ha prodotto della corrispondenza recente
intercorsa con l’Autorità di protezione ed ha comunicato di rinunciare a
presentare una replica. Né l’Autorità di protezione, né il tutore della minore
hanno duplicato.
Q. Successivamente
all’inoltro del reclamo, e considerato l’andamento positivo delle relazioni
personali nonna-nipote, con scritto del 7 agosto 2014 l’Autorità di protezione
ha aumentato i diritti di visita settimanali della nonna, stabilendoli ogni sabato
dalle 9.30 alle 18.00.
Il 4
settembre 2014 l’Autorità di protezione ha comunicato ad RE 1 di avere ancora
esteso i diritti di visita, aumentandone la durata e prevedendo, ogni quindici
giorni (la prima volta il 13/14 settembre), la possibilità per PI 1 di
pernottare presso di lei durante il week-end.
Con scritto
del 20 ottobre 2014, l’Autorità di protezione ha indicato di non ritenere per
il momento opportuno un ulteriore ampliamento, per “non caricare troppo
emotivamente la bambina” considerato il recente ripristino dei diritti di
visita materni, ma di stare valutando la possibilità per PI 1 di trascorrere
qualche giorno di vacanza a casa della nonna.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova
Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare
l’art. 99 LPAmm.
2.
Nel
suo reclamo RE 1 postula l’accoglimento delle sue istanze 28 aprile 2014 e 4 giugno
2014.
in merito ai diritti di visita. In particolare chiede che PI 1 possa trascorrere
presso di lei i fine settimana (da venerdì sera dopo l’asilo fino alle 19.00 di
domenica sera) e i giorni festivi (a partire dalle 17.00 del giorno prima fino
alle 19.00 del giorno stesso, compresi i ponti fra il fine settimana e il
giorno festivo), oltre ad una settimana di vacanza nel mese di luglio 2014 e
tre settimane nel mese di agosto 2014 (durante la chiusura di Casa __________).
2.1
Nella
decisione impugnata l’Autorità di protezione, dopo aver riassunto le richieste
di RE 1 e le tappe recenti del procedimento, ha confermato di ritenere “veramente
indispensabile agire con i dovuti tempi preparando adeguatamente PI 1 ad
un’eventuale modifica del diritto di visita”, “considerato il vissuto
della minore” e il fatto che quest’ultima ripone tutte le sue sicurezze in
Casa __________ (pag. 2).
Richiamati i
presupposti per l’adozione di una misura cautelare e considerato come dalle
informazioni assunte emerga “una difficoltà della minore nell’allontanarsi
dall’Istituto”, l’Autorità di protezione ha ritenuto che una modifica “così
sostanziale” dei diritti di visita non potesse essere adottata già in via
cautelare ma che fosse necessario attendere l’esito delle verifiche già
richieste (pag. 3). L’Autorità di protezione ha peraltro rimarcato che RE 1 ha
“deciso in maniera arbitraria di trascorrere il diritto di visita del 24
maggio 2014 al proprio domicilio”, nonostante le fosse stato chiesto di non
esercitare le visite a __________ “per ovvi motivi e nel rispetto
della sensibilità della minore” (pag. 2).
Di
conseguenza, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 4 giugno 2014 e ha
confermato l’assetto attuale dei diritti di visita, con richiesta a RE 1 “di
mantenere un comportamento corretto, informando tempestivamente l’Autorità di
qualsiasi cambiamento relativo al diritto di visita”. Il decreto è stato
assortito dalla comminatoria dell’art. 292 CP.
2.2
L’insorgente
nel suo memoriale ripercorre le varie tappe della vicenda, evidenziando la
costante presenza della nonna nella vita di PI 1, sin dal parto e sin dalla sua
permanenza in ospedale per la cura delle crisi di astinenza. Critica le decisioni
adottate in passato dall’Autorità di protezione, sostenendo che “i diritti
di visita a favore dei nonni sono stati deliberatamente e consapevolmente
limitati da Casa __________ e dalla ARP __________ per favorire l’inserimento
della minore in una famiglia affidataria, di cui i nonni tra l’altro non
sapevano nulla” (reclamo, pag. 4). Secondo l’insorgente, “l’ARP __________
e Casa __________ hanno dimostrato in questa vicenda una totale mancanza
di professionalità e rispetto e attenzione verso la minore e il suo bene
psicofisico, esponendola a profondo dolore e disperazione per averla
ingiustamente e immotivatamente separata dai propri famigliari più stretti” (reclamo,
pag. 5). La reclamante afferma che “per tutti questi anni l’ARP __________
e Casa __________ hanno potuto contare sulla fiducia e l’ingenuità che i
nonni nutrivano nelle istituzioni, per approfittarne egoisticamente e portare
avanti indisturbati i loro interessi e non certo quelli della minore”
(reclamo, pag. 5). L’Autorità di protezione, abusando del suo potere, “non
ha fatto altro che adoperarsi in tutti i modi per separare la nipote dagli
amati nonni, sperando che diventasse più docile e facile da manipolare per i
loro disegni” (reclamo, pag. 6).
Con
riferimento al decreto cautelare impugnato, l’insorgente riferisce che
nell’incarto non vi è alcun elemento negativo nei suoi confronti, ma che al contrario
“il rapporto del Punto d’Incontro afferma come tra la nonna e la minore ci
sia un rapporto speciale, molto positivo”; che la nonna è stata costante
nell’esercizio dei diritti di visita e che si è sempre comportata in maniera
adeguata; che “la minore chiede di continuo di stare con la sua nonna e di
recarsi al suo domicilio per passarvi il fine settimana”. Vi è dunque una
prognosi favorevole a che il diritto di visita sarà a breve esteso e
comprenderà il fine settimana (reclamo, pag. 7).
Il requisito
dell’urgenza è pure dato, considerato lo “stato psichico della minore che
soffre a vedere la nonna soltanto per poche ore il sabato mattina”,
peraltro costrette a girovagare per __________ non potendo in tale lasso di
tempo recarsi fino a __________ (reclamo, pag. 7). L’Autorità di protezione ha
riconosciuto la necessità di consentire a PI 1 di trascorrere i fine settimana
fuori dall’Istituto, “ma incomprensibilmente alla nonna viene rifiutato
l’affidamento di PI 1, preferendole una famiglia estranea”, non gradita a PI
1.
che sinora non ha voluto trascorrere nemmeno una notte a casa loro (reclamo,
pag. 8). Protrarre questa situazione, senza estendere i diritti di visita
presso la nonna per l’intero fine settimana, rischierebbe di creare a PI 1 “disturbi
profondi da richiedere una terapia psichiatrica” (reclamo, pag. 8-9).
Secondo
l’insorgente, un tale provvedimento sarebbe inoltre proporzionale e troverebbe
l’accordo della madre di PI 1 (reclamo, pag. 9-10). Contesta le affermazioni
della ex direttrice di Casa __________ e il rimprovero di aver portato PI 1 al
proprio domicilio, ritenendo che non vi fosse un divieto in tal senso e
ritenendo la comminatoria penale del tutto sproporzionata e limitativa della
libertà personale della nonna e della minore (reclamo, pag. 10-12).
In
conclusione, l’insorgente ritiene che confermare il decreto cautelare equivale
a “sostenere un agire sconsiderato e arbitrario dell’ARP __________ e di
Casa __________, non accorgendosi ancora una volta che il bene psico-fisico
della minore è chiaramente messo in pericolo proprio dall’Autorità chiamata a
tutelarlo”, non essendovi “alcun rischio concreto per il bene della
minore nel concederle di stare con la nonna il fine settimana” (reclamo,
pag. 13). Postula dunque l’accoglimento delle sue istanze 28 aprile 2014 e 4
giugno 2014 e l’ampliamento dei diritti di visita con la nipote per i fine
settimana (da venerdì sera dopo l’asilo fino alle 19.00 di domenica sera) e i
giorni festivi (a partire dalle 17.00 del giorno prima fino alle 19.00 del
giorno stesso, compresi i ponti fra il fine settimana e il giorno festivo)
oltre a quattro settimane complessive di vacanze estive.
2.3
Ai sensi
dell’art. 273 cpv. 1 CC, i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale
o della custodia, nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
Giusta
l’art. 274a CC, il diritto alle relazioni personali può, in circostanze straordinarie,
essere conferito anche ad altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò
serva al bene del figlio (cpv. 1); i limiti del diritto di visita posti ai
genitori vigono per analogia (cpv. 2).
Sono
circostanze straordinarie – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono
più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne (Hegnauer, Berner Kommentar, Vol. II, 1997,
ad art. 274a CC n. 19; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª ed. 2014,
n. 760-761; Schwenzer, BSK ZGB I,
4.
ed. 2010, ad art. 274a CC n. 5; Leuba,
CR CC I, 2010, ad art. 274a CC n. 7-9). Quanto al bene del figlio, esso può
risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l'uno o
l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale persona gli infonda
o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non si abbiano a paventare
effetti collaterali negativi (Hegnauer/Meier,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ª edizione 1998, pag. 110 n.
19.
; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, n. 761; Leuba, CR CC I,
ad art. 274a CC n. 5). Diversamente dalle relazioni personali tra i genitori e
il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio devono orientarsi
esclusivamente al bene di quest'ultimo; l'interesse dei terzi che desiderano
intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (Hegnauer, Berner Kommentar, ad art. 274a
CC, n. 15; Schwenzer, BSK ZGB I, ad
art. 274a CC n. 2; Leuba, CR CC I,
ad art. 274a CC n. 6; v. anche sentenze I CCA del 26 marzo 2007, inc.
11.2004
, consid. 5 e del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 6).
Ogni
modifica delle relazioni personali presuppone che sia intervenuto un cambiamento
importante delle circostanze (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, n. 815; Hegnauer/Meier,
Droit suisse de la filiation et de la famille, n. 19.17; cfr. anche art. 298d
cpv. 1 e art. 313 cpv. 1 CC). Tuttavia, ciò non significa che la modifica
dell’assetto previsto sia sottoposta ad esigenze particolarmente severe (cfr.
per analogia STF del 9 gennaio 2014, inc.5A_756/2013, consid. 5.1.1; DTF 111
II 405). Il cambiamento delle circostanze è importante e sufficiente per
modificare la regolamentazione esistente, laddove una tale modifica appare
necessaria per il bene del minore (STF del 7 giugno 2011, inc.5A_101/2011,
consid. 3.1.1; STF del 23 maggio 2013, inc.5A_120/2013, consid. 2.1.1).
2.4
Ai sensi
dell’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di
una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i
provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in
particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti
(cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può
immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che
partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare
osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro
dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).
Presupposti
per l’emanazione di una decisione cautelare sono la prognosi favorevole del
procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza
della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve
essere necessaria e idonea; Auer/Marti,
BSK Erw.Schutz, 2010, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio
2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).
2.5
Nel caso
concreto, non occorre attardarsi sulla questione a sapere se tra PI 1 e la
nonna sussista un solido rapporto affettivo e se PI 1 trascorra con piacere del
tempo con la nonna. L’esistenza di “circostanze straordinarie” è di rilievo
unicamente per il conferimento di relazioni personali che, nella fattispecie,
non sono in discussione. Occorre dunque valutare la richiesta di ampliamento
degli stessi considerando quali cambiamenti siano sopravvenuti nel frattempo a
giustificazione della modifica dell’assetto esistente – urgente, poiché richiesta
già in via cautelare – ponderando le circostanze alla luce del bene della
minore.
Ora, si
rileva che l’istanza dell’insorgente è pervenuta all’Autorità di protezione
solo due settimane dopo che i diritti di visita erano stati estesi da 1 ora e mezza
a cadenza quindicinale a 4 ore settimanalmente. In particolare, solo due
diritti di visita hanno avuto luogo con il nuovo assetto, il 24 e il 31 maggio
2014.
Sebbene non sia contestato che tali diritti di visita si siano svolti in
maniera positiva per la minore, in questo lasso non risultano esservi stati dei
cambiamenti significativi, tali da rendere opportuna l’estensione, in via
urgente, dell’esercizio delle relazioni personali includendo un pernottamento
presso la nonna. Nella fattispecie difetta quindi il requisito dell’urgenza,
indispensabile per decretare una modifica dell’assetto già in via cautelare. Le
affermazioni dell’insorgente, secondo cui il mancato pernottamento presso la
nonna durante i week-end sarebbe alla base di uno stato di sofferenza fisica
e/o psichica della minore, non hanno trovato riscontro agli atti. Atti da cui
risulta invece, al contrario, la necessità di procedere gradualmente con PI 1,
preparandola adeguatamente ai cambiamenti riguardanti le relazioni personali.
Va infatti ricordato che PI 1 all’età di due anni e mezzo è stata lasciata
dalla madre presso la comunità terapeutica italiana ove vivevano assieme per
tornare, da sola, in Ticino; che la minore si è trovata a più riprese, in
occasione dei diritti di visita, ad attendere invano la madre; che ha dovuto
elaborare anche il distacco dalla nonna paterna, deceduta a fine 2013, e dal
nonno paterno, figura cui era molto legata, che ha interrotto le visite.
Sebbene nessuno di questi eventi sia imputabile alla qui reclamante, questo
vissuto di separazioni e abbandoni deve essere preso in seria considerazione
per valutare i provvedimenti da adottare nell’interesse della minore e conferma
la necessità di agire per gradi e nei dovuti tempi. La modifica richiesta,
incisiva nel senso che opera un cambiamento radicale nella quotidianità che la
minore ha trovato presso Casa __________, non può essere decretata già in via
cautelare.
Alla luce di
tutte le circostanze evocate, il giudizio dell’Autorità di protezione va dunque
qui condiviso, nella misura in cui un maggior ampliamento dei diritti di visita
di RE 1 così come da lei richiesto deve essere preso in considerazione in
maniera più graduale e progressiva, rispettando una tempistica che non destabilizzi
PI 1 e monitorando le reazioni della minore. La decisione impugnata merita
quindi conferma.
In via
abbondanziale si rileva che le critiche all’Autorità di protezione di voler sistematicamente
sfavorire le relazioni personali fra PI 1 e la nonna sono infondate.
Nei mesi
successivi all’inoltro del reclamo l’Autorità di protezione, coerentemente con
quanto sopra e a conferma delle intenzioni di effettuare con una tempistica più
delicata i cambiamenti riguardanti la quotidianità di PI 1, ha effettivamente
ampliato ulteriormente le relazioni personali nonna-nipote nel senso richiesto
dall’insorgente, prevedendo il pernottamento di PI 1 presso la nonna durante il
week-end (cfr. lettera 4 settembre 2014). Nell’ultima missiva, l’Autorità di
protezione ha anche preannunciato una decisione in relazione alla possibilità
per PI 1 di trascorrere qualche giorno di vacanza presso la nonna (cfr. lettera
20.
ottobre 2014).
Si può
semmai richiamare l’Autorità di protezione per essersi, in passato, determinata
su richieste e istanze delle parti unicamente mediante una semplice comunicazione
via lettera. Se è vero che ciò può essere stato frutto di richieste della
stessa patrocinatrice di RE 1 (cfr. e-mail 4 giugno 2014 con annessa l’istanza
di medesima data) va ricordato che, nella misura in cui vengono stabiliti o
modificati diritti di visita, occorre pronunciarsi mediante una decisione
formale munita dell’indicazione delle vie di ricorso, come rettamente fatto in
occasione della decisione cautelare oggetto del presente procedimento. Si
invita dunque l’Autorità di protezione ad un maggior rigore formale in tal
senso.
3.
Con
scritto del 7 luglio 2014, RE 1 ha postulato l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, a decorrere dal 23
giugno 2014, data di intimazione della decisione impugnata.
Ai sensi
dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda
non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Nel caso
concreto, dalla documentazione prodotta da RE 1 emerge una situazione
patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Per il
resto – nonostante la reiezione del gravame, e sebbene non fossero date le condizioni
per una modifica in via cautelare dell’assetto dei diritti di visita – il
reclamo non appariva totalmente privo di probabilità di esito favorevole, nella
misura in cui l’Autorità di protezione nello scorso mese di settembre ha
comunque aderito alle richieste di RE 1 concernenti il pernottamento di PI 1 durante
i week-end. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio può dunque essere accolta. Tale beneficio è concesso a
partire dal 3 luglio 2014, data di presentazione del reclamo, comprendendo
tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduto e che si sono resi
necessari tanto per presentare l’impugnativa, quanto per redigere la domanda di
gratuito patrocinio (cfr. DTF 122 I 322, consid. 3b; Trezzini, Commentario CPC, 2011, pag. 485 ad art. 119).
4.
In considerazione
della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo
di oneri processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è accolta.
3. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili
per la procedura in oggetto.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.