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Decisione

9.2014.97

Modifica delle relazioni personali in via cautelare; richiesta di ampliamento dei diritti di visita da parte della nonna

30 ottobre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è

nata il 2009 da TERZ 1 e TERZ 2, entrambi tossicodipendenti.

Avendo la madre fatto uso di eroina durante la gravidanza, la bambina è nata

manifestando crisi di astinenza ed ha dovuto rimanere in ospedale circa cinque

mesi per le relative cure.

B. Con

decisione 11 settembre 2009 (ris. n. 327) della Commissione tutoria regionale __________,

PI 1 è stata posta sotto tutela (come già la madre, sin dal 2003). Con

decisione di pari data (ris. n. 326) è stato conferito mandato al Servizio medico

psicologico (SMP) di __________ di valutare le capacità genitoriali di TERZ 1.

Nel suo rapporto 9 novembre 2009, l’SMP ha subordinato le dimissioni

dall’ospedale di PI 1 al reperimento di una struttura adeguata per madre e

figlia, non ritenendo confacente la soluzione proposta dalla qui reclamante RE

1 – madre di TERZ 1 – di occuparsi personalmente sia della figlia che della

nipote.

C. Dopo un

periodo transitorio in cui TERZ 1 ha soggiornato presso il Centro di competenza

della Clinica psichiatrica cantonale a __________ e PI 1 presso Casa __________

a __________, dal mese di giugno 2010 entrambe sono state collocate presso una

comunità di recupero ad __________.

D. Nell’aprile

2012 TERZ 1 ha abbandonato la comunità – lasciandovi la figlia PI 1 – per

ritornare in Ticino. La Commissione tutoria ha dunque provveduto al rimpatrio

della minore e l’ha collocata presso Casa __________ (ris. n. 204 del 17 aprile

2012), ove si trova ancora oggi. La Commissione tutoria, divenuta Autorità regionale

di protezione dal 1° gennaio 2013 (in seguito Autorità di protezione), ha poi

regolato i diritti di visita tra PI 1 e i suoi famigliari (madre, nonna materna

e nonno paterno; la minore non ha invece mai avuto rapporti con il padre).

E. Dal

mese di marzo 2013 i diritti di visita settimanali con TERZ 1 non hanno avuto

continuità. L’Autorità di protezione è intervenuta per sospenderne l’esercizio

sia a seguito delle assenze ingiustificate della madre, sia a seguito delle sue

ricadute nel consumo di stupefacenti. Sospesi dal Natale 2013, i diritti di

visita fra PI 1 e la madre sono stati ripristinati in forma sorvegliata dal 18

settembre 2014, a cadenza quindicinale per un’ora.

I nonni

paterni hanno inizialmente mantenuto rapporti costanti con PI 1. Il nonno

paterno, a seguito del decesso della moglie e del suo trasferimento a __________,

ha dapprima esercitato mensilmente il suo diritto di visita, per poi invece

interrompere i contatti con la minore.

La nonna

materna è stata l’unica a garantire a PI 1 una certa continuità nell’esercizio

dei diritti di visita. In particolare, dal momento dell’interruzione delle

relazioni personali con la madre e sino a maggio 2014, PI 1 e la nonna si sono

incontrate sempre a cadenza quindicinale per 1 ora e mezza, con passaggio

presso il Punto d’Incontro. Delle successive estensioni del diritto di visita

si riferirà più precisamente nel prosieguo.

F. Con

istanza 20 gennaio 2014 RE 1, patrocinata da un legale, ha chiesto all’Autorità

di protezione l’accesso agli atti dell’incarto e la convocazione di un’udienza

“durante la quale discutere in modo aperto e trasparente su tutti gli

aspetti che concernono le relazioni nonna e nipote presenti e futuri”.

Postulava inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, preannunciando l’invio del certificato municipale e della relativa

documentazione.

G. Con lettera 5 maggio

2014, la patrocinatrice di RE 1 ha inviato all’Autorità di protezione

un’istanza, datata 28 aprile 2014, chiedendo sia in via cautelare che nel

merito l’affidamento di PI 1, rispettivamente l’estensione dei diritti di

visita dapprima ad un giorno intero alla settimana (dalle 9.00 alle 18.00), e

dopo un mese per l’intero week-end (da venerdì pomeriggio dopo l’asilo fino

alla domenica alle 18.00), oltre alla concessione dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio.

H. In

occasione di un’udienza tenutasi il 20 maggio 2014, la patrocinatrice di RE 1

ha ribadito le richieste contenute nella sua ultima istanza, ovvero

un’estensione graduale dei diritti di visita e la valutazione di un possibile

affido alla nonna materna. Considerato il vissuto della minore, l’Autorità di

protezione ha comunicato di ritenere indispensabile che si agisca “con i

dovuti tempi” e che a breve valuterà la possibilità di ampliare i diritti

di visita così come richiesto, ovvero “di poterlo esercitare il sabato

settimanalmente fin dopo pranzo anziché il pomeriggio, con la possibilità di

aumentarne la durata con l’arrivo della bella stagione”. La patrocinatrice

ha proposto “di richiedere una valutazione delle capacità della signora RE 1

di occuparsi della nipote e una valutazione socio-ambientale”, e l’Autorità

di protezione ha anticipato che avrebbe richiesto aggiornamenti sull’andamento

delle visite tra nonna e nipote.

Con e-mail

del 22 maggio seguente l’Autorità di protezione informava la patrocinatrice di RE

1 di aver accolto le richieste in merito ai diritti di visita, nel senso di

accordare alla nonna un diritto di visita settimanale, al sabato, dalle 9.30

alle 13.30 (siccome PI 1 necessita ancora di un riposino pomeridiano) senza più

far capo al Punto d’Incontro.

I. Dopo

due sabati trascorsi esercitando i diritti di visita secondo il nuovo assetto,

con istanza 4 giugno 2014, RE 1 chiedeva – già in via cautelare – un ulteriore ampliamento

dei diritti di visita con PI 1 (da venerdì pomeriggio dopo l’asilo fino alla

domenica alle 19.00) e la possibilità di trascorrere sia i giorni festivi che alcune

settimane delle vacanze estive con lei. Postulava nuovamente di essere posta a

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

L. Con

reclamo del 13 giugno 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando l’accertamento

della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione

nell’evadere le sue istanze. Tale impugnativa è stata evasa separatamente,

vista la diversa competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 2 LOG; inc.

CDP 9.2014.88).

M. Con decisione

cautelare 20 giugno 2014 (ris. n. 224) l’Autorità di protezione

ha respinto l’istanza cautelare 4 giugno 2014 di RE 1 tendente alla modifica

dei diritti di visita, confermando il vigente diritto di visita settimanale di

4 ore al sabato e riservandosi di decidere volta per volta i diritti di visita

durante le vacanze.

N. Per il

tramite della sua patrocinatrice, RE 1 ha impugnato tale decisione cautelare, domandando

l’accoglimento delle sue istanze 28 aprile 2014 e 4 giugno 2014 e l’ampliamento

delle relazioni personali con PI 1, estendendole anche al pernottamento presso

la sua abitazione nei fine settimana e nei giorni festivi, oltre alle vacanze.

Con scritto

del 7 luglio seguente, l’insorgente ha domandato il beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

O. Nelle

sue osservazioni del 31 luglio 2014, l’Autorità di protezione ha postulato la

reiezione dell’impugnativa e si è riconfermata nella propria decisione

cautelare, rimarcando che “le decisioni sono sempre state prese con

cognizione di causa, surrogate da rapporti redatti da specialisti del settore e

rispettando la tempistica che la delicatezza del rispetto del minore impone”

(pag. 1).

Con scritto

del 17 luglio 2014, il tutore di PI 1 non ha formulato particolari osservazioni

al gravame.

P. Con scritto del 26

agosto 2014, RE 1 ha prodotto della corrispondenza recente

intercorsa con l’Autorità di protezione ed ha comunicato di rinunciare a

presentare una replica. Né l’Autorità di protezione, né il tutore della minore

hanno duplicato.

Q. Successivamente

all’inoltro del reclamo, e considerato l’andamento positivo delle relazioni

personali nonna-nipote, con scritto del 7 agosto 2014 l’Autorità di protezione

ha aumentato i diritti di visita settimanali della nonna, stabilendoli ogni sabato

dalle 9.30 alle 18.00.

Il 4

settembre 2014 l’Autorità di protezione ha comunicato ad RE 1 di avere ancora

esteso i diritti di visita, aumentandone la durata e prevedendo, ogni quindici

giorni (la prima volta il 13/14 settembre), la possibilità per PI 1 di

pernottare presso di lei durante il week-end.

Con scritto

del 20 ottobre 2014, l’Autorità di protezione ha indicato di non ritenere per

il momento opportuno un ulteriore ampliamento, per “non caricare troppo

emotivamente la bambina” considerato il recente ripristino dei diritti di

visita materni, ma di stare valutando la possibilità per PI 1 di trascorrere

qualche giorno di vacanza a casa della nonna.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova

Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare

l’art. 99 LPAmm.

2.

Nel

suo reclamo RE 1 postula l’accoglimento delle sue istanze 28 aprile 2014 e 4 giugno

2014.

in merito ai diritti di visita. In particolare chiede che PI 1 possa trascorrere

presso di lei i fine settimana (da venerdì sera dopo l’asilo fino alle 19.00 di

domenica sera) e i giorni festivi (a partire dalle 17.00 del giorno prima fino

alle 19.00 del giorno stesso, compresi i ponti fra il fine settimana e il

giorno festivo), oltre ad una settimana di vacanza nel mese di luglio 2014 e

tre settimane nel mese di agosto 2014 (durante la chiusura di Casa __________).

2.1

Nella

decisione impugnata l’Autorità di protezione, dopo aver riassunto le richieste

di RE 1 e le tappe recenti del procedimento, ha confermato di ritenere “veramente

indispensabile agire con i dovuti tempi preparando adeguatamente PI 1 ad

un’eventuale modifica del diritto di visita”, “considerato il vissuto

della minore” e il fatto che quest’ultima ripone tutte le sue sicurezze in

Casa __________ (pag. 2).

Richiamati i

presupposti per l’adozione di una misura cautelare e considerato come dalle

informazioni assunte emerga “una difficoltà della minore nell’allontanarsi

dall’Istituto”, l’Autorità di protezione ha ritenuto che una modifica “così

sostanziale” dei diritti di visita non potesse essere adottata già in via

cautelare ma che fosse necessario attendere l’esito delle verifiche già

richieste (pag. 3). L’Autorità di protezione ha peraltro rimarcato che RE 1 ha

“deciso in maniera arbitraria di trascorrere il diritto di visita del 24

maggio 2014 al proprio domicilio”, nonostante le fosse stato chiesto di non

esercitare le visite a __________ “per ovvi motivi e nel rispetto

della sensibilità della minore” (pag. 2).

Di

conseguenza, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 4 giugno 2014 e ha

confermato l’assetto attuale dei diritti di visita, con richiesta a RE 1 “di

mantenere un comportamento corretto, informando tempestivamente l’Autorità di

qualsiasi cambiamento relativo al diritto di visita”. Il decreto è stato

assortito dalla comminatoria dell’art. 292 CP.

2.2

L’insorgente

nel suo memoriale ripercorre le varie tappe della vicenda, evidenziando la

costante presenza della nonna nella vita di PI 1, sin dal parto e sin dalla sua

permanenza in ospedale per la cura delle crisi di astinenza. Critica le decisioni

adottate in passato dall’Autorità di protezione, sostenendo che “i diritti

di visita a favore dei nonni sono stati deliberatamente e consapevolmente

limitati da Casa __________ e dalla ARP __________ per favorire l’inserimento

della minore in una famiglia affidataria, di cui i nonni tra l’altro non

sapevano nulla” (reclamo, pag. 4). Secondo l’insorgente, “l’ARP __________

e Casa __________ hanno dimostrato in questa vicenda una totale mancanza

di professionalità e rispetto e attenzione verso la minore e il suo bene

psicofisico, esponendola a profondo dolore e disperazione per averla

ingiustamente e immotivatamente separata dai propri famigliari più stretti” (reclamo,

pag. 5). La reclamante afferma che “per tutti questi anni l’ARP __________

e Casa __________ hanno potuto contare sulla fiducia e l’ingenuità che i

nonni nutrivano nelle istituzioni, per approfittarne egoisticamente e portare

avanti indisturbati i loro interessi e non certo quelli della minore”

(reclamo, pag. 5). L’Autorità di protezione, abusando del suo potere, “non

ha fatto altro che adoperarsi in tutti i modi per separare la nipote dagli

amati nonni, sperando che diventasse più docile e facile da manipolare per i

loro disegni” (reclamo, pag. 6).

Con

riferimento al decreto cautelare impugnato, l’insorgente riferisce che

nell’incarto non vi è alcun elemento negativo nei suoi confronti, ma che al contrario

“il rapporto del Punto d’Incontro afferma come tra la nonna e la minore ci

sia un rapporto speciale, molto positivo”; che la nonna è stata costante

nell’esercizio dei diritti di visita e che si è sempre comportata in maniera

adeguata; che “la minore chiede di continuo di stare con la sua nonna e di

recarsi al suo domicilio per passarvi il fine settimana”. Vi è dunque una

prognosi favorevole a che il diritto di visita sarà a breve esteso e

comprenderà il fine settimana (reclamo, pag. 7).

Il requisito

dell’urgenza è pure dato, considerato lo “stato psichico della minore che

soffre a vedere la nonna soltanto per poche ore il sabato mattina”,

peraltro costrette a girovagare per __________ non potendo in tale lasso di

tempo recarsi fino a __________ (reclamo, pag. 7). L’Autorità di protezione ha

riconosciuto la necessità di consentire a PI 1 di trascorrere i fine settimana

fuori dall’Istituto, “ma incomprensibilmente alla nonna viene rifiutato

l’affidamento di PI 1, preferendole una famiglia estranea”, non gradita a PI

1.

che sinora non ha voluto trascorrere nemmeno una notte a casa loro (reclamo,

pag. 8). Protrarre questa situazione, senza estendere i diritti di visita

presso la nonna per l’intero fine settimana, rischierebbe di creare a PI 1 “disturbi

profondi da richiedere una terapia psichiatrica” (reclamo, pag. 8-9).

Secondo

l’insorgente, un tale provvedimento sarebbe inoltre proporzionale e troverebbe

l’accordo della madre di PI 1 (reclamo, pag. 9-10). Contesta le affermazioni

della ex direttrice di Casa __________ e il rimprovero di aver portato PI 1 al

proprio domicilio, ritenendo che non vi fosse un divieto in tal senso e

ritenendo la comminatoria penale del tutto sproporzionata e limitativa della

libertà personale della nonna e della minore (reclamo, pag. 10-12).

In

conclusione, l’insorgente ritiene che confermare il decreto cautelare equivale

a “sostenere un agire sconsiderato e arbitrario dell’ARP __________ e di

Casa __________, non accorgendosi ancora una volta che il bene psico-fisico

della minore è chiaramente messo in pericolo proprio dall’Autorità chiamata a

tutelarlo”, non essendovi “alcun rischio concreto per il bene della

minore nel concederle di stare con la nonna il fine settimana” (reclamo,

pag. 13). Postula dunque l’accoglimento delle sue istanze 28 aprile 2014 e 4

giugno 2014 e l’ampliamento dei diritti di visita con la nipote per i fine

settimana (da venerdì sera dopo l’asilo fino alle 19.00 di domenica sera) e i

giorni festivi (a partire dalle 17.00 del giorno prima fino alle 19.00 del

giorno stesso, compresi i ponti fra il fine settimana e il giorno festivo)

oltre a quattro settimane complessive di vacanze estive.

2.3

Ai sensi

dell’art. 273 cpv. 1 CC, i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale

o della custodia, nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.

Giusta

l’art. 274a CC, il diritto alle relazioni personali può, in circostanze straordinarie,

essere conferito anche ad altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò

serva al bene del figlio (cpv. 1); i limiti del diritto di visita posti ai

genitori vigono per analogia (cpv. 2).

Sono

circostanze straordinarie – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono

più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne (Hegnauer, Berner Kommentar, Vol. II, 1997,

ad art. 274a CC n. 19; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed. 2014,

n. 760-761; Schwenzer, BSK ZGB I,

4.

ed. 2010, ad art. 274a CC n. 5; Leuba,

CR CC I, 2010, ad art. 274a CC n. 7-9). Quanto al bene del figlio, esso può

risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l'uno o

l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale persona gli infonda

o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non si abbiano a paventare

effetti collaterali negativi (Hegnauer/Meier,

Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ª edizione 1998, pag. 110 n.

19.

; Meier/Stettler, Droit de la

filiation, n. 761; Leuba, CR CC I,

ad art. 274a CC n. 5). Diversamente dalle relazioni personali tra i genitori e

il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio devono orientarsi

esclusivamente al bene di quest'ultimo; l'interesse dei terzi che desiderano

intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (Hegnauer, Berner Kommentar, ad art. 274a

CC, n. 15; Schwenzer, BSK ZGB I, ad

art. 274a CC n. 2; Leuba, CR CC I,

ad art. 274a CC n. 6; v. anche sentenze I CCA del 26 marzo 2007, inc.

11.2004

, consid. 5 e del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 6).

Ogni

modifica delle relazioni personali presuppone che sia intervenuto un cambiamento

importante delle circostanze (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, n. 815; Hegnauer/Meier,

Droit suisse de la filiation et de la famille, n. 19.17; cfr. anche art. 298d

cpv. 1 e art. 313 cpv. 1 CC). Tuttavia, ciò non significa che la modifica

dell’assetto previsto sia sottoposta ad esigenze particolarmente severe (cfr.

per analogia STF del 9 gennaio 2014, inc.5A_756/2013, consid. 5.1.1; DTF 111

II 405). Il cambiamento delle circostanze è importante e sufficiente per

modificare la regolamentazione esistente, laddove una tale modifica appare

necessaria per il bene del minore (STF del 7 giugno 2011, inc.5A_101/2011,

consid. 3.1.1; STF del 23 maggio 2013, inc.5A_120/2013, consid. 2.1.1).

2.4

Ai sensi

dell’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di

una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i

provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in

particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti

(cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può

immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che

partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare

osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro

dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).

Presupposti

per l’emanazione di una decisione cautelare sono la prognosi favorevole del

procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza

della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve

essere necessaria e idonea; Auer/Marti,

BSK Erw.Schutz, 2010, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio

2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).

2.5

Nel caso

concreto, non occorre attardarsi sulla questione a sapere se tra PI 1 e la

nonna sussista un solido rapporto affettivo e se PI 1 trascorra con piacere del

tempo con la nonna. L’esistenza di “circostanze straordinarie” è di rilievo

unicamente per il conferimento di relazioni personali che, nella fattispecie,

non sono in discussione. Occorre dunque valutare la richiesta di ampliamento

degli stessi considerando quali cambiamenti siano sopravvenuti nel frattempo a

giustificazione della modifica dell’assetto esistente – urgente, poiché richiesta

già in via cautelare – ponderando le circostanze alla luce del bene della

minore.

Ora, si

rileva che l’istanza dell’insorgente è pervenuta all’Autorità di protezione

solo due settimane dopo che i diritti di visita erano stati estesi da 1 ora e mezza

a cadenza quindicinale a 4 ore settimanalmente. In particolare, solo due

diritti di visita hanno avuto luogo con il nuovo assetto, il 24 e il 31 maggio

2014.

Sebbene non sia contestato che tali diritti di visita si siano svolti in

maniera positiva per la minore, in questo lasso non risultano esservi stati dei

cambiamenti significativi, tali da rendere opportuna l’estensione, in via

urgente, dell’esercizio delle relazioni personali includendo un pernottamento

presso la nonna. Nella fattispecie difetta quindi il requisito dell’urgenza,

indispensabile per decretare una modifica dell’assetto già in via cautelare. Le

affermazioni dell’insorgente, secondo cui il mancato pernottamento presso la

nonna durante i week-end sarebbe alla base di uno stato di sofferenza fisica

e/o psichica della minore, non hanno trovato riscontro agli atti. Atti da cui

risulta invece, al contrario, la necessità di procedere gradualmente con PI 1,

preparandola adeguatamente ai cambiamenti riguardanti le relazioni personali.

Va infatti ricordato che PI 1 all’età di due anni e mezzo è stata lasciata

dalla madre presso la comunità terapeutica italiana ove vivevano assieme per

tornare, da sola, in Ticino; che la minore si è trovata a più riprese, in

occasione dei diritti di visita, ad attendere invano la madre; che ha dovuto

elaborare anche il distacco dalla nonna paterna, deceduta a fine 2013, e dal

nonno paterno, figura cui era molto legata, che ha interrotto le visite.

Sebbene nessuno di questi eventi sia imputabile alla qui reclamante, questo

vissuto di separazioni e abbandoni deve essere preso in seria considerazione

per valutare i provvedimenti da adottare nell’interesse della minore e conferma

la necessità di agire per gradi e nei dovuti tempi. La modifica richiesta,

incisiva nel senso che opera un cambiamento radicale nella quotidianità che la

minore ha trovato presso Casa __________, non può essere decretata già in via

cautelare.

Alla luce di

tutte le circostanze evocate, il giudizio dell’Autorità di protezione va dunque

qui condiviso, nella misura in cui un maggior ampliamento dei diritti di visita

di RE 1 così come da lei richiesto deve essere preso in considerazione in

maniera più graduale e progressiva, rispettando una tempistica che non destabilizzi

PI 1 e monitorando le reazioni della minore. La decisione impugnata merita

quindi conferma.

In via

abbondanziale si rileva che le critiche all’Autorità di protezione di voler sistematicamente

sfavorire le relazioni personali fra PI 1 e la nonna sono infondate.

Nei mesi

successivi all’inoltro del reclamo l’Autorità di protezione, coerentemente con

quanto sopra e a conferma delle intenzioni di effettuare con una tempistica più

delicata i cambiamenti riguardanti la quotidianità di PI 1, ha effettivamente

ampliato ulteriormente le relazioni personali nonna-nipote nel senso richiesto

dall’insorgente, prevedendo il pernottamento di PI 1 presso la nonna durante il

week-end (cfr. lettera 4 settembre 2014). Nell’ultima missiva, l’Autorità di

protezione ha anche preannunciato una decisione in relazione alla possibilità

per PI 1 di trascorrere qualche giorno di vacanza presso la nonna (cfr. lettera

20.

ottobre 2014).

Si può

semmai richiamare l’Autorità di protezione per essersi, in passato, determinata

su richieste e istanze delle parti unicamente mediante una semplice comunicazione

via lettera. Se è vero che ciò può essere stato frutto di richieste della

stessa patrocinatrice di RE 1 (cfr. e-mail 4 giugno 2014 con annessa l’istanza

di medesima data) va ricordato che, nella misura in cui vengono stabiliti o

modificati diritti di visita, occorre pronunciarsi mediante una decisione

formale munita dell’indicazione delle vie di ricorso, come rettamente fatto in

occasione della decisione cautelare oggetto del presente procedimento. Si

invita dunque l’Autorità di protezione ad un maggior rigore formale in tal

senso.

3.

Con

scritto del 7 luglio 2014, RE 1 ha postulato l’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, a decorrere dal 23

giugno 2014, data di intimazione della decisione impugnata.

Ai sensi

dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda

non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Nel caso

concreto, dalla documentazione prodotta da RE 1 emerge una situazione

patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Per il

resto – nonostante la reiezione del gravame, e sebbene non fossero date le condizioni

per una modifica in via cautelare dell’assetto dei diritti di visita – il

reclamo non appariva totalmente privo di probabilità di esito favorevole, nella

misura in cui l’Autorità di protezione nello scorso mese di settembre ha

comunque aderito alle richieste di RE 1 concernenti il pernottamento di PI 1 durante

i week-end. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e

di gratuito patrocinio può dunque essere accolta. Tale beneficio è concesso a

partire dal 3 luglio 2014, data di presentazione del reclamo, comprendendo

tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduto e che si sono resi

necessari tanto per presentare l’impugnativa, quanto per redigere la domanda di

gratuito patrocinio (cfr. DTF 122 I 322, consid. 3b; Trezzini, Commentario CPC, 2011, pag. 485 ad art. 119).

4.

In considerazione

della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo

di oneri processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è accolta.

3. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili

per la procedura in oggetto.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.