9.2015.10
Contestazione rapporti morali e rendiconti finanziari per gli anni 2013 e 2014 (finale) relative all'operato della curatrice
24 dicembre 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.10
Lugano
24 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda i rendiconti finanziari per il 2013 e il 2014 e l’ammontare
delle spese mercede della curatrice
giudicando
sul reclamo del 14 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 12 dicembre 2014 dall'allora Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione del 21
febbraio/7 marzo 2008 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito Commissione tutoria) è stata istituita a favore di RE 1 una curatela
amministrativa conformemente all'art. 393 cpv. 2 vCC e nominato quale
curatore il signor __________ a cui è subentrata con decisione del 17 marzo/14
aprile 2011 (risoluzione n. 10536) della Commissione tutoria la signora CUR 1.
B. Con decisione 31
luglio/2 agosto 2013 l'allora Autorità regionale di protezione __________, ora Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel
frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato la curatela
amministrativa istituita ai sensi dell'art. 393 cpv. 2 vCC e ha istituito in
favore di RE 1 una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni in applicazione
dell'art. 394 CC in relazione con l'art. 395 CC, confermando la signora CUR 1
alla funzione di curatrice. In particolare, è stato conferito compito alla curatrice
di: a) rappresentare RE 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari
amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con
i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le
assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e
giuridiche; b) amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza,
i conti bancari e/o postali di RE 1.
C. Tramite reclamo del 5
settembre 2013, RE 1 è insorto a questa Camera, facendo valere tra l'altro la
violazione del diritto di essere sentito, essendo detta decisione stata emanata
senza che gli sia stata data facoltà di pronunciarsi e di prendere posizione.
Tramite decisione del 3 ottobre 2013, l’Autorità di protezione ha previsto il
riesame della risoluzione impugnata giusta l’art. 450d cpv. 2 CC. L’Autorità ha
indetto un’udienza il 6 novembre 2013 alla presenza di RE 1 per discutere
dell’adeguamento della misura di protezione a suo favore. Nell’ambito
dell’incontro, RE 1 ha domandato “che venga sostituita la curatrice
nominando quale nuovo curatore il figlio __________”. Contattato
dall’Autorità per esprimere un parere medico in merito, il dr. med. __________,
psichiatra curante dell’interessato, si è espresso in merito alla sostituzione
l’11 novembre 2013 ritenendo che “pur valutando, dal profilo sanitario, in
modo particolarmente positivo la rappresentazione che figura l’attuale curatrice,
ritengo indicato affidare la stessa, intendo la curatela, al figlio __________”.
Con scritto del 12 febbraio 2014, l’avv. PR 1, patrocinatore del curatelato, ha
confermato la volontà di RE 1 di vedere revocata la curatela e di attribuire la
sua rappresentanza al figlio mediante una procura generale.
D. Il 20 febbraio 2014, con
risoluzione n. 15941, l’Autorità di protezione ha revocato la curatela con
effetto al 14 marzo 2014 e chiesto alla curatrice CUR 1 di presentare il
rendiconto finale per la gestione dell’anno 2014 dopo essere stata scaricata
dal proprio mandato.
E. In data 12 dicembre
2014, l’Autorità di protezione ha approvato i rapporti morali per le gestioni
degli anni 2013 e 2014 (rapporto finale per il periodo compreso dal 1° gennaio
2014 al 14 marzo 2014) presentati dall’allora curatrice CUR 1, approvato i
rendiconti finanziari per le gestioni 2013 e 2014 (rendiconto finale per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 14 marzo 2014), riconosciuto un’indennità
totale di fr. 3’109.30 per gli anni in questione posta a carico del curatelato
e anticipata dal Comune di __________, scaricato la curatrice dal proprio
mandato con i ringraziamenti per il lavoro svolto, e posto la tassa della
decisione di fr. 330.00 a carico del curatelato (risoluzione n. 16755).
F. Con un reclamo
definito “cautelativo” del 14 gennaio 2015, RE 1 è insorto a questa
Camera domandando che gli vengano “trasmessi in visione tutti i
giustificativi contabili allestiti dalla curatrice CUR 1, il dettaglio delle
entrate e delle uscite, gli estratti dei conti bancari con tutti i movimenti,
il dettaglio della mercede e delle spese della curatrice, con un nuovo termine
per completare o rettificare il reclamo”, che la decisione impugnata sia
integralmente annullata, che i rapporti morali e i rendiconti finanziari della
curatrice per gli anni 2013-2014 non siano approvati, che alla curatrice non
sia riconosciuta l’indennità richiesta e non le sia dato lo scarico. Con
osservazioni del 22 gennaio 2015 di cui si dirà, se necessario, in seguito, la
curatrice CUR 1 ha domandato la reiezione del gravame. Nelle sue osservazioni
del 3 febbraio 2015, l’Autorità di protezione ha contestato le argomentazioni
del reclamante, ritenendo, da un lato che non si giustifichi concedere un nuovo
termine al reclamante, i documenti da lui richiesti essendo stati a disposizione
dell’interessato presso l’Autorità di protezione a far tempo dell’emanazione
della decisione e, dall’altro lato, considerando di avere correttamente
approvato l’operato della curatrice non avendo costatato nessuna irregolarità
nell’esercizio dello stesso.
G. Con replica del 12
marzo 2015, RE 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni. Sia l’Autorità di
protezione che la curatrice hanno rinunciato a inoltrare una duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella risoluzione
impugnata, l’Autorità di protezione dopo avere esaminato il rapporto morale per
la gestione 2013 presentato il 28 febbraio 2014, il rapporto morale finale per
la gestione 2014 (dal 1°gennaio 2014 al 14 marzo 2014), il rendiconto
finanziario 2013 presentato il 28 febbraio 2014 e rettificato d’ufficio, il
rendiconto finanziario finale per la gestione 2014 (dal 1° gennaio 2014 al 14
marzo 2014) e valutato le note mercede e spese esposte dalla curatrice per la gestione
durante il periodo interessato, accertata la regolarità della gestione, constatato
che la sostanza è stata amministrata e collocata in modo conforme, ha approvato
i rendiconti e i rapporti morali presentati e accettato l’indennità richiesta
dalla curatrice. L’indennità è stata posta a carico del curatelato e anticipata
per esso dal Comune di __________.
3.
Contestati nella
fattispecie sono i dispositivi 1, 2, 3 e 4 della risoluzione impugnata. Il
reclamante sostiene che l’attività della curatrice sia stata approvata in modo
“acritico”. Le doglianze di RE 1, contenute nel reclamo e dettagliate
nelle sue osservazioni, gravitano principalmente attorno a tre perni: la tenuta
della contabilità da parte della curatrice, la gestione da parte di essa delle
pretese pecuniarie della figlia del curatelato, __________, e la mercede
riconosciutale per l’assistenza al curatelato durante il 2013 e il 2014. Innanzitutto,
il reclamante critica la curatrice perché essa avrebbe inoltrato durante il
mese di febbraio 2014 tutte le sue dichiarazione d’imposta per i quattro anni
precedenti, motivo per cui, non avendo pagato acconti, sono stati notificati
conguagli per un importo rilevante con conseguenti difficoltà di pagamento
(reclamo pag. 2). Inoltre, il reclamante rimprovera alla curatrice di non avere
“pagato regolarmente e correttamente i contributi alimentari mensili a
favore della figlia, __________” (reclamo pag. 2).
Nelle osservazioni datate
12.
marzo 2014, l’insorgente dettaglia le proprie richieste. Per quanto attiene
alla contabilità, egli sostiene che la curatrice avrebbe effettuato un
pagamento di fr. 200.- dopo la data della fine della curatela ovvero il 17
marzo 2014. Inoltre egli lamenta che la curatrice abbia annullato lo spillatico
del pupillo contestualmente alla fine della curatela. Infine RE 1 si duole che
la curatrice non gli abbia restituito tessere e codici per l’accesso all’e-banking.
Per quanto attiene alla situazione fiscale, il curatelato ritiene che la
curatrice avrebbe dovuto informarsi prima dei tempi trascorsi
dall’amministrazione e proporre spontaneamente il pagamento di acconti più
importanti. Infine a motivo del fatto che il dettaglio della mercede e delle
spese pretese dalla curatrice non risulterebbe agli atti, RE 1 sostiene che non
possano essere confermate tali spese. L’insorgente domanda dunque che i
rapporti morali e i rendiconti per gli anni 2013 e 2014 non vengano approvati.
4.
Come testé indicato,
nella prima parte del suo reclamo, l’insorgente si duole della gestione
contabile da parte di CUR 1 e del mancato pagamento delle pretese pecuniarie
mosse dalla figlia, __________, nei suoi confronti.
4.1
Giusta l’art. 425 CC,
alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione
un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può
dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto
di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il rapporto e il
conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica
il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso,
al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità
(cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato
l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).
Per quanto
riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC
l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola;
se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se
necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure
adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato
dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere
completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la
sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione;
la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006
6391, pag. 6444; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9;
ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,
Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8].
L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane
responsabile del proprio operato (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag.
293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,
ad art. 421-425 CC n. 9).
4.2
Nella presente
fattispecie, l’insorgente non muove contestazioni nei confronti
dell’approvazione da parte dell’Autorità di protezione dei rapporti morali e
dei rendiconti finanziari né dettaglia perché la loro approvazione sarebbe
inesatta formalmente, incompleta, inadeguata o illegale. RE 1 esordisce che
l’approvazione sia “acritica” e concentra in seguito le sue doglianze
sull’operato della ex-curatrice. Limitandosi dunque a biasimare il lavoro
svolto dalla curatrice, il reclamante non si confronta con la decisione
impugnata. Sicché le contestazioni riguardanti la gestione del
mandato da parte dell’ex-curatrice – in particolar modo la gestione della
dichiarazione di redditi per gli anni compresi dal 2009 al 2014 con l’ufficio
esazione e condoni e delle pretese pecuniarie della figlia __________ nei confronti
del padre – appaiono finanche ai limiti della ricevibilità nella misura in cui
non si confrontano con la risoluzione impugnata. Questa Camera ha avuto
modo di rammentare ancora di recente che qualora il curatelato abbia dubbi
sulla qualità dell’operato svolto dal curatore gli appartiene di denunciare
o di avviare procedimenti civili nei confronti di esso (sentenza CDP 9.2014.219
del 25 novembre 2015 consid. 3).
4.3
Si
segnala comunque di transenna che le critiche relative all’operato della curatrice
non appaiono di primo acchito destinate al successo. A titolo di esempio, la
doglianza secondo la quale la curatrice avrebbe effettuato un pagamento dopo la
revoca del mandato non trova nessun riscontro agli atti. Risulta invece dal carteggio
che la curatrice ha dato l’ordine in data 14 marzo 2014, ovvero l’ultimo giorno
del mandato – a suo dire, ciò che risulta peraltro presumibile – su richiesta
del curatelato di versare a lui fr. 200.- a titolo di spillatico. Mal si
comprende come egli possa nel reclamo censurare un versamento a suo favore,
effettuato a sua richiesta, e comunque svolto prima della fine del mandato.
5.
Rimane
da esaminare la censura relativa alla mercede riconosciuta alla curatrice.
5.1
Giusta
l’articolo 404 cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di
protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Reusser ad. art. 404 n. 7) – il curatore
ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati
con i beni dell’interessato. L’importo del compenso, è stabilito dall’Autorità
di protezione, tenuto conto in particolare dell’estensione e della complessità
dei compiti conferiti al curatore (art. 404 cpv. 2 CC). Sotto il titolo
marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i
curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla
situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi il compito al Consiglio di
Stato di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.
In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le
loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso
delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione
definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente
necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il
conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente
con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle
spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto
dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta
un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è
tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno
superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le
trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per
le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto
pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti
(cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di
compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali
specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a
quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in
tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo
giustifica.
5.2
Nella fattispecie,
tramite la risoluzione qui impugnata, è stata riconosciuta alla curatrice
un’indennità totale di fr. 3’109.30 suddivisa in fr. 2’254.10 per l’anno
2013.
(fr. 2’036.65 a titolo di mercede e spese diverse comprese quelle di
trasferta fr. 217.45) e fr. 855.20 per l’anno 2014 (fr. 800.- a titolo di
mercede e fr. 55.20 di spese diverse). Nel proprio gravame,
l’insorgente non contesta il principio della remunerazione della curatrice, né
indica neppure a grandi linee di quanto andasse ridotta la mercede dovutagli.
Egli chiede nel reclamo di potere esaminare la mercede e la nota spese della
curatrice, e nelle osservazioni afferma che “tra gli atti consultati dal
ricorrente non risulta il dettaglio della mercede e delle spese pretese” e
dunque “che non può essere confermata una mercede e relative spese non
giustificate”. Insufficientemente motivata, una tale censura andrebbe, di
principio, respinta (art. 450 cpv. 3 CC). Tuttavia, secondo dottrina, i
requisiti formali in questa materia non devono essere troppo elevati: una
motivazione sommaria che permetta di determinare l’oggetto del reclamo e la
ragione per cui l’insorgente non concordi con il provvedimento disposto
dovrebbe essere sufficiente (Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6472. Bohnet, Autorités
et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de
la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; Steck, CommFam, art. 450 CC N 31). Ora, in casi di questo genere, come deciso in precedenza da
questa Camera, mancando dati affidabili, il giudice deve procedere per apprezzamento,
come quando valuta un presunto onere d'imposta in difetto di risultanze
attendibili (sentenza CDP 9.2014.34 del 15 giugno 2015 consid. 4; in materia
fiscale: sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 luglio 1997,
consid. 2c). Sulla scorta degli elementi agli atti, è possibile nella fattispecie
effettuare una stima delle ore dedicate al mandato.
5.3
La mercede approvata
nel 2013 corrisponde a circa 50 ore di lavoro remunerate fr. 40.- all’ora,
rappresentate il corrispettivo di meno di un’ora di lavoro alla settimana
sull’arco di un anno. L’impegno sembra congruo con il mandato di curatela di
gestione e amministrativa affidato alla curatrice. Peraltro, l’indennità richiesta
è in linea con le note spese sottoposte dalla curatrice gli anni precedenti, approvate
dall’Autorità di protezione e accettate dal curatelato. Per il periodo compreso
dal 1° gennaio al 14 marzo 2014, l’Autorità di protezione ha approvato a favore
della curatrice un’indennità di fr. 800.- corrispondenti a 20 ore di lavoro remunerate
fr. 40.- all’ora, ovvero una media di due ore di lavoro a settimana. Tenendo
conto degli oneri amministrativi che comporta la chiusura del mandato in
seguito alla revoca della curatela, un tale importo non risulta spropositato.
Mancando il dettaglio delle note mercede e spese esposte per il 2013 e il 2014,
una stima delle ore dedicate al mandato permette di confermare il compenso
reclamato dalla curatrice. Non appaiono dunque motivi che giustifichino di
distanziarsi dall’importo riconosciuto dall’Autorità di protezione a titolo di
mercede e di spese in favore della curatrice per gli anni 2013-2014. Sicché
anche questa censura non merita accoglimento.
6.
Per i motivi
sopraelencati, reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.