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Decisione

9.2015.10

Contestazione rapporti morali e rendiconti finanziari per gli anni 2013 e 2014 (finale) relative all'operato della curatrice

24 dicembre 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 21

febbraio/7 marzo 2008 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ (in

seguito Commissione tutoria) è stata istituita a favore di RE 1 una curatela

amministrativa conformemente all'art. 393 cpv. 2 vCC e nominato quale

curatore il signor __________ a cui è subentrata con decisione del 17 marzo/14

aprile 2011 (risoluzione n. 10536) della Commissione tutoria la signora CUR 1.

B. Con decisione 31

luglio/2 agosto 2013 l'allora Autorità regionale di protezione __________, ora Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel

frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato la curatela

amministrativa istituita ai sensi dell'art. 393 cpv. 2 vCC e ha istituito in

favore di RE 1 una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni in applicazione

dell'art. 394 CC in relazione con l'art. 395 CC, confermando la signora CUR 1

alla funzione di curatrice. In particolare, è stato conferito compito alla curatrice

di: a) rappresentare RE 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari

amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con

i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le

assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e

giuridiche; b) amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza,

i conti bancari e/o postali di RE 1.

C. Tramite reclamo del 5

settembre 2013, RE 1 è insorto a questa Camera, facendo valere tra l'altro la

violazione del diritto di essere sentito, essendo detta decisione stata emanata

senza che gli sia stata data facoltà di pronunciarsi e di prendere posizione.

Tramite decisione del 3 ottobre 2013, l’Autorità di protezione ha previsto il

riesame della risoluzione impugnata giusta l’art. 450d cpv. 2 CC. L’Autorità ha

indetto un’udienza il 6 novembre 2013 alla presenza di RE 1 per discutere

dell’adeguamento della misura di protezione a suo favore. Nell’ambito

dell’incontro, RE 1 ha domandato “che venga sostituita la curatrice

nominando quale nuovo curatore il figlio __________”. Contattato

dall’Autorità per esprimere un parere medico in merito, il dr. med. __________,

psichiatra curante dell’interessato, si è espresso in merito alla sostituzione

l’11 novembre 2013 ritenendo che “pur valutando, dal profilo sanitario, in

modo particolarmente positivo la rappresentazione che figura l’attuale curatrice,

ritengo indicato affidare la stessa, intendo la curatela, al figlio __________”.

Con scritto del 12 febbraio 2014, l’avv. PR 1, patrocinatore del curatelato, ha

confermato la volontà di RE 1 di vedere revocata la curatela e di attribuire la

sua rappresentanza al figlio mediante una procura generale.

D. Il 20 febbraio 2014, con

risoluzione n. 15941, l’Autorità di protezione ha revocato la curatela con

effetto al 14 marzo 2014 e chiesto alla curatrice CUR 1 di presentare il

rendiconto finale per la gestione dell’anno 2014 dopo essere stata scaricata

dal proprio mandato.

E. In data 12 dicembre

2014, l’Autorità di protezione ha approvato i rapporti morali per le gestioni

degli anni 2013 e 2014 (rapporto finale per il periodo compreso dal 1° gennaio

2014 al 14 marzo 2014) presentati dall’allora curatrice CUR 1, approvato i

rendiconti finanziari per le gestioni 2013 e 2014 (rendiconto finale per il periodo

compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 14 marzo 2014), riconosciuto un’indennità

totale di fr. 3’109.30 per gli anni in questione posta a carico del curatelato

e anticipata dal Comune di __________, scaricato la curatrice dal proprio

mandato con i ringraziamenti per il lavoro svolto, e posto la tassa della

decisione di fr. 330.00 a carico del curatelato (risoluzione n. 16755).

F. Con un reclamo

definito “cautelativo” del 14 gennaio 2015, RE 1 è insorto a questa

Camera domandando che gli vengano “trasmessi in visione tutti i

giustificativi contabili allestiti dalla curatrice CUR 1, il dettaglio delle

entrate e delle uscite, gli estratti dei conti bancari con tutti i movimenti,

il dettaglio della mercede e delle spese della curatrice, con un nuovo termine

per completare o rettificare il reclamo”, che la decisione impugnata sia

integralmente annullata, che i rapporti morali e i rendiconti finanziari della

curatrice per gli anni 2013-2014 non siano approvati, che alla curatrice non

sia riconosciuta l’indennità richiesta e non le sia dato lo scarico. Con

osservazioni del 22 gennaio 2015 di cui si dirà, se necessario, in seguito, la

curatrice CUR 1 ha domandato la reiezione del gravame. Nelle sue osservazioni

del 3 febbraio 2015, l’Autorità di protezione ha contestato le argomentazioni

del reclamante, ritenendo, da un lato che non si giustifichi concedere un nuovo

termine al reclamante, i documenti da lui richiesti essendo stati a disposizione

dell’interessato presso l’Autorità di protezione a far tempo dell’emanazione

della decisione e, dall’altro lato, considerando di avere correttamente

approvato l’operato della curatrice non avendo costatato nessuna irregolarità

nell’esercizio dello stesso.

G. Con replica del 12

marzo 2015, RE 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni. Sia l’Autorità di

protezione che la curatrice hanno rinunciato a inoltrare una duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella risoluzione

impugnata, l’Autorità di protezione dopo avere esaminato il rapporto morale per

la gestione 2013 presentato il 28 febbraio 2014, il rapporto morale finale per

la gestione 2014 (dal 1°gennaio 2014 al 14 marzo 2014), il rendiconto

finanziario 2013 presentato il 28 febbraio 2014 e rettificato d’ufficio, il

rendiconto finanziario finale per la gestione 2014 (dal 1° gennaio 2014 al 14

marzo 2014) e valutato le note mercede e spese esposte dalla curatrice per la gestione

durante il periodo interessato, accertata la regolarità della gestione, constatato

che la sostanza è stata amministrata e collocata in modo conforme, ha approvato

i rendiconti e i rapporti morali presentati e accettato l’indennità richiesta

dalla curatrice. L’indennità è stata posta a carico del curatelato e anticipata

per esso dal Comune di __________.

3.

Contestati nella

fattispecie sono i dispositivi 1, 2, 3 e 4 della risoluzione impugnata. Il

reclamante sostiene che l’attività della curatrice sia stata approvata in modo

“acritico”. Le doglianze di RE 1, contenute nel reclamo e dettagliate

nelle sue osservazioni, gravitano principalmente attorno a tre perni: la tenuta

della contabilità da parte della curatrice, la gestione da parte di essa delle

pretese pecuniarie della figlia del curatelato, __________, e la mercede

riconosciutale per l’assistenza al curatelato durante il 2013 e il 2014. Innanzitutto,

il reclamante critica la curatrice perché essa avrebbe inoltrato durante il

mese di febbraio 2014 tutte le sue dichiarazione d’imposta per i quattro anni

precedenti, motivo per cui, non avendo pagato acconti, sono stati notificati

conguagli per un importo rilevante con conseguenti difficoltà di pagamento

(reclamo pag. 2). Inoltre, il reclamante rimprovera alla curatrice di non avere

“pagato regolarmente e correttamente i contributi alimentari mensili a

favore della figlia, __________” (reclamo pag. 2).

Nelle osservazioni datate

12.

marzo 2014, l’insorgente dettaglia le proprie richieste. Per quanto attiene

alla contabilità, egli sostiene che la curatrice avrebbe effettuato un

pagamento di fr. 200.- dopo la data della fine della curatela ovvero il 17

marzo 2014. Inoltre egli lamenta che la curatrice abbia annullato lo spillatico

del pupillo contestualmente alla fine della curatela. Infine RE 1 si duole che

la curatrice non gli abbia restituito tessere e codici per l’accesso all’e-banking.

Per quanto attiene alla situazione fiscale, il curatelato ritiene che la

curatrice avrebbe dovuto informarsi prima dei tempi trascorsi

dall’amministrazione e proporre spontaneamente il pagamento di acconti più

importanti. Infine a motivo del fatto che il dettaglio della mercede e delle

spese pretese dalla curatrice non risulterebbe agli atti, RE 1 sostiene che non

possano essere confermate tali spese. L’insorgente domanda dunque che i

rapporti morali e i rendiconti per gli anni 2013 e 2014 non vengano approvati.

4.

Come testé indicato,

nella prima parte del suo reclamo, l’insorgente si duole della gestione

contabile da parte di CUR 1 e del mancato pagamento delle pretese pecuniarie

mosse dalla figlia, __________, nei suoi confronti.

4.1

Giusta l’art. 425 CC,

alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione

un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può

dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto

di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il rapporto e il

conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica

il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso,

al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità

(cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato

l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).

Per quanto

riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC

l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola;

se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se

necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure

adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato

dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere

completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la

sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione;

la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006

6391, pag. 6444; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9;

ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,

Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,

Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8].

L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane

responsabile del proprio operato (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag.

293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,

ad art. 421-425 CC n. 9).

4.2

Nella presente

fattispecie, l’insorgente non muove contestazioni nei confronti

dell’approvazione da parte dell’Autorità di protezione dei rapporti morali e

dei rendiconti finanziari né dettaglia perché la loro approvazione sarebbe

inesatta formalmente, incompleta, inadeguata o illegale. RE 1 esordisce che

l’approvazione sia “acritica” e concentra in seguito le sue doglianze

sull’operato della ex-curatrice. Limitandosi dunque a biasimare il lavoro

svolto dalla curatrice, il reclamante non si confronta con la decisione

impugnata. Sicché le contestazioni riguardanti la gestione del

mandato da parte dell’ex-curatrice – in particolar modo la gestione della

dichiarazione di redditi per gli anni compresi dal 2009 al 2014 con l’ufficio

esazione e condoni e delle pretese pecuniarie della figlia __________ nei confronti

del padre – appaiono finanche ai limiti della ricevibilità nella misura in cui

non si confrontano con la risoluzione impugnata. Questa Camera ha avuto

modo di rammentare ancora di recente che qualora il curatelato abbia dubbi

sulla qualità dell’operato svolto dal curatore gli appartiene di denunciare

o di avviare procedimenti civili nei confronti di esso (sentenza CDP 9.2014.219

del 25 novembre 2015 consid. 3).

4.3

Si

segnala comunque di transenna che le critiche relative all’operato della curatrice

non appaiono di primo acchito destinate al successo. A titolo di esempio, la

doglianza secondo la quale la curatrice avrebbe effettuato un pagamento dopo la

revoca del mandato non trova nessun riscontro agli atti. Risulta invece dal carteggio

che la curatrice ha dato l’ordine in data 14 marzo 2014, ovvero l’ultimo giorno

del mandato – a suo dire, ciò che risulta peraltro presumibile – su richiesta

del curatelato di versare a lui fr. 200.- a titolo di spillatico. Mal si

comprende come egli possa nel reclamo censurare un versamento a suo favore,

effettuato a sua richiesta, e comunque svolto prima della fine del mandato.

5.

Rimane

da esaminare la censura relativa alla mercede riconosciuta alla curatrice.

5.1

Giusta

l’articolo 404 cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di

protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Reusser ad. art. 404 n. 7) – il curatore

ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati

con i beni dell’interessato. L’importo del compenso, è stabilito dall’Autorità

di protezione, tenuto conto in particolare dell’estensione e della complessità

dei compiti conferiti al curatore (art. 404 cpv. 2 CC). Sotto il titolo

marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i

curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla

situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi il compito al Consiglio di

Stato di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.

In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le

loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso

delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione

definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente

necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il

conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente

con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle

spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto

dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta

un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è

tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno

superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le

trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per

le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto

pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti

(cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di

compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali

specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a

quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in

tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo

giustifica.

5.2

Nella fattispecie,

tramite la risoluzione qui impugnata, è stata riconosciuta alla curatrice

un’indennità totale di fr. 3’109.30 suddivisa in fr. 2’254.10 per l’anno

2013.

(fr. 2’036.65 a titolo di mercede e spese diverse comprese quelle di

trasferta fr. 217.45) e fr. 855.20 per l’anno 2014 (fr. 800.- a titolo di

mercede e fr. 55.20 di spese diverse). Nel proprio gravame,

l’insorgente non contesta il principio della remunerazione della curatrice, né

indica neppure a grandi linee di quanto andasse ridotta la mercede dovutagli.

Egli chiede nel reclamo di potere esaminare la mercede e la nota spese della

curatrice, e nelle osservazioni afferma che “tra gli atti consultati dal

ricorrente non risulta il dettaglio della mercede e delle spese pretese” e

dunque “che non può essere confermata una mercede e relative spese non

giustificate”. Insufficientemente motivata, una tale censura andrebbe, di

principio, respinta (art. 450 cpv. 3 CC). Tuttavia, secondo dottrina, i

requisiti formali in questa materia non devono essere troppo elevati: una

motivazione sommaria che permetta di determinare l’oggetto del reclamo e la

ragione per cui l’insorgente non concordi con il provvedimento disposto

dovrebbe essere sufficiente (Messaggio concernente la modifica del

Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6472. Bohnet, Autorités

et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de

la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; Steck, CommFam, art. 450 CC N 31). Ora, in casi di questo genere, come deciso in precedenza da

questa Camera, mancando dati affidabili, il giudice deve procedere per apprezzamento,

come quando valuta un presunto onere d'imposta in difetto di risultanze

attendibili (sentenza CDP 9.2014.34 del 15 giugno 2015 consid. 4; in materia

fiscale: sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 luglio 1997,

consid. 2c). Sulla scorta degli elementi agli atti, è possibile nella fattispecie

effettuare una stima delle ore dedicate al mandato.

5.3

La mercede approvata

nel 2013 corrisponde a circa 50 ore di lavoro remunerate fr. 40.- all’ora,

rappresentate il corrispettivo di meno di un’ora di lavoro alla settimana

sull’arco di un anno. L’impegno sembra congruo con il mandato di curatela di

gestione e amministrativa affidato alla curatrice. Peraltro, l’indennità richiesta

è in linea con le note spese sottoposte dalla curatrice gli anni precedenti, approvate

dall’Autorità di protezione e accettate dal curatelato. Per il periodo compreso

dal 1° gennaio al 14 marzo 2014, l’Autorità di protezione ha approvato a favore

della curatrice un’indennità di fr. 800.- corrispondenti a 20 ore di lavoro remunerate

fr. 40.- all’ora, ovvero una media di due ore di lavoro a settimana. Tenendo

conto degli oneri amministrativi che comporta la chiusura del mandato in

seguito alla revoca della curatela, un tale importo non risulta spropositato.

Mancando il dettaglio delle note mercede e spese esposte per il 2013 e il 2014,

una stima delle ore dedicate al mandato permette di confermare il compenso

reclamato dalla curatrice. Non appaiono dunque motivi che giustifichino di

distanziarsi dall’importo riconosciuto dall’Autorità di protezione a titolo di

mercede e di spese in favore della curatrice per gli anni 2013-2014. Sicché

anche questa censura non merita accoglimento.

6.

Per i motivi

sopraelencati, reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e

spese di giustizia seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.