9.2015.108
Privazione cautelare di custodia e collocamento
1 settembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.108
Lugano
1° settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f. n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione provvisoria della custodia parentale sul figlio
__________ e il suo collocamento
giudicando
sul reclamo del 1° giugno 2015 presentato da RE 2 e RE 1 contro la decisione
emessa il 27 maggio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 9 giugno 2015 RE 2 (1979) ha dato alla luce un
figlio, __________, preventivamente riconosciuto da RE 1 (1980) il 15 aprile 2015. Contestualmente, tramite
dichiarazione, i genitori di __________ hanno disposto l’autorità parentale congiunta.
B. RE
2 è già madre di due figlie, __________ nata l’ 2008 e __________ nata il 2011.
La madre è privata della custodia parentale su entrambe le figlie in ragione
della sua “grande difficoltà ad occuparsi” di esse (risoluzione
impugnata, pag. 1) “soprattutto a causa del suo grave problema etilico”
(risoluzione n. 36/2015 pag. 1). La figlia __________ è stata affidata ai
nonni materni mentre la sorella, __________, è affidata alla famiglia __________
dal mese di luglio 2011 dopo avere trascorso i primi mesi di vita presso la Casa
__________ (in seguito __________). La madre esercita con le figlie un diritto
di visita sorvegliato di 3 ore ogni quindici giorni, presso il Punto d’incontro
di __________. Inoltre, in favore di entrambe le figlie è attiva una misura di
curatela educativa, assegnata a __________ (Ufficio dell’aiuto e della
protezione, settore curatele). RE 1 è padre di una figlia quattordicenne, __________,
“con cui non ha mai convissuto veramente” (risoluzione impugnata, pag.
1), collocata presso l’Istituto __________. Le loro relazioni personali sono
concretizzate in un diritto di visita un fine settimana ogni quindici giorni.
C. Con risoluzione n. 36/2015 del 15 gennaio 2015,
l’Autorità di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha
dato incarico al centro __________ di eseguire dei controlli etilometrici a sorpresa
su RE 2. La decisione di cui sopra è stata fondata su una segnalazione della
Polizia comunale di __________ riguardante un intervento durante la notte del
1° gennaio 2015 per mediare un diverbio intervenuto in particolare tra RE 2 –
incinta al quarto mese – e RE 1, entrambi sotto l’influsso di alcolici. Il 17
marzo 2015, visto il progetto dei genitori di occuparsi del neonato e ritenuto
la “difficolta della madre nell’occuparsi delle altre due” l’Autorità di
protezione ha anche avviato una valutazione delle capacità genitoriali di
entrambi i genitori affidandone la stesura alla dr. Med. __________ dello
studio __________ (risoluzione n. 251/2015 del 17 marzo 2015). È stato in
particolare domandato alla perita di indicare se i genitori siano in grado di
comprendere le esigenze del piccolo e di determinare i loro comportamenti in
funzione di tali esigenze; se siano affetti da disturbi che possano
compromettere le loro capacità di autocontrollo e autocritica, nonché se
possono avere l’autorità e la custodia parentale sul piccolo, e in caso di
risposta negativa, quale sia la soluzione migliore per il minore.
D. Il 26 maggio 2015 si è tenuta un’udienza presso
l’Autorità di protezione alla presenza di RE 2 e RE 1. Tenendo conto dei
rapporti pervenuti all’Autorità di protezione il 20 e il 26 maggio 2015 da
parte dello Studio __________ rispettivamente dal Centro __________, detta
Autorità ha, con risoluzione n. 530/2015 del 27 maggio 2015, decretato, in via
cautelare, la privazione della custodia parentale di RE 2 e RE 1 sul nascituro,
ha affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito: UAP) il
mandato di collocare il nascituro, avendo cura di trovare una soluzione il più
possibile favorevole all’osservazione e alla vicinanza della relazione
madre-figlio e disposto le relazioni personali dei genitori con il nascituro in
via cautelare in modalità sorvegliate. Alla risoluzione è stato conferito
effetto immediatamente esecutivo.
E. In
data 1°giugno 2015, RE 2 e RE 1 hanno interposto reclamo contro la risoluzione
n. 530/2015 domandando, previa restituzione dell’effetto sospensivo, in via
principale che la decisione di privazione della custodia parentale e di collocamento
sia annullata, e in via subordinata, che l’autorità prenda delle misure di
controllo e d’informazione per la protezione del minore ai sensi dell’art. 307
cpv. 3 CC. Sostenendo di avere un reddito appena sufficiente per coprire i
propri fabbisogni, hanno chiesto con istanza del 24 giugno 2015, di essere
posti a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. Con
decisione del 16 giugno 2015, questa Camera si è pronunciata sulla richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 2 e RE 1,
respingendola.
G. Frattanto,
l’UAP ha previsto il collocamento del minore presso la Culla __________ fino al
18 settembre 2015 (vedi dispositivo 1 della risoluzione 530/2015). Con
risoluzione supercautelare del 17 giugno 2015 (n. 606/2015), l’Autorità di
protezione ha decretato il collocamento di __________ alla Culla __________,
istituito una curatela educativa in favore del minore e nominato una curatrice
per la sorveglianza del diritto di visita nella persona di __________,
stabilito un diritto di visita con i genitori di un’ora al giorno all’interno
della struttura e ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
11.00, da esercitarsi sotto la sorveglianza della suddetta curatrice. Alla
decisione è stato conferito effetto immediatamente esecutivo. In seguito ad
un’udienza alla presenza di entrambi i genitori tenutasi il 2 luglio 2015,
durante la quale i genitori hanno confermato la loro opposizione alla
privazione della custodia, la risoluzione supercautelare menzionata è stata
confermata dall’Autorità di protezione e il collocamento di __________ presso
la Culla __________ fino al 18 settembre 2015 è stato mantenuto (risoluzione n.
666/2015 del 2 luglio 2015).
H. Con
osservazioni di merito del 30 giugno 2015, l’Autorità di protezione si è riconfermata
nelle motivazioni indicate nella decisione contestata. Tramite replica del 15
luglio 2015, i reclamanti hanno in via principale confermato le loro conclusioni,
domandando, in via subordinata, che sia concessa la possibilità alla presenza
della curatrice educativa di esercitare il diritto di visita sul figlio nei
giorni indicati e al padre alla domenica, al di fuori della struttura della
Culla __________ e per almeno 2 o 3 mezze giornate a settimana.
Comunicando
con lettera del 28 luglio 2015 di rinunciare a presentare una duplica,
l’Autorità di protezione ha messo fine allo scambio di allegati.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione
agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 1° giugno 2015 contro una decisione
emanata il 27 maggio 2015, il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In questa sede rimane contestata la privazione in via cautelare della
custodia parentale di RE 2 e RE 1 su __________. La decisione cautelare di
collocamento di __________ presso la Culla __________, d’istituzione di una
curatela per l’esercizio delle relazioni personali dei genitori e di nomina del
curatore è regolarmente cresciuta in giudicato (risoluzione supercautelare n.
606/2015 del 17 giugno 2015, risoluzione
cautelare n. 666/2015 del 2 luglio 2015).
2.1
Nella
decisione impugnata, l’Autorità di Protezione, dopo un resoconto della situazione
personale dei genitori di __________, ha ripercorso le tappe che hanno condotto
a disporre le misure di protezione adeguate in favore del nascituro in
applicazione dell’art. 310 CC. Non potendo prescindere dalle misure ora
attive a favore dei figli precedenti di entrambi i genitori di __________ e in
particolare dalle ragioni che hanno condotto all’adozione di tali misure – continua
l’Autorità di protezione – si giustifica di privare provvisoriamente i genitori
della custodia del figlio, nell’attesa del completamento della valutazione
delle loro competenze genitoriali. Non bastano in tale senso, a mente
dell’Autorità “i timidi segnali di un miglioramento delle capacità di RE 2”
a dimostrare che avrebbe la capacità di occuparsi del neonato. Corollario alla
privazione della custodia è la regolamentazione delle relazioni personali
padre-figlio e madre-figlio. Promuovendo l’ipotesi di un collocamento che
preveda possibilmente di mantenere madre e bambino insieme, l’Autorità di
protezione ritiene a titolo sussidiario che si debba impostare un diritto di
visita sorvegliato per entrambi i genitori, alla stregua del diritto di visita
previsto con i precedenti figli. Per l’Autorità di protezione, in definitiva,
la privazione della custodia e un collocamento della madre e del figlio, sussidiariamente
la regolamentazione di diritti di visita sorvegliati, si giustifica a titolo
cautelare e provvisorio nell’attesa di una valutazione completa delle capacità
genitoriali di RE 2 e RE 1.
2.2
Con il reclamo interposto il 1° giugno 2015 gli
insorgenti contestano la privazione della custodia di __________. A tale fine
sostengono che lo stato di salute della madre, ora affiancata da RE 1, sarebbe
cambiato per rapporto alle difficoltà, in particolare l’abuso etilico, riscontrate
quando ha avuto le altre figlie. A prova di questo, i reclamanti adducono che i
test etilometrici a sorpresa somministrati a RE 2 tra gennaio e giugno 2015
avrebbero dato esito negativo. La madre sostiene dunque di essere perfettamente
in grado di occuparsi del figlio neonato e che la decisione della “ARP è
ingiustificata ed assurda” (reclamo pag. 5) essendo sproporzionata nelle circostanze
attuali che hanno visto __________ venire alla luce. I reclamanti ritengono che
delle misure meno incisive avrebbero dovuto essere adottate. In particolare, i
genitori si dichiarano disposti a sottoporsi in ogni e qualsiasi momento alla
valutazione di persone presenti, e che in caso di sviluppi negativi, l’Autorità
potrebbe prendere ulteriori provvedimenti nei loro confronti prima di privarli
della custodia. In via subordinata la madre si dichiara anche disposta “ad
accettare che il bambino venga collocato in un Istituto”, citando a titolo
di esempi la Culla __________ o la Casa __________. Infine nella replica, gli insorgenti
chiedono che il diritto di visita venga ampliato e che si possa svolgere al di
fuori della struttura della Culla __________ per almeno due o tre giornate a settimana.
2.3
Nelle
settimane che hanno seguito l’emanazione della decisione impugnata – e in cui
sono avvenuti gli scambi di allegati – è nato __________ e i dettagli del suo
collocamento sono stati regolamentati. Emerge dagli atti che il progetto di collocamento
della madre e del bambino insieme non abbia potuto avere esito favorevole. In effetti,
un precedente tentativo – durante la primavera del 2011, al momento della
nascita di __________ – di collocamento presso la Casa __________ ha preso fine
in maniera repentina dopo circa un mese, siccome RE 2, durante il primo congedo
all’esterno della Casa __________, ha avuto una grave ricaduta alcolica che si
è protratta per 10 giorni. Per questo motivo, i vertici della Casa __________
non si sono dichiarati disponibili ad ospitare RE 2 ed il neonato. Un
collocamento del bambino presso la Culla __________ è stato dunque predisposto
dall’UAP. Un diritto di visita con i
genitori di un’ora al giorno all’interno della struttura e ogni lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, da esercitarsi sotto la sorveglianza
della curatrice educativa è inoltre stato predisposto.
3.
I reclamanti si dolgono della privazione della custodia sostenendo che
la situazione attuale sarebbe diversa dalle esperienze avute in precedenza con
le due prime figlie di RE 2 e che vi sarebbero delle misure meno incisive che
l’Autorità avrebbe potuto e dovuto adottare nella fattispecie. Nel caso
precipuo, come testé indicato, sono contestati unicamente la privazione
cautelare della custodia in attesa della valutazione completa delle capacità
genitoriali di RE 2 e RE 1 ed il principio del collocamento. Il luogo del
collocamento e l’adeguatezza del medesimo - essendo l’oggetto di una
risoluzione separata regolarmente cresciuta in giudicato - prescinde dalla presente
decisione (consid. 2).
3.1
Giusta
l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano
o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina
le misure opportune, di cui è previsto un elenco agli art. 308 ss CC, per la
protezione del figlio. La disposizione legale concede all’Autorità di
protezione un vasto potere di apprezzamento concernente le modalità del proprio
intervento preventivo che spazia dalle raccomandazioni ai genitori a misure
incisive quali la privazione dell’autorità parentale. Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, pag. 206 no. 27.14). Esse sono mirate
dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei
genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid, BSK ZGB I, 5ª ed. 2014, ad
art. 307 n. 4). In particolare, tra l’elenco di misure previste, l’art. 310
cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto
dal pericolo, l’Autorità di Protezione deve toglierlo dalla custodia dei genitori,
o dei terzi presso cui si trova e ricoverarlo convenientemente.
La
revoca della custodia – misura nettamente più incisiva di quelle previste agli
articoli 307 e 308 CC – deve essere pronunciata solo se è rispettato il
principio di proporzionalità ossia "quando il figlio non possa essere
altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC; Meier, CR CC I, 2010, ad. art. 310 n.
2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare
(“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, CR CC I, 2010, ad. art. 310 n.
14). Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di
pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto
l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer,
op. cit., pag. 214 no. 27.36).
Questo
tuttavia, e contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, non significa che
la privazione della custodia possa essere pronunciata solo se sono state
tentate misure ambulatoriali rimaste infruttuose ma, semmai, che la pronuncia
deve interviene quando queste misure, viste le circostanze, risultano
inadeguate e non atte a scongiurare il pericolo (sentenza CDP del 5 marzo 2015,
inc. 9.2014.38 consid. 3; Breitschmid,
op. cit., ad art. 310 N. 4).
3.2
Con
la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti
il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai
bisogni di quest'ultimo (DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, consid. 4.1; sentenza
CDP del 20 marzo 2014, inc. 9.2013.266, consid. 4; Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41). Questi deve essere
ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno sviluppo ed
una crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (Meier, CR CC I, 2010, ad. art. 310 n.
19).
Il
“ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di
tutte le circostanze del caso: età e domicilio del minorenne, sede della
scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente,
condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere
dei genitori. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento
a una famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione
in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione
indipendente (Meier, op. cit., ad.
art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; Breitschmid,
op.cit., ad art. 310 CC n. 8).
La scelta del “ricovero conveniente” non deve
precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale; non deve
straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare
relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia
compatibile con il bene del minore e con il regolamento del luogo in cui questi
è collocato (Meier, op. cit., ad.
art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; op. cit., art. 310 n. 25; Breitschmid, op.cit., ad art. 310 CC no.
10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari
che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di
decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1 CC).
3.3
Non
va omesso che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del
bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia
parentale (Meier, op. cit., ad.
art. 310 n. 25). In caso di modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC
prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova
situazione.
4.
Nella scelta di
una misura di protezione a favore di un minore, di primaria importanza sono il
suo interesse e la salvaguardia del suo benessere. Nel caso in esame, non
sembra che l’Autorità di protezione abbia disatteso ai principi sopraelencati
nel privare i genitori della custodia di __________ a titolo provvisorio in attesa
del rapporto completo sulle loro capacità genitoriali.
4.1
Decisivo nella valutazione dell’Autorità è il
rapporto intermedio dello Studio __________ del 19 maggio 2015. Tale rapporto,
volto alla valutazione delle capacità genitoriali di RE 2 e RE 1, tiene in
particolare conto della struttura della relazione di coppia e della maturazione
della consapevolezza da parte della madre dei problemi di dipendenza
rispettivamente la ricerca di soluzione a tali problemi. Da tale rapporto intermedio
emerge “una sostanziale (e comune) minimizzazione, tendente alla negazione,
della problematica che ha fatto sì che la signora RE 2 sia stata in precedenza
privata della custodia delle sue due prime figlie in età molto precoce”
(rapporto intermedio pag. 2). Il rapporto descrive la relazione - definita “banalizzante”
- dell’interessata alla sua dipendenza. Fa stato anche delle affermazioni di RE
2.
secondo le quali essa avrebbe smesso di bere da quando ha saputo di essere
incinta di __________, considerando dunque, malgrado le proprie debolezze, il
problema risolto (rapporto intermedio pag. 2 e 3). Il padre dal canto suo si
reputa estraneo a questo processo di valutazione e sostiene di non avere
problemi nell’aiutare RE 2 a superare le sue difficoltà; reputa infine che
l’attuale procedura sia il frutto di “pregiudizi nei riguardi della compagna”.
Il rapporto intermedio definisce la relazione tra i partner simile a quelle
vissute da RE 2 con i padri delle sue altre due figlie ovvero che dopo una
breve frequentazione e “senza alcuna progettualità di famiglia, sulla base
di un rapporto di coppia agli albori, la signora si ritrova incinta”
(rapporto intermedio pag. 3). Tenendo conto di quanto esposto – conclude il
rapporto – “non è possibile affermare che esistano le premesse sufficienti a
consentire alla signora di occuparsi del suo nuovo nascituro senza che vengano
poste le condizioni di un’osservazione delle dinamiche madre-figlio in ambiente
protetto” (rapporto intermedio pag. 3).
4.2
Dal rapporto provvisorio dello Studio __________,
emerge dunque che attualmente RE 2 non dimostra di essere idonea ad accudire il
figlio e di poter fornire garanzie relativamente alla sua capacità di
salvaguardarne il benessere. Gli scambi intervenuti in seguito al collocamento
non lasciano trasparire un atteggiamento a breve termine diverso da quello
emerso dal rapporto. Va menzionato ad esempio che la madre ha annullato senza
congrua giustificazione a più riprese il diritto di visita all’ultimo momento
(vedi in particolare nota dell’Autorità di protezione secondo cui la madre ha
avvisato tramite un sms che non avrebbe esercitato il diritto di visita
previsto per il giorno in questione (26 giungo 2015).
4.3
Dal gravame interposto, sembra che i genitori non
neghino le difficoltà riscontrate con la presa di responsabilità genitoriale
nei confronti delle altre figlie. Tuttavia, asseverano che le circostanze precipue
sarebbero diverse, in quanto RE 1 affianca ora RE 2, e i test a sorpresa
effettuati su di essa hanno dato sempre esito negativo. In effetti, emerge dal
rapporto di monitoraggio __________ che 51 misurazioni effettuate a sorpresa hanno dato
esito negativo. Lo stesso si deve dire dell’analisi di valori epatici tramite
prelievo ematico. Inoltre RE 2 si è presentata regolarmente ai colloqui con il
consulente di __________ (rapporto di monitoraggio del 24 giugno 2015).
Invero, non si può prescindere da questi segni di miglioramento nella valutazione
della fattispecie. Va inoltre rilevato lo sforzo dimostrato dai genitori di __________
nel rendersi disponibili alla valutazione in corso. Tuttavia, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze complesse della fattispecie, a titolo
prudenziale, e nell’attesa di una valutazione completa delle capacità genitoriali
si giustifica per il bene di __________ di privare i genitori della custodia su
di lui. Va ribadito che questa privazione è provvisoria e unicamente in attesa
di un rapporto definitivo relativo alle capacità genitoriali.
5.
Deve infine essere valutata la richiesta degli insorgenti di ampliare
il diritto di visita che esercitano presso la Culla __________. Una tale
richiesta è inammissibile in questa sede. La presente Camera non è in effetti
competente ad esaminare in prima battuta richieste di ampliamento del diritto
di visita, essendo le stesse di pertinenza dell'autorità di prima sede.
6.
Alla luce di quanto sopra, nella misura in cui è ricevibile il reclamo
va respinto e la decisione impugnata confermata. Con riferimento alla richiesta
di RE 2 e RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio in sede di reclamo, occorre
rilevare che ai sensi dell’art. 117 lett. a e b CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.
Nel caso in esame, il certificato per l’amissione all’assistenza giudiziaria è
stato prodotto solo per RE 2, e peraltro sprovvisto di documentazione a sostegno
della situazione palesata. Non essendo stato sufficientemente documentato in
questa sede lo stato di indigenza degli insorgenti, l’istanza tendente
all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta. I reclamanti,
a comprova del proprio stato di indigenza, avrebbe dovuto produrre l’apposito
formulario sottoscritto dall'attuale Comune di domicilio comprovato dai
documenti giustificativi.
7.
Quanto agli oneri processuali,
in considerazione della particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al
loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2.La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è
respinta.
3.Non si prelevano oneri processuali.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.