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Decisione

9.2015.108

Privazione cautelare di custodia e collocamento

1 settembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9 giugno 2015 RE 2 (1979) ha dato alla luce un

figlio, __________, preventivamente riconosciuto da RE 1 (1980) il 15 aprile 2015. Contestualmente, tramite

dichiarazione, i genitori di __________ hanno disposto l’autorità parentale congiunta.

B. RE

2 è già madre di due figlie, __________ nata l’ 2008 e __________ nata il 2011.

La madre è privata della custodia parentale su entrambe le figlie in ragione

della sua “grande difficoltà ad occuparsi” di esse (risoluzione

impugnata, pag. 1) “soprattutto a causa del suo grave problema etilico”

(risoluzione n. 36/2015 pag. 1). La figlia __________ è stata affidata ai

nonni materni mentre la sorella, __________, è affidata alla famiglia __________

dal mese di luglio 2011 dopo avere trascorso i primi mesi di vita presso la Casa

__________ (in seguito __________). La madre esercita con le figlie un diritto

di visita sorvegliato di 3 ore ogni quindici giorni, presso il Punto d’incontro

di __________. Inoltre, in favore di entrambe le figlie è attiva una misura di

curatela educativa, assegnata a __________ (Ufficio dell’aiuto e della

protezione, settore curatele). RE 1 è padre di una figlia quattordicenne, __________,

“con cui non ha mai convissuto veramente” (risoluzione impugnata, pag.

1), collocata presso l’Istituto __________. Le loro relazioni personali sono

concretizzate in un diritto di visita un fine settimana ogni quindici giorni.

C. Con risoluzione n. 36/2015 del 15 gennaio 2015,

l’Autorità di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha

dato incarico al centro __________ di eseguire dei controlli etilometrici a sorpresa

su RE 2. La decisione di cui sopra è stata fondata su una segnalazione della

Polizia comunale di __________ riguardante un intervento durante la notte del

1° gennaio 2015 per mediare un diverbio intervenuto in particolare tra RE 2 –

incinta al quarto mese – e RE 1, entrambi sotto l’influsso di alcolici. Il 17

marzo 2015, visto il progetto dei genitori di occuparsi del neonato e ritenuto

la “difficolta della madre nell’occuparsi delle altre due” l’Autorità di

protezione ha anche avviato una valutazione delle capacità genitoriali di

entrambi i genitori affidandone la stesura alla dr. Med. __________ dello

studio __________ (risoluzione n. 251/2015 del 17 marzo 2015). È stato in

particolare domandato alla perita di indicare se i genitori siano in grado di

comprendere le esigenze del piccolo e di determinare i loro comportamenti in

funzione di tali esigenze; se siano affetti da disturbi che possano

compromettere le loro capacità di autocontrollo e autocritica, nonché se

possono avere l’autorità e la custodia parentale sul piccolo, e in caso di

risposta negativa, quale sia la soluzione migliore per il minore.

D. Il 26 maggio 2015 si è tenuta un’udienza presso

l’Autorità di protezione alla presenza di RE 2 e RE 1. Tenendo conto dei

rapporti pervenuti all’Autorità di protezione il 20 e il 26 maggio 2015 da

parte dello Studio __________ rispettivamente dal Centro __________, detta

Autorità ha, con risoluzione n. 530/2015 del 27 maggio 2015, decretato, in via

cautelare, la privazione della custodia parentale di RE 2 e RE 1 sul nascituro,

ha affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito: UAP) il

mandato di collocare il nascituro, avendo cura di trovare una soluzione il più

possibile favorevole all’osservazione e alla vicinanza della relazione

madre-figlio e disposto le relazioni personali dei genitori con il nascituro in

via cautelare in modalità sorvegliate. Alla risoluzione è stato conferito

effetto immediatamente esecutivo.

E. In

data 1°giugno 2015, RE 2 e RE 1 hanno interposto reclamo contro la risoluzione

n. 530/2015 domandando, previa restituzione dell’effetto sospensivo, in via

principale che la decisione di privazione della custodia parentale e di collocamento

sia annullata, e in via subordinata, che l’autorità prenda delle misure di

controllo e d’informazione per la protezione del minore ai sensi dell’art. 307

cpv. 3 CC. Sostenendo di avere un reddito appena sufficiente per coprire i

propri fabbisogni, hanno chiesto con istanza del 24 giugno 2015, di essere

posti a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

F. Con

decisione del 16 giugno 2015, questa Camera si è pronunciata sulla richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 2 e RE 1,

respingendola.

G. Frattanto,

l’UAP ha previsto il collocamento del minore presso la Culla __________ fino al

18 settembre 2015 (vedi dispositivo 1 della risoluzione 530/2015). Con

risoluzione supercautelare del 17 giugno 2015 (n. 606/2015), l’Autorità di

protezione ha decretato il collocamento di __________ alla Culla __________,

istituito una curatela educativa in favore del minore e nominato una curatrice

per la sorveglianza del diritto di visita nella persona di __________,

stabilito un diritto di visita con i genitori di un’ora al giorno all’interno

della struttura e ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore

11.00, da esercitarsi sotto la sorveglianza della suddetta curatrice. Alla

decisione è stato conferito effetto immediatamente esecutivo. In seguito ad

un’udienza alla presenza di entrambi i genitori tenutasi il 2 luglio 2015,

durante la quale i genitori hanno confermato la loro opposizione alla

privazione della custodia, la risoluzione supercautelare menzionata è stata

confermata dall’Autorità di protezione e il collocamento di __________ presso

la Culla __________ fino al 18 settembre 2015 è stato mantenuto (risoluzione n.

666/2015 del 2 luglio 2015).

H. Con

osservazioni di merito del 30 giugno 2015, l’Autorità di protezione si è riconfermata

nelle motivazioni indicate nella decisione contestata. Tramite replica del 15

luglio 2015, i reclamanti hanno in via principale confermato le loro conclusioni,

domandando, in via subordinata, che sia concessa la possibilità alla presenza

della curatrice educativa di esercitare il diritto di visita sul figlio nei

giorni indicati e al padre alla domenica, al di fuori della struttura della

Culla __________ e per almeno 2 o 3 mezze giornate a settimana.

Comunicando

con lettera del 28 luglio 2015 di rinunciare a presentare una duplica,

l’Autorità di protezione ha messo fine allo scambio di allegati.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione

agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 1° giugno 2015 contro una decisione

emanata il 27 maggio 2015, il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In questa sede rimane contestata la privazione in via cautelare della

custodia parentale di RE 2 e RE 1 su __________. La decisione cautelare di

collocamento di __________ presso la Culla __________, d’istituzione di una

curatela per l’esercizio delle relazioni personali dei genitori e di nomina del

curatore è regolarmente cresciuta in giudicato (risoluzione supercautelare n.

606/2015 del 17 giugno 2015, risoluzione

cautelare n. 666/2015 del 2 luglio 2015).

2.1

Nella

decisione impugnata, l’Autorità di Protezione, dopo un resoconto della situazione

personale dei genitori di __________, ha ripercorso le tappe che hanno condotto

a disporre le misure di protezione adeguate in favore del nascituro in

applicazione dell’art. 310 CC. Non potendo prescindere dalle misure ora

attive a favore dei figli precedenti di entrambi i genitori di __________ e in

particolare dalle ragioni che hanno condotto all’adozione di tali misure – continua

l’Autorità di protezione – si giustifica di privare provvisoriamente i genitori

della custodia del figlio, nell’attesa del completamento della valutazione

delle loro competenze genitoriali. Non bastano in tale senso, a mente

dell’Autorità “i timidi segnali di un miglioramento delle capacità di RE 2”

a dimostrare che avrebbe la capacità di occuparsi del neonato. Corollario alla

privazione della custodia è la regolamentazione delle relazioni personali

padre-figlio e madre-figlio. Promuovendo l’ipotesi di un collocamento che

preveda possibilmente di mantenere madre e bambino insieme, l’Autorità di

protezione ritiene a titolo sussidiario che si debba impostare un diritto di

visita sorvegliato per entrambi i genitori, alla stregua del diritto di visita

previsto con i precedenti figli. Per l’Autorità di protezione, in definitiva,

la privazione della custodia e un collocamento della madre e del figlio, sussidiariamente

la regolamentazione di diritti di visita sorvegliati, si giustifica a titolo

cautelare e provvisorio nell’attesa di una valutazione completa delle capacità

genitoriali di RE 2 e RE 1.

2.2

Con il reclamo interposto il 1° giugno 2015 gli

insorgenti contestano la privazione della custodia di __________. A tale fine

sostengono che lo stato di salute della madre, ora affiancata da RE 1, sarebbe

cambiato per rapporto alle difficoltà, in particolare l’abuso etilico, riscontrate

quando ha avuto le altre figlie. A prova di questo, i reclamanti adducono che i

test etilometrici a sorpresa somministrati a RE 2 tra gennaio e giugno 2015

avrebbero dato esito negativo. La madre sostiene dunque di essere perfettamente

in grado di occuparsi del figlio neonato e che la decisione della “ARP è

ingiustificata ed assurda” (reclamo pag. 5) essendo sproporzionata nelle circostanze

attuali che hanno visto __________ venire alla luce. I reclamanti ritengono che

delle misure meno incisive avrebbero dovuto essere adottate. In particolare, i

genitori si dichiarano disposti a sottoporsi in ogni e qualsiasi momento alla

valutazione di persone presenti, e che in caso di sviluppi negativi, l’Autorità

potrebbe prendere ulteriori provvedimenti nei loro confronti prima di privarli

della custodia. In via subordinata la madre si dichiara anche disposta “ad

accettare che il bambino venga collocato in un Istituto”, citando a titolo

di esempi la Culla __________ o la Casa __________. Infine nella replica, gli insorgenti

chiedono che il diritto di visita venga ampliato e che si possa svolgere al di

fuori della struttura della Culla __________ per almeno due o tre giornate a settimana.

2.3

Nelle

settimane che hanno seguito l’emanazione della decisione impugnata – e in cui

sono avvenuti gli scambi di allegati – è nato __________ e i dettagli del suo

collocamento sono stati regolamentati. Emerge dagli atti che il progetto di collocamento

della madre e del bambino insieme non abbia potuto avere esito favorevole. In effetti,

un precedente tentativo – durante la primavera del 2011, al momento della

nascita di __________ – di collocamento presso la Casa __________ ha preso fine

in maniera repentina dopo circa un mese, siccome RE 2, durante il primo congedo

all’esterno della Casa __________, ha avuto una grave ricaduta alcolica che si

è protratta per 10 giorni. Per questo motivo, i vertici della Casa __________

non si sono dichiarati disponibili ad ospitare RE 2 ed il neonato. Un

collocamento del bambino presso la Culla __________ è stato dunque predisposto

dall’UAP. Un diritto di visita con i

genitori di un’ora al giorno all’interno della struttura e ogni lunedì,

mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, da esercitarsi sotto la sorveglianza

della curatrice educativa è inoltre stato predisposto.

3.

I reclamanti si dolgono della privazione della custodia sostenendo che

la situazione attuale sarebbe diversa dalle esperienze avute in precedenza con

le due prime figlie di RE 2 e che vi sarebbero delle misure meno incisive che

l’Autorità avrebbe potuto e dovuto adottare nella fattispecie. Nel caso

precipuo, come testé indicato, sono contestati unicamente la privazione

cautelare della custodia in attesa della valutazione completa delle capacità

genitoriali di RE 2 e RE 1 ed il principio del collocamento. Il luogo del

collocamento e l’adeguatezza del medesimo - essendo l’oggetto di una

risoluzione separata regolarmente cresciuta in giudicato - prescinde dalla presente

decisione (consid. 2).

3.1

Giusta

l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano

o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina

le misure opportune, di cui è previsto un elenco agli art. 308 ss CC, per la

protezione del figlio. La disposizione legale concede all’Autorità di

protezione un vasto potere di apprezzamento concernente le modalità del proprio

intervento preventivo che spazia dalle raccomandazioni ai genitori a misure

incisive quali la privazione dell’autorità parentale. Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, pag. 206 no. 27.14). Esse sono mirate

dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei

genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid, BSK ZGB I, 5ª ed. 2014, ad

art. 307 n. 4). In particolare, tra l’elenco di misure previste, l’art. 310

cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto

dal pericolo, l’Autorità di Protezione deve toglierlo dalla custodia dei genitori,

o dei terzi presso cui si trova e ricoverarlo convenientemente.

La

revoca della custodia – misura nettamente più incisiva di quelle previste agli

articoli 307 e 308 CC – deve essere pronunciata solo se è rispettato il

principio di proporzionalità ossia "quando il figlio non possa essere

altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC; Meier, CR CC I, 2010, ad. art. 310 n.

2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare

(“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, CR CC I, 2010, ad. art. 310 n.

14). Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di

pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto

l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer,

op. cit., pag. 214 no. 27.36).

Questo

tuttavia, e contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, non significa che

la privazione della custodia possa essere pronunciata solo se sono state

tentate misure ambulatoriali rimaste infruttuose ma, semmai, che la pronuncia

deve interviene quando queste misure, viste le circostanze, risultano

inadeguate e non atte a scongiurare il pericolo (sentenza CDP del 5 marzo 2015,

inc. 9.2014.38 consid. 3; Breitschmid,

op. cit., ad art. 310 N. 4).

3.2

Con

la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti

il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai

bisogni di quest'ultimo (DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, consid. 4.1; sentenza

CDP del 20 marzo 2014, inc. 9.2013.266, consid. 4; Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41). Questi deve essere

ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno sviluppo ed

una crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (Meier, CR CC I, 2010, ad. art. 310 n.

19).

Il

“ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di

tutte le circostanze del caso: età e domicilio del minorenne, sede della

scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente,

condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere

dei genitori. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento

a una famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione

in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione

indipendente (Meier, op. cit., ad.

art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; Breitschmid,

op.cit., ad art. 310 CC n. 8).

La scelta del “ricovero conveniente” non deve

precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale; non deve

straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare

relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia

compatibile con il bene del minore e con il regolamento del luogo in cui questi

è collocato (Meier, op. cit., ad.

art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; op. cit., art. 310 n. 25; Breitschmid, op.cit., ad art. 310 CC no.

10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari

che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di

decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1 CC).

3.3

Non

va omesso che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del

bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia

parentale (Meier, op. cit., ad.

art. 310 n. 25). In caso di modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC

prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova

situazione.

4.

Nella scelta di

una misura di protezione a favore di un minore, di primaria importanza sono il

suo interesse e la salvaguardia del suo benessere. Nel caso in esame, non

sembra che l’Autorità di protezione abbia disatteso ai principi sopraelencati

nel privare i genitori della custodia di __________ a titolo provvisorio in attesa

del rapporto completo sulle loro capacità genitoriali.

4.1

Decisivo nella valutazione dell’Autorità è il

rapporto intermedio dello Studio __________ del 19 maggio 2015. Tale rapporto,

volto alla valutazione delle capacità genitoriali di RE 2 e RE 1, tiene in

particolare conto della struttura della relazione di coppia e della maturazione

della consapevolezza da parte della madre dei problemi di dipendenza

rispettivamente la ricerca di soluzione a tali problemi. Da tale rapporto intermedio

emerge “una sostanziale (e comune) minimizzazione, tendente alla negazione,

della problematica che ha fatto sì che la signora RE 2 sia stata in precedenza

privata della custodia delle sue due prime figlie in età molto precoce”

(rapporto intermedio pag. 2). Il rapporto descrive la relazione - definita “banalizzante”

- dell’interessata alla sua dipendenza. Fa stato anche delle affermazioni di RE

2.

secondo le quali essa avrebbe smesso di bere da quando ha saputo di essere

incinta di __________, considerando dunque, malgrado le proprie debolezze, il

problema risolto (rapporto intermedio pag. 2 e 3). Il padre dal canto suo si

reputa estraneo a questo processo di valutazione e sostiene di non avere

problemi nell’aiutare RE 2 a superare le sue difficoltà; reputa infine che

l’attuale procedura sia il frutto di “pregiudizi nei riguardi della compagna”.

Il rapporto intermedio definisce la relazione tra i partner simile a quelle

vissute da RE 2 con i padri delle sue altre due figlie ovvero che dopo una

breve frequentazione e “senza alcuna progettualità di famiglia, sulla base

di un rapporto di coppia agli albori, la signora si ritrova incinta”

(rapporto intermedio pag. 3). Tenendo conto di quanto esposto – conclude il

rapporto – “non è possibile affermare che esistano le premesse sufficienti a

consentire alla signora di occuparsi del suo nuovo nascituro senza che vengano

poste le condizioni di un’osservazione delle dinamiche madre-figlio in ambiente

protetto” (rapporto intermedio pag. 3).

4.2

Dal rapporto provvisorio dello Studio __________,

emerge dunque che attualmente RE 2 non dimostra di essere idonea ad accudire il

figlio e di poter fornire garanzie relativamente alla sua capacità di

salvaguardarne il benessere. Gli scambi intervenuti in seguito al collocamento

non lasciano trasparire un atteggiamento a breve termine diverso da quello

emerso dal rapporto. Va menzionato ad esempio che la madre ha annullato senza

congrua giustificazione a più riprese il diritto di visita all’ultimo momento

(vedi in particolare nota dell’Autorità di protezione secondo cui la madre ha

avvisato tramite un sms che non avrebbe esercitato il diritto di visita

previsto per il giorno in questione (26 giungo 2015).

4.3

Dal gravame interposto, sembra che i genitori non

neghino le difficoltà riscontrate con la presa di responsabilità genitoriale

nei confronti delle altre figlie. Tuttavia, asseverano che le circostanze precipue

sarebbero diverse, in quanto RE 1 affianca ora RE 2, e i test a sorpresa

effettuati su di essa hanno dato sempre esito negativo. In effetti, emerge dal

rapporto di monitoraggio __________ che 51 misurazioni effettuate a sorpresa hanno dato

esito negativo. Lo stesso si deve dire dell’analisi di valori epatici tramite

prelievo ematico. Inoltre RE 2 si è presentata regolarmente ai colloqui con il

consulente di __________ (rapporto di monitoraggio del 24 giugno 2015).

Invero, non si può prescindere da questi segni di miglioramento nella valutazione

della fattispecie. Va inoltre rilevato lo sforzo dimostrato dai genitori di __________

nel rendersi disponibili alla valutazione in corso. Tuttavia, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze complesse della fattispecie, a titolo

prudenziale, e nell’attesa di una valutazione completa delle capacità genitoriali

si giustifica per il bene di __________ di privare i genitori della custodia su

di lui. Va ribadito che questa privazione è provvisoria e unicamente in attesa

di un rapporto definitivo relativo alle capacità genitoriali.

5.

Deve infine essere valutata la richiesta degli insorgenti di ampliare

il diritto di visita che esercitano presso la Culla __________. Una tale

richiesta è inammissibile in questa sede. La presente Camera non è in effetti

competente ad esaminare in prima battuta richieste di ampliamento del diritto

di visita, essendo le stesse di pertinenza dell'autorità di prima sede.

6.

Alla luce di quanto sopra, nella misura in cui è ricevibile il reclamo

va respinto e la decisione impugnata confermata. Con riferimento alla richiesta

di RE 2 e RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio in sede di reclamo, occorre

rilevare che ai sensi dell’art. 117 lett. a e b CPC, applicabile su rinvio

dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

Nel caso in esame, il certificato per l’amissione all’assistenza giudiziaria è

stato prodotto solo per RE 2, e peraltro sprovvisto di documentazione a sostegno

della situazione palesata. Non essendo stato sufficientemente documentato in

questa sede lo stato di indigenza degli insorgenti, l’istanza tendente

all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta. I reclamanti,

a comprova del proprio stato di indigenza, avrebbe dovuto produrre l’apposito

formulario sottoscritto dall'attuale Comune di domicilio comprovato dai

documenti giustificativi.

7.

Quanto agli oneri processuali,

in considerazione della particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al

loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2.La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è

respinta.

3.Non si prelevano oneri processuali.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.