9.2015.11
Diritto di essere sentito, diritto alla consultazione degli atti
9 novembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.11
Lugano
9 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti e rapporti morali del 2013 e
2014 relativi alla curatela a favore del figlio PI 1.
giudicando
sul reclamo del 14 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 3 novembre 2014 / 16 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Tramite decisione 19
novembre 2009 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha
istituito a favore di PI 1 una curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 vCC,
nominando quale curatore il signor __________, sostituito con decisione 12
marzo 2010 dal signor CUR 1.
B. PI 1 è
deceduto il 2014.
C. Tramite decisione 3
novembre 2014 / 16 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha: revocato
formalmente la misura di curatela istituita a favore di PI 1 (dispositivo n.
1); revocato il mandato al curatore con effetto a partire dal decesso del curatelato
(dispositivo n. 2); disposto il non prelevamento di spese e tasse di giustizia
(dispositivo n. 3); approvato i rendiconti per gli anni 2013 e 2014 (dispositivo
n. 4) e riconosciuto la mercede al curatore per il medesimo periodo (dispositivo
n. 5).
D. Contro la suddetta
decisione è insorta con reclamo 14 gennaio 2015 la madre di PI 1, RE 1. Essa
lamenta che né suo figlio né lei abbiano potuto visionare la documentazione inerente
i rendiconti e che quindi non vi è stata la possibilità di controllare
l’operato del curatore. Chiede quindi di poter “esaminare il tutto ed avere
delle delucidaizoni sia da parte del sig. CUR 1 che dell’ARP di __________”.
In merito ai rapporti
morali, RE 1 esprime invece delle precisazioni, lamentandosi dei toni “dispregiativi”
del curatore “invitandolo a usare una terminologia pertinente al tipo di
lavoro che gli compete”.
RE 1 ha pure specificato
di essersi indebitata di fr. 12'000.- per pagare una cura medica al figlio e di
non essere mai stata rimborsata.
La reclamante ha infine chiesto
di essere ricevuta per poter esporre di persona le ragioni del suo disappunto.
E. In data 3 febbraio 2015
l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, precisando che
la reclamante è già stata sentita in un’udienza tenutasi lunedì 26 gennaio 2015
a cui rinvia. Essa ha pure posto in dubbio la legittimazione di RE 1 a
presentare reclamo, ha precisato di non avere la competenza per decidere in
merito ad eventuali contratti tra lei e il figlio e ha specificato che in ogni
caso quest’ultimo non sarebbe stato in grado di far fronte al debito.
F. La reclamante ha
replicato in data 18 febbraio 2015, dicendosi stupita del fatto che si possa
mettere in dubbio la sua qualità per presentare reclamo. Essa ha precisato di
ritenere che fosse un suo diritto partecipare all’udienza indetta il 26 gennaio
2015, come pure che in realtà essa non aveva un contratto con il figlio, bensì
che aveva anticipato l’importo, che tuttavia a quel momento PI 1 sarebbe stato
in grado di far fronte alla spesa.
G. L’Autorità di
protezione ha comunicato con scritto 5 marzo 2015 di non avere osservazioni da
presentare in duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 14 gennaio
2015.
e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 15 gennaio 2015 contro una
decisione intimata il 16 dicembre 2014 il reclamo è tempestivo.
2.
L’Autorità
di protezione eccepisce preliminarmente la legittimazione di RE 1 a presentare
reclamo.
È opportuno ricordare
che la decisione deve essere comunicata alle persone che partecipano al
procedimento di prima istanza (art. 450 cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n.
10); si tratta dunque in primo luogo della persona interessata, nel caso di una
persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore.
In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di
fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso
l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua
decisione (Schmid, Erwachsenenschutz
Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte,
ad art. 450 n. 22).
Nel caso in esame la legittimazione
a ricorrere di RE 1 – madre del defunto PI 1 (già beneficiario della misura di
curatela oggetto della decisione impugnata) – non può essere posta in dubbio.
Risulta infatti dagli atti che RE 1 ha partecipato a diverse udienze davanti
all’Autorità di protezione, quando il figlio PI 1 (maggiorenne) era ancora in
vita e si è vista per finire intimare, mediante invio raccomandato, la
decisione qui impugnata.
3.
La
decisione oggetto di gravame riguarda: la revoca della curatela a favore di PI
1.
(dispositivo n. 1, non contestato); la revoca del mandato al curatore (dispositivo
n. 2, non contestato); il prelievo di spese e tasse di giustizia per la
decisione, a cui l’ARP ha rinunciato (dispositivo n. 3, non contestato);
l’approvazione dei rendiconti 2013 e 2014, (dispositivo n. 4, contestato
poiché, secondo RE 1, né lei né il figlio, prima di decedere, avrebbero avuto
accesso agli atti relativi). Nella decisione impugnata, l’Autorità di
protezione ha pure approvato la mercede del curatore per gli anni 2013 e 2014
(dispositivo n. 5, non contestato).
4.
Il diritto di
consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC)
concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione. Secondo
l'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto
di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongono. Il
diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle medesime, di
principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse
particolare (DTF 129 I 249, CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 8; RtiD
I-2014, n. 9c, pag. 746 e segg.). Il diritto a consultare gli atti non esiste
solo per le procedure in corso, ma anche per quelle già concluse. In questo
caso la persona che presenta la richiesta deve giustificare un interesse
particolare. Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione
quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Il
diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere rifiutato interamente o
in parte quando un interesse pubblico o degli interessi preponderanti di terzi
vi si oppongano (CommFam Protection de l'adulte, Steck, op. cit., n. 10). Questo diritto non è tuttavia illimitato;
può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una
valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi
privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche
pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati . Una
restrizione è pure possibile nell'interesse della persona coinvolta, rispettivamente
per proteggerla, in virtù del privilegio terapeutico, segnatamente quando la divulgazione
di dati medici arrischia di arrecare danno alla persona in questione (CommFam
Protection de l'adulte, Steck, op.
cit., n. 11). Da un punto di vista pratico, la restrizione può essere messa in
atto mediante la consegna, alle altre parti coinvolte, di un testo nel quale i
passaggi in questione sono stati stralciati o con la consegna di un riassunto
del documento; l'informazione deve in ogni caso essere data in modo tale che la
persona interessata possa preservare efficacemente i suoi diritti (CommFam
Protection de l'adulte, Steck, op.
cit. n. 13).
Un rifiuto ingiustificato
del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che
può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale
dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, op. cit., n. 15).
Nel caso concreto,
l'Autorità di protezione non chiarisce le motivazioni che la inducono a non mostrare
gli atti alla reclamante.
L’Autorità di prima
istanza ha quindi negato la visione degli atti senza fornire motivazioni a RE 1,
violando così il suo diritto di essere sentita e il diritto alla consultazione
degli atti.
5.
Agli atti risulta
uno scritto della reclamante datato 29 agosto 2014, con il quale essa ha
chiesto all’Autorità di protezione di poter ricevere risposte, insieme a suo
figlio PI 1 (a quel momento ancora in vita), in merito al rimborso di quanto da
lei anticipato per una terapia di disintossicazione svolta presso l’ospedale di
__________. Interpellato dall’Autorità di protezione, il Presidente di questa Camera
in data 10 settembre 2014 ha dissentito circa la natura dello scritto (precisando
che non si trattava di un reclamo), indicando che si trattava di una richiesta
di colloquio e ha invitato l’Autorità di protezione a procedere a quanto di sua
incombenza e, se necessario, a formalizzare una decisione debitamente motivata
e munita delle vie di ricorso. Un’udienza è quindi stata fissata per il 3 novembre
2014, ma nel frattempo, il 28 ottobre 2014, PI 1 è deceduto.
Un incontro tra RE 1 e
l’Autorità di protezione è avvenuto il 26 gennaio 2015, quindi dopo
l’emanazione della decisione ora impugnata. In tale occasione essa ha chiesto
di poter essere “riconosciuta come creditrice della somma di fr. 12'000.- che
aveva versato per conto del figlio” per la cura di disintossicazione svoltasi
presso l’ospedale di __________. Dal verbale dell’incontro risulta che
l’Autorità di protezione ha precisato che “tutta la documentazione
riguardante i rendiconti 2012, 2013 e 2014 sarà spedita al Tribunale d’appello,
Camera di protezione, affichè come da suo reclamo venga eseguito un controllo
giudiziario su tutto quello che è stato compiuto sia dal curatore che da questa
Autorità di protezione”. Una tale affermazione non è tuttavia corretta. Innanzitutto
perché la reclamante non ha chiesto che questa Camera esegua una tale verifica,
bensì di “poter esaminare il tutto ed avere delle delucidazioni in merito
sia da parte del Sig. CUR 1 che dall’ARP di __________ “ ma pure perché
tale compito non le compete, non essendo contestato il contenuto dei rendiconti
ma la possibilità di visionare gli atti.
Alla fine dell’udienza, l’Autorità
di protezione ha anche comunicato RE 1 che “non appena giungerà la
documentazione cartacea riguardante tutti i giustificativi dell’anno 2012 che
ancora mancava si inoltrerà a disposizione del Tribunale d’appello i rendiconto
2014, 2013 e 2012 corredati da tutta la documentazione probatoria, assieme
all’incarto riguardante PI 1 a disposizione del Tribunale e di chi riceverà
l’autorizzazione di esame da parte del Tribunale”. Anche quest’ultima informazione
non risulta corretta. Sebbene il reclamo abbia effetto devolutivo, con la
conseguenza che, quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti gli
atti a essa connessi sono trasmessi all’Autorità di seconda sede (CommFamm
Protection de l’adulte, Steck, n.
7.
ad art. 450 CC), quest’ultima Autorità non può comunque sostituirsi all’Autorità
di prima istanza nella ponderazione degli interessi di una parte a visionare
gli atti. Valutazione che va eseguita dall’Autorità di prima istanza, invece di
trasmettere l’incarto all’Autorità di reclamo lasciando intendere che
quest’ultima debba sostituirsi a lei in tale compito.
6.
Abbondanzialmente,
giova comunque rammentare che ai sensi dell’art. 425 CC, alla fine
del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un
rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può
dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del
rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti esamina e
approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti
periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato
o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le
disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso
il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv.
4).
Per quanto
riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC
l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o
rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il
rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso,
adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv.
3).
La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato
dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere
completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la
sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione;
la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006
6391, pag. 6444; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9;
ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,
Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,
Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8].
L'approvazione del rendiconto non dà scarico al curatore, il quale rimane
responsabile del proprio operato (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag.
293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,
ad art. 421-425 CC n. 9).
Nel caso concreto,
quindi, l’approvazione dei rendiconti da parte dell’Autorità di protezione non inficerebbe
la possibilità della reclamante di far valere presunti crediti o di agire, se
lo ritenesse necessario, contro le Autorità di protezione presso il giudice
competente.
7.
La reclamante si
aggrava anche contro i rapporti morali, che tuttavia non sono oggetto di
approvazione da parte dell’Autorità di protezione, che nella decisione
impugnata ha approvato esclusivamente i rendiconti. Di conseguenza, a prescindere
dalla loro contestabilità, la contestazione relativa i rapporti morali è irricevibile
in questa sede.
8.
Visto quanto
precede, il reclamo va accolto parzialmente, con conseguente annullamento del
Dispositivo
dispositivo n. 4 della decisione 3 novembre 2014 / 16 dicembre 2014
dell’Autorità di protezione __________ e retrocessione degli atti a
quest’ultima Autorità affinché provveda a sanare la violazione del diritto di
essere sentita di RE 1, effettuando preliminarmente una ponderazione degli interessi
sulla questione relativa alla visione degli atti. Considerata la particolarità
della fattispecie, questo Giudice reputa di poter prescindere dalla fissazione
di tasse e spese di giustizia, che andrebbero poste a carico delle parti in
ragione della relativa soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la decisione 3 novembre 2014 / 16 dicembre 2014 dell’Autorità
regionale di protezione __________ (ris. 211.2014) è così riformata:
1. invariato
2.
invariato
3. invariato
4. annullato. Gli atti sono rinviati all’Autorità di
protezione affinchè
proceda ai sensi dei considerandi.
5. invariato
2. Si
prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.