Lexipedia

Decisione

9.2015.11

Diritto di essere sentito, diritto alla consultazione degli atti

9 novembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Tramite decisione 19

novembre 2009 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha

istituito a favore di PI 1 una curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 vCC,

nominando quale curatore il signor __________, sostituito con decisione 12

marzo 2010 dal signor CUR 1.

B. PI 1 è

deceduto il 2014.

C. Tramite decisione 3

novembre 2014 / 16 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha: revocato

formalmente la misura di curatela istituita a favore di PI 1 (dispositivo n.

1); revocato il mandato al curatore con effetto a partire dal decesso del curatelato

(dispositivo n. 2); disposto il non prelevamento di spese e tasse di giustizia

(dispositivo n. 3); approvato i rendiconti per gli anni 2013 e 2014 (dispositivo

n. 4) e riconosciuto la mercede al curatore per il medesimo periodo (dispositivo

n. 5).

D. Contro la suddetta

decisione è insorta con reclamo 14 gennaio 2015 la madre di PI 1, RE 1. Essa

lamenta che né suo figlio né lei abbiano potuto visionare la documentazione inerente

i rendiconti e che quindi non vi è stata la possibilità di controllare

l’operato del curatore. Chiede quindi di poter “esaminare il tutto ed avere

delle delucidaizoni sia da parte del sig. CUR 1 che dell’ARP di __________”.

In merito ai rapporti

morali, RE 1 esprime invece delle precisazioni, lamentandosi dei toni “dispregiativi”

del curatore “invitandolo a usare una terminologia pertinente al tipo di

lavoro che gli compete”.

RE 1 ha pure specificato

di essersi indebitata di fr. 12'000.- per pagare una cura medica al figlio e di

non essere mai stata rimborsata.

La reclamante ha infine chiesto

di essere ricevuta per poter esporre di persona le ragioni del suo disappunto.

E. In data 3 febbraio 2015

l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, precisando che

la reclamante è già stata sentita in un’udienza tenutasi lunedì 26 gennaio 2015

a cui rinvia. Essa ha pure posto in dubbio la legittimazione di RE 1 a

presentare reclamo, ha precisato di non avere la competenza per decidere in

merito ad eventuali contratti tra lei e il figlio e ha specificato che in ogni

caso quest’ultimo non sarebbe stato in grado di far fronte al debito.

F. La reclamante ha

replicato in data 18 febbraio 2015, dicendosi stupita del fatto che si possa

mettere in dubbio la sua qualità per presentare reclamo. Essa ha precisato di

ritenere che fosse un suo diritto partecipare all’udienza indetta il 26 gennaio

2015, come pure che in realtà essa non aveva un contratto con il figlio, bensì

che aveva anticipato l’importo, che tuttavia a quel momento PI 1 sarebbe stato

in grado di far fronte alla spesa.

G. L’Autorità di

protezione ha comunicato con scritto 5 marzo 2015 di non avere osservazioni da

presentare in duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 14 gennaio

2015.

e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 15 gennaio 2015 contro una

decisione intimata il 16 dicembre 2014 il reclamo è tempestivo.

2.

L’Autorità

di protezione eccepisce preliminarmente la legittimazione di RE 1 a presentare

reclamo.

È opportuno ricordare

che la decisione deve essere comunicata alle persone che partecipano al

procedimento di prima istanza (art. 450 cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n.

10); si tratta dunque in primo luogo della persona interessata, nel caso di una

persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore.

In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di

fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso

l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua

decisione (Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte,

ad art. 450 n. 22).

Nel caso in esame la legittimazione

a ricorrere di RE 1 – madre del defunto PI 1 (già beneficiario della misura di

curatela oggetto della decisione impugnata) – non può essere posta in dubbio.

Risulta infatti dagli atti che RE 1 ha partecipato a diverse udienze davanti

all’Autorità di protezione, quando il figlio PI 1 (maggiorenne) era ancora in

vita e si è vista per finire intimare, mediante invio raccomandato, la

decisione qui impugnata.

3.

La

decisione oggetto di gravame riguarda: la revoca della curatela a favore di PI

1.

(dispositivo n. 1, non contestato); la revoca del mandato al curatore (dispositivo

n. 2, non contestato); il prelievo di spese e tasse di giustizia per la

decisione, a cui l’ARP ha rinunciato (dispositivo n. 3, non contestato);

l’approvazione dei rendiconti 2013 e 2014, (dispositivo n. 4, contestato

poiché, secondo RE 1, né lei né il figlio, prima di decedere, avrebbero avuto

accesso agli atti relativi). Nella decisione impugnata, l’Autorità di

protezione ha pure approvato la mercede del curatore per gli anni 2013 e 2014

(dispositivo n. 5, non contestato).

4.

Il diritto di

consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC)

concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione. Secondo

l'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto

di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongono. Il

diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle medesime, di

principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse

particolare (DTF 129 I 249, CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 8; RtiD

I-2014, n. 9c, pag. 746 e segg.). Il diritto a consultare gli atti non esiste

solo per le procedure in corso, ma anche per quelle già concluse. In questo

caso la persona che presenta la richiesta deve giustificare un interesse

particolare. Si deve ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione

quando la consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Il

diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere rifiutato interamente o

in parte quando un interesse pubblico o degli interessi preponderanti di terzi

vi si oppongano (CommFam Protection de l'adulte, Steck, op. cit., n. 10). Questo diritto non è tuttavia illimitato;

può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una

valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi

privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche

pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati . Una

restrizione è pure possibile nell'interesse della persona coinvolta, rispettivamente

per proteggerla, in virtù del privilegio terapeutico, segnatamente quando la divulgazione

di dati medici arrischia di arrecare danno alla persona in questione (CommFam

Protection de l'adulte, Steck, op.

cit., n. 11). Da un punto di vista pratico, la restrizione può essere messa in

atto mediante la consegna, alle altre parti coinvolte, di un testo nel quale i

passaggi in questione sono stati stralciati o con la consegna di un riassunto

del documento; l'informazione deve in ogni caso essere data in modo tale che la

persona interessata possa preservare efficacemente i suoi diritti (CommFam

Protection de l'adulte, Steck, op.

cit. n. 13).

Un rifiuto ingiustificato

del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che

può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale

dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, op. cit., n. 15).

Nel caso concreto,

l'Autorità di protezione non chiarisce le motivazioni che la inducono a non mostrare

gli atti alla reclamante.

L’Autorità di prima

istanza ha quindi negato la visione degli atti senza fornire motivazioni a RE 1,

violando così il suo diritto di essere sentita e il diritto alla consultazione

degli atti.

5.

Agli atti risulta

uno scritto della reclamante datato 29 agosto 2014, con il quale essa ha

chiesto all’Autorità di protezione di poter ricevere risposte, insieme a suo

figlio PI 1 (a quel momento ancora in vita), in merito al rimborso di quanto da

lei anticipato per una terapia di disintossicazione svolta presso l’ospedale di

__________. Interpellato dall’Autorità di protezione, il Presidente di questa Camera

in data 10 settembre 2014 ha dissentito circa la natura dello scritto (precisando

che non si trattava di un reclamo), indicando che si trattava di una richiesta

di colloquio e ha invitato l’Autorità di protezione a procedere a quanto di sua

incombenza e, se necessario, a formalizzare una decisione debitamente motivata

e munita delle vie di ricorso. Un’udienza è quindi stata fissata per il 3 novembre

2014, ma nel frattempo, il 28 ottobre 2014, PI 1 è deceduto.

Un incontro tra RE 1 e

l’Autorità di protezione è avvenuto il 26 gennaio 2015, quindi dopo

l’emanazione della decisione ora impugnata. In tale occasione essa ha chiesto

di poter essere “riconosciuta come creditrice della somma di fr. 12'000.- che

aveva versato per conto del figlio” per la cura di disintossicazione svoltasi

presso l’ospedale di __________. Dal verbale dell’incontro risulta che

l’Autorità di protezione ha precisato che “tutta la documentazione

riguardante i rendiconti 2012, 2013 e 2014 sarà spedita al Tribunale d’appello,

Camera di protezione, affichè come da suo reclamo venga eseguito un controllo

giudiziario su tutto quello che è stato compiuto sia dal curatore che da questa

Autorità di protezione”. Una tale affermazione non è tuttavia corretta. Innanzitutto

perché la reclamante non ha chiesto che questa Camera esegua una tale verifica,

bensì di “poter esaminare il tutto ed avere delle delucidazioni in merito

sia da parte del Sig. CUR 1 che dall’ARP di __________ “ ma pure perché

tale compito non le compete, non essendo contestato il contenuto dei rendiconti

ma la possibilità di visionare gli atti.

Alla fine dell’udienza, l’Autorità

di protezione ha anche comunicato RE 1 che “non appena giungerà la

documentazione cartacea riguardante tutti i giustificativi dell’anno 2012 che

ancora mancava si inoltrerà a disposizione del Tribunale d’appello i rendiconto

2014, 2013 e 2012 corredati da tutta la documentazione probatoria, assieme

all’incarto riguardante PI 1 a disposizione del Tribunale e di chi riceverà

l’autorizzazione di esame da parte del Tribunale”. Anche quest’ultima informazione

non risulta corretta. Sebbene il reclamo abbia effetto devolutivo, con la

conseguenza che, quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti gli

atti a essa connessi sono trasmessi all’Autorità di seconda sede (CommFamm

Protection de l’adulte, Steck, n.

7.

ad art. 450 CC), quest’ultima Autorità non può comunque sostituirsi all’Autorità

di prima istanza nella ponderazione degli interessi di una parte a visionare

gli atti. Valutazione che va eseguita dall’Autorità di prima istanza, invece di

trasmettere l’incarto all’Autorità di reclamo lasciando intendere che

quest’ultima debba sostituirsi a lei in tale compito.

6.

Abbondanzialmente,

giova comunque rammentare che ai sensi dell’art. 425 CC, alla fine

del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un

rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può

dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del

rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti esamina e

approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti

periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato

o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le

disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso

il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv.

4).

Per quanto

riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC

l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o

rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il

rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso,

adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv.

3).

La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato

dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere

completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la

sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione;

la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006

6391, pag. 6444; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9;

ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo,

Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,

Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8].

L'approvazione del rendiconto non dà scarico al curatore, il quale rimane

responsabile del proprio operato (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag.

293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht,

ad art. 421-425 CC n. 9).

Nel caso concreto,

quindi, l’approvazione dei rendiconti da parte dell’Autorità di protezione non inficerebbe

la possibilità della reclamante di far valere presunti crediti o di agire, se

lo ritenesse necessario, contro le Autorità di protezione presso il giudice

competente.

7.

La reclamante si

aggrava anche contro i rapporti morali, che tuttavia non sono oggetto di

approvazione da parte dell’Autorità di protezione, che nella decisione

impugnata ha approvato esclusivamente i rendiconti. Di conseguenza, a prescindere

dalla loro contestabilità, la contestazione relativa i rapporti morali è irricevibile

in questa sede.

8.

Visto quanto

precede, il reclamo va accolto parzialmente, con conseguente annullamento del

Dispositivo

dispositivo n. 4 della decisione 3 novembre 2014 / 16 dicembre 2014

dell’Autorità di protezione __________ e retrocessione degli atti a

quest’ultima Autorità affinché provveda a sanare la violazione del diritto di

essere sentita di RE 1, effettuando preliminarmente una ponderazione degli interessi

sulla questione relativa alla visione degli atti. Considerata la particolarità

della fattispecie, questo Giudice reputa di poter prescindere dalla fissazione

di tasse e spese di giustizia, che andrebbero poste a carico delle parti in

ragione della relativa soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la decisione 3 novembre 2014 / 16 dicembre 2014 dell’Autorità

regionale di protezione __________ (ris. 211.2014) è così riformata:

1. invariato

2.

invariato

3. invariato

4. annullato. Gli atti sono rinviati all’Autorità di

protezione affinchè

proceda ai sensi dei considerandi.

5. invariato

2. Si

prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.