9.2015.113
Designazione del curatore
24 novembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.113
Lugano
24 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione
amministrativa e la nomina di un curatore a favore di PI 1
giudicando
sul reclamo del 2/3 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 25 giugno 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 1913, nubile
e non risulta avere parenti. A seguito di alcuni problemi di salute ha dovuto
essere ricoverata presso l’Ospedale __________ di __________, la cui Unità di
geriatria ha segnalato la situazione all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), in data 17 giugno 2015. A causa delle sue
condizioni di salute PI 1 non poteva rientrare al proprio domicilio e
necessitava un aiuto per provvedere alle sue incombenze economiche.
B. Con scritto 18 giugno
2015 RE 1, si è candidato per l’assunzione del mandato di curatore di PI 1,
sostenendo di essere una persona di sua fiducia e di conoscerla molto bene. L’Autorità
di protezione ha quindi accertato, tramite la dr. med. __________ dell’Ospedale
__________ di __________, l’impraticabilità di un’audizione dell’interessata,
che di conseguenza non è stata sentita. L’Autorità ha tuttavia chiesto
informazioni relativamente a RE 1 presso il servizio sociale del medesimo
ospedale, che ha chiarito che l’interessata non ha mai fatto il nome o chiesto
del signor RE 1, che nemmeno è stato identificato o riconosciuto dalla signora
quando si è presentato al suo capezzale.
C. Tramite decisione 26
giugno 2015, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza
ai sensi dell’art. 394 CC a favore di PI 1, precisando che a far tempo dal 26
giugno 2015 essa sarebbe entrata presso la Casa anziani di __________. In
qualità di curatore è stato nominato il signor CURA 1, “persona nota e
ampiamente accreditata” presso l’Autorità di protezione.
D. Contro la suddetta
decisione è insorto con reclamo del 2/3 luglio 2015 RE 1, sostenendo che non
gli risulterebbe che CURA 1 al capezzale di PI 1 “sia stato riconosciuto o
quant’altro”. Il reclamante, sostenendo di meglio conoscere l’interessata e
di aver sempre fatto i suoi interessi, chiede che la decisione impugnata venga
rivista e di essere nominato “in virtù di un’audizione vera e propria della
signora PI 1”.
E. Il 14 luglio 2015
l’Autorità di protezione ha annunciato di rinunciare a presentare osservazioni,
segnalando tuttavia che il 30 giugno 2015 il reclamante le ha inviato uno
scritto formulando alcune precisazioni e sostenendo che non sarebbe stato nel
suo interesse presentare ricorso contro la decisione.
F. Tramite replica del
16 luglio 2015 RE 1 ha osservato di ritenere “suo dovere rappresentarla (PI
1, ndr) come amico e persona di fiducia”. Egli ha trasmesso, a dimostrazione
“della sua fiducia” la fotocopia di “uno dei tantissimi mandati della
signora risalente al 2006”, una busta servita per un’offerta per una messa
in suffragio per il defunto __________.
G. In duplica, con
scritto 22 luglio 2015, l’Autorità di protezione ha precisato di aver
verificato che non sono note disposizioni di PI 1 ai sensi degli art. 360 e
segg. CC, avendo anche l’ispezione presso l’Ufficio dello stato civile dato
esito negativo. Ha infine osservato che il documento prodotto dal reclamante “non
può essere interpretato in senso più ampio di una semplice consegna di obolo”.
H. Interpellata dalla
scrivente autorità sulla praticabilità di un’eventuale audizione della signora,
la dr. med. __________ (medico curante di PI 1) ha osservato in data 26 ottobre
2015 di ritenere che da parte dell’interessata “vi possano essere difficoltà
di comprensione sia per quanto riguarda gli aspetti formali della procedura che
dei suoi contenuti”.
Come richiesto dallo scrivente Tribunale al fine di
organizzare un’eventuale audizione, la dr. med. __________ ha poi sostenuto in
data 11 novembre 2015 che PI 1 non è “in grado di sostenere un’audizione
(…). Allo stato attuale la signora non è in grado né di comprendere il
significato, né di esprimere il suo volere in merito ai propri interessi”.
Anche dinnanzi a questo Tribunale, PI 1 non è quindi
stata sentita.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 2/3 luglio
2015.
- e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 6 luglio 2015 - contro una
decisione emanata il 26 giugno 2015, il reclamo è tempestivo.
2.
Il
reclamante chiede di essere nominato curatore di PI 1, invece di CURA 1 nominato
dall’Autorità di protezione. Egli ritiene che quest’ultimo infatti non è conosciuto
dalla curatelata, che non è stata interpellata in merito a tale scelta. Egli ritiene
di essere più idoneo ad assumere il mandato di curatore, poiché conosce le ultime
volontà dell’interessata e ha “sempre fatto gli interessi della signora”.
Al proposito chiede che una nuova decisione venga presa “in virtù di
un’audizione vera e propria della signora PI 1”.
3.
La
designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a
norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che
sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti,
disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.
Giusta
l’art. 401 cpv. 1 CC, la persona interessata capace di discernimento ha il
diritto di proporre in qualità di curatore una persona di sua scelta.
L'Autorità di Protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è
tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di
formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3
dicembre 2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.2; sentenza CDP del 28 gennaio
2014, inc. 9.2013.286, consid. 4, sentenza CDP del 29 settembre 2015, inc. n.
9.2014
, consid. 4.1). Se la persona proposta adempie alle condizioni legali
previste dalla norma e accetta il mandato, l’Autorità di protezione è tenuta a
nominare la persona proposta dall’interessato anche se essa non è la più
competente tra i candidati possibili (art. 401 cpv. 1 CC; Steinauer/Foutoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1170).
L’Autorità è tenuta altresì ad attirare l’attenzione delle persone vicine
all’interessato sulla possibilità che appartiene loro di formulare una proposta
di curatore idoneo. Invero, anche qualora il curatore è proposto dai congiunti
o da altre persone vicine all’interessato, l’Autorità di protezione deve
tenerne conto. In questo contesto dispone tuttavia di un potere di
apprezzamento più ampio e può non dare seguito alle proposte elaborate.
L’Autorità di protezione può in particolare nominare un curatore che giudica
più competente di quello suggerito dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Foutoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1174).
L'art. 401 cpv. 1 CC
concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione, secondo
il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo
svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità
di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal
curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti,
si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e
il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam
Protection de l'adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 1).
Il rifiuto
della persona scelta dal curatelato deve essere motivato, per esempio
dall’insufficienza delle competenze in relazione alle mansioni che devono essergli
affidate (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli,
art. 401 CC; sentenza del tribunale federale del 5 ottobre 2000, inc.
5P.332/2000).
4.
Nel
caso in esame l'Autorità di protezione ha specificato che PI 1 non era in grado
di sostenere un’audizione, ragion per cui non è stato possibile sentirla per
accertare eventuali sue proposte (cfr. certificato medico 17 giugno 2015, dr.
med. __________).
Pure dinnanzi a
questo Giudice non è stato possibile organizzare un’audizione, poiché al
momento di fissare un incontro con il suo medico curante, l’interessata
risultava non essere “in grado né di comprendere il significato né di
esprimere il suo volere in merito ai propri interessi” (cfr. certificato
medico 11 novembre 2013 dr. med. __________).
Vista la sua
incapacità di esprimersi, non si può considerare violato il suo diritto di
essere sentita né può essere accolta la richiesta del reclamante di decidere “in
virtù di un’audizione vera e propria della signora PI 1”.
5.
Risulta
dagli atti che il reclamante non è stato proposto dall’interessata, bensì con
scritto 18 giugno 2015 all’Autorità di protezione ha presentato spontaneamente
la sua candidatura per divenire curatore di PI 1. Interpellata dall’Autorità di
protezione, con scritto del 25 giugno 2015 l’assistente sociale dell’Ospedale __________
di __________ ha riferito che in un’occasione RE 1 era presente nella camera di
PI 1 e chiedeva le chiavi della sua abitazione poiché “desiderava andare a
casa sua per prenderle degli effetti personali da portarle in ospedale”.
L’assistente sociale ha indicato di aver chiesto all’interessata “per ben
tre volte se conosceva il signore accanto al letto e se ricordava il suo nome”
ma lei “non lo ha mai identificato”. Di conseguenza le chiavi non gli
sono state consegnate.
L’Autorità di protezione
ha giustificato la decisione di non accogliere la candidatura di RE 1 poiché “non
scaturisce dalla signora PI 1” e “non ha trovato riscontri circa
l’asserito rapporto di fiducia”. Ha pure precisato che “qualora in
futuro l’interessata dovesse effettivamente - e con adeguata cognizione -
confermare il desiderio di essere ammministrata dal sigonor RE 1, la nomina potrà
essere rivista”. Infine ha precisato che “frattanto si preferisce dare
incarico a persona nota ed ampiamente accreditata presso la scrivente Autorità,
identificata nel signor CURA 1, da __________ in __________”.
Con la propria
replica del 16 luglio 2015, il reclamante ha allegato copia di una busta datata
aprile 2006 indicante “offerta per la celebrazione e S. messa in suffragio
per il defunto __________”, e “tramite sig. RE 1”. Il reclamante la
reputa sufficiente a dimostrare “che la sua fiducia (della reclamante, ndr),
acquisita in questi anni, era piena” nei suoi confronti.
Tuttavia, così come
espresso in duplica dall’Autorità di protezione - che ha sostenuto che si
tratterebbe di “una semplice consegna di obolo” - anche secondo questo
Giudice il suddetto documento non dimostra alcun rapporto di fiducia, né, come
pretende il reclamante, che egli si sia occupato attivamente degli interessi di
PI 1.
Da quanto emerge dagli
atti, PI 1 non è più in grado di formulare proposte sulla scelta del curatore,
né riconosce o ricorda RE 1. Al proposito anche la dr. med. __________ su
richiesta di questo Tribunale, ha precisato in data 26 ottobre 2015 di aver
potuto appurare nel corso di un recente colloquio “PI 1 non ricorda il
signor RE 1; ha invece alcuni ricordi che riguardano la Famiglia __________ in
generale”.
Come indicato in
precedenza, anche qualora il curatore sia proposto dai congiunti
o da altre persone vicine all’interessato, l’Autorità di protezione ne tiene
conto, disponendo tuttavia di un ampio potere di apprezzamento. L’Autorità di
protezione può non dare seguito alle proposte formulate e nominare un curatore
che giudica più idoneo. Ciò che nel caso in esame ha fatto, specificando
tuttavia che la decisione potrà essere rivista qualora fosse possibile chiarire
la reale volontà della curatelata. Secondo questo Giudice, tale decisione non
può prestarsi a critiche, considerata la situazione e in particolare
l’impossibilità di chiarire eventuali desideri dell’interessata, che non
risulta aver lasciato disposizioni in proposito. Peraltro nemmeno il reclamante
ha dimostrato un legame o un qualsivoglia rapporto con l’interessata, se non
con il documento già citato, che non permette di far supporre che egli si sia
già occupato degli interessi di PI 1 in passato o che quest’ultima potrebbe
desiderare la sua nomina in qualità di curatore.
6.
Alla luce delle
considerazioni di cui sopra la decisione impugnata resiste alle critiche e va
confermata. Il reclamo va pertanto respinto. Tasse e spese di giustizia seguono
la soccombenza sono quindi poste a carico del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
100.–
fr.
250.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.