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Decisione

9.2015.114

Carenza di legittimazione del Comune ad interporre reclamo

17 luglio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con risoluzione del

30 agosto 2001 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) ha istituito in favore di PI 1 una curatela amministrativa

ai sensi dell’art. 394 vCC, conferendo il mandato all’avv. __________.

L’attuale curatore

è l’avv. CURA 1.

B. Con scritto del 15

gennaio 2015 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha informato PI

1 della necessità di convertire la misura, secondo il diritto nuovo entrato in

vigore il 1° gennaio 2013, in una curatela di rappresentanza ai sensi degli

art. 394 e 395 CC, assegnandole un termine per osservazioni. Tale termine è rimasto

infruttuoso.

Con risoluzione del 12

febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha convertito la curatela, bloccando

l’accesso ai conti privati in virtù dell’art. 395 cpv. 3 CC. Quale curatore è

stato confermato l’avv. CURA 1.

C. Mediante risoluzioni

separate recanti la stessa data del 16 giugno 2015 l’Autorità di protezione ha

approvato i rendiconti e le note indennità e spese presentate dal curatore avv.

CURA 1 per il periodo 2009-2011. Per il 2009 la nota indennità e spese del

curatore è stata approvata per complessivi fr. 3'375.90 (ris. 260), per

il 2010 per complessivi fr. 3'972.60 (ris. 261), mentre per il 2011

per fr. 3'407.50 (ris. 262).

L’Autorità di protezione, “in

considerazione della situazione finanziaria” della curatelata, ha deciso che il

RE 1 anticiperà gli importi sopramenzionati, riservato il diritto di ricupero

ai sensi dell’art. 19 LPMA.

D. Con reclamo del 6

luglio 2015 il RE 1, rappresentato dal suo Municipio, si è aggravato avverso le

predette risoluzioni di approvazione della mercede, lamentando la carenza di

una base legale che consenta all’Autorità di protezione di accollargli i costi

di gestione non coperti. A mente del Comune reclamante l’Autorità di protezione

avrebbe la facoltà di recuperare gli importi da lei anticipati qualora siano

adempiute determinate condizioni. L’obbligo del preventivo intervento di natura

finanziaria non sarebbe un inutile formalismo.

Il reclamante contesta

peraltro la tesi secondo cui PI 1 non possa far fronte ai costi di gestione.

Il RE 1 lamenta infine che

l’importo spettante al curatore, divenuto esigibile nell’anno corrente, sarebbe

da reclamare al Comune di domicilio attuale della curatelata (ossia __________).

E. Il reclamo non è

stato intimato per osservazioni.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli

314.

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato

dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

In concreto occorre

in primo luogo determinarsi sulla ricevibilità del gravame.

La definizione di

legittimazione attiva si basa dal profilo materiale sull’art. 420 CC (Messaggio

n. 06.063 del 28 giugno 2006 concernente la modifica del CC, FF 2006 6391, art.

450.

CC).

Giusta l’art. 450 CC le

decisioni dell’autorità di protezione possono essere impugnate con reclamo

davanti al giudice competente (cpv. 1); sono legittimate al reclamo, le persone

che partecipano al procedimento (cpv. 2 n. 1), le persone vicine

all’interessato (cpv. 2 n. 2) e le persone che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cpv. 2 n.

3).

La legge circoscrive in

termini assai generici la cerchia di persone abilitate a rivolgersi all'autorità

giudiziaria di reclamo: l’interessato medesimo, una persona a lui vicina, ma

anche un terzo a beneficio di un interesse giuridicamente protetto.

Sono pertanto parti alla

procedura in primo luogo le persone direttamente toccate dalla decisione

dell’Autorità di protezione, sia le persone protette bisognose d’aiuto.

Quanto alla nozione di

persona vicina o prossima all’interessato (cfr. 397d cpv. 1 CC), secondo la

dottrina e la giurisprudenza si tratta di una persona che conosce bene

l’interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che

intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi.

Anche altre persone, ossia

terzi privi della qualifica di vicini all’interessato, possono essere

legittimati ad adire il giudice. Questa legittimazione è data dall’art. 419 CC,

secondo cui i terzi possono contestare con ricorso gli atti o le omissioni del

curatore purché abbiano un interesse giuridico protetto. Un terzo è quindi legittimato

a presentare reclamo soltanto se fa valere una violazione dei propri diritti;

non lo è invece se pretende di difendere gli interessi della persona in causa

non essendo in realtà a lei vicino (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 6471;

DTF 121 III 1).

Colui al quale la facoltà

di rivolgersi all’autorità di protezione è stata negata in prima istanza può

adire l’autorità di reclamo: il Tribunale federale gli riconosce in linea di

principio un interesse degno di protezione al riesame della propria legittimazione,

e dunque una legittimazione a ricorrere. Detto interesse deve tuttavia essere

attuale e concreto; se un tale interesse fa difetto, spetta al ricorrente allegare

e dimostrare un interesse virtuale, eccezionalmente sufficiente.

L’interesse giuridicamente

protetto che legittima un terzo a interporre reclamo all’autorità giudiziaria

cantonale deve concernere un interesse (economico o ideale) che la misura

dovrebbe tutelare e che l’autorità avrebbe dovuto tenere in considerazione. Ciò

non è il caso per l’interesse economico del Comune di domicilio nella sua

qualità di finanziatore della misura (Marazzi,

Il nuovo diritto di protezione degli adulti – cenni giurisprudenziali su

questioni di procedura, in RtiD I-2015 pag 276).

La collettività pubblica

non dispone più della qualità per ricorrere fondata sul diritto federale. Tale

facoltà non può essere dedotta né dalla cifra 1 e neppure dalla cifra 3

dell’art. 450 cpv. 2 CC (CommFamm Protection de l’adulte, Steck, ad art. 450 n. 22).

In una procedura di revoca

della custodia e di collocamento del minore il Tribunale federale ha in

particolare indicato che il diritto dei minori non esige dall’autorità che

prenda in considerazione anche gli interessi finanziari del Comune

eventualmente tenuto al pagamento dei costi, sicché manca l’interesse

giuridicamente protetto del Comune.

Il Comune, quale entità di

diritto pubblico, non può essere toccato direttamente dalla misura disposta, né

valere quale persona vicina o persona che ha un interesse giuridicamente

protetto, sicché ad esso manca la legittimazione ricorsuale contro le decisioni

(sentenza del 28 marzo 2014, n.5A_979/2013; cfr. ESR Kommentar, Steck, ad art. 450 n. 10d). Il Tribunale

federale scarta pure l’ipotesi di violazione dell’autonomia comunale, nella

misura in cui il Comune sarebbe vincolato dalla decisione presa dall’autorità

di protezione. E ciò anche nell’eventualità in cui il diritto cantonale

garantisce, in virtù del principio di sussidiarietà, che le misure sono a

carico della collettività alla sola condizione che le persone toccate non

possano assumersene il carico (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_979/203

del 28 marzo 2014 in RMA 2014, p. 301 segg.).

3.

Il reclamante si è

limitato ad indicare di avere un interesse degno di protezione all’annullamento

della decisione, in quanto “colpito direttamente dalle conseguenze finanziarie

delle decisioni oggetto del presente gravame”.

Ora, come evidenziato

sopra, a differenza di quanto sostenuto dal reclamante, in concreto fa difetto

la legittimazione attiva ad interporre il gravame. Il RE 1 non può prevalersi

della legittimazione ad agire non essendo una “persona che partecipa al

procedimento (art. 450 cpv. 2 ch 1) e neppure può vantare un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

Il reclamante neppure

pretende una violazione della propria autonomia comunale o un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento. In simili circostanze le pretese del

reclamante, che fonda il proprio interesse sulla propria qualità di finanziatore

della misura, non sono pertanto sufficienti per fondarne la legittimazione

attiva ai sensi dell’art. 450 CC.

4.

A titolo

abbondanziale, circa le critiche del RE 1 in relazione alla decisione di mettergli

a carico le spese della misura si evidenzia quanto segue.

Ad un sommario esame, si

rileva che giusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA le spese della misura di protezione,

quando anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate

dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del

comune di domicilio della persona interessata (detto principio era già sancito

dall’art. 3 cpv. 3 vRTut).

Tale principio, è stato

confermato anche da questa Camera (cfr. sentenza CDP del 24 luglio 2014, inc.

9.2013

; sentenza del 8 agosto 2014 inc. 9.2014.127).

Si rileva peraltro che al

Comune finanziatore della misura, prima della crescita in giudicato della

decisione, è data facoltà di presentare le proprie rimostranze all’ispettorato

della Camera di Protezione – che funge da Autorità di vigilanza (art. 441 CC e

art. 2 cpv. 2 LPAM) – in caso di manifesto errore di valutazione dell'autorità

di prima sede.

5.

Per i motivi che

precedono il reclamo va dichiarato irricevibile e le tre decisioni impugnate vanno

confermate. Viste le circostanze, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.