9.2015.114
Carenza di legittimazione del Comune ad interporre reclamo
17 luglio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.114
Lugano
17 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone il
RE
1
rappr.
da: RA 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti finanziari per gli anni
2009-2011 (e della nota indennità e spese) per la gestione della curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni a favore di PI 1;
giudicando
sul reclamo del 6 luglio 2015 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il
4 maggio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con risoluzione del
30 agosto 2001 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) ha istituito in favore di PI 1 una curatela amministrativa
ai sensi dell’art. 394 vCC, conferendo il mandato all’avv. __________.
L’attuale curatore
è l’avv. CURA 1.
B. Con scritto del 15
gennaio 2015 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha informato PI
1 della necessità di convertire la misura, secondo il diritto nuovo entrato in
vigore il 1° gennaio 2013, in una curatela di rappresentanza ai sensi degli
art. 394 e 395 CC, assegnandole un termine per osservazioni. Tale termine è rimasto
infruttuoso.
Con risoluzione del 12
febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha convertito la curatela, bloccando
l’accesso ai conti privati in virtù dell’art. 395 cpv. 3 CC. Quale curatore è
stato confermato l’avv. CURA 1.
C. Mediante risoluzioni
separate recanti la stessa data del 16 giugno 2015 l’Autorità di protezione ha
approvato i rendiconti e le note indennità e spese presentate dal curatore avv.
CURA 1 per il periodo 2009-2011. Per il 2009 la nota indennità e spese del
curatore è stata approvata per complessivi fr. 3'375.90 (ris. 260), per
il 2010 per complessivi fr. 3'972.60 (ris. 261), mentre per il 2011
per fr. 3'407.50 (ris. 262).
L’Autorità di protezione, “in
considerazione della situazione finanziaria” della curatelata, ha deciso che il
RE 1 anticiperà gli importi sopramenzionati, riservato il diritto di ricupero
ai sensi dell’art. 19 LPMA.
D. Con reclamo del 6
luglio 2015 il RE 1, rappresentato dal suo Municipio, si è aggravato avverso le
predette risoluzioni di approvazione della mercede, lamentando la carenza di
una base legale che consenta all’Autorità di protezione di accollargli i costi
di gestione non coperti. A mente del Comune reclamante l’Autorità di protezione
avrebbe la facoltà di recuperare gli importi da lei anticipati qualora siano
adempiute determinate condizioni. L’obbligo del preventivo intervento di natura
finanziaria non sarebbe un inutile formalismo.
Il reclamante contesta
peraltro la tesi secondo cui PI 1 non possa far fronte ai costi di gestione.
Il RE 1 lamenta infine che
l’importo spettante al curatore, divenuto esigibile nell’anno corrente, sarebbe
da reclamare al Comune di domicilio attuale della curatelata (ossia __________).
E. Il reclamo non è
stato intimato per osservazioni.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli
314.
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato
dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
In concreto occorre
in primo luogo determinarsi sulla ricevibilità del gravame.
La definizione di
legittimazione attiva si basa dal profilo materiale sull’art. 420 CC (Messaggio
n. 06.063 del 28 giugno 2006 concernente la modifica del CC, FF 2006 6391, art.
450.
CC).
Giusta l’art. 450 CC le
decisioni dell’autorità di protezione possono essere impugnate con reclamo
davanti al giudice competente (cpv. 1); sono legittimate al reclamo, le persone
che partecipano al procedimento (cpv. 2 n. 1), le persone vicine
all’interessato (cpv. 2 n. 2) e le persone che hanno un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cpv. 2 n.
3).
La legge circoscrive in
termini assai generici la cerchia di persone abilitate a rivolgersi all'autorità
giudiziaria di reclamo: l’interessato medesimo, una persona a lui vicina, ma
anche un terzo a beneficio di un interesse giuridicamente protetto.
Sono pertanto parti alla
procedura in primo luogo le persone direttamente toccate dalla decisione
dell’Autorità di protezione, sia le persone protette bisognose d’aiuto.
Quanto alla nozione di
persona vicina o prossima all’interessato (cfr. 397d cpv. 1 CC), secondo la
dottrina e la giurisprudenza si tratta di una persona che conosce bene
l’interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che
intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi.
Anche altre persone, ossia
terzi privi della qualifica di vicini all’interessato, possono essere
legittimati ad adire il giudice. Questa legittimazione è data dall’art. 419 CC,
secondo cui i terzi possono contestare con ricorso gli atti o le omissioni del
curatore purché abbiano un interesse giuridico protetto. Un terzo è quindi legittimato
a presentare reclamo soltanto se fa valere una violazione dei propri diritti;
non lo è invece se pretende di difendere gli interessi della persona in causa
non essendo in realtà a lei vicino (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 6471;
DTF 121 III 1).
Colui al quale la facoltà
di rivolgersi all’autorità di protezione è stata negata in prima istanza può
adire l’autorità di reclamo: il Tribunale federale gli riconosce in linea di
principio un interesse degno di protezione al riesame della propria legittimazione,
e dunque una legittimazione a ricorrere. Detto interesse deve tuttavia essere
attuale e concreto; se un tale interesse fa difetto, spetta al ricorrente allegare
e dimostrare un interesse virtuale, eccezionalmente sufficiente.
L’interesse giuridicamente
protetto che legittima un terzo a interporre reclamo all’autorità giudiziaria
cantonale deve concernere un interesse (economico o ideale) che la misura
dovrebbe tutelare e che l’autorità avrebbe dovuto tenere in considerazione. Ciò
non è il caso per l’interesse economico del Comune di domicilio nella sua
qualità di finanziatore della misura (Marazzi,
Il nuovo diritto di protezione degli adulti – cenni giurisprudenziali su
questioni di procedura, in RtiD I-2015 pag 276).
La collettività pubblica
non dispone più della qualità per ricorrere fondata sul diritto federale. Tale
facoltà non può essere dedotta né dalla cifra 1 e neppure dalla cifra 3
dell’art. 450 cpv. 2 CC (CommFamm Protection de l’adulte, Steck, ad art. 450 n. 22).
In una procedura di revoca
della custodia e di collocamento del minore il Tribunale federale ha in
particolare indicato che il diritto dei minori non esige dall’autorità che
prenda in considerazione anche gli interessi finanziari del Comune
eventualmente tenuto al pagamento dei costi, sicché manca l’interesse
giuridicamente protetto del Comune.
Il Comune, quale entità di
diritto pubblico, non può essere toccato direttamente dalla misura disposta, né
valere quale persona vicina o persona che ha un interesse giuridicamente
protetto, sicché ad esso manca la legittimazione ricorsuale contro le decisioni
(sentenza del 28 marzo 2014, n.5A_979/2013; cfr. ESR Kommentar, Steck, ad art. 450 n. 10d). Il Tribunale
federale scarta pure l’ipotesi di violazione dell’autonomia comunale, nella
misura in cui il Comune sarebbe vincolato dalla decisione presa dall’autorità
di protezione. E ciò anche nell’eventualità in cui il diritto cantonale
garantisce, in virtù del principio di sussidiarietà, che le misure sono a
carico della collettività alla sola condizione che le persone toccate non
possano assumersene il carico (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_979/203
del 28 marzo 2014 in RMA 2014, p. 301 segg.).
3.
Il reclamante si è
limitato ad indicare di avere un interesse degno di protezione all’annullamento
della decisione, in quanto “colpito direttamente dalle conseguenze finanziarie
delle decisioni oggetto del presente gravame”.
Ora, come evidenziato
sopra, a differenza di quanto sostenuto dal reclamante, in concreto fa difetto
la legittimazione attiva ad interporre il gravame. Il RE 1 non può prevalersi
della legittimazione ad agire non essendo una “persona che partecipa al
procedimento (art. 450 cpv. 2 ch 1) e neppure può vantare un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
Il reclamante neppure
pretende una violazione della propria autonomia comunale o un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento. In simili circostanze le pretese del
reclamante, che fonda il proprio interesse sulla propria qualità di finanziatore
della misura, non sono pertanto sufficienti per fondarne la legittimazione
attiva ai sensi dell’art. 450 CC.
4.
A titolo
abbondanziale, circa le critiche del RE 1 in relazione alla decisione di mettergli
a carico le spese della misura si evidenzia quanto segue.
Ad un sommario esame, si
rileva che giusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA le spese della misura di protezione,
quando anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate
dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del
comune di domicilio della persona interessata (detto principio era già sancito
dall’art. 3 cpv. 3 vRTut).
Tale principio, è stato
confermato anche da questa Camera (cfr. sentenza CDP del 24 luglio 2014, inc.
9.2013
; sentenza del 8 agosto 2014 inc. 9.2014.127).
Si rileva peraltro che al
Comune finanziatore della misura, prima della crescita in giudicato della
decisione, è data facoltà di presentare le proprie rimostranze all’ispettorato
della Camera di Protezione – che funge da Autorità di vigilanza (art. 441 CC e
art. 2 cpv. 2 LPAM) – in caso di manifesto errore di valutazione dell'autorità
di prima sede.
5.
Per i motivi che
precedono il reclamo va dichiarato irricevibile e le tre decisioni impugnate vanno
confermate. Viste le circostanze, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.