9.2015.116
Ricusa generica dell'ARP e ricusa della segretaria dell'ARP irricevibili
17 luglio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.116
Lugano
17 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
presidente,
Epiney-Colombo
e Bozzini
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire in merito all’istanza di ricusazione 17 aprile 2015 promossa da
IS
1
patr.
da: PR 1
nei
confronti di tutti i membri e della segretaria della
Autorità
regionale di protezione __________,
nell’ambito
della causa riguardante l’autorità parentale congiunta su PI 1 (2004)
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che dall’unione fra IS 1 e
PI 2 è nato PI 1 (2004);
che con scritto del 21
gennaio 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito,
Autorità di protezione), PI 2 ha postulato l’ottenimento dell’autorità parentale
congiunta sul figlio PI 1;
che l’Autorità di
protezione ha sottoposto la richiesta ad IS 1, impartendole un termine per osservazioni;
che con scritto del 13
febbraio 2015 IS 1 ha presentato un’istanza di ricusa nei confronti del
presidente dell’Autorità di protezione CO 1, per avere in passato fornito
consulenza a PI 2 quanto al computo dei diritti di visita, “anticipando il
giudizio che verosimilmente avrebbe preso nel caso in cui le parti avessero richiesto
l’emanazione di una decisione formale”;
che lo scritto è stato a
sua volta intimato a PI 2 e al presidente dell’Autorità di protezione, che
hanno presentato le loro osservazioni all’istanza di ricusa, trasmesse il 18
febbraio 2015 ad IS 1 con un termine per replicare;
che in data 27 marzo 2015 IS
1 ha chiesto una proroga del termine impartito e, avendo notato le iniziali “CO
1” sulla lettera 18 febbraio 2015 dell’Autorità di protezione, ha chiesto “chi,
oltre al ricusato, abbia simili iniziali nel Collegio giudicante”, in
quanto “se non ci fossero altri membri con detta iniziale ritengo che
l’estensore della decisione di assegnazione del termine sia ancora il Pretore [recte:
il presidente] ricusato, che cambia semplicemente «cappello»”;
che con lettera del 31
marzo 2015, firmata dalla segretaria, l’Autorità di protezione ha concesso una
proroga del termine per la replica e ha precisato che le iniziali indicate “non
sono giuste”, essendo frutto di “una svista della segretaria”; la medesima,
contestualmente, si scusava per l’errore;
che a seguito di tale
scritto, in data 17 aprile 2015 il patrocinatore di IS 1 si diceva “costretto
a chiedere la ricusa di tutti i membri e della segretaria della ARP”, nella
misura in cui “è palese che il Presidente CO 1 continui ad agire quale
membro della stessa, che gli altri lo permettano e che addirittura ora la
Segretaria prenda il posto del Presidente e dei Membri”. Secondo l’istante,
“non è infatti verosimile (né rientra nei suoi compiti) che la Segretaria
autonomamente intimi osservazioni di causa, assegni termini per repliche,
proroghi termini, ecc”; nemmeno ritiene credibili “le spiegazioni in
merito alle sigle”;
che il 21 aprile seguente,
l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera l’istanza di ricusazione
in oggetto;
che l'istanza di
ricusazione non è stata intimata per osservazioni;
considerato
Considerandi
che giusta
l’art. 31 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto (LPMA), per i membri delle autorità
regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC
federale (cpv. 1); in caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla
contestazione l’autorità medesima in assenza del membro interessato: l’autorità
regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricusato o
astenuto (cpv. 2); ove sia ricusata l’intera autorità di protezione o la
maggioranza di essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello
(cpv. 3); nel caso di impossibilità, per l’autorità
regionale di protezione, di completarsi nell’ambito della gestione di una
procedura, la Camera di protezione del Tribunale di appello decide, in via
definitiva, a quale autorità di protezione viciniora assegnare la procedura
(cpv. 4);
che l’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più
distinguere – com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e
ricusazione (cfr. Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo
2012, pag. 12);
che la
ricusa in oggetto trova il suo fondamento nel fatto che, secondo l’istante,
dopo la richiesta di ricusazione formulata nei confronti del presidente CO 1,
gli altri membri dell’Autorità e il supplente del presidente non avrebbero
gestito a dovere il procedimento; al contrario, essi avrebbero permesso al
presidente ricusato – rispettivamente, alla segretaria – di continuare la conduzione
del medesimo, in spregio all’art. 47 cpv. 2 CPC;
che la
presente istanza di ricusazione non riguarda dunque il presidente dell’Autorità
di protezione CO 1 – già oggetto di un procedimento di ricusazione – bensì
l’Autorità che deve pronunciarsi sulla ricusazione di quest’ultimo, ovvero gli
altri membri dell’Autorità di protezione e il supplente del presidente (che, ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 LMPA, deve completare la composizione della medesima);
che è senz’altro possibile ricusare lo stesso giudice della ricusazione,
ma unicamente per motivi specifici riguardanti la sua persona oppure attinenti
all’incidente di ricusazione, non al merito della causa e non per lo spirito di
collegialità che lo lega al giudice ricusato (Cocchi,
Commentario CPC, 2011 Lugano, ad art. 51 CPC, pag. 86);
che per
prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è
inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al rapporto fra una
determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed
essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo
ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2 e
riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142,
consid. 1);
che il
Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusazione
dei membri delle Commissioni tutorie regionali ticinesi (STF del 28 novembre
2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2; v. anche sentenza CDP del 26 novembre
2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);
che in
concreto, IS 1 chiede la ricusazione di tutti i componenti dell’Autorità
di protezione, senza nemmeno individuare per nome i destinatari di tale
richiesta;
che l’istante si limita a censurare
una loro non meglio precisata “tolleranza” nei confronti dei comportamenti del
presidente ricusato, senza indicare né rendere verosimili i motivi specifici
che permettano di dubitare dell’imparzialità di ognuno dei componenti
dell’Autorità di protezione chiamata a statuire in merito a tale ricusazione;
che alla luce della prassi
evocata, l’istanza proposta nei confronti di tutti i membri dell’Autorità di
protezione si rivela quindi di primo acchito inammissibile;
che pure nei confronti
della segretaria l’istanza di ricusazione si rivela irricevibile: in primo
luogo, anche in questo caso, l’istante nemmeno si premura di individuare precisamente
per nome la persona nei confronti della quale è rivolta la sua istanza;
che in secondo luogo
occorre sottolineare che ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LPMA il segretario
dell’Autorità di protezione esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti
a lui delegati. Essendo tale mansione priva di autonomia decisionale o
direttiva in seno all’Autorità di protezione, e dunque di qualsiasi potere di influenzare
l’esito del procedimento (cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 47 CPC n. 1; Rüetschi, Berner Kommentar ZPO,
Berna 2012, ad art. 47 CPC n. 5), una richiesta di
ricusazione nei confronti della segretaria non appare proponibile;
che infine, la
richiesta appare irricevibile anche perché poco chiara: il motivo della
ricusazione sembra essere il fatto che la segretaria abbia preso “il posto
del Presidente e dei Membri” nell’intimare autonomamente osservazioni di
causa, nell’assegnare termini per repliche, eccetera; poco oltre si sostiene
invece che “non è verosimile” che tale sostituzione sia avvenuta;
che l’incarto va dunque
ritornato all’Autorità regionale di __________, affinché si pronunci – completando
la sua composizione con il supplente del presidente ricusato – sulla richiesta
di proroga del termine per replicare di cui allo scritto 17 aprile 2015 e
assuma la conduzione del procedimento incidentale di ricusazione di CO 1 per asserite
prevenzione e inimicizia nei confronti di IS 1;
che in caso di
accoglimento dell’istanza, l’Autorità di protezione così ricomposta assumerà
anche il procedimento principale concernente la richiesta di autorità parentale
congiunta presentata da PI 2; in caso contrario, dopo il giudizio incidentale
sulla ricusazione la presidenza dell’Autorità di protezione verrà di nuovo
assunta da CO 1;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico
dell’istante;
che circa i rimedi
giuridici esperibili, in considerazione dell’esigenza del doppio grado di
giurisdizione e nell’attesa dei necessari adattamenti legislativi dell’art. 31
cpv. 3 LPMA [cfr. iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata il
18.
febbraio 2014 da Andrea Giudici per la modifica della LOG (adeguamenti
formali nel diritto cantonale – doppia istanza)], contro la presente decisione
è possibile interporre ricorso entro 15 giorni dalla sua intimazione presso la
Commissione di ricorso sulla magistratura (risoluzione governativa n. 2708 del
1.
luglio 2015 del Consiglio di Stato; art. 85a cpv. 1 LOG; cfr. anche STF
dell’11 maggio 2012, inc.2C_379/2012, consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza
di ricusazione 17 aprile 2015 è inammissibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di IS 1; non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera