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Decisione

9.2015.116

Ricusa generica dell'ARP e ricusa della segretaria dell'ARP irricevibili

17 luglio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che dall’unione fra IS 1 e

PI 2 è nato PI 1 (2004);

che con scritto del 21

gennaio 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito,

Autorità di protezione), PI 2 ha postulato l’ottenimento dell’autorità parentale

congiunta sul figlio PI 1;

che l’Autorità di

protezione ha sottoposto la richiesta ad IS 1, impartendole un termine per osservazioni;

che con scritto del 13

febbraio 2015 IS 1 ha presentato un’istanza di ricusa nei confronti del

presidente dell’Autorità di protezione CO 1, per avere in passato fornito

consulenza a PI 2 quanto al computo dei diritti di visita, “anticipando il

giudizio che verosimilmente avrebbe preso nel caso in cui le parti avessero richiesto

l’emanazione di una decisione formale”;

che lo scritto è stato a

sua volta intimato a PI 2 e al presidente dell’Autorità di protezione, che

hanno presentato le loro osservazioni all’istanza di ricusa, trasmesse il 18

febbraio 2015 ad IS 1 con un termine per replicare;

che in data 27 marzo 2015 IS

1 ha chiesto una proroga del termine impartito e, avendo notato le iniziali “CO

1” sulla lettera 18 febbraio 2015 dell’Autorità di protezione, ha chiesto “chi,

oltre al ricusato, abbia simili iniziali nel Collegio giudicante”, in

quanto “se non ci fossero altri membri con detta iniziale ritengo che

l’estensore della decisione di assegnazione del termine sia ancora il Pretore [recte:

il presidente] ricusato, che cambia semplicemente «cappello»”;

che con lettera del 31

marzo 2015, firmata dalla segretaria, l’Autorità di protezione ha concesso una

proroga del termine per la replica e ha precisato che le iniziali indicate “non

sono giuste”, essendo frutto di “una svista della segretaria”; la medesima,

contestualmente, si scusava per l’errore;

che a seguito di tale

scritto, in data 17 aprile 2015 il patrocinatore di IS 1 si diceva “costretto

a chiedere la ricusa di tutti i membri e della segretaria della ARP”, nella

misura in cui “è palese che il Presidente CO 1 continui ad agire quale

membro della stessa, che gli altri lo permettano e che addirittura ora la

Segretaria prenda il posto del Presidente e dei Membri”. Secondo l’istante,

“non è infatti verosimile (né rientra nei suoi compiti) che la Segretaria

autonomamente intimi osservazioni di causa, assegni termini per repliche,

proroghi termini, ecc”; nemmeno ritiene credibili “le spiegazioni in

merito alle sigle”;

che il 21 aprile seguente,

l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera l’istanza di ricusazione

in oggetto;

che l'istanza di

ricusazione non è stata intimata per osservazioni;

considerato

Considerandi

che giusta

l’art. 31 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto (LPMA), per i membri delle autorità

regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC

federale (cpv. 1); in caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla

contestazione l’autorità medesima in assenza del membro interessato: l’autorità

regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricusato o

astenuto (cpv. 2); ove sia ricusata l’intera autorità di protezione o la

maggioranza di essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello

(cpv. 3); nel caso di impossibilità, per l’autorità

regionale di protezione, di completarsi nell’ambito della gestione di una

procedura, la Camera di protezione del Tribunale di appello decide, in via

definitiva, a quale autorità di protezione viciniora assegnare la procedura

(cpv. 4);

che l’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più

distinguere – com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e

ricusazione (cfr. Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo

2012, pag. 12);

che la

ricusa in oggetto trova il suo fondamento nel fatto che, secondo l’istante,

dopo la richiesta di ricusazione formulata nei confronti del presidente CO 1,

gli altri membri dell’Autorità e il supplente del presidente non avrebbero

gestito a dovere il procedimento; al contrario, essi avrebbero permesso al

presidente ricusato – rispettivamente, alla segretaria – di continuare la conduzione

del medesimo, in spregio all’art. 47 cpv. 2 CPC;

che la

presente istanza di ricusazione non riguarda dunque il presidente dell’Autorità

di protezione CO 1 – già oggetto di un procedimento di ricusazione – bensì

l’Autorità che deve pronunciarsi sulla ricusazione di quest’ultimo, ovvero gli

altri membri dell’Autorità di protezione e il supplente del presidente (che, ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 LMPA, deve completare la composizione della medesima);

che è senz’altro possibile ricusare lo stesso giudice della ricusazione,

ma unicamente per motivi specifici riguardanti la sua persona oppure attinenti

all’incidente di ricusazione, non al merito della causa e non per lo spirito di

collegialità che lo lega al giudice ricusato (Cocchi,

Commentario CPC, 2011 Lugano, ad art. 51 CPC, pag. 86);

che per

prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è

inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al rapporto fra una

determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed

essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo

ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2 e

riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142,

consid. 1);

che il

Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusazione

dei membri delle Commissioni tutorie regionali ticinesi (STF del 28 novembre

2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2; v. anche sentenza CDP del 26 novembre

2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);

che in

concreto, IS 1 chiede la ricusazione di tutti i componenti dell’Autorità

di protezione, senza nemmeno individuare per nome i destinatari di tale

richiesta;

che l’istante si limita a censurare

una loro non meglio precisata “tolleranza” nei confronti dei comportamenti del

presidente ricusato, senza indicare né rendere verosimili i motivi specifici

che permettano di dubitare dell’imparzialità di ognuno dei componenti

dell’Autorità di protezione chiamata a statuire in merito a tale ricusazione;

che alla luce della prassi

evocata, l’istanza proposta nei confronti di tutti i membri dell’Autorità di

protezione si rivela quindi di primo acchito inammissibile;

che pure nei confronti

della segretaria l’istanza di ricusazione si rivela irricevibile: in primo

luogo, anche in questo caso, l’istante nemmeno si premura di individuare precisamente

per nome la persona nei confronti della quale è rivolta la sua istanza;

che in secondo luogo

occorre sottolineare che ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LPMA il segretario

dell’Autorità di protezione esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti

a lui delegati. Essendo tale mansione priva di autonomia decisionale o

direttiva in seno all’Autorità di protezione, e dunque di qualsiasi potere di influenzare

l’esito del procedimento (cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung

(ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 47 CPC n. 1; Rüetschi, Berner Kommentar ZPO,

Berna 2012, ad art. 47 CPC n. 5), una richiesta di

ricusazione nei confronti della segretaria non appare proponibile;

che infine, la

richiesta appare irricevibile anche perché poco chiara: il motivo della

ricusazione sembra essere il fatto che la segretaria abbia preso “il posto

del Presidente e dei Membri” nell’intimare autonomamente osservazioni di

causa, nell’assegnare termini per repliche, eccetera; poco oltre si sostiene

invece che “non è verosimile” che tale sostituzione sia avvenuta;

che l’incarto va dunque

ritornato all’Autorità regionale di __________, affinché si pronunci – completando

la sua composizione con il supplente del presidente ricusato – sulla richiesta

di proroga del termine per replicare di cui allo scritto 17 aprile 2015 e

assuma la conduzione del procedimento incidentale di ricusazione di CO 1 per asserite

prevenzione e inimicizia nei confronti di IS 1;

che in caso di

accoglimento dell’istanza, l’Autorità di protezione così ricomposta assumerà

anche il procedimento principale concernente la richiesta di autorità parentale

congiunta presentata da PI 2; in caso contrario, dopo il giudizio incidentale

sulla ricusazione la presidenza dell’Autorità di protezione verrà di nuovo

assunta da CO 1;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico

dell’istante;

che circa i rimedi

giuridici esperibili, in considerazione dell’esigenza del doppio grado di

giurisdizione e nell’attesa dei necessari adattamenti legislativi dell’art. 31

cpv. 3 LPMA [cfr. iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata il

18.

febbraio 2014 da Andrea Giudici per la modifica della LOG (adeguamenti

formali nel diritto cantonale – doppia istanza)], contro la presente decisione

è possibile interporre ricorso entro 15 giorni dalla sua intimazione presso la

Commissione di ricorso sulla magistratura (risoluzione governativa n. 2708 del

1.

luglio 2015 del Consiglio di Stato; art. 85a cpv. 1 LOG; cfr. anche STF

dell’11 maggio 2012, inc.2C_379/2012, consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza

di ricusazione 17 aprile 2015 è inammissibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico di IS 1; non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera