9.2015.118
Diritto di visita agli zii
21 dicembre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.118
Lugano
21 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali degli zii con i
minori PI 1, PI 2 e PI 3;
giudicando
sul reclamo del 14 luglio 2015 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 18 giugno 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2008), PI 2
(2009) e PI 3 (2013) sono figli di RE 1 e di RE 2.
B. A seguito di varie
segnalazioni (e dopo aver dato mandato all’UFaM di __________ di effettuare una
valutazione socio-familiare [rapporto di valutazione del 19 agosto 2011 del SPS
e rapporto dell’11 febbraio 2012 del SMP di __________)] con decisione 16
febbraio 2012 (ris. 74) l’allora Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria) ha ordinato l’obbligo di frequenza dell’asilo
nido per i minori PI 1 e PI 2.
Mediante decisione 14
giugno 2012 (ris. 318) la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 e PI
2 una curatela educativa, nominando __________. Con decisione di medesima data
(ris. 316) la Commissione tutoria ha conferito mandato al Servizio
medico-psicologico di __________ (SMP) di effettuare dei controlli evolutivi
sui minori PI 1 e PI 2 e di presentare uno specifico rapporto.
Con decisione del 20
dicembre 2013 (ris. 890) l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, ha istituito una curatela educativa anche in favore di PI 3 ordinando
nel contempo, anche per lei, l’obbligo di frequenza all’asilo nido.
C. A seguito di una
richiesta d’aiuto di RE 1, mediante decisione supercautelare del 25 febbraio
2014 (ris. 164) l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE 2 della custodia
parentale sui tre figli PI 1, PI 2 e PI 3, incaricando l’UAP di trovare un
collocamento idoneo per i minori. I minori sono stati affidati a una famiglia
SOS (__________).
D. Il 3 marzo 2014 il
SMP ha presentato il proprio rapporto (a seguito del mandato conferitogli il 14
giugno 2012 dalla Commissione tutoria). Dallo stesso emergeva che la madre non era
al momento in grado di occuparsi da sola dei tre bambini e rifiutava un aiuto
psichiatrico.
E. Mediante decisione 13
marzo 2014 (ris. 200) l’Autorità di protezione - dopo aver sentito il parere
dell’UAP (scritto del 13 marzo 2014) - ha ripristinato le relazioni personali
fra RE 1, RE 2 e i figli PI 1, PI 2 e PI 3, stabilendo che si dovevano svolgere
in forma libera, settimanalmente, per la durata di tre ore e mezza (dalle ore
15.00 alle ore 18.30), con la mediazione del Punto d’Incontro di Casa __________.
Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
Il 13 marzo 2014
l’Autorità di protezione ha nel contempo approvato il progetto educativo
presentato dall’UAP per i tre minori il 10 marzo 2014.
Con decisione del 28 marzo
2015 (ris. 249) l’Autorità di protezione ha affidato mandato peritale alla
dottoressa __________ di verificare la situazione personale e lo stato di
salute di RE 1.
F. Nel frattempo,
l’Autorità di protezione ha provveduto a convocare i genitori per un’udienza di
audizione (RE 2 il 13 marzo 2014 e RE 1 il 20 marzo 2014).
G. Il 2 aprile 2015 l’Autorità
di protezione ha convocato i genitori e gli zii materni PI 4 (fratello di RE 1)
e PI 5, alfine di discutere la questione dei diritti di visita zii-nipoti.
Durante l’udienza gli zii hanno chiesto di poter vedere i minori la domenica e
poi una o più volte la settimana, la sera. RE 1 ha dichiarato che gli zii hanno
un rapporto “molto importante” con i nipoti e che “di principio è d’accordo che
gli zii vedano i minori il più possibile, a seconda delle esigenze di questi ultimi
e dei minori”.
H. Chiamata a esprimersi
su richiesta dell’Autorità di protezione, il 4 maggio 2015 la dottoressa __________
ha presentato il proprio rapporto. In particolare ha osservato che “dal mio
punto di vista mantenere i contatti con la famiglia allargata è senz’altro auspicabile
per i minori (previo giudizio positivo sull’adeguatezza e affidabilità delle
persone in questione)” (pag. 2), osservando che i conflitti legati allo
svolgimento dei diritti di visita incidono negativamente sullo stato di salute
dei minori.
Il curatore educativo __________
ha da parte sua osservato che, pur ritenendo lo zio e la moglie “delle figure
estremamente positive” non reputa “consigliabile per il momento affiancare
frequenti visite allo zio e alla moglie con i diritti di visita concessi ai
genitori”. Benché la famiglia allargata costituisca una risorsa, questa deve essere,
a mente del curatore, confinata necessariamente in uno spazio temporale
maggiormente ridotto rispetto alle richieste.
I. Mediante decisione
del 18 giugno 2015 (ris. 401), l’Autorità di protezione ha disposto che gli zii
materni PI 4 e PI 5 potranno vedere i tre nipoti due giorni al mese
(disp. 1) e che tali diritti di visita “saranno un momento privilegiato tra gli
zii e i minori, al quale i genitori non dovranno presenziare” (disp. 2). I
diritti di visita, come pure l’orario saranno stabiliti in collaborazione con
il curatore educativo (__________) e con __________ (UAP) (disp. 4).
L. Contro la predetta
decisione del 18 giugno 2015 sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo del 14 luglio
2015, postulando un ampliamento dei propri diritti di visita (aggiunta di due
intere domeniche mensili alternate) e osservando che se i diritti di visita
concessi agli zii dovessero compromettere anticipatamente la loro richiesta tale
decisione dovrà allora essere “rivista”. I reclamanti suggeriscono che agli zii
venga concesso un solo diritto di visita mensile (domenica), pur acconsentendo
che gli stessi continuino a presenziare ai loro diritti di visita.
Con scritto del 23 luglio
2015 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere ulteriori osservazioni
da formulare.
Mediante osservazioni del
16 agosto 2015 PI 4 e PI 5 hanno ribadito la loro disponibilità a restare
vicini ai tre nipoti per i quali “nutrono un profondo affetto da loro
corrisposto”. Essi ritengono che sia nell’interesse del bene dei minori mantenere
e se possibile intensificare le relazioni con gli zii stessi.
M. Nel frattempo con
decisione del 23 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha revocato il
collocamento SOS dei minori disponendo il collocamento degli stessi presso una
famiglia affidataria (coniugi __________).
Con decisione del 1°
ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza inoltrata dai
genitori il 20 settembre 2015 volta ad un ampliamente dei diritti di visita.
L’autorità di prime cure ha in particolare osservato che “le limitazioni delle
capacità genitoriali che avevano portato al collocamento dei minori e che sono
emerse anche in sede di perizia, permangono ancora oggi”.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione
agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione, ha accolto l’istanza di PI 4 e PI 5, concedendo
agli stessi un diritto di visita di “due giorni al mese”. L’autorità di prime
cure ha disposto che a tale diritto di visita non devono presenziare i genitori,
essendo un momento privilegiato tra gli zii e i minori.
L’autorità di prime cure ha
in particolare osservato che gli zii possono fornire un sostegno importante ai
nipoti, rilevando che si sono fino ad oggi dimostrati adeguati durante i
diritti di visita. L’Autorità di protezione ha ribadito che il diritto di visita
dei genitori, limitato ad una volta alla settimana, non può essere al momento
ampliato, ritenuto che i genitori non hanno intrapreso alcuna presa a carico
terapeutica e considerato il possibile conflitto di lealtà dei minori nei confronti
dei genitori stessi.
3.
RE 1 e RE 2 hanno impugnato
la predetta decisione, contestando in modo del tutto generico la concessione di
un diritto di visita agli zii dei propri figli. Oltre ad ammettere di aver
acconsentito in sede d’udienza alla concessione ora in esame, i reclamanti
riferivano di essere intenzionati a richiedere l’ampliamento dei propri diritti
di visita con i figli. Nel reclamo, pur ammettendo di non essere a priori
contrari alla concessione di un diritto di visita agli zii, indicano di
contestare il dispositivo che vieta loro di presenziare ai diritti di visita
degli zii, nonché la durata dei diritti di visita concessi. I reclamanti,
temendo che i diritti di visita concessi agli zii possano “compromettere
anticipatamente” la richiesta di ampliamento dei propri diritti di visita,
suggeriscono che venga “valutata l’assegnazione di un solo diritto di visita
mensile durante il giorno di domenica”.
4.
Ai sensi dell'art.
273.
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
Giusta l’art. 274a CC,
il diritto alle relazioni personali può, in circostanze straordinarie, essere
conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al
bene del figlio (cpv. 1); i limiti del diritto di visita posti ai genitori
vigono per analogia (cpv. 2).
Sono
circostanze straordinarie – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono
più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne (Hegnauer, Berner Kommentar, Vol. II,
1997, ad art. 274a CC n. 19; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª ed. 2014,
n. 760-761; Schwenzer, BSK ZGB I,
4.
ed. 2010, ad art. 274a CC n. 5; Leuba,
CR CC I, 2010, ad art. 274a CC n. 7-9). Quanto al bene del figlio, esso può
risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l'uno o
l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale persona gli infonda
o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non si abbiano a paventare
effetti collaterali negativi (Hegnauer/Meier,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ª edizione 1998, pag. 110 n.
19.
; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, n. 761; Leuba, CR CC I,
ad art. 274a CC n. 5). Diversamente dalle relazioni personali tra i genitori e
il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio devono orientarsi
esclusivamente al bene di quest'ultimo; l'interesse dei terzi che desiderano
intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (Hegnauer, Berner Kommentar, ad art. 274a
CC, n. 15; Schwenzer, BSK ZGB I,
ad art. 274a CC n. 2; Leuba, CR CC
I, ad art. 274a CC n. 6; v. anche sentenza CDP del 30 ottobre 2014, inc.
9.2014
).
5.
Nel
caso concreto, contestata, seppur in modo del tutto generico e inconsistente,
non è la concessione del diritto di visita agli zii PI 4 e PI 5 quanto la
durata degli stessi.
In sede d’udienza (2 aprile 2015) RE 1 ha infatti ammesso che “gli zii
hanno un rapporto molto importante con i nipoti”, dichiarandosi di principio
d’accordo a che vedano i nipoti “il più possibile”. Nel reclamo ha poi ribadito
di aver sostenuto il fratello nella sua richiesta.
I
reclamanti, contestano la decisione dell’Autorità di protezione nella misura in
cui vieta loro di presenziare ai diritti di visita concessi a RE 1 e RE 2. Detta
doglianza non può essere condivisa.
Ora al
riguardo l’Autorità di prime cure ha ribadito che il diritto di visita
dei genitori, limitato ad una volta alla settimana (tre ore e mezza), non può
essere al momento ampliato. Conclusione nel frattempo confermata con decisione
del 1° ottobre 2015 (ris. 690), basata sulla perizia agli atti e motivata dal
fatto che i genitori non hanno intrapreso nessuna presa a carico terapeutica.
Un ampliamento dei diritti di visita dei genitori aumenterebbe inoltre il
conflitto di lealtà dei minori nei confronti dei genitori stessi. Tale
decisione è cresciuta in giudicato incontestata. Come evidenziato dall’Autorità
di prime cure, permettere ai genitori di presenziare ai diritti di visita degli
zii sarebbe come concedere loro un ampliamente dei diritti di visita.
Quanto alla durata dei
diritti di visita concessi agli zii (due giorni al mese), si rileva che i
reclamanti ne contestano la durata esclusivamente nella misura in cui potrebbe
andare a scapito di un eventuale ampliamento del loro diritto di visita. Ora,
in concreto, appare chiaro e risulta dagli atti, che i diritti di visita degli
zii e dei genitori sono indipendenti gli uni dagli altri. La durata del diritto
di visita concesso agli zii non è in connessione con il diritto di visita dei
genitori e non ne condiziona la durata. I timori che la concessione di diritti
di visita, così come accordati agli zii, possano sfavorire l’ampliamento dei diritti
di visita concessi ai genitori sono infondati. Nella decisione di diniego del
1° ottobre 2015 non si fa infatti riferimento alcuno ai diritti di vista
accordati agli zii. L’ampliamento ai genitori è stato negato per altri motivi.
6.
In simili
circostanze, il reclamo, per quanto ricevibile, si avvera privo di fondamento e
va respinto. La decisione impugnata merita di conseguenza di essere confermata.
Tasse e
spese sono a carico dei reclamanti – interamente soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2, in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.