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Decisione

9.2015.118

Diritto di visita agli zii

21 dicembre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2008), PI 2

(2009) e PI 3 (2013) sono figli di RE 1 e di RE 2.

B. A seguito di varie

segnalazioni (e dopo aver dato mandato all’UFaM di __________ di effettuare una

valutazione socio-familiare [rapporto di valutazione del 19 agosto 2011 del SPS

e rapporto dell’11 febbraio 2012 del SMP di __________)] con decisione 16

febbraio 2012 (ris. 74) l’allora Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria) ha ordinato l’obbligo di frequenza dell’asilo

nido per i minori PI 1 e PI 2.

Mediante decisione 14

giugno 2012 (ris. 318) la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 e PI

2 una curatela educativa, nominando __________. Con decisione di medesima data

(ris. 316) la Commissione tutoria ha conferito mandato al Servizio

medico-psicologico di __________ (SMP) di effettuare dei controlli evolutivi

sui minori PI 1 e PI 2 e di presentare uno specifico rapporto.

Con decisione del 20

dicembre 2013 (ris. 890) l’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, ha istituito una curatela educativa anche in favore di PI 3 ordinando

nel contempo, anche per lei, l’obbligo di frequenza all’asilo nido.

C. A seguito di una

richiesta d’aiuto di RE 1, mediante decisione supercautelare del 25 febbraio

2014 (ris. 164) l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE 2 della custodia

parentale sui tre figli PI 1, PI 2 e PI 3, incaricando l’UAP di trovare un

collocamento idoneo per i minori. I minori sono stati affidati a una famiglia

SOS (__________).

D. Il 3 marzo 2014 il

SMP ha presentato il proprio rapporto (a seguito del mandato conferitogli il 14

giugno 2012 dalla Commissione tutoria). Dallo stesso emergeva che la madre non era

al momento in grado di occuparsi da sola dei tre bambini e rifiutava un aiuto

psichiatrico.

E. Mediante decisione 13

marzo 2014 (ris. 200) l’Autorità di protezione - dopo aver sentito il parere

dell’UAP (scritto del 13 marzo 2014) - ha ripristinato le relazioni personali

fra RE 1, RE 2 e i figli PI 1, PI 2 e PI 3, stabilendo che si dovevano svolgere

in forma libera, settimanalmente, per la durata di tre ore e mezza (dalle ore

15.00 alle ore 18.30), con la mediazione del Punto d’Incontro di Casa __________.

Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

Il 13 marzo 2014

l’Autorità di protezione ha nel contempo approvato il progetto educativo

presentato dall’UAP per i tre minori il 10 marzo 2014.

Con decisione del 28 marzo

2015 (ris. 249) l’Autorità di protezione ha affidato mandato peritale alla

dottoressa __________ di verificare la situazione personale e lo stato di

salute di RE 1.

F. Nel frattempo,

l’Autorità di protezione ha provveduto a convocare i genitori per un’udienza di

audizione (RE 2 il 13 marzo 2014 e RE 1 il 20 marzo 2014).

G. Il 2 aprile 2015 l’Autorità

di protezione ha convocato i genitori e gli zii materni PI 4 (fratello di RE 1)

e PI 5, alfine di discutere la questione dei diritti di visita zii-nipoti.

Durante l’udienza gli zii hanno chiesto di poter vedere i minori la domenica e

poi una o più volte la settimana, la sera. RE 1 ha dichiarato che gli zii hanno

un rapporto “molto importante” con i nipoti e che “di principio è d’accordo che

gli zii vedano i minori il più possibile, a seconda delle esigenze di questi ultimi

e dei minori”.

H. Chiamata a esprimersi

su richiesta dell’Autorità di protezione, il 4 maggio 2015 la dottoressa __________

ha presentato il proprio rapporto. In particolare ha osservato che “dal mio

punto di vista mantenere i contatti con la famiglia allargata è senz’altro auspicabile

per i minori (previo giudizio positivo sull’adeguatezza e affidabilità delle

persone in questione)” (pag. 2), osservando che i conflitti legati allo

svolgimento dei diritti di visita incidono negativamente sullo stato di salute

dei minori.

Il curatore educativo __________

ha da parte sua osservato che, pur ritenendo lo zio e la moglie “delle figure

estremamente positive” non reputa “consigliabile per il momento affiancare

frequenti visite allo zio e alla moglie con i diritti di visita concessi ai

genitori”. Benché la famiglia allargata costituisca una risorsa, questa deve essere,

a mente del curatore, confinata necessariamente in uno spazio temporale

maggiormente ridotto rispetto alle richieste.

I. Mediante decisione

del 18 giugno 2015 (ris. 401), l’Autorità di protezione ha disposto che gli zii

materni PI 4 e PI 5 potranno vedere i tre nipoti due giorni al mese

(disp. 1) e che tali diritti di visita “saranno un momento privilegiato tra gli

zii e i minori, al quale i genitori non dovranno presenziare” (disp. 2). I

diritti di visita, come pure l’orario saranno stabiliti in collaborazione con

il curatore educativo (__________) e con __________ (UAP) (disp. 4).

L. Contro la predetta

decisione del 18 giugno 2015 sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo del 14 luglio

2015, postulando un ampliamento dei propri diritti di visita (aggiunta di due

intere domeniche mensili alternate) e osservando che se i diritti di visita

concessi agli zii dovessero compromettere anticipatamente la loro richiesta tale

decisione dovrà allora essere “rivista”. I reclamanti suggeriscono che agli zii

venga concesso un solo diritto di visita mensile (domenica), pur acconsentendo

che gli stessi continuino a presenziare ai loro diritti di visita.

Con scritto del 23 luglio

2015 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere ulteriori osservazioni

da formulare.

Mediante osservazioni del

16 agosto 2015 PI 4 e PI 5 hanno ribadito la loro disponibilità a restare

vicini ai tre nipoti per i quali “nutrono un profondo affetto da loro

corrisposto”. Essi ritengono che sia nell’interesse del bene dei minori mantenere

e se possibile intensificare le relazioni con gli zii stessi.

M. Nel frattempo con

decisione del 23 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha revocato il

collocamento SOS dei minori disponendo il collocamento degli stessi presso una

famiglia affidataria (coniugi __________).

Con decisione del 1°

ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza inoltrata dai

genitori il 20 settembre 2015 volta ad un ampliamente dei diritti di visita.

L’autorità di prime cure ha in particolare osservato che “le limitazioni delle

capacità genitoriali che avevano portato al collocamento dei minori e che sono

emerse anche in sede di perizia, permangono ancora oggi”.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione

agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione, ha accolto l’istanza di PI 4 e PI 5, concedendo

agli stessi un diritto di visita di “due giorni al mese”. L’autorità di prime

cure ha disposto che a tale diritto di visita non devono presenziare i genitori,

essendo un momento privilegiato tra gli zii e i minori.

L’autorità di prime cure ha

in particolare osservato che gli zii possono fornire un sostegno importante ai

nipoti, rilevando che si sono fino ad oggi dimostrati adeguati durante i

diritti di visita. L’Autorità di protezione ha ribadito che il diritto di visita

dei genitori, limitato ad una volta alla settimana, non può essere al momento

ampliato, ritenuto che i genitori non hanno intrapreso alcuna presa a carico

terapeutica e considerato il possibile conflitto di lealtà dei minori nei confronti

dei genitori stessi.

3.

RE 1 e RE 2 hanno impugnato

la predetta decisione, contestando in modo del tutto generico la concessione di

un diritto di visita agli zii dei propri figli. Oltre ad ammettere di aver

acconsentito in sede d’udienza alla concessione ora in esame, i reclamanti

riferivano di essere intenzionati a richiedere l’ampliamento dei propri diritti

di visita con i figli. Nel reclamo, pur ammettendo di non essere a priori

contrari alla concessione di un diritto di visita agli zii, indicano di

contestare il dispositivo che vieta loro di presenziare ai diritti di visita

degli zii, nonché la durata dei diritti di visita concessi. I reclamanti,

temendo che i diritti di visita concessi agli zii possano “compromettere

anticipatamente” la richiesta di ampliamento dei propri diritti di visita,

suggeriscono che venga “valutata l’assegnazione di un solo diritto di visita

mensile durante il giorno di domenica”.

4.

Ai sensi dell'art.

273.

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.

Giusta l’art. 274a CC,

il diritto alle relazioni personali può, in circostanze straordinarie, essere

conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al

bene del figlio (cpv. 1); i limiti del diritto di visita posti ai genitori

vigono per analogia (cpv. 2).

Sono

circostanze straordinarie – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono

più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne (Hegnauer, Berner Kommentar, Vol. II,

1997, ad art. 274a CC n. 19; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed. 2014,

n. 760-761; Schwenzer, BSK ZGB I,

4.

ed. 2010, ad art. 274a CC n. 5; Leuba,

CR CC I, 2010, ad art. 274a CC n. 7-9). Quanto al bene del figlio, esso può

risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l'uno o

l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale persona gli infonda

o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non si abbiano a paventare

effetti collaterali negativi (Hegnauer/Meier,

Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ª edizione 1998, pag. 110 n.

19.

; Meier/Stettler, Droit de la

filiation, n. 761; Leuba, CR CC I,

ad art. 274a CC n. 5). Diversamente dalle relazioni personali tra i genitori e

il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio devono orientarsi

esclusivamente al bene di quest'ultimo; l'interesse dei terzi che desiderano

intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (Hegnauer, Berner Kommentar, ad art. 274a

CC, n. 15; Schwenzer, BSK ZGB I,

ad art. 274a CC n. 2; Leuba, CR CC

I, ad art. 274a CC n. 6; v. anche sentenza CDP del 30 ottobre 2014, inc.

9.2014

).

5.

Nel

caso concreto, contestata, seppur in modo del tutto generico e inconsistente,

non è la concessione del diritto di visita agli zii PI 4 e PI 5 quanto la

durata degli stessi.

In sede d’udienza (2 aprile 2015) RE 1 ha infatti ammesso che “gli zii

hanno un rapporto molto importante con i nipoti”, dichiarandosi di principio

d’accordo a che vedano i nipoti “il più possibile”. Nel reclamo ha poi ribadito

di aver sostenuto il fratello nella sua richiesta.

I

reclamanti, contestano la decisione dell’Autorità di protezione nella misura in

cui vieta loro di presenziare ai diritti di visita concessi a RE 1 e RE 2. Detta

doglianza non può essere condivisa.

Ora al

riguardo l’Autorità di prime cure ha ribadito che il diritto di visita

dei genitori, limitato ad una volta alla settimana (tre ore e mezza), non può

essere al momento ampliato. Conclusione nel frattempo confermata con decisione

del 1° ottobre 2015 (ris. 690), basata sulla perizia agli atti e motivata dal

fatto che i genitori non hanno intrapreso nessuna presa a carico terapeutica.

Un ampliamento dei diritti di visita dei genitori aumenterebbe inoltre il

conflitto di lealtà dei minori nei confronti dei genitori stessi. Tale

decisione è cresciuta in giudicato incontestata. Come evidenziato dall’Autorità

di prime cure, permettere ai genitori di presenziare ai diritti di visita degli

zii sarebbe come concedere loro un ampliamente dei diritti di visita.

Quanto alla durata dei

diritti di visita concessi agli zii (due giorni al mese), si rileva che i

reclamanti ne contestano la durata esclusivamente nella misura in cui potrebbe

andare a scapito di un eventuale ampliamento del loro diritto di visita. Ora,

in concreto, appare chiaro e risulta dagli atti, che i diritti di visita degli

zii e dei genitori sono indipendenti gli uni dagli altri. La durata del diritto

di visita concesso agli zii non è in connessione con il diritto di visita dei

genitori e non ne condiziona la durata. I timori che la concessione di diritti

di visita, così come accordati agli zii, possano sfavorire l’ampliamento dei diritti

di visita concessi ai genitori sono infondati. Nella decisione di diniego del

1° ottobre 2015 non si fa infatti riferimento alcuno ai diritti di vista

accordati agli zii. L’ampliamento ai genitori è stato negato per altri motivi.

6.

In simili

circostanze, il reclamo, per quanto ricevibile, si avvera privo di fondamento e

va respinto. La decisione impugnata merita di conseguenza di essere confermata.

Tasse e

spese sono a carico dei reclamanti – interamente soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2, in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.