9.2015.12
Curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni
9 ottobre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.12
Lugano
9 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni in favore di RE 2 e la nomina di CUR 1 quale
curatrice;
giudicando
sul reclamo del 19 gennaio 2015 presentato da RE 1 e da RE 2 contro la decisione
emessa il 4 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A.RE 2 (1980),
affetta da anomalia cromosomica con vizio cardiaco congenito e grave ritardo
psichico, è figlia di RE 1 e di __________.
La famiglia di RE 1 è
seguita dal Servizio sociale dal 1991.
RE 2 è al beneficio di
una rendita AI (al 100%) e vive con la madre a __________.
B. Chiamata a
decidere su segnalazione del Servizio sociale di __________, con decisione del
27 giugno 1997 l’allora Delegazione Tutoria di __________ ha istituito in
favore di RE 2 e dei due fratelli minori una curatela educativa (per fornire consiglio
e aiuto alla madre RE 1 nella cura dei figli) (art. 308 vCC).
Mediante decisione del
17 aprile 1998 la Sezione degli enti locali ha annullato la precedente
decisione, e ammonito RE 1 a voler controllare la regolare esecuzione dei
compiti a casa assegnati ai figli, nonché prestare attenzione in merito
all’impiego del tempo libero da parte dei tre figli.
C. RE 2 è
diventata maggiorenne il 25 settembre 1998.
Mediante decisione del
23 febbraio 1999 la Sezione degli enti locali ha accolto l’istanza del 5
novembre 1998 della Delegazione tutoria e dichiarato l’interdizione di RE 2
giusta l’art. 369 vCC. La decisione è cresciuta in giudicato
incontestata.
A seguito dell’istanza
della madre, preso atto della risoluzione di interdizione, con decisione del 17
marzo 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha reintegrato RE 1
nell’esercizio dell’autorità parentale giusta l’art. 385 cpv. 3 CC (con il compito
di amministrare la sostanza e i redditi della figlia e di rappresentarla nei
suo atti civili e assisterla nelle cure personali). La decisione è stata
fondata sulle seguenti circostanze: “la natura della malattia di RE 2,
riconoscibile a terzi in buona fede e l’interessata attualmente vive con la
madre e i fratelli” e la madre si è sempre occupata della figlia.
D. Con
decisione del 30 agosto 2001 la Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela ai sensi dell’art. 394 vCC
in favore di RE 1, nominando l’avv. __________ quale curatrice.
E. Mediante
decisione del 19 novembre 2003 la Commissione tutoria ha conferito al Servizio
psico-sociale di __________ il mandato peritale di procedere con urgenza ad una
verifica della situazione personale di RE 2. Con scritto del 2 agosto 2004 il
Servizio psico-sociale ha informato di aver incontrato RE 2 in una sola
occasione e che, a causa della mancata collaborazione con RE 1, la perizia non
ha potuto essere effettuata. In conclusione ha però consigliato l’istituzione
di una tutela a suo favore, indicando che “la nomina di un tutore permetterà di
allestire un adeguato progetto per il futuro”.
F. Il 1° maggio
2003 RE 1 e i figli si sono trasferiti a __________.
G. Dopo varie
segnalazioni (secondo cui RE 2 non sarebbe seguita adeguatamente) l’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo
subentrata alla Commissione tutoria, ha convocato RE 1 ad un udienza di
discussione (10 ottobre 2013).
Durante l’udienza del
23 gennaio 2014, indetta per discutere la situazione di RE 2, è stato indicato
che la madre non ha dato seguito alle proposte fatte dal Comune. L’Autorità di
protezione ha invitato RE 1 a rivolgersi ai servizi sociali per organizzare
qualche attività o sostegno a favore della figlia e ha indicato che qualora si
fosse rivelato necessario sarebbe stata istituita una misura di protezione con
la nomina di un curatore.
All’udienza di discussione
del 28 agosto 2014, è stata ribadita la necessità di rendere RE 2 più
indipendente e di sostenerla a livello amministrativo e personale. È stato
confermato il persistere di segnalazioni da parte di vicini in merito a “comportamenti
inopportuni” di RE 2, che arrecavano pericolo a sé stessa e agli altri. L’Autorità
di protezione ha presentato alle parti CUR 1 la quale ha confermato la propria
disponibilità ad assumere l’incarico di curatrice. A verbale risulta che madre
e figlia hanno accettato la curatrice presentata in sede d’udienza (RE 1 si è
però rifiuta di sottoscrivere il verbale).
H. Mediante
risoluzione del 4 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha revocato
l’esercizio dell’autorità parentale (385 cpv. 3 vCC), come pure la
successiva misura sostitutiva, non confermata, di curatela generale giusta
l’art. 398 CC, da parte di RE 1 sulla figlia. In favore di RE 2 ha istituito
una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni. Alla curatrice CUR 1
è stato assegnato il compito di rappresentare l’interessata nel quadro dei
propri affari amministrativi, di gestirne il patrimonio e i redditi, nonché
vegliare al benessere sociale (prevedere attività organizzate presso un
adeguato centro competente, nonché attivare, se necessario, eventuali altri
sostegni a favore della curatelata). RE 2 è stata privata dell’esercizio dei
diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi e
della sostanza.
I. Contro
la predetta decisione sono insorte RE 2 e RE 1 mediante reclamo del 19 gennaio
2015 postulando che la risoluzione sia modificata nel senso che è istituita a
favore di RE 2 una curatela con i compiti seguenti:
“vegliare al benessere sociale, prevedere per la
curatela attività organizzate presso un adeguato centro competente con
operatori specializzati, attivare se necessario, eventuali altri sostegni a
favore della stessa, e rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari
a tal fine”.
J. Con
osservazioni del 26 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha ricordato che
inizialmente RE 2 era stata interdetta e poi reintegrata nell’esercizio
dell’autorità parentale della madre. Tale misura sarebbe stata automaticamente
convertita in una curatela generale (misura mai confermata). Posto che la madre
si è sempre occupata della figlia, ma che la madre stessa è al beneficio di una
curatela di rappresentanza (poiché presenta difficoltà in ambito amministrativo),
a mente dell’Autorità di protezione la misura ora in esame, la meno incisiva
possibile, è in ogni caso necessaria al fine di fornire protezione a RE 2. Una
curatela generale non sarebbe invece giustificata e tantomeno garante degli
interessi della figlia.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
314.
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato
dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha in sostanza revocato l’avvenuto
ripristino dell’autorità parentale ordinato secondo il previgente diritto,
automaticamente sostituito con una curatela generale (disp. 1), nonché
istituito in favore di RE 2 una curatela di rappresentanza con amministrazione
dei beni, giusta l’art. 394 e 395 CC, con compiti di rappresentanza amministrativa
e di gestione patrimoniale (disp. 2.1-2.2) e di vegliare al suo benessere
sociale (disp. 2.3). L’Autorità ha disposto la privazione dei diritti civili,
per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei redditi e della sostanza
(disp. 3.1), autorizzando la curatrice ad aprire la corrispondenza inerenze al
mandato (disp. 3.2) e ad accedere al domicilio dell’interessata per quanto
necessario ad espletare al suo mandato (disp. 3.3).
L’Autorità ha indicato che
la necessità di protezione di RE 2 è evidente e benché a livello personale sia
accudita dalla madre necessita comunque di frequentare attività organizzate
presso un centro competente. A mente dell’Autorità, la tutela degli interessi
di RE 2, segnatamente quelli di rappresentanza anche in ambito economico, non
può essere assunta dalla madre che, a sua volta, è sottoposta a una misura di
curatela.
3.
Con il proprio
reclamo RE 1 e RE 2 postulano che la decisione impugnata sia modificata nel
senso che venga istituita a favore di RE 2 una curatela con i compiti seguenti:
“vegliare al benessere
sociale, prevedere per la curatelata attività organizzate presso un adeguato
centro competente con operatori specializzati, attivare se necessario,
eventuali altri sostegni a favore della stessa, e rappresentare l’interessata
in tutti gli atti necessari a tal fine”.
Le reclamanti contestano
l’istituzione della curatela limitatamente alla gestione patrimoniale e
finanziaria di RE 2, sottolineando che non necessita di un particolare
intervento per la tutela della sue disponibilità finanziarie. Al riguardo PR 1,
curatore della madre, rileva che se l’intervento “del sottoscritto legale” in
alcuni aspetti della vita di RE 1 appare opportuno, “madre e figlia hanno
trovato un equilibrio, sia nella gestione del budget familiare, sia se così ci
si può esprimere nell’organizzazione della loro esistenza”.
Da parte loro, le
reclamanti acconsentono alla curatela limitatamente alla misura in cui è volta
a vegliare al benessere sociale di RE 2.
4.
Con l'entrata in
vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, non appena possibile,
l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti
del nuovo diritto (art. 14 cpv. 2 tit. fin. CC) (Messaggio del 28 giugno 2006 in FF 2006 pag. 6493). Va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 3, seconda frase, tit. fin. CC
– a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta
a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò
implica la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine
di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei
bisogni d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha
in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela,
d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77).
4.1
Le condizioni per
l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.
Secondo il primo capoverso
del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una
curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri
interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una
turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n.
1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in
grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere
ad affari che occorre sbrigare (n.2).
La legge menziona
tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de
l’adulte, Meier, art. ad art. 390
CC n. 25).
La turba psichica,
nozione di natura qualitativa, è più estesa che quella di disabilità mentale,
comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio alcolismo) (cfr. CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 10).
Per quanto riguarda l’ampia
nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina
sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo
gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente
di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a
quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba
psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva
gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC
n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata
(“inerente alla sua persona"; “in der Person
liegenden Schwächezustands”) e non essere
ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio
estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8).
In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di
debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati
(BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16
segg.; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione
di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura
in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato
omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa
di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare
in considerazione (Schmid,
op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op.
cit., n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque
avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK
Erw. Schutz, Henkel,
ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da
interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a
gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una
curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare
le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n.
20).
4.2
In
generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente
nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una
curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.
cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc. 9.2013.252).
4.3
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da
solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK
Erw. Schutz, Henkel, ad
art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit.,
5.12
pag. 138).
4.4
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione
degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio
i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove:
secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere
e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5.
Nel caso in esame,
contrariamente a quanto palesato dalle reclamanti, l’istituzione della curatela
di rappresentanza, così come ordinata, resiste alla critica in quanto
necessaria.
5.1
Va innanzitutto
sottolineato che, come giustamente ritenuto dall’Autorità di prime cure, il
bisogno d’aiuto, quale condizione per l’istituzione di una misura di protezione
ai sensi dell’art. 388 CC, è in concreto evidente.
RE 1 è affetta da
“anomalia cromosomica con vizio cardiaco congenito nonché grave ritardo
psichico” (cfr. certificato medico della pediatra dr. __________ del 22 ottobre
1998, certificato del dr. __________ del 27 ottobre 1987 entrambi citati nella
decisione del 23 febbraio 1999 della Sezione degli Enti locali; certificato dr.
med. __________ del 29 gennaio 2014 citato nella risoluzione impugnata; certificato
dello psicologo e psicoterapeuta __________del 25 settembre 2014). Tale fatto
non è peraltro contestato.
Come risulta dagli atti,
nel 1999 RE 2 era stata dichiarata interdetta ai sensi dell’art. 369 vCC.
A seguito della richiesta della madre, la stessa è poi stata reintegrata
nell’autorità parentale in conformità dell’art. 385 cpv. 3 vCC.
5.2
Con l'entrata in
vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, l’autorità di protezione
degli adulti ha dovuto provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti del nuovo
diritto.
In concreto, un ripristino
dell’autorità parentale (art. 385 cpv. 3 vCC), andrebbe tramutato in una
curatela generale (art. 398 CC). Dopo aver sentito a più riprese sia
l’interessa che la madre, preso atto che RE 2 vive e viene accudita dalla madre,
l’Autorità di protezione ha ritenuto sufficiente l’istituzione di una curatela
amministrativa.
Ritenuta la difficoltà di RE
2.
nel gestire il proprio patrimonio ed i propri redditi (percepisce una rendita
AI, al 100%), nonché nell’amministrazione in generale, l’Autorità di protezione
ha pertanto disposto una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio
e dei redditi (art. 394 e 395 CC).
Le reclamanti contestano
la curatela ordinata, in particolare su questo punto (disp. n. 2.1, 2.2.).
Ora, come a giusto titolo
già considerato dall’Autorità di prime cure, benché la madre e il suo curatore PR
1, pretendano il contrario, ritenuto che RE 1 è, a sua volta, sottoposta a
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, non può con ogni
evidenza occuparsi della gestione amministrativa della figlia.
Come risulta dalla
decisione di istituzione della curatela in favore di RE 1 (adeguamento della
precedente misura di curatela volontaria, ris. del 12 febbraio 2015)
“l’interessata appare al momento in uno stato di debolezza che comporta
difficoltà di gestione del proprio patrimonio, dei propri redditi nonché della
burocrazia in generale che richiede l’adozione di una misura di protezione”. Tale
risoluzione, che revocava la precedente misura di curatela volontaria, è
peraltro cresciuta in giudicato incontestata.
Mal si comprende pertanto
come possa pretendere la madre di poter gestire il patrimonio e i redditi della
figlia, quando per il proprio reddito e patrimonio e per il disbrigo delle
pratiche burocratiche in generale necessita a sua volta di un curatore. Le
critiche delle reclamanti cadono pertanto nel vuoto, siccome inconsistenti,
senza che sia necessario dilungarsi ulteriormente.
In simili circostanze,
pure la privazione dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda
l’amministrazione e l’uso dei redditi, della sostanza e delle entrate, resiste
alla critica delle reclamanti (disp. 3.1).
5.3
Le reclamanti non
contestano da parte loro l’istituzione della curatela nella misura in cui
ordina al curatore di “vegliare al benessere sociale” e prevedere per la
curatelata attività organizzate presso un adeguato centro competente (disp.
2.
). Neppure la scelta del curatore, operata dall’Autorità di protezione, è in
concreto messa in discussione.
5.4
In concreto, la
curatela di rappresentanza a norma degli art. 394 e 495 CC è peraltro l’unica
misura idonea e adeguata a proteggere l’interessata. Del resto, così come
formulata dall’Autorità di prime cure, essa prevede la rappresentanza e la
gestione degli affari amministrativi, del patrimonio e dei redditi della
stessa. Una misura alternativa meno incisiva, quale ad esempio una curatela di
sostegno, non sarebbe sufficiente per garantire alla reclamante la protezione
di cui ha bisogno. La decisione impugnata rispetta pertanto pienamente i principi
di sussidiarietà e proporzionalità prescritti dalla legge.
Va inoltre evidenziato che
l’istituzione della curatela in esame non toglie alla madre la facoltà di
occuparsi di tutte le questioni legate alle esigenze personali di quotidianità che
esulano dalle limitate mansioni amministrative e gestionali affidate al
curatore. L’istituzione della curatela in esame, volta a fornire un ausilio in ambito
amministrativo e gestionale alle reclamanti, non pone in dubbio che RE 1 si occupi
in modo adeguato ed affettuoso della figlia. Come evidenziato dall’Autorità di
protezione in sede d’udienza (28 agosto 2014) la misura è volta a rendere RE 2
più indipendente e a sostenerla a livello amministrativo e personale. Il
curatore amministrativo, e non già generale, non si sostituirà in alcun modo
alla madre per tutte le questioni di protezione e sostengo quotidiani di cui RE
2.
necessita.
Si rileva che in concreto
non è stata istituita una curatela generale, bensì una semplice curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 CC). In concreto la
necessità di una misura di protezione appariva e appare tuttora incontestabile.
6.
La risoluzione
impugnata resiste alla critica delle reclamanti e va di conseguenza confermata,
con l’invito a RE 2 e a RE 1 a voler collaborare con la curatrice.
7.
Tasse e spese di
giustizia sarebbero da porre a carico delle reclamanti che risultano
interamente soccombenti. Tuttavia, date le circostanze, si rinuncia eccezionalmente
al loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.