9.2015.123
Relazioni personali, modifica dell'attribuzione autorità parentale, privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, mandato per una valutazione della capacità genitoriale
15 gennaio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.123
Lugano
15 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
a
PI 4
patr.
da: PR 2
e
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le relazioni personali delle figlie minorenni con il padre,
la modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale, la privazione del
diritto di determinare il luogo di dimora, le relazioni personali tra la
madre e i figli,
giudicando
sul reclamo del 27 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 16 luglio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2009), PI 2
(2011) e PI 3 (2012) sono nati dalla relazione tra RE 1 e PI 4.
L’autorità parentale
sulle figlie PI 1 e PI 2 è esercitata dai genitori congiuntamente, mentre
quella sul figlio PI 3 è esercitata esclusivamente dalla madre.
B. In seguito ad alcuni
episodi di violenza domestica tra i genitori – che hanno richiesto l’intervento
Polizia Cantonale presso l’abitazione familiare – con decisione 1° ottobre 2013
l’Autorità regionale di protezione __________, ora Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), ha adottato delle misure
di protezione a favore dei figli ai sensi dell’art. 307 CC, affidando un
mandato di valutazione socio-famigliare all’Ufficio dell’aiuto e della protezione.
C. Dopo un grave
peggioramento della situazione conflittuale tra i genitori, i figli sono stati
collocati presso diverse strutture protette. A partire dal mese di gennaio
2014, con l’accordo della madre, i figli sono stati ospitati in esternato
presso la Casa __________.
D. Con decisione
supercautelare 3 aprile 2014, l’Autorità di protezione ha provvisoriamente
sospeso le relazioni personali tra i figli e il padre. Sentiti i genitori davanti
all’Autorità di protezione in data 16 aprile 2014, e di comune accordo con i
genitori, le relazioni personali tra il padre e i figli sono state ripristinate
mediante le modalità precedentemente stabilite.
E. Ritenuta
la continua instabilità della situazione familiare, in particolare
l’irregolarità con la quale i bambini frequentavano la Casa __________, con
scritto 26 agosto 2014 e lettere di sollecito del 9 settembre e del 5 novembre
2014, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________, ha segnalato
all’Autorità di protezione la necessità di istituire una curatela educativa a
favore dei minori.
F. In
seguito a un’ulteriore aggravamento delle circostanze familiari nel mese di
giugno e luglio 2015, con un’assenza prolungata della madre durante la quale i
bambini sono rimasti con il padre, i genitori sono stati convocati presso
l’Autorità di protezione per un incontro, tenutosi in data 14 luglio 2015.
G. Con
decisione 170/2015 del 17 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha proceduto, ai
sensi dell’art. 308 CC, all’istituzione di una curatela educativa a favore dei
tre figli. Quale curatrice è stata nominata la signora CURA 1.
H. Con
decisione cautelare 171/2015 di medesima data, l’Autorità di protezione ha
adottato le seguenti misure di protezione: l’autorità parentale sul figlio PI 3
è stata attribuita al padre; la sospensione delle relazioni personali tra il
padre e i figli è stata formalmente revocata; la madre è stata provvisoriamente
privata del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli; i figli sono
stati affidati al padre; le relazioni personali tra i figli e la madre sono
state stabilite in forma sorvegliata presso il Punto d’Incontro __________; i
genitori sono stati invitati a produrre entro il 21 agosto 2015 i risultati
dell’analisi del capello; è stato ordinato al Servizio medico-psicologico, __________,
di eseguire una valutazione delle capacità genitoriali dei signori RE 1 e PI 4.
I. Contro
quest’ultima decisione è insorta la madre, RE 1, con reclamo 27 luglio 2015.
La reclamante non ha
contestato il ripristino delle relazioni personali tra il padre e i figli,
bensì il luogo d’esercizio di quest’ultime, ovvero presso l’abitazione del padre,
che a mente della madre non permetterebbe “di accogliere dei bambini in tenera
età”.
La
reclamante ha contestato l’attribuzione al padre dell’autorità parentale sul
figlio PI 3, in quanto la medesima non sarebbe mai stata richiesta dal padre. L’autorità
parentale non potrebbe nemmeno essere attribuita al padre ex art. 298d CC poiché
egli non sarebbe idoneo all’accudimento dei minori secondo gli accertamenti finora
eseguiti e perché le circostanze non sarebbero mutate in modo tale da giustificare
una nuova attribuzione, mancando comunque una perizia aggiornata sulle capacità
genitoriali. Per le stesse ragioni, la reclamante ha censurato anche la
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli.
L’introduzione
della modalità sorvegliata delle relazioni personali tra la madre e i figli è
invece stata – “temporaneamente” – accettata dalla reclamante, ovvero
nel suo assetto cautelare.
La
reclamante ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
L. Con
osservazioni 18 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione
impugnata, sottolineando che le misure di protezione adottate sarebbero
adeguate, tenuto soprattutto conto della loro natura cautelare ed evidenziando
che un annullamento delle medesime “getterebbe nuovamente i minori in un’instabilità
concretamente lesiva del loro benessere”.
M. In data
1° settembre 2015, i medici curanti della reclamante presso la Clinica __________,
dov’è stata nel frattempo ricoverata, hanno appoggiato la richiesta 31 agosto
2015 della signora RE 1 tendente all’istituzione di una curatela a suo favore.
N. Con
osservazioni 15 settembre 2015 il padre, PI 4, ha fatto valere la sua idoneità
di prendersi cura dei figli, rimettendosi al parere dell’Autorità di protezione
sia per quanto attiene all’attribuzione dell’autorità parentale sul piccolo PI
3 sia per quanto concerne la privazione della madre del diritto di determinare
il luogo di dimora dei figli.
O. Mediante
replica 6 ottobre 2015 la reclamante ha rammentato che non vi sarebbe nessun
cambiamento delle circostanze atto a giustificare l’attribuzione al padre
dell’autorità parentale su PI 3 e a privare la madre del diritto di determinare
il luogo di dimora.
P. Con scritto 20
ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare
un allegato di duplica.
Q. Tramite
duplica 30 ottobre 2015 il padre ha preso posizione sui fatti contenuti nella
replica, rammentando le sue critiche avverso la capacità genitoriale della
madre.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Ai
sensi dell’art. 445 CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad
istanza di una persona che partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i
provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in
particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti
(cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può
immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che
partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare
osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro
dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). Presupposti per l’emanazione di
una decisione cautelare sono la prognosi favorevole del procedimento principale
(il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità
(cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; Auer/Marti, BSK Erw.Schutz, 2010, ad
art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,
consid. 5.2).
Ritenuti gli ultimi sviluppi negativi nel
contesto familiare al momento dell’emanazione della decisione impugnata (in
particolare l’assenza prolungata della madre durante l’estate 2015 senza
preavviso, senza comunicazione sufficiente ai figli e senza che fosse stato
garantito il sostentamento dei minorenni), l’adozione di misure cautelari per
l’imminente salvaguardia del bene dei tre figli minorenni è indubbiamente
giustificata.
Spetterà comunque all’Autorità di
protezione confermare i provvedimenti mediante una decisione di merito.
3.
Per
quanto attiene alle singole misure di protezione istituite mediante la decisione
impugnata, occorre stabilire se l’Autorità di protezione abbia valutato correttamente
le circostanze e ne abbia a giusta ragione dedotto l’esistenza di una situazione
di pericolo per il bene dei minori.
3.1
La reclamante non contesta
il ripristino delle relazioni personali tra il padre e i figli, bensì il luogo
in cui le medesime vengono esercitate, ovvero presso la sua abitazione.
Di fatto le relazioni personali sono già
state ripristinate da più tempo, e ciò di comune d’accordo con genitori. Di
conseguenza, la decisione impugnata formalizza soltanto una situazione già
esistente. Abitando i figli con il padre già da tempo è palese che il luogo di
esercizio delle relazioni personali debba essere l’abitazione del padre. Fino
all’emanazione della decisione impugnata la reclamante ha sempre accettato
quest’ultima sistemazione, avendo persino lasciato (volontariamente) i figli
con il padre per un tempo prolungato. Ad ogni modo, come si vedrà di seguito,
trattandosi di una decisione cautelare, l’attuale situazione abitativa dei
figli presso il padre sarà comunque oggetto della valutazione ordinata
dall’autorità di protezione. La situazione verrà quindi ancora accertata
rispetto alla sua adeguatezza. La relativa censura della reclamante è pertanto
infondata e deve essere respinta.
3.2
La reclamante contesta
l’attribuzione al padre dell’autorità parentale sul piccolo PI 3.
Il 1° luglio
2014.
è entrata in vigore la modifica legislativa sull’autorità parentale
congiunta (Legge federale del 21 giugno 2013, FF 20122 8025).
La nuova legge
sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo
stato civile dei genitori (art. 296 cpv. 2 CC). Tuttavia, per i genitori non
sposati, non è un automatismo: questi devono dichiarare all’Autorità di
protezione di esercitare congiuntamente l’autorità parentale (art. 298a cpv. 1
e 2 CC); se i genitori, per contro, non sono d’accordo per l’esercizio
congiunto dell’autorità parentale, su istanza del genitore che non la detiene
l’Autorità di protezione competente dovrà decidere in merito (art. 298b cpv. 1
CC). Solo in casi eccezionali, laddove si ravvisa che per tutelare gli interessi
del figlio è più opportuna la soluzione dell’autorità parentale non congiunta,
l’Autorità di protezione respingerà tale richiesta (art. 298b cpv. 2 CC).
L’art. 12 cpv. 3
e 4 del Titolo Finale del CC prevede che se, all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013, l’autorità parentale
spetta a un solo genitore, l’altro può, entro un anno dall’entrata in vigore
del nuovo diritto, chiedere all’autorità competente di disporre l’autorità
parentale congiunta. L’articolo 298b CC si applica per analogia. Quindi, per quanto
concerne le coppie non sposate, il genitore che al 1° luglio 2014 non aveva
l’autorità parentale poteva chiedere entro il 30 giugno 2015 alla competente
autorità di poter beneficiare dell’autorità parentale congiunta. In questi casi,
come per l’art. 298b CC, solo per circostanze eccezionali l’autorità può
decidere di respingere l’istanza.
Peraltro, giusta
l’art. 298d CC, a istanza di un genitore, del figlio e d’ufficio, l’autorità di
protezione modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi
importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.
È necessario che
insorgano motivi fondati (cfr. art. 311 CC) affinché le condizioni per una
nuova assegnazione dell’autorità parentale possano essere riconsiderate
(Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014, pag. 6).
Quando i genitori non riescono
ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere
sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità
parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia
psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare
all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di
contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid,
4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più
incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca
dell’autorità parentale è l’ultima ratio e viene adottata soltanto
quando altre misure meno incisive non permettono la sufficiente tutela del
minore (CR CC I, Meier, art. 311
n. 1).
L’attribuzione esclusiva
dell’autorità parentale ai sensi degli art. 298 e segg. CC, non è sottoposta alle
medesime condizioni severe previste per la privazione dell’autorità parentale
ex art. 311 CC. Precisamente, gli art. 298 e segg. CC parlano del
“bene del figlio” mentre l’art. 311 CC parla della “protezione del figlio”
(STF 5A_923/2014).
Mediante la
decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha assegnato l’autorità parentale
sul figlio PI 3 al padre, il quale tutt’ora non ne disponeva. Questo provvedimento
è stato decretato d’ufficio in quanto il peggioramento delle circostanze famigliari
richiedeva un intervento urgente (sempre, innanzitutto, quale misura cautelare)
per la tutela del PI 3.
Di conseguenza,
giusta l’art. 298d CC occorre valutare se vi siano dei “fatti nuovi
importanti che esigono la tutela del bene del figlio”, così da giustificare
l’attribuzione dell’autorità parentale al padre.
L’autorità di
protezione ha basato la misura impugnata sulle ultime segnalazioni pervenutele
da parte del padre e della curatrice educativa dei figli, così come sulle
risultanze sia del rapporto dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione 18
giugno 2015 sia dell’incontro tenutosi con i genitori in data 14 luglio 2015. Il
comportamento recente della madre, la quale aveva lasciato il domicilio per
un’assenza prolungata (di circa un mese) senza alcun preavviso ai figli, né al
padre né alla curatrice educativa, e senza aver provveduto al sostentamento dei
figli durante tale periodo, ha giustamente destato preoccupazione per il bene
dei minori. Interrogata su questi ultimi fatti durante il predetto incontro presso
l’Autorità di protezione la signora RE 1 non ha fornito alcuna spiegazione valida
inerente la sua mancanza di cura dei figli, sapendo unicamente contestare
quanto le è stato rimproverato sia dal signor PI 4 sia dall’Autorità di
protezione, assumendo un atteggiamento decisamente poco collaborante (verbale
d’incontro 14 luglio 2015). Combinando quest’ultimo sviluppo negativo della situazione
personale della signora RE 1 con le risultanze dell’ultima perizia sulle
capacità genitoriali del 17 aprile 2014, si può senz’altro concludere – come ha
giustamente fatto l’Autorità di protezione – che la madre non è in grado (momentaneamente)
di gestire la cura e l’educazione dei figli. Risulta impossibilitata di
garantire a loro la stabilità e protezione di cui hanno bisogno per il loro
bene.
Di conseguenza,
non si può che confermare l’esistenza di nuovi fatti che giustificano una
modifica dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298d CC. Per di più,
ritenuto che quest’ultima misura è di natura cautelare (che dovrà ancora essere
confermata non appena saranno disponibili gli accertamenti ordinati), l’attribuzione
al padre dell’autorità parentale risulta una misura del tutto idonea e proporzionata
per la salvaguardia – imminente - del bene dei minori. Le censure della
reclamante sono pertanto da respingere.
3.3
L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa
essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla
custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Il diritto di
custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità
relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore
del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid.
4a; Breitschmid,
BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 1; Meier,
CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in
vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine,
più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, Droit de filiation, n.
1291.
pag. 847).
La misura di privazione della
custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di
determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a
collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n.
1291-1292 pag. 847).
Tale
collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente”: esso deve
dunque essere corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss
des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza
CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).
Nell'accezione di “pericolo”
rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico,
intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Breitschmid, BSK
ZGB I, 4ª ed., ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag.
214; Meier/Stettler, Droit de
filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.
5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono
ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o
dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei
genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC
n. 3, Meier/Stettler, Droit
de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21
giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc.
5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011,
consid. 4.2.1).
Per le stesse
ragioni di cui al punto 3.2., al fine di salvaguardare il bene dei figli
minorenni, è a giusto titolo che l’autorità di protezione ha privato la signora
RE 1 della custodia parentale sui figli, ovvero del diritto di determinare il loro
luogo di dimora. Infatti, tutte le circostanze recenti mettono in evidenza una
difficoltà della madre a prendersi cura dei figli in maniera seria e regolare,
mancando a quest’ultimi la stabilità necessaria per uno sano ed armonioso sviluppo.
Già solo la sopradescritta assenza della signora RE 1 per oltre un mese dimostra
un’incapacità attuale di curare ed educare i figli e di garantire loro la
sicurezza famigliare di cui hanno bisogno alla loro giovane età. La mancanza di
una dimora fissa della madre non può che sottolineare l’impossibilità di
lasciare i figli nella sua custodia.
Si ripete che
l’idoneità di entrambi i genitori verrà ancora accertata mediante la perizia di
cui si è in attesa. A dipendenza dell’esito di quest’ultima, l’autorità di
protezione potrà confermare o meno la misura cautelare impugnata. Le critiche
della reclamante avverso questa misura devono essere respinte.
3.4
L’introduzione
della modalità sorvegliata delle relazioni personali tra la madre e i figli non
è stata contestata dalla reclamante, almeno per quanto attiene alla sua natura
provvisoria.
4.
A titolo abbondanziale (ritenuto che i fatti sono avvenuti dopo
l’emanazione della decisione impugnata) occorre osservare che l’aggravamento
dello stato psichico della madre, in particolare il suo ricovero presso la
Clinica __________, evidenziano ulteriormente la necessita di privare la madre
della custodia dei figli, ma anche di attribuire al padre l’autorità parentale
al fine di permettergli di rappresentare i figli durante la relativa impossibilità
della madre.
5.
Nel suo reclamo l’insorgente ha postulato di essere messa a beneficio
dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC,
applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b). L’indigenza della reclamante
è stata documentata e comprovata. Ciononostante, le circostanze del caso
dimostrano un’evidente necessità di un intervento urgente da parte dell’Autorità
di protezione a favore dei minori (dovuti in primis allo sviluppo negativo
della situazione personale della madre), ragione per la quale – trattandosi di
una decisione cautelare – al reclamo mancava sin dall’inizio la probabilità di
successo.
6.
In virtù di quanto sopra il reclamo, per quanto ricevibile, va integralmente
respinto.
7.
Tasse
e spese di giustizia seguono la soccombenza. Viste le circo-stanze si prescinde,
eccezionalmente, dal loro prelievo. Non vengono invece assegnate ripetibili in
quanto non protestate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è respinto.
2.Non si
prelevano tasse e spese di giustizia.
3.L’istanza
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.