Lexipedia

Decisione

9.2015.123

Relazioni personali, modifica dell'attribuzione autorità parentale, privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, mandato per una valutazione della capacità genitoriale

15 gennaio 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2009), PI 2

(2011) e PI 3 (2012) sono nati dalla relazione tra RE 1 e PI 4.

L’autorità parentale

sulle figlie PI 1 e PI 2 è esercitata dai genitori congiuntamente, mentre

quella sul figlio PI 3 è esercitata esclusivamente dalla madre.

B. In seguito ad alcuni

episodi di violenza domestica tra i genitori – che hanno richiesto l’intervento

Polizia Cantonale presso l’abitazione familiare – con decisione 1° ottobre 2013

l’Autorità regionale di protezione __________, ora Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), ha adottato delle misure

di protezione a favore dei figli ai sensi dell’art. 307 CC, affidando un

mandato di valutazione socio-famigliare all’Ufficio dell’aiuto e della protezione.

C. Dopo un grave

peggioramento della situazione conflittuale tra i genitori, i figli sono stati

collocati presso diverse strutture protette. A partire dal mese di gennaio

2014, con l’accordo della madre, i figli sono stati ospitati in esternato

presso la Casa __________.

D. Con decisione

supercautelare 3 aprile 2014, l’Autorità di protezione ha provvisoriamente

sospeso le relazioni personali tra i figli e il padre. Sentiti i genitori davanti

all’Autorità di protezione in data 16 aprile 2014, e di comune accordo con i

genitori, le relazioni personali tra il padre e i figli sono state ripristinate

mediante le modalità precedentemente stabilite.

E. Ritenuta

la continua instabilità della situazione familiare, in particolare

l’irregolarità con la quale i bambini frequentavano la Casa __________, con

scritto 26 agosto 2014 e lettere di sollecito del 9 settembre e del 5 novembre

2014, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________, ha segnalato

all’Autorità di protezione la necessità di istituire una curatela educativa a

favore dei minori.

F. In

seguito a un’ulteriore aggravamento delle circostanze familiari nel mese di

giugno e luglio 2015, con un’assenza prolungata della madre durante la quale i

bambini sono rimasti con il padre, i genitori sono stati convocati presso

l’Autorità di protezione per un incontro, tenutosi in data 14 luglio 2015.

G. Con

decisione 170/2015 del 17 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha proceduto, ai

sensi dell’art. 308 CC, all’istituzione di una curatela educativa a favore dei

tre figli. Quale curatrice è stata nominata la signora CURA 1.

H. Con

decisione cautelare 171/2015 di medesima data, l’Autorità di protezione ha

adottato le seguenti misure di protezione: l’autorità parentale sul figlio PI 3

è stata attribuita al padre; la sospensione delle relazioni personali tra il

padre e i figli è stata formalmente revocata; la madre è stata provvisoriamente

privata del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli; i figli sono

stati affidati al padre; le relazioni personali tra i figli e la madre sono

state stabilite in forma sorvegliata presso il Punto d’Incontro __________; i

genitori sono stati invitati a produrre entro il 21 agosto 2015 i risultati

dell’analisi del capello; è stato ordinato al Servizio medico-psicologico, __________,

di eseguire una valutazione delle capacità genitoriali dei signori RE 1 e PI 4.

I. Contro

quest’ultima decisione è insorta la madre, RE 1, con reclamo 27 luglio 2015.

La reclamante non ha

contestato il ripristino delle relazioni personali tra il padre e i figli,

bensì il luogo d’esercizio di quest’ultime, ovvero presso l’abitazione del padre,

che a mente della madre non permetterebbe “di accogliere dei bambini in tenera

età”.

La

reclamante ha contestato l’attribuzione al padre dell’autorità parentale sul

figlio PI 3, in quanto la medesima non sarebbe mai stata richiesta dal padre. L’autorità

parentale non potrebbe nemmeno essere attribuita al padre ex art. 298d CC poiché

egli non sarebbe idoneo all’accudimento dei minori secondo gli accertamenti finora

eseguiti e perché le circostanze non sarebbero mutate in modo tale da giustificare

una nuova attribuzione, mancando comunque una perizia aggiornata sulle capacità

genitoriali. Per le stesse ragioni, la reclamante ha censurato anche la

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli.

L’introduzione

della modalità sorvegliata delle relazioni personali tra la madre e i figli è

invece stata – “temporaneamente” – accettata dalla reclamante, ovvero

nel suo assetto cautelare.

La

reclamante ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio.

L. Con

osservazioni 18 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione

impugnata, sottolineando che le misure di protezione adottate sarebbero

adeguate, tenuto soprattutto conto della loro natura cautelare ed evidenziando

che un annullamento delle medesime “getterebbe nuovamente i minori in un’instabilità

concretamente lesiva del loro benessere”.

M. In data

1° settembre 2015, i medici curanti della reclamante presso la Clinica __________,

dov’è stata nel frattempo ricoverata, hanno appoggiato la richiesta 31 agosto

2015 della signora RE 1 tendente all’istituzione di una curatela a suo favore.

N. Con

osservazioni 15 settembre 2015 il padre, PI 4, ha fatto valere la sua idoneità

di prendersi cura dei figli, rimettendosi al parere dell’Autorità di protezione

sia per quanto attiene all’attribuzione dell’autorità parentale sul piccolo PI

3 sia per quanto concerne la privazione della madre del diritto di determinare

il luogo di dimora dei figli.

O. Mediante

replica 6 ottobre 2015 la reclamante ha rammentato che non vi sarebbe nessun

cambiamento delle circostanze atto a giustificare l’attribuzione al padre

dell’autorità parentale su PI 3 e a privare la madre del diritto di determinare

il luogo di dimora.

P. Con scritto 20

ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare

un allegato di duplica.

Q. Tramite

duplica 30 ottobre 2015 il padre ha preso posizione sui fatti contenuti nella

replica, rammentando le sue critiche avverso la capacità genitoriale della

madre.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Ai

sensi dell’art. 445 CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad

istanza di una persona che partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i

provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in

particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti

(cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può

immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che

partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare

osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro

dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). Presupposti per l’emanazione di

una decisione cautelare sono la prognosi favorevole del procedimento principale

(il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità

(cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; Auer/Marti, BSK Erw.Schutz, 2010, ad

art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,

consid. 5.2).

Ritenuti gli ultimi sviluppi negativi nel

contesto familiare al momento dell’emanazione della decisione impugnata (in

particolare l’assenza prolungata della madre durante l’estate 2015 senza

preavviso, senza comunicazione sufficiente ai figli e senza che fosse stato

garantito il sostentamento dei minorenni), l’adozione di misure cautelari per

l’imminente salvaguardia del bene dei tre figli minorenni è indubbiamente

giustificata.

Spetterà comunque all’Autorità di

protezione confermare i provvedimenti mediante una decisione di merito.

3.

Per

quanto attiene alle singole misure di protezione istituite mediante la decisione

impugnata, occorre stabilire se l’Autorità di protezione abbia valutato correttamente

le circostanze e ne abbia a giusta ragione dedotto l’esistenza di una situazione

di pericolo per il bene dei minori.

3.1

La reclamante non contesta

il ripristino delle relazioni personali tra il padre e i figli, bensì il luogo

in cui le medesime vengono esercitate, ovvero presso la sua abitazione.

Di fatto le relazioni personali sono già

state ripristinate da più tempo, e ciò di comune d’accordo con genitori. Di

conseguenza, la decisione impugnata formalizza soltanto una situazione già

esistente. Abitando i figli con il padre già da tempo è palese che il luogo di

esercizio delle relazioni personali debba essere l’abitazione del padre. Fino

all’emanazione della decisione impugnata la reclamante ha sempre accettato

quest’ultima sistemazione, avendo persino lasciato (volontariamente) i figli

con il padre per un tempo prolungato. Ad ogni modo, come si vedrà di seguito,

trattandosi di una decisione cautelare, l’attuale situazione abitativa dei

figli presso il padre sarà comunque oggetto della valutazione ordinata

dall’autorità di protezione. La situazione verrà quindi ancora accertata

rispetto alla sua adeguatezza. La relativa censura della reclamante è pertanto

infondata e deve essere respinta.

3.2

La reclamante contesta

l’attribuzione al padre dell’autorità parentale sul piccolo PI 3.

Il 1° luglio

2014.

è entrata in vigore la modifica legislativa sull’autorità parentale

congiunta (Legge federale del 21 giugno 2013, FF 20122 8025).

La nuova legge

sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo

stato civile dei genitori (art. 296 cpv. 2 CC). Tuttavia, per i genitori non

sposati, non è un automatismo: questi devono dichiarare all’Autorità di

protezione di esercitare congiuntamente l’autorità parentale (art. 298a cpv. 1

e 2 CC); se i genitori, per contro, non sono d’accordo per l’esercizio

congiunto dell’autorità parentale, su istanza del genitore che non la detiene

l’Autorità di protezione competente dovrà decidere in merito (art. 298b cpv. 1

CC). Solo in casi eccezionali, laddove si ravvisa che per tutelare gli interessi

del figlio è più opportuna la soluzione dell’autorità parentale non congiunta,

l’Autorità di protezione respingerà tale richiesta (art. 298b cpv. 2 CC).

L’art. 12 cpv. 3

e 4 del Titolo Finale del CC prevede che se, all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013, l’autorità parentale

spetta a un solo genitore, l’altro può, entro un anno dall’entrata in vigore

del nuovo diritto, chiedere all’autorità competente di disporre l’autorità

parentale congiunta. L’articolo 298b CC si applica per analogia. Quindi, per quanto

concerne le coppie non sposate, il genitore che al 1° luglio 2014 non aveva

l’autorità parentale poteva chiedere entro il 30 giugno 2015 alla competente

autorità di poter beneficiare dell’autorità parentale congiunta. In questi casi,

come per l’art. 298b CC, solo per circostanze eccezionali l’autorità può

decidere di respingere l’istanza.

Peraltro, giusta

l’art. 298d CC, a istanza di un genitore, del figlio e d’ufficio, l’autorità di

protezione modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi

importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.

È necessario che

insorgano motivi fondati (cfr. art. 311 CC) affinché le condizioni per una

nuova assegnazione dell’autorità parentale possano essere riconsiderate

(Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014, pag. 6).

Quando i genitori non riescono

ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere

sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità

parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia

psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare

all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di

contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid,

4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più

incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca

dell’autorità parentale è l’ultima ratio e viene adottata soltanto

quando altre misure meno incisive non permettono la sufficiente tutela del

minore (CR CC I, Meier, art. 311

n. 1).

L’attribuzione esclusiva

dell’autorità parentale ai sensi degli art. 298 e segg. CC, non è sottoposta alle

medesime condizioni severe previste per la privazione dell’autorità parentale

ex art. 311 CC. Precisamente, gli art. 298 e segg. CC parlano del

“bene del figlio” mentre l’art. 311 CC parla della “protezione del figlio”

(STF 5A_923/2014).

Mediante la

decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha assegnato l’autorità parentale

sul figlio PI 3 al padre, il quale tutt’ora non ne disponeva. Questo provvedimento

è stato decretato d’ufficio in quanto il peggioramento delle circostanze famigliari

richiedeva un intervento urgente (sempre, innanzitutto, quale misura cautelare)

per la tutela del PI 3.

Di conseguenza,

giusta l’art. 298d CC occorre valutare se vi siano dei “fatti nuovi

importanti che esigono la tutela del bene del figlio”, così da giustificare

l’attribuzione dell’autorità parentale al padre.

L’autorità di

protezione ha basato la misura impugnata sulle ultime segnalazioni pervenutele

da parte del padre e della curatrice educativa dei figli, così come sulle

risultanze sia del rapporto dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione 18

giugno 2015 sia dell’incontro tenutosi con i genitori in data 14 luglio 2015. Il

comportamento recente della madre, la quale aveva lasciato il domicilio per

un’assenza prolungata (di circa un mese) senza alcun preavviso ai figli, né al

padre né alla curatrice educativa, e senza aver provveduto al sostentamento dei

figli durante tale periodo, ha giustamente destato preoccupazione per il bene

dei minori. Interrogata su questi ultimi fatti durante il predetto incontro presso

l’Autorità di protezione la signora RE 1 non ha fornito alcuna spiegazione valida

inerente la sua mancanza di cura dei figli, sapendo unicamente contestare

quanto le è stato rimproverato sia dal signor PI 4 sia dall’Autorità di

protezione, assumendo un atteggiamento decisamente poco collaborante (verbale

d’incontro 14 luglio 2015). Combinando quest’ultimo sviluppo negativo della situazione

personale della signora RE 1 con le risultanze dell’ultima perizia sulle

capacità genitoriali del 17 aprile 2014, si può senz’altro concludere – come ha

giustamente fatto l’Autorità di protezione – che la madre non è in grado (momentaneamente)

di gestire la cura e l’educazione dei figli. Risulta impossibilitata di

garantire a loro la stabilità e protezione di cui hanno bisogno per il loro

bene.

Di conseguenza,

non si può che confermare l’esistenza di nuovi fatti che giustificano una

modifica dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298d CC. Per di più,

ritenuto che quest’ultima misura è di natura cautelare (che dovrà ancora essere

confermata non appena saranno disponibili gli accertamenti ordinati), l’attribuzione

al padre dell’autorità parentale risulta una misura del tutto idonea e proporzionata

per la salvaguardia – imminente - del bene dei minori. Le censure della

reclamante sono pertanto da respingere.

3.3

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa

essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla

custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Il diritto di

custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità

relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore

del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid.

4a; Breitschmid,

BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 1; Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in

vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine,

più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, Droit de filiation, n.

1291.

pag. 847).

La misura di privazione della

custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di

determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a

collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n.

1291-1292 pag. 847).

Tale

collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente”: esso deve

dunque essere corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss

des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza

CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).

Nell'accezione di “pericolo”

rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico,

intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Breitschmid, BSK

ZGB I, 4ª ed., ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag.

214; Meier/Stettler, Droit de

filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.

5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono

ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o

dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei

genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC

n. 3, Meier/Stettler, Droit

de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21

giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc.

5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011,

consid. 4.2.1).

Per le stesse

ragioni di cui al punto 3.2., al fine di salvaguardare il bene dei figli

minorenni, è a giusto titolo che l’autorità di protezione ha privato la signora

RE 1 della custodia parentale sui figli, ovvero del diritto di determinare il loro

luogo di dimora. Infatti, tutte le circostanze recenti mettono in evidenza una

difficoltà della madre a prendersi cura dei figli in maniera seria e regolare,

mancando a quest’ultimi la stabilità necessaria per uno sano ed armonioso sviluppo.

Già solo la sopradescritta assenza della signora RE 1 per oltre un mese dimostra

un’incapacità attuale di curare ed educare i figli e di garantire loro la

sicurezza famigliare di cui hanno bisogno alla loro giovane età. La mancanza di

una dimora fissa della madre non può che sottolineare l’impossibilità di

lasciare i figli nella sua custodia.

Si ripete che

l’idoneità di entrambi i genitori verrà ancora accertata mediante la perizia di

cui si è in attesa. A dipendenza dell’esito di quest’ultima, l’autorità di

protezione potrà confermare o meno la misura cautelare impugnata. Le critiche

della reclamante avverso questa misura devono essere respinte.

3.4

L’introduzione

della modalità sorvegliata delle relazioni personali tra la madre e i figli non

è stata contestata dalla reclamante, almeno per quanto attiene alla sua natura

provvisoria.

4.

A titolo abbondanziale (ritenuto che i fatti sono avvenuti dopo

l’emanazione della decisione impugnata) occorre osservare che l’aggravamento

dello stato psichico della madre, in particolare il suo ricovero presso la

Clinica __________, evidenziano ulteriormente la necessita di privare la madre

della custodia dei figli, ma anche di attribuire al padre l’autorità parentale

al fine di permettergli di rappresentare i figli durante la relativa impossibilità

della madre.

5.

Nel suo reclamo l’insorgente ha postulato di essere messa a beneficio

dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC,

applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). L’indigenza della reclamante

è stata documentata e comprovata. Ciononostante, le circostanze del caso

dimostrano un’evidente necessità di un intervento urgente da parte dell’Autorità

di protezione a favore dei minori (dovuti in primis allo sviluppo negativo

della situazione personale della madre), ragione per la quale – trattandosi di

una decisione cautelare – al reclamo mancava sin dall’inizio la probabilità di

successo.

6.

In virtù di quanto sopra il reclamo, per quanto ricevibile, va integralmente

respinto.

7.

Tasse

e spese di giustizia seguono la soccombenza. Viste le circo-stanze si prescinde,

eccezionalmente, dal loro prelievo. Non vengono invece assegnate ripetibili in

quanto non protestate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è respinto.

2.Non si

prelevano tasse e spese di giustizia.

3.L’istanza

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.