9.2015.126
Reclamo contro l'autorizzazione dell'Autorità di protezione al curatore a compiere atti di disposizione sul patrimonio del curatelato dopo il decesso di quest'ultimo
19 novembre 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.126+140
Lugano
19 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
nell’ambito
della curatela generale istituita in favore della madre PI 1
giudicando
sui seguenti gravami presentati da RE 1:
- reclamo del 27 luglio 2015 contro la
decisione 1° giugno 2015 dell'Autorità regionale di protezione __________ (inc.
9.2015.126);
- reclamo 14 agosto 2015 contro la
decisione 27 luglio 2015 dell'Autorità regionale di protezione __________ (inc.
9.2015. 140);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. In ragione della
scemata capacità di intendere e di volere di PI 1, nata il 1918, con decisione
del 19 febbraio 2015 (ris. n. 107) l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) ha istituito in suo favore una curatela
generale ai sensi dell’art. 398 CC. Quale curatrice è stata nominata CURA 1.
B. PI 1 è deceduta a __________
in data 2015.
C. Con decisione del 1°
giugno 2015 (ris. n. 355) l’Autorità di protezione ha autorizzato CURA 1 a
prelevare dal conto bancario intestato alla defunta la somma di fr. 15'000.-,
da depositare su un conto corrente intestato a nome della curatrice e con cui
pagare tasse e spese di giustizia, nonché le mercedi della curatrice per gli
anni 2014 e 2015. L’Autorità di protezione ha inoltre fatto ordine che
l’eventuale rimanenza fosse da riversare sul conto bancario originario, a disposizione
dell’erede. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo, e a
un eventuale reclamo è stato negato l’effetto sospensivo.
D. Il 9 giugno 2015, la
curatrice CURA 1 ha effettuato il prelevamento autorizzato dalla predetta
risoluzione.
E. Con reclamo del 27
luglio 2015 (inc. CDP 9.2015.126) RE 1 – figlio della defunta e suo unico erede
– è insorto contro la suddetta decisione, domandandone l’annullamento e
l’immediata restituzione dell’importo prelevato dal conto di PI 1, l’Autorità
di protezione non avendo alcun potere di disporre dei beni della curatelata
dopo il suo decesso.
F. Con scritto del 31
luglio 2015 RE 1 ha domandato la restituzione dell’effetto sospensivo al suo
reclamo, cui l’Autorità di protezione si è opposta con scritto del 10 agosto
seguente.
G. Nelle sue
osservazioni dell’11 agosto 2015, l’Autorità di protezione ha contestato le
argomentazioni del reclamante, ritenendo, da un lato, che anche dopo il decesso
del curatelato il curatore disponga ancora di un certo margine d’azione e,
dall’altro lato, considerando il gravame privo di oggetto in quanto RE 1 aveva
nel frattempo chiesto alla curatrice di versargli quanto rimasto, dopo aver
pagato le summenzionate spese.
H. Con scritto del 5
agosto 2015 la curatrice ha osservato di aver agito esclusivamente su ordine
dell’Autorità di protezione, e di aver messo al corrente della questione RE 1
con comunicazione e-mail del 3 luglio precedente.
I. In replica, RE 1 ha
ribadito le sue motivazioni, precisando inoltre che le sue richieste alla
curatrice non potevano essere considerate come un’accettazione dell’operato di
quest’ultima, ma solo come un tentativo di recuperare almeno parte dei fr.
15'000.- prelevati.
L. In duplica, sia
l’Autorità di protezione che la curatrice si sono riconfermati nelle proprie
osservazioni.
M. Nel frattempo, con
decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498) l’Autorità di protezione ha
dichiarato chiusa la curatela generale istituita in favore della defunta. Ha
inoltre approvato il rendiconto finanziario 2014, il rendiconto finanziario
finale e fissato la mercede 2014 e 2015 della curatrice. L’Autorità di
protezione ha inoltre ribadito l’autorizzazione concessa alla curatrice di
prelevare fr. 15'000.- dal conto della defunta per provvedere a tali pagamenti
e determinato la propria tassa di giustizia.
N. Anche la decisione
del 27 luglio 2015 (ris. n. 498) dell’Autorità di protezione è stata oggetto di
impugnativa (inc. CDP 9.2015.140). Nel suo reclamo del 14 agosto 2015, RE 1
critica in particolare il punto 7 del dispositivo, in cui viene ribadita
l’autorizzazione a prelevare fr. 15'000.- dal conto bancario intestato alla
defunta, e il punto 8 che fissa la tassa di giustizia a fr. 800.-. Nel gravame,
egli ripropone gli argomenti già evocati, ritenendo che l’Autorità di
protezione non aveva alcun potere di disporre dei beni della curatelata dopo il
decesso di quest’ultima.
O. Del successivo
scambio di allegati si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in
diritto.
P. In data 10 settembre
2015 RE 1, dopo aver presentato i suoi memoriali di replica per entrambi i
procedimenti, ha postulato l’accesso agli atti degli incarti. Con decreto 2
ottobre 2015 tale accesso agli atti gli è tuttavia stato negato, in applicazione
dell’art. 33 cpv. 1 LPAmm e vista l’opposizione del procuratore pubblico incaricato
di un procedimento penale nei confronti del reclamante per delle presunte malversazioni
ai danni della madre.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Reclamo contro la
decisione del 1° giugno 2015 (ris. n. 355; inc. CDP 9.2015.126)
2.
Nella motivazione
della decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima rammentato che
i costi di una misura di protezione sono a carico della sostanza della persona
interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Considerato come RE 1,
unico erede della curatelata, “ha una situazione finanziaria passiva” e
“in passato non ha fatto gli interessi economici della madre”, l’Autorità
di protezione ha ritenuto “opportuno permettere alla curatrice di prelevare
la somma di CHF 15'000.00, per poter far fronte alla liquidazione delle mercedi
2014.
e 2015, come pure le tasse della scrivente” (decisione impugnata, pag.
1). Secondo le modalità previste dall’Autorità di protezione, la somma “dovrà
essere versata su un nuovo conto intestato alla curatrice e a pagamento
effettuato, la curatrice verserà a sua volta il rimanente sul conto della
signora PI 1, che sarà poi a disposizione dell’erede” (decisione impugnata,
pag. 1).
3.
RE 1 contesta tale
risoluzione dell’Autorità di protezione. Egli critica in primo luogo il fatto
che la decisione non gli sia stata nemmeno notificata, pur riguardando “un
bene che al momento dell’emanazione della risoluzione era di assoluta e unica
sua pertinenza”, in qualità di erede unico della curatelata (reclamo, pag.
1).
Considerato come, ai sensi
delle norme del diritto civile, la curatela termina inderogabilmente con la
morte del curatelato e a tale momento il patrimonio di quest’ultimo passa
automaticamente agli eredi, la curatrice “ha operato illegittimamente, in
data 09.06.2015, un prelevamento di CHF 15'015.00 dal conto della curatelata,
nel frattempo deceduta, sottraendo tale cifra alla disponibilità degli eredi”
(reclamo, pag. 3). L’Autorità di protezione, al momento dell’emanazione della
risoluzione impugnata, non aveva più alcun diritto di decidere del patrimonio
di PI 1: nessuna norma le consente di agire sul patrimonio del curatelato post
mortem (reclamo, pag. 3).
Il reclamante postula
pertanto che la risoluzione sia dichiarata nulla e che venga disposta
l’immediata restituzione dell’importo indebitamente prelevato (reclamo, pag.
2).
4.
Si
osserva anzitutto che la censura dell’Autorità di protezione, secondo cui la lettera
di RE 1 alla curatrice datata 7 agosto 2015 renderebbe senza oggetto il reclamo,
è priva di rilievo. In tale scritto l’insorgente si limita a domandare alla curatrice
di procedere alla restituzione di quanto rimasto dopo aver trattenuto le mercedi
in suo favore e le spese di giustizia: esso non può essere interpretato come
una rinuncia alla restituzione anche di quegli importi, né come un’accettazione
di quanto deciso nella risoluzione qui impugnata o una ratifica dell’operato della
curatrice.
5.
Ai sensi dell’art.
399.
cpv. 1 CC, la curatela prende fine per legge con la morte dell’interessato.
Giusta l’art. 421 cifra 2 CC, con la fine della curatela, termina per legge
anche l’ufficio di curatore.
Alla morte
dell’interessato, i poteri di rappresentanza e di amministrazione del patrimonio
che il curatore ha esercitato fino a quel momento decadono (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 521, pag.
238; Vogel, BSK Erw. Schutz, ad
art. 421-424, n. 9; Affolter, Das
Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, in: RMA 5/2013, n. 5.2 pag.
394). Compiti residui del curatore sono la presentazione del rapporto e del
conto finale (Henkel, BSK Erw.
Schutz, Basilea 2012, ad art. 399 CC n. 12), oltre al trasferimento materiale
del patrimonio del curatelato agli eredi (COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012,, n.
8.1
pag. 227; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n.
1270.
pag. 559 e 1275 pag. 561) e l’adempimento di alcuni doveri d’informazione
a quest’ultimi (quali le indicazioni sul tipo di funerale desiderato, la
consegna di indirizzi di contatto per la disdetta di abbonamenti, etc; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 522, pag. 238). Al curatore non spetta
per contro alcun dovere di gestione transitoria, nemmeno in relazione ad atti e
negozi indifferibili ex art. 424 CC (COPMA, Droit de la protection de l’adulte,
n. 8.1. pag. 227; Affolter, Das
Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, n. 5.2 pag. 394).
L'amministrazione
dell'eredità ex art. 554 cpv. 3 CC può essere assunta dal curatore, ma –
contrariamente a quanto sembra lasciare intendere il testo di legge – solo in
presenza di una decisione in tal senso del pretore competente (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 523, pag. 239; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, n. 9.2. pag. 238;
Vogel, BSK Erw. Schutz, ad art.
421-424, n. 9; Affolter, Das Ende
der Beistandschaft und die Vermögenssorge, n. 5.2 pag. 394).
I principi applicabili e
le indicazioni su come procedere sono stati riassunti nella Circolare n. 1 del
7.
febbraio 2014 della Camera di protezione, inviata in qualità di autorità di
vigilanza all’attenzione di tutte le Autorità di protezione. In tale circolare
si indica chiaramente che alla morte dell’interessato, i poteri di
rappresentanza e di amministrazione del patrimonio che il curatore ha fino ad
allora esercitato decadono, come pure le funzioni dell’autorità di protezione
(pag. 1). Il curatore deve astenersi da ogni atto di rappresentanza o gestione
- l’amministrazione del patrimonio è responsabilità degli eredi – limitando il
suo intervento agli atti amministrativi necessari alla conservazione ed al
trasferimento della sostanza (pag. 1-2). L’autorità di protezione non può
ordinare al curatore di assumere l'amministrazione dell'eredità ex art. 554
cpv. 3 CC, né autorizzare atti di disposizione sulla sostanza successoria (pag.
3).
6.
Nella fattispecie,
alla luce delle disposizioni evocate la risoluzione impugnata non può che
essere annullata.
Dopo il
decesso della curatelata, l’Autorità di protezione non aveva alcuna competenza
per autorizzare un atto di disposizione sulla sostanza successoria, già di
pertinenza dell’erede unico RE 1. Non risulta peraltro che quest’ultimo abbia autorizzato
un tale prelievo post mortem: al contrario, l’Autorità di protezione ha
cercato di tenere il reclamante all’oscuro dell’operazione, non intimandogli la
relativa decisione e informandolo solo dopo che lui stesso – avuto accesso alla
documentazione bancaria della madre – ne ha domandato conto all’Autorità di protezione.
Irrilevanti
in tal senso le giustificazioni evocate nella decisione impugnata, ovvero il
fatto che RE 1 abbia una situazione debitoria passiva, e che in passato egli
non abbia fatto gli interessi economici della madre.
Anche
nell’ipotesi, tuttora al vaglio degli inquirenti, in cui egli abbia commesso un
reato penale nei confronti della madre, in assenza di una diseredazione (477 e
segg. CC) o di una causa di indegnità (540 CC) – questioni la cui definizione
non spetta tuttavia all’Autorità di protezione – la sua qualità di successore
universale dei beni della madre non può essere rimessa in discussione.
Il prelievo
di denari da conti della de cuius non può nemmeno essere legittimato dal
fatto che RE 1 abbia una situazione debitoria critica: ciò giustifica semmai,
al contrario, una prudenza ancora più accresciuta, nella misura in cui il
pagamento di alcuni debiti potrebbe cagionare uno svantaggio agli altri
creditori, con possibili conseguenze anche di ordine penale.
Non può del
resto essere seguita la tesi dell’Autorità di protezione, secondo cui parte
della dottrina ammette che il curatore, dopo il decesso del curatelato, possa
provvedere alla liquidazione delle ultime pendenze, compreso il pagamento della
propria mercede e di tasse e spese di giustizia. L’opera richiamata
dall’Autorità di protezione (Affolter/Vogel,
BSK Erw. Schutz, ad art. 425, n. 29) precisa in realtà che quanto (eventualmente)
svolto dal curatore dopo il decesso del curatelato non trova giustificazione
alcuna nel diritto di protezione – e non deve dunque essere menzionato nel
rendiconto finale – ma può semmai fondarsi sulle norme sulla rappresentanza
(art. 38 CO), sul diritto del mandato (art. 394 e segg. CO) o sulla gestione
d’affari senza mandato (art. 419 e segg. CO), ciò che non ha alcuna attinenza
con quanto qui in discussione.
Con
riferimento specifico alle tasse e spese dell’Autorità di protezione e alle mercedi
del curatore, la dottrina precisa che tali pretese non possono essere poste in
compensazione con i beni dell’interessato a loro affidati, contrariamente a quanto
previsto ad esempio nelle condizioni generali di alcune banche (Affolter, Das Ende der Beistandschaft
und die Vermögenssorge, n. 5.21 pag. 399). Tale situazione, definita
insoddisfacente, può essere ovviata nella misura in cui i Cantoni prevedono,
nel loro diritto di applicazione, la possibilità di prelevare dai beni del
curatelato un adeguato anticipo dei costi della misura (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die
Vermögenssorge, n. 5.21 pag. 399). Ciò è il caso nel Canton Ticino, ove l’art.
29.
cpv. 2 LPMA permette alle autorità regionali di protezione di chiedere
anticipi per il pagamento delle tasse e spese delle proprie decisioni e l’art.
49.
cpv. 4 del Regolamento della LPMA (ROPMA) dà facoltà al
curatore di chiedere all’autorità di protezione un anticipo sulla sua indennità
già nel corso dell’anno, senza attendere la presentazione del rendiconto
annuale.
Al di là
della raccomandazione di evadere con sollecitudine le richieste di mercedi dei
curatori, onde evitare arretrati e poter prelevare tempestivamente e con
regolarità dai conti della persona interessata gli importi necessari a coprire
i costi della curatela, nei casi in cui il curatelato è in una situazione di
fragilità ed è nota l’insolvenza degli eredi occorre dunque esortare le
autorità di protezione a far uso delle possibilità di anticipo consentite dalla
normativa cantonale. Ogni atto di disposizione sui conti della persona
interessata post mortem deve invece essere escluso.
7.
In conclusione, il
reclamo deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata. L’Autorità di
protezione non può dunque autorizzare alcun prelievo post mortem dal
conto della curatelata. Considerato come il suddetto prelievo sia stato già
effettuato ancor prima dell’introduzione del presente reclamo (ragion per cui
anche il conferimento dell’effetto sospensivo al medesimo sarebbe stato privo
di portata pratica), il reclamante non può che essere rinviato al giudice
civile ai sensi dell’art. 454 CC, affinché comprovi il danno che ritiene di
aver subito e postuli il relativo risarcimento nei confronti del Cantone.
Si segnala di
transenna che il reclamante risulta comunque debitore, in quanto unico erede
della curatelata, dei costi della misura di protezione. Nell’ambito dell’azione
civile egli dovrà dunque attendersi che il Cantone opponga alla sua pretesa
risarcitoria i mezzi difensivi a sua disposizione, quali ad esempio la compensazione.
8.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità
del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si
assegnano ripetibili. L'emanazione del presente giudizio rende inoltre priva di
oggetto l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo del reclamante.
II. Reclamo contro la
decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498; inc. CDP 9.2015.140)
9.
Nel reclamo in
questione, RE 1 si limita a ribadire gli argomenti proposti contro la
risoluzione precedente, criticando di fatto unicamente l’autorizzazione
conferita alla curatrice di prelevare fr. 15'000.- da un conto bancario della
defunta per procedere al pagamento dei costi della misura di protezione.
Tali argomenti sono già
stati sviscerati nei considerandi precedenti, ragion per cui le conclusioni cui
si è giunti possono essere riprese integralmente. Non essendo consentito
all’Autorità di protezione alcun atto di disposizione sulla sostanza
successoria, già di pertinenza dell’erede unico RE 1, il dispositivo n. 7 della
decisione impugnata deve essere annullato.
Per il resto,
la decisione può invece trovare conferma, nella misura in cui il reclamante non
adduce alcuna contestazione in merito alla chiusura della curatela, all’approvazione
dei conti presentati dalla curatrice, alla fissazione della mercede di
quest’ultima e delle tasse della decisione. Neppure è contestato il principio
secondo cui RE 1 debba far fronte al pagamento degli importi stabiliti
dall’Autorità di protezione in tale risoluzione, in qualità di erede unico
della defunta PI 1.
10.
Anche in questo caso,
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della
particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro
prelievo. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
I. Reclamo contro la
decisione del 1° giugno 2015 (inc. CDP 9.2015.126)
1.Il
reclamo è accolto.
Di conseguenza, la
decisione del 1° giugno 2015 (ris. n. 355) dell’Autorità di protezione __________
è annullata.
2.Non si
riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la
procedura in oggetto.
II. Reclamo contro la
decisione del 27 luglio 2015 (inc. CDP 9.2015.140)
3.Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il
considerando n. 7 della decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498)
dell’Autorità di protezione __________ è annullato. Per il resto, la
decisione rimane invariata.
4.Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.