Lexipedia

Decisione

9.2015.126

Reclamo contro l'autorizzazione dell'Autorità di protezione al curatore a compiere atti di disposizione sul patrimonio del curatelato dopo il decesso di quest'ultimo

19 novembre 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. In ragione della

scemata capacità di intendere e di volere di PI 1, nata il 1918, con decisione

del 19 febbraio 2015 (ris. n. 107) l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) ha istituito in suo favore una curatela

generale ai sensi dell’art. 398 CC. Quale curatrice è stata nominata CURA 1.

B. PI 1 è deceduta a __________

in data 2015.

C. Con decisione del 1°

giugno 2015 (ris. n. 355) l’Autorità di protezione ha autorizzato CURA 1 a

prelevare dal conto bancario intestato alla defunta la somma di fr. 15'000.-,

da depositare su un conto corrente intestato a nome della curatrice e con cui

pagare tasse e spese di giustizia, nonché le mercedi della curatrice per gli

anni 2014 e 2015. L’Autorità di protezione ha inoltre fatto ordine che

l’eventuale rimanenza fosse da riversare sul conto bancario originario, a disposizione

dell’erede. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo, e a

un eventuale reclamo è stato negato l’effetto sospensivo.

D. Il 9 giugno 2015, la

curatrice CURA 1 ha effettuato il prelevamento autorizzato dalla predetta

risoluzione.

E. Con reclamo del 27

luglio 2015 (inc. CDP 9.2015.126) RE 1 – figlio della defunta e suo unico erede

– è insorto contro la suddetta decisione, domandandone l’annullamento e

l’immediata restituzione dell’importo prelevato dal conto di PI 1, l’Autorità

di protezione non avendo alcun potere di disporre dei beni della curatelata

dopo il suo decesso.

F. Con scritto del 31

luglio 2015 RE 1 ha domandato la restituzione dell’effetto sospensivo al suo

reclamo, cui l’Autorità di protezione si è opposta con scritto del 10 agosto

seguente.

G. Nelle sue

osservazioni dell’11 agosto 2015, l’Autorità di protezione ha contestato le

argomentazioni del reclamante, ritenendo, da un lato, che anche dopo il decesso

del curatelato il curatore disponga ancora di un certo margine d’azione e,

dall’altro lato, considerando il gravame privo di oggetto in quanto RE 1 aveva

nel frattempo chiesto alla curatrice di versargli quanto rimasto, dopo aver

pagato le summenzionate spese.

H. Con scritto del 5

agosto 2015 la curatrice ha osservato di aver agito esclusivamente su ordine

dell’Autorità di protezione, e di aver messo al corrente della questione RE 1

con comunicazione e-mail del 3 luglio precedente.

I. In replica, RE 1 ha

ribadito le sue motivazioni, precisando inoltre che le sue richieste alla

curatrice non potevano essere considerate come un’accettazione dell’operato di

quest’ultima, ma solo come un tentativo di recuperare almeno parte dei fr.

15'000.- prelevati.

L. In duplica, sia

l’Autorità di protezione che la curatrice si sono riconfermati nelle proprie

osservazioni.

M. Nel frattempo, con

decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498) l’Autorità di protezione ha

dichiarato chiusa la curatela generale istituita in favore della defunta. Ha

inoltre approvato il rendiconto finanziario 2014, il rendiconto finanziario

finale e fissato la mercede 2014 e 2015 della curatrice. L’Autorità di

protezione ha inoltre ribadito l’autorizzazione concessa alla curatrice di

prelevare fr. 15'000.- dal conto della defunta per provvedere a tali pagamenti

e determinato la propria tassa di giustizia.

N. Anche la decisione

del 27 luglio 2015 (ris. n. 498) dell’Autorità di protezione è stata oggetto di

impugnativa (inc. CDP 9.2015.140). Nel suo reclamo del 14 agosto 2015, RE 1

critica in particolare il punto 7 del dispositivo, in cui viene ribadita

l’autorizzazione a prelevare fr. 15'000.- dal conto bancario intestato alla

defunta, e il punto 8 che fissa la tassa di giustizia a fr. 800.-. Nel gravame,

egli ripropone gli argomenti già evocati, ritenendo che l’Autorità di

protezione non aveva alcun potere di disporre dei beni della curatelata dopo il

decesso di quest’ultima.

O. Del successivo

scambio di allegati si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in

diritto.

P. In data 10 settembre

2015 RE 1, dopo aver presentato i suoi memoriali di replica per entrambi i

procedimenti, ha postulato l’accesso agli atti degli incarti. Con decreto 2

ottobre 2015 tale accesso agli atti gli è tuttavia stato negato, in applicazione

dell’art. 33 cpv. 1 LPAmm e vista l’opposizione del procuratore pubblico incaricato

di un procedimento penale nei confronti del reclamante per delle presunte malversazioni

ai danni della madre.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Reclamo contro la

decisione del 1° giugno 2015 (ris. n. 355; inc. CDP 9.2015.126)

2.

Nella motivazione

della decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima rammentato che

i costi di una misura di protezione sono a carico della sostanza della persona

interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Considerato come RE 1,

unico erede della curatelata, “ha una situazione finanziaria passiva” e

“in passato non ha fatto gli interessi economici della madre”, l’Autorità

di protezione ha ritenuto “opportuno permettere alla curatrice di prelevare

la somma di CHF 15'000.00, per poter far fronte alla liquidazione delle mercedi

2014.

e 2015, come pure le tasse della scrivente” (decisione impugnata, pag.

1). Secondo le modalità previste dall’Autorità di protezione, la somma “dovrà

essere versata su un nuovo conto intestato alla curatrice e a pagamento

effettuato, la curatrice verserà a sua volta il rimanente sul conto della

signora PI 1, che sarà poi a disposizione dell’erede” (decisione impugnata,

pag. 1).

3.

RE 1 contesta tale

risoluzione dell’Autorità di protezione. Egli critica in primo luogo il fatto

che la decisione non gli sia stata nemmeno notificata, pur riguardando “un

bene che al momento dell’emanazione della risoluzione era di assoluta e unica

sua pertinenza”, in qualità di erede unico della curatelata (reclamo, pag.

1).

Considerato come, ai sensi

delle norme del diritto civile, la curatela termina inderogabilmente con la

morte del curatelato e a tale momento il patrimonio di quest’ultimo passa

automaticamente agli eredi, la curatrice “ha operato illegittimamente, in

data 09.06.2015, un prelevamento di CHF 15'015.00 dal conto della curatelata,

nel frattempo deceduta, sottraendo tale cifra alla disponibilità degli eredi”

(reclamo, pag. 3). L’Autorità di protezione, al momento dell’emanazione della

risoluzione impugnata, non aveva più alcun diritto di decidere del patrimonio

di PI 1: nessuna norma le consente di agire sul patrimonio del curatelato post

mortem (reclamo, pag. 3).

Il reclamante postula

pertanto che la risoluzione sia dichiarata nulla e che venga disposta

l’immediata restituzione dell’importo indebitamente prelevato (reclamo, pag.

2).

4.

Si

osserva anzitutto che la censura dell’Autorità di protezione, secondo cui la lettera

di RE 1 alla curatrice datata 7 agosto 2015 renderebbe senza oggetto il reclamo,

è priva di rilievo. In tale scritto l’insorgente si limita a domandare alla curatrice

di procedere alla restituzione di quanto rimasto dopo aver trattenuto le mercedi

in suo favore e le spese di giustizia: esso non può essere interpretato come

una rinuncia alla restituzione anche di quegli importi, né come un’accettazione

di quanto deciso nella risoluzione qui impugnata o una ratifica dell’operato della

curatrice.

5.

Ai sensi dell’art.

399.

cpv. 1 CC, la curatela prende fine per legge con la morte dell’interessato.

Giusta l’art. 421 cifra 2 CC, con la fine della curatela, termina per legge

anche l’ufficio di curatore.

Alla morte

dell’interessato, i poteri di rappresentanza e di amministrazione del patrimonio

che il curatore ha esercitato fino a quel momento decadono (Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 521, pag.

238; Vogel, BSK Erw. Schutz, ad

art. 421-424, n. 9; Affolter, Das

Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, in: RMA 5/2013, n. 5.2 pag.

394). Compiti residui del curatore sono la presentazione del rapporto e del

conto finale (Henkel, BSK Erw.

Schutz, Basilea 2012, ad art. 399 CC n. 12), oltre al trasferimento materiale

del patrimonio del curatelato agli eredi (COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012,, n.

8.1

pag. 227; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n.

1270.

pag. 559 e 1275 pag. 561) e l’adempimento di alcuni doveri d’informazione

a quest’ultimi (quali le indicazioni sul tipo di funerale desiderato, la

consegna di indirizzi di contatto per la disdetta di abbonamenti, etc; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 522, pag. 238). Al curatore non spetta

per contro alcun dovere di gestione transitoria, nemmeno in relazione ad atti e

negozi indifferibili ex art. 424 CC (COPMA, Droit de la protection de l’adulte,

n. 8.1. pag. 227; Affolter, Das

Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, n. 5.2 pag. 394).

L'amministrazione

dell'eredità ex art. 554 cpv. 3 CC può essere assunta dal curatore, ma –

contrariamente a quanto sembra lasciare intendere il testo di legge – solo in

presenza di una decisione in tal senso del pretore competente (Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 523, pag. 239; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, n. 9.2. pag. 238;

Vogel, BSK Erw. Schutz, ad art.

421-424, n. 9; Affolter, Das Ende

der Beistandschaft und die Vermögenssorge, n. 5.2 pag. 394).

I principi applicabili e

le indicazioni su come procedere sono stati riassunti nella Circolare n. 1 del

7.

febbraio 2014 della Camera di protezione, inviata in qualità di autorità di

vigilanza all’attenzione di tutte le Autorità di protezione. In tale circolare

si indica chiaramente che alla morte dell’interessato, i poteri di

rappresentanza e di amministrazione del patrimonio che il curatore ha fino ad

allora esercitato decadono, come pure le funzioni dell’autorità di protezione

(pag. 1). Il curatore deve astenersi da ogni atto di rappresentanza o gestione

- l’amministrazione del patrimonio è responsabilità degli eredi – limitando il

suo intervento agli atti amministrativi necessari alla conservazione ed al

trasferimento della sostanza (pag. 1-2). L’autorità di protezione non può

ordinare al curatore di assumere l'amministrazione dell'eredità ex art. 554

cpv. 3 CC, né autorizzare atti di disposizione sulla sostanza successoria (pag.

3).

6.

Nella fattispecie,

alla luce delle disposizioni evocate la risoluzione impugnata non può che

essere annullata.

Dopo il

decesso della curatelata, l’Autorità di protezione non aveva alcuna competenza

per autorizzare un atto di disposizione sulla sostanza successoria, già di

pertinenza dell’erede unico RE 1. Non risulta peraltro che quest’ultimo abbia autorizzato

un tale prelievo post mortem: al contrario, l’Autorità di protezione ha

cercato di tenere il reclamante all’oscuro dell’operazione, non intimandogli la

relativa decisione e informandolo solo dopo che lui stesso – avuto accesso alla

documentazione bancaria della madre – ne ha domandato conto all’Autorità di protezione.

Irrilevanti

in tal senso le giustificazioni evocate nella decisione impugnata, ovvero il

fatto che RE 1 abbia una situazione debitoria passiva, e che in passato egli

non abbia fatto gli interessi economici della madre.

Anche

nell’ipotesi, tuttora al vaglio degli inquirenti, in cui egli abbia commesso un

reato penale nei confronti della madre, in assenza di una diseredazione (477 e

segg. CC) o di una causa di indegnità (540 CC) – questioni la cui definizione

non spetta tuttavia all’Autorità di protezione – la sua qualità di successore

universale dei beni della madre non può essere rimessa in discussione.

Il prelievo

di denari da conti della de cuius non può nemmeno essere legittimato dal

fatto che RE 1 abbia una situazione debitoria critica: ciò giustifica semmai,

al contrario, una prudenza ancora più accresciuta, nella misura in cui il

pagamento di alcuni debiti potrebbe cagionare uno svantaggio agli altri

creditori, con possibili conseguenze anche di ordine penale.

Non può del

resto essere seguita la tesi dell’Autorità di protezione, secondo cui parte

della dottrina ammette che il curatore, dopo il decesso del curatelato, possa

provvedere alla liquidazione delle ultime pendenze, compreso il pagamento della

propria mercede e di tasse e spese di giustizia. L’opera richiamata

dall’Autorità di protezione (Affolter/Vogel,

BSK Erw. Schutz, ad art. 425, n. 29) precisa in realtà che quanto (eventualmente)

svolto dal curatore dopo il decesso del curatelato non trova giustificazione

alcuna nel diritto di protezione – e non deve dunque essere menzionato nel

rendiconto finale – ma può semmai fondarsi sulle norme sulla rappresentanza

(art. 38 CO), sul diritto del mandato (art. 394 e segg. CO) o sulla gestione

d’affari senza mandato (art. 419 e segg. CO), ciò che non ha alcuna attinenza

con quanto qui in discussione.

Con

riferimento specifico alle tasse e spese dell’Autorità di protezione e alle mercedi

del curatore, la dottrina precisa che tali pretese non possono essere poste in

compensazione con i beni dell’interessato a loro affidati, contrariamente a quanto

previsto ad esempio nelle condizioni generali di alcune banche (Affolter, Das Ende der Beistandschaft

und die Vermögenssorge, n. 5.21 pag. 399). Tale situazione, definita

insoddisfacente, può essere ovviata nella misura in cui i Cantoni prevedono,

nel loro diritto di applicazione, la possibilità di prelevare dai beni del

curatelato un adeguato anticipo dei costi della misura (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die

Vermögenssorge, n. 5.21 pag. 399). Ciò è il caso nel Canton Ticino, ove l’art.

29.

cpv. 2 LPMA permette alle autorità regionali di protezione di chiedere

anticipi per il pagamento delle tasse e spese delle proprie decisioni e l’art.

49.

cpv. 4 del Regolamento della LPMA (ROPMA) dà facoltà al

curatore di chiedere all’autorità di protezione un anticipo sulla sua indennità

già nel corso dell’anno, senza attendere la presentazione del rendiconto

annuale.

Al di là

della raccomandazione di evadere con sollecitudine le richieste di mercedi dei

curatori, onde evitare arretrati e poter prelevare tempestivamente e con

regolarità dai conti della persona interessata gli importi necessari a coprire

i costi della curatela, nei casi in cui il curatelato è in una situazione di

fragilità ed è nota l’insolvenza degli eredi occorre dunque esortare le

autorità di protezione a far uso delle possibilità di anticipo consentite dalla

normativa cantonale. Ogni atto di disposizione sui conti della persona

interessata post mortem deve invece essere escluso.

7.

In conclusione, il

reclamo deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata. L’Autorità di

protezione non può dunque autorizzare alcun prelievo post mortem dal

conto della curatelata. Considerato come il suddetto prelievo sia stato già

effettuato ancor prima dell’introduzione del presente reclamo (ragion per cui

anche il conferimento dell’effetto sospensivo al medesimo sarebbe stato privo

di portata pratica), il reclamante non può che essere rinviato al giudice

civile ai sensi dell’art. 454 CC, affinché comprovi il danno che ritiene di

aver subito e postuli il relativo risarcimento nei confronti del Cantone.

Si segnala di

transenna che il reclamante risulta comunque debitore, in quanto unico erede

della curatelata, dei costi della misura di protezione. Nell’ambito dell’azione

civile egli dovrà dunque attendersi che il Cantone opponga alla sua pretesa

risarcitoria i mezzi difensivi a sua disposizione, quali ad esempio la compensazione.

8.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità

del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si

assegnano ripetibili. L'emanazione del presente giudizio rende inoltre priva di

oggetto l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo del reclamante.

II. Reclamo contro la

decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498; inc. CDP 9.2015.140)

9.

Nel reclamo in

questione, RE 1 si limita a ribadire gli argomenti proposti contro la

risoluzione precedente, criticando di fatto unicamente l’autorizzazione

conferita alla curatrice di prelevare fr. 15'000.- da un conto bancario della

defunta per procedere al pagamento dei costi della misura di protezione.

Tali argomenti sono già

stati sviscerati nei considerandi precedenti, ragion per cui le conclusioni cui

si è giunti possono essere riprese integralmente. Non essendo consentito

all’Autorità di protezione alcun atto di disposizione sulla sostanza

successoria, già di pertinenza dell’erede unico RE 1, il dispositivo n. 7 della

decisione impugnata deve essere annullato.

Per il resto,

la decisione può invece trovare conferma, nella misura in cui il reclamante non

adduce alcuna contestazione in merito alla chiusura della curatela, all’approvazione

dei conti presentati dalla curatrice, alla fissazione della mercede di

quest’ultima e delle tasse della decisione. Neppure è contestato il principio

secondo cui RE 1 debba far fronte al pagamento degli importi stabiliti

dall’Autorità di protezione in tale risoluzione, in qualità di erede unico

della defunta PI 1.

10.

Anche in questo caso,

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della

particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro

prelievo. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

I. Reclamo contro la

decisione del 1° giugno 2015 (inc. CDP 9.2015.126)

1.Il

reclamo è accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 1° giugno 2015 (ris. n. 355) dell’Autorità di protezione __________

è annullata.

2.Non si

riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la

procedura in oggetto.

II. Reclamo contro la

decisione del 27 luglio 2015 (inc. CDP 9.2015.140)

3.Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza, il

considerando n. 7 della decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498)

dell’Autorità di protezione __________ è annullato. Per il resto, la

decisione rimane invariata.

4.Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.