9.2015.132
Iscrizione ad un istituto scolastico avversata da un genitore; negata la competenza dell'Autorità di protezione per l'adozione di misure urgenti di protezione del figlio in pendenza di un'azione di di
13 agosto 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.132
Lugano
13 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
a
PI
1
patr.
da: PR 2
e
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’iscrizione di PI 2 (1999) alla Scuola media di commercio di
__________ per l’anno scolastico 2015/2016
giudicando
sul reclamo presentato il 7/11 agosto 2015 da RE 1 contro la decisione emessa
il 5 agosto 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________, e meglio sul
presupposto della competenza di tale autorità a statuire sulla questione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 2 è nato il 1999
dalla relazione fra PI 1 e RE 1, unitisi successivamente in matrimonio.
B. In data 31 gennaio
2014 RE 1 ha promosso dinnanzi alla Pretura di __________ un’istanza tendente
all’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale.
C. Con decisione 26
marzo 2015, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha parzialmente
accolto l’istanza. Il Pretore ha, in particolare, autorizzato i coniugi a
vivere separati, affidato il figlio PI 2 alle cure del padre e riservato alla
madre il più ampio diritto di visita.
D. Con appello del 5
aprile 2015 RE 1 ha appellato il giudizio pretorile dinnanzi alla Prima Camera
Civile del Tribunale d’Appello, contestando – fra le altre cose – l’affidamento
del figlio PI 2 al padre.
E. In data 18/23 giugno
2015 PI 1 ha introdotto presso la Pretura di __________ una petizione di
divorzio (azione unilaterale ex art. 114 CC).
F. Con istanza del 21
luglio 2015 di adozione di misure supercautelari e cautelari urgenti a tutela
del minore ex art. 315a CC, PI 1 ha adito l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito, Autorità di protezione) postulando di voler direttamente disporre
e ordinare al Centro professionale commerciale di __________ di procedere con
l’iscrizione di PI 2. L’iscrizione operata da quest’ultimo, con l’ausilio del
padre, presso l’istituto scolastico di __________ - dopo l’interruzione del
percorso scolastico presso la Scuola d’arti e mestieri di __________ - è stata
infatti avversata dalla madre, che non ha fornito il necessario consenso, e considerata
“momentaneamente sospesa” dalla scuola.
G. Nelle sue
osservazioni del 31 luglio 2015, RE 1 ha anzitutto sollevato un’eccezione di incompetenza,
sostenendo che l’Autorità di protezione non è abilitata a pronunciarsi sulla
questione litigiosa; nel merito, si è opposta all’iscrizione del figlio presso l’istituto
scolastico di __________.
H. Con decisione
cautelare del 5 agosto 2015, immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione
ha accolto l’istanza e disposto l’iscrizione di PI 2 alla Scuola media
commerciale di __________. L’Autorità di protezione ha inoltre disposto che “un’eventuale
prosieguo della discussione in materia educativa è rimessa alla Pretura di __________”.
I. Con reclamo del 7
agosto 2015 – esibito alla Camera di protezione l’11 agosto 2015 – RE 1 è
insorta contro la decisione in questione. In primo luogo, postula il
conferimento dell’effetto sospensivo al gravame. Chiede poi che la decisione impugnata
venga annullata, in via principale per difetto di competenza dell’Autorità che
ha statuito, in via subordinata poiché ritiene la scelta scolastica auspicata
dal padre non conforme all’interesse e al bene del figlio.
L. Con ordinanza dell’11
agosto 2015, questa Camera ha impartito a PI 1 e all’Autorità di protezione un
breve termine per pronunciarsi limitatamente alla questione della competenza. Mediante
scritto del 13 agosto 2015, PI 1 afferma che la competenza dell’Autorità di protezione
è data dall’art. 315a cpv. 3 cifra 2 CC. A suo parere, “in considerazione
dei tempi estremamente ridotti per rimediare all’imminente scadenza del termine
d’iscrizione”, era prevedibile che il Giudice del divorzio non potesse “agire
tempestivamente a tutela del minore” (pag. 1).
L’Autorità di
protezione, per contro, non ha presentato osservazioni entro il termine
fissato.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48.
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha rilevato come non vi fosse accordo fra i
genitori in merito all’iscrizione alla Scuola media di commercio di __________.
Osserva che RE 1 contesta la competenza dell’Autorità di protezione, sostenendo
che la questione debba essere sottoposta al Pretore presso il quale è pendente
la procedura di divorzio. Tuttavia, gli argomenti addotti da RE 1 “non convincono
questa Autorità” (decisione impugnata, pag. 1), che si è dunque espressa
nel merito della richiesta, disponendo l’iscrizione di PI 2 alla scuola in
questione. L’Autorità di protezione ha comunque affermato che “il merito
delle questioni educative compete alla Pretura presso cui è pendente la
procedura di separazione/divorzio e questa ARP si limiterà pertanto al presente
intervento urgente” (decisione impugnata, pag. 1).
3.
Nel suo reclamo, RE
1.
contesta in via preliminare la competenza dell’Autorità di protezione a
statuire sulla questione dell’iscrizione scolastica del figlio. A suo parere,
essendo pendente presso la Pretura di __________ una domanda unilaterale di
divorzio (presentata dal marito il 18 giugno 2015) facente seguito ad una
procedura di adozione di provvedimenti di protezione dell’unione coniugale conclusasi
nel marzo 2015, l’oggetto dell’istanza di PI 1 “andava postulata al Giudice
del divorzio tramite domanda cautelare o supercautelare” (reclamo, pag. 2).
L’Autorità di protezione – “che oltretutto non ha la minima conoscenza dell’incarto”
– si è ritenuta competente, nonostante la contestazione, senza motivare la sua
decisione (reclamo, pag. 2). Inoltre, l’Autorità di protezione si contraddice
nello specificare che il suo operato si limita a tale intervento urgente, poiché
le “questioni educative” competono alla Pretura presso cui è pendente la procedura
di separazione/divorzio (reclamo, pag. 2).
4.
La competenza per
l’adozione di misure di protezione del figlio è disciplinata dagli art. 315 e
segg. CC.
Ai sensi dell’art. 315
cpv. 1 CC, le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità
di protezione dei minori del domicilio del figlio. Giusta l’art. 315a CC, se è
chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il
giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende
anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione
all’autorità di protezione dei minori (cpv. 1); il giudice può anche adeguare
alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese
(cpv. 2). Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei minori continuare una
procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria
(cpv. 3, cifra 1) oppure ordinare le misure immediatamente necessarie alla
protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa
prenderle tempestivamente (cpv. 3, cifra 2).
5.
Nella fattispecie, pendente
dal 18 giugno 2015 una procedura di divorzio presso la Pretura di __________,
non vi è dubbio che in applicazione dell’art. 315a cpv. 1 CC la competenza per
l’emanazione di provvedimenti a protezione del figlio appartenga al suddetto giudice,
chiamato a pronunciarsi sulle relazioni personali dei genitori con i figli.
I casi particolari disciplinati
all’art. 315a cpv. 3 CC non appaiono dati in concreto. L’Autorità di
protezione, peraltro, non si premura di fornire indicazioni quanto al
fondamento della sua competenza, respingendo l’eccezione di incompetenza
sollevata espressamente da RE 1 senza fornire motivazione alcuna.
Da un lato, non risulta
che la procedura di protezione del figlio sia stata introdotta prima della
procedura giudiziaria, bensì circa un mese dopo, con istanza datata 21 luglio
2015.
(art. 315a cpv. 3 cifra 1 CC). D’altro lato, non vi sono elementi che
permettano di ritenere che il Pretore, se fosse stato confrontato a quell’epoca
ad una tale richiesta in via supercautelare e cautelare, non sarebbe stato in
grado di attivarsi con urgenza e di emanare tempestivamente il suo giudizio (art.
315a cpv. 3 cifra 2).
Provvisto di buon
diritto, il reclamo di RE 1 merita pertanto di essere accolto in ordine,
l’Autorità di protezione non essendo in concreto competente per statuire in
merito all’iscrizione scolastica di PI 2.
Si segnala infine, di
transenna, che il Centro professionale commerciale di __________ ha assicurato allo
scrivente Giudice che l’iscrizione del minore non verrà annullata prima
dell’emanazione di una decisione da parte del giudice competente, a prescindere
dal superamento della scadenza – precedentemente indicata alle parti – di
venerdì 14 agosto 2015.
6.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza, ragion per cui essi vanno messi a carico di PI 1, il
quale rifonderà alla controparte un’indennità per ripetibili. L'emanazione del
presente giudizio rende inoltre priva di oggetto la richiesta di conferimento
dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
7.
Visto l’esito del
procedimento e l’urgenza della fattispecie, l’istanza di adozione di misure
supercautelari e cautelari urgenti a tutela del minore del 21 luglio 2015 viene
immediatamente trasmessa per competenza alla Pretura di __________, unitamente
alla presente pronuncia e all’incarto completo. Una copia della presente
sentenza viene inoltre inviata per conoscenza alla Direzione dell’istituto scolastico
di __________, limitatamente ai considerandi 5 e 7 e al punto 1 del dispositivo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 5 agosto 2015 dell’Autorità di protezione è annullata.
§§. L’istanza
21 luglio 2015 di adozione di misure supercautelari e cautelari urgenti a
tutela del minore e l’incarto completo vengono trasmessi per competenza
alla Pretura di __________.
2. Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di PI
1, che rifonderà a RE 1 l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione
(anticipata via fax):
-
-
Comunicazione
(anticipata via fax):
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.