9.2015.141
Conferimento dell'autorità parentale congiunta, violazione del diritto di essere sentito
16 febbraio 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.141
Lugano
16 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Emanuela
Epiney-Colombo
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da PR 1
contro
Autorità
regionale di protezione __________,
CO
2
patr.
dall’ PR 2
e
PI
1
patr.
dall’ PR 3
per
quanto riguarda l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta sul figlio PI
1 (2003)
giudicando
sul reclamo del 19 agosto 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 17 giugno 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A.Dall’unione
fra CO 2 e RE 1 è nato PI 1 il 2003. In data 31 luglio 2003, la Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha nominato un
curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico di accertare
la paternità di PI 1 e di salvaguardarne il diritto al mantenimento, “inclusa
la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, qualora si rendesse
indispensabile farlo”. II 12 ottobre 2004 __________, di concerto con la
madre di PI 1, ha conferito mandato all'avv. __________ di promuovere azione di
paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Il mandato dell’avv. __________
è stato ratificato dalla Commissione tutoria il 4 marzo 2005. Nell'ambito della
suddetta azione, intentata il 12 ottobre 2004 davanti al Pretore della
giurisdizione di __________, RE 1 (1967), cittadino __________ residente a __________,
ha dichiarato a un'udienza del 29 agosto 2005 di riconoscere il figlio conformemente
all'art. 260 cpv. 3 CC.
B. Sin
dall'estate 2006 RE 1 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali
con il figlio, che addebita all'ostruzionismo della madre e alla scarsa collaborazione
del curatore. Le autorità amministrative e giudiziarie competenti si sono
occupate di molteplici richieste d'intervento da lui formulate in questo senso.
Nella misura in cui, come si vedrà, non sono essenziali per la decisione
odierna, ci si limiterà pertanto a ricordare i fatti essenziali della procedura
che ci occupa. Una cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte
è narrata in particolare nella sentenza della Prima Camera civile del 15
settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) per il periodo
compreso tra il 2006 ed il 2009 e nella sentenza di questa Camera del 5 giugno
2013 (sentenza CDP, inc. 9.2013.56-57). Sono inoltre ad oggi pendenti due
ricorsi dianzi al Tribunale federale (sentenze CDP del 30 settembre 2015, inc.
9.2014.105 e inc. 9.2014.169).
C. Preso atto della
modifica degli art. 298 ss CC, e dell’art. 12 cpv. 1 Tit fin CC, con istanza
del 16 luglio 2014 RE 1 ha postulato l’ottenimento dell’autorità parentale
congiunta sul figlio PI 1. Con istanza dell’11 settembre 2014, la madre si è
opposta all’accoglimento della richiesta del padre a motivo che l’esercizio
congiunto dell’autorità parentale non risponderebbe al bene del figlio, che i
genitori sarebbero in conflitto permanente e che il padre sarebbe comunque
incapace di assumersi la responsabilità che discenderebbe da suddetto esercizio.
Con istanza dello stesso giorno, è altresì intervenuto l’avv. PR 3 in nome di PI
1 – producendo una procura sottoscritta dalla madre – chiedendo che il minore
potesse essere rappresentato da un patrocinatore di sua scelta mediante la
madre e che potesse essere sentito per il tramite del suo legale, con
autorizzazione a presentare osservazioni e a partecipare alla procedura. Nel
merito, egli si è opposto all’istanza del padre.
D. Con risoluzione n.
262 del 17 giugno 2015, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 16
luglio 2014 di RE 1 intesa ad ottenere l’autorità parentale congiunta sul
figlio PI 1 e ha posto tasse e spese di procedura ammontanti in fr. 200.- a
carico di RE 1. Inoltre, di transenna, l’Autorità di protezione considera
l’intervento dell’avv. PR 3 non ammissibile per due motivi principali. In primo
luogo, sottolinea che l’art. 314a CC prevede che il figlio sia sentito
personalmente e non per un altro tramite e in secondo luogo perché l’art. 314a
bis CC attribuisce alla suddetta autorità e non ai genitori la valutazione di
tale necessità, con la conseguente eventuale designazione di un rappresentante.
La nomina, a mente dell’Autorità, non si giustificherebbe nella fattispecie
dove gli elementi di giudizio si rivelerebbero sufficienti.
E. Avverso tale
risoluzione, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2015,
in cui lamenta, a titolo preliminare, la violazione del diritto di essere
sentito, e domanda, nel merito, l’annullamento della decisione impugnata e
l’accoglimento dell’istanza volta ad ottenere l’autorità parentale congiunta su
PI 1. Con osservazioni del 23 settembre 2015, l’avv. PR 3, in nome di PI 1, ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della risoluzione impugnata. Con
osservazioni del 28 settembre 2015, CO 2, previo accoglimento di un’istanza di
ricusa nei confronti del giudice Franco Lardelli, ha altresì domandato la
reiezione del gravame inoltrato da RE 1 il 19 agosto 2015. Il 24 settembre
2015, l’Autorità di protezione si è invece rimessa al prudente giudizio di questa
Camera.
F. Tramite scritto
dell’8 ottobre 2015, ribadito il 14 ottobre, RE 1 ha postulato che la risposta
del 23 settembre 2015 dell’avv. PR 3 in qualità di patrocinatore di PI 1 venga
stralciata dagli atti in quanto egli difetterebbe del potere di rappresentare
il minore e quindi di intervenire in questa sede. Inoltre il reclamante ha
rinunciato a presentare una replica mettendo così fine allo scambio degli allegati.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48.
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Preliminarmente deve
essere trattata l’istanza di ricusa del Giudice Franco Lardelli formulata da CO
2, con cui la convenuta si limita a richiamare le due istanze simili (sentenza CDP
del 1° luglio 2015, inc. 9.2014.106+170), allora sub iudice al Tribunale
federale. Con decisione unica del 6 novembre 2015, l’Alta Corte ha dichiarate
irricevibili entrambe la istanze di ricusa (STF 5A_688/2015). Superata dagli
eventi, l’istanza di ricusa del Giudice Franco Lardelli deve dunque essere
dichiarata priva di oggetto.
3.
Nella risoluzione
impugnata, l’Autorità di protezione dopo avere ripercorso le tappe della
procedura volta all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta su PI 1, ha
ritenuto che non fossero dati gli elementi per concederla poiché è “lapalissiano
che si è in presenza di un’incapacità di cooperare che si potrebbe definire
“cronica”” (risoluzione impugnata pag. 2). Pertanto, a mente dell’Autorità
di protezione “un esercizio in comune dell’autorità parentale non farebbe
altro che aumentare gli oggetti e le possibilità di scontro tra i genitori, con
aggravio di ripercussioni negative sul figlio” (ibidem).
4.
RE 1
critica la risoluzione impugnata eccependo in primo luogo la violazione del
diritto di essere sentito, nella misura in cui le osservazioni delle
controparti non gli sono mai state notificate privandolo della facoltà di
presentare una replica (reclamo n. 1 pag. 5). In quanto tale, detta
doglianza deve essere esaminata preliminarmente, poiché costituisce una
garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2;
DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno
2013, inc. 9.2013.160).
4.1
La giurisprudenza ha
dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di
esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove
sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di
causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3
dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1
con rinvii) ma non garantisce
di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b;
STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo
II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura
formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della
decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito
(DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/3013 consid.
2.
). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da
un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata
dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far
valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno
potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
consid. 2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi
violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre
in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio
dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente
dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).
4.2
In
materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito
va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta.
L'art. 447 cpv. 1 CC, applicabile per analogia per il rinvio dell’art. 314 CC
anche alla procedura che governa la protezione dei minori, garantisce infatti
alla persona interessata il diritto di essere sentito personalmente e oralmente
dall'autorità di protezione che decide la misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447
CC n. 13). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA. Eccezioni a questo
principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle
circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di
un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art.
23.
cpv. 3 a 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione
degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno
2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio
2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti
all'autorità di protezione, la persona interessata da una misura di curatela
non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità
di ricorso (STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1; STF del 14
maggio 2014, inc.5A_290/2014 consid. 3.2.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014,
inc. 9.2013.286 consid. 4).
4.3
Per altro, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del
nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, prima di prendere
disposizioni riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve sentire
personalmente i genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC,
applicabile per analogia per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC
Comm, Bernasconi, art. 297 CPC
pag. 1312 e art. 296 CPC pag. 1309).
Qualora ciò non avvenga si
è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons. 3a).
5.
Nel caso concreto,
l’Autorità di protezione ha emanato la risoluzione impugnata il 17 giugno 2015,
in seguito ad un’istanza presentata da RE 1 il 16 luglio 2014 e a delle
osservazioni di CO 2 dell’11 settembre 2015 e di PI 1 per il tramite dell’avv. PR
3.
dello stesso giorno. Non risulta dal carteggio che le parti siano state
sentite personalmente e oralmente in merito alla richiesta inoltrata dal padre
di PI 1. Non risulta neppure che PI 1 sia stato sentito da suddetta Autorità di
protezione. A titolo abbondanziale, si costata che la decisione qui impugnata è
stata presa senza neanche comunicare le osservazioni di CO 2, così come la
presa di posizione dell’avv. PR 3 in nome di PI 1 ad RE 1. Così facendo, l’Autorità
di protezione ha disatteso la garanzia fondamentale del diritto di essere
sentito. Non appaiono dati i motivi per i quali si giustifichi limitare o
negare eccezionalmente tale garanzia fondamentale ad PI 1 e ai suoi genitori. Una
tale mancanza da parte dell’Autorità di protezione sorprende dato il clima di
tensione e di litigiosità che vige tra i genitori di PI 1.
6.
Come testé indicato,
in situazioni eccezionali, l’autorità di reclamo può sanare una violazione del
diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave e l'interessato
abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità giudiziaria con pieno
potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n.
1117.
pag. 498; Auer/Marti, BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 37). Ora, benché nel suo apprezzamento,
questa Camera – in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile al
diritto di filiazione – abbia pieno potere d’esame in fatto ed in diritto, la
lesione appena accertata non può essere sanata. La violazione, qualificata e palese
nella fattispecie, non permette di prendere in considerazione una sanatoria
della risoluzione impugnata. Non spetta a questa Camera, infatti, porre rimedio
alle carenze istruttorie e alle violazioni essenziali di procedura delle
istanze inferiori.
7.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il reclamo dev’essere parzialmente accolto senza
che sia necessario entrare nel merito delle doglianze del reclamante,
annullando la risoluzione n. 262 del 17 giugno 2015, e – in ossequio del
principio del doppio grado di giudizio – rinviando la causa all’Autorità di
protezione affinché senta sia i genitori sia PI 1 in merito all’istanza di RE 1
volta all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta. Le parti dovranno
inoltre esprimersi sull’intervento dell’avv. PR 3 in qualità di patrocinatore
di PI 1. L'Autorità di protezione esaminerà la rappresentanza processuale
dell'avv. PR 3 alla luce di quanto già indicato da questa Camera nelle precedenti
decisioni fra le medesime parti (sentenza CDP del 5 giugno 2013, inc.
9.2013
-57 consid. 9 e rif.). Prima di procedere oltre nell'istruzione
dell'istanza, l'Autorità di protezione dovrà inoltre stabilire se non siano
date le condizioni poste dall'art. 314a bis cpv. 2 CC per nominare
un curatore di rappresentanza, con il compito di patrocinare il minore nel
procedimento in corso.
8.
Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio della soccombenza. In considerazione della violazione
qualificata del diritto di essere sentito commessa dall'Autorità di protezione
(STF 4A_340/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 4 e rif.), si giustifica di porre
a carico di quest'ultima l'obbligo di versare al reclamante un'equa indennità
per ripetibili. Il giudizio è invece esente da spese processuali (art. 47 cpv.
6.
LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo contro la risoluzione n. 262 del 17 giugno 2015 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la risoluzione è annullata e l’incarto è rinviato all’Autorità
di protezione per pronunciarsi nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano spese processuali. L’Autorità regionale di protezione __________
rifonderà a RE 1 fr. 800.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
giudice supplente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.