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Decisione

9.2015.142

Reclamo contro il rendiconto finanziario finale; legittimazione attiva al reclamo

30 dicembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

9.2015.142

Lugano

30 dicembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il rendiconto finanziario finale presentato dalla curatrice

del defunto signor PI 1;

giudicando

sul reclamo del 21 agosto 2015 presentato dall’RE 1, contro la decisione emessa

il 3 agosto 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

che il signor PI 1

(1927) era a beneficio di una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC; la

sua curatrice era la signora CURA 1;

che il signor PI 1 è

deceduto il 2015;

che con decisione 3 agosto

2015.

(risoluzione n. 433) l’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione) ha revocato la curatela a favore del fu signor PI

1.

e approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale per il periodo di

gestione 2014 e quello intermedio del 2015;

che contro quest’ultima

decisione è insorto l’RE 1, con reclamo 21 agosto 2015, impugnando il fatto che

la curatrice, la signora CURA 1 avrebbe tralasciato di notificare i sussidi

assistenziali che lo Stato aveva anticipato al signor PI 1 durante il periodo dal

01.12.2010

al 28.02.2015 pari a CHF 25'338.00;

che con osservazioni 8

settembre 2015 l’Autorità di protezione ha contestato la legittimazione attiva

del reclamante, postulando l’irricevibilità del reclamo;

che con replica 13 ottobre

2015.

l’RE 1 ha confermato i contenuti del reclamo aggiungendo che la curatrice

sarebbe stata al corrente dell’intervento dello Stato a favore del fu signor PI

1;

che con duplica 23 ottobre

2015.

l’Autorità di protezione si è riconfermata nelle sue osservazioni;

che le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

314.

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7

LOG]; riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

che

per l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo (cifra 1); le persone

vicine all’interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cifra 3);

che per vicina

all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che,

grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra

adatta a rappresentare i suoi interessi (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 25; DTF 122 I 18

consid. 2c/bb): rientrano i genitori, i figli, altre persone legate

strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il

convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona

di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si

sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam

Protection de l'adulte, Steck,

art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3) oppure ogni altra persona

che se ne sia occupata o l'abbia curato e che non è parte alla procedura

davanti all'autorità di protezione;

che terze persone (che non

dispongono della qualità di una persona vicina all’interessato ai sensi

dell’art. 450 cpv. 2 cifra 2 CC) devono ad ogni modo far valere un interesse

giuridico tutelabile dall’autorità di protezione: con “persone che hanno un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della

decisione impugnata” ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 cifra 3 CC, sono intese

persone private, ossia persone fisiche, mentre l’ente pubblico non rientra

nella categoria e non è pertanto legittimato al reclamo (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 39 e 40);

che in concreto, visto

quanto sopra, il reclamante non ossequia nessuno dei requisiti posti dall’art.

450.

cpv. 2 CC per giustificare una sua legittimazione attiva: in primis il

reclamante è del tutto estraneo al procedimento davanti all’autorità di

protezione; il reclamante non è una persona vicina all’interessato;

che il reclamante è un

ente pubblico e non ha nemmeno fatto valere un interesse tutelabile come tale dall’autorità

di protezione; anzi, ha avanzato una pretesa puramente economica nei confronti

del patrimonio del curatelato defunto;

che si osserva, a titolo

meramente abbondanziale, che una tale pretesa potrebbe semmai essere avanzata

nei confronti della successione (ossia degli eredi) del defunto curatelato, e

ciò mediante un’azione civile davanti al Pretore competente, ma non di certo nell’ambito

del diritto di protezione in sede di un reclamo contro l’approvazione dei

rendiconti finanziari;

che alla luce di quanto

precede, mancando all’RE 1 la legittimazione attiva, il reclamo deve essere

dichiarato irricevibile;

che,

viste le circostanze, non si prelevano tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.