9.2015.142
Reclamo contro il rendiconto finanziario finale; legittimazione attiva al reclamo
30 dicembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
9.2015.142
Lugano
30 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il rendiconto finanziario finale presentato dalla curatrice
del defunto signor PI 1;
giudicando
sul reclamo del 21 agosto 2015 presentato dall’RE 1, contro la decisione emessa
il 3 agosto 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
Considerandi
che il signor PI 1
(1927) era a beneficio di una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC; la
sua curatrice era la signora CURA 1;
che il signor PI 1 è
deceduto il 2015;
che con decisione 3 agosto
2015.
(risoluzione n. 433) l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) ha revocato la curatela a favore del fu signor PI
1.
e approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale per il periodo di
gestione 2014 e quello intermedio del 2015;
che contro quest’ultima
decisione è insorto l’RE 1, con reclamo 21 agosto 2015, impugnando il fatto che
la curatrice, la signora CURA 1 avrebbe tralasciato di notificare i sussidi
assistenziali che lo Stato aveva anticipato al signor PI 1 durante il periodo dal
01.12.2010
al 28.02.2015 pari a CHF 25'338.00;
che con osservazioni 8
settembre 2015 l’Autorità di protezione ha contestato la legittimazione attiva
del reclamante, postulando l’irricevibilità del reclamo;
che con replica 13 ottobre
2015.
l’RE 1 ha confermato i contenuti del reclamo aggiungendo che la curatrice
sarebbe stata al corrente dell’intervento dello Stato a favore del fu signor PI
1;
che con duplica 23 ottobre
2015.
l’Autorità di protezione si è riconfermata nelle sue osservazioni;
che le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
314.
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7
LOG]; riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);
che
per l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo (cifra 1); le persone
vicine all’interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cifra 3);
che per vicina
all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che,
grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra
adatta a rappresentare i suoi interessi (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 25; DTF 122 I 18
consid. 2c/bb): rientrano i genitori, i figli, altre persone legate
strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il
convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona
di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si
sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam
Protection de l'adulte, Steck,
art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3) oppure ogni altra persona
che se ne sia occupata o l'abbia curato e che non è parte alla procedura
davanti all'autorità di protezione;
che terze persone (che non
dispongono della qualità di una persona vicina all’interessato ai sensi
dell’art. 450 cpv. 2 cifra 2 CC) devono ad ogni modo far valere un interesse
giuridico tutelabile dall’autorità di protezione: con “persone che hanno un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
decisione impugnata” ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 cifra 3 CC, sono intese
persone private, ossia persone fisiche, mentre l’ente pubblico non rientra
nella categoria e non è pertanto legittimato al reclamo (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 39 e 40);
che in concreto, visto
quanto sopra, il reclamante non ossequia nessuno dei requisiti posti dall’art.
450.
cpv. 2 CC per giustificare una sua legittimazione attiva: in primis il
reclamante è del tutto estraneo al procedimento davanti all’autorità di
protezione; il reclamante non è una persona vicina all’interessato;
che il reclamante è un
ente pubblico e non ha nemmeno fatto valere un interesse tutelabile come tale dall’autorità
di protezione; anzi, ha avanzato una pretesa puramente economica nei confronti
del patrimonio del curatelato defunto;
che si osserva, a titolo
meramente abbondanziale, che una tale pretesa potrebbe semmai essere avanzata
nei confronti della successione (ossia degli eredi) del defunto curatelato, e
ciò mediante un’azione civile davanti al Pretore competente, ma non di certo nell’ambito
del diritto di protezione in sede di un reclamo contro l’approvazione dei
rendiconti finanziari;
che alla luce di quanto
precede, mancando all’RE 1 la legittimazione attiva, il reclamo deve essere
dichiarato irricevibile;
che,
viste le circostanze, non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.