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Decisione

9.2015.145

Revoca curatela ad hoc, protezione della sostanza del figlio

8 luglio 2016Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

A.PI 2 è

nata il 1998 dalla relazione fra PI 1 e __________.

Il 16 ottobre 1998, __________

aveva istituito una fondazione, la RE 1, comprendente una parte del suo

patrimonio e della quale egli era unico beneficiario vita natural durante. Il regolamento di suddetta fondazione, più volte modificato durante

gli anni, prevedeva – nella sua versione finale – che alla morte di __________,

PI 2 sarebbe stata l’unica beneficiaria degli averi della fondazione,

averi dei quali avrebbe potuto entrare in possesso al compimento dei 30 anni. Sino

a quel momento, il regolamento della fondazione prevedeva una rendita annua di

fr. 60'000.– a favore di PI 1, con l’onere di provvedere al mantenimento di PI

2 fino al raggiungimento dei 30 anni (art. 2.1. e 2.2. Regolamento __________).

Inoltre, sino alla morte di __________, la gestione della RE 1 sarebbe stata

garantita da un consiglio di fondazione composto da un rappresentante

proveniente dal __________, una persona con maturata esperienza in ambito finanziario

e da un giurista (art. 5 Regolamento __________).

Per quanto attiene

alle altre disposizioni a causa di morte, __________, mediante testamento del

maggio 2008, aveva istituito quale erede universale l’altra sua figlia, __________

– nata il 1973 dal matrimonio con __________, dalla quale era separato di fatto

– e previsto che “la quota di legittima di mia figlia minore PI 2 venga

soddisfatta in primis con l’assegnazione della mia proprietà immobiliare sita

in __________”, in provincia di __________. Inoltre ad PI 2 era stato

donato un immobile sito a __________ (proprietà per piani n. __________ e __________

della particella n. __________).

__________ è deceduto

a __________ il 2008.

B. Con istanza del 7

dicembre 2009 la RE 1 aveva domandato all’allora Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito: Commissione tutoria) – che aveva

iniziato ad occuparsi della minore dopo il decesso del padre – l’istituzione

(già in via supercautelare) di una curatela di rappresentanza ex art. 392 cpv.

1 n. 2 vCC in favore di PI 2.

Nella sua istanza, la

fondazione affermava che le iniziative intraprese dalla madre di PI 2

nell’ambito della successione del padre stavano mettendo in pericolo gli

interessi patrimoniali della minore e che occorreva dunque istituire con urgenza

la misura di protezione richiesta.

C. Mediante ulteriore

istanza del 14 dicembre 2009 la RE 1 – sempre paventando una situazione di

pericolo per gli averi della minore a seguito di un asserito conflitto di

interessi con la madre – aveva richiesto l’adozione di una nuova misura

supercautelare che facesse divieto a PI 1 di assumere, fino alla decisione

sulla nomina del curatore, iniziative di qualsiasi natura che eccedessero

quanto indispensabile alla normale amministrazione quotidiana degli averi della

figlia PI 2. L’istanza era stata accolta il giorno seguente e il 7 gennaio 2010

– non essendone stata chiesta né la revoca né la modifica – era stata confermata

in via cautelare.

D. Dopo un doppio

scambio di allegati e un’udienza di conciliazione, il 9 dicembre 2010 la madre

di PI 2 e la RE 1 avevano raggiunto un accordo in merito alla nomina di un

curatore. L’accordo era quindi stato formalizzato con la decisione della Commissione

tutoria del 22 dicembre 2010 di istituzione di una curatela di rappresentanza ad

hoc a favore di PI 2. Quale curatore era stato designato l’CURA 1 “con

il compito di assistere la minore nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti

tesi a stabilire l’entità della quota ereditaria a lei spettante” nella

successione del padre, e con il compito di formalizzare l’atto di divisione

ereditaria (previa autorizzazione dell’Autorità tutoria). La decisione in

parola prevedeva inoltre che “i costi della curatela (mercede e costi del

curatore, così come pure i costi procedurali) verranno anticipati dalla

Fondazione __________; l’accollo finale verrà deciso al termine della

procedura, una volta portato a termine il mandato di curatela ad hoc” e che

al termine della curatela ad hoc la Commissione tutoria valutasse “l’eventualità

di mantenere una misura di protezione a favore della minore, segnatamente a

salvaguardia del proprio patrimonio”.

E. Il 17 gennaio 2011 PI

1 aveva presentato una richiesta di revoca delle misure cautelari alla quale la

fondazione si era opposta domandando nel contempo che le misure cautelari fossero

mantenute in essere fino alla divisione ereditaria e alla fine del mandato del

curatore. La richiesta della madre era stata respinta dalla Commissione tutoria

tramite decisione del 12 luglio 2011 principalmente per due motivi. Da una

parte, a motivo che “è l’interesse della minore ad essere rilevante per una

corretta e completa valutazione dell’opportunità della revoca della misura

cautelare”, dall’altra che la misura non arrecava particolari disagi alla

madre. Anche il relativo ricorso all’Autorità di vigilanza aveva avuto esito

negativo (decisione del 6 marzo 2012).

F. Il 26 luglio 2011 presso

la Commissione tutoria aveva luogo un incontro fra la RE 1, la madre della

minore e il curatore tendente alla definizione della partecipazione della

fondazione alle spese della minore eccedenti la rendita annua pari a fr.

60'000.– corrisposta alla madre (con l’onere di provvedere adeguatamente al

mantenimento di PI 2). In detta sede, le parti raggiungevano il seguente accordo:

la fondazione avrebbe rimborsato talune poste, alcune mediante il pagamento

dell’importo effettivo altre mediante pagamento forfettario.

G. Il 19 dicembre 2011

il curatore, CURA 1, aveva inviato alla Commissione tutoria un suo primo

rapporto, secondo il quale “l’unica soluzione percorribile per la divisione

della successione salvaguardando gli interessi di è quello dello scioglimento

della RE 1, attribuendone gli attivi alla minore (…), procedendo al

contempo alla nomina di uno o più curatori per la gestione del patrimonio”.

Tale soluzione era condizionata dall’accettazione da parte dell’autorità

fiscale di tassare gli attivi della fondazione come beni ereditati da PI 2

nella successione paterna (e non come donazione da parte di persona giuridica

terza, cfr. rapporto intermedio, pag. 30). Con decisione del 22 febbraio 2012, il

curatore era stato richiesto di rivolgersi ad un legale __________ di sua

fiducia per l’approfondimento dal profilo del diritto __________ delle

conseguenze giuridiche relative all’esistenza della Fondazione __________ in

relazione alla quota ereditaria di PI 2.

H. L’8 marzo 2012 la

Commissione tutoria aveva esteso il mandato del curatore alla verifica regolare

dei rendiconti mensili degli investimenti operati dalla RE 1, affidandogli

anche il compito di segnalare all'Autorità eventuali operazioni finanziarie che

apparissero in contrasto con gli interessi della minore o contrarie al principio

di prudenza proprio degli investimenti di patrimoni di persone con misure di

protezione.

I. Il 10 gennaio 2013

il curatore aveva trasmesso all’Autorità di protezione __________ – nel

frattempo subentrata alla Commissione tutoria – un parere giuridico di diritto __________

in relazione alla successione: esso era stato quindi trasmesso ai legali della RE

1, di PI 2 e della madre nel corso di un incontro svoltosi il 10 aprile 2013.

Nell’ambito di tale incontro, nel quale si è discusso in particolare della

posizione fiscale della minore e della situazione patrimoniale della

fondazione, alla RE 1 era stato dato un termine scadente l’8 maggio seguente “per

comunicare all’ARP se la Fondazione intende aderire oppure no all’invito di

sciogliersi” (verbale, pag. 3). Il parere di diritto __________ raccolto

dal curatore evidenziava, infatti, la problematica del mancato rispetto della

legittima spettante ad PI 2, in quanto gli averi della fondazione non sarebbero

entrati in suo possesso immediatamente ma, per volontà del defunto, solo al

compimento dei 30 anni.

L. Il 16 luglio 2013,

tramite un nuovo patrocinatore, PI 1 aveva domandato all’Autorità di protezione

una dichiarazione ufficiale attestante la sua qualità di tutrice legale della

figlia, al fine di poter incassare la liquidazione di alcune polizze

assicurative del padre. L’Autorità di protezione aveva dato seguito all’istanza

e il 19 luglio 2013 aveva inviato la dichiarazione richiesta.

M. Il 1° ottobre 2013 il

curatore CURA 1 aveva comunicato all’Autorità di protezione che “nell’impossibilità

di raggiungere un accordo per la divisione ereditaria, stante la posizione

assunta dalla RE 1”, egli riteneva che l’incarico quale curatore ad hoc

non avesse più ragione di proseguire. Egli chiedeva pertanto la formalizzazione

della cessazione dell’incarico. Nel citato scritto egli indicava inoltre che “sarebbe

senz’altro auspicabile l’istituzione di una curatela che in qualche modo

assicuri sia un controllo della gestione del patrimonio di PI 2, sia, nei

limiti del possibile, un controllo della gestione della __________” e che l’Autorità

di protezione valutasse con una certa urgenza la problematica fiscale degli

averi della fondazione.

N. Il 13 dicembre 2013, PI

1 era stata quindi convocata per un’udienza “nell’ambito della situazione

personale di sua figlia PI 2”. In tale contesto, PI 1 aveva presentato

un’istanza di allestimento di inventario successorio e di nomina del notaio incaricato,

esponendo la strategia concordata con i propri legali __________, in

particolare la presentazione in __________ di un’azione di petizione ereditaria

nei confronti dell’altra figlia del defunto. Ella aveva inoltre postulato la

revoca della decisione del 7 gennaio 2010, con la quale le era stato vietato di

compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni della figlia. Già

in precedenza, e meglio nello scritto del 21 novembre 2013, PI 1 aveva chiesto

all’Autorità di protezione di intervenire in maniera urgente nelle questioni

pendenti, se del caso estendendo il mandato del curatore.

O. Con decisioni

separate del 23 gennaio 2014 l’Autorità di protezione aveva accolto le

richieste di PI 1 (Ris. no. 15769 e 15770).

Tramite decisione

no. 15769, l’Autorità di protezione aveva accolto la richiesta della madre in

relazione alla misura di protezione istituita in favore di PI 2. Tale decisione

prevedeva in particolare la revoca del divieto di compiere atti eccedenti

l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 2 emanato nei confronti della madre

(tramite decisione del 7 gennaio 2010), l’ordine fatto alla madre di allestire

l’inventario della sostanza della figlia e di presentare periodicamente un rendiconto

della sostanza e dell’andamento delle pratiche successorie, la revoca della

curatela ad hoc istituita a favore di PI 2, l’approvazione della

relazione finale del curatore e l’accollo della relativa mercede a carico di PI

2.

Nella decisione no. 15770,

l’Autorità di protezione aveva invece predisposto l’autorizzazione per la madre

ad erigere l’inventario inerente l’eredità di __________, con nomina del notaio

__________, per l'effettuazione delle relative formalità di legge. Agli

eventuali ricorsi contro entrambe le decisioni era stato negato l’effetto

sospensivo. Le spese di entrambe le decisioni sono state poste a carico di PI 2.

P. Il 26/27 maggio 2014

la RE 1 aveva presentato un’istanza di restituzione in intero del termine per

interporre reclamo contro le due suddette decisioni dell’Autorità di

protezione, che non le erano state notificate e di cui aveva appreso

l’esistenza soltanto successivamente, tramite la fiduciaria __________ (gestore

del patrimonio della fondazione), che era stata convenuta da PI 1 ed PI 2 in un

procedimento di rendiconto in Pretura. Con decisione del giorno seguente, questa

Camera aveva ritenuto irricevibile la richiesta.

Q. Con unico reclamo del

13 giugno 2014, la RE 1 aveva impugnato le due decisioni n. 15769 e n. 15770 dell’Autorità

di protezione. Tramite sentenza del 9 febbraio 2015, questa Camera aveva riconosciuto

la qualità di parte al procedimento della fondazione per quanto riguardava la

curatela ad hoc. Pertanto questa Camera aveva accolto il reclamo

interposto contro la decisione n. 15969 che toglieva il divieto a carico di PI

1 di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 2.

Poiché la RE 1 non era stata coinvolta nel suddetto procedimento, in

considerazione della violazione del suo diritto di essere sentita, questa

Camera aveva rinviato l’incarto all’Autorità di protezione al fine di

permettere alla fondazione di prendere posizione sull’istanza della madre. Il

reclamo interposto contro l’autorizzazione di PI 1 ad erigere l’inventario

inerente l’eredità di __________ era invece stato respinto. La decisione avversata

era cresciuta in giudicato (sentenza CDP 9.2014.89 del 9 febbraio 2014). Avverso

detta sentenza, nessuno aveva interposto ricorso al Tribunale federale.

R. Frattanto con

decisione n. 16486 del 21 agosto 2014 l’Autorità di protezione aveva respinto

l’istanza presentata da PI 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a

rappresentare la figlia in vertenze, concernenti la successione del padre, da avviare

dinnanzi alle autorità __________. L’Autorità di protezione, nella sua motivazione,

aveva considerato che PI 1 – esercitando a pieno titolo l’autorità parentale su

PI 2 – era legittimata a rappresentarla dinnanzi alle autorità __________,

senza necessità di essere autorizzata in tal senso; diversa sarebbe stata la

valutazione se vi fosse stato un conflitto di interessi tra madre e figlia, ciò

che non era il caso.

S. Con scritto del 7

aprile 2015, l’Autorità di protezione aveva fissato un termine di 15 giorni

all’RE 1 per prendere posizione in merito alla richiesta di revoca di

provvedimenti formulata da PI 1. Tramite decisione n. 17458 del 17 giugno 2015,

l’Autorità di protezione aveva accolto la richiesta di PI 1 revocando il

divieto a lei fatto di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei

beni di PI 2, revocando la curatela ad hoc e approvando la relazione

finale del curatore. Nella decisione avversata, l’Autorità di protezione aveva

nondimeno impartito a PI 1 l’ordine di allestire l’inventario della sostanza

della figlia, di presentare periodicamente un rendiconto della sostanza e

dell’andamento delle pratiche successorie. Tasse e spese della decisione sono

state poste a carico di PI 2.

T. Contro tale decisione

la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 agosto 2015,

domandando, in via cautelare, di fare divieto a PI 1 di assumere “iniziative

di qualsiasi natura a nome e per conto della figlia PI 2 che eccedano quanto

indispensabile nella normale amministrazione quotidiana, rispettivamente”

di farle “ordine di sospendere tutte le procedure che nel frattempo avesse avviato

e che eccedono quando indispensabile nella normale amministrazione quotidiana”

e, nel merito, di annullare la decisione del 17 giugno 2015 dell’Autorità di

protezione (Ris. no. 17458). Interpellati, l’Autorità di protezione, PI 1 e il

curatore hanno presentato le loro osservazioni il 24 settembre 2015 in merito

alla domanda di provvedimenti cautelari e il 1° rispettivamente 2 ottobre 2015 sul

merito. Delle stesse e del successivo scambio di allegati si dirà, se necessario,

nei considerandi di diritto. Con replica del 3 novembre 2015, la reclamante si

è riconfermata nelle proprie conclusioni. Il 10 novembre 2015, l’Autorità di

protezione ha rinunciato a formulare osservazioni.

U. Nel frattempo, con

istanza del 26 aprile 2016, la RE 1 ha comunicato a questa Camera che la madre

avrebbe, con atto pubblico del 9 marzo 2015, costituito un diritto di compera

sulla proprietà immobiliare della figlia, che ella manterrebbe una posizione

volta a non dichiarare al fisco il patrimonio ereditario della figlia, e che,

dal mese di gennaio 2016, reitererebbe “continue pressioni nei confronti del

Consiglio di fondazione”. Intimato alle parti per osservazioni, l’11 e il

12 maggio 2016 PI 1 e l’Autorità di protezione hanno preso posizione in merito

allo scritto menzionato. Un secondo scambio di allegati – di cui si dirà, se

necessario, nei considerandi di diritto – si è concluso il 17 giugno 2016. L’8

giugno 2016, la RE 1 ha poi inoltrato a questa Camera una domanda di

provvedimenti cautelari. Detta istanza non è stata intimata alle parti.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Come

indicato al considerando Q, con sentenza del 9 febbraio 2015, questa Camera ha

accolto il reclamo inoltrato dalla RE 1 contro la decisione n. 15769 emanata

dall’Autorità di protezione il 23 gennaio 2014, riconoscendo la sua qualità di

parte al procedimento relativo alla misura di protezione istituita a favore di PI

2.

Pertanto, a motivo della violazione del diritto di essere sentita della

fondazione, la decisione avversata è stata annullata e l’incarto è stato rimandato

all’Autorità di protezione affinché si pronunciasse nuovamente sulle

motivazioni del reclamo della fondazione. A diversa conclusione è giunta questa

Camera per quanto attiene alla procedura volta ad autorizzare la madre

all’erezione di un inventario cosi come “a ulteriori iniziative legali

intraprese dalla madre” (sentenza CDP inc. n. 9.2014.89 del 9 febbraio

2015). In effetti, dopo avere espresso il dubbio che la fondazione agisse

unicamente a salvaguardia degli interessi pecuniari della minore, questa Camera

ha ribadito che il suo coinvolgimento passato nella procedura da parte

dell’Autorità di protezione in merito alle problematiche inerenti alla

successione di __________ “non può comportare l’obbligo di coinvolgere la fondazione

in ogni e qualsiasi intervento che l’Autorità sarà chiamata a mettere in atto

in futuro a protezione del patrimonio di PI 2”. Sicché, limitatamente alla

questione della revoca della curatela ad hoc istituita a favore di PI 2,

la RE 1 è senz’altro legittimata ad interporre reclamo avverso la decisione del

17.

giugno 2015, in quanto parte al procedimento ai sensi dell’art. 450 cpv. 2

lett. 2 CC. La qualità di parte al procedimento della fondazione così come i

limiti ivi posti nella citata sentenza sono determinanti anche per quanto attintene

alla presente procedura.

3.

Nella

presente fattispecie, contestati sono i dispositivi 1 e 3 della decisione impugnata.

Occorre pertanto esaminare in questa sede unicamente la revoca della curatela ad

hoc posta a favore della minore PI 2 così come l’abrogazione del divieto

imposto alla madre di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei

beni di PI 2. Ogni censura relativa a contestazioni di carattere patrimoniale/ereditario,

legata alla divisione dell’asse successorio di fu __________, non essendo di

competenza di questa Camera esula lo scopo della presente sentenza. Deve

inoltre essere rammentato che, come testé indicato, è regolarmente cresciuta in

giudicato la decisione n. 15770 del 24 gennaio 2014 con cui l’Autorità di protezione

ha autorizzato PI 1 ad erigere l’inventario inerente l’eredità di __________,

con nomina del notaio __________, per l'effettuazione delle relative formalità

di legge. Per di più, l’Autorità di protezione ha considerato, tramite

decisione del 21 agosto 2014, anche essa regolarmente cresciuta in giudicato,

che PI 1, esercitando a pieno titolo l’autorità parentale su PI 2, è

legittimata a rappresentarla dinnanzi alle autorità __________, senza necessità

di alcuna autorizzazione, non essendovi peraltro conflitto di interessi tra le

due. Come tale la ricevibilità di ogni doglianza del gravame interposto contro

la decisione 17458 del 17 giugno 2015 deve essere valutata nei limiti citati.

I. Nel merito

4.

Nel

merito, a titolo preliminare, la reclamante rimprovera all’Autorità di

protezione di avere riproposto tale e quale la decisione n. 15769 del 23

gennaio 2014 come se in seguito alla sentenza di questa Camera del 9 febbraio

2015.

(sentenza inc. n. 9.2014.89) non fossero state presentate osservazioni da RE

1.

In tale senso, l’atteggiamento dell’Autorità di protezione è compreso

dall’insorgente come un diniego di giustizia, nella misura in cui

l’annullamento della decisione non era un atto pro forma ma un “provvedimento

di sostanza volto a salvaguardare un diritto fondamentale (quello di essere

sentito)”. A mente della reclamante, ignorando le proprie osservazioni

dell’8 maggio 2015 che metterebbero in evidenza i “motivi di conflitto di

interesse tra madre e figlia che avevano determinato l’istituzione della

curatela”, l’Autorità sarebbe dunque responsabile di “un pre-giudizio”.

Per questo motivo, prosegue la reclamante, tali argomentazioni sono state

integralmente riproposte in sede di reclamo.

4.1

In merito a tale critica,

va subito sgomberato il campo. Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto

dell'autorità di occuparsi di un procedimento (Messaggio concernente la

modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n.

21; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag.

60-61). Il diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole

in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative discende

dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). A livello procedurale tale diritto

costituzionale è concretizzato dall’art. 67 LPAmm che dispone che può essere interposto

ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una

decisione impugnabile. Ai sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC

il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di

protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di

reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla

Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG). Un reclamo per denegata

giustizia può dunque essere interposto unicamente in assenza di una decisione

formale.

4.2

Nella presente

fattispecie, non è dato a divedere, né la reclamante dimostra, come l’Autorità

di protezione avrebbe commesso un diniego di giustizia, o meglio rifiutato di

occuparsi di un dato procedimento. In tempi più che ragionevoli dalla crescita

in giudicato della sentenza di questa Camera del 9 febbraio 2015, l’Autorità di

protezione ha impartito un termine alla fondazione per presentare osservazioni

in merito all’istanza di PI 1. In seguito, l’Autorità ha emesso una decisione

formale: non vi è dunque denegata giustizia.

4.3

Si può eventualmente

desumere dall’esposto della fondazione che essa lamenti, in realtà, una

violazione del proprio diritto ad essere sentita. Tuttavia, anche una tale

censura si rivela priva di fondamento. Se da un lato si può dare atto alla reclamante

che la decisione dell’Autorità di protezione non si dilunga nella disamina

delle osservazioni da lei presentate l’8 maggio 2015, occorre rilevare, come si

vedrà in seguito, che dette osservazioni non fornivano elementi rilevanti a sostegno

della necessità di mantenere in essere la misura di protezione. Pertanto la

loro presa in considerazione nella decisione qui avversata non risulta insufficiente

e dunque non solo – per le ragioni sopra dette – non vi è una denegata

giustizia, ma neppure una violazione del diritto di essere sentita. Come tale,

la doglianza preliminare non merita dunque accoglimento.

5.

In seguito,

l’insorgente sostiene innanzitutto che “per sua natura, fondamento, motivi

addotti e finalità” la curatela istituita ad istanza di RE 1 avrebbe dovuto

essere mantenuta fino alla divisione ereditaria e alla determinazione della

quota che spetta ad PI 2 in ragione del palesato conflitto di interessi che vi

sarebbe per PI 1 (reclamo pag. 8 ss).

5.1

La doglianza formulata

dalla RE 1 non presta il fianco alla critica. Infatti, come testé indicato

(vedi considerando D), la nomina del curatore ad hoc nella persona dell’CURA

1.

è stata concordata tra le parti. Spettava al curatore “assistere la minore

nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti tesi a stabilire l’entità della quota

ereditaria a lei spettante” e formalizzare l’atto di divisione ereditaria

(decisione della Commissione tutoria del 22 dicembre 2010). Sempre con

l’accordo delle parti, la Commissione tutoria ha ampliato il mandato del curatore

domandandogli di rivolgersi ad un legale __________ di sua fiducia per una

valutazione dal profilo del diritto __________ dell’esistenza della Fondazione __________

in relazione alla quota ereditaria di PI 2 (decisione della Commissione tutoria

del 22 febbraio 2012), e affidandogli la verifica regolare dei rendiconti mensili

degli investimenti operati dalla RE 1 (decisione della Commissione tutoria

dell’8 marzo 2012). Dai rapporti del curatore sono emersi diversi elementi problematici

in particolare di ordine fiscale in Svizzera e di carattere successorio in __________

(vedi consid. G e I). Ora, già con scritto del 19 dicembre 2011, il curatore

aveva proposto una soluzione di compromesso – corroborata in seguito dal parere

del 31 dicembre 2012 allestito dal prof. avv. __________ – volta alla

salvaguardia degli interessi patrimoniali della minore che avrebbe tuttavia

garantito il mantenimento di un certo controllo del suo patrimonio, come

auspicato da __________. Tale proposta definita dal curatore “l’unica

percorribile”, prevedendo invero lo scioglimento della RE 1, non è mai stata

approvata dalla fondazione, atteggiamento che inevitabilmente ha fatto sorgere

un dubbio legittimo sugli interessi da lei rappresentati (vedi sentenza CDP no.

Inc. 9.2014.89 del 9 febbraio 2015 consid. 3.1.). Di conseguenza, con scritto

del 1° ottobre 2013, il curatore CURA 1, ritenendo impossibile il raggiungimento

dell’accordo auspicato in merito alla divisione ereditaria “stante la

posizione assunta dalla RE 1”, ha considerato che il mandato a lui affidato

non avesse ragione di proseguire e ne ha chiesto la fine (vedi scritto del 1° ottobre

2013.

dell’CURA 1). Sicché, è proprio il mancato assenso da parte di RE 1 ad

avere compromesso il raggiungimento dell’accordo extragiudiziario necessario

alla formalizzazione della divisione ereditaria – oggi da lei asseritamente auspicata

– e impedito, di fatto, il completamento dei compiti attribuiti al curatore. Va

dato atto all’Autorità di protezione che, sulla stregua del curatore, ha

considerato che come tale la curatela ad hoc deve essere revocata

nell’impossibilità di adempiere completamente il mandato affidato al curatore.

6.

Vi è

tuttavia da chiedersi se si giustifichi, nel contesto attuale, modificare le mansioni

del curatore qualora una misura di protezione si imponesse ancora. Prosegue infatti

la reclamante che “la curatela (e la restrizione della facoltà di disporre

della madre che l’aveva preceduta e che ne è corollario) era, è e rimane

giustificata dalla situazione di conflitto di interessi” che oppone la

madre alla figlia (reclamo pag. 9). Per questi motivi, la RE 1 non solo

contesta la decisione adottata ma postula l’estensione del mandato del curatore

come asseritamente suggerito dal curatore ad hoc CURA 1.

6.1

Per quanto concerne la

decisione cautelare n. 8741 del 7 gennaio 2010 mediante la quale a PI 1 è stato

fatto divieto di “assumere, direttamente o per il tramite di terze persone

sue mandatarie, iniziative di qualsiasi natura a nome e per conto della figlia PI

2.

che eccedano quanto indispensabile nella normale amministrazione quotidiana”

senza previa approvazione da parte della Commissione tutoria, occorre

innanzitutto osservare che essa non poggia su una valida base legale. La

decisione mediante la quale è stato posto in essere il divieto in discussione

cita genericamente l’art. 307 CC che, tuttavia, non risulta applicabile quando

si tratta di proteggere la sostanza o i redditi del figlio. A tale scopo, il

legislatore ha infatti dedicato gli artt. 324 e 325 CC. Inoltre la decisione in

esame non è stata, nel corso degli anni, oggetto di approfondimento in vista

della sua conferma mediante decisione finale, a comprova dell’assenza di

comportamenti pregiudizievoli messi in atto da parte della madre della minore.

Diversamente la Fondazione __________ si sarebbe certamente attivata, coma ha

dimostrato di saper fare, presso l’Autorità di protezione per chiedere

l’adozione di misure più severe. Sia come sia, la reclamante non ha fornito nel

proprio reclamo elementi a tal punto rilevanti da mettere in dubbio la

diligente amministrazione da parte della madre della sostanza della figlia. Leggendo

le motivazioni contenute nell’atto di reclamo e nelle istanze successive – non

vigendo alcun divieto di nova – emerge invero che i motivi di

preoccupazione risiederebbero semmai nelle varie azioni intraprese dalla madre

a tutela delle spettanze ereditarie della figlia piuttosto che in una carente

amministrazione. Né dalla documentazione agli atti, né dalle allegazioni della

reclamante affiora un qualsivoglia elemento che induca a ritenere che la madre

di PI 2 abbia in un qualche modo nuociuto alla sostanza della figlia, sostanza

peraltro neppure in possesso di quest’ultima. Anche su questo punto, il reclamo,

carente di consistenza, non merita accoglimento.

6.2

La fondazione critica

l’Autorità di protezione di avere revocato la misura di protezione allorché un

conflitto d’interesse tra PI 1 e PI 2 sarebbe più che mai presente. Tale

conflitto sarebbe documentato dal fatto che – sempre a dire della reclamante –

la madre rivendicherebbe la qualità di beneficiaria della rendita di fr.

60'000.– annui che il defunto ha invece destinato al mantenimento della figlia

e che metterebbe in dubbio la titolarità del patrimonio ricevuto da PI 2 per il

tramite della fondazione.

6.3

Come peraltro già

rilevato dall’Autorità di protezione tramite decisione del 21 agosto 2014, la

nozione di “conflitto di interessi” a cui la reclamante fa ampio riferimento

non manca di destare qualche perplessità. Secondo dottrina, i genitori si

trovano in un conflitto di interessi quando utilizzano i beni del figlio allo

scopo di trarne un vantaggio esclusivo, poiché in una situazione di collisione

di interessi (CR CC I, Papaux Van Delden,

n. 7 ad art. 327 CC). Tralasciando le insinuazioni di comportamenti lesivi del

patrimonio di PI 2 – che sarebbero perseguibili penalmente qualora trovassero

conferma agli atti – sfugge alla comprensione quale interesse la fondazione rimproveri

alla madre di perseguire. Infatti, PI 1 non è erede di __________. Inoltre, non

risulta dal carteggio che vi siano legami di parentela con altri eredi del de

cujus il cui arricchimento a discapito di PI 2 potrebbe determinare

benefici per la madre. Mal si comprende dunque quale sia l’interesse giuridico palesato

che possa entrare in conflitto con quello della figlia volto alla divisione

della successione e alla tutela delle pretese ereditarie di PI 2.

6.4

Deve essere aggiunto a

scanso di equivoci che, se l’intero capitale della RE 1 è – o sarà – versato ad

PI 2 al compimento dei suoi 30 anni, il regolamento della fondazione statuisce

che PI 1 ne è unica beneficiaria dopo il decesso di __________ (art. 2.1. del

Regolamento della fondazione) a concorrenza di una reddita di fr. 60'000.–

annui, sottoposta all’onere di provvedere alle spese di PI 2. Pertanto, e

contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante fino al compimento del

30esimo compleanno di PI 2, l’unica beneficiaria della rendita è PI 1. Risulta

dunque da una semplice lettura del Regolamento della fondazione che era volontà

di __________ vedere PI 1 affiancare la figlia fino al conseguimento dei sui 30

anni per quanto concerne gli aspetti patrimoniali. Certamente, quest’ultima è

tenuta a rispettare l’onere di provvedere per il tramite della rendita al

mantenimento di PI 2. Se PI 1 dovesse contravvenire a tale onere, spetterebbe

alla fondazione assicurarne il rispetto e se del caso segnalare e documentare detta

violazione all’Autorità di protezione, eventualmente chiedendo – fino al

raggiungimento della maggiore età di PI 2 – l’istituzione di una curatela ex.

artt. 325 CC o 308 cpv. 3 CC e la limitazione dell’autorità parentale

corrispondentemente a detta misura e a concorrenza della rendita a lei annualmente

elargita.

7.

La reclamante prosegue

rimproverando all’Autorità di protezione di avere revocato la misura di

protezione in assenza di fatti nuovi che ne giustifichino la fine prima della

divisione ereditaria.

7.1

Nella presente

fattispecie, la curatela ad hoc instituita a favore della minore era

basata sull’art. 392 cpv. 2 vCC che prevedeva che, ad istanza di un

interessato o d’ufficio, l’autorità tutoria nominava un curatore, nei casi

previsti dalla legge, e, inoltre, quando in un determinato affare il

rappresentante ordinario di un minorenne o di un interdetto abbia interessi

propri in collisione con quelli della persona rappresentata. Benché mai convertita

dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre 2008

del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto di filiazione), alla eventuale revoca di una tale misura – che trova

il suo corrispettivo nell’attuale art. 306 cpv. 2 CC – si applica il nuovo diritto

di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).

7.2

Anche in

assenza di un rinvio esplicito, sono applicabili per analogia alle curatele

istituite in favore di minorenni (art. 306, 308, 309 e 325 CC), le disposizioni

sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina e alla

revoca del curatore (CommFam Protection de l’adulte, Zingaro, art. 327c n. 2; STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016

consid. 2.2.1, pubblicata in ZKE 3/2016, RJ 52-16).

7.3

Ai sensi dell'art. 399

cpv. 2 CC l'Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda

dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio quando non vi sia più

motivo di mantenerla. Ciò può avvenire per ragioni di fatto (per esempio perché

lo stato di salute della persona è migliorato) o di diritto (segnatamente

quando l’autorità di protezione cambia opinione sulla necessità o l’opportunità

della curatela) (cfr. Steinauer/Fontoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, pag. 555 no.

1258).

7.4

Conformemente al

principio di proporzionalità che governa l’istituzione, la modifica ma anche la

revoca di ogni provvedimento di protezione, tale misura deve essere tolta,

quando non appare più necessaria (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, pag. 239

no. 525; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 399 CC n. 2 e 15). In

particolar modo, deve essere revocata una misura quando decadono i motivi per i

quali è stata istituita, il curatelato è di nuovo in grado di provvedere ai

propri interessi (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC) o lo stato d’incapacità è superato

(art. 390 cpv. 1 n. 2 CC), viene meno il consenso della persona sotto curatela

di sostegno (art. 393 CC), la missione puntuale affidata al curatore ha preso

fine o il curatelato ha ancora bisogno di aiuto e di protezione, che possono

essere forniti dai suoi congiunti (art. 389 cpv. 1 n. 1 e 2) (CommFam

Protection de l’adulte, Meier,

art. 399 CC n. 16).

7.5

La

richiesta può essere formulata dall'interessato in ogni momento e non vi sono

periodi minimi di attesa tra due richieste di revoca o modifica. Quanto alla

forma della richiesta, una motivazione sommaria è sufficiente.

7.6

Al

contrario, sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

elencati, una misura deve essere completata o rinforzata quando il bisogno di

aiuto o le mansioni da svolgere aumentano (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 399 CC n. 20). Spetta all'autorità – tenuta a un riesame regolare della misura

– verificare se le condizioni materiali della revoca o modifica sono date.

7.7

L’istituzione, la

modifica e la revoca di una misura di protezione soggiacciono al principio

inquisitorio e all’applicazione d’ufficio del diritto (art. 446 CC, vedi anche Meier, Nouveau droit de la protection de

l’adulte: Introduction générale et système des curatelles, in RNRF 2013 pag. 73

ss, n. 83 pag. 99). L’art. 446 CC che definisce i principi

procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti, prevede che

l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le

informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli

accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno

specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata

dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica

d’ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio

illimitato, in virtù del quale l’autorità è perfettamente libera

nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità

inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128

III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.5A_843/2013,

consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

7.8

Nel

caso precipuo, come già ampiamente evidenziato, la madre ha dimostrato di

essere parte attiva e collaborante nel perseguimento degli interessi della

figlia circa la complessa situazione successoria a cui è confrontata.

L’Autorità di protezione è stata inoltre regolarmente implicata nei passi da

compiere, segnatamente dando l’autorizzazione alla madre di fare erigere

l’inventario inerente l’eredità di fu __________ (decisione dell’Autorità di

protezione n. 15770 del 24 gennaio 2014), considerando la madre legittimata a

rappresentare la figlia dinnanzi alle autorità __________

(decisione del 21 agosto 2014), incontrando i diversi legali __________ e prendendo in considerazione l’esito delle verifiche esperite in __________ (cfr. per esempio parere dell’avv. dott. __________ del 20 gennaio

2014). La madre si è presa carico delle spese di queste – inevitabilmente –

costose iniziative in un contesto in cui la fondazione ha bloccato l’erogazione

della rendita mensile a PI 1. Alla luce di quanto indicato, non appare più

proporzionato e di conseguenza giustificato, il mantenimento della misura di

protezione. Anche su questo punto, la decisione impugnata sfugge alla censura.

7.9

Infine,

come menzionato, la protezione dei beni del minore è concretizzata agli artt.

318.

ss CC, da regole di amministrazione che i detentori dell’autorità parentale

sono tenuti a rispettare, segnatamente quella di un amministrazione diligente

dei beni del minore. In caso di mancato rispetto di tali regole di

amministrazione il detentore soggiace per quanto attiene alla responsabilità

alle stesse regole del mandatario (art. 327 CC che rimanda agli artt. 321a ss e

398.

CO; CR CC I, Papaux van Delden,

n. 1 ad art. 327 CC). Il Codice civile fornisce pertanto mezzi concreti e

immediati a tutela della minore, prevedendo peraltro che spetta all’Autorità di

protezione prendere le misure opportune quando la diligente amministrazione dei

beni del figlio non è più garantita. Lo stesso non si può dire della posizione

della minore nei confronti della fondazione __________ che si è finora

prodigata in numerose e dispendiose pratiche giudiziarie, in ultima analisi a

discapito delle spettanze ereditarie di PI 2, alla stregua del reclamo in

esame, ove gli interessi perseguiti e lo scopo di tutela della minore e del suo

patrimonio appaiono finanche dubbi (vedi anche sentenza CDP inc. n. 9.2014.89.

del 9 febbraio 2015).

8.

La reclamante

sostiene inoltre che PI 1 non avrebbe rispettato gli ordini fatti dall’Autorità

di protezione di allestire l’inventario della sostanza di PI 2 entro il 24

febbraio 2014, presentare annualmente il rendiconto della sostanza di PI 2 e

presentare ogni sei mesi un rapporto circa l’andamento delle pratiche successorie.

Alla stregua di questa doglianza, vengono menzionate le vendite delle proprietà

immobiliari donate ad PI 2. Poco giova approfondire il tema poiché esula

dell’oggetto della presente sentenza così come definito ai considerandi 2 e 3 e

dunque da considerare irricevibile. Invero, va rilevato a titolo abbondanziale

che tali critiche non trovano conferma agli atti. Sia come sia, le diverse

attività intraprese dalla madre e menzionate nel reclamo e nelle istanze

successive ancora non implicano, cosi come esposte, la violazione delle norme

menzionate a tutela dei beni della minore – o un tentativo di rilevanza penale

di sottrazione del patrimonio della figlia – in base al quale l’Autorità di

protezione dovrebbe ripristinare una misura di curatela ad hoc.

Per i motivi elencati, la decisione impugnata deve essere confermata e

il reclamo respinto, nella misura della sua ricevibilità.

II. Sulla restituzione

dell’effetto sospensivo

9.

L’Autorità

di protezione ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale reclamo contro la

decisione impugnata “per permettere alla madre, PI 1 e ai rappresentanti di PI

2.

di agire celermente”. La RE 1 contesta a titolo preliminare la tolta

dell’effetto sospensivo considerando che vi sia “più che un fondato timore

che nelle more della procedura ricorsuale PI 1 possa concretizzare

ulteriormente le iniziative lesive degli interessi e dei diritti di PI 2”. L'emanazione

del presente giudizio rende priva di oggetto, nella misura in cui è superata

dagli eventi, l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel

reclamo.

III. Sulle domande di provvedimenti

cautelari

10.

Nel proprio reclamo, a

titolo cautelare, a motivo che PI 1 avrebbe assunto dei comportamenti lesivi

degli interessi della figlia, da una parte, nell’avviare diverse procedure

nell’ambito della devoluzione successoria del defunto __________ “ostacolando

così la divisione dell’eredità” e dall’altra, non avendo adempiuto nessuno

dei passi a lei imposti tramite decisione del 23 gennaio 2014 (Ris. n. 15769),

segnatamente presentare un inventario della sostanza, un rendiconto semestrale

della sostanza della figlia e esibire ogni mese un rapporto circa l’andamento

delle pratiche successorie, la reclamante domanda l’adozione di “provvedimenti

analoghi a quelli oggetto delle Ris. no. 8741 e Ris. no. 10224)” (reclamo

pag. 6). La domanda summenzionata di provvedimenti cautelari è stata reiterata

con istanza dell’8 giugno 2016.

Così come la richiesta di

restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo, l’istanza di adozione di

provvedimenti cautelari è priva di oggetto in prosieguo dell’emanazione della

presente sentenza.

11.

Gli

oneri processali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico della

reclamante, che riconoscerà una equa partecipazione per le ripetibili di PI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto nella misura della sua ricevibilità. Di conseguenza la decisione

n. 15458 del 17 giugno 2015 dell’Autorità di protezione è confermata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 2300.–

b) spese fr.

200.–

fr.

2500.–

sono posti a carico della

reclamante che rifonderà a PI 1 fr. 4000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.