9.2015.145
Revoca curatela ad hoc, protezione della sostanza del figlio
8 luglio 2016Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.145
Lugano
8 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le misure di protezione
a favore della minore PI 2
giudicando
sul reclamo del 25 agosto 2015 presentato dall’RE 1 contro la decisione n.
17458 emanata il 17 giugno 2015 dall'allora Autorità regionale di protezione __________,
ora Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A.PI 2 è
nata il 1998 dalla relazione fra PI 1 e __________.
Il 16 ottobre 1998, __________
aveva istituito una fondazione, la RE 1, comprendente una parte del suo
patrimonio e della quale egli era unico beneficiario vita natural durante. Il regolamento di suddetta fondazione, più volte modificato durante
gli anni, prevedeva – nella sua versione finale – che alla morte di __________,
PI 2 sarebbe stata l’unica beneficiaria degli averi della fondazione,
averi dei quali avrebbe potuto entrare in possesso al compimento dei 30 anni. Sino
a quel momento, il regolamento della fondazione prevedeva una rendita annua di
fr. 60'000.– a favore di PI 1, con l’onere di provvedere al mantenimento di PI
2 fino al raggiungimento dei 30 anni (art. 2.1. e 2.2. Regolamento __________).
Inoltre, sino alla morte di __________, la gestione della RE 1 sarebbe stata
garantita da un consiglio di fondazione composto da un rappresentante
proveniente dal __________, una persona con maturata esperienza in ambito finanziario
e da un giurista (art. 5 Regolamento __________).
Per quanto attiene
alle altre disposizioni a causa di morte, __________, mediante testamento del
maggio 2008, aveva istituito quale erede universale l’altra sua figlia, __________
– nata il 1973 dal matrimonio con __________, dalla quale era separato di fatto
– e previsto che “la quota di legittima di mia figlia minore PI 2 venga
soddisfatta in primis con l’assegnazione della mia proprietà immobiliare sita
in __________”, in provincia di __________. Inoltre ad PI 2 era stato
donato un immobile sito a __________ (proprietà per piani n. __________ e __________
della particella n. __________).
__________ è deceduto
a __________ il 2008.
B. Con istanza del 7
dicembre 2009 la RE 1 aveva domandato all’allora Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito: Commissione tutoria) – che aveva
iniziato ad occuparsi della minore dopo il decesso del padre – l’istituzione
(già in via supercautelare) di una curatela di rappresentanza ex art. 392 cpv.
1 n. 2 vCC in favore di PI 2.
Nella sua istanza, la
fondazione affermava che le iniziative intraprese dalla madre di PI 2
nell’ambito della successione del padre stavano mettendo in pericolo gli
interessi patrimoniali della minore e che occorreva dunque istituire con urgenza
la misura di protezione richiesta.
C. Mediante ulteriore
istanza del 14 dicembre 2009 la RE 1 – sempre paventando una situazione di
pericolo per gli averi della minore a seguito di un asserito conflitto di
interessi con la madre – aveva richiesto l’adozione di una nuova misura
supercautelare che facesse divieto a PI 1 di assumere, fino alla decisione
sulla nomina del curatore, iniziative di qualsiasi natura che eccedessero
quanto indispensabile alla normale amministrazione quotidiana degli averi della
figlia PI 2. L’istanza era stata accolta il giorno seguente e il 7 gennaio 2010
– non essendone stata chiesta né la revoca né la modifica – era stata confermata
in via cautelare.
D. Dopo un doppio
scambio di allegati e un’udienza di conciliazione, il 9 dicembre 2010 la madre
di PI 2 e la RE 1 avevano raggiunto un accordo in merito alla nomina di un
curatore. L’accordo era quindi stato formalizzato con la decisione della Commissione
tutoria del 22 dicembre 2010 di istituzione di una curatela di rappresentanza ad
hoc a favore di PI 2. Quale curatore era stato designato l’CURA 1 “con
il compito di assistere la minore nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti
tesi a stabilire l’entità della quota ereditaria a lei spettante” nella
successione del padre, e con il compito di formalizzare l’atto di divisione
ereditaria (previa autorizzazione dell’Autorità tutoria). La decisione in
parola prevedeva inoltre che “i costi della curatela (mercede e costi del
curatore, così come pure i costi procedurali) verranno anticipati dalla
Fondazione __________; l’accollo finale verrà deciso al termine della
procedura, una volta portato a termine il mandato di curatela ad hoc” e che
al termine della curatela ad hoc la Commissione tutoria valutasse “l’eventualità
di mantenere una misura di protezione a favore della minore, segnatamente a
salvaguardia del proprio patrimonio”.
E. Il 17 gennaio 2011 PI
1 aveva presentato una richiesta di revoca delle misure cautelari alla quale la
fondazione si era opposta domandando nel contempo che le misure cautelari fossero
mantenute in essere fino alla divisione ereditaria e alla fine del mandato del
curatore. La richiesta della madre era stata respinta dalla Commissione tutoria
tramite decisione del 12 luglio 2011 principalmente per due motivi. Da una
parte, a motivo che “è l’interesse della minore ad essere rilevante per una
corretta e completa valutazione dell’opportunità della revoca della misura
cautelare”, dall’altra che la misura non arrecava particolari disagi alla
madre. Anche il relativo ricorso all’Autorità di vigilanza aveva avuto esito
negativo (decisione del 6 marzo 2012).
F. Il 26 luglio 2011 presso
la Commissione tutoria aveva luogo un incontro fra la RE 1, la madre della
minore e il curatore tendente alla definizione della partecipazione della
fondazione alle spese della minore eccedenti la rendita annua pari a fr.
60'000.– corrisposta alla madre (con l’onere di provvedere adeguatamente al
mantenimento di PI 2). In detta sede, le parti raggiungevano il seguente accordo:
la fondazione avrebbe rimborsato talune poste, alcune mediante il pagamento
dell’importo effettivo altre mediante pagamento forfettario.
G. Il 19 dicembre 2011
il curatore, CURA 1, aveva inviato alla Commissione tutoria un suo primo
rapporto, secondo il quale “l’unica soluzione percorribile per la divisione
della successione salvaguardando gli interessi di è quello dello scioglimento
della RE 1, attribuendone gli attivi alla minore (…), procedendo al
contempo alla nomina di uno o più curatori per la gestione del patrimonio”.
Tale soluzione era condizionata dall’accettazione da parte dell’autorità
fiscale di tassare gli attivi della fondazione come beni ereditati da PI 2
nella successione paterna (e non come donazione da parte di persona giuridica
terza, cfr. rapporto intermedio, pag. 30). Con decisione del 22 febbraio 2012, il
curatore era stato richiesto di rivolgersi ad un legale __________ di sua
fiducia per l’approfondimento dal profilo del diritto __________ delle
conseguenze giuridiche relative all’esistenza della Fondazione __________ in
relazione alla quota ereditaria di PI 2.
H. L’8 marzo 2012 la
Commissione tutoria aveva esteso il mandato del curatore alla verifica regolare
dei rendiconti mensili degli investimenti operati dalla RE 1, affidandogli
anche il compito di segnalare all'Autorità eventuali operazioni finanziarie che
apparissero in contrasto con gli interessi della minore o contrarie al principio
di prudenza proprio degli investimenti di patrimoni di persone con misure di
protezione.
I. Il 10 gennaio 2013
il curatore aveva trasmesso all’Autorità di protezione __________ – nel
frattempo subentrata alla Commissione tutoria – un parere giuridico di diritto __________
in relazione alla successione: esso era stato quindi trasmesso ai legali della RE
1, di PI 2 e della madre nel corso di un incontro svoltosi il 10 aprile 2013.
Nell’ambito di tale incontro, nel quale si è discusso in particolare della
posizione fiscale della minore e della situazione patrimoniale della
fondazione, alla RE 1 era stato dato un termine scadente l’8 maggio seguente “per
comunicare all’ARP se la Fondazione intende aderire oppure no all’invito di
sciogliersi” (verbale, pag. 3). Il parere di diritto __________ raccolto
dal curatore evidenziava, infatti, la problematica del mancato rispetto della
legittima spettante ad PI 2, in quanto gli averi della fondazione non sarebbero
entrati in suo possesso immediatamente ma, per volontà del defunto, solo al
compimento dei 30 anni.
L. Il 16 luglio 2013,
tramite un nuovo patrocinatore, PI 1 aveva domandato all’Autorità di protezione
una dichiarazione ufficiale attestante la sua qualità di tutrice legale della
figlia, al fine di poter incassare la liquidazione di alcune polizze
assicurative del padre. L’Autorità di protezione aveva dato seguito all’istanza
e il 19 luglio 2013 aveva inviato la dichiarazione richiesta.
M. Il 1° ottobre 2013 il
curatore CURA 1 aveva comunicato all’Autorità di protezione che “nell’impossibilità
di raggiungere un accordo per la divisione ereditaria, stante la posizione
assunta dalla RE 1”, egli riteneva che l’incarico quale curatore ad hoc
non avesse più ragione di proseguire. Egli chiedeva pertanto la formalizzazione
della cessazione dell’incarico. Nel citato scritto egli indicava inoltre che “sarebbe
senz’altro auspicabile l’istituzione di una curatela che in qualche modo
assicuri sia un controllo della gestione del patrimonio di PI 2, sia, nei
limiti del possibile, un controllo della gestione della __________” e che l’Autorità
di protezione valutasse con una certa urgenza la problematica fiscale degli
averi della fondazione.
N. Il 13 dicembre 2013, PI
1 era stata quindi convocata per un’udienza “nell’ambito della situazione
personale di sua figlia PI 2”. In tale contesto, PI 1 aveva presentato
un’istanza di allestimento di inventario successorio e di nomina del notaio incaricato,
esponendo la strategia concordata con i propri legali __________, in
particolare la presentazione in __________ di un’azione di petizione ereditaria
nei confronti dell’altra figlia del defunto. Ella aveva inoltre postulato la
revoca della decisione del 7 gennaio 2010, con la quale le era stato vietato di
compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni della figlia. Già
in precedenza, e meglio nello scritto del 21 novembre 2013, PI 1 aveva chiesto
all’Autorità di protezione di intervenire in maniera urgente nelle questioni
pendenti, se del caso estendendo il mandato del curatore.
O. Con decisioni
separate del 23 gennaio 2014 l’Autorità di protezione aveva accolto le
richieste di PI 1 (Ris. no. 15769 e 15770).
Tramite decisione
no. 15769, l’Autorità di protezione aveva accolto la richiesta della madre in
relazione alla misura di protezione istituita in favore di PI 2. Tale decisione
prevedeva in particolare la revoca del divieto di compiere atti eccedenti
l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 2 emanato nei confronti della madre
(tramite decisione del 7 gennaio 2010), l’ordine fatto alla madre di allestire
l’inventario della sostanza della figlia e di presentare periodicamente un rendiconto
della sostanza e dell’andamento delle pratiche successorie, la revoca della
curatela ad hoc istituita a favore di PI 2, l’approvazione della
relazione finale del curatore e l’accollo della relativa mercede a carico di PI
2.
Nella decisione no. 15770,
l’Autorità di protezione aveva invece predisposto l’autorizzazione per la madre
ad erigere l’inventario inerente l’eredità di __________, con nomina del notaio
__________, per l'effettuazione delle relative formalità di legge. Agli
eventuali ricorsi contro entrambe le decisioni era stato negato l’effetto
sospensivo. Le spese di entrambe le decisioni sono state poste a carico di PI 2.
P. Il 26/27 maggio 2014
la RE 1 aveva presentato un’istanza di restituzione in intero del termine per
interporre reclamo contro le due suddette decisioni dell’Autorità di
protezione, che non le erano state notificate e di cui aveva appreso
l’esistenza soltanto successivamente, tramite la fiduciaria __________ (gestore
del patrimonio della fondazione), che era stata convenuta da PI 1 ed PI 2 in un
procedimento di rendiconto in Pretura. Con decisione del giorno seguente, questa
Camera aveva ritenuto irricevibile la richiesta.
Q. Con unico reclamo del
13 giugno 2014, la RE 1 aveva impugnato le due decisioni n. 15769 e n. 15770 dell’Autorità
di protezione. Tramite sentenza del 9 febbraio 2015, questa Camera aveva riconosciuto
la qualità di parte al procedimento della fondazione per quanto riguardava la
curatela ad hoc. Pertanto questa Camera aveva accolto il reclamo
interposto contro la decisione n. 15969 che toglieva il divieto a carico di PI
1 di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 2.
Poiché la RE 1 non era stata coinvolta nel suddetto procedimento, in
considerazione della violazione del suo diritto di essere sentita, questa
Camera aveva rinviato l’incarto all’Autorità di protezione al fine di
permettere alla fondazione di prendere posizione sull’istanza della madre. Il
reclamo interposto contro l’autorizzazione di PI 1 ad erigere l’inventario
inerente l’eredità di __________ era invece stato respinto. La decisione avversata
era cresciuta in giudicato (sentenza CDP 9.2014.89 del 9 febbraio 2014). Avverso
detta sentenza, nessuno aveva interposto ricorso al Tribunale federale.
R. Frattanto con
decisione n. 16486 del 21 agosto 2014 l’Autorità di protezione aveva respinto
l’istanza presentata da PI 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a
rappresentare la figlia in vertenze, concernenti la successione del padre, da avviare
dinnanzi alle autorità __________. L’Autorità di protezione, nella sua motivazione,
aveva considerato che PI 1 – esercitando a pieno titolo l’autorità parentale su
PI 2 – era legittimata a rappresentarla dinnanzi alle autorità __________,
senza necessità di essere autorizzata in tal senso; diversa sarebbe stata la
valutazione se vi fosse stato un conflitto di interessi tra madre e figlia, ciò
che non era il caso.
S. Con scritto del 7
aprile 2015, l’Autorità di protezione aveva fissato un termine di 15 giorni
all’RE 1 per prendere posizione in merito alla richiesta di revoca di
provvedimenti formulata da PI 1. Tramite decisione n. 17458 del 17 giugno 2015,
l’Autorità di protezione aveva accolto la richiesta di PI 1 revocando il
divieto a lei fatto di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei
beni di PI 2, revocando la curatela ad hoc e approvando la relazione
finale del curatore. Nella decisione avversata, l’Autorità di protezione aveva
nondimeno impartito a PI 1 l’ordine di allestire l’inventario della sostanza
della figlia, di presentare periodicamente un rendiconto della sostanza e
dell’andamento delle pratiche successorie. Tasse e spese della decisione sono
state poste a carico di PI 2.
T. Contro tale decisione
la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 agosto 2015,
domandando, in via cautelare, di fare divieto a PI 1 di assumere “iniziative
di qualsiasi natura a nome e per conto della figlia PI 2 che eccedano quanto
indispensabile nella normale amministrazione quotidiana, rispettivamente”
di farle “ordine di sospendere tutte le procedure che nel frattempo avesse avviato
e che eccedono quando indispensabile nella normale amministrazione quotidiana”
e, nel merito, di annullare la decisione del 17 giugno 2015 dell’Autorità di
protezione (Ris. no. 17458). Interpellati, l’Autorità di protezione, PI 1 e il
curatore hanno presentato le loro osservazioni il 24 settembre 2015 in merito
alla domanda di provvedimenti cautelari e il 1° rispettivamente 2 ottobre 2015 sul
merito. Delle stesse e del successivo scambio di allegati si dirà, se necessario,
nei considerandi di diritto. Con replica del 3 novembre 2015, la reclamante si
è riconfermata nelle proprie conclusioni. Il 10 novembre 2015, l’Autorità di
protezione ha rinunciato a formulare osservazioni.
U. Nel frattempo, con
istanza del 26 aprile 2016, la RE 1 ha comunicato a questa Camera che la madre
avrebbe, con atto pubblico del 9 marzo 2015, costituito un diritto di compera
sulla proprietà immobiliare della figlia, che ella manterrebbe una posizione
volta a non dichiarare al fisco il patrimonio ereditario della figlia, e che,
dal mese di gennaio 2016, reitererebbe “continue pressioni nei confronti del
Consiglio di fondazione”. Intimato alle parti per osservazioni, l’11 e il
12 maggio 2016 PI 1 e l’Autorità di protezione hanno preso posizione in merito
allo scritto menzionato. Un secondo scambio di allegati – di cui si dirà, se
necessario, nei considerandi di diritto – si è concluso il 17 giugno 2016. L’8
giugno 2016, la RE 1 ha poi inoltrato a questa Camera una domanda di
provvedimenti cautelari. Detta istanza non è stata intimata alle parti.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Come
indicato al considerando Q, con sentenza del 9 febbraio 2015, questa Camera ha
accolto il reclamo inoltrato dalla RE 1 contro la decisione n. 15769 emanata
dall’Autorità di protezione il 23 gennaio 2014, riconoscendo la sua qualità di
parte al procedimento relativo alla misura di protezione istituita a favore di PI
2.
Pertanto, a motivo della violazione del diritto di essere sentita della
fondazione, la decisione avversata è stata annullata e l’incarto è stato rimandato
all’Autorità di protezione affinché si pronunciasse nuovamente sulle
motivazioni del reclamo della fondazione. A diversa conclusione è giunta questa
Camera per quanto attiene alla procedura volta ad autorizzare la madre
all’erezione di un inventario cosi come “a ulteriori iniziative legali
intraprese dalla madre” (sentenza CDP inc. n. 9.2014.89 del 9 febbraio
2015). In effetti, dopo avere espresso il dubbio che la fondazione agisse
unicamente a salvaguardia degli interessi pecuniari della minore, questa Camera
ha ribadito che il suo coinvolgimento passato nella procedura da parte
dell’Autorità di protezione in merito alle problematiche inerenti alla
successione di __________ “non può comportare l’obbligo di coinvolgere la fondazione
in ogni e qualsiasi intervento che l’Autorità sarà chiamata a mettere in atto
in futuro a protezione del patrimonio di PI 2”. Sicché, limitatamente alla
questione della revoca della curatela ad hoc istituita a favore di PI 2,
la RE 1 è senz’altro legittimata ad interporre reclamo avverso la decisione del
17.
giugno 2015, in quanto parte al procedimento ai sensi dell’art. 450 cpv. 2
lett. 2 CC. La qualità di parte al procedimento della fondazione così come i
limiti ivi posti nella citata sentenza sono determinanti anche per quanto attintene
alla presente procedura.
3.
Nella
presente fattispecie, contestati sono i dispositivi 1 e 3 della decisione impugnata.
Occorre pertanto esaminare in questa sede unicamente la revoca della curatela ad
hoc posta a favore della minore PI 2 così come l’abrogazione del divieto
imposto alla madre di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei
beni di PI 2. Ogni censura relativa a contestazioni di carattere patrimoniale/ereditario,
legata alla divisione dell’asse successorio di fu __________, non essendo di
competenza di questa Camera esula lo scopo della presente sentenza. Deve
inoltre essere rammentato che, come testé indicato, è regolarmente cresciuta in
giudicato la decisione n. 15770 del 24 gennaio 2014 con cui l’Autorità di protezione
ha autorizzato PI 1 ad erigere l’inventario inerente l’eredità di __________,
con nomina del notaio __________, per l'effettuazione delle relative formalità
di legge. Per di più, l’Autorità di protezione ha considerato, tramite
decisione del 21 agosto 2014, anche essa regolarmente cresciuta in giudicato,
che PI 1, esercitando a pieno titolo l’autorità parentale su PI 2, è
legittimata a rappresentarla dinnanzi alle autorità __________, senza necessità
di alcuna autorizzazione, non essendovi peraltro conflitto di interessi tra le
due. Come tale la ricevibilità di ogni doglianza del gravame interposto contro
la decisione 17458 del 17 giugno 2015 deve essere valutata nei limiti citati.
I. Nel merito
4.
Nel
merito, a titolo preliminare, la reclamante rimprovera all’Autorità di
protezione di avere riproposto tale e quale la decisione n. 15769 del 23
gennaio 2014 come se in seguito alla sentenza di questa Camera del 9 febbraio
2015.
(sentenza inc. n. 9.2014.89) non fossero state presentate osservazioni da RE
1.
In tale senso, l’atteggiamento dell’Autorità di protezione è compreso
dall’insorgente come un diniego di giustizia, nella misura in cui
l’annullamento della decisione non era un atto pro forma ma un “provvedimento
di sostanza volto a salvaguardare un diritto fondamentale (quello di essere
sentito)”. A mente della reclamante, ignorando le proprie osservazioni
dell’8 maggio 2015 che metterebbero in evidenza i “motivi di conflitto di
interesse tra madre e figlia che avevano determinato l’istituzione della
curatela”, l’Autorità sarebbe dunque responsabile di “un pre-giudizio”.
Per questo motivo, prosegue la reclamante, tali argomentazioni sono state
integralmente riproposte in sede di reclamo.
4.1
In merito a tale critica,
va subito sgomberato il campo. Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto
dell'autorità di occuparsi di un procedimento (Messaggio concernente la
modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n.
21; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag.
60-61). Il diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole
in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative discende
dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). A livello procedurale tale diritto
costituzionale è concretizzato dall’art. 67 LPAmm che dispone che può essere interposto
ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una
decisione impugnabile. Ai sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC
il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di
protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di
reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla
Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG). Un reclamo per denegata
giustizia può dunque essere interposto unicamente in assenza di una decisione
formale.
4.2
Nella presente
fattispecie, non è dato a divedere, né la reclamante dimostra, come l’Autorità
di protezione avrebbe commesso un diniego di giustizia, o meglio rifiutato di
occuparsi di un dato procedimento. In tempi più che ragionevoli dalla crescita
in giudicato della sentenza di questa Camera del 9 febbraio 2015, l’Autorità di
protezione ha impartito un termine alla fondazione per presentare osservazioni
in merito all’istanza di PI 1. In seguito, l’Autorità ha emesso una decisione
formale: non vi è dunque denegata giustizia.
4.3
Si può eventualmente
desumere dall’esposto della fondazione che essa lamenti, in realtà, una
violazione del proprio diritto ad essere sentita. Tuttavia, anche una tale
censura si rivela priva di fondamento. Se da un lato si può dare atto alla reclamante
che la decisione dell’Autorità di protezione non si dilunga nella disamina
delle osservazioni da lei presentate l’8 maggio 2015, occorre rilevare, come si
vedrà in seguito, che dette osservazioni non fornivano elementi rilevanti a sostegno
della necessità di mantenere in essere la misura di protezione. Pertanto la
loro presa in considerazione nella decisione qui avversata non risulta insufficiente
e dunque non solo – per le ragioni sopra dette – non vi è una denegata
giustizia, ma neppure una violazione del diritto di essere sentita. Come tale,
la doglianza preliminare non merita dunque accoglimento.
5.
In seguito,
l’insorgente sostiene innanzitutto che “per sua natura, fondamento, motivi
addotti e finalità” la curatela istituita ad istanza di RE 1 avrebbe dovuto
essere mantenuta fino alla divisione ereditaria e alla determinazione della
quota che spetta ad PI 2 in ragione del palesato conflitto di interessi che vi
sarebbe per PI 1 (reclamo pag. 8 ss).
5.1
La doglianza formulata
dalla RE 1 non presta il fianco alla critica. Infatti, come testé indicato
(vedi considerando D), la nomina del curatore ad hoc nella persona dell’CURA
1.
è stata concordata tra le parti. Spettava al curatore “assistere la minore
nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti tesi a stabilire l’entità della quota
ereditaria a lei spettante” e formalizzare l’atto di divisione ereditaria
(decisione della Commissione tutoria del 22 dicembre 2010). Sempre con
l’accordo delle parti, la Commissione tutoria ha ampliato il mandato del curatore
domandandogli di rivolgersi ad un legale __________ di sua fiducia per una
valutazione dal profilo del diritto __________ dell’esistenza della Fondazione __________
in relazione alla quota ereditaria di PI 2 (decisione della Commissione tutoria
del 22 febbraio 2012), e affidandogli la verifica regolare dei rendiconti mensili
degli investimenti operati dalla RE 1 (decisione della Commissione tutoria
dell’8 marzo 2012). Dai rapporti del curatore sono emersi diversi elementi problematici
in particolare di ordine fiscale in Svizzera e di carattere successorio in __________
(vedi consid. G e I). Ora, già con scritto del 19 dicembre 2011, il curatore
aveva proposto una soluzione di compromesso – corroborata in seguito dal parere
del 31 dicembre 2012 allestito dal prof. avv. __________ – volta alla
salvaguardia degli interessi patrimoniali della minore che avrebbe tuttavia
garantito il mantenimento di un certo controllo del suo patrimonio, come
auspicato da __________. Tale proposta definita dal curatore “l’unica
percorribile”, prevedendo invero lo scioglimento della RE 1, non è mai stata
approvata dalla fondazione, atteggiamento che inevitabilmente ha fatto sorgere
un dubbio legittimo sugli interessi da lei rappresentati (vedi sentenza CDP no.
Inc. 9.2014.89 del 9 febbraio 2015 consid. 3.1.). Di conseguenza, con scritto
del 1° ottobre 2013, il curatore CURA 1, ritenendo impossibile il raggiungimento
dell’accordo auspicato in merito alla divisione ereditaria “stante la
posizione assunta dalla RE 1”, ha considerato che il mandato a lui affidato
non avesse ragione di proseguire e ne ha chiesto la fine (vedi scritto del 1° ottobre
2013.
dell’CURA 1). Sicché, è proprio il mancato assenso da parte di RE 1 ad
avere compromesso il raggiungimento dell’accordo extragiudiziario necessario
alla formalizzazione della divisione ereditaria – oggi da lei asseritamente auspicata
– e impedito, di fatto, il completamento dei compiti attribuiti al curatore. Va
dato atto all’Autorità di protezione che, sulla stregua del curatore, ha
considerato che come tale la curatela ad hoc deve essere revocata
nell’impossibilità di adempiere completamente il mandato affidato al curatore.
6.
Vi è
tuttavia da chiedersi se si giustifichi, nel contesto attuale, modificare le mansioni
del curatore qualora una misura di protezione si imponesse ancora. Prosegue infatti
la reclamante che “la curatela (e la restrizione della facoltà di disporre
della madre che l’aveva preceduta e che ne è corollario) era, è e rimane
giustificata dalla situazione di conflitto di interessi” che oppone la
madre alla figlia (reclamo pag. 9). Per questi motivi, la RE 1 non solo
contesta la decisione adottata ma postula l’estensione del mandato del curatore
come asseritamente suggerito dal curatore ad hoc CURA 1.
6.1
Per quanto concerne la
decisione cautelare n. 8741 del 7 gennaio 2010 mediante la quale a PI 1 è stato
fatto divieto di “assumere, direttamente o per il tramite di terze persone
sue mandatarie, iniziative di qualsiasi natura a nome e per conto della figlia PI
2.
che eccedano quanto indispensabile nella normale amministrazione quotidiana”
senza previa approvazione da parte della Commissione tutoria, occorre
innanzitutto osservare che essa non poggia su una valida base legale. La
decisione mediante la quale è stato posto in essere il divieto in discussione
cita genericamente l’art. 307 CC che, tuttavia, non risulta applicabile quando
si tratta di proteggere la sostanza o i redditi del figlio. A tale scopo, il
legislatore ha infatti dedicato gli artt. 324 e 325 CC. Inoltre la decisione in
esame non è stata, nel corso degli anni, oggetto di approfondimento in vista
della sua conferma mediante decisione finale, a comprova dell’assenza di
comportamenti pregiudizievoli messi in atto da parte della madre della minore.
Diversamente la Fondazione __________ si sarebbe certamente attivata, coma ha
dimostrato di saper fare, presso l’Autorità di protezione per chiedere
l’adozione di misure più severe. Sia come sia, la reclamante non ha fornito nel
proprio reclamo elementi a tal punto rilevanti da mettere in dubbio la
diligente amministrazione da parte della madre della sostanza della figlia. Leggendo
le motivazioni contenute nell’atto di reclamo e nelle istanze successive – non
vigendo alcun divieto di nova – emerge invero che i motivi di
preoccupazione risiederebbero semmai nelle varie azioni intraprese dalla madre
a tutela delle spettanze ereditarie della figlia piuttosto che in una carente
amministrazione. Né dalla documentazione agli atti, né dalle allegazioni della
reclamante affiora un qualsivoglia elemento che induca a ritenere che la madre
di PI 2 abbia in un qualche modo nuociuto alla sostanza della figlia, sostanza
peraltro neppure in possesso di quest’ultima. Anche su questo punto, il reclamo,
carente di consistenza, non merita accoglimento.
6.2
La fondazione critica
l’Autorità di protezione di avere revocato la misura di protezione allorché un
conflitto d’interesse tra PI 1 e PI 2 sarebbe più che mai presente. Tale
conflitto sarebbe documentato dal fatto che – sempre a dire della reclamante –
la madre rivendicherebbe la qualità di beneficiaria della rendita di fr.
60'000.– annui che il defunto ha invece destinato al mantenimento della figlia
e che metterebbe in dubbio la titolarità del patrimonio ricevuto da PI 2 per il
tramite della fondazione.
6.3
Come peraltro già
rilevato dall’Autorità di protezione tramite decisione del 21 agosto 2014, la
nozione di “conflitto di interessi” a cui la reclamante fa ampio riferimento
non manca di destare qualche perplessità. Secondo dottrina, i genitori si
trovano in un conflitto di interessi quando utilizzano i beni del figlio allo
scopo di trarne un vantaggio esclusivo, poiché in una situazione di collisione
di interessi (CR CC I, Papaux Van Delden,
n. 7 ad art. 327 CC). Tralasciando le insinuazioni di comportamenti lesivi del
patrimonio di PI 2 – che sarebbero perseguibili penalmente qualora trovassero
conferma agli atti – sfugge alla comprensione quale interesse la fondazione rimproveri
alla madre di perseguire. Infatti, PI 1 non è erede di __________. Inoltre, non
risulta dal carteggio che vi siano legami di parentela con altri eredi del de
cujus il cui arricchimento a discapito di PI 2 potrebbe determinare
benefici per la madre. Mal si comprende dunque quale sia l’interesse giuridico palesato
che possa entrare in conflitto con quello della figlia volto alla divisione
della successione e alla tutela delle pretese ereditarie di PI 2.
6.4
Deve essere aggiunto a
scanso di equivoci che, se l’intero capitale della RE 1 è – o sarà – versato ad
PI 2 al compimento dei suoi 30 anni, il regolamento della fondazione statuisce
che PI 1 ne è unica beneficiaria dopo il decesso di __________ (art. 2.1. del
Regolamento della fondazione) a concorrenza di una reddita di fr. 60'000.–
annui, sottoposta all’onere di provvedere alle spese di PI 2. Pertanto, e
contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante fino al compimento del
30esimo compleanno di PI 2, l’unica beneficiaria della rendita è PI 1. Risulta
dunque da una semplice lettura del Regolamento della fondazione che era volontà
di __________ vedere PI 1 affiancare la figlia fino al conseguimento dei sui 30
anni per quanto concerne gli aspetti patrimoniali. Certamente, quest’ultima è
tenuta a rispettare l’onere di provvedere per il tramite della rendita al
mantenimento di PI 2. Se PI 1 dovesse contravvenire a tale onere, spetterebbe
alla fondazione assicurarne il rispetto e se del caso segnalare e documentare detta
violazione all’Autorità di protezione, eventualmente chiedendo – fino al
raggiungimento della maggiore età di PI 2 – l’istituzione di una curatela ex.
artt. 325 CC o 308 cpv. 3 CC e la limitazione dell’autorità parentale
corrispondentemente a detta misura e a concorrenza della rendita a lei annualmente
elargita.
7.
La reclamante prosegue
rimproverando all’Autorità di protezione di avere revocato la misura di
protezione in assenza di fatti nuovi che ne giustifichino la fine prima della
divisione ereditaria.
7.1
Nella presente
fattispecie, la curatela ad hoc instituita a favore della minore era
basata sull’art. 392 cpv. 2 vCC che prevedeva che, ad istanza di un
interessato o d’ufficio, l’autorità tutoria nominava un curatore, nei casi
previsti dalla legge, e, inoltre, quando in un determinato affare il
rappresentante ordinario di un minorenne o di un interdetto abbia interessi
propri in collisione con quelli della persona rappresentata. Benché mai convertita
dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre 2008
del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto di filiazione), alla eventuale revoca di una tale misura – che trova
il suo corrispettivo nell’attuale art. 306 cpv. 2 CC – si applica il nuovo diritto
di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).
7.2
Anche in
assenza di un rinvio esplicito, sono applicabili per analogia alle curatele
istituite in favore di minorenni (art. 306, 308, 309 e 325 CC), le disposizioni
sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina e alla
revoca del curatore (CommFam Protection de l’adulte, Zingaro, art. 327c n. 2; STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016
consid. 2.2.1, pubblicata in ZKE 3/2016, RJ 52-16).
7.3
Ai sensi dell'art. 399
cpv. 2 CC l'Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda
dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio quando non vi sia più
motivo di mantenerla. Ciò può avvenire per ragioni di fatto (per esempio perché
lo stato di salute della persona è migliorato) o di diritto (segnatamente
quando l’autorità di protezione cambia opinione sulla necessità o l’opportunità
della curatela) (cfr. Steinauer/Fontoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, pag. 555 no.
1258).
7.4
Conformemente al
principio di proporzionalità che governa l’istituzione, la modifica ma anche la
revoca di ogni provvedimento di protezione, tale misura deve essere tolta,
quando non appare più necessaria (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, pag. 239
no. 525; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 399 CC n. 2 e 15). In
particolar modo, deve essere revocata una misura quando decadono i motivi per i
quali è stata istituita, il curatelato è di nuovo in grado di provvedere ai
propri interessi (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC) o lo stato d’incapacità è superato
(art. 390 cpv. 1 n. 2 CC), viene meno il consenso della persona sotto curatela
di sostegno (art. 393 CC), la missione puntuale affidata al curatore ha preso
fine o il curatelato ha ancora bisogno di aiuto e di protezione, che possono
essere forniti dai suoi congiunti (art. 389 cpv. 1 n. 1 e 2) (CommFam
Protection de l’adulte, Meier,
art. 399 CC n. 16).
7.5
La
richiesta può essere formulata dall'interessato in ogni momento e non vi sono
periodi minimi di attesa tra due richieste di revoca o modifica. Quanto alla
forma della richiesta, una motivazione sommaria è sufficiente.
7.6
Al
contrario, sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
elencati, una misura deve essere completata o rinforzata quando il bisogno di
aiuto o le mansioni da svolgere aumentano (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 399 CC n. 20). Spetta all'autorità – tenuta a un riesame regolare della misura
– verificare se le condizioni materiali della revoca o modifica sono date.
7.7
L’istituzione, la
modifica e la revoca di una misura di protezione soggiacciono al principio
inquisitorio e all’applicazione d’ufficio del diritto (art. 446 CC, vedi anche Meier, Nouveau droit de la protection de
l’adulte: Introduction générale et système des curatelles, in RNRF 2013 pag. 73
ss, n. 83 pag. 99). L’art. 446 CC che definisce i principi
procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti, prevede che
l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le
informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli
accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno
specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata
dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica
d’ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio
illimitato, in virtù del quale l’autorità è perfettamente libera
nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità
inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128
III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.5A_843/2013,
consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
7.8
Nel
caso precipuo, come già ampiamente evidenziato, la madre ha dimostrato di
essere parte attiva e collaborante nel perseguimento degli interessi della
figlia circa la complessa situazione successoria a cui è confrontata.
L’Autorità di protezione è stata inoltre regolarmente implicata nei passi da
compiere, segnatamente dando l’autorizzazione alla madre di fare erigere
l’inventario inerente l’eredità di fu __________ (decisione dell’Autorità di
protezione n. 15770 del 24 gennaio 2014), considerando la madre legittimata a
rappresentare la figlia dinnanzi alle autorità __________
(decisione del 21 agosto 2014), incontrando i diversi legali __________ e prendendo in considerazione l’esito delle verifiche esperite in __________ (cfr. per esempio parere dell’avv. dott. __________ del 20 gennaio
2014). La madre si è presa carico delle spese di queste – inevitabilmente –
costose iniziative in un contesto in cui la fondazione ha bloccato l’erogazione
della rendita mensile a PI 1. Alla luce di quanto indicato, non appare più
proporzionato e di conseguenza giustificato, il mantenimento della misura di
protezione. Anche su questo punto, la decisione impugnata sfugge alla censura.
7.9
Infine,
come menzionato, la protezione dei beni del minore è concretizzata agli artt.
318.
ss CC, da regole di amministrazione che i detentori dell’autorità parentale
sono tenuti a rispettare, segnatamente quella di un amministrazione diligente
dei beni del minore. In caso di mancato rispetto di tali regole di
amministrazione il detentore soggiace per quanto attiene alla responsabilità
alle stesse regole del mandatario (art. 327 CC che rimanda agli artt. 321a ss e
398.
CO; CR CC I, Papaux van Delden,
n. 1 ad art. 327 CC). Il Codice civile fornisce pertanto mezzi concreti e
immediati a tutela della minore, prevedendo peraltro che spetta all’Autorità di
protezione prendere le misure opportune quando la diligente amministrazione dei
beni del figlio non è più garantita. Lo stesso non si può dire della posizione
della minore nei confronti della fondazione __________ che si è finora
prodigata in numerose e dispendiose pratiche giudiziarie, in ultima analisi a
discapito delle spettanze ereditarie di PI 2, alla stregua del reclamo in
esame, ove gli interessi perseguiti e lo scopo di tutela della minore e del suo
patrimonio appaiono finanche dubbi (vedi anche sentenza CDP inc. n. 9.2014.89.
del 9 febbraio 2015).
8.
La reclamante
sostiene inoltre che PI 1 non avrebbe rispettato gli ordini fatti dall’Autorità
di protezione di allestire l’inventario della sostanza di PI 2 entro il 24
febbraio 2014, presentare annualmente il rendiconto della sostanza di PI 2 e
presentare ogni sei mesi un rapporto circa l’andamento delle pratiche successorie.
Alla stregua di questa doglianza, vengono menzionate le vendite delle proprietà
immobiliari donate ad PI 2. Poco giova approfondire il tema poiché esula
dell’oggetto della presente sentenza così come definito ai considerandi 2 e 3 e
dunque da considerare irricevibile. Invero, va rilevato a titolo abbondanziale
che tali critiche non trovano conferma agli atti. Sia come sia, le diverse
attività intraprese dalla madre e menzionate nel reclamo e nelle istanze
successive ancora non implicano, cosi come esposte, la violazione delle norme
menzionate a tutela dei beni della minore – o un tentativo di rilevanza penale
di sottrazione del patrimonio della figlia – in base al quale l’Autorità di
protezione dovrebbe ripristinare una misura di curatela ad hoc.
Per i motivi elencati, la decisione impugnata deve essere confermata e
il reclamo respinto, nella misura della sua ricevibilità.
II. Sulla restituzione
dell’effetto sospensivo
9.
L’Autorità
di protezione ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale reclamo contro la
decisione impugnata “per permettere alla madre, PI 1 e ai rappresentanti di PI
2.
di agire celermente”. La RE 1 contesta a titolo preliminare la tolta
dell’effetto sospensivo considerando che vi sia “più che un fondato timore
che nelle more della procedura ricorsuale PI 1 possa concretizzare
ulteriormente le iniziative lesive degli interessi e dei diritti di PI 2”. L'emanazione
del presente giudizio rende priva di oggetto, nella misura in cui è superata
dagli eventi, l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel
reclamo.
III. Sulle domande di provvedimenti
cautelari
10.
Nel proprio reclamo, a
titolo cautelare, a motivo che PI 1 avrebbe assunto dei comportamenti lesivi
degli interessi della figlia, da una parte, nell’avviare diverse procedure
nell’ambito della devoluzione successoria del defunto __________ “ostacolando
così la divisione dell’eredità” e dall’altra, non avendo adempiuto nessuno
dei passi a lei imposti tramite decisione del 23 gennaio 2014 (Ris. n. 15769),
segnatamente presentare un inventario della sostanza, un rendiconto semestrale
della sostanza della figlia e esibire ogni mese un rapporto circa l’andamento
delle pratiche successorie, la reclamante domanda l’adozione di “provvedimenti
analoghi a quelli oggetto delle Ris. no. 8741 e Ris. no. 10224)” (reclamo
pag. 6). La domanda summenzionata di provvedimenti cautelari è stata reiterata
con istanza dell’8 giugno 2016.
Così come la richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo, l’istanza di adozione di
provvedimenti cautelari è priva di oggetto in prosieguo dell’emanazione della
presente sentenza.
11.
Gli
oneri processali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico della
reclamante, che riconoscerà una equa partecipazione per le ripetibili di PI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto nella misura della sua ricevibilità. Di conseguenza la decisione
n. 15458 del 17 giugno 2015 dell’Autorità di protezione è confermata.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2300.–
b) spese fr.
200.–
fr.
2500.–
sono posti a carico della
reclamante che rifonderà a PI 1 fr. 4000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.