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Decisione

9.2015.155

Diniego di concessione dell' assistenza giudiziaria nell'ambito di una procedura di istituzione di una curatela

19 febbraio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con istanza del 30

maggio 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) RE 1, patrocinato dall’avv. PR 1, ha chiesto

l’istituzione di una curatela volontaria ai sensi degli art. 393 e 394 CC. Contestualmente

all’istanza egli ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e al gratuito patrocinio. Tramite decisione 16 ottobre 2015

l’Autorità di protezione ha poi accolto la richiesta di RE 1, limitatamente

all’istituzione della misura, e ha istituito a suo favore una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni, nominando l’avv. PR 1 quale

curatrice. L’onorario della curatrice è stato fissato in fr. 40.-/h per un

massimo di 75 ore annuali, per un importo complessivo di fr. 3'000.-, oltre al

rimborso delle spese.

B. Nel frattempo, tramite

decisione 6 agosto 2015, l’Autorità di protezione aveva respinto la richiesta

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, ritenendo non adempiuti i requisiti per la sua concessione,

considerato che, a suo dire, la richiesta tesa a fare istituire la misura di

protezione, con proposta della persona da designare quale curatore, avrebbe

potuto essere presentata con semplice istanza del diretto interessato, senza

l’intervento di un patrocinatore.

C. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo 7 settembre 2015. Egli sostiene che la

procedura di istituzione di una curatela “anche se volontaria non è un

procedimento semplice, senza complicazioni”. In ragione del suo stato di

debolezza, l’assistenza di un legale risultava, a suo dire, necessaria per

procedere alla richiesta di istituzione di una misura di protezione.

Contestualmente al reclamo, RE 1 ha pure chiesto l’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria, con la designazione quale patrocinatrice d’ufficio

dell’avv. PR 1.

D. Nelle proprie

osservazioni, l’Autorità di protezione ha sostenuto che l’assistenza

giudiziaria non può essere concessa nel caso in esame, non trattandosi di una

procedura giudiziaria e non avendo l’istruttoria conseguenze di rilievo per il

reclamante. Secondo l’autorità di protezione, l’esigenza di un legale a carico

della collettività non era quindi giustificata.

E. Con replica del 16

ottobre 2015 il reclamante ha sostenuto che senza la collaborazione della

patrocinatrice probabilmente avrebbe rinunciato alla procedura, ritenute le

difficoltà insite nella medesima. Inoltre l’intervento della patrocinatrice

avrebbe, a suo dire, permesso di risparmiare tempo e denaro.

F. Il 5 novembre 2015

l’Autorità di protezione ha duplicato postulando nuovamente l’infondatezza della

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione giorni e minorenni sono impugnabili mediante

reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella

composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7

LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

Le decisioni in materia di

assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a

decidere nel merito i gravami contro le decisioni dell’autorità concedente. Il

ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il

merito. [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo

2011.

(LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

Applicandosi in questo

caso l’art. 450b CC, il reclamo – interposto il 7 settembre 2015 e ricevuto

dallo scrivente Tribunale l’8 settembre 2015 contro una decisione emanata il 6

agosto 2015 – è tempestivo.

2.

Ai

sensi dell’art. 2 LAG, l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone

dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative.

Giusta l’art. 117 CPC,

applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia

priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio

comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare

i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un

avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo

(art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). La natura giuridica della procedura in questione

non interessa, poiché di principio la possibilità di nominare un patrocinatore

entra in considerazione per ogni procedura dove il richiedente è coinvolto, se

è necessario per la tutela dei suoi interessi. Tradizionalmente i criteri da

ritenere per la nomina di un patrocinatore d’ufficio sono piuttosto quelli a

sapere se a) gli interessi del richiedente sono toccati in modo importante (cosicché

potrebbe giustificarsi maggior prudenza in questioni meramente finanziarie);

b) se la causa è fattualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere

necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per

tutelare i suoi diritti; c) le capacità del richiedente di districarsi e di

comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua

formazione e capacità segnatamente linguistiche (CPC comm, Trezzini, art. 118 p. 473).

3.

Il reclamante

sostiene che, nel caso in esame, era necessaria l’assistenza di un patrocinatore

per la presentazione dell’istanza di istituzione della misura di protezione a

suo favore (segnatamente una curatela chiesta per difficoltà a gestire le sue

finanze). Egli ritiene che la procedura avesse conseguenze giuridiche di

rilievo, visto che era suscettibile di causare un serio pregiudizio alla sua

situazione giuridica. RE 1 reputa quindi che era un suo diritto avere

l’assistenza di un legale che lo guidasse nel procedimento e tutelasse i suoi

diritti materiali e procedurali nei confronti dell’Autorità “alfine di evitare

che l’ingerenza dello Stato” si estendesse oltre “quanto richiede il caso

concreto” oppure, al contrario, non ne tenesse adeguatamente conto. Il

reclamante sostiene che il suo agire è caratterizzato da “una sua incapacità di

fondo, inerente la sua persona, di gestire in modo adeguato i suoi affari”. Di

conseguenza egli ritiene che fosse indispensabile il sostegno di un

patrocinatore.

Di avviso contrario

è invece l’Autorità di protezione, che pretende che non vi siano

giustificazioni per accordare al reclamante l’assistenza giudiziaria, non trattandosi

di una procedura giudiziaria, considerato inoltre che la procedura di richiesta/istituzione

di una curatela è retta dal principio inquisitorio e dalla massima d’ufficio, sulla

cui base l’Autorità accerta i fatti e applica il diritto. L’Autorità di protezione

osserva che lo scopo e lo spirito della concessione dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio sono “di consentire al curatelato di poter difendere

adeguatamente i suoi interessi in procedimenti giudiziari specifici e non di

certo” di avere “a sua disposizione un legale a spese della collettività”. Secondo

l’Autorità di protezione, molti dei compiti elencati dal reclamante per

giustificare l’esigenza di un avvocato non possono rientrare nell’ambito di un

patrocinio legale bensì si tratta di compiti di spettanza di un curatore. Peraltro,

l’Autorità è dell’avviso che la concessione del beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio deve avvenire per scopi precisi e

delimitati e non “per la gestione di pratiche correnti amministrative

attribuite per legge e giurisprudenza al curatore”. In sede di duplica

l’Autorità di protezione ha pure specificato che nel primo anno di mandato, il curatore

ha diritto al compenso totale previsto dalla decisione di istituzione della

misura. Di conseguenza, l’avv. PR 1 avrebbe diritto “alle 75 ore, che

dovrebbero per l’appunto coprire i costi della sua consulenza ed i lavori

preparatori da lei eseguiti sino al momento dell’istituzione della misura,

compreso ovviamente l’allestimento dell’inventario e la gestione della curatela

che, nel caso specifico, si limita a due mesi e mezzo”. Al proposito,

l’Autorità di protezione ha precisato pure che l’assistenza giudiziaria va

chiesta all’autorità presso la quale è pendente una causa ed ha effetto a

partire dalla presentazione della domanda, di principio non coprendo i costi

precedenti, mentre il reclamante l’ha chiesta in data 30 maggio 2015 a partire

dal 12 maggio 2015. Infine, per quanto riguarda il lavoro svolto dall’avv. PR 1,

si tratta, secondo l’Autorità di protezione, di “compiti che rientrano

nell’ordinaria gestione curatelare e per la quale non sono necessarie

particolari competenze o qualifiche giuridiche”.

4.

Come visto, la possibilità

di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione per ogni

procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei

suoi diritti. I criteri da ritenere sono quelli a sapere se gli interessi del richiedente

siano toccati in modo importante, se la causa sia fattualmente e giuridicamente

complessa, tanto da rendere necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento

di un patrocinatore per tutelare i suoi diritti e le capacità del richiedente

di districarsi e di comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo

anche conto della sua formazione e capacità segnatamente linguistiche (Trezzini, op. cit., art. 118 p. 473).

Anche laddove la

procedura sia retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche famigliari

aventi per oggetto aspetti di diritto di visita) ciò non significa che il

patrocinio di un avvocato divenga inutile, visto l’obbligo delle parti di collaborare

con il giudice (assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità

materiale. A maggior ragione, poi, se la procedura incide profondamente sui

diritti della parte in questione (ad esempio in tema di privazione della

libertà a scopo di assistenza) (Trezzini,

op. cit., art. 118 p. 474).

Concretamente

il giudice deve pertanto valutare la necessità di un patrocinatore d’ufficio in

ogni singola procedura, fosse essa anche retta dal principio inquisitorio. Soprattutto

in tematiche di natura famigliare questa valutazione non dev’essere

eccessivamente rigorosa né limitata a un mero ragionamento indirizzato ai soli

meccanismi procedurali o alla massima applicabile (Trezzini, op. cit., art. 118 p. 474). Il ruolo dell’avvocato

non si limita, in questi casi, al solo diritto materiale o processuale, ma

svolge anche compiti di mediatore, di paciere, di interlocutore e di filtro con

il cliente. Ruoli che, in un contesto spesso emotivamente assai connotato, sono

determinanti e vanno pure considerati nel valutare la necessità di un

patrocinatore d’ufficio.

5.

Nel caso in esame,

malgrado l’opinione espressa dal reclamante, non è dimostrata in alcun modo

l’esigenza di un patrocinatore che fornisca una consulenza giuridica nella fase

di presentazione dell’istanza e dell’istruttoria poi condotta dall’Autorità di

protezione. La procedura che ha visto coinvolto RE 1 era una procedura semplice,

nella quale alla richiesta di protezione da parte dell’interessato ha fatto

seguito un’istruttoria per la verifica del suo stato di debolezza e dei presupposti

per l’istituzione di una misura a suo favore. Non si è trattato di una procedura

che ha inciso profondamente sui diritti dell’interessato, nella misura in cui,

per di più, l’Autorità di protezione ha concluso con l’accoglimento della sua

istanza. Non fosse stato il caso, l’interessato avrebbe in ogni caso ancora

potuto insorgere contro tale decisione presso la scrivente Camera, chiedendo

(vista, in tal caso, la natura e la complessità della procedura) l’ammissione

al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

Malgrado possa essere

ammesso uno stato di debolezza del reclamante, in un procedimento di

istituzione di una misura di protezione, privo di complicazioni come è il caso

in esame, l’esigenza di essere rappresentato da un legale (a spese della

collettività) non può essere ammessa. Siamo infatti in presenza di una

procedura che non necessitava di particolari conoscenze, né dell’esecuzione di

particolari formalità. Va evidenziato che, per formulare una richiesta come

quella del reclamante tendente a essere aiutato tramite una misura di

protezione, bastava una telefonata all’Autorità di protezione. Peraltro, giova

ricordare che – come rettamente evidenziato dall’Autorità di protezione – le

spese della richiesta, formulata per il tramite dell’avv. PR 1, di istituire una

curatela e di nominare la stessa patrocinatrice quale curatrice, rientrano

semmai nei rimborsi che la curatrice avv. PR 1 – nel frattempo designata a tale

funzione – può chiedere nell’ambito della fatturazione delle sue prestazioni

per l’anno 2015.

6.

Visto quanto sopra, il

reclamo va respinto.

Quanto all’istanza di

ammissione al gratuito patrocinio in questa sede, si rammenta che giusta l’art.

117.

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda

non appaia priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito

patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario

per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è

patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione

del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

Nel caso specifico, il

gravame difettava sin dal principio la probabilità di esito favorevole, ritenuta

l’infondatezza degli argomenti sollevati dal reclamante. Di conseguenza, la

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico di RE

1.

3. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

formulata da RE 1 è respinta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.