9.2015.155
Diniego di concessione dell' assistenza giudiziaria nell'ambito di una procedura di istituzione di una curatela
19 febbraio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.155
Lugano
19 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il diniego di concedere l’assistenza giudiziaria e il
gratuito patrocinio nell’ambito di una procedura di istituzione di una
curatela ai sensi degli art. 393 e 394 CC chiesta dal reclamante
giudicando
sul reclamo del 7 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 6 agosto 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con istanza del 30
maggio 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) RE 1, patrocinato dall’avv. PR 1, ha chiesto
l’istituzione di una curatela volontaria ai sensi degli art. 393 e 394 CC. Contestualmente
all’istanza egli ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio. Tramite decisione 16 ottobre 2015
l’Autorità di protezione ha poi accolto la richiesta di RE 1, limitatamente
all’istituzione della misura, e ha istituito a suo favore una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni, nominando l’avv. PR 1 quale
curatrice. L’onorario della curatrice è stato fissato in fr. 40.-/h per un
massimo di 75 ore annuali, per un importo complessivo di fr. 3'000.-, oltre al
rimborso delle spese.
B. Nel frattempo, tramite
decisione 6 agosto 2015, l’Autorità di protezione aveva respinto la richiesta
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, ritenendo non adempiuti i requisiti per la sua concessione,
considerato che, a suo dire, la richiesta tesa a fare istituire la misura di
protezione, con proposta della persona da designare quale curatore, avrebbe
potuto essere presentata con semplice istanza del diretto interessato, senza
l’intervento di un patrocinatore.
C. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 7 settembre 2015. Egli sostiene che la
procedura di istituzione di una curatela “anche se volontaria non è un
procedimento semplice, senza complicazioni”. In ragione del suo stato di
debolezza, l’assistenza di un legale risultava, a suo dire, necessaria per
procedere alla richiesta di istituzione di una misura di protezione.
Contestualmente al reclamo, RE 1 ha pure chiesto l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, con la designazione quale patrocinatrice d’ufficio
dell’avv. PR 1.
D. Nelle proprie
osservazioni, l’Autorità di protezione ha sostenuto che l’assistenza
giudiziaria non può essere concessa nel caso in esame, non trattandosi di una
procedura giudiziaria e non avendo l’istruttoria conseguenze di rilievo per il
reclamante. Secondo l’autorità di protezione, l’esigenza di un legale a carico
della collettività non era quindi giustificata.
E. Con replica del 16
ottobre 2015 il reclamante ha sostenuto che senza la collaborazione della
patrocinatrice probabilmente avrebbe rinunciato alla procedura, ritenute le
difficoltà insite nella medesima. Inoltre l’intervento della patrocinatrice
avrebbe, a suo dire, permesso di risparmiare tempo e denaro.
F. Il 5 novembre 2015
l’Autorità di protezione ha duplicato postulando nuovamente l’infondatezza della
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione giorni e minorenni sono impugnabili mediante
reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella
composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7
LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Le decisioni in materia di
assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a
decidere nel merito i gravami contro le decisioni dell’autorità concedente. Il
ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il
merito. [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo
2011.
(LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.
Applicandosi in questo
caso l’art. 450b CC, il reclamo – interposto il 7 settembre 2015 e ricevuto
dallo scrivente Tribunale l’8 settembre 2015 contro una decisione emanata il 6
agosto 2015 – è tempestivo.
2.
Ai
sensi dell’art. 2 LAG, l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone
dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la
possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e
amministrative.
Giusta l’art. 117 CPC,
applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia
priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio
comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare
i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un
avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo
(art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). La natura giuridica della procedura in questione
non interessa, poiché di principio la possibilità di nominare un patrocinatore
entra in considerazione per ogni procedura dove il richiedente è coinvolto, se
è necessario per la tutela dei suoi interessi. Tradizionalmente i criteri da
ritenere per la nomina di un patrocinatore d’ufficio sono piuttosto quelli a
sapere se a) gli interessi del richiedente sono toccati in modo importante (cosicché
potrebbe giustificarsi maggior prudenza in questioni meramente finanziarie);
b) se la causa è fattualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere
necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per
tutelare i suoi diritti; c) le capacità del richiedente di districarsi e di
comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua
formazione e capacità segnatamente linguistiche (CPC comm, Trezzini, art. 118 p. 473).
3.
Il reclamante
sostiene che, nel caso in esame, era necessaria l’assistenza di un patrocinatore
per la presentazione dell’istanza di istituzione della misura di protezione a
suo favore (segnatamente una curatela chiesta per difficoltà a gestire le sue
finanze). Egli ritiene che la procedura avesse conseguenze giuridiche di
rilievo, visto che era suscettibile di causare un serio pregiudizio alla sua
situazione giuridica. RE 1 reputa quindi che era un suo diritto avere
l’assistenza di un legale che lo guidasse nel procedimento e tutelasse i suoi
diritti materiali e procedurali nei confronti dell’Autorità “alfine di evitare
che l’ingerenza dello Stato” si estendesse oltre “quanto richiede il caso
concreto” oppure, al contrario, non ne tenesse adeguatamente conto. Il
reclamante sostiene che il suo agire è caratterizzato da “una sua incapacità di
fondo, inerente la sua persona, di gestire in modo adeguato i suoi affari”. Di
conseguenza egli ritiene che fosse indispensabile il sostegno di un
patrocinatore.
Di avviso contrario
è invece l’Autorità di protezione, che pretende che non vi siano
giustificazioni per accordare al reclamante l’assistenza giudiziaria, non trattandosi
di una procedura giudiziaria, considerato inoltre che la procedura di richiesta/istituzione
di una curatela è retta dal principio inquisitorio e dalla massima d’ufficio, sulla
cui base l’Autorità accerta i fatti e applica il diritto. L’Autorità di protezione
osserva che lo scopo e lo spirito della concessione dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio sono “di consentire al curatelato di poter difendere
adeguatamente i suoi interessi in procedimenti giudiziari specifici e non di
certo” di avere “a sua disposizione un legale a spese della collettività”. Secondo
l’Autorità di protezione, molti dei compiti elencati dal reclamante per
giustificare l’esigenza di un avvocato non possono rientrare nell’ambito di un
patrocinio legale bensì si tratta di compiti di spettanza di un curatore. Peraltro,
l’Autorità è dell’avviso che la concessione del beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio deve avvenire per scopi precisi e
delimitati e non “per la gestione di pratiche correnti amministrative
attribuite per legge e giurisprudenza al curatore”. In sede di duplica
l’Autorità di protezione ha pure specificato che nel primo anno di mandato, il curatore
ha diritto al compenso totale previsto dalla decisione di istituzione della
misura. Di conseguenza, l’avv. PR 1 avrebbe diritto “alle 75 ore, che
dovrebbero per l’appunto coprire i costi della sua consulenza ed i lavori
preparatori da lei eseguiti sino al momento dell’istituzione della misura,
compreso ovviamente l’allestimento dell’inventario e la gestione della curatela
che, nel caso specifico, si limita a due mesi e mezzo”. Al proposito,
l’Autorità di protezione ha precisato pure che l’assistenza giudiziaria va
chiesta all’autorità presso la quale è pendente una causa ed ha effetto a
partire dalla presentazione della domanda, di principio non coprendo i costi
precedenti, mentre il reclamante l’ha chiesta in data 30 maggio 2015 a partire
dal 12 maggio 2015. Infine, per quanto riguarda il lavoro svolto dall’avv. PR 1,
si tratta, secondo l’Autorità di protezione, di “compiti che rientrano
nell’ordinaria gestione curatelare e per la quale non sono necessarie
particolari competenze o qualifiche giuridiche”.
4.
Come visto, la possibilità
di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione per ogni
procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei
suoi diritti. I criteri da ritenere sono quelli a sapere se gli interessi del richiedente
siano toccati in modo importante, se la causa sia fattualmente e giuridicamente
complessa, tanto da rendere necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento
di un patrocinatore per tutelare i suoi diritti e le capacità del richiedente
di districarsi e di comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo
anche conto della sua formazione e capacità segnatamente linguistiche (Trezzini, op. cit., art. 118 p. 473).
Anche laddove la
procedura sia retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche famigliari
aventi per oggetto aspetti di diritto di visita) ciò non significa che il
patrocinio di un avvocato divenga inutile, visto l’obbligo delle parti di collaborare
con il giudice (assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità
materiale. A maggior ragione, poi, se la procedura incide profondamente sui
diritti della parte in questione (ad esempio in tema di privazione della
libertà a scopo di assistenza) (Trezzini,
op. cit., art. 118 p. 474).
Concretamente
il giudice deve pertanto valutare la necessità di un patrocinatore d’ufficio in
ogni singola procedura, fosse essa anche retta dal principio inquisitorio. Soprattutto
in tematiche di natura famigliare questa valutazione non dev’essere
eccessivamente rigorosa né limitata a un mero ragionamento indirizzato ai soli
meccanismi procedurali o alla massima applicabile (Trezzini, op. cit., art. 118 p. 474). Il ruolo dell’avvocato
non si limita, in questi casi, al solo diritto materiale o processuale, ma
svolge anche compiti di mediatore, di paciere, di interlocutore e di filtro con
il cliente. Ruoli che, in un contesto spesso emotivamente assai connotato, sono
determinanti e vanno pure considerati nel valutare la necessità di un
patrocinatore d’ufficio.
5.
Nel caso in esame,
malgrado l’opinione espressa dal reclamante, non è dimostrata in alcun modo
l’esigenza di un patrocinatore che fornisca una consulenza giuridica nella fase
di presentazione dell’istanza e dell’istruttoria poi condotta dall’Autorità di
protezione. La procedura che ha visto coinvolto RE 1 era una procedura semplice,
nella quale alla richiesta di protezione da parte dell’interessato ha fatto
seguito un’istruttoria per la verifica del suo stato di debolezza e dei presupposti
per l’istituzione di una misura a suo favore. Non si è trattato di una procedura
che ha inciso profondamente sui diritti dell’interessato, nella misura in cui,
per di più, l’Autorità di protezione ha concluso con l’accoglimento della sua
istanza. Non fosse stato il caso, l’interessato avrebbe in ogni caso ancora
potuto insorgere contro tale decisione presso la scrivente Camera, chiedendo
(vista, in tal caso, la natura e la complessità della procedura) l’ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
Malgrado possa essere
ammesso uno stato di debolezza del reclamante, in un procedimento di
istituzione di una misura di protezione, privo di complicazioni come è il caso
in esame, l’esigenza di essere rappresentato da un legale (a spese della
collettività) non può essere ammessa. Siamo infatti in presenza di una
procedura che non necessitava di particolari conoscenze, né dell’esecuzione di
particolari formalità. Va evidenziato che, per formulare una richiesta come
quella del reclamante tendente a essere aiutato tramite una misura di
protezione, bastava una telefonata all’Autorità di protezione. Peraltro, giova
ricordare che – come rettamente evidenziato dall’Autorità di protezione – le
spese della richiesta, formulata per il tramite dell’avv. PR 1, di istituire una
curatela e di nominare la stessa patrocinatrice quale curatrice, rientrano
semmai nei rimborsi che la curatrice avv. PR 1 – nel frattempo designata a tale
funzione – può chiedere nell’ambito della fatturazione delle sue prestazioni
per l’anno 2015.
6.
Visto quanto sopra, il
reclamo va respinto.
Quanto all’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio in questa sede, si rammenta che giusta l’art.
117.
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda
non appaia priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito
patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario
per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è
patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione
del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
Nel caso specifico, il
gravame difettava sin dal principio la probabilità di esito favorevole, ritenuta
l’infondatezza degli argomenti sollevati dal reclamante. Di conseguenza, la
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico di RE
1.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
formulata da RE 1 è respinta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.