9.2015.162
Condizioni per l'istituzione di una misura ufficiale, principio della sussidiarietà
25 febbraio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.162
Lugano
25 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale in favore
di PI 1
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 20 agosto 2015 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 1943 ed è domiciliata a __________. Dal matrimonio con __________,
oramai deceduto, sono nati i figli PI 2 (1964), PI 3 (1965) e RE 1 (1970).
Il 9 gennaio
2015 PI 3 ha inoltrato, a nome suo e del fratello PI 2, un’istanza all’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione)
chiedendo l’istituzione di una misura in favore della madre. Da tempo la
sorella RE 1, senza impiego ed entrate finanziarie, si era trasferita presso il
domicilio materno isolando la madre, malata, dal resto della famiglia. Gli
istanti erano seriamente preoccupati in merito allo stato personale e
gestionale della madre.
B. L’Autorità di protezione ha quindi avviato i necessari accertamenti e
convocato le parti. L’intimazione della convocazione alle signore RE 1PI 1 è
stata fatta per il tramite della Polizia cantonale di __________, quelle
precedenti erano, infatti, ritornate al mittente.
Dall’incontro
è emerso che la signora PI 1 non era seguita da un medico e che non c’erano
certificati aggiornati sul suo stato di salute; l’Autorità di protezione ha
quindi chiesto alla signora RE 1 di inviarne uno entro il 15 aprile 2015. Il 30
aprile 2015 l’Autorità di protezione ha impartito un nuovo termine per
presentare il richiesto certificato, trascorso tuttavia infruttuosamente, come
il primo.
C. Ritenuta
la necessità di poter stabilire quanto prima lo stato di salute della signora PI
1, con decisione 430/15 intimata il 21 luglio 2015 l'Autorità di protezione ha
quindi ordinato il suo ricovero a scopo peritale ai sensi dell'art. 449 CC
presso la Clinica __________. Nel contempo ha affidato al dott. med. __________
il mandato di eseguire una perizia sullo stato psicofisico della signora PI 1.
Preso atto del rapporto richiesto e sentita la signora, l'Autorità di
protezione ha deciso, con decisione 470/15, intimata il 20 agosto 2015,
l'istituzione in favore di PI 1 di una curatela generale ai sensi dell'art. 398
CC. In veste di curatrice è stata designata la signora CURA 1.
D. Avverso
la predetta decisione è insorta, con reclamo 21 settembre 2015, RE 1
chiedendone l'annullamento. Pur non contestando il decadimento cognitivo della
madre, la reclamante sostiene di aver sempre provveduto al suo aiuto quotidiano
e di essere in grado di continuare anche in futuro ad offrire la necessaria
assistenza. La misura viola a suo dire il principio della sussidiarietà, oltre
a quello della proporzionalità; una curatela di gestione sarebbe stata più che
sufficiente.
E. Con
osservazioni 3 ottobre 2015 PI 2 e PI 3 hanno chiesto di respingere il gravame,
di confermare nel ruolo di curatrice CURA 1, di far ordine a RE 1 di lasciare
immediatamente l'abitazione di PI 1 per risistemarla e di far divieto alla
sorella di avere ogni forma di contatto con la madre, se non espressamente
autorizzata dalla curatrice. A loro modo di vedere la sorella RE 1 non ha,
infatti, assistito la madre ma l'ha fatta vivere in condizioni precarie e di
trascuratezza, come comprovato dalle foto scattate durante l'intervento a
domicilio a seguito del ricovero. La reclamante avrebbe, inoltre, profittato
delle entrate finanziarie materne e originato procedure esecutive per non aver
adeguatamente assistito la madre dal profilo gestionale.
F. All'accoglimento
del gravame si è pure opposta l'Autorità di protezione con osservazioni 3/5
novembre 2015. Essa ritiene che dall'esame cronologico della procedura messa in
atto emerge che l'Autorità di protezione ha cercato in ogni modo di coinvolgere
la figlia convivente in relazione allo stato di salute della madre, alla sua
cura e al suo sostegno ottenendo, tuttavia, solo dell’ostruzionismo tanto da
dover far ricoverare PI 1 per accertamenti. Gli atti dimostrano, semmai,
l'incapacità della reclamante di occuparsi della madre. Inoltre, RE 1 versa in
una situazione finanziaria problematica e con l'unico reddito rappresentato
dalla rendita AVS della propria madre PI 1, ragion per cui il preteso
accudimento risulta perlomeno problematico. I comportamenti di RE 1 permettono,
in definitiva, di stabilire la sua inadeguatezza a gestire le problematiche
della madre e dei suoi beni.
G. Con
replica 18 novembre 2015 RE 1 si è riconfermata nelle sue richieste di giudizio
contestando la sua incapacità ad accudire la madre e postulando la sua nomina a
curatrice. Con duplica 8 dicembre 2015 PI 2 e PI 3 si sono riconfermati nelle
loro osservazioni e richieste, sottolineando ancora l'incapacità della sorella
ad occuparsi della cura della madre.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di
protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un
giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2
cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’art.
390.
CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare,
l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona
maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in
parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo
stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause
della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi
stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de
l’adulte, Meier, art. 390 CC n.
25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
La demenza, in particolare quella senile,
rientra nella nozione di turba psichica (BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 11).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è
ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre
che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di
designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di
debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno
di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della
curatela) (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid,
ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel,
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).
Infine,
conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno
ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere
adeguatamente garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag.
6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.
138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389
cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2
Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.
138).
3.
In concreto è incontestato che PI 1 è affetta da
una demenza tipo Alzheimer di gravità lieve-moderata con chiaro deficit
mnestico ovvero da una turba psichica ai sensi dell’art. 390
cpv. 1 n. 1 CC. La signora è una
persona estremamente influenzabile, con una capacità di intendere e volere
seriamente compromessa, disorientata sul piano personale/familiare e
francamente disorientata lungo le coordinate temporali/spaziali; la signora
necessita o di una badante con servizi infermieristici domiciliari e
frequentazione di un centro diurno oppure di una istituzionalizzazione in casa
anziani (cfr. rapporto 7 agosto 2015 della Clinica __________ in esito agli
esami testistici effettuati durante la degenza dal 3 all'8 agosto 2015). Il suo
bisogno di protezione e di assistenza è quindi pacifico: PI 1 è già ora incapace di provvedere
autonomamente ai propri interessi sia gestionali sia personali, la prognosi è
infausta, è notorio che si tratta di malattie irreversibili che peggiorano col
passare del tempo. Attualmente è peraltro ricoverata presso la Casa __________.
La stessa signora RE 1, seppur confusa, percepisce le sue difficoltà, i suoi
problemi di memoria e ritiene di non essere più in grado di fare niente, ciò
che la preoccupa e angoscia (cfr. verbale 17 agosto 2015 dell’incontro fra la
signora PI 1 e il delegato comunale).
In definitiva, la signora PI 1 necessita di
qualcuno che si occupi costantemente di lei per tutto quel che concerne la cura
della persona, degli interessi patrimoniali e delle relazioni giuridiche, così
come previsto dall'art. 398 CC.
4.
È ben vero, come sostenuto dalla reclamante, che le misure ufficiali
vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può
essere adeguatamente garantita in altro modo. In concreto, tuttavia, dagli atti
appare in modo inequivocabile che la reclamante, che si è proposta quale
persona di cura per la madre, sopravvaluti le sue capacità e competenze e che,
addirittura, operi una lettura distorta della realtà dei fatti.
RE 1, solo per citare alcuni
episodi di cui agli atti, non ha minimante collaborato in corso di procedura,
non ha ritirato la corrispondenza destinata alla madre imponendo la notifica
degli atti a mezzo polizia (cfr. ricevuta di consegna del 19 marzo 2014), in
corso di udienza non ha dato le minime informazioni richieste sulla situazione
della madre (cfr. verbale del 26 marzo 2015), non ha prodotto i certificati
medici richiesti tanto da obbligare l'autorità ad un intervento invasivo quale
il ricovero forzato (decisione 430/15 del 21 luglio 2015). Intervento, questo,
che ha comunque permesso di constatare e documentare con delle foto (agli atti)
l'indicibile disordine e degrado dell'abitazione in cui risiedeva la madre e
che la reclamante si è ben guardata dal contestare. Non da ultimo, risulta pure
incontestato che RE 1 non ha fonti di reddito, è quindi palese che per vivere
attingeva alle risorse materne.
Ne discende
che RE 1 non è idonea a seguire la madre, né come assistente, né come
curatrice.
5.
In
definitiva, il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata
confermata. Non possono, per contro, essere accolte le richieste di PI 2 e PI 3
in merito allo sfratto della sorella e al divieto di incontrare la madre,
questioni queste non contemplate dalla decisione impugnata e che vanno, semmai,
proposte in prima istanza all'autorità di protezione.
Tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste a carico della
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a
carico della reclamante.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.