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Decisione

9.2015.162

Condizioni per l'istituzione di una misura ufficiale, principio della sussidiarietà

25 febbraio 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 1943 ed è domiciliata a __________. Dal matrimonio con __________,

oramai deceduto, sono nati i figli PI 2 (1964), PI 3 (1965) e RE 1 (1970).

Il 9 gennaio

2015 PI 3 ha inoltrato, a nome suo e del fratello PI 2, un’istanza all’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione)

chiedendo l’istituzione di una misura in favore della madre. Da tempo la

sorella RE 1, senza impiego ed entrate finanziarie, si era trasferita presso il

domicilio materno isolando la madre, malata, dal resto della famiglia. Gli

istanti erano seriamente preoccupati in merito allo stato personale e

gestionale della madre.

B. L’Autorità di protezione ha quindi avviato i necessari accertamenti e

convocato le parti. L’intimazione della convocazione alle signore RE 1PI 1 è

stata fatta per il tramite della Polizia cantonale di __________, quelle

precedenti erano, infatti, ritornate al mittente.

Dall’incontro

è emerso che la signora PI 1 non era seguita da un medico e che non c’erano

certificati aggiornati sul suo stato di salute; l’Autorità di protezione ha

quindi chiesto alla signora RE 1 di inviarne uno entro il 15 aprile 2015. Il 30

aprile 2015 l’Autorità di protezione ha impartito un nuovo termine per

presentare il richiesto certificato, trascorso tuttavia infruttuosamente, come

il primo.

C. Ritenuta

la necessità di poter stabilire quanto prima lo stato di salute della signora PI

1, con decisione 430/15 intimata il 21 luglio 2015 l'Autorità di protezione ha

quindi ordinato il suo ricovero a scopo peritale ai sensi dell'art. 449 CC

presso la Clinica __________. Nel contempo ha affidato al dott. med. __________

il mandato di eseguire una perizia sullo stato psicofisico della signora PI 1.

Preso atto del rapporto richiesto e sentita la signora, l'Autorità di

protezione ha deciso, con decisione 470/15, intimata il 20 agosto 2015,

l'istituzione in favore di PI 1 di una curatela generale ai sensi dell'art. 398

CC. In veste di curatrice è stata designata la signora CURA 1.

D. Avverso

la predetta decisione è insorta, con reclamo 21 settembre 2015, RE 1

chiedendone l'annullamento. Pur non contestando il decadimento cognitivo della

madre, la reclamante sostiene di aver sempre provveduto al suo aiuto quotidiano

e di essere in grado di continuare anche in futuro ad offrire la necessaria

assistenza. La misura viola a suo dire il principio della sussidiarietà, oltre

a quello della proporzionalità; una curatela di gestione sarebbe stata più che

sufficiente.

E. Con

osservazioni 3 ottobre 2015 PI 2 e PI 3 hanno chiesto di respingere il gravame,

di confermare nel ruolo di curatrice CURA 1, di far ordine a RE 1 di lasciare

immediatamente l'abitazione di PI 1 per risistemarla e di far divieto alla

sorella di avere ogni forma di contatto con la madre, se non espressamente

autorizzata dalla curatrice. A loro modo di vedere la sorella RE 1 non ha,

infatti, assistito la madre ma l'ha fatta vivere in condizioni precarie e di

trascuratezza, come comprovato dalle foto scattate durante l'intervento a

domicilio a seguito del ricovero. La reclamante avrebbe, inoltre, profittato

delle entrate finanziarie materne e originato procedure esecutive per non aver

adeguatamente assistito la madre dal profilo gestionale.

F. All'accoglimento

del gravame si è pure opposta l'Autorità di protezione con osservazioni 3/5

novembre 2015. Essa ritiene che dall'esame cronologico della procedura messa in

atto emerge che l'Autorità di protezione ha cercato in ogni modo di coinvolgere

la figlia convivente in relazione allo stato di salute della madre, alla sua

cura e al suo sostegno ottenendo, tuttavia, solo dell’ostruzionismo tanto da

dover far ricoverare PI 1 per accertamenti. Gli atti dimostrano, semmai,

l'incapacità della reclamante di occuparsi della madre. Inoltre, RE 1 versa in

una situazione finanziaria problematica e con l'unico reddito rappresentato

dalla rendita AVS della propria madre PI 1, ragion per cui il preteso

accudimento risulta perlomeno problematico. I comportamenti di RE 1 permettono,

in definitiva, di stabilire la sua inadeguatezza a gestire le problematiche

della madre e dei suoi beni.

G. Con

replica 18 novembre 2015 RE 1 si è riconfermata nelle sue richieste di giudizio

contestando la sua incapacità ad accudire la madre e postulando la sua nomina a

curatrice. Con duplica 8 dicembre 2015 PI 2 e PI 3 si sono riconfermati nelle

loro osservazioni e richieste, sottolineando ancora l'incapacità della sorella

ad occuparsi della cura della madre.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di

protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un

giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2

cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’art.

390.

CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare,

l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona

maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in

parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo

stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Cause

della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi

stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de

l’adulte, Meier, art. 390 CC n.

25; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de

l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

La demenza, in particolare quella senile,

rientra nella nozione di turba psichica (BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 11).

L’esistenza di uno stato di debolezza non è

ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre

che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di

designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di

debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno

di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della

curatela) (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid,

ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).

Infine,

conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno

ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere

adeguatamente garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag.

6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389

cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2

Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138).

3.

In concreto è incontestato che PI 1 è affetta da

una demenza tipo Alzheimer di gravità lieve-moderata con chiaro deficit

mnestico ovvero da una turba psichica ai sensi dell’art. 390

cpv. 1 n. 1 CC. La signora è una

persona estremamente influenzabile, con una capacità di intendere e volere

seriamente compromessa, disorientata sul piano personale/familiare e

francamente disorientata lungo le coordinate temporali/spaziali; la signora

necessita o di una badante con servizi infermieristici domiciliari e

frequentazione di un centro diurno oppure di una istituzionalizzazione in casa

anziani (cfr. rapporto 7 agosto 2015 della Clinica __________ in esito agli

esami testistici effettuati durante la degenza dal 3 all'8 agosto 2015). Il suo

bisogno di protezione e di assistenza è quindi pacifico: PI 1 è già ora incapace di provvedere

autonomamente ai propri interessi sia gestionali sia personali, la prognosi è

infausta, è notorio che si tratta di malattie irreversibili che peggiorano col

passare del tempo. Attualmente è peraltro ricoverata presso la Casa __________.

La stessa signora RE 1, seppur confusa, percepisce le sue difficoltà, i suoi

problemi di memoria e ritiene di non essere più in grado di fare niente, ciò

che la preoccupa e angoscia (cfr. verbale 17 agosto 2015 dell’incontro fra la

signora PI 1 e il delegato comunale).

In definitiva, la signora PI 1 necessita di

qualcuno che si occupi costantemente di lei per tutto quel che concerne la cura

della persona, degli interessi patrimoniali e delle relazioni giuridiche, così

come previsto dall'art. 398 CC.

4.

È ben vero, come sostenuto dalla reclamante, che le misure ufficiali

vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può

essere adeguatamente garantita in altro modo. In concreto, tuttavia, dagli atti

appare in modo inequivocabile che la reclamante, che si è proposta quale

persona di cura per la madre, sopravvaluti le sue capacità e competenze e che,

addirittura, operi una lettura distorta della realtà dei fatti.

RE 1, solo per citare alcuni

episodi di cui agli atti, non ha minimante collaborato in corso di procedura,

non ha ritirato la corrispondenza destinata alla madre imponendo la notifica

degli atti a mezzo polizia (cfr. ricevuta di consegna del 19 marzo 2014), in

corso di udienza non ha dato le minime informazioni richieste sulla situazione

della madre (cfr. verbale del 26 marzo 2015), non ha prodotto i certificati

medici richiesti tanto da obbligare l'autorità ad un intervento invasivo quale

il ricovero forzato (decisione 430/15 del 21 luglio 2015). Intervento, questo,

che ha comunque permesso di constatare e documentare con delle foto (agli atti)

l'indicibile disordine e degrado dell'abitazione in cui risiedeva la madre e

che la reclamante si è ben guardata dal contestare. Non da ultimo, risulta pure

incontestato che RE 1 non ha fonti di reddito, è quindi palese che per vivere

attingeva alle risorse materne.

Ne discende

che RE 1 non è idonea a seguire la madre, né come assistente, né come

curatrice.

5.

In

definitiva, il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata

confermata. Non possono, per contro, essere accolte le richieste di PI 2 e PI 3

in merito allo sfratto della sorella e al divieto di incontrare la madre,

questioni queste non contemplate dalla decisione impugnata e che vanno, semmai,

proposte in prima istanza all'autorità di protezione.

Tasse e

spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste a carico della

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a

carico della reclamante.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.