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Decisione

9.2015.164

Curatela per l'accertamento della paternità, scelta del curatore, curatore segretario di un'ARP

22 febbraio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2014 è nata PI 1. La madre, nubile, è RE 1 domiciliata a __________.

Siccome

sull’atto di comunicazione di nascita non figurava il nome del padre,

l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) è intervenuta presso la madre con scritto del 30 settembre 2014 rendendola

attenta dell'obbligo, previsto dalla legge, di nominare un curatore con il

compito di procedere all’accertamento di paternità qualora il padre non avesse

eseguito un riconoscimento volontario.

B. Il 29 gennaio 2015 la signora RE 1 e il presunto padre, signor PI 2,

sono stati sentiti dall’Autorità di protezione. Dopo discussione i genitori di PI

1 hanno dichiarato la loro intenzione di sposarsi. L’Autorità di protezione ha

quindi ribadito di attendere la comunicazione di riconoscimento della bambina

ed ha informato i genitori che, nel frattempo, la madre non aveva il diritto di

ricevere un contributo di mantenimento mentre il padre non aveva diritti legali

sulla figlia.

C. Con scritto dell’8 giugno 2015 la signora RE 1 ha comunicato

all’Autorità di protezione che il riconoscimento non era ancora avvenuto

siccome la documentazione del padre era ancora incompleta e che la loro

relazione era terminata; ha infine chiesto di essere informata sulle strade che

avrebbe dovuto intraprendere. Il giorno successivo l’Autorità di protezione ha

scritto al signor PI 2 esortandolo a proseguire con il riconoscimento di PI 1,

in caso contrario avrebbe proceduto con l’istituzione di una curatela.

D. Il 17 agosto 2015 i genitori sono nuovamente stati sentiti dall’Autorità

di protezione. Il padre ha indicato di non riuscire a produrre tutti i

documenti necessari per il riconoscimento, alcuni a __________ non esistono e

altri sono già scaduti e dovrebbero essere rinnovati ma non ha i soldi per

farlo. L’Autorità di protezione ha quindi informato che, per risolvere la

questione del riconoscimento, avrebbe nominato un curatore di rappresentanza

per inoltrare in Pretura un azione di accertamento di paternità. I genitori si

sono detti d’accordo con tale proposta.

E. Con risoluzione 579 del 18 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha

quindi istituito, in favore di PI 1, una curatela di rappresentanza ex art. 306

cpv. 2 CC. In veste di curatore è stato designato CURA 1 con il compito di

procedere con l’accertamento giudiziario della filiazione paterna; per

l’esercizio del mandato è stato rilasciato il consenso per stare in causa (art.

416 cpv. 1 n. 9 CC). Al curatore è stato riconosciuto un compenso di fr. 40.–

l’ora per un massimo di 20 ore annue.

Il 19 agosto 2015 CURA 1 ha dato mandato all’avv. __________ di

rappresentare la minore nell’ambito della procedura in Pretura.

F. Avverso la predetta decisione è insorta, con reclamo 22 settembre

2015, la signora RE 1 chiedendone l’annullamento. Pur non contestando l’obbligo

di istituire una curatela ritiene che, una volta stabilito il legame di

filiazione, ci sarebbero solo conflitti sui diritti di visita e sul contributo

di mantenimento. La misura è inoltre stata istituita per la difficoltà del

padre di produrre i documenti necessari per l’iscrizione allo stato civile,

problema non risolvibile nemmeno in presenza di una prova di paternità. La

signora RE 1 non vede poi la necessità di far capo a un doppio curatore, uno

dei quali – CURA 1 – in evidente conflitto di interesse siccome segretario

dell’Autorità di protezione; vista la finalità della procedura sarebbe stato

più indicato nominare unicamente l’avv. __________. Per ultimo osserva che

tutti i costi di procedura ricadrebbero su di lei siccome il PI 2 non ha una

lira.

G. All’accoglimento del gravame si è opposta, con osservazioni 29

settembre 2015, l’Autorità di protezione. Le argomentazioni della reclamante

avrebbero, quale unico scopo, di non voler accettare come padre il signor PI 2,

persona squattrinata e senza stabilità lavorativa e residenziale, ciò che

stride con gli interessi della minore di avere un padre. Per quel che sono le

critiche nei confronti del curatore, l’Autorità ritiene perfettamente legale il

suo agire.

H. Con replica 27 settembre 2015 la madre si è riconfermata nelle sue

allegazioni rilevando che l’Autorità di protezione non si è pronunciata sui

motivi alla base del ricorso e nemmeno sulla nomina assolutamente non

necessaria di un doppio curatore.

Mediante duplica 9

dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha indicato che è prassi oramai

consolidata che, nelle vertenze aventi per oggetto la ricerca di paternità, al

minorenne l’Autorità di protezione nomina una persona del proprio segretariato

con l’incarico di conferire mandato ad un legale onde procedere in giustizia e

ciò per facilitare al minorenne la concessione dei benefici della LAG.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di

protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante

reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella

composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e

440.

cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in

materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9

LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Il 1° luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove norme sull’autorità

parentale (LF del 21 gennaio 2013, FF 2011 8025). Fra le novità anche

l’abrogazione dell’art. 309 vCC (curatela per l’accertamento della

paternità) che imponeva alle autorità di protezione di nominare, al nascituro o all’infante e su richiesta della

madre nubile o con intervento d’ufficio, un curatore per

provvedere all’accertamento della filiazione paterna e per consigliare e

assistere la madre nel modo richiesto dalle circostanze. A motivo di tale

scelta il fatto che le autorità di protezione devono ordinare misure solo per

proteggere gli interessi del figlio; un curatore deve essere nominato solo se

necessario per garantire la sua tutela, il semplice fatto che la madre non è

coniugata non prova tale necessità (FF 2011, pag. 8043, punto 1.5.4). Nel corso

dei lavori parlamentari la posizione del Consiglio federale è stata criticata

sicché alla fine, nella versione definitiva della legge, è stata accolta la

proposta della COPMA di controbilanciare l’abrogazione dell’art. 309 con una

modifica dell’art. 308 cpv. 2 CC che prevede ora, espressamente, la possibilità

di conferire al curatore il potere di rappresentare il figlio nell’accertamento

di paternità.

La conseguenza è che ora non sussiste più un obbligo per legge di

istituire una curatela per l’accertamento della paternità, la misura sarà

ordinata solo se il bene del figlio è minacciato ai sensi dell’art. 307 cpv. 1

CC. La dottrina, molto critica rispetto all’abrogazione dell’art. 309 vCC,

è tuttavia unanime nel ritenere che il diritto di ognuno di conoscere le

proprie origini e la propria discendenza ha un’importanza tale che l’esistenza

di una minaccia del bene del figlio dovrà, in sostanza, sempre essere ammessa (Häfeli, Recht des Kindes auf

Vaterschafts- und Unterhaltsregelung, in RMA 3/2014, 189 e segg., N 3.1.3 e

riferimenti).

2.1

Nel caso

che ci occupa, l’Autorità di protezione ha ritenuto l’istituzione della misura

un obbligo legale; come visto non è più così, tuttavia, l’assenza

dell’accertamento della paternità è pregiudizievole per PI 1, ragione per la

quale l’istituzione di una curatela risulta comunque giustificata. D’altro

canto, la reclamante non ha addotto seri motivi per contestare la misura; le

presunte difficoltà che potrebbero nascere fra i genitori nel definire le

relazioni personali e i contributi di mantenimento non hanno certo priorità sul

diritto della figlia di vedersi stabilire un legame di filiazione.

Secondo la reclamante, inoltre, la difficoltà del padre di produrre i

documenti necessari per l’iscrizione allo stato civile non sarebbe risolvibile

nemmeno in presenza di una prova di paternità. A bene vedere, tuttavia, nel

caso concreto tali difficoltà sono unicamente state asserite dal padre. È

quindi importante che un curatore, prima di intraprendere un’azione

giudiziaria, chiarisca e verifichi la possibilità di ottenere tali documenti e

pure le dichiarate difficoltà finanziarie del padre dal quale, francamente, non

ci si può che attendere uno sforzo per raccogliere i soldi indispensabili.

In definitiva,

quindi, la misura della curatela non può che essere confermata.

3.

La reclamante contesta la doppia nomina di curatore e la designazione,

in tale funzione, del signor CURA 1, segretario presso l’Autorità di

protezione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante non si tratta di una

doppia nomina ovvero del conferimento dell’ufficio di curatore a più persone,

come previsto dall’art. 402 CC. Con la decisione impugnata l’Autorità di

protezione si è limitata a designare, in veste di curatore, CURA 1.

Quest’ultimo ha poi, a sua volta, affidato un mandato professionale all’avv. __________,

atto per il quale egli era legittimato (cfr. lettera del 9 agosto 2015).

3.1

Questo

procedere è stato giustificato dall’Autorità di protezione per agevolare la

concessione, in favore della minore, dell’assistenza giudiziaria in sede

civile.

In effetti, quando una persona è rappresentata presso il giudice civile

dallo stesso curatore, sia esso oppure no un legale, per la remunerazione di

quest’ultimo fanno comunque stato le norme previste dalle disposizioni sulla

protezione dell’adulto e del minore ( art. 49 LPMA e 16 e segg. ROPMA, RL

4.1.2.2

e 4.1.2.2.1). Per contro, quando un curatelato è patrocinato da un

avvocato, questi è remunerato sulla base del contratto di mandato in essere e

ha la facoltà, se la situazione finanziaria dell’assistito lo richiede, di

postulare l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio come previsto

dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG, RL 3.1.1.7).

Una fra le principali differenze è che, nel caso di indigenza, le spese del

curatore sono infine assunte dal comune di domicilio della persona interessata

(art. 19 LPMA e 3 cpv. 3 ROPMA) mentre, se è concesso il gratuito patrocinio,

le spese della rappresentanza legale sono assunte dallo Stato.

3.2

Ora, la questione è sapere se è legittimo rinunciare alla nomina

diretta di un avvocato in qualità di curatore per mere questioni finanziarie.

Non si può che rispondere negativamente.

L’art. 400 cpv. 1

CC prevede, in particolare, che l’autorità di protezione nomina quale curatore

una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere ai compiti previsti. Le competenze del curatore non possono, quindi, che

essere determinate in funzione dei compiti che gli sono attribuiti (COPMA –

Guide pratique Protection de l’adulte, N 6.5). Questi sono gli unici criteri di

scelta.

Nel caso che ci

occupa l’unico compito del curatore è di “rappresentare il minore nell’azione

giudiziaria di accertamento della filiazione paterna”. Per l’esercizio del

mandato è pure stato dato il consenso per stare in causa ai sensi dell’art. 416

cpv. 1 n. 9 CC (decisione impugnata, punto 2 del dispositivo). Ne discende la

necessità di nominare una persona che abbia le competenze legali necessarie per

poter adire le vie giudiziarie.

Ovvio che, in

generale, nell’ambito della gestione di una curatela di rappresentanza o

amministrativa, è ben possibile per il curatore far capo a un legale per

risolvere uno dei differenti compiti che gli sono attribuiti o nel caso di

puntuali problemi legali dell’assistito. Diverso, tuttavia, se, come in

concreto, l’unico compito attributo è la rappresentanza giudiziaria per la

quale, quindi, va scelto un curatore che abbia le competenze professionali

specifiche per assumere tale funzione. CURA 1, dopo la nomina, ha subito

conferito mandato ad un legale (cfr. lettera del 9 agosto 2015 di CURA 1

all’avv. __________). Questo permette di concludere che egli non ha le

conoscenze professionali necessarie per assumere i compiti che gli sono stati

attribuiti.

3.3

La

nomina di CURA 1, che come rammentato dalla reclamante è segretario

dell’Autorità di protezione, risulta criticabile anche per altri motivi; in effetti,

in considerazione dei compiti di sorveglianza dei membri e ausiliari delle

autorità di protezione, la nomina di uno di loro nella funzione di curatore non

può entrare in considerazione, la conduzione del mandato e la sorveglianza non

devono mescolarsi l’un l’altra ma devono rimanere indipendenti (BSK ZGB I-Reusser, art. 400 n. 20, 5. Auflage). In

altri termini, non solo i membri ma anche i segretari delle autorità di

protezione non possono essere nominati curatori per i mandati da loro gestiti.

4.

In definitiva, l’istituzione della curatela merita conferma mentre

la nomina di CURA 1 nella funzione di curatore e, di conseguenza, la

determinazione della sua remunerazione, vanno annullate. Data la reciproca

soccombenza non si assegnano ripetibili mentre, a titolo eccezionale, non si

prelevano tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza i punti 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata sono

annullati e gli atti retrocessi all’Autorità di protezione affinché proceda con

la nomina di un nuovo curatore.

2. Non

si prelevano oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.