9.2015.164
Curatela per l'accertamento della paternità, scelta del curatore, curatore segretario di un'ARP
22 febbraio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.164
Lugano
22 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza
in favore di PI 1
giudicando sul reclamo del 22 settembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 18 agosto 2015 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 2014 è nata PI 1. La madre, nubile, è RE 1 domiciliata a __________.
Siccome
sull’atto di comunicazione di nascita non figurava il nome del padre,
l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) è intervenuta presso la madre con scritto del 30 settembre 2014 rendendola
attenta dell'obbligo, previsto dalla legge, di nominare un curatore con il
compito di procedere all’accertamento di paternità qualora il padre non avesse
eseguito un riconoscimento volontario.
B. Il 29 gennaio 2015 la signora RE 1 e il presunto padre, signor PI 2,
sono stati sentiti dall’Autorità di protezione. Dopo discussione i genitori di PI
1 hanno dichiarato la loro intenzione di sposarsi. L’Autorità di protezione ha
quindi ribadito di attendere la comunicazione di riconoscimento della bambina
ed ha informato i genitori che, nel frattempo, la madre non aveva il diritto di
ricevere un contributo di mantenimento mentre il padre non aveva diritti legali
sulla figlia.
C. Con scritto dell’8 giugno 2015 la signora RE 1 ha comunicato
all’Autorità di protezione che il riconoscimento non era ancora avvenuto
siccome la documentazione del padre era ancora incompleta e che la loro
relazione era terminata; ha infine chiesto di essere informata sulle strade che
avrebbe dovuto intraprendere. Il giorno successivo l’Autorità di protezione ha
scritto al signor PI 2 esortandolo a proseguire con il riconoscimento di PI 1,
in caso contrario avrebbe proceduto con l’istituzione di una curatela.
D. Il 17 agosto 2015 i genitori sono nuovamente stati sentiti dall’Autorità
di protezione. Il padre ha indicato di non riuscire a produrre tutti i
documenti necessari per il riconoscimento, alcuni a __________ non esistono e
altri sono già scaduti e dovrebbero essere rinnovati ma non ha i soldi per
farlo. L’Autorità di protezione ha quindi informato che, per risolvere la
questione del riconoscimento, avrebbe nominato un curatore di rappresentanza
per inoltrare in Pretura un azione di accertamento di paternità. I genitori si
sono detti d’accordo con tale proposta.
E. Con risoluzione 579 del 18 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha
quindi istituito, in favore di PI 1, una curatela di rappresentanza ex art. 306
cpv. 2 CC. In veste di curatore è stato designato CURA 1 con il compito di
procedere con l’accertamento giudiziario della filiazione paterna; per
l’esercizio del mandato è stato rilasciato il consenso per stare in causa (art.
416 cpv. 1 n. 9 CC). Al curatore è stato riconosciuto un compenso di fr. 40.–
l’ora per un massimo di 20 ore annue.
Il 19 agosto 2015 CURA 1 ha dato mandato all’avv. __________ di
rappresentare la minore nell’ambito della procedura in Pretura.
F. Avverso la predetta decisione è insorta, con reclamo 22 settembre
2015, la signora RE 1 chiedendone l’annullamento. Pur non contestando l’obbligo
di istituire una curatela ritiene che, una volta stabilito il legame di
filiazione, ci sarebbero solo conflitti sui diritti di visita e sul contributo
di mantenimento. La misura è inoltre stata istituita per la difficoltà del
padre di produrre i documenti necessari per l’iscrizione allo stato civile,
problema non risolvibile nemmeno in presenza di una prova di paternità. La
signora RE 1 non vede poi la necessità di far capo a un doppio curatore, uno
dei quali – CURA 1 – in evidente conflitto di interesse siccome segretario
dell’Autorità di protezione; vista la finalità della procedura sarebbe stato
più indicato nominare unicamente l’avv. __________. Per ultimo osserva che
tutti i costi di procedura ricadrebbero su di lei siccome il PI 2 non ha una
lira.
G. All’accoglimento del gravame si è opposta, con osservazioni 29
settembre 2015, l’Autorità di protezione. Le argomentazioni della reclamante
avrebbero, quale unico scopo, di non voler accettare come padre il signor PI 2,
persona squattrinata e senza stabilità lavorativa e residenziale, ciò che
stride con gli interessi della minore di avere un padre. Per quel che sono le
critiche nei confronti del curatore, l’Autorità ritiene perfettamente legale il
suo agire.
H. Con replica 27 settembre 2015 la madre si è riconfermata nelle sue
allegazioni rilevando che l’Autorità di protezione non si è pronunciata sui
motivi alla base del ricorso e nemmeno sulla nomina assolutamente non
necessaria di un doppio curatore.
Mediante duplica 9
dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha indicato che è prassi oramai
consolidata che, nelle vertenze aventi per oggetto la ricerca di paternità, al
minorenne l’Autorità di protezione nomina una persona del proprio segretariato
con l’incarico di conferire mandato ad un legale onde procedere in giustizia e
ciò per facilitare al minorenne la concessione dei benefici della LAG.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di
protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante
reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella
composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e
440.
cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in
materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9
LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Il 1° luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove norme sull’autorità
parentale (LF del 21 gennaio 2013, FF 2011 8025). Fra le novità anche
l’abrogazione dell’art. 309 vCC (curatela per l’accertamento della
paternità) che imponeva alle autorità di protezione di nominare, al nascituro o all’infante e su richiesta della
madre nubile o con intervento d’ufficio, un curatore per
provvedere all’accertamento della filiazione paterna e per consigliare e
assistere la madre nel modo richiesto dalle circostanze. A motivo di tale
scelta il fatto che le autorità di protezione devono ordinare misure solo per
proteggere gli interessi del figlio; un curatore deve essere nominato solo se
necessario per garantire la sua tutela, il semplice fatto che la madre non è
coniugata non prova tale necessità (FF 2011, pag. 8043, punto 1.5.4). Nel corso
dei lavori parlamentari la posizione del Consiglio federale è stata criticata
sicché alla fine, nella versione definitiva della legge, è stata accolta la
proposta della COPMA di controbilanciare l’abrogazione dell’art. 309 con una
modifica dell’art. 308 cpv. 2 CC che prevede ora, espressamente, la possibilità
di conferire al curatore il potere di rappresentare il figlio nell’accertamento
di paternità.
La conseguenza è che ora non sussiste più un obbligo per legge di
istituire una curatela per l’accertamento della paternità, la misura sarà
ordinata solo se il bene del figlio è minacciato ai sensi dell’art. 307 cpv. 1
CC. La dottrina, molto critica rispetto all’abrogazione dell’art. 309 vCC,
è tuttavia unanime nel ritenere che il diritto di ognuno di conoscere le
proprie origini e la propria discendenza ha un’importanza tale che l’esistenza
di una minaccia del bene del figlio dovrà, in sostanza, sempre essere ammessa (Häfeli, Recht des Kindes auf
Vaterschafts- und Unterhaltsregelung, in RMA 3/2014, 189 e segg., N 3.1.3 e
riferimenti).
2.1
Nel caso
che ci occupa, l’Autorità di protezione ha ritenuto l’istituzione della misura
un obbligo legale; come visto non è più così, tuttavia, l’assenza
dell’accertamento della paternità è pregiudizievole per PI 1, ragione per la
quale l’istituzione di una curatela risulta comunque giustificata. D’altro
canto, la reclamante non ha addotto seri motivi per contestare la misura; le
presunte difficoltà che potrebbero nascere fra i genitori nel definire le
relazioni personali e i contributi di mantenimento non hanno certo priorità sul
diritto della figlia di vedersi stabilire un legame di filiazione.
Secondo la reclamante, inoltre, la difficoltà del padre di produrre i
documenti necessari per l’iscrizione allo stato civile non sarebbe risolvibile
nemmeno in presenza di una prova di paternità. A bene vedere, tuttavia, nel
caso concreto tali difficoltà sono unicamente state asserite dal padre. È
quindi importante che un curatore, prima di intraprendere un’azione
giudiziaria, chiarisca e verifichi la possibilità di ottenere tali documenti e
pure le dichiarate difficoltà finanziarie del padre dal quale, francamente, non
ci si può che attendere uno sforzo per raccogliere i soldi indispensabili.
In definitiva,
quindi, la misura della curatela non può che essere confermata.
3.
La reclamante contesta la doppia nomina di curatore e la designazione,
in tale funzione, del signor CURA 1, segretario presso l’Autorità di
protezione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante non si tratta di una
doppia nomina ovvero del conferimento dell’ufficio di curatore a più persone,
come previsto dall’art. 402 CC. Con la decisione impugnata l’Autorità di
protezione si è limitata a designare, in veste di curatore, CURA 1.
Quest’ultimo ha poi, a sua volta, affidato un mandato professionale all’avv. __________,
atto per il quale egli era legittimato (cfr. lettera del 9 agosto 2015).
3.1
Questo
procedere è stato giustificato dall’Autorità di protezione per agevolare la
concessione, in favore della minore, dell’assistenza giudiziaria in sede
civile.
In effetti, quando una persona è rappresentata presso il giudice civile
dallo stesso curatore, sia esso oppure no un legale, per la remunerazione di
quest’ultimo fanno comunque stato le norme previste dalle disposizioni sulla
protezione dell’adulto e del minore ( art. 49 LPMA e 16 e segg. ROPMA, RL
4.1.2.2
e 4.1.2.2.1). Per contro, quando un curatelato è patrocinato da un
avvocato, questi è remunerato sulla base del contratto di mandato in essere e
ha la facoltà, se la situazione finanziaria dell’assistito lo richiede, di
postulare l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio come previsto
dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG, RL 3.1.1.7).
Una fra le principali differenze è che, nel caso di indigenza, le spese del
curatore sono infine assunte dal comune di domicilio della persona interessata
(art. 19 LPMA e 3 cpv. 3 ROPMA) mentre, se è concesso il gratuito patrocinio,
le spese della rappresentanza legale sono assunte dallo Stato.
3.2
Ora, la questione è sapere se è legittimo rinunciare alla nomina
diretta di un avvocato in qualità di curatore per mere questioni finanziarie.
Non si può che rispondere negativamente.
L’art. 400 cpv. 1
CC prevede, in particolare, che l’autorità di protezione nomina quale curatore
una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere ai compiti previsti. Le competenze del curatore non possono, quindi, che
essere determinate in funzione dei compiti che gli sono attribuiti (COPMA –
Guide pratique Protection de l’adulte, N 6.5). Questi sono gli unici criteri di
scelta.
Nel caso che ci
occupa l’unico compito del curatore è di “rappresentare il minore nell’azione
giudiziaria di accertamento della filiazione paterna”. Per l’esercizio del
mandato è pure stato dato il consenso per stare in causa ai sensi dell’art. 416
cpv. 1 n. 9 CC (decisione impugnata, punto 2 del dispositivo). Ne discende la
necessità di nominare una persona che abbia le competenze legali necessarie per
poter adire le vie giudiziarie.
Ovvio che, in
generale, nell’ambito della gestione di una curatela di rappresentanza o
amministrativa, è ben possibile per il curatore far capo a un legale per
risolvere uno dei differenti compiti che gli sono attribuiti o nel caso di
puntuali problemi legali dell’assistito. Diverso, tuttavia, se, come in
concreto, l’unico compito attributo è la rappresentanza giudiziaria per la
quale, quindi, va scelto un curatore che abbia le competenze professionali
specifiche per assumere tale funzione. CURA 1, dopo la nomina, ha subito
conferito mandato ad un legale (cfr. lettera del 9 agosto 2015 di CURA 1
all’avv. __________). Questo permette di concludere che egli non ha le
conoscenze professionali necessarie per assumere i compiti che gli sono stati
attribuiti.
3.3
La
nomina di CURA 1, che come rammentato dalla reclamante è segretario
dell’Autorità di protezione, risulta criticabile anche per altri motivi; in effetti,
in considerazione dei compiti di sorveglianza dei membri e ausiliari delle
autorità di protezione, la nomina di uno di loro nella funzione di curatore non
può entrare in considerazione, la conduzione del mandato e la sorveglianza non
devono mescolarsi l’un l’altra ma devono rimanere indipendenti (BSK ZGB I-Reusser, art. 400 n. 20, 5. Auflage). In
altri termini, non solo i membri ma anche i segretari delle autorità di
protezione non possono essere nominati curatori per i mandati da loro gestiti.
4.
In definitiva, l’istituzione della curatela merita conferma mentre
la nomina di CURA 1 nella funzione di curatore e, di conseguenza, la
determinazione della sua remunerazione, vanno annullate. Data la reciproca
soccombenza non si assegnano ripetibili mentre, a titolo eccezionale, non si
prelevano tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i punti 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata sono
annullati e gli atti retrocessi all’Autorità di protezione affinché proceda con
la nomina di un nuovo curatore.
2. Non
si prelevano oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.