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Decisione

9.2015.166

Inventario dei beni, apertura casetta di sicurezza

4 febbraio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

e in diritto

che mediante decisione del 24 febbraio 2014 l'Autorità regionale di

protezione __________ ha istituito in favore di __________ e RE 1 una curatela

di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC,

nominando quale curatore il signor __________;

che la curatela suddetta è stata istituita su richiesta scritta

presentata dagli interessati in data 29 ottobre 2014 e sulla base del

certificato medico allestito il 2 novembre 2014 dal dott. med. __________;

che il 10 marzo 2015 i signori __________ e RE 1 hanno interposto

reclamo contro l’istituzione della misura, gravame respinto dallo scrivente

Tribunale con decisione del 16 marzo 2015 (inc. 9.2015.49);

che __________ ha rifiutato l’assunzione del mandato di curatore a

seguito del comportamento grave e aggressivo del signor RE 1;

che con

decisione ris. n. 520 del 19 maggio 2015 l’Autorità di protezione ha sostituito

il curatore e designato, nella funzione, __________ al quale è stato, fra

l’altro, dato il compito di allestire, entro 30 giorni dalla crescita in

giudicato della decisione, l’inventario dei beni dei curatelati;

che vista

l’opposizione del signor RE 1 a collaborare con il curatore nell’allestimento

dell’inventario, l’Autorità di protezione, con decisione ris. n. 910 del 16

settembre 2015, ha fatto ordine al curatelato di consegnare le chiavi della

cassetta di sicurezza della Banca __________, in caso contrario il curatore

avrebbe potuto procedere con l’apertura forzata;

che avverso

la predetta decisione è insorto, con reclamo 23 settembre 2015, il signor RE 1

chiedendo l’annullamento della decisione o, in subordine, l’apertura della

cassetta in presenza sua e di un rappresentante di sua fiducia;

che

all’accoglimento del gravame si è opposta l’Autorità di protezione con

osservazioni 9 ottobre 2015;

che le

Considerandi

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.

450.

CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]; riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

che

l’allestimento dell’inventario dei beni da amministrare è espressamente

previsto all’art. 405 cpv. 2 CC;

che

l’inventario è il fondamento della tenuta dei conti e della gestione del

patrimonio (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 405 n. 7) e non è

possibile prescindere dalla sua stesura (BSK ZGB I-Affolter, art. 405 N. 14) fungendo, fra l’altro, da

strumento indispensabile per il controllo dell’operato del curatore;

che in

siffatte circostanze ogni opposizione all’apertura della cassetta di sicurezza

di pertinenza del curatelato cade nel vuoto, si tratta di un atto

indispensabile per l’allestimento dell’inventario;

che qualora

nella cassetta fossero effettivamente rinvenuti beni di accertata pertinenza di

terzi, come asserito dal reclamante, è ovvio che gli stessi non sarebbero considerati

nella gestione ma unicamente indicati come contenuto in deposito;

che la

richiesta di essere presente all’apertura della cassetta di sicurezza formulata

dal RE 1 appare superflua e non necessita particolari ordini. La partecipazione

del curatelato all’allestimento dell’inventario è assodata benché non

espressamente prevista; si tratta di una questione di trasparenza e di rendere

responsabile il curatelato, che firma infine l’inventario per attestare la sua

partecipazione (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli,

art. 405 n. 8);

che visto

quanto precede il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, date

le circostanze non si prelevano tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.