9.2015.166
Inventario dei beni, apertura casetta di sicurezza
4 febbraio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.166
Lugano
4 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’ordine di consegnare le chiavi della cassetta
di sicurezza al fine di allestire l’inventario dei beni
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 16 settembre 2015 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
e in diritto
che mediante decisione del 24 febbraio 2014 l'Autorità regionale di
protezione __________ ha istituito in favore di __________ e RE 1 una curatela
di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC,
nominando quale curatore il signor __________;
che la curatela suddetta è stata istituita su richiesta scritta
presentata dagli interessati in data 29 ottobre 2014 e sulla base del
certificato medico allestito il 2 novembre 2014 dal dott. med. __________;
che il 10 marzo 2015 i signori __________ e RE 1 hanno interposto
reclamo contro l’istituzione della misura, gravame respinto dallo scrivente
Tribunale con decisione del 16 marzo 2015 (inc. 9.2015.49);
che __________ ha rifiutato l’assunzione del mandato di curatore a
seguito del comportamento grave e aggressivo del signor RE 1;
che con
decisione ris. n. 520 del 19 maggio 2015 l’Autorità di protezione ha sostituito
il curatore e designato, nella funzione, __________ al quale è stato, fra
l’altro, dato il compito di allestire, entro 30 giorni dalla crescita in
giudicato della decisione, l’inventario dei beni dei curatelati;
che vista
l’opposizione del signor RE 1 a collaborare con il curatore nell’allestimento
dell’inventario, l’Autorità di protezione, con decisione ris. n. 910 del 16
settembre 2015, ha fatto ordine al curatelato di consegnare le chiavi della
cassetta di sicurezza della Banca __________, in caso contrario il curatore
avrebbe potuto procedere con l’apertura forzata;
che avverso
la predetta decisione è insorto, con reclamo 23 settembre 2015, il signor RE 1
chiedendo l’annullamento della decisione o, in subordine, l’apertura della
cassetta in presenza sua e di un rappresentante di sua fiducia;
che
all’accoglimento del gravame si è opposta l’Autorità di protezione con
osservazioni 9 ottobre 2015;
che le
Considerandi
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.
450.
CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]; riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);
che
l’allestimento dell’inventario dei beni da amministrare è espressamente
previsto all’art. 405 cpv. 2 CC;
che
l’inventario è il fondamento della tenuta dei conti e della gestione del
patrimonio (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 405 n. 7) e non è
possibile prescindere dalla sua stesura (BSK ZGB I-Affolter, art. 405 N. 14) fungendo, fra l’altro, da
strumento indispensabile per il controllo dell’operato del curatore;
che in
siffatte circostanze ogni opposizione all’apertura della cassetta di sicurezza
di pertinenza del curatelato cade nel vuoto, si tratta di un atto
indispensabile per l’allestimento dell’inventario;
che qualora
nella cassetta fossero effettivamente rinvenuti beni di accertata pertinenza di
terzi, come asserito dal reclamante, è ovvio che gli stessi non sarebbero considerati
nella gestione ma unicamente indicati come contenuto in deposito;
che la
richiesta di essere presente all’apertura della cassetta di sicurezza formulata
dal RE 1 appare superflua e non necessita particolari ordini. La partecipazione
del curatelato all’allestimento dell’inventario è assodata benché non
espressamente prevista; si tratta di una questione di trasparenza e di rendere
responsabile il curatelato, che firma infine l’inventario per attestare la sua
partecipazione (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli,
art. 405 n. 8);
che visto
quanto precede il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, date
le circostanze non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.