9.2015.169
Istanza di ricusazione irricevibile poichè proposta genericamente nei confronti dei membri della ARP
12 ottobre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.169
Lugano
12 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Dell'Oro
sedente
per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 6 ottobre 2015 da
IS
1
patr.
da: PR 1
contro
Autorità
regionale di protezione __________,
nell’ambito
del procedimento concernente la revoca della curatela generale istituita in
favore di IS 1
esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
che con decisione
del 20 giugno 2013 (ris. n. 177B/2013) l’Autorità di protezione __________ (in
seguito, Autorità di protezione) ha istituito in favore di IS 1 una curatela generale
ai sensi dell’art. 398 CC;
che con istanza 4
maggio 2015 IS 1 si è rivolto all’Autorità di protezione chiedendo che venisse
accertata “l’attuale insussistenza dei presupposti previsti all’art. 398 CC”
e che la misura di protezione fosse revocata;
che dopo aver sentito
l'interessato e la curatrice __________, con risoluzione n. 931/2015 del 18
settembre 2015 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio
psico-sociale di __________ di effettuare una valutazione peritale su IS 1,
esprimendosi in particolare sull’esistenza di disabilità mentali, turbe
psichiche o disturbi caratteriali, di modo da “poter decidere sulla
richiesta di revoca con cognizione di causa”;
che con reclamo 6 ottobre
2015 IS 1 ha impugnato tale decisione, giudicandola arbitraria e contraria al
principio della buona fede; egli postula, in via preliminare, la ricusazione di
tutti i membri dell’Autorità di protezione e l’accertamento della nullità (in subordine,
l’annullamento) di tutte le decisioni sin qui adottate nei suoi confronti; nel
merito – evaso separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr.
art. 48 lett. f n. 1 e 7 LOG) – IS 1 chiede che venga dichiarato nullo sia il
conferimento del mandato al Servizio psico-sociale, sia la decisione del 2013
concernente l’istituzione della curatela generale in suo favore;
che l’istanza di
ricusazione non è stata intimata per osservazioni;
considerato
Considerandi
che giusta
l’art. 31 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto, per i membri delle autorità regionali di
protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC federale. Ove
sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide
la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3);
che
l’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere –
com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr.
Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12);
che
per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è
inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al rapporto fra una
determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed
essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo
ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2 e
riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142,
consid. 1);
che
il Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusazione
dei membri delle Commissioni tutorie regionali ticinesi (STF del 28 novembre
2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2; v. anche sentenza CDP del 26 novembre
2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);
che IS
1.
chiede la ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione, in
quanto “invece di procedere immediatamente alla revoca della curatela
generale (che è stata decisa sulla base di una falsità ed è quindi nulla) e
nell’intento di proteggersi dalle inevitabili azioni di responsabilità per gli
abusi commessi, cerca di suggerire al perito delle risposte che potrebbero
persino giustificare un ricovero a scopo di assistenza”, ciò che a mente
dell’’istante “denota un atteggiamento pregiudizialmente negativo” nei
suoi confronti (reclamo, pag. 7);
che in
concreto, l’istante postula la ricusazione di tutti i membri
dell’Autorità di protezione senza allegare né rendere verosimili comportamenti
attribuibili ai singoli componenti della medesima – peraltro nemmeno indicati
per nome – che potrebbero dare adito ad una ricusazione;
che di conseguenza, alla
luce della prassi evocata, la domanda si rivela di primo acchito improponibile;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza e vanno pertanto posti integralmente a carico di IS 1;
che circa i
rimedi giuridici esperibili, in considerazione dell’esigenza del doppio grado
di giurisdizione e nell’attesa dei necessari adattamenti legislativi dell’art.
31.
cpv. 3 LPMA [cfr. iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata
il 18 febbraio 2014 da Andrea Giudici per la modifica della LOG (adeguamenti
formali nel diritto cantonale – doppia istanza)], contro la presente decisione
è possibile interporre ricorso entro 15 giorni dalla sua intimazione presso la
Commissione di ricorso sulla magistratura (risoluzione governativa n. 2708 del
1.
luglio 2015 del Consiglio di Stato; art. 85a cpv. 1 LOG; cfr. anche STF
dell’11 maggio 2012, inc.2C_379/2012, consid. 5 e sentenza CDP del 17 luglio
2015, inc. 9.2015.116).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza
di ricusazione è inammissibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera