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Decisione

9.2015.169

Istanza di ricusazione irricevibile poichè proposta genericamente nei confronti dei membri della ARP

12 ottobre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che con decisione

del 20 giugno 2013 (ris. n. 177B/2013) l’Autorità di protezione __________ (in

seguito, Autorità di protezione) ha istituito in favore di IS 1 una curatela generale

ai sensi dell’art. 398 CC;

che con istanza 4

maggio 2015 IS 1 si è rivolto all’Autorità di protezione chiedendo che venisse

accertata “l’attuale insussistenza dei presupposti previsti all’art. 398 CC

e che la misura di protezione fosse revocata;

che dopo aver sentito

l'interessato e la curatrice __________, con risoluzione n. 931/2015 del 18

settembre 2015 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio

psico-sociale di __________ di effettuare una valutazione peritale su IS 1,

esprimendosi in particolare sull’esistenza di disabilità mentali, turbe

psichiche o disturbi caratteriali, di modo da “poter decidere sulla

richiesta di revoca con cognizione di causa”;

che con reclamo 6 ottobre

2015 IS 1 ha impugnato tale decisione, giudicandola arbitraria e contraria al

principio della buona fede; egli postula, in via preliminare, la ricusazione di

tutti i membri dell’Autorità di protezione e l’accertamento della nullità (in subordine,

l’annullamento) di tutte le decisioni sin qui adottate nei suoi confronti; nel

merito – evaso separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr.

art. 48 lett. f n. 1 e 7 LOG) – IS 1 chiede che venga dichiarato nullo sia il

conferimento del mandato al Servizio psico-sociale, sia la decisione del 2013

concernente l’istituzione della curatela generale in suo favore;

che l’istanza di

ricusazione non è stata intimata per osservazioni;

considerato

Considerandi

che giusta

l’art. 31 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto, per i membri delle autorità regionali di

protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC federale. Ove

sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide

la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3);

che

l’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere –

com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr.

Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12);

che

per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è

inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al rapporto fra una

determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed

essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo

ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2 e

riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142,

consid. 1);

che

il Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusazione

dei membri delle Commissioni tutorie regionali ticinesi (STF del 28 novembre

2011, inc.5A_707/2011, consid. 3.1.2; v. anche sentenza CDP del 26 novembre

2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);

che IS

1.

chiede la ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione, in

quanto “invece di procedere immediatamente alla revoca della curatela

generale (che è stata decisa sulla base di una falsità ed è quindi nulla) e

nell’intento di proteggersi dalle inevitabili azioni di responsabilità per gli

abusi commessi, cerca di suggerire al perito delle risposte che potrebbero

persino giustificare un ricovero a scopo di assistenza”, ciò che a mente

dell’’istante “denota un atteggiamento pregiudizialmente negativo” nei

suoi confronti (reclamo, pag. 7);

che in

concreto, l’istante postula la ricusazione di tutti i membri

dell’Autorità di protezione senza allegare né rendere verosimili comportamenti

attribuibili ai singoli componenti della medesima – peraltro nemmeno indicati

per nome – che potrebbero dare adito ad una ricusazione;

che di conseguenza, alla

luce della prassi evocata, la domanda si rivela di primo acchito improponibile;

che gli oneri processuali

seguono la soccombenza e vanno pertanto posti integralmente a carico di IS 1;

che circa i

rimedi giuridici esperibili, in considerazione dell’esigenza del doppio grado

di giurisdizione e nell’attesa dei necessari adattamenti legislativi dell’art.

31.

cpv. 3 LPMA [cfr. iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata

il 18 febbraio 2014 da Andrea Giudici per la modifica della LOG (adeguamenti

formali nel diritto cantonale – doppia istanza)], contro la presente decisione

è possibile interporre ricorso entro 15 giorni dalla sua intimazione presso la

Commissione di ricorso sulla magistratura (risoluzione governativa n. 2708 del

1.

luglio 2015 del Consiglio di Stato; art. 85a cpv. 1 LOG; cfr. anche STF

dell’11 maggio 2012, inc.2C_379/2012, consid. 5 e sentenza CDP del 17 luglio

2015, inc. 9.2015.116).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. L'istanza

di ricusazione è inammissibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera