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Decisione

9.2015.170

Condizioni per impugnare una decisione incidentale (mandato di valutazione peritale)

13 ottobre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con decisione

del 20 giugno 2013 (ris. n. 177B/2013) l’Autorità di protezione __________ (in

seguito, Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela

generale ex art. 398 CC;

che con istanza 4

maggio 2015 RE 1 si è rivolto all’Autorità di protezione chiedendo che venisse

accertata “l’attuale insussistenza dei presupposti previsti all’art. 398 CC

e che la misura di protezione fosse revocata;

che dopo aver

sentito l'interessato e la curatrice __________, con risoluzione n. 931/2015

del 18 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio

psico-sociale di __________ di effettuare una valutazione peritale su RE 1, di

modo da “poter decidere sulla richiesta di revoca con cognizione di causa”;

ai periti è stato in particolare richiesto di esprimersi sull’esistenza di disabilità

mentali, turbe psichiche o disturbi caratteriali dell’interessato;

che con reclamo 6

ottobre 2015 RE 1 ha impugnato tale decisione, giudicandola arbitraria e

contraria al principio della buona fede; egli postula, in via preliminare, la

ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione – istanza evasa separatamente

vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1 e 7 LOG)

– e, nel merito, che venga dichiarato nullo sia il conferimento del mandato al

Servizio psico-sociale, sia la decisione del 2013 concernente l’istituzione

della curatela generale in suo favore;

che il reclamo non

è stato intimato per osservazioni;

considerato

Considerandi

che le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.

48.

lett. f n. 7 LOG].

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa,

in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile

di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC);

che ai sensi dell’art. 399

cpv. 2 CC, su domanda dell’interessato, di persona a lui vicina o d’ufficio,

l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela non appena non vi sia

più motivo di mantenerla;

che la richiesta di RE 1

di revocare la curatela generale istituita in suo favore implica la verifica

della sussistenza dei due presupposti cumulativi di cui all’art. 390 cpv. 1 n.

1.

CC, ovvero l’esistenza di una disabilità mentale, di una turba psichica o di

un analogo stato di debolezza inerente alla persona, oltre all’incapacità di

provvedere ai propri interessi derivante da tale stato di debolezza (cfr. ad es.

sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 4 e seg.);

che la risoluzione

impugnata, nella misura in cui si limita ad ordinare una perizia (conferimento

di mandato peritale ex art. 446 cpv. 2 CC), deve essere considerata una

decisione incidentale ordinatoria;

che ai sensi

dell’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm le decisioni incidentali possono essere

impugnate a titolo indipendente se possono provocare al ricorrente un pregiudizio

irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente

rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426

consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP

del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4);

che nel caso di specie non

si vede quale danno non altrimenti riparabile possa arrecare a RE 1 il fatto di

doversi sottoporre ad una valutazione peritale (peraltro finalizzata a

stabilire se, come da lui richiesto, le condizioni per una curatela generale

non siano più date in concreto);

che il gravame si diffonde

in contestazioni riguardanti la decisione mediante la quale è stata istituita

la curatela generale – che nel 2013 non è stata oggetto di impugnazione ed è

pertanto da tempo cresciuta in giudicato incontestata – senza spendere una

parola sull’esistenza di un danno irreparabile cagionato dalla decisione impugnata

in questa sede;

che da questo profilo il

ricorso si rivela dunque inammissibile;

che giusta l’art. 66

cpv. 2 lett. b) LPAmm le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a

titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria

defatigante e dispendiosa;

che l’applicazione di tale

norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso

dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza

dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e

nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645]

sulla revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40);

che l’emanazione di una

decisione finale che pone immediatamente fine al procedimento da parte

dell'autorità di ricorso deve inoltre consentire, pena l’irricevibilità del

gravame, di evitare una procedura probatoria che, per i suoi costi e la sua

durata, ecceda oltre misura il normale andamento delle cose (cfr. Messaggio

citato, pag. 40);

che nel caso concreto non

si vede come questa Camera, annullando la decisione concernente una nuova

valutazione peritale, possa porre fine immediatamente alla vertenza nel senso

richiesto dal reclamante;

che il conferimento di un

mandato per una nuova valutazione peritale non appare certo una manovra

defatigante, dispendiosa né eccedente oltre misura il normale andamento delle

cose, nella misura in cui – in assenza di tale nuova indagine peritale o di

altri referti medici – occorrerebbe ancora fare riferimento alla perizia

psichiatrica del 17 settembre 2012 del dr. med. __________, posta a fondamento

della decisione di istituzione della curatela generale, che evidenziava

nell’interessato l’esistenza di una turba psichiatrica cronica classificabile

come “sindrome delirante persistente”;

che dal reclamo di RE 1 si

può supporre che egli sostenga la tesi secondo cui il presupposto

“sociale” della curatela (bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato) faccia difetto in concreto (in quanto “la sua

capacità di provvedere ai propri interessi sotto il profilo personale,

gestionale o finanziario è sempre stata costantemente e nettamente al di sopra

della media della popolazione ticinese”; reclamo, pag. 7), ciò che

basterebbe a revocare una curatela;

che egli

tuttavia si contraddice nella misura in cui afferma di essere “ridotto

a vivere nelle condizioni di abbandono e di miseria” (reclamo, pag. 8),

dimostrando così che anche il presupposto del bisogno di protezione necessita

ancora di approfondimento da parte dell’autorità di prime cure, cui non si può

prescindere di ritornare l’incarto;

che di conseguenza, il

gravame non è ricevibile nemmeno ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. b) LPAmm;

che vista l’irricevibilità

del gravame, la scrivente Camera soprassiede alla questione di sapere se le

esternazioni del reclamante nei confronti delle istituzioni debbano essere

considerate sconvenienti e dunque intersecate ai sensi dell’art. 12 LPAmm;

che gli oneri

processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti integralmente a

carico di RE 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Gli

oneri del reclamo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.