9.2015.170
Condizioni per impugnare una decisione incidentale (mandato di valutazione peritale)
13 ottobre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.170
Lugano
13 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la revoca della curatela generale istituita in favore del
medesimo
giudicando
sul reclamo del 6 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 18 settembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito, Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con decisione
del 20 giugno 2013 (ris. n. 177B/2013) l’Autorità di protezione __________ (in
seguito, Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela
generale ex art. 398 CC;
che con istanza 4
maggio 2015 RE 1 si è rivolto all’Autorità di protezione chiedendo che venisse
accertata “l’attuale insussistenza dei presupposti previsti all’art. 398 CC”
e che la misura di protezione fosse revocata;
che dopo aver
sentito l'interessato e la curatrice __________, con risoluzione n. 931/2015
del 18 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio
psico-sociale di __________ di effettuare una valutazione peritale su RE 1, di
modo da “poter decidere sulla richiesta di revoca con cognizione di causa”;
ai periti è stato in particolare richiesto di esprimersi sull’esistenza di disabilità
mentali, turbe psichiche o disturbi caratteriali dell’interessato;
che con reclamo 6
ottobre 2015 RE 1 ha impugnato tale decisione, giudicandola arbitraria e
contraria al principio della buona fede; egli postula, in via preliminare, la
ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione – istanza evasa separatamente
vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1 e 7 LOG)
– e, nel merito, che venga dichiarato nullo sia il conferimento del mandato al
Servizio psico-sociale, sia la decisione del 2013 concernente l’istituzione
della curatela generale in suo favore;
che il reclamo non
è stato intimato per osservazioni;
considerato
Considerandi
che le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48.
lett. f n. 7 LOG].
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa,
in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile
di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC);
che ai sensi dell’art. 399
cpv. 2 CC, su domanda dell’interessato, di persona a lui vicina o d’ufficio,
l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela non appena non vi sia
più motivo di mantenerla;
che la richiesta di RE 1
di revocare la curatela generale istituita in suo favore implica la verifica
della sussistenza dei due presupposti cumulativi di cui all’art. 390 cpv. 1 n.
1.
CC, ovvero l’esistenza di una disabilità mentale, di una turba psichica o di
un analogo stato di debolezza inerente alla persona, oltre all’incapacità di
provvedere ai propri interessi derivante da tale stato di debolezza (cfr. ad es.
sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 4 e seg.);
che la risoluzione
impugnata, nella misura in cui si limita ad ordinare una perizia (conferimento
di mandato peritale ex art. 446 cpv. 2 CC), deve essere considerata una
decisione incidentale ordinatoria;
che ai sensi
dell’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm le decisioni incidentali possono essere
impugnate a titolo indipendente se possono provocare al ricorrente un pregiudizio
irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente
rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426
consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP
del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4);
che nel caso di specie non
si vede quale danno non altrimenti riparabile possa arrecare a RE 1 il fatto di
doversi sottoporre ad una valutazione peritale (peraltro finalizzata a
stabilire se, come da lui richiesto, le condizioni per una curatela generale
non siano più date in concreto);
che il gravame si diffonde
in contestazioni riguardanti la decisione mediante la quale è stata istituita
la curatela generale – che nel 2013 non è stata oggetto di impugnazione ed è
pertanto da tempo cresciuta in giudicato incontestata – senza spendere una
parola sull’esistenza di un danno irreparabile cagionato dalla decisione impugnata
in questa sede;
che da questo profilo il
ricorso si rivela dunque inammissibile;
che giusta l’art. 66
cpv. 2 lett. b) LPAmm le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a
titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente
una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria
defatigante e dispendiosa;
che l’applicazione di tale
norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso
dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza
dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e
nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645]
sulla revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40);
che l’emanazione di una
decisione finale che pone immediatamente fine al procedimento da parte
dell'autorità di ricorso deve inoltre consentire, pena l’irricevibilità del
gravame, di evitare una procedura probatoria che, per i suoi costi e la sua
durata, ecceda oltre misura il normale andamento delle cose (cfr. Messaggio
citato, pag. 40);
che nel caso concreto non
si vede come questa Camera, annullando la decisione concernente una nuova
valutazione peritale, possa porre fine immediatamente alla vertenza nel senso
richiesto dal reclamante;
che il conferimento di un
mandato per una nuova valutazione peritale non appare certo una manovra
defatigante, dispendiosa né eccedente oltre misura il normale andamento delle
cose, nella misura in cui – in assenza di tale nuova indagine peritale o di
altri referti medici – occorrerebbe ancora fare riferimento alla perizia
psichiatrica del 17 settembre 2012 del dr. med. __________, posta a fondamento
della decisione di istituzione della curatela generale, che evidenziava
nell’interessato l’esistenza di una turba psichiatrica cronica classificabile
come “sindrome delirante persistente”;
che dal reclamo di RE 1 si
può supporre che egli sostenga la tesi secondo cui il presupposto
“sociale” della curatela (bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato) faccia difetto in concreto (in quanto “la sua
capacità di provvedere ai propri interessi sotto il profilo personale,
gestionale o finanziario è sempre stata costantemente e nettamente al di sopra
della media della popolazione ticinese”; reclamo, pag. 7), ciò che
basterebbe a revocare una curatela;
che egli
tuttavia si contraddice nella misura in cui afferma di essere “ridotto
a vivere nelle condizioni di abbandono e di miseria” (reclamo, pag. 8),
dimostrando così che anche il presupposto del bisogno di protezione necessita
ancora di approfondimento da parte dell’autorità di prime cure, cui non si può
prescindere di ritornare l’incarto;
che di conseguenza, il
gravame non è ricevibile nemmeno ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. b) LPAmm;
che vista l’irricevibilità
del gravame, la scrivente Camera soprassiede alla questione di sapere se le
esternazioni del reclamante nei confronti delle istituzioni debbano essere
considerate sconvenienti e dunque intersecate ai sensi dell’art. 12 LPAmm;
che gli oneri
processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti integralmente a
carico di RE 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.