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Decisione

9.2015.173

Approvazione rendiconto (mercede curatore)

13 maggio 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 21

aprile 2008 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) ha istituito a favore di RE 1 una curatela volontaria ai

sensi dell’art. 394 CC, nominando quale curatore il signor __________.

Mediante decisione del 29

gennaio 2010 la Commissione tutoria ha sostituito il curatore, designando il

signor PI 1 quale nuovo curatore, con il compito di:

- amministrare i beni e

i redditi di proprietà del curatelato;

- salvaguardare

convenientemente gli interessi morali e materiali del curatelato;

- presentare

alla Commissione tutoria i rendiconti finanziari annuali, entro la fine di febbraio

di ogni anno.

B. Chiamata a decidere

su istanza di RE 1, con decisione 6 ottobre 2010 la Commissione tutoria ha

confermato la curatela volontaria istituita in favore dello stesso.

C. Mediante decisione 15

luglio 2014 l’Autorità di protezione CO 1 (in seguito Autorità di protezione),

nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato la misura di

curatela volontaria, considerata la dichiarazione di RE 1 di partire per la __________

il mese di settembre 2014 (disp. 1). Il curatore è stato esonerato dal mandato

(disp. 2). Il rendiconto finanziario e il rapporto morale per il periodo 1°

gennaio 2014 – 30 giugno 2014 saranno approvati dall’Autorità di protezione in

separata sede, ordinando a PI 1 di presentare entro il 14 agosto 2014 la documentazione

in questione (disp. 3).

La decisione è cresciuta

in giudicato incontestata.

D. In data 25 settembre

2015 l’Autorità di protezione, ha approvato il rapporto morale (ris. 533) e il rendiconto

finanziario (ris. 532) per il 2014, riconoscendo al curatore l’indennità

richiesta di fr. 2’355.–, pari a fr. 1'975.– quale mercede e

fr. 380.– di spese.

E. Contro la predetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo del 19 ottobre 2015, postulando: la

decisione impugnata è annullata; l’Autorità di protezione è tenuta ad appurare

i fatti ai sensi dei considerandi prima di emanare una nuova decisione.

Il reclamante contesta

il rendiconto finanziario 2014 e il relativo rapporto morale, lamentando che vi

sarebbero due importanti “inesattezze”. La prima riguarda la data in cui

termina la curatela. A mente del reclamante la misura resterebbe attiva fino

alla ricezione da parte del curatore della decisione di revoca della curatela.

La seconda inesattezza concerne l’attivo finale indicato sul conto corrente bancario

di RE 1. Il reclamante contesta in particolare un prelevamento di fr. 2’030.–

effettuato dal curatore il 17 luglio 2014, lamentando che per lo stesso non vi

sarebbe alcuna giustificazione.

Il reclamante chiede

di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio.

F. Con osservazioni del

27 ottobre 2015 il curatore PI 1 ha specificato che l’importo contestato, di fr. 2’030.–

(inizialmente indicato in modo erroneo come fr. 2’300.–) corrisponderebbe

alla sue mercede per il 2013 (approvata dall’Autorità di protezione),

informando che il curatelato in previsione del trasferimento all’estero aveva

formulato richieste straordinarie di denaro e prevedeva la raccolta delle sue risorse

economiche da trasferire presso la nuova destinazione.

Con osservazioni dell’11

novembre 2015 l’Autorità di protezione riferisce di aver esperito gli

accertamenti necessari in relazione al contestato prelevamento di

fr. 2'030.–. In concreto si sarebbe generato un equivoco, ritenuto che RE

1 avrebbe inizialmente chiesto spiegazioni per un prelevamento di

fr. 2'300.– e non di fr. 2'030.–. L’Autorità di protezione riferisce infatti

che l’11 luglio 2014 era stato approvato anche il rendiconto del 2013 per un importo

appunto di fr. 2'030.–.

Mediante replica dell’11

dicembre 2015 RE 1 prende atto delle precisazioni del curatore e dell’Autorità

di protezione in merito al contestato prelevamento di fr. 2030.–, che

chiarirebbe in maniera definitiva il malinteso (l’importo sarebbe riferito alla

mercede del 2013). Per quanto concerne la mercede approvata per il 2014 il reclamante

contesta nel dettaglio diverse prestazioni (cfr. reclamo pag. 2 in fine e 3),

postulando che il curatore dia le indicazioni necessarie per poter riesaminare

le prestazioni da lui esposte e tassarle “in base al tempo usuale necessario

per l’evasione di tali pratiche”. RE 1 chiede infine che venga specificato a

chi era destinato l’addebito effettuato dal suo conto bancario il 26 giugno

2014 (fr. 5'633.–).

Con duplica del 30

dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione. Il

curatore non ha presentato l’allegato di duplica.

G. Nel frattempo,

ritenuto che RE 1 non è partito all’estero, mediante decisione dell’8 settembre

2015 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di

rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395

CC), nominando quale curatrice la signora __________.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale (ris. 533) e

il rendiconto finanziario (ris. 532) per il 2014, riconoscendo al curatore

l’indennità richiesta di fr. 2’355.–, pari a fr. 1'975.– quale

mercede e fr. 380.– di spese.

3.

Nel gravame RE 1

postula l’annullamento della decisione del 25 settembre 2015, chiedendo che

l’Autorità di protezione venga tenuta ad appurare i fatti ai sensi dei

considerandi. Impugna nello specifico la fondatezza di un prelevamento effettuato

dal suo conto bancario (fr. 2'030.–) nonché, in modo vago, la data della

revoca della curatela. In sede di replica RE 1 contesta nel dettaglio diverse

prestazioni esposte nella nota dal curatore che a suo avviso sarebbero da considerarsi

eccessive, nonché chiarimenti circa un singolo addebito effettuato in data 26

giugno 2014 dal suo conto bancario. Contestata da RE 1 è la mercede e non già

il contenuto del rapporto morale.

4.

Va in primo luogo

contestualizzato il reclamo in esame. Benché il gravame sia rivolto genericamente

contro la decisione del 25 settembre 2015 di approvazione del rendiconto

finanziario e del rapporto per l’anno 2014, RE 1 chiede a questa Camera di

esprimersi anche sull’entrata in vigore della revoca della curatela nonché su

un prelevamento effettuato dal suo conto bancario il 17 luglio 2014.

4.1

Va innanzitutto puntualizzato

che la decisione del 15 luglio 2014, con cui l’Autorità di protezione ha

revocato la misura di curatela volontaria è cresciuta in giudicato

incontestata. L’entrata in vigore della stessa è pertanto avvenuta alla

crescita in giudicato.

4.2

Quanto al contestato

prelevamento del 17 luglio 2014 dal conto bancario di RE 1 (fr. 2'030.–) ci si

limita ad indicare che lo stesso è stato effettuato dal curatore PI 1 a

rifusione della mercede per il 2013, riconosciuta dall’Autorità di protezione l’11

luglio 2014 (ris. 212) e messa a carico del curatelato stesso. Tale fatto,

benché ammesso dal curatore solo in sede di osservazioni (cfr. 27 ottobre 2015)

e appurato dall’Autorità di protezione (osservazioni dell’11 novembre 2015), è

stato riconosciuto anche dal reclamante in sede di replica (cfr. replica

dell’11 dicembre 2015 consid. 1).

5.

Per quanto riguarda

il rendiconto del 2014, RE 1 contesta la retribuzione esposta dal curatore, in

quanto “eccessiva”.

5.1

Giusta l’art. 425 CC,

alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione

degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale;

l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al

termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti

esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i

conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali

all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro

presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì

se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto

finali (cpv. 4).

Per

quanto riguarda l’esame di rapporti e conti periodici, ai sensi dell’art. 415

CC l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola

o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il

rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso,

adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv.

3).

5.2

La remunerazione dei

curatori per l’attività svolta dopo il 1° gennaio 2013 è calcolata sulla base

delle disposizioni della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che

i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione

patrimoniale del pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il

compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.

Giusta

l'art. 16 del Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni

ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese

(cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il

curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per

l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio

delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il

rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o

un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17

ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità

dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.

40.

– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare

tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo

lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con

autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato

dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

Ai

sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di compiti particolari si impone

il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni

è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata al

relativo ramo di attività. L’onorario può in tal caso essere ridotto del 30% se

la situazione economica del pupillo lo giustifica.

5.3

In sede di replica, RE

1.

contesta la retribuzione esposta dal curatore, in quanto a suo dire

eccessiva. L’Autorità dal canto suo non si pronuncia al riguardo, limitandosi a

confermare la decisione di approvazione del rendiconto. Neppure il curatore si esprime.

Le contestazioni del

reclamante sono però generiche. Egli si limita ad indicare, per ogni posta

contestata, che il monte ore sarebbe eccessivo (cfr. reclamo pag. 3: “tempo

eccessivo” per la richiesta di un documento, “tempo eccessivo” per l’evasione

di una pratica, “tempo eccessivo” per la traduzione, “tempo eccessivo” per il

rilascio di un biglietto aereo, “tempo eccessivo” per un prelevamento, “tempo eccessivo”

per un trapasso da un conto bancario ad un altro, ecc.). La critica non è

minimamente dettagliata o suffragata da documentazioni o elementi a comprova

della sua tesi. Il curatelato non nega per altro che le prestazioni per cui il

curatore chiede la retribuzione siano state effettivamente effettuate dallo stesso.

Nella dettagliata nota

allestita (cfr. agli atti 30 agosto 2014), il curatore PI 1 chiede il

riconoscimento di una mercede di fr. 1'975.– per l’attività svolta da inizio

gennaio 2014 al momento della revoca della curatela (pari a 39.5 ore a

fr. 50.–) a fine luglio, oltre al rimborso per spese di 380.– (fr. 300.–

trasferte, 50.– telefoniche, 30.– postali). L’importo richiesto equivale ad una

media di 5 ore e mezza lavorative al mese. In concreto, considerato il progetto

di trasferimento all’estero (__________) del curatelato, che ha con ogni

evidenza provocato un incremento, non indifferente, degli oneri da parte del

curatore (circostanza ammessa dallo stesso curatelato in sede di replica, pag.

2.

verso il mezzo), la nota presentata dal curatore, appare equa, in una

procedura come quella che ci occupa. Il tempo esposto non appare certo

sproporzionato, se si considera appunto il maggior dispendio orario causato dal

progettato trasferimento all’estero del curatelato. Questo giudice non può che

confermare l’importo riconosciuto dall’Autorità di prime cure, che gode di

ampio potere per la valutazione della richiesta di mercede.

6.

Quanto all’addebito

dal conto bancario di RE 1 del 25 giugno 2014 e contestato dal reclamante in

sede di replica, ci si limita ad osservare che beneficiaria dell’ordine di

bonifico era la Cassa Cantone di Compensazione AVS/AI/IPG (__________) (cfr.

decisione dell’IAS del 29 aprile 2014: richiesta di restituzione di rendite AI;

agli atti dell’Autorità di protezione). Anche tale contestazione cade nel vuoto

siccome infondata.

7.

Per i motivi

indicati sopra, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Viste

le circostanze particolari si prescinde dall’addebito di tasse e spese.

Il reclamante ha chiesto

di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. L’indigenza dello

stesso reclamante appare comprovata. Dagli atti risulta che il reclamante non è

in grado di far fronte alle spese processuali e di patrocinio. Ritenuto che la

questione relativa al contestato prelevamento di fr. 2'030.– (cfr. precedente

consid. 4.2) è stata chiarita da parte del curatore e dell’Autorità di

protezione solo con la presentazione delle osservazioni al reclamo in esame, si

può ritenere adempiuta anche la secondo condizione cumulativa richiesta

dall’art. 117 CPC. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con il

reclamo va quindi accolta. Lo Stato provvederà alla retribuzione del legale del

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. L’istanza

di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

3. Non

si prelevano spese e tasse di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.