9.2015.173
Approvazione rendiconto (mercede curatore)
13 maggio 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.173
Lugano
13 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario del 2014 del
curatore PI 1;
giudicando
sul reclamo del 19 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 25 settembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 21
aprile 2008 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) ha istituito a favore di RE 1 una curatela volontaria ai
sensi dell’art. 394 CC, nominando quale curatore il signor __________.
Mediante decisione del 29
gennaio 2010 la Commissione tutoria ha sostituito il curatore, designando il
signor PI 1 quale nuovo curatore, con il compito di:
- amministrare i beni e
i redditi di proprietà del curatelato;
- salvaguardare
convenientemente gli interessi morali e materiali del curatelato;
- presentare
alla Commissione tutoria i rendiconti finanziari annuali, entro la fine di febbraio
di ogni anno.
B. Chiamata a decidere
su istanza di RE 1, con decisione 6 ottobre 2010 la Commissione tutoria ha
confermato la curatela volontaria istituita in favore dello stesso.
C. Mediante decisione 15
luglio 2014 l’Autorità di protezione CO 1 (in seguito Autorità di protezione),
nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato la misura di
curatela volontaria, considerata la dichiarazione di RE 1 di partire per la __________
il mese di settembre 2014 (disp. 1). Il curatore è stato esonerato dal mandato
(disp. 2). Il rendiconto finanziario e il rapporto morale per il periodo 1°
gennaio 2014 – 30 giugno 2014 saranno approvati dall’Autorità di protezione in
separata sede, ordinando a PI 1 di presentare entro il 14 agosto 2014 la documentazione
in questione (disp. 3).
La decisione è cresciuta
in giudicato incontestata.
D. In data 25 settembre
2015 l’Autorità di protezione, ha approvato il rapporto morale (ris. 533) e il rendiconto
finanziario (ris. 532) per il 2014, riconoscendo al curatore l’indennità
richiesta di fr. 2’355.–, pari a fr. 1'975.– quale mercede e
fr. 380.– di spese.
E. Contro la predetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo del 19 ottobre 2015, postulando: la
decisione impugnata è annullata; l’Autorità di protezione è tenuta ad appurare
i fatti ai sensi dei considerandi prima di emanare una nuova decisione.
Il reclamante contesta
il rendiconto finanziario 2014 e il relativo rapporto morale, lamentando che vi
sarebbero due importanti “inesattezze”. La prima riguarda la data in cui
termina la curatela. A mente del reclamante la misura resterebbe attiva fino
alla ricezione da parte del curatore della decisione di revoca della curatela.
La seconda inesattezza concerne l’attivo finale indicato sul conto corrente bancario
di RE 1. Il reclamante contesta in particolare un prelevamento di fr. 2’030.–
effettuato dal curatore il 17 luglio 2014, lamentando che per lo stesso non vi
sarebbe alcuna giustificazione.
Il reclamante chiede
di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio.
F. Con osservazioni del
27 ottobre 2015 il curatore PI 1 ha specificato che l’importo contestato, di fr. 2’030.–
(inizialmente indicato in modo erroneo come fr. 2’300.–) corrisponderebbe
alla sue mercede per il 2013 (approvata dall’Autorità di protezione),
informando che il curatelato in previsione del trasferimento all’estero aveva
formulato richieste straordinarie di denaro e prevedeva la raccolta delle sue risorse
economiche da trasferire presso la nuova destinazione.
Con osservazioni dell’11
novembre 2015 l’Autorità di protezione riferisce di aver esperito gli
accertamenti necessari in relazione al contestato prelevamento di
fr. 2'030.–. In concreto si sarebbe generato un equivoco, ritenuto che RE
1 avrebbe inizialmente chiesto spiegazioni per un prelevamento di
fr. 2'300.– e non di fr. 2'030.–. L’Autorità di protezione riferisce infatti
che l’11 luglio 2014 era stato approvato anche il rendiconto del 2013 per un importo
appunto di fr. 2'030.–.
Mediante replica dell’11
dicembre 2015 RE 1 prende atto delle precisazioni del curatore e dell’Autorità
di protezione in merito al contestato prelevamento di fr. 2030.–, che
chiarirebbe in maniera definitiva il malinteso (l’importo sarebbe riferito alla
mercede del 2013). Per quanto concerne la mercede approvata per il 2014 il reclamante
contesta nel dettaglio diverse prestazioni (cfr. reclamo pag. 2 in fine e 3),
postulando che il curatore dia le indicazioni necessarie per poter riesaminare
le prestazioni da lui esposte e tassarle “in base al tempo usuale necessario
per l’evasione di tali pratiche”. RE 1 chiede infine che venga specificato a
chi era destinato l’addebito effettuato dal suo conto bancario il 26 giugno
2014 (fr. 5'633.–).
Con duplica del 30
dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione. Il
curatore non ha presentato l’allegato di duplica.
G. Nel frattempo,
ritenuto che RE 1 non è partito all’estero, mediante decisione dell’8 settembre
2015 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di
rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395
CC), nominando quale curatrice la signora __________.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale (ris. 533) e
il rendiconto finanziario (ris. 532) per il 2014, riconoscendo al curatore
l’indennità richiesta di fr. 2’355.–, pari a fr. 1'975.– quale
mercede e fr. 380.– di spese.
3.
Nel gravame RE 1
postula l’annullamento della decisione del 25 settembre 2015, chiedendo che
l’Autorità di protezione venga tenuta ad appurare i fatti ai sensi dei
considerandi. Impugna nello specifico la fondatezza di un prelevamento effettuato
dal suo conto bancario (fr. 2'030.–) nonché, in modo vago, la data della
revoca della curatela. In sede di replica RE 1 contesta nel dettaglio diverse
prestazioni esposte nella nota dal curatore che a suo avviso sarebbero da considerarsi
eccessive, nonché chiarimenti circa un singolo addebito effettuato in data 26
giugno 2014 dal suo conto bancario. Contestata da RE 1 è la mercede e non già
il contenuto del rapporto morale.
4.
Va in primo luogo
contestualizzato il reclamo in esame. Benché il gravame sia rivolto genericamente
contro la decisione del 25 settembre 2015 di approvazione del rendiconto
finanziario e del rapporto per l’anno 2014, RE 1 chiede a questa Camera di
esprimersi anche sull’entrata in vigore della revoca della curatela nonché su
un prelevamento effettuato dal suo conto bancario il 17 luglio 2014.
4.1
Va innanzitutto puntualizzato
che la decisione del 15 luglio 2014, con cui l’Autorità di protezione ha
revocato la misura di curatela volontaria è cresciuta in giudicato
incontestata. L’entrata in vigore della stessa è pertanto avvenuta alla
crescita in giudicato.
4.2
Quanto al contestato
prelevamento del 17 luglio 2014 dal conto bancario di RE 1 (fr. 2'030.–) ci si
limita ad indicare che lo stesso è stato effettuato dal curatore PI 1 a
rifusione della mercede per il 2013, riconosciuta dall’Autorità di protezione l’11
luglio 2014 (ris. 212) e messa a carico del curatelato stesso. Tale fatto,
benché ammesso dal curatore solo in sede di osservazioni (cfr. 27 ottobre 2015)
e appurato dall’Autorità di protezione (osservazioni dell’11 novembre 2015), è
stato riconosciuto anche dal reclamante in sede di replica (cfr. replica
dell’11 dicembre 2015 consid. 1).
5.
Per quanto riguarda
il rendiconto del 2014, RE 1 contesta la retribuzione esposta dal curatore, in
quanto “eccessiva”.
5.1
Giusta l’art. 425 CC,
alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione
degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale;
l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al
termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti
esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i
conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali
all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro
presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì
se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto
finali (cpv. 4).
Per
quanto riguarda l’esame di rapporti e conti periodici, ai sensi dell’art. 415
CC l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola
o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il
rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso,
adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv.
3).
5.2
La remunerazione dei
curatori per l’attività svolta dopo il 1° gennaio 2013 è calcolata sulla base
delle disposizioni della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che
i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione
patrimoniale del pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il
compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
Giusta
l'art. 16 del Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni
ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese
(cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il
curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per
l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio
delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il
rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o
un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17
ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità
dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.
40.
– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare
tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo
lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con
autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il
costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato
dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
Ai
sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di compiti particolari si impone
il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni
è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata al
relativo ramo di attività. L’onorario può in tal caso essere ridotto del 30% se
la situazione economica del pupillo lo giustifica.
5.3
In sede di replica, RE
1.
contesta la retribuzione esposta dal curatore, in quanto a suo dire
eccessiva. L’Autorità dal canto suo non si pronuncia al riguardo, limitandosi a
confermare la decisione di approvazione del rendiconto. Neppure il curatore si esprime.
Le contestazioni del
reclamante sono però generiche. Egli si limita ad indicare, per ogni posta
contestata, che il monte ore sarebbe eccessivo (cfr. reclamo pag. 3: “tempo
eccessivo” per la richiesta di un documento, “tempo eccessivo” per l’evasione
di una pratica, “tempo eccessivo” per la traduzione, “tempo eccessivo” per il
rilascio di un biglietto aereo, “tempo eccessivo” per un prelevamento, “tempo eccessivo”
per un trapasso da un conto bancario ad un altro, ecc.). La critica non è
minimamente dettagliata o suffragata da documentazioni o elementi a comprova
della sua tesi. Il curatelato non nega per altro che le prestazioni per cui il
curatore chiede la retribuzione siano state effettivamente effettuate dallo stesso.
Nella dettagliata nota
allestita (cfr. agli atti 30 agosto 2014), il curatore PI 1 chiede il
riconoscimento di una mercede di fr. 1'975.– per l’attività svolta da inizio
gennaio 2014 al momento della revoca della curatela (pari a 39.5 ore a
fr. 50.–) a fine luglio, oltre al rimborso per spese di 380.– (fr. 300.–
trasferte, 50.– telefoniche, 30.– postali). L’importo richiesto equivale ad una
media di 5 ore e mezza lavorative al mese. In concreto, considerato il progetto
di trasferimento all’estero (__________) del curatelato, che ha con ogni
evidenza provocato un incremento, non indifferente, degli oneri da parte del
curatore (circostanza ammessa dallo stesso curatelato in sede di replica, pag.
2.
verso il mezzo), la nota presentata dal curatore, appare equa, in una
procedura come quella che ci occupa. Il tempo esposto non appare certo
sproporzionato, se si considera appunto il maggior dispendio orario causato dal
progettato trasferimento all’estero del curatelato. Questo giudice non può che
confermare l’importo riconosciuto dall’Autorità di prime cure, che gode di
ampio potere per la valutazione della richiesta di mercede.
6.
Quanto all’addebito
dal conto bancario di RE 1 del 25 giugno 2014 e contestato dal reclamante in
sede di replica, ci si limita ad osservare che beneficiaria dell’ordine di
bonifico era la Cassa Cantone di Compensazione AVS/AI/IPG (__________) (cfr.
decisione dell’IAS del 29 aprile 2014: richiesta di restituzione di rendite AI;
agli atti dell’Autorità di protezione). Anche tale contestazione cade nel vuoto
siccome infondata.
7.
Per i motivi
indicati sopra, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Viste
le circostanze particolari si prescinde dall’addebito di tasse e spese.
Il reclamante ha chiesto
di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. L’indigenza dello
stesso reclamante appare comprovata. Dagli atti risulta che il reclamante non è
in grado di far fronte alle spese processuali e di patrocinio. Ritenuto che la
questione relativa al contestato prelevamento di fr. 2'030.– (cfr. precedente
consid. 4.2) è stata chiarita da parte del curatore e dell’Autorità di
protezione solo con la presentazione delle osservazioni al reclamo in esame, si
può ritenere adempiuta anche la secondo condizione cumulativa richiesta
dall’art. 117 CPC. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con il
reclamo va quindi accolta. Lo Stato provvederà alla retribuzione del legale del
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. L’istanza
di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
3. Non
si prelevano spese e tasse di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.