9.2015.177
Dimissioni del curatore (apertura di un procedimento penale a suo carico)
10 marzo 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.177
Lugano
10 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sua sostituzione in qualità di curatore di PI 1;
giudicando
sul reclamo del 22 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisioni emessa
il 7 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione del 26
settembre 2013 l’Autorità regionale di protezione CO 1 (in seguito Autorità di
protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza (art. 394 e 395 CC) nei
confronti dei coniugi __________ (1975)e PI 1 (1970), nominando quale curatore
il signor RE 1.
B. Mediante scritto del
21 aprile 2015, il procuratore pubblico __________, ha informato l’Autorità di
protezione di aver proceduto nei confronti di RE 1 “per titolo di frode
elettorale (art. 282 CP) ed incetta di voti (art. 282bis CP) in relazioni alle
dichiarazioni fatte recentemente da un suo pupillo di essere stato da lui
costretto a consegnargli le schede per le recenti elezioni cantonali”.
Il procuratore pubblico,
“vista la delicatezza dell’inchiesta”, ha invitato l’Autorità di protezione a
trasmettere i nominativi di tutti i pupilli di RE 1 e a “non informare nessuno”
della richiesta, “sotto pena delle sanzioni previste dall’art. 292 CP”.
Con lettera del 2 luglio
2015 il procuratore pubblico ha riferito all’Autorità di protezione di avere
formalmente aperto un’istruzione penale nei confronti di RE 1 per titolo di
frode elettorale e incetta di voti, reati commessi in occasione delle elezioni
cantonali 2015. Il procuratore ha indicato di aver segnalato quanto precede per
eventuali provvedimenti disciplinari di competenza dell’Autorità di protezione.
C. Mediante decisione 8
ottobre 2015 (ris. n. 429) l’Autorità di protezione ha disposto la sostituzione
del curatore RE 1 e designato in favore di PI 1 un nuovo curatore (art. 394
CC), nominando per detta funzione la signora __________. L’Autorità di protezione
ha indicato di essere stata informata dal Ministero pubblico dell’apertura di
un procedimento penale nei confronti di RE 1 e che “a prescindere dall’esito
ultimo della procedura penale, le preponderanti esigenze di protezione dei
curatelati impongono la massima prudenza”. In concreto, secondo l’Autorità di
prima sede, le imputazioni contestate hanno un riferimento diretto con
l’esercizio del mandato di curatore, ciò che mina i requisiti d’idoneità alla
funzione ed il rapporto di fiducia con il mandante.
Con decisione di medesima
data (ris. n. 430) L’Autorità di protezione ha disposto pure la sostituzione di
RE 1 quale curatore di __________ moglie di PI 1.
D. RE 1 è insorto contro
la decisione n. 429 con reclamo del 22 ottobre 2015, postulandone
l’annullamento.
In primo luogo il
reclamante evidenzia una disparità di trattamento ritenuto che l’Autorità di
protezione avrebbe, a suo avviso, revocato la curatela di RE 1 solo in favore
di PI 1 e non già di sua moglie.
Il reclamante lamenta un accertamento
errato dei fatti. Non vi sarebbero motivi alla base della decisione di sostituzione
del curatore; egli non sarebbe peraltro stato oggetto di alcun decreto
d’accusa. RE 1 invita l’Autorità di protezione a produrre la documentazione a
comprova dell’avvenuta informazione dell’apertura di un procedimento penale nei
suoi confronti. Egli indica che non è ammissibile che l’Autorità di protezione
sia stata informata dal Ministero pubblico e ipotizza che l’Autorità di protezione
avrebbe ottenuto tali informazioni in maniera ufficiosa.
E. Mediante osservazioni
del 26 novembre 2016 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del
reclamo.
L’Autorità di prime cure
ha precisato che, dopo aver ricevuto la prima segnalazione da parte del
Ministero pubblico (21 aprile 2015), ha convocato RE 1 per un’udienza di
discussione (relativa ad un altro caso di curatela). Durante l’udienza venne, a
suo dire, discussa l’incompatibilità all’esercizio delle funzioni di curatore;
“non si verbalizzarono i dettagli per scrupolo di discrezione”, “ma fu chiarito
che sarebbe stato dimesso da ogni incarico” conferito dall’Autorità di protezione.
A mente dell’Autorità di
prime cure, le esigenze di protezione dei curatelati sono indubbiamente
superiori al desiderio del reclamante di mantenere i mandati. Per l’Autorità di
protezione non si tratta di emettere condanne o giudizi morali sulla persona,
ma di garantire a persone fragili e facilmente esposte la massima protezione.
Il semplice dubbio sulla consistenza dei reati ipotizzati dal Ministero pubblico
– che se accertati sarebbero per altro stati commessi ai danni di pupilli – rende
il reclamante incompatibile con l’esercizio del ruolo di curatore.
L’Autorità di protezione
riferisce di aver emesso una medesima decisione anche per quanto riguarda la
signora __________ e di averla notificata al curatore con un unico invio
raccomandato.
Con scritto del 26
novembre 2015 i coniugi PI 1 hanno dichiarato di voler mantenere la curatela
con RE 1, senza addurre ulteriori motivazioni.
Con replica del 4 dicembre
2015 RE 1 contesta nuovamente di aver ricevuto anche la decisione di revoca
della curatela per quanto riguarda __________. Il reclamante indica che in
nessun caso dallo scritto del Ministero pubblico emergevano indizi per concludere
che RE 1 si fosse in qualche modo reso autore di azioni tali da revocare i
mandati di curatela, lamentando di non aver potuto esprimersi al riguardo.
Mediante duplica del 17
dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha riconfermato la decisione impugnata.
In concreto il reclamante
è oggetto di una procedura penale per ipotesi di reati commessi ai danni o per
il tramite di pupilli, fatto che di per sé lo renderebbe, a suo dire,
incompatibile con l’esercizio del ruolo di curatore. Il desiderio di RE 1 di
mantenere i mandati deve cedere il passo alle superiori esigenze di protezione
dei curatelati.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione
agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha disposto la sostituzione del curatore RE
1.
e designato in favore di PI 1 un nuovo curatore. L’Autorità di protezione ha
indicato, che a seguito dell’apertura da parte del Ministero pubblico di un
procedimento penale nei confronti di RE 1 per frode elettorale ed incetta di voti,
le esigenze di protezione dei curatelati impongono la massima prudenza. Il
semplice dubbio sulla consistenza dei reati ipotizzati dal Ministero pubblico –
che se accertati sarebbero per altro stati commessi anche ai danni di pupilli –
rende il reclamante incompatibile con l’esercizio della funzione di curatore. A
prescindere dall’esito del procedimento penale, al momento mancherebbe la fiducia
tra Autorità di protezione e curatore. Il desiderio di RE 1 di mantenere i
mandati deve cedere il passo alle superiori esigenze di protezione dei
curatelati.
3.
RE 1 ha impugnato la
predetta decisione contestando in primo luogo una disparità di trattamento,
ritenuto che a suo dire sarebbe stata revocata solo la curatela in favore di PI
1.
e non quella in favore della di lui moglie __________. Dagli atti risulta in
vero che l’Autorità di protezione ha emanato una decisione di revoca anche
della curatela in favore __________, per cui la doglianza del reclamante cade
nel vuoto. La questione a sapere se quest’ultima decisione sia stata validamente
intimata – e sia di conseguenza cresciuta o meno in giudicato – esula dalla
presente procedura, che ha per oggetto unicamente la decisione n. 429 relativa
alla curatela in favore di PI 1.
4.
RE 1 contesta di non
avere potuto esprimersi dinanzi all’Autorità di protezione prima dell’emissione
della decisione contestata.
4.1
Il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione
implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; sentenza DTF del
29.
novembre 2013, inc.5A_699/3013 consid. 2.2).
Il diritto di essere
sentito, implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli
elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid.
3.
), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente
(DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del
diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate
situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora
l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di
ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195
consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
4.2
L’Autorità
di protezione riferisce di aver discusso in modo “informale” della questione
(incompatibilità all’esercizio delle funzioni di curatore) con RE 1 durante
un’udienza relativa ad un’altra curatela (cfr. curatela __________, udienza del
25.
giugno 2015). L’Autorità sostiene di non aver verbalizzato i dettagli della discussione
“per scrupolo di discrezione”. Dal verbale d’udienza agli atti emerge unicamente
che RE 1 ha rassegnato le dimissioni. Il reclamante contesta tale fatto.
Indipendentemente dalla veridicità di quanto riferito
da entrambe le parti, pur ammettendo una violazione del diritto di essere
sentito, eccezionalmente, una tale violazione commessa da un’autorità inferiore
può reputarsi sanata qualora, come nel caso in esame, l’interessato abbia
potuto, far valere le sue argomentazioni dinanzi ad un’autorità di ricorso
munita di pieno potere cognitivo di fatto e di diritto. Non si ritiene dunque di
dover procedere all’annullamento della decisione.
Ciò a maggior ragione anche per il fatto che la
mancata audizione è stata indotta dall’ordine 21 aprile 2015 impartito dal
Ministero pubblico all’Autorità di prime cure – sotto comminatoria delle conseguenze
previste dall’art. 292 CP – di non informare nessuno delle informazioni ricevute.
5.
Secondo il
reclamante non vi sarebbero validi motivi per procedere alla sua sostituzione
quale curatore. Egli non sarebbe peraltro stato oggetto di alcun decreto
d’accusa. Oltre a criticare e contestare il passaggio d’informazioni tra
Ministero pubblico e Autorità di protezione, asserisce che dagli scritti del
Ministero pubblico non emergerebbero indizi tali permettenti di concludere che
si fosse in qualche modo reso autore di azioni tali da giustificare la revoca
dei mandati di curatela.
5.1
La designazione del
curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione degli
art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogia in virtù del rinvio di cui
all’art. 314 cpv. 1 CC.
Secondo l'art. 400 CC
l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica
che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori
(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi
gravi vi si oppongano (cpv. 2).
In virtù dell’art. 423
CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più
idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave.
L’art. 423 CC permette
la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà.
Come per l’art. 445 al. 2 vCC, è la messa in pericolo degli interessi
della persona da proteggere che è determinante e non invece il fatto che ci sia
stato o meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ssCC, che
comprende anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione
provvisoria del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in
particolare nel rispetto del diritto a essere informati e del diritto di essere
sentito (art. 29 Cost., 447 ssCC) (CommFam,
Protection de l’adulte, Rosch, art.
423.
CC, N. 5.).
Il
mandatario può essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se
sussiste un altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.
In
particolare vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia
verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà
e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle
sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che l’interessato è indegno
della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC). Questi motivi
valgono indipendentemente della questione relativa all’attitudine del mandatario
di esercitare il mandato in questione.
Anche
qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla
gestione del mandato, va in ogni caso considerato che il comportamento dello
stesso può danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da
proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato
(CommFam, Protection de l’adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 8).
5.2
Nel
caso in esame risulta dagli atti che con scritto del 21 aprile 2015 il procuratore
pubblico __________ ha informato l’Autorità di protezione di aver proceduto nei
confronti di RE 1 “per titolo di frode elettorale ed incetta di voti in
relazione alle dichiarazioni fatte recentemente da un suo pupillo di essere
stato da lui costretto a consegnargli le schede per le elezioni cantonali” e ha
chiesto i nominativi di tutti i pupilli di RE 1, con la comminatoria (292 CP)
di non informare nessuno di tale richiesta. Con ulteriore scritto del 2 luglio
2015.
il procuratore pubblico ha riferito all’Autorità di protezione – “per eventuali
provvedimenti disciplinari” di sua competenza – d’aver formalmente aperto un
procedimento penale nei confronti dell’interessato.
Diversamente da quanto
addotto dal reclamante, tale modo di procedere, rientra nel novero dell’obbligo
di collaborare sancito dall’art. 448 CC. Infatti, giusta l’art. 448 cpv. 4
CC, le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari,
fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano
interessi preponderanti. In ossequio a detto principio, nel rispetto del
principio di proporzionalità e della protezione dei dati, il procuratore
pubblico si è limitato ad informare l’Autorità di protezione di aver provveduto
all’apertura di un procedimento penale nei confronti di RE 1 (per frode
elettorale ed incetta di voti ai danni di alcuni suoi pupilli) e a richiedere
il nominativo di tutti i pupilli dello stesso. Mal si comprende, in simili
circostanze, come il reclamante possa porre in dubbio l’operato del Ministero
pubblico e dell’Autorità di protezione, spingendosi ad ipotizzare che
quest’ultima abbia ottenuto tali informazioni in maniera “ufficiosa”.
5.3
Ne consegue che, ritenuto
che il Ministero pubblico ha formalmente aperto un procedimento penale per
frode elettorale ed incetta di voti nei confronti di RE 1, è più che
giustificato che l’Autorità di protezione abbia provveduto a sostituire lo
stesso nelle sue funzioni di curatore. Ciò a maggior ragione per il fatto che i
reati ipotizzati e contestati all’interessato potrebbero essere stati commessi
anche ai danni di alcuni pupilli e hanno un riferimento diretto con l’esercizio
del mandato di curatore (cfr. scritto del 2 luglio 2015 agli atti). In concreto,
il rapporto di fiducia e di fedeltà, alla base della funzione pubblica e del
rapporto di mandato, è venuto a meno. Come rettamente evidenziato dall’Autorità
di prime cure, preponderante in concreto è la protezione degli interessi dei
curatelati e la massima prudenza è d’obbligo. Indipendentemente dall’esito del
procedimento penale l’Autorità di protezione, ha infatti la facoltà di
dimettere un curatore, qualora la fiducia sia venuta meno.
A titolo abbondanziale
va detto che una sostituzione provvisoria del curatore in attesa dell’esito
della procedura penale (CommFam, Protection
de l’adulte, Rosch, art. 423 CC,
N. 5, con riferimento alle misure cautelari dell’art. 445 CC) – peraltro
neppure sostenuta dal reclamante – avrebbe garantito una minore continuità alla
curatela. In ogni caso, l’Autorità di protezione ha evidenziato nelle proprie osservazioni
che “se poi la procedura penale si concluderà a favore dell’indagato … non avrà
problemi a riconsiderare il signor RE 1 per altri incarichi”.
6.
La decisione
impugnata resiste dunque alle critiche del reclamante, che non spende peraltro
neppure una parola sulle imputazioni a lui contestate, limitandosi a formulare
doglianze generiche sull’operato del Ministero pubblico e dell’Autorità di
protezione.
7.
Visto quanto precede
il reclamo va respinto e la decisione impugnata merita di essere confermata.
Tasse e spese sono poste a carico del reclamante,
interamente soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.