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Decisione

9.2015.177

Dimissioni del curatore (apertura di un procedimento penale a suo carico)

10 marzo 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 26

settembre 2013 l’Autorità regionale di protezione CO 1 (in seguito Autorità di

protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza (art. 394 e 395 CC) nei

confronti dei coniugi __________ (1975)e PI 1 (1970), nominando quale curatore

il signor RE 1.

B. Mediante scritto del

21 aprile 2015, il procuratore pubblico __________, ha informato l’Autorità di

protezione di aver proceduto nei confronti di RE 1 “per titolo di frode

elettorale (art. 282 CP) ed incetta di voti (art. 282bis CP) in relazioni alle

dichiarazioni fatte recentemente da un suo pupillo di essere stato da lui

costretto a consegnargli le schede per le recenti elezioni cantonali”.

Il procuratore pubblico,

“vista la delicatezza dell’inchiesta”, ha invitato l’Autorità di protezione a

trasmettere i nominativi di tutti i pupilli di RE 1 e a “non informare nessuno”

della richiesta, “sotto pena delle sanzioni previste dall’art. 292 CP”.

Con lettera del 2 luglio

2015 il procuratore pubblico ha riferito all’Autorità di protezione di avere

formalmente aperto un’istruzione penale nei confronti di RE 1 per titolo di

frode elettorale e incetta di voti, reati commessi in occasione delle elezioni

cantonali 2015. Il procuratore ha indicato di aver segnalato quanto precede per

eventuali provvedimenti disciplinari di competenza dell’Autorità di protezione.

C. Mediante decisione 8

ottobre 2015 (ris. n. 429) l’Autorità di protezione ha disposto la sostituzione

del curatore RE 1 e designato in favore di PI 1 un nuovo curatore (art. 394

CC), nominando per detta funzione la signora __________. L’Autorità di protezione

ha indicato di essere stata informata dal Ministero pubblico dell’apertura di

un procedimento penale nei confronti di RE 1 e che “a prescindere dall’esito

ultimo della procedura penale, le preponderanti esigenze di protezione dei

curatelati impongono la massima prudenza”. In concreto, secondo l’Autorità di

prima sede, le imputazioni contestate hanno un riferimento diretto con

l’esercizio del mandato di curatore, ciò che mina i requisiti d’idoneità alla

funzione ed il rapporto di fiducia con il mandante.

Con decisione di medesima

data (ris. n. 430) L’Autorità di protezione ha disposto pure la sostituzione di

RE 1 quale curatore di __________ moglie di PI 1.

D. RE 1 è insorto contro

la decisione n. 429 con reclamo del 22 ottobre 2015, postulandone

l’annullamento.

In primo luogo il

reclamante evidenzia una disparità di trattamento ritenuto che l’Autorità di

protezione avrebbe, a suo avviso, revocato la curatela di RE 1 solo in favore

di PI 1 e non già di sua moglie.

Il reclamante lamenta un accertamento

errato dei fatti. Non vi sarebbero motivi alla base della decisione di sostituzione

del curatore; egli non sarebbe peraltro stato oggetto di alcun decreto

d’accusa. RE 1 invita l’Autorità di protezione a produrre la documentazione a

comprova dell’avvenuta informazione dell’apertura di un procedimento penale nei

suoi confronti. Egli indica che non è ammissibile che l’Autorità di protezione

sia stata informata dal Ministero pubblico e ipotizza che l’Autorità di protezione

avrebbe ottenuto tali informazioni in maniera ufficiosa.

E. Mediante osservazioni

del 26 novembre 2016 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del

reclamo.

L’Autorità di prime cure

ha precisato che, dopo aver ricevuto la prima segnalazione da parte del

Ministero pubblico (21 aprile 2015), ha convocato RE 1 per un’udienza di

discussione (relativa ad un altro caso di curatela). Durante l’udienza venne, a

suo dire, discussa l’incompatibilità all’esercizio delle funzioni di curatore;

“non si verbalizzarono i dettagli per scrupolo di discrezione”, “ma fu chiarito

che sarebbe stato dimesso da ogni incarico” conferito dall’Autorità di protezione.

A mente dell’Autorità di

prime cure, le esigenze di protezione dei curatelati sono indubbiamente

superiori al desiderio del reclamante di mantenere i mandati. Per l’Autorità di

protezione non si tratta di emettere condanne o giudizi morali sulla persona,

ma di garantire a persone fragili e facilmente esposte la massima protezione.

Il semplice dubbio sulla consistenza dei reati ipotizzati dal Ministero pubblico

– che se accertati sarebbero per altro stati commessi ai danni di pupilli – rende

il reclamante incompatibile con l’esercizio del ruolo di curatore.

L’Autorità di protezione

riferisce di aver emesso una medesima decisione anche per quanto riguarda la

signora __________ e di averla notificata al curatore con un unico invio

raccomandato.

Con scritto del 26

novembre 2015 i coniugi PI 1 hanno dichiarato di voler mantenere la curatela

con RE 1, senza addurre ulteriori motivazioni.

Con replica del 4 dicembre

2015 RE 1 contesta nuovamente di aver ricevuto anche la decisione di revoca

della curatela per quanto riguarda __________. Il reclamante indica che in

nessun caso dallo scritto del Ministero pubblico emergevano indizi per concludere

che RE 1 si fosse in qualche modo reso autore di azioni tali da revocare i

mandati di curatela, lamentando di non aver potuto esprimersi al riguardo.

Mediante duplica del 17

dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha riconfermato la decisione impugnata.

In concreto il reclamante

è oggetto di una procedura penale per ipotesi di reati commessi ai danni o per

il tramite di pupilli, fatto che di per sé lo renderebbe, a suo dire,

incompatibile con l’esercizio del ruolo di curatore. Il desiderio di RE 1 di

mantenere i mandati deve cedere il passo alle superiori esigenze di protezione

dei curatelati.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione

agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha disposto la sostituzione del curatore RE

1.

e designato in favore di PI 1 un nuovo curatore. L’Autorità di protezione ha

indicato, che a seguito dell’apertura da parte del Ministero pubblico di un

procedimento penale nei confronti di RE 1 per frode elettorale ed incetta di voti,

le esigenze di protezione dei curatelati impongono la massima prudenza. Il

semplice dubbio sulla consistenza dei reati ipotizzati dal Ministero pubblico –

che se accertati sarebbero per altro stati commessi anche ai danni di pupilli –

rende il reclamante incompatibile con l’esercizio della funzione di curatore. A

prescindere dall’esito del procedimento penale, al momento mancherebbe la fiducia

tra Autorità di protezione e curatore. Il desiderio di RE 1 di mantenere i

mandati deve cedere il passo alle superiori esigenze di protezione dei

curatelati.

3.

RE 1 ha impugnato la

predetta decisione contestando in primo luogo una disparità di trattamento,

ritenuto che a suo dire sarebbe stata revocata solo la curatela in favore di PI

1.

e non quella in favore della di lui moglie __________. Dagli atti risulta in

vero che l’Autorità di protezione ha emanato una decisione di revoca anche

della curatela in favore __________, per cui la doglianza del reclamante cade

nel vuoto. La questione a sapere se quest’ultima decisione sia stata validamente

intimata – e sia di conseguenza cresciuta o meno in giudicato – esula dalla

presente procedura, che ha per oggetto unicamente la decisione n. 429 relativa

alla curatela in favore di PI 1.

4.

RE 1 contesta di non

avere potuto esprimersi dinanzi all’Autorità di protezione prima dell’emissione

della decisione contestata.

4.1

Il diritto di essere

sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione

implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; sentenza DTF del

29.

novembre 2013, inc.5A_699/3013 consid. 2.2).

Il diritto di essere

sentito, implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli

elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid.

3.

), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente

(DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del

diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate

situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora

l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di

ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195

consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

4.2

L’Autorità

di protezione riferisce di aver discusso in modo “informale” della questione

(incompatibilità all’esercizio delle funzioni di curatore) con RE 1 durante

un’udienza relativa ad un’altra curatela (cfr. curatela __________, udienza del

25.

giugno 2015). L’Autorità sostiene di non aver verbalizzato i dettagli della discussione

“per scrupolo di discrezione”. Dal verbale d’udienza agli atti emerge unicamente

che RE 1 ha rassegnato le dimissioni. Il reclamante contesta tale fatto.

Indipendentemente dalla veridicità di quanto riferito

da entrambe le parti, pur ammettendo una violazione del diritto di essere

sentito, eccezionalmente, una tale violazione commessa da un’autorità inferiore

può reputarsi sanata qualora, come nel caso in esame, l’interessato abbia

potuto, far valere le sue argomentazioni dinanzi ad un’autorità di ricorso

munita di pieno potere cognitivo di fatto e di diritto. Non si ritiene dunque di

dover procedere all’annullamento della decisione.

Ciò a maggior ragione anche per il fatto che la

mancata audizione è stata indotta dall’ordine 21 aprile 2015 impartito dal

Ministero pubblico all’Autorità di prime cure – sotto comminatoria delle conseguenze

previste dall’art. 292 CP – di non informare nessuno delle informazioni ricevute.

5.

Secondo il

reclamante non vi sarebbero validi motivi per procedere alla sua sostituzione

quale curatore. Egli non sarebbe peraltro stato oggetto di alcun decreto

d’accusa. Oltre a criticare e contestare il passaggio d’informazioni tra

Ministero pubblico e Autorità di protezione, asserisce che dagli scritti del

Ministero pubblico non emergerebbero indizi tali permettenti di concludere che

si fosse in qualche modo reso autore di azioni tali da giustificare la revoca

dei mandati di curatela.

5.1

La designazione del

curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione degli

art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogia in virtù del rinvio di cui

all’art. 314 cpv. 1 CC.

Secondo l'art. 400 CC

l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica

che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i

compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori

(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi

gravi vi si oppongano (cpv. 2).

In virtù dell’art. 423

CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più

idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave.

L’art. 423 CC permette

la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà.

Come per l’art. 445 al. 2 vCC, è la messa in pericolo degli interessi

della persona da proteggere che è determinante e non invece il fatto che ci sia

stato o meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ssCC, che

comprende anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione

provvisoria del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in

particolare nel rispetto del diritto a essere informati e del diritto di essere

sentito (art. 29 Cost., 447 ssCC) (CommFam,

Protection de l’adulte, Rosch, art.

423.

CC, N. 5.).

Il

mandatario può essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se

sussiste un altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.

In

particolare vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia

verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà

e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle

sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che l’interessato è indegno

della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC). Questi motivi

valgono indipendentemente della questione relativa all’attitudine del mandatario

di esercitare il mandato in questione.

Anche

qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla

gestione del mandato, va in ogni caso considerato che il comportamento dello

stesso può danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da

proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato

(CommFam, Protection de l’adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 8).

5.2

Nel

caso in esame risulta dagli atti che con scritto del 21 aprile 2015 il procuratore

pubblico __________ ha informato l’Autorità di protezione di aver proceduto nei

confronti di RE 1 “per titolo di frode elettorale ed incetta di voti in

relazione alle dichiarazioni fatte recentemente da un suo pupillo di essere

stato da lui costretto a consegnargli le schede per le elezioni cantonali” e ha

chiesto i nominativi di tutti i pupilli di RE 1, con la comminatoria (292 CP)

di non informare nessuno di tale richiesta. Con ulteriore scritto del 2 luglio

2015.

il procuratore pubblico ha riferito all’Autorità di protezione – “per eventuali

provvedimenti disciplinari” di sua competenza – d’aver formalmente aperto un

procedimento penale nei confronti dell’interessato.

Diversamente da quanto

addotto dal reclamante, tale modo di procedere, rientra nel novero dell’obbligo

di collaborare sancito dall’art. 448 CC. Infatti, giusta l’art. 448 cpv. 4

CC, le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari,

fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano

interessi preponderanti. In ossequio a detto principio, nel rispetto del

principio di proporzionalità e della protezione dei dati, il procuratore

pubblico si è limitato ad informare l’Autorità di protezione di aver provveduto

all’apertura di un procedimento penale nei confronti di RE 1 (per frode

elettorale ed incetta di voti ai danni di alcuni suoi pupilli) e a richiedere

il nominativo di tutti i pupilli dello stesso. Mal si comprende, in simili

circostanze, come il reclamante possa porre in dubbio l’operato del Ministero

pubblico e dell’Autorità di protezione, spingendosi ad ipotizzare che

quest’ultima abbia ottenuto tali informazioni in maniera “ufficiosa”.

5.3

Ne consegue che, ritenuto

che il Ministero pubblico ha formalmente aperto un procedimento penale per

frode elettorale ed incetta di voti nei confronti di RE 1, è più che

giustificato che l’Autorità di protezione abbia provveduto a sostituire lo

stesso nelle sue funzioni di curatore. Ciò a maggior ragione per il fatto che i

reati ipotizzati e contestati all’interessato potrebbero essere stati commessi

anche ai danni di alcuni pupilli e hanno un riferimento diretto con l’esercizio

del mandato di curatore (cfr. scritto del 2 luglio 2015 agli atti). In concreto,

il rapporto di fiducia e di fedeltà, alla base della funzione pubblica e del

rapporto di mandato, è venuto a meno. Come rettamente evidenziato dall’Autorità

di prime cure, preponderante in concreto è la protezione degli interessi dei

curatelati e la massima prudenza è d’obbligo. Indipendentemente dall’esito del

procedimento penale l’Autorità di protezione, ha infatti la facoltà di

dimettere un curatore, qualora la fiducia sia venuta meno.

A titolo abbondanziale

va detto che una sostituzione provvisoria del curatore in attesa dell’esito

della procedura penale (CommFam, Protection

de l’adulte, Rosch, art. 423 CC,

N. 5, con riferimento alle misure cautelari dell’art. 445 CC) – peraltro

neppure sostenuta dal reclamante – avrebbe garantito una minore continuità alla

curatela. In ogni caso, l’Autorità di protezione ha evidenziato nelle proprie osservazioni

che “se poi la procedura penale si concluderà a favore dell’indagato … non avrà

problemi a riconsiderare il signor RE 1 per altri incarichi”.

6.

La decisione

impugnata resiste dunque alle critiche del reclamante, che non spende peraltro

neppure una parola sulle imputazioni a lui contestate, limitandosi a formulare

doglianze generiche sull’operato del Ministero pubblico e dell’Autorità di

protezione.

7.

Visto quanto precede

il reclamo va respinto e la decisione impugnata merita di essere confermata.

Tasse e spese sono poste a carico del reclamante,

interamente soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

100.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.