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Decisione

9.2015.178

Autorità parentale congiunta. Cura del figlio assegnata a un solo genitore. Decisione che esula dagli affari quotidiani o urgenti

18 marzo 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti d’identità” di sua figlia “siano d’ora in avanti

tenuti in custodia dalla curatrice signora CURA 1, alternativamente dall’ARP o

da questa Camera di Protezione”;

che il 12 novembre 2015

l’Autorità di protezione ha presentato le sue osservazioni al reclamo

confermando nel suo complesso la decisione emessa il 21 ottobre 2015 e

postulando il rigetto integrale del gravame. In merito alla richiesta di tenuta

in custodia dei documenti d’identità della figlia PI 1, l’Autorità di protezione

ha sostenuto che essa deve essere considerata quale nuova domanda, ritenuto che

il signor RE 1 non l’hai mai fatta valere in prima sede, quindi non proponibile

con il reclamo;

che con scritto del 7 dicembre

2015, indirizzato all’Autorità di protezione e trasmesso in copia a questa

Camera, l’avv. __________, a nome e per conto della signora CO 2, ha contestato

tutto quanto scritto dal signor RE 1, dicendo essere “preoccupante” il

fatto che, anche se per finire non ha accolto l’istanza del signor RE 1, l’Autorità

di protezione abbia dato consigli e indicazioni alla signora CO 2 su come

comportarsi durante il suo soggiorno in Egitto, quasi che “abbia creduto al

signor RE 1”;

che con replica 9 dicembre

2015 il signor RE 1 ha ribadito quanto già esposto in sede di reclamo e ha rimproverato

all’Autorità di protezione di non aver dato seguito alla sua richiesta di

fissare un incontro, di non aver valutato attentamente e seriamente i rischi

legati a un viaggio in Egitto e di non aver chiesto precisazioni sulla meta

esatta della signora CO 2;

che l’Autorità di

protezione ha rinunciato a presentare una duplica;

che la signora CO 2,

malgrado tutti gli scritti le siano stati formalmente intimati, non ha mai

presentato osservazioni in merito alla presente procedura;

che le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]; riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

che questa Camera ha

ricevuto il reclamo del signor RE 1 venerdì 23 ottobre 2015, ovvero il giorno precedente

l’inizio delle vacanze scolastiche autunnali e due giorni prima della prevista

partenza per l’Egitto della signora CO 2 con la figlia;

che, visto l’imminente

inizio delle vacanze scolastiche autunnali, la scrivente autorità si è trovata

impossibilitata ad intervenire efficacemente nella questione, infatti malgrado

si sia dato tempestivo seguito alla procedura, qualsiasi utile intervento della

Camera, ovvero l’intimazione del reclamo o una eventuale convocazione delle

parti ad una discussione non sarebbe stata recapitata alle parti in tempo

utile;

che, per altro, dal reclamo

e dalla decisione impugnata non risultava una rappresentanza legale della signora

CO 2;

che, considerato che il

viaggio in Egitto della signora CO 2 con la figlia PI 1 – per il quale

l’Autorità di protezione ha ritenuto di non “poter emettere un divieto” –

è stato nel frattempo eseguito (pochissimi giorni dopo il mancato divieto), il

reclamo su questo punto risulta privo d’oggetto;

che l’istanza formulata in

questa sede da RE 1 tendente a fare depositare “i documenti d’identità”

di sua figlia PI 1, risulta irricevibile essendo una simile richiesta di competenza

dell’Autorità di prima sede;

che nella misura in cui

Considerandi

non è irricevibile il reclamo è privo d’oggetto e la procedura va stralciata

dai ruoli;

che questa Camera non può

comunque esimersi da una riflessione sulle modalità con le quali l’Autorità di

prima sede ha trattato l’istanza di RE 1, considerato tra l’altro che la

medesima Autorità di protezione ha riportato nella propria decisione, che “secondo

i dati ufficiali, attuali e aggiornati pubblicati dal Dipartimento federale

degli affari esteri della Confederazione”, (reperibili sul sito internet

ufficiale del Dipartimento https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/egitto/consigli-viaggio-egitto.html)

“si sconsigliano viaggi in Egitto in alcune zone del paese” e “si

sconsiglia recarsi in determinate zone dell’Egitto nel periodo tra ottobre e

dicembre” – ossia il periodo in cui era previsto il viaggio di madre e figlia

– “in quanto conseguentemente al periodo di elezioni vi è un oggettivo

aumento di attentati a sfondo politico”;

che RE 1 e CO 2 detengono

l’autorità parentale congiunta sulla figlia PI 1, mentre la minore è affidata

alla cura della madre;

che secondo l’art. 301 CC:

i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e

l’educazione, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (cpv.

1); il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se: 1. si

tratta di affari quotidiani o urgenti; 2. il dispendio richiesto per raggiungere

l’altro genitore non risulta ragionevole (cpv. 1bis);

che per giudicare se si

tratti di una questione di ordine quotidiano o urgente, che può essere decisa

autonomamente dal genitore che ha la cura del figlio, si applica un criterio

oggettivo (Cantieni/Wyss in Rosch/Fontoulakis/Heck, Handbuch Kindes

und Erwachsenenschutz, Berna 2016, pag. 312-313; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1021

pag. 667; Messaggio del Consiglio federale concernente una modifica del Codice

civile, Autorità parentale, in FF 2011 pag. 8053);

che non si è in presenza

di affari quotidiani o urgenti quando la decisione è atta a incidere

profondamente sulla vita del minore (Cantieni/Wyss

in Rosch/Fontoulakis/Heck, op.

cit, loc. cit.; FF pag. 8053 nota 39);

che i genitori detentori

dell’autorità parentale congiunta prendono assieme le decisioni che esulano

dagli affari quotidiani o urgenti e, in caso di disaccordo tra i due genitori,

decide l’Autorità di protezione, a meno che il Pretore sia già competente per

altre questioni relative alle relazioni personali (Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1026

pag. 670);

che, da un profilo

oggettivo, la decisione per un viaggio di vacanza in una zona a rischio,

sconsigliata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), esula dagli

affari quotidiani o urgenti e necessita del consenso di entrambi i genitori

detentori dell’autorità parentale congiunta;

che questa Camera ha già

avuto modo di confermare in passato il diniego di una vacanza in un Paese

estero, sia perché non vi era alcun dettaglio sugli spostamenti sia perché il

Paese non era considerato sicuro da parte del DFAE (sentenza CDP del 5 giugno

2013, inc. 9.2013.144);

che, a giusta ragione, RE

1, manifestando il suo disaccordo al viaggio in Egitto di sua figlia PI 1 al

seguito della madre CO 2, si è rivolto all’Autorità di protezione;

che dagli atti non emerge

alcuna informazione precisa e concreta fornita dalla madre di PI 1 in merito al

viaggio in questione;

che, vista la situazione

critica e a rischio in cui si trovava l’Egitto, l’Autorità di protezione avrebbe

dovuto procedere a una verifica più accurata e ad effettuare i necessari accertamenti,

convocando la signora CO 2 e ordinando alla medesima di produrre dei documenti

che provassero esattamente la destinazione e il percorso esatto della vacanza,

come per esempio una copia dei biglietti aerei e della conferma della

riservazione dell’hotel nel quale avrebbero alloggiato;

che l’istanza del signor RE

1.

è arrivata all’Autorità di protezione un mese prima dell’inizio delle vacanze

scolastiche autunnali; la decisione è stata suo malgrado emessa nell’imminenza

della partenza precludendo così ogni qualsiasi intervento da parte dell’Autorità

superiore;

che agendo nei modi sopra

descritti e in tempi più rapidi, l’Autorità di protezione sarebbe stata in

grado di meglio valutare i rischi di un’eventuale partenza e di emanare una

decisione meno imprudente e più dettagliata – basata sui documenti sopramenzionati

– concendendo se del caso un’autorizzazione subordinata alla destinazione non a

rischio e ammessa dal DFAE, sotto comminatoria della pena prevista dall’art.

292.

CP;

che agendo tempestivamente

l’Autorità di protezione avrebbe pure permesso di effettuare e completare in

tempo utile l’eventuale procedura di reclamo;

che l’Autorità di

protezione va di conseguenza richiamata ad agire in futuro con maggiore prudenza,

tempestività e rigore;

che, dato lo stralcio e richiamato

l’art. 47 cpv. 6 LPAmm, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, nella misura in cui non è irricevibile, è dichiarato privo di oggetto

e la procedura stralciata dai ruoli, ma con il richiamo rivolto all’Autorità di

protezione ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.