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Decisione

9.2015.181

Richiesta di perizia psichiatrica su minore. Collocamento in istituto. Progetto educativo nell'ambito di un affidamento

17 marzo 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2008

dalla relazione fra CO 2 e RE 1.

La Commissione tutoria

regionale __________ ha iniziato ad occuparsi della minore sin dalla nascita,

in ragione OMISSIS. Già nel novembre 2008 CO 2 e RE 1 sono infatti stati

privati della custodia parentale su PI 1 e, con decisione del 7 maggio 2010, la

minore è stata collocata presso una famiglia affidataria, __________ e __________.

B. Con decisione del 6

aprile 2011 la Commissione tutoria regionale __________ – che ha assunto la

pratica in questione a seguito del trasferimento di domicilio di CO 2 – ha

istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC.

Al curatore è stato affidato il compito di aiutare e consigliare i genitori, nonché

di stabilire un calendario per i diritti di visita della minore con i genitori

e le altre persone coinvolte. Dopo due avvicendamenti, a partire dal 2 febbraio

2015, con decisione 26 gennaio 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito, Autorità di protezione) è stata nominata quale curatrice la

signora AC 1.

C. A seguito della

richiesta urgente formulata dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di

__________ con istanza 24/26 settembre 2014, con decisione supercautelare

del 26 settembre 2014 il presidente supplente dell’Autorità di protezione ha disposto

con effetto dal 27 settembre 2014 la revoca del collocamento di PI 1 presso la

famiglia affidataria di __________ e __________ e il suo collocamento presso la

nuova famiglia affidataria di __________ e __________.

D. Con

comunicazione congiunta del 23 ottobre 2014, consegnata il 7 novembre seguente

all’Autorità di protezione __________, ora Autorità di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, CO 2 e RE 1 hanno dichiarato di voler esercitare in comune l’autorità

parentale sulla figlia.

E. Con decisione del 14

novembre 2014 l'Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la

revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria __________ e il

collocamento presso la nuova famiglia affidataria __________. Ha inoltre

conferito al Servizio medico psicologico (SMP) di __________ il mandato di

effettuare una valutazione psicodiagnostica approfondita di PI 1 e ha respinto

le richieste delle parti tese ad ottenere la sospensione della frequenza di PI

1 dalla Scuola dell’Infanzia di __________ e il ripristino della frequenza

della Scuola dell’Infanzia di __________.

L’Autorità di protezione

ha poi respinto la richiesta di RE 1 concernente il ripristino delle relazioni

personali con PI 1 (in quanto non erano mai state sospese) e ha sospeso

un’analoga richiesta da parte di AC 2 e __________ (rispettivamente, zia e

nonna paterna di PI 1).

F. Con reclamo del 27

novembre 2014 (inc. 9.2014.200) __________ e __________ sono insorti a questa

Camera contro suddetta decisione, chiedendo il ricollocamento di PI 1 presso di

loro.

Con gravame separato, di

pari data (inc. 9.2014.201), anche RE 1 e AC 2 si sono aggravati alla Camera di

protezione avverso tale decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio

degli atti all’Autorità di protezione, affinché venisse completata

l’istruttoria, deciso il ricollocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria __________

(in alternativa, presso la zia AC 2) e disciplinate le relazioni personali con

la zia e la nonna paterna. Tali reclami sono stati respinti da questa Camera con

sentenza del 27 marzo 2015, confermata poi dal Tribunale federale che ha

giudicato irricevibile il reclamo interposto da RE 1 e AC 2 (STF dell’8 maggio

2015, inc.5A_362/2015).

G. Con decisione

presidenziale del 3 dicembre 2014, questa Camera ha designato l’avv. RA 1 quale

curatrice di rappresentanza di PI 1 nelle procedure pendenti; anche l’Autorità

di protezione, con risoluzione n. 89/2014 del 5 dicembre 2014, ha proceduto in tal senso.

H. A seguito dei

problemi insorti nell’ambito del collocamento di PI 1 presso la famiglia

affidataria __________, con decisione del 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione

ha, in via cautelare, revocato tale affido e collocato PI 1 presso il Centro

educativo per minorenni (CEM) __________. L’Autorità di protezione ha affidato

all’UAP il compito di organizzare il trasferimento di PI 1 garantendo le necessarie

misure di accompagnamento della minore. Quale misura opportuna, ha inoltre

confermato l’avvio dell’inserimento di PI 1 in internato settimanale presso il

Centro Psico-educativo (CPE) di __________ per una presa a carico terapeutica intensiva.

In seguito, quale ulteriore misura opportuna, ha limitato l’autorità parentale

dei genitori di PI 1 (CO 2 e RE 1) in relazione all’eventuale interruzione (o

diversa estensione) della presa a carico di PI 1 presso il CPE come pure in relazione

all’eventuale avvio di una terapia farmacologica per PI 1. L’Autorità di protezione

ha in seguito dato ordine alla curatrice di adoperarsi affinché venissero

riprese le relazioni personali con il padre di PI 1, vietando ogni contatto tra

PI 1 e la famiglia __________ e definendo i diritti di visita con la zia AC 2.

I signori RE 1 e AC 2 sono

insorti contro quest’ultima decisione con reclamo 2 febbraio 2015. Essi non

hanno contestato né la revoca dell’affido presso la famiglia __________ né il

collocamento presso il CEM __________ con l’inserimento in internato settimanale

presso il Centro Psico-educativo, né i compiti affidati all’UAP, bensì hanno

censurato la limitazione della loro autorità parentale.

Il predetto reclamo è

stato parzialmente accolto mediante sentenza 9 luglio 2015 della scrivente

Camera, che ha modificato la decisione impugnata nel senso che non veniva

ordinata nessuna terapia farmacologica in favore della minore, siccome ritenuta

prematura da parte di tutte le persone coinvolte nella relativa procedura.

I. In occasione

dell’incontro presso l’Autorità di protezione tenutosi il 2 giugno 2015, i

genitori sono stati informati sull’andamento del collocamento presso il CEM __________

e il Centro Psico-educativo. Sia il padre che la madre si sono dichiarati

d’accordo con l’interruzione della presa a carico notturna presso il Centro

Psico-educativo. Il padre ha inoltre chiesto di sottoporre PI 1 ad un’ulteriore

perizia al fine di chiarire il suo stato psichico in relazione ai vissuti

contestati durante l’affido presso la prima famiglia affidataria. L’Autorità di

protezione ha infine informato i partecipanti di essere intenzionata a confermare

il collocamento di PI 1 presso il CEM __________ assegnando ai genitori un

termine per esprimersi al riguardo.

L. Con scritto 26/30

giugno 2015 la madre ha comunicato il suo preavviso favorevole alla conferma

del collocamento di PI 1 presso il CEM __________, chiedendo che la medesima

fosse però limitata nel tempo ossia condizionata ad un riesame a scadenze regolari.

Il padre, con

scritto 30 giugno 2015, ha invece espresso preavviso negativo a tale conferma,

ritenendola prematura in quanto era, a suo dire, necessario approfondire lo

stato di PI 1 con una nuova perizia psico-diagnostica in relazione al presunto

trauma vissuto presso la famiglia affidataria __________, come pure valutare

l’eventualità di un affido di PI 1 presso la zia paterna AC 2.

M. In data 4 agosto 2015

l’Autorità di protezione ha intimato alle parti per osservazioni il rapporto di

valutazione pedopsichiatrica del 30 giugno 2015 e il rapporto del Centro

Psico-educativo del 21 luglio 2015. Con osservazioni 20 agosto 2015 il padre ha

ribadito la sua richiesta di sottoporre PI 1 ad una valutazione

psico-diagnostica presso il Centro __________, ciò nell’ambito della sua presa

a carico individuale.

N. Con decisione 27

luglio/22 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha: respinto la richiesta del

padre di far esperire una perizia su PI 1 (dispositivo 1); confermato il

collocamento presso il CEM __________ (dispositivo 2); confermato l’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, quale coordinatore

del progetto (dispositivo 3); accolto la domanda di gratuito patrocinio del

signor RE 1 (dispositivo 4).

O. Contro quest’ultima

decisione si è aggravato il signor RE 1 con reclamo del 26 ottobre 2015,

chiedendo l’annullamento dei primi tre dispositivi con la completazione

dell’istruttoria da parte dell’Autorità di protezione, domandando nuovamente una

perizia psichiatrica a favore di PI 1.

P. Con osservazioni 13

novembre 2015 la curatrice educativa di PI 1, signora AC 1 ha comunicato di

condividere la posizione dell’Autorità di protezione secondo cui il

collocamento presso il CEM __________ sarebbe l’unico collocamento conveniente

per PI 1.

Q. Con osservazioni 13

novembre 2015 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata, aggiungendo che la richiesta di perizia del padre esulerebbe dalla

procedura di collocamento presso il CEM __________, poiché andrebbe unicamente

ad accertare eventuali traumi subiti da PI 1 a seguito dell’interruzione

dell’affidamento presso la prima famiglia affidataria. Inoltre, l’Autorità di

protezione ha confermato al padre l’esercizio dell’autorità parentale

(congiuntamente alla madre) su PI 1 e quindi la competenza di ricorrere ad uno

specialista per una presa a carico individuale della minore, così come la

scelta dello specialista. Ha pure rilevato che queste ultime questioni

esulerebbero dalla procedura in oggetto. L’affido di PI 1 alla zia paterna, a

mente dell’Autorità di protezione, non entrerebbe ancora in considerazione siccome

la medesima non disporrebbe della necessaria autorizzazione.

R. Con replica 15

dicembre 2015 il reclamante si è riconfermato nel reclamo postulando il suo

accoglimento.

S. Con scritto 18

gennaio 2015 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare

un allegato di duplica.

T. Sulla base del rapporto

10/16 dicembre 2015 della curatrice educativa, con decisione 20 gennaio 2016 l’Autorità

di protezione ha conferito mandato alla lic. Psi. __________, per una presa a

carico individuale di PI 1. Quest’ultima decisione non è stata impugnata ed è

pertanto cresciuta in giudicato.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità giudiziaria di

reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello [art. 2

cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella composizione a giudice unico,

i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia

di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare

l’art. 99 LPAmm.

2.

Il reclamante chiede

che vengano annullati i dispositivi n. 1 (reiezione della richiesta di perizia

psichiatrica a favore di PI 1), n. 2 (conferma del collocamento di PI 1 presso

il CEM __________) e n. 3 (conferma dell’UAP, Settore famiglie e minorenni,

quale coordinatore del progetto) della decisione impugnata.

2.1

Reiezione della

richiesta di far esperire una perizia psichiatrica su PI 1

Secondo l’art. 446 CC, applicabile per

analogia al diritto di protezione dei minori (art. 314 cpv. 1 CC), l’autorità

di protezione esamina d’ufficio i fatti, ossia è tenuta ad intervenire

d’ufficio in favore dei minori, senza formalità (massima ufficiale) e – senza

richieste esplicite da parte di uno o l’altro genitore – a chiarire di propria

iniziativa i fatti alla base delle pretese (principio inquisitorio illimitato),

a valutare liberamente le prove raccolte secondo il proprio convincimento e a sentire

il minorenne prima di prendere misure che lo riguardano (Epiney Colombo, Il cittadino e

l’autorità tutoria, p. 103).

L’autorità di protezione raccoglie le

informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli

accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno

specialista effettui una perizia (art. 446 cpv. 2 CC).

L’autorità di protezione non è vincolata

dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (art. 446 cpv.

3.

CC). Di conseguenza, vigendo la massima ufficiale, le richieste delle parti

non hanno nessun effetto vincolante per l’autorità di protezione, principio questo

fondamentale ai fini dell’adempimento dello scopo del diritto di protezione del

minore, ossia la salvaguardia del bene del minorenne (BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, art. 446 CC no. 34).

In concreto, l’Autorità di protezione ha

respinto la richiesta del signor RE 1 di sottoporre PI 1 ad una nuova perizia

psichiatrica, rilevando che quest’ultima esulerebbe dalla presente procedura

avente quale oggetto il collocamento presso il CEM __________ e che sarebbe

unicamente volto ad accertare eventuali traumi che PI 1 potrebbe aver subito a

seguito dell’interruzione dell’affidamento presso la famiglia __________.

L’Autorità di protezione ha concluso di disporre di elementi sufficienti per

determinarsi nel merito del collocamento conveniente di PI 1.

Quest’ultima motivazione dell’Autorità di

protezione non appare fuori luogo. La decisione in esame ha infatti soprattutto

per oggetto la conferma del collocamento di PI 1 presso il CEM __________, mentre

la revoca dell’affidamento di PI 1 presso la famiglia __________ è già stata

esaminata nell’ambito delle procedure di reclamo precedenti (inc. 9.2014.200 e

inc. 9.2014.201), le cui decisioni sono cresciute in giudicato. Di conseguenza,

le relative censure del reclamante non possono essere trattate in questa sede e

sono da respingere.

È vero che il trasferimento di PI 1 dalla

famiglia __________ alla famiglia __________ e poi al CEM __________ hanno

costituito degli eventi molto incisivi nella vita di PI 1, influenzando indubbiamente

il suo stato psichico in modo importante. Proprio per tale ragione PI 1 è

sempre stata, fino ad oggi, affiancata e assistita strettamente da una vasta rete

di specialisti e operatori. È fondamentale che PI 1 possa elaborare i suoi

vissuti legati a questi eventi e circostanze. Le terapie psicologiche

attualmente in atto sono destinate proprio a tale scopo.

Non si vede quale valore probatorio

apporterebbe una nuova perizia psichiatrica su PI 1 nell’ambito della presente

procedura, siccome agli atti risultano già diversi rapporti e valutazioni,

anche recenti, sullo stato psichico della minore (perizia pedopsichiatrica,

rapporto del Centro psico-educativo di __________ così come i rapporti del CEM __________

e della curatrice educativa). In particolare è stata esperita una valutazione

pedopsichiatrica da parte del Servizio medico-psicologico in data 15 e 22

giugno 2015 e quindi poco più di mezz’anno fa (rapporto datato 30 giugno 2015).

Per altro, quest’ultima valutazione si esprime chiaramente in merito al collocamento

di PI 1 presso l’Istituto. Il materiale probatorio a disposizione dell’Autorità

di protezione risulta pertanto più che sufficiente al fine di poter decidere in

merito al collocamento di PI 1 presso il CEM __________. Sapere che cosa PI 1

abbia vissuto durante il primo affido presso la famiglia __________ e quali

siano oggi i suoi eventuali disagi legati a quest’esperienza non è di rilievo

ai fini della conferma del collocamento presso il CEM __________. Per contro, è

fondamentale accertare che l’attuale collocamento corrisponde all’accudimento

più adeguato e idoneo per PI 1, ciò che ha potuto essere constatato mediante le

verifiche sino ad ora effettuate. È quindi a giusto titolo che l’Autorità di

protezione ha respinto la richiesta del padre di sottoporre PI 1 ad

un’ulteriore perizia psichiatrica.

Peraltro, a motivo dell’assai delicata

situazione in cui si trova, PI 1 viene continuamente sostenuta da un’importante

rete composta da più operatori e specialisti che la seguono strettamente (la

curatrice educativa e quella di rappresentanza, gli educatori del CEM __________

e del Centro Psico-educativo, i terapeuti del Servizio medico-psicologico e di

recente anche la lic. Psi. __________ nell’ambito della presa a carico

terapeutica individuale). Negli ultimi mesi, PI 1 si è dovuta confrontare con

una grande cerchia di persone in occasione di esami, terapie, audizioni e

incontri vari. Vista poi la recente riacquisizione di serenità e fiducia

osservata nella minore, è importante salvaguardare l’attuale stabilità senza

l’imposizione di nuovi esami e perizie. Ad ogni modo, eventuali disagi e problemi

di PI 1 potranno comunque essere osservati ed esaminati in occasione della

presa a carico terapeutica individuale già definita e in corso presso la lic.

Psi. __________.

Nella misura in cui mira all’allestimento

di una perizia psichiatrica su PI 1 il reclamo va di conseguenza respinto e la

decisione impugnata confermata.

2.2

Conferma del

collocamento di PI 1 presso il CEM __________

Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del

figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di

rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per

la protezione del figlio.

L’autorità di protezione dei minori vi è

parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o

viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori (art. 307 cpv.

2.

CC).

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di

protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si

trova, e ricoverarlo convenientemente.

Il diritto di custodia (droit de garde,

rechtliche Obhut) comprende infatti il diritto di determinare il luogo

di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori

(eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità

parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC

I, Meier, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata

in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio

2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de

résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale

dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

La misura di privazione della custodia

parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il

luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo

adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291-1292 pag. 847).

Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa

all’Autorità di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi

il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; BSK

ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC

n. 6; CR CC I, Meier, ad art. 310

n. 7). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié;

angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai

bisogni del minore (Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK ZGB I, Breitschmid; ad art. 310 CC n. 9;

Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da

prendere in considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua

personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi

alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita,

l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più

diffusamente, CR CC I, Meier, ad

art. 310 n. 22). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione

non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente

la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait;

cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit

de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; CR CC I, Vez, ad art. 300 n. 1). Tale nozione comprende la cura

quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure

e all’educazione quotidiana (per una distinzione schematica fra i concetti e

una comparazione della terminologia prima e dopo il 1° luglio 2014, si rinvia

alla tavola sinottica dell’Ufficio federale di giustizia denominata “Autorità

parentale, custodia e cura del figlio”, cfr.

Qualora il collocamento del minore non

risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di

protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC,

secondo cui la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure

di protezione alla nuova situazione (BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 9; CR CC I, Meier,

ad art. 310 n. 22). Non entra invece in considerazione un’ulteriore decisione

di ritiro della custodia parentale (rectius: di ritiro del diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio) ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC,

nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di

protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per

decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto).

Conformemente al principio di sussidiarietà

sancito nell’art. 21 della Legge per le famiglie, il minorenne può essere

affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo

sviluppo e benessere. Se le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso

avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie (cpv. 2). L’affidamento in

centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso famiglie

affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative

specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare (cpv.

3).

In concreto, il reclamante

critica la conferma del collocamento di PI 1 presso il CEM __________,

adducendo che lo stesso sarebbe prematuro in quanto si sarebbe dovuto prima

valutare un eventuale ritorno di PI 1 presso la famiglia __________,

rispettivamente un affido alla zia paterna AC 2.

Dagli atti si evince

chiaramente che il collocamento più conveniente e adeguato di PI 1 è –

attualmente – presso il CEM __________. Mediante la valutazione pedopsichiatrica

del 30 giugno 2015 i medici specialisti hanno costatato un miglioramento nel quadro

clinico di PI 1 e ritengono che quest’ultimo sia legato al contesto più stabile

e rassicurante presso l’istituto, che PI 1 sembra percepire come “protettivo“.

Inoltre, dal rapporto 12 agosto 2015 del CEM __________ risulta che l’attuale

assetto globale di vita ed evolutivo di PI 1 è sereno e rassicurante.

Di fronte ai non pochi

cambiamenti di collocamento a cui è stata esposta PI 1 negli ultimi anni (Casa __________,

affidamento presso la famiglia __________, affidamento presso la famiglia __________

e infine l’attuale collocamento recente presso il CEM __________) è

indispensabile e prioritario poter ora garantire alla minore una continuità e

stabilità, senza esporla nuovamente a modifiche della sua situazione abitativa.

Tenuto conto che PI 1 si è finalmente incamminata verso l’auspicabile serenità

ed equilibrio, non si può che confermare il collocamento attualmente in atto.

Del resto, è proprio in ossequio dell’art. 21 cpv. 3 della Legge per le

famiglie che si è optato per l’attuale collocamento presso il CEM __________ ed

è anche la ragione per la quale occorre mantenerlo. Difatti, non vi sono valide

alternative presso famiglie affidatarie, anche perché sono necessarie cure e prestazioni

educative specialistiche che il CEM, a differenza di una famiglia affidataria,

può assicurare.

Di particolare rilievo è poi

la constatazione fatta dagli operatori del CEM __________ di una nuova apertura

di PI 1 verso l’elaborazione del suo passato. Il sostegno di specialisti di cui

la minore usufruisce all’interno dell’istituto potrà garantire a questa apertura

un seguito certamente professionale e adeguato. Tutto ciò conferma ulteriormente

la validità del collocamento di PI 1 presso il CEM __________.

Un riaffidamento di PI 1 alla

famiglia __________ non è, a giusta ragione, stato considerato dall’Autorità di

protezione. Quanto ritenuto dall’Autorità di protezione secondo cui “l’esistenza

di OMISSIS non permette di ritenere conveniente e adeguato il

collocamento della minore presso la famiglia __________” è certamente

condivisibile. Lo stato psichico di PI 1 risulta per altro ancora troppo

fragile per poter considerare una simile soluzione, tantè che anche solo

l’organizzazione di un eventuale primo contatto con la famiglia __________ è

già oggetto di una complessa valutazione coinvolgente tutti i componenti della

rete.

Come rettamente evidenziato

dall’Autorità di protezione nella lettera 3 novembre 2015 alla curatrice

educativa, l’ultimo contatto con detta famiglia è ormai lontano nel tempo (settembre

2014). Risulta di conseguenza necessario approfondire – facendo capo ad uno

specialista – l’opportunità di un simile contatto. Ritenuto che già questo primo

contatto tra PI 1 e la famiglia __________ sta richiedendo degli accertamenti

terapeutici mirati, è palese che un riaffidamento della minore è, almeno attualmente,

da escludere. Il desiderio che PI 1 sembra avere recentemente espresso di

incontrare i signori __________ in occasione di un diritto di visita presso la

signora AC 2, può, se del caso, essere preso in considerazione nell’ambito

della valutazione dell’opportunità del menzionato primo incontro, ma almeno per

ora non nell’ottica di un riaffidamento.

Attualmente, neppure un

affidamento di PI 1 alla zia paterna AC 2 può entrare in considerazione, in

quanto prematuro. La signora AC 2 non dispone infatti ancora della necessaria

autorizzazione da parte dell’UAP (art. 65 del Regolamento della Legge per le

famiglie). Anche qualora l’autorizzazione dovesse essere ottenuta, l’affidamento

dovrà in ogni caso essere preventivamente approfondito dalla rete che si occupa

di PI 1, onde accertare se PI 1 sia o meno pronta ad entrare in un nuovo contesto

famigliare, segnatamente nella propria famiglia. Nel frattempo, in attesa che

le circostanze della minore lo permettano, è necessario confermare il

collocamento presso il CEM __________.

A titolo abbondanziale,

occorre osservare che lo scambio di corrispondenza tra la signora AC 2 e l’UAP,

rispettivamente il Dipartimento della sanità e della socialità, ricevuto in

copia per conoscenza dalla scrivente Camera, non è di rilevanza ai fini del

presente giudizio in quanto esula dall’oggetto della decisione impugnata. La questione

relativa a un eventuale affidamento di PI 1 alla signora AC 2 sarà sicuramente

oggetto di futuri accertamenti educativi e terapeutici e potrà semmai essere

anche oggetto di un nuovo progetto educativo così come di una futura decisione

da parte dell’Autorità di protezione.

Ritenuto che lo stato attuale

di PI 1 richiede manifestamente un contesto istituzionale, il collocamento

presso il CEM __________ appare l’unica soluzione abitativa conveniente per PI

1.

in quanto corrisponde al meglio ai suoi bisogni.

Va ribadito che la situazione

di PI 1 è monitorata costantemente e riesaminata periodicamente. È proprio a

norma dell’art. 61 cpv.4 del Regolamento della Legge per le famiglie, che, a

scadenze regolari, l’andamento del progetto educativo deve essere verificato per

rapporto agli obiettivi stabiliti e, se del caso, modificato secondo

l’evoluzione delle circostanze. Non appena vi saranno i presupposti per

reinserire PI 1 in un contesto famigliare (ciò che potrà essere accertato

mediante la cura terapeutica individuale e gli altri sostegni educativi a

favore della minore), l’Autorità di protezione si adopererà in tal senso.

2.3

Conferma

dell’UAP, Settore famiglie e minorenni, quale coordinatore del progetto

A norma dell’art. 23 della Legge per le

famiglie (RL 6.4.2.1) per ogni affidamento l’unità amministrativa competente o

l’autorità di protezione o giudiziaria che ha ordinato l’affidamento, il responsabile

del centro educativo o la famiglia affidataria in collaborazione con il detentore

dell’autorità parentale, elaborano e applicano il progetto educativo di

affidamento (cpv. 1); il regolamento stabilisce il contenuto, le modalità di

applicazione e di verifica (cpv. 2).

L’art. 55 del Regolamento per le famiglie

(RL 6.4.2.1.1), stabilisce poi le modalità d’intervento dell’Ufficio dell’aiuto

e dalla protezione (UAP) a tutela dei minori (cpv. 3) e indica segnatamente

che, nei casi di affidamento di minorenni presso terzi, l’UAP può attivare e

coordinare direttamente gli enti e i servizi pubblici e privati necessari per

l’esecuzione dei compiti strettamente funzionali a fronteggiare i bisogni delle

famiglie e dei minorenni (cpv. 4).

L’art. 61 del Regolamento per le famiglie

precisa che nel quadro di un affidamento del minorenne a terzi il progetto

d’intervento ai sensi dell’art. 55 è definito progetto educativo (cpv. 1); nel

progetto educativo vengono esposti, partendo dall’esito della valutazione del

bisogno: a) i dati anagrafici e l’anamnesi sociale del minorenne e della sua

famiglia; b) i dati anagrafici e le prestazioni che vengono offerte dalla

famiglia affidataria o dal Centro educativo; c) i motivi e gli obiettivi

dell’affidamento relativi al minorenne e alla sua famiglia; d) la prevedibile durata

dell’affidamento; e) il piano di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione;

f) l’eventuale collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con

altri servizi specialistici (cpv. 2); la responsabilità dell’elaborazione dei

punti da a) a f) è dell’UAP o dell’autorità giudiziaria o di protezione (cpv.

3); a scadenze regolari l’andamento del progetto educativo rispetto agli obiettivi

stabiliti deve essere verificato e, se del caso, modificato secondo

l’evoluzione delle circostanze (cpv. 4).

Nel caso in esame il progetto educativo che

aveva portato all’inserimento di PI 1 nella famiglia affidataria __________ era

stato elaborato dall’allora Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM). Revocato

tale collocamento, e anche il successivo presso la famiglia __________, con

decisione 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione, ha collocato PI 1 presso

il CEM __________, lasciando all’UAP il compito di organizzare il trasferimento

della minore e di elaborare e coordinare il progetto educativo (dispositivo n.

1§ “l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, __________

organizzerà il trasferimento di PI 1 garantendo le necessarie misure di

accompagnamento”).

Va detto che a norma delle disposizioni

sopramenzionate, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione di sua

competenza, l’Autorità di protezione avrebbe potuto assumere la responsabilità

dell’elaborazione del progetto educativo coordinandone poi personalmente l’esecuzione.

Non è stato il caso e la decisione che ha affidato tali compiti all’UAP in

coincidenza con il trasferimento di PI 1 a Casa __________ è cresciuta in

giudicato senza modifiche su tale punto.

Ci si può chiedere se, essendo stato

confermato il collocamento di PI 1 presso il CEM __________, la conferma

dell’UAP quale coordinatore del progetto – per altro neppure oggetto di esame e

di critiche da parte di chicchessia in sede di udienza ARP del 2 giugno 2016 o

nelle successive prese di posizione delle parti – non assuma in vero carattere

dichiaratorio.

La questione può restare indecisa perché,

comunque, se è pure vero che l’operato dell’UAP in relazione a questa

fattispecie è stato oggetto in passato di critiche da parte di questo giudice,

va detto che – come evidenziato sopra (consid. 2.2) – le attuali misure condotte

sotto l’egida del medesimo Servizio stanno dando buoni risultati. Non vi è

dunque motivo per modificare tale mandato, assegnato a un Ufficio al quale le

norme di legge demandano tra l’altro la fornitura delle prestazioni di servizio

sociale individuale di cui all’art. 16 della Legge sulle famiglie e in

particolare il compito di autorizzare gli affidamenti familiari ai sensi della

legislazione federale (cfr. art. 3 Regolamento per le famiglie).

Le critiche del reclamante in relazione

alla conferma dell’UAP quale coordinatore del progetto cadono dunque nel vuoto.

È opportuno, per finire, ribadire

che le critiche sollevate della signora AC 2 nei confronti dell’UAP e del

Dipartimento della sanità e della socialità – con scritti inviati agli enti

menzionati e trasmessi in copia a questo giudice – non sono di rilievo in

quanto sollevate dopo l’emanazione della decisione impugnata e soprattutto da

una persona che non è parte nella presente procedura.

3.

Visto l’esito del

gravame, la richiesta di rimandare l’incarto “ad altra Autorità regionale di

protezione risulta priva d’oggetto.

4.

Nel suo reclamo l’insorgente ha postulato di essere

messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Ai sensi

dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Nel

caso specifico, l’indigenza del reclamante è dimostrata. Il gravame difettava però sin dal principio la

probabilità di esito favorevole, ritenuta la palese infondatezza degli

argomenti sollevati. Di conseguenza, la domanda di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta.

5.

Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza.

Esse

sono pertanto messe a carico del signor RE 1 nella misura in cui risulta

soccombente. Non vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è respinto.

2.Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

100.–

fr.

400.–

sono

posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3.L’istanza

di RE 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.