Lexipedia

Decisione

9.2015.183

Obbligo di discrezione dell’Autorità di protezione e del curatore, qualità di parte - Principio della sussidiarietà e rappresentanza del coniuge - Capacità di discernimento

21 aprile 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1,

cittadino __________, è nato il 1927 e per anni è stato residente a __________,

attualmente è degente presso la Residenza __________. Egli è padre di due

figli, RE 1 e __________ ed è coniugato con la signora CO 2.

Dalla

fine del 2010 le sue facoltà intellettive sono gradualmente regredite fino alla

compromissione delle sue capacità di intendere per un grave deficit cognitivo.

Con istanza 4 luglio 2012 la signora CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria

regionale __________ l’istituzione di un provvedimento tutelare siccome il

marito era impossibilitato a provvedere convenientemente alla cura dei suoi

interessi; in sede di udienza ha indicato di voler assumere il mandato di

curatrice per suo marito (cfr. audizione del 31 luglio 2012). Dopo discussioni,

l’istante ha infine dato il suo accordo affinché a curatore fosse designata una

terza persona.

B. Con

risoluzione n. 79 del 7 gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione, nel frattempo divenuta competente) ha

istituito, in favore di PI 1, una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni in applicazione dell’art. 394 in relazione con l’art.

395 CC. Nella funzione di curatore è stato designato l’avv. __________.

Il 20

maggio 2014 il curatore ha dato le dimissioni dall’incarico. Il mandato,

connotato da dissapori tra la moglie e il figlio del curatelato, comportava

notevoli sforzi e investimenti di tempo. Egli ha proposto, come successore, il

signor CURA 1.

Con

decisione n. 3347 del 25 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha sostituito

l’avv. __________ con CURA 1.

C. Con

scritto del 13 maggio 2015 la signora CO 2, per il tramite del suo

rappresentante legale avv. __________, ha chiesto l’intervento dell’Autorità di

protezione e l’organizzazione di un incontro con il curatore il quale,

contrariamente alle raccomandazioni della moglie, aveva affidato

l’amministrazione dell’abitazione di __________, che lei detiene in

comproprietà con il marito, al figlio RE 1.

Durante

l’incontro del 18 giugno 2015 l’avv. __________ ha esposto le difficoltà con

l’attuale curatore circa la gestione del patrimonio dei coniugi PI 1CO 2; ha

quindi chiesto, in via principale, la revoca della misura di protezione stante

la facoltà prevista dalla legge di rappresentanza del coniuge (art. 374 CC) e,

in via subordinata, la sostituzione del curatore.

Dal

canto suo il curatore ha evidenziato la diligenza con cui ha condotto il mandato

conferito e la corretta amministrazione e gestione dei beni del curatelato; si

è opposto a una sospensione dell’incarico e ha chiesto la convocazione della

signora CO 2 per una verifica delle sue capacità e facoltà (cfr. verbale del 18

giugno 2015).

L’avv. __________

ha ribadito le richieste della signora CO 2 con scritto del 22 giugno 2015.

D. Dopo

aver sentito, il 24 luglio 2015, la signora CO 2, considerato come non ha

ritenuto esserci motivo per non ritenerla idonea ad assumere la gestione del

patrimonio del marito, l’Autorità di protezione, con risoluzione n. 735/2015

del 21 settembre 2015, accolto l’istanza (punto 1 del dispositivo) e revocato,

con effetto 1° novembre 2015, la curatela di rappresentanza e amministrazione

dei beni istituita in favore di PI 1 (punto 2 del dispositivo); al curatore è

stato chiesto di presentare il rendiconto finale (punto 3 del dispositivo).

E. Contro

la predetta decisione è insorto, con reclamo del 29 ottobre 2015, il figlio RE

1 che ha chiesto l’annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo e la

conferma della nomina di CURA 1 a curatore di PI 1; il reclamante ha inoltre

chiesto di autorizzare il curatore a stipulare un contratto di locazione in

relazione all’appartamento di __________. A suo modo di vedere la signora CO 2

ha sempre ostacolato l’operato del curatore; inoltre, di sua iniziativa, ha

effettuato prelevamenti ingiustificati dai conti cointestati col marito,

nascosto l’esistenza di conti bancari e di una cassetta di sicurezza

cointestata poi chiusa e impedito la locazione dell’appartamento di __________ poiché

convinta della necessità di procedere, con urgenza, alla sua vendita. Il

reclamante ritiene poi che gli accertamenti relativi all’idoneità della signora

ad assumere la gestione hanno sapore di una beffa rilevato come l’Autorità di

protezione ha dato credito a un semplice certificato medico che si limita a

dire che è in grado di intendere e volere. In definitiva, ritiene che la

signora CO 2 non è in grado di assumere la gestione del patrimonio del marito e

che già ora non agisce in suo favore, a maggior ragione non lo farebbe in caso

assunzione della gestione.

F. All’accoglimento

del gravame si oppone la signora CO 2 che chiede, con osservazioni 24 novembre

2015, la chiamata in causa della figlia __________. A suo modo di vedere la

revoca della misura è giustificata dalla sua capacità di occuparsi della

gestione ordinaria del marito debitamente attestata da un certificato medico e dall'audizione

operata dall’Autorità di protezione. Ricorda che la nomina di un curatore

esterno alla famiglia era stata da lei accettata a seguito del clima di

disaccordo con RE 1, pensando potesse fungere da mediatore. Così non è stato,

né con l’avv. __________ né, tantomeno, con l’attuale curatore che ha addirittura

integrato il figlio nella gestione dell’appartamento di __________,

contrariamente a quanto da lei richiesto. Inoltre, l'osservante ritiene CURA 1

eccessivamente ingerente, ha svolto il mandato ignorando i suoi diritti,

dimenticando che i coniugi sottostanno alla comunione dei beni, che hanno conti

bancari cointestati e che sono comproprietari di tutti i beni immobili. Si

ritiene quindi pienamente legittimata sia a fare prelevamenti sia a chiudere la

cassetta di sicurezza. Ribadisce la necessità di vendere la proprietà di __________

e sottolinea che il vero intento di RE 1 è preservare il patrimonio dei

genitori, anche a scapito delle necessità della madre, unicamente al fine di

preservare i propri futuri interessi successori. Nella denegata ipotesi in cui

non dovesse essere confermata la revoca della curatela, ritiene inopportuna la

riconferma del mandato a CURA 1. La signora CO 2 ha infine chiesto, in via

cautelare, la revoca dell’effetto sospensivo al reclamo.

G. Con

replica 28 dicembre 2015 e duplica 25 gennaio 2016 RE 1 e CO 2 si sono

riconfermati nelle rispettive allegazioni. L’Autorità di protezione ha

rinunciato a presentare osservazioni mentre, il curatore CURA 1, con scritto 20

novembre 2015, ha sostenuto le domande del reclamante.

H. Contro

la decisione di revoca della misura in favore di PI 1 è pure insorto, con

reclamo 29 ottobre 2015, il curatore CURA 1 che ha chiesto l’annullamento dei

punti 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata e la sua riconferma

quale curatore. Sin dall’inizio della curatela ha incontrato parecchie

difficoltà nella gestione e nella collaborazione con la moglie che ha pure

operato prelievi bancari anomali. RE 1 ha invece collaborato fornendo subito i

documenti in suo possesso. Ritiene la revoca della misura inopportuna e

superficiale siccome non considera gli sforzi da lui profusi per sopperire alle

mancanze e ai ritardi provocati, in particolare, dall’inerzia del legale della

signora CO 2 e della stessa signora, sulla cui capacità nutre seri dubbi. A suo

modo di vedere l’Autorità di protezione non ha resistito alle pressioni

dell’avv. __________ sacrificando così il curatore e non accertando correttamente

i fatti.

I. Con

osservazioni 13 novembre 2015 l’Autorità di protezione si è riconfermata nel

suo complesso nella decisione impugnata che trova giustificazione nel principio

posto dall’art. 374 CC secondo il quale il coniuge di una persona priva di

discernimento ha un diritto di rappresentanza previsto dalla legge e permette

di rappresentare l’interessato in tutti gli atti giuridici abitualmente

necessari al mantenimento, l’amministrazione ordinaria del reddito e dei

rimanenti beni. La decisione in nulla si esprime negativamente sull’operato del

curatore. Sottolinea come la gestione del patrimonio sottoposto al regime

matrimoniale della comunione dei beni non è operabile dal curatore se non

condividendone l’operato con la signora CO 2 che, sino a prova contraria, è nel

pieno delle sue facoltà.

J. Anche

la signora CO 2, con osservazioni 24 novembre 2015, si oppone all’accoglimento

del reclamo e postula, nuovamente, la chiamata in causa della figlia __________.

A suo dire, la querelata decisione rettamente sottolinea l’assenza di una

concreta inidoneità della moglie che aveva accettato la nomina dell’attuale

curatore all’espressa condizione che la conduzione del mandato avvenisse con la

necessaria discrezione nei confronti del figlio RE 1. Il curatore, invece, ha

coinvolto il figlio e ha ignorato i diritti patrimoniali che competono alla

moglie del curatelato.

Ribadisce

inoltre che le relazioni bancarie sono cointestate ed entrambi i coniugi e che

la moglie ha diritto di firma individuale per cui, a dipendenza pure del regime

matrimoniale della comunione dei beni, è nel pieno e sacrosanto diritto di

operare come meglio ritiene.

Infine,

sottolinea come risulti evidente che il mandato per il curatore sia divenuto

una questione personale e di principio alla quale egli non è disposto a

rinunciare.

La

signora CO 2 ha inoltre chiesto, in via cautelare, la revoca dell’effetto

sospensivo al reclamo.

K. Con

replica 29 dicembre 2015 rispettivamente duplica 25 gennaio 2016 CURA 1 e CO 2

si sono riconfermati nelle proprie allegazioni.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

Ritenuto

come i reclami si fondano sul medesimo fondamento di fatto gli stessi sono

evasi con una sola decisione (art. 76 LPAmm).

2.

La

signora CO 2 ha postulato la chiamata in causa giusta l’art. 45 LPAmm della

figlia __________ siccome persona atta a riferire sull’effettiva e reale situazione

famigliare. La domanda è respinta siccome la situazione appare già oltremodo

chiara, la partecipazione della signora __________ non avrebbe effetto alcuno

sull’odierno giudizio.

3.

In

considerazione dell’emanazione dell’odierno giudizio diventa priva di interesse

la domanda cautelare della signora CO 2 di revoca dell’effetto sospensivo al

reclamo. Così non fosse, la domanda sarebbe ad ogni modo stata respinta.

L’art. 450c

CC pone, infatti, il principio secondo il quale il reclamo ha effetto sospensivo,

salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di

reclamo disponga altrimenti.

La

revoca dell’effetto sospensivo ha carattere eccezionale e deve giustificarsi

nel caso concreto; occorre ponderare gli interessi ad eseguire immediatamente

la decisione e quelli ad una verifica ineccepibile e statale della situazione

di diritto; la soppressione dello stesso entra in questione sempre e solo in

casi di pericolo di ritardo o di urgenza (Geiser, op. cit., ad art. 450c CC,

no. 7).

Anche secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte l’ottenimento, la revoca o restituzione

dell’effetto sospensivo dipendono dalla ponderazione degli interessi ad

un’esecutività immediata e quelli al mantenimento della situazione esistente

sino a che la decisione di merito sia resa (DTF 5A_509/2010 del

17.

settembre 2010, cons. 4.1); invece il presumibile esito del ricorso è

di rilievo solo ove appaia univoco sin dall’inizio (DTF 129 II 289 in alto).

La revoca o restituzione

dell’effetto sospensivo vanno debitamente motivate (DTF 5P.284/2001 del 13

settembre 2001, cons. 4a e b;4P.198/2001 del 24 settembre 2001,

cons. 2b).

In concreto, l’istante ha

fatto valere le tensioni col curatore nella gestione della misura del marito,

problemi questi che da soli non avrebbero ad ogni modo giustificato la revoca

dell’effetto sospensivo, considerato poi che la richiedente non ha fatto valere

eventuali pregiudizi degli interessi del curatelato, che sono in tutta evidenza

prevalenti.

4.

Considerato

come la questione della discrezione è stata più volte sollevata in corso di

procedura, si impongono le seguenti osservazioni.

L’obbligo

di discrezione è espressamente previsto sia per l’autorità (art. 451 cpv. 1 CC)

sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC).

In

particolare il diritto di protezione degli adulti impone al curatore l’obbligo

di mantenere il segreto a meno che degli interessi preponderanti della persona

interessata non si oppongano (art. 413 cpv. 2 CC); in altri termini, il curatore

può comunicare fatti importanti a terzi solo se lo impone l’interesse dello

stesso curatelato (CommFam Protection del l’adulte, Häfeli, ad. art. 413 N 5 e 6). Non può, in tutta evidenza,

dare informazioni generali e condividere con altri la gestione corrente della

misura o consegnare la relativa documentazione, nemmeno ai parenti stretti.

L’obbligo

di discrezione è espressamente previsto anche per l’autorità (art. 451 cpv. 1

CC) e vale, come per il curatore, nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni,

le autorità giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti

dei parenti, salvo se la persona interessata ha acconsentito a che le

informazioni che la concernono siano trasmesse o se questi hanno un diritto

preponderante alla trasmissione delle informazioni o, infine, se hanno un

diritto di consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection

del l’adulte, Cottier/Hassler, ad.

art. 451 N 10).

In altri

termini, i membri della famiglia non hanno un diritto incondizionato di

consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito alla gestione

della misura.

L’obbligo

di discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona, fanno

parte della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione

finanziaria (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler,

ad. art. 451 N 12).

Ora, è

innegabile che nel caso concreto sia il curatore sia l’Autorità di protezione

hanno ampiamente coinvolto il figlio RE 1 nella gestione della misura

permettendogli di accedere a informazioni e documenti riservati senza fornire

giustificazione alcuna.

Di certo

il padre non era ne è in grado di dare il suo consenso all’accesso agli atti

(cfr. certificato medico del 19 giugno 2012 del Dr. Med. __________).

Sul fatto

poi che RE 1 potesse essere parte alla procedura non si può che rilevare

l’attitudine poco chiara e contraddittoria dell’Autorità di protezione. Di

regola, sono parte al procedimento le persone direttamente toccate dalla misura

di protezione ovvero quelle bisognose di protezione; sono inoltre parte al

procedimento tutte le altre persone che hanno partecipato alla procedura o alle

quali una decisione doveva almeno essere notificata (CommFam Protection del

l’adulte, Steck, ad. art. 450 N 21

e 22).

Nel caso

concreto l’Autorità di protezione non ha intimato la decisione di istituzione

della misura ai figli (cfr. ris. n. 79/2013 del 7.1.2013) anche se, in seguito,

sono stati coinvolti in relazione alla gestione della misura (verbale audizione

dell’Autorità di protezione del 31.7.2013). Nemmeno la decisione di

sostituzione del curatore è stata loro notificata (cfr. ris. n. 3347 del

25.8

).

Neppure

risulta sia stata intimata per osservazioni l’istanza 22 giugno 2015 della

signora CO 2 di revoca della misura; i figli quindi, non sono stati formalmente

coinvolti in detta procedura. Mal si comprende, quindi, il motivo e a quale

titolo, l’Autorità di protezione ha poi e addirittura concesso a RE 1 di

accedere all’incarto completo, che è un diritto garantito alle sole parti al

procedimento, così che questi ha potuto prendere visione finanche della

situazione finanziaria e gestionale non solo del curatelato, ma anche

dell’altro genitore, e che ha di sua sponte presentato delle osservazioni (cfr.

lettera del 21 luglio 2015 dell’avv. PR 1 all’Autorità di protezione). Né,

tantomeno, si capisce il motivo per il quale l’Autorità ha anche trasmesso al

solo figlio il verbale dell’incontro del 24 luglio 2015 con la signora CO 2

(cfr. lettera del 17 agosto 2015 dell’avv. PR 1 all’Autorità di protezione).

Non risulta, per contro, che la figlia __________ sia stata coinvolta nella

procedura, nemmeno le è difatti stata trasmessa la decisione di revoca della

misura notificata, invece, al fratello RE 1 (cfr. decisione impugnata).

Il men

che si possa dire è che l’Autorità di protezione ha, dal profilo procedurale,

pasticciato e per questo deve essere richiamata così come il curatore che viene

esortato ad un maggior rispetto del suo obbligo di discrezione.

A scanso

di equivoci, ritenuto come RE 1 si chiede perché un parente (ndr. la moglie)

dovrebbe avere maggiori diritti rispetto ad un altro (ndr. i figli), si rileva

che in concreto la posizione della moglie è diversa rispetto a quella dei figli

nel senso che: lei è stata istante in tutte le procedure avviate presso

l’Autorità di protezione, ha chiesto l’istituzione della misura, di essere

nominata curatrice e la revoca della curatela; il regime matrimoniale della

comunione dei beni, le comproprietà e la cointestazione dei conti bancari

rendono necessario un suo coinvolgimento nella gestione della misura; solo a

lei può essere riconosciuto un potere legale di rappresentanza nei confronti

del marito.

5.

L’Autorità

di protezione ha accolto l’istanza della signora CO 2 e revocato la misura di

protezione in favore di PI 1 siccome superflua in forza del principio posto

dall’art. 374 CC secondo il quale il coniuge di una persona priva di

discernimento ha un diritto di rappresentanza previsto dalla legge che gli

permette di rappresentare l’interessato in tutti gli atti giuridici

abitualmente necessari al mantenimento e all’amministrazione ordinaria del

reddito e dei rimanenti beni.

In

effetti, il principio della sussidiarietà prevede che l’autorità ordina una

misura solo se il sostegno della famiglia o di altre persone appare a priori

insufficiente (art. 389 cpv. 1 cifra 1CC) e quando le misure applicabili per

legge sono insufficienti per proteggere una persona incapace di discernimento

(art. 389 cpv. 1 cifra 2 CC). Fra le misure applicabili per legge alle persone

incapaci di discernimento fa appunto parte la rappresentanza legale del coniuge

di cui agli art. 374-376 CC. Quindi, a contrario, una misura in essere sarà

revocata se la protezione della persona bisognosa può essere assicurata senza

necessità dell’intervento statale, per esempio quando un coniuge intende

esercitare il suo diritto di rappresentanza e questo appare sufficiente per

salvaguardare gli interessi della persona bisognosa.

6.

Nel

caso in cui i coniugi sottostanno al regime matrimoniale della comunione dei

beni (art. 221 e segg. CC) l’art. 374 CC trova solo parziale applicazione; già

in forza di dette disposizioni un coniuge può, da solo e nei limiti

dell’amministrazione ordinaria, obbligare la comunione e disporre dei beni

comuni (art. 227 cpv. 2 CC). La rappresentanza ai sensi dell’art. 374 cpv. 2

cifra 2 CC si limita quindi ai beni propri del coniuge incapace di

discernimento, le disposizioni matrimoniali prevalgono rispetto al diritto di

protezione dell’adulto. Quando un coniuge è incapace di discernimento e non può

quindi più dare il suo consenso per gli atti giuridici che eccedono

l’amministrazione ordinaria (art. 228 cpv. 1 CC) sarà necessario il consenso

dell’Autorità di protezione giusta l’art. 374 cpv. 3 CC; il potere di

rappresentanza del coniuge che agisce trova tuttavia e sempre fondamento nel

diritto matrimoniale (BSK ZGB I-Reusser,

art. 374 N. 23).

Nel caso

che ci occupa è incontestato che i coniugi sottostanno al regime della

comunione dei beni in forza del quale la signora CO 2 dispone di un potere di

rappresentanza sui beni comuni e per l’amministrazione ordinaria, e questo

indipendentemente dell’adempimento delle condizioni di cui all’art. 374 CC.

7.

La

signora CO 2 ha rivendicato presso l’Autorità di protezione il suo diritto di

rappresentare sola il marito, quantomeno per la gestione ordinaria, riservato

l’intervento dell’autorità nel caso di atti giuridici straordinari. Visto il

principio della sussidiarietà, l’Autorità di protezione è tenuta a darvi

seguito, salvo nel caso in cui ritenga che l’intervento della moglie è a priori

insufficiente per proteggere la persona incapace di discernimento o che i suoi

interessi siano messi in pericolo.

In

concreto l’Autorità di protezione, ritenuto il certificato medico del 12 giugno

2015.

del Dr. Med. __________ che dice che la signora CO 2 è in grado di

intendere e volere ed è quindi perfettamente in grado di gestire le questioni

patrimoniali sia sue sia del marito nonché l’esito dell’audizione della signora

avvenuta il 18 giugno 2015, ha ritenuto sufficientemente tutelati gli interessi

di PI 1 e ha quindi revocato la curatela di rappresentanza e amministrazione.

Non sono, per contro, dello stesso avviso i reclamanti che ritengono

insufficienti le indagini esperite dall’Autorità di protezione e inidonea la

signora CO 2.

8.

Ora,

va da sé che per poter rappresentare validamente il marito la signora CO 2 deve

disporre del pieno esercizio dei diritti civili ed avere, quindi, la capacità

di discernimento (art. 13 CC).

Una

persona è capace di discernimento se non è priva della capacità di agire

ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale,

turba psichica, ebrezza o stato consimile (art. 16 CC). La capacità di

discernimento è presunta; spetta a chi la contesta portare la prova della sua

mancanza; la presenza degli stati previsti all’art. 16 CC fanno inoltre venir

meno detta presunzione (CommFam Protection del l’adulte, Büchler/Michel, ad. art. 16 N 4). La

vecchiaia non fa per contro cadere la presunzione della capacità di

discernimento posto che, data la funzione protettiva della capacità di

discernimento, nel caso di comportamenti contrari agli interessi di chi li

compie, bisognerà esaminare se la persona anziana è in grado di resistere alle

influenze esterne (CommFam Protection del l’adulte, Büchler/Michel, ad. art. 16 N 13).

Sulla

capacità in senso stretto della signora CO 2 i reclamanti si son soffermati ben

poco, più che altro non condividono le operazioni da lei attuate, non hanno

tuttavia provato o quantomeno reso verosimile che la signora non disponga della

sufficiente capacità di discernimento. Il fatto che la signora abbia

ottant’anni e che, come rilevato da CURA 1, possa avere problemi di salute,

ancora non significa che non sia in grado di agire ragionevolmente, che non

vuol dire agire come loro avrebbero fatto ma, semmai, farlo con cognizione di

causa. È ben vero che il certificato medico agli atti è piuttosto scarno,

maggiori approfondimenti si sarebbero tuttavia imposti solo se dall’audizione

della signora fossero emersi dubbi in merito alle sue capacità: ciò non è

stato, l’Autorità di protezione, sentita la signora, non ha ritenuto esserci

indizi tali da imporre ulteriori approfondimenti medici. Peraltro, nel corso

dell’incontro, la signora ha dato ragionevoli e chiare spiegazioni in merito

alle sua situazione finanziaria e patrimoniale e finanche sulla questione del

conto tenuto nascosto al curatore (cfr. verbale di audizione del 24.7.2015).

Rispetto

ai contestati prelevamenti e alla chiusura della cassetta di sicurezza operati

dalla signora CO 2, si osserva che la stessa non ha commesso atti illegali e

nemmeno è possibile concludere che ha in qualche modo messo in pericolo gli

interessi del marito. Il fatto di avere quale regime la comunione dei beni e di

avere tutto in comproprietà e in cointestazione le permette di farlo e,

inoltre, non consente di concludere che abbia distratto sostanza di pertinenza

esclusiva del marito; vero è che una simile situazione rende effettivamente

complicata la gestione di una misura di protezione se istituita in favore di

uno solo dei coniugi e che occorre una buona collaborazione e intesa fra

curatore e l’altro coniuge, ciò che in tutta evidenza, non sembra essere nel

caso in discussione, a prescindere dai motivi.

9.

In definitiva, non

si può contestare il fatto che l’Autorità di protezione non ha proceduto a

ulteriori indagini e nemmeno vi sono pertinenti motivi per ritenere insufficiente

il sostegno che la signora CO 2 è in grado, ora come ora, di offrire al marito

per la gestione ordinaria, ritenuto che per quel che sono gli atti

straordinari, fra i quali rientra in tutta evidenza la vendita di un immobile,

dovrà ottenere il necessario consenso dall’Autorità di protezione (cfr. supra,

consid. 6), che valuterà esclusivamente gli interessi di PI 1, non già degli

eredi, che non hanno un diritto prevalente alla conservazione del patrimonio.

10.

Visto

quanto precede i reclami sono respinti e la decisione impugnata confermata.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi messe a carico

di RE 1 e CURA 1 che rifonderanno alla signora CO 2 adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. La chiamata in causa formulata da CO 2 giusta

l’art. 45 LPAmm della figlia __________ è respinta.

2. La domanda di revoca dell’effetto sospensivo presentata da CO 2 è

priva di oggetto.

3. Il reclamo 29 ottobre 2015 presentato da RE 1 è respinto e la

decisione impugnata confermata.

4. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono posti a

carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

5. Il

reclamo 29 ottobre 2015 presentato da CURA 1 è respinto e la decisione

impugnata confermata.

6. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono posti a

carico di CURA 1 che rifonderà a CO 2 fr. 400.– a titolo

di ripetibili.

7. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.