9.2015.183
Obbligo di discrezione dell’Autorità di protezione e del curatore, qualità di parte - Principio della sussidiarietà e rappresentanza del coniuge - Capacità di discernimento
21 aprile 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.183
9.2015.184
Lugano
21 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
e
CURA
1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 __________
patr. da: PR
2
per quanto riguarda la revoca della curatela di rappresentanza e
amministrazione a PI 1
giudicando sul reclamo 29 ottobre 2015 presentato da RE 1 (inc. CDP
9.2015.183) e sul reclamo 29 ottobre 2015 presentato da CURA 1 (inc. CDP
9.2015.184) contro la decisione emessa il 21 settembre 2015 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1,
cittadino __________, è nato il 1927 e per anni è stato residente a __________,
attualmente è degente presso la Residenza __________. Egli è padre di due
figli, RE 1 e __________ ed è coniugato con la signora CO 2.
Dalla
fine del 2010 le sue facoltà intellettive sono gradualmente regredite fino alla
compromissione delle sue capacità di intendere per un grave deficit cognitivo.
Con istanza 4 luglio 2012 la signora CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria
regionale __________ l’istituzione di un provvedimento tutelare siccome il
marito era impossibilitato a provvedere convenientemente alla cura dei suoi
interessi; in sede di udienza ha indicato di voler assumere il mandato di
curatrice per suo marito (cfr. audizione del 31 luglio 2012). Dopo discussioni,
l’istante ha infine dato il suo accordo affinché a curatore fosse designata una
terza persona.
B. Con
risoluzione n. 79 del 7 gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione, nel frattempo divenuta competente) ha
istituito, in favore di PI 1, una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni in applicazione dell’art. 394 in relazione con l’art.
395 CC. Nella funzione di curatore è stato designato l’avv. __________.
Il 20
maggio 2014 il curatore ha dato le dimissioni dall’incarico. Il mandato,
connotato da dissapori tra la moglie e il figlio del curatelato, comportava
notevoli sforzi e investimenti di tempo. Egli ha proposto, come successore, il
signor CURA 1.
Con
decisione n. 3347 del 25 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha sostituito
l’avv. __________ con CURA 1.
C. Con
scritto del 13 maggio 2015 la signora CO 2, per il tramite del suo
rappresentante legale avv. __________, ha chiesto l’intervento dell’Autorità di
protezione e l’organizzazione di un incontro con il curatore il quale,
contrariamente alle raccomandazioni della moglie, aveva affidato
l’amministrazione dell’abitazione di __________, che lei detiene in
comproprietà con il marito, al figlio RE 1.
Durante
l’incontro del 18 giugno 2015 l’avv. __________ ha esposto le difficoltà con
l’attuale curatore circa la gestione del patrimonio dei coniugi PI 1CO 2; ha
quindi chiesto, in via principale, la revoca della misura di protezione stante
la facoltà prevista dalla legge di rappresentanza del coniuge (art. 374 CC) e,
in via subordinata, la sostituzione del curatore.
Dal
canto suo il curatore ha evidenziato la diligenza con cui ha condotto il mandato
conferito e la corretta amministrazione e gestione dei beni del curatelato; si
è opposto a una sospensione dell’incarico e ha chiesto la convocazione della
signora CO 2 per una verifica delle sue capacità e facoltà (cfr. verbale del 18
giugno 2015).
L’avv. __________
ha ribadito le richieste della signora CO 2 con scritto del 22 giugno 2015.
D. Dopo
aver sentito, il 24 luglio 2015, la signora CO 2, considerato come non ha
ritenuto esserci motivo per non ritenerla idonea ad assumere la gestione del
patrimonio del marito, l’Autorità di protezione, con risoluzione n. 735/2015
del 21 settembre 2015, accolto l’istanza (punto 1 del dispositivo) e revocato,
con effetto 1° novembre 2015, la curatela di rappresentanza e amministrazione
dei beni istituita in favore di PI 1 (punto 2 del dispositivo); al curatore è
stato chiesto di presentare il rendiconto finale (punto 3 del dispositivo).
E. Contro
la predetta decisione è insorto, con reclamo del 29 ottobre 2015, il figlio RE
1 che ha chiesto l’annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo e la
conferma della nomina di CURA 1 a curatore di PI 1; il reclamante ha inoltre
chiesto di autorizzare il curatore a stipulare un contratto di locazione in
relazione all’appartamento di __________. A suo modo di vedere la signora CO 2
ha sempre ostacolato l’operato del curatore; inoltre, di sua iniziativa, ha
effettuato prelevamenti ingiustificati dai conti cointestati col marito,
nascosto l’esistenza di conti bancari e di una cassetta di sicurezza
cointestata poi chiusa e impedito la locazione dell’appartamento di __________ poiché
convinta della necessità di procedere, con urgenza, alla sua vendita. Il
reclamante ritiene poi che gli accertamenti relativi all’idoneità della signora
ad assumere la gestione hanno sapore di una beffa rilevato come l’Autorità di
protezione ha dato credito a un semplice certificato medico che si limita a
dire che è in grado di intendere e volere. In definitiva, ritiene che la
signora CO 2 non è in grado di assumere la gestione del patrimonio del marito e
che già ora non agisce in suo favore, a maggior ragione non lo farebbe in caso
assunzione della gestione.
F. All’accoglimento
del gravame si oppone la signora CO 2 che chiede, con osservazioni 24 novembre
2015, la chiamata in causa della figlia __________. A suo modo di vedere la
revoca della misura è giustificata dalla sua capacità di occuparsi della
gestione ordinaria del marito debitamente attestata da un certificato medico e dall'audizione
operata dall’Autorità di protezione. Ricorda che la nomina di un curatore
esterno alla famiglia era stata da lei accettata a seguito del clima di
disaccordo con RE 1, pensando potesse fungere da mediatore. Così non è stato,
né con l’avv. __________ né, tantomeno, con l’attuale curatore che ha addirittura
integrato il figlio nella gestione dell’appartamento di __________,
contrariamente a quanto da lei richiesto. Inoltre, l'osservante ritiene CURA 1
eccessivamente ingerente, ha svolto il mandato ignorando i suoi diritti,
dimenticando che i coniugi sottostanno alla comunione dei beni, che hanno conti
bancari cointestati e che sono comproprietari di tutti i beni immobili. Si
ritiene quindi pienamente legittimata sia a fare prelevamenti sia a chiudere la
cassetta di sicurezza. Ribadisce la necessità di vendere la proprietà di __________
e sottolinea che il vero intento di RE 1 è preservare il patrimonio dei
genitori, anche a scapito delle necessità della madre, unicamente al fine di
preservare i propri futuri interessi successori. Nella denegata ipotesi in cui
non dovesse essere confermata la revoca della curatela, ritiene inopportuna la
riconferma del mandato a CURA 1. La signora CO 2 ha infine chiesto, in via
cautelare, la revoca dell’effetto sospensivo al reclamo.
G. Con
replica 28 dicembre 2015 e duplica 25 gennaio 2016 RE 1 e CO 2 si sono
riconfermati nelle rispettive allegazioni. L’Autorità di protezione ha
rinunciato a presentare osservazioni mentre, il curatore CURA 1, con scritto 20
novembre 2015, ha sostenuto le domande del reclamante.
H. Contro
la decisione di revoca della misura in favore di PI 1 è pure insorto, con
reclamo 29 ottobre 2015, il curatore CURA 1 che ha chiesto l’annullamento dei
punti 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata e la sua riconferma
quale curatore. Sin dall’inizio della curatela ha incontrato parecchie
difficoltà nella gestione e nella collaborazione con la moglie che ha pure
operato prelievi bancari anomali. RE 1 ha invece collaborato fornendo subito i
documenti in suo possesso. Ritiene la revoca della misura inopportuna e
superficiale siccome non considera gli sforzi da lui profusi per sopperire alle
mancanze e ai ritardi provocati, in particolare, dall’inerzia del legale della
signora CO 2 e della stessa signora, sulla cui capacità nutre seri dubbi. A suo
modo di vedere l’Autorità di protezione non ha resistito alle pressioni
dell’avv. __________ sacrificando così il curatore e non accertando correttamente
i fatti.
I. Con
osservazioni 13 novembre 2015 l’Autorità di protezione si è riconfermata nel
suo complesso nella decisione impugnata che trova giustificazione nel principio
posto dall’art. 374 CC secondo il quale il coniuge di una persona priva di
discernimento ha un diritto di rappresentanza previsto dalla legge e permette
di rappresentare l’interessato in tutti gli atti giuridici abitualmente
necessari al mantenimento, l’amministrazione ordinaria del reddito e dei
rimanenti beni. La decisione in nulla si esprime negativamente sull’operato del
curatore. Sottolinea come la gestione del patrimonio sottoposto al regime
matrimoniale della comunione dei beni non è operabile dal curatore se non
condividendone l’operato con la signora CO 2 che, sino a prova contraria, è nel
pieno delle sue facoltà.
J. Anche
la signora CO 2, con osservazioni 24 novembre 2015, si oppone all’accoglimento
del reclamo e postula, nuovamente, la chiamata in causa della figlia __________.
A suo dire, la querelata decisione rettamente sottolinea l’assenza di una
concreta inidoneità della moglie che aveva accettato la nomina dell’attuale
curatore all’espressa condizione che la conduzione del mandato avvenisse con la
necessaria discrezione nei confronti del figlio RE 1. Il curatore, invece, ha
coinvolto il figlio e ha ignorato i diritti patrimoniali che competono alla
moglie del curatelato.
Ribadisce
inoltre che le relazioni bancarie sono cointestate ed entrambi i coniugi e che
la moglie ha diritto di firma individuale per cui, a dipendenza pure del regime
matrimoniale della comunione dei beni, è nel pieno e sacrosanto diritto di
operare come meglio ritiene.
Infine,
sottolinea come risulti evidente che il mandato per il curatore sia divenuto
una questione personale e di principio alla quale egli non è disposto a
rinunciare.
La
signora CO 2 ha inoltre chiesto, in via cautelare, la revoca dell’effetto
sospensivo al reclamo.
K. Con
replica 29 dicembre 2015 rispettivamente duplica 25 gennaio 2016 CURA 1 e CO 2
si sono riconfermati nelle proprie allegazioni.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Ritenuto
come i reclami si fondano sul medesimo fondamento di fatto gli stessi sono
evasi con una sola decisione (art. 76 LPAmm).
2.
La
signora CO 2 ha postulato la chiamata in causa giusta l’art. 45 LPAmm della
figlia __________ siccome persona atta a riferire sull’effettiva e reale situazione
famigliare. La domanda è respinta siccome la situazione appare già oltremodo
chiara, la partecipazione della signora __________ non avrebbe effetto alcuno
sull’odierno giudizio.
3.
In
considerazione dell’emanazione dell’odierno giudizio diventa priva di interesse
la domanda cautelare della signora CO 2 di revoca dell’effetto sospensivo al
reclamo. Così non fosse, la domanda sarebbe ad ogni modo stata respinta.
L’art. 450c
CC pone, infatti, il principio secondo il quale il reclamo ha effetto sospensivo,
salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di
reclamo disponga altrimenti.
La
revoca dell’effetto sospensivo ha carattere eccezionale e deve giustificarsi
nel caso concreto; occorre ponderare gli interessi ad eseguire immediatamente
la decisione e quelli ad una verifica ineccepibile e statale della situazione
di diritto; la soppressione dello stesso entra in questione sempre e solo in
casi di pericolo di ritardo o di urgenza (Geiser, op. cit., ad art. 450c CC,
no. 7).
Anche secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte l’ottenimento, la revoca o restituzione
dell’effetto sospensivo dipendono dalla ponderazione degli interessi ad
un’esecutività immediata e quelli al mantenimento della situazione esistente
sino a che la decisione di merito sia resa (DTF 5A_509/2010 del
17.
settembre 2010, cons. 4.1); invece il presumibile esito del ricorso è
di rilievo solo ove appaia univoco sin dall’inizio (DTF 129 II 289 in alto).
La revoca o restituzione
dell’effetto sospensivo vanno debitamente motivate (DTF 5P.284/2001 del 13
settembre 2001, cons. 4a e b;4P.198/2001 del 24 settembre 2001,
cons. 2b).
In concreto, l’istante ha
fatto valere le tensioni col curatore nella gestione della misura del marito,
problemi questi che da soli non avrebbero ad ogni modo giustificato la revoca
dell’effetto sospensivo, considerato poi che la richiedente non ha fatto valere
eventuali pregiudizi degli interessi del curatelato, che sono in tutta evidenza
prevalenti.
4.
Considerato
come la questione della discrezione è stata più volte sollevata in corso di
procedura, si impongono le seguenti osservazioni.
L’obbligo
di discrezione è espressamente previsto sia per l’autorità (art. 451 cpv. 1 CC)
sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC).
In
particolare il diritto di protezione degli adulti impone al curatore l’obbligo
di mantenere il segreto a meno che degli interessi preponderanti della persona
interessata non si oppongano (art. 413 cpv. 2 CC); in altri termini, il curatore
può comunicare fatti importanti a terzi solo se lo impone l’interesse dello
stesso curatelato (CommFam Protection del l’adulte, Häfeli, ad. art. 413 N 5 e 6). Non può, in tutta evidenza,
dare informazioni generali e condividere con altri la gestione corrente della
misura o consegnare la relativa documentazione, nemmeno ai parenti stretti.
L’obbligo
di discrezione è espressamente previsto anche per l’autorità (art. 451 cpv. 1
CC) e vale, come per il curatore, nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni,
le autorità giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti
dei parenti, salvo se la persona interessata ha acconsentito a che le
informazioni che la concernono siano trasmesse o se questi hanno un diritto
preponderante alla trasmissione delle informazioni o, infine, se hanno un
diritto di consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection
del l’adulte, Cottier/Hassler, ad.
art. 451 N 10).
In altri
termini, i membri della famiglia non hanno un diritto incondizionato di
consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito alla gestione
della misura.
L’obbligo
di discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona, fanno
parte della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione
finanziaria (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler,
ad. art. 451 N 12).
Ora, è
innegabile che nel caso concreto sia il curatore sia l’Autorità di protezione
hanno ampiamente coinvolto il figlio RE 1 nella gestione della misura
permettendogli di accedere a informazioni e documenti riservati senza fornire
giustificazione alcuna.
Di certo
il padre non era ne è in grado di dare il suo consenso all’accesso agli atti
(cfr. certificato medico del 19 giugno 2012 del Dr. Med. __________).
Sul fatto
poi che RE 1 potesse essere parte alla procedura non si può che rilevare
l’attitudine poco chiara e contraddittoria dell’Autorità di protezione. Di
regola, sono parte al procedimento le persone direttamente toccate dalla misura
di protezione ovvero quelle bisognose di protezione; sono inoltre parte al
procedimento tutte le altre persone che hanno partecipato alla procedura o alle
quali una decisione doveva almeno essere notificata (CommFam Protection del
l’adulte, Steck, ad. art. 450 N 21
e 22).
Nel caso
concreto l’Autorità di protezione non ha intimato la decisione di istituzione
della misura ai figli (cfr. ris. n. 79/2013 del 7.1.2013) anche se, in seguito,
sono stati coinvolti in relazione alla gestione della misura (verbale audizione
dell’Autorità di protezione del 31.7.2013). Nemmeno la decisione di
sostituzione del curatore è stata loro notificata (cfr. ris. n. 3347 del
25.8
).
Neppure
risulta sia stata intimata per osservazioni l’istanza 22 giugno 2015 della
signora CO 2 di revoca della misura; i figli quindi, non sono stati formalmente
coinvolti in detta procedura. Mal si comprende, quindi, il motivo e a quale
titolo, l’Autorità di protezione ha poi e addirittura concesso a RE 1 di
accedere all’incarto completo, che è un diritto garantito alle sole parti al
procedimento, così che questi ha potuto prendere visione finanche della
situazione finanziaria e gestionale non solo del curatelato, ma anche
dell’altro genitore, e che ha di sua sponte presentato delle osservazioni (cfr.
lettera del 21 luglio 2015 dell’avv. PR 1 all’Autorità di protezione). Né,
tantomeno, si capisce il motivo per il quale l’Autorità ha anche trasmesso al
solo figlio il verbale dell’incontro del 24 luglio 2015 con la signora CO 2
(cfr. lettera del 17 agosto 2015 dell’avv. PR 1 all’Autorità di protezione).
Non risulta, per contro, che la figlia __________ sia stata coinvolta nella
procedura, nemmeno le è difatti stata trasmessa la decisione di revoca della
misura notificata, invece, al fratello RE 1 (cfr. decisione impugnata).
Il men
che si possa dire è che l’Autorità di protezione ha, dal profilo procedurale,
pasticciato e per questo deve essere richiamata così come il curatore che viene
esortato ad un maggior rispetto del suo obbligo di discrezione.
A scanso
di equivoci, ritenuto come RE 1 si chiede perché un parente (ndr. la moglie)
dovrebbe avere maggiori diritti rispetto ad un altro (ndr. i figli), si rileva
che in concreto la posizione della moglie è diversa rispetto a quella dei figli
nel senso che: lei è stata istante in tutte le procedure avviate presso
l’Autorità di protezione, ha chiesto l’istituzione della misura, di essere
nominata curatrice e la revoca della curatela; il regime matrimoniale della
comunione dei beni, le comproprietà e la cointestazione dei conti bancari
rendono necessario un suo coinvolgimento nella gestione della misura; solo a
lei può essere riconosciuto un potere legale di rappresentanza nei confronti
del marito.
5.
L’Autorità
di protezione ha accolto l’istanza della signora CO 2 e revocato la misura di
protezione in favore di PI 1 siccome superflua in forza del principio posto
dall’art. 374 CC secondo il quale il coniuge di una persona priva di
discernimento ha un diritto di rappresentanza previsto dalla legge che gli
permette di rappresentare l’interessato in tutti gli atti giuridici
abitualmente necessari al mantenimento e all’amministrazione ordinaria del
reddito e dei rimanenti beni.
In
effetti, il principio della sussidiarietà prevede che l’autorità ordina una
misura solo se il sostegno della famiglia o di altre persone appare a priori
insufficiente (art. 389 cpv. 1 cifra 1CC) e quando le misure applicabili per
legge sono insufficienti per proteggere una persona incapace di discernimento
(art. 389 cpv. 1 cifra 2 CC). Fra le misure applicabili per legge alle persone
incapaci di discernimento fa appunto parte la rappresentanza legale del coniuge
di cui agli art. 374-376 CC. Quindi, a contrario, una misura in essere sarà
revocata se la protezione della persona bisognosa può essere assicurata senza
necessità dell’intervento statale, per esempio quando un coniuge intende
esercitare il suo diritto di rappresentanza e questo appare sufficiente per
salvaguardare gli interessi della persona bisognosa.
6.
Nel
caso in cui i coniugi sottostanno al regime matrimoniale della comunione dei
beni (art. 221 e segg. CC) l’art. 374 CC trova solo parziale applicazione; già
in forza di dette disposizioni un coniuge può, da solo e nei limiti
dell’amministrazione ordinaria, obbligare la comunione e disporre dei beni
comuni (art. 227 cpv. 2 CC). La rappresentanza ai sensi dell’art. 374 cpv. 2
cifra 2 CC si limita quindi ai beni propri del coniuge incapace di
discernimento, le disposizioni matrimoniali prevalgono rispetto al diritto di
protezione dell’adulto. Quando un coniuge è incapace di discernimento e non può
quindi più dare il suo consenso per gli atti giuridici che eccedono
l’amministrazione ordinaria (art. 228 cpv. 1 CC) sarà necessario il consenso
dell’Autorità di protezione giusta l’art. 374 cpv. 3 CC; il potere di
rappresentanza del coniuge che agisce trova tuttavia e sempre fondamento nel
diritto matrimoniale (BSK ZGB I-Reusser,
art. 374 N. 23).
Nel caso
che ci occupa è incontestato che i coniugi sottostanno al regime della
comunione dei beni in forza del quale la signora CO 2 dispone di un potere di
rappresentanza sui beni comuni e per l’amministrazione ordinaria, e questo
indipendentemente dell’adempimento delle condizioni di cui all’art. 374 CC.
7.
La
signora CO 2 ha rivendicato presso l’Autorità di protezione il suo diritto di
rappresentare sola il marito, quantomeno per la gestione ordinaria, riservato
l’intervento dell’autorità nel caso di atti giuridici straordinari. Visto il
principio della sussidiarietà, l’Autorità di protezione è tenuta a darvi
seguito, salvo nel caso in cui ritenga che l’intervento della moglie è a priori
insufficiente per proteggere la persona incapace di discernimento o che i suoi
interessi siano messi in pericolo.
In
concreto l’Autorità di protezione, ritenuto il certificato medico del 12 giugno
2015.
del Dr. Med. __________ che dice che la signora CO 2 è in grado di
intendere e volere ed è quindi perfettamente in grado di gestire le questioni
patrimoniali sia sue sia del marito nonché l’esito dell’audizione della signora
avvenuta il 18 giugno 2015, ha ritenuto sufficientemente tutelati gli interessi
di PI 1 e ha quindi revocato la curatela di rappresentanza e amministrazione.
Non sono, per contro, dello stesso avviso i reclamanti che ritengono
insufficienti le indagini esperite dall’Autorità di protezione e inidonea la
signora CO 2.
8.
Ora,
va da sé che per poter rappresentare validamente il marito la signora CO 2 deve
disporre del pieno esercizio dei diritti civili ed avere, quindi, la capacità
di discernimento (art. 13 CC).
Una
persona è capace di discernimento se non è priva della capacità di agire
ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale,
turba psichica, ebrezza o stato consimile (art. 16 CC). La capacità di
discernimento è presunta; spetta a chi la contesta portare la prova della sua
mancanza; la presenza degli stati previsti all’art. 16 CC fanno inoltre venir
meno detta presunzione (CommFam Protection del l’adulte, Büchler/Michel, ad. art. 16 N 4). La
vecchiaia non fa per contro cadere la presunzione della capacità di
discernimento posto che, data la funzione protettiva della capacità di
discernimento, nel caso di comportamenti contrari agli interessi di chi li
compie, bisognerà esaminare se la persona anziana è in grado di resistere alle
influenze esterne (CommFam Protection del l’adulte, Büchler/Michel, ad. art. 16 N 13).
Sulla
capacità in senso stretto della signora CO 2 i reclamanti si son soffermati ben
poco, più che altro non condividono le operazioni da lei attuate, non hanno
tuttavia provato o quantomeno reso verosimile che la signora non disponga della
sufficiente capacità di discernimento. Il fatto che la signora abbia
ottant’anni e che, come rilevato da CURA 1, possa avere problemi di salute,
ancora non significa che non sia in grado di agire ragionevolmente, che non
vuol dire agire come loro avrebbero fatto ma, semmai, farlo con cognizione di
causa. È ben vero che il certificato medico agli atti è piuttosto scarno,
maggiori approfondimenti si sarebbero tuttavia imposti solo se dall’audizione
della signora fossero emersi dubbi in merito alle sue capacità: ciò non è
stato, l’Autorità di protezione, sentita la signora, non ha ritenuto esserci
indizi tali da imporre ulteriori approfondimenti medici. Peraltro, nel corso
dell’incontro, la signora ha dato ragionevoli e chiare spiegazioni in merito
alle sua situazione finanziaria e patrimoniale e finanche sulla questione del
conto tenuto nascosto al curatore (cfr. verbale di audizione del 24.7.2015).
Rispetto
ai contestati prelevamenti e alla chiusura della cassetta di sicurezza operati
dalla signora CO 2, si osserva che la stessa non ha commesso atti illegali e
nemmeno è possibile concludere che ha in qualche modo messo in pericolo gli
interessi del marito. Il fatto di avere quale regime la comunione dei beni e di
avere tutto in comproprietà e in cointestazione le permette di farlo e,
inoltre, non consente di concludere che abbia distratto sostanza di pertinenza
esclusiva del marito; vero è che una simile situazione rende effettivamente
complicata la gestione di una misura di protezione se istituita in favore di
uno solo dei coniugi e che occorre una buona collaborazione e intesa fra
curatore e l’altro coniuge, ciò che in tutta evidenza, non sembra essere nel
caso in discussione, a prescindere dai motivi.
9.
In definitiva, non
si può contestare il fatto che l’Autorità di protezione non ha proceduto a
ulteriori indagini e nemmeno vi sono pertinenti motivi per ritenere insufficiente
il sostegno che la signora CO 2 è in grado, ora come ora, di offrire al marito
per la gestione ordinaria, ritenuto che per quel che sono gli atti
straordinari, fra i quali rientra in tutta evidenza la vendita di un immobile,
dovrà ottenere il necessario consenso dall’Autorità di protezione (cfr. supra,
consid. 6), che valuterà esclusivamente gli interessi di PI 1, non già degli
eredi, che non hanno un diritto prevalente alla conservazione del patrimonio.
10.
Visto
quanto precede i reclami sono respinti e la decisione impugnata confermata.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi messe a carico
di RE 1 e CURA 1 che rifonderanno alla signora CO 2 adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. La chiamata in causa formulata da CO 2 giusta
l’art. 45 LPAmm della figlia __________ è respinta.
2. La domanda di revoca dell’effetto sospensivo presentata da CO 2 è
priva di oggetto.
3. Il reclamo 29 ottobre 2015 presentato da RE 1 è respinto e la
decisione impugnata confermata.
4. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti a
carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.
5. Il
reclamo 29 ottobre 2015 presentato da CURA 1 è respinto e la decisione
impugnata confermata.
6. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti a
carico di CURA 1 che rifonderà a CO 2 fr. 400.– a titolo
di ripetibili.
7. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.