9.2015.186
Presupposti per l'istituzione di una curatela e principio della sussidiarietà; diritto di essere consultato nella scelta del curatore
4 febbraio 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.186
Lugano
4 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione in suo favore di una curatela
generale e la nomina del curatore
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 30 settembre/15 ottobre 2015 dall'Autorità regionale
di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 è nato il 1938 ed è domiciliato a __________; da tempo è seguito
dai servizi sociali del Comune.
Il 23
gennaio 2015 RE 1 è stato ricoverato, per motivi internistici, presso la
Clinica __________. Nonostante fosse dimissibile già dal 2 febbraio 2015, il
suo ricovero si è protratto poiché senza abitazione. Il 22 gennaio 2015 era,
infatti, stato effettuato lo sfratto esecutivo dall’appartamento da lui
occupato a __________.
Informato dai medici della Clinica __________ e dal servizio sociale
del Comune di __________ della possibilità di chiedere un’ammissione alla Casa
anziani di __________ oppure alla Clinica psichiatrica cantonale di __________,
egli ha rifiutato entrambe le proposte.
B. Considerata
la situazione personale di RE 1 e il certificato medico 5 febbraio 2015 del dr.
med. __________ che attestava che nell’interessato era presente una grave
psicopatologia caratterizzata da un’ideazione inaccessibile a qualsiasi critica
personale o a un dialogo in una relazione tale da assumere le caratteristiche
di un ininfluenzabile delirio, l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) ha disposto, con decisione 9 febbraio 2015,
il suo ricovero a scopo di assistenza ex art. 426 CC presso la Clinica
psichiatrica cantonale di __________.
C. Con
scritto del 29 aprile 2015 la Clinica psichiatrica cantonale ha informato
l’Autorità di protezione che il signor RE 1 presentava ancora un delirio
strutturato e organizzato non scalfibile nemmeno con l’introduzione di
neurolettici, da ciò l’impossibilità di concordare con lui un minimo progetto
di uscita condiviso. Per questo ha chiesto la nomina di un curatore generale.
La Clinica psichiatrica ha nuovamente scritto il 26 giugno 2015 per
aggiornare sulla situazione di stallo ribadendo la presenza di una patologia
psichiatrica grave con possibilità di un buon funzionamento se mantenute le
azioni mediche intraprese. Per contro i medici della Clinica hanno ritenuto
insufficiente l’autonomina del RE 1 rispetto alla possibilità di vivere solo in
un appartamento; da ciò la necessità di vivere in ambito protetto, casa anziani
o appartamento protetto, progetti non condivisi dal paziente. Per questo la
Clinica ha riproposto la nomina di un curatore a favore di RE 1.
Il 24
settembre 2015 la Clinica psichiatrica cantonale, considerato l’incontro
avvenuto fra il paziente e la curatrice ufficiale signora PI 1 e rivalutato il
quadro clinico del paziente, ha suggerito una curatela amministrativa e di
rappresentanza con limite nelle spese. Soluzioni più incisive avrebbero
rischiato, a suo avviso, di non trovare la piena collaborazione del paziente.
D. Con
decisione del 30 settembre/15 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha infine
deciso l’istituzione di una curatela generale (art. 398 CC) in favore di RE 1 e
la nomina, in qualità di curatore, della signora PI 1 dell’Ufficio dell’aiuto e
della protezione, Settore curatele, con il compito di assicurare tutto quanto
concerne la cura della persona, dei suoi interessi patrimoniali e delle sue
relazioni giuridiche.
E. Avverso
la predetta decisione è insorto, con reclamo 28 ottobre 2015, RE 1. Egli
ritiene di non aver bisogno di una misura di protezione: sua moglie e l’amica __________
si occupano già di lui. Se proprio deve essere nominata una curatrice allora
chiede la designazione di quest’ultima.
F. All’accoglimento
del ricorso si oppone l’Autorità di protezione (osservazioni del 18 novembre
2015) che ricorda i rapporti agli atti che attestano la grave patologia
psichiatrica di cui soffre il signor RE 1. L’intervento a protezione è
giustificato dalla sua situazione personale precaria, senza prospettiva
condivisa di alloggio. Per quel che è della curatrice, l’Autorità di protezione
osserva come la proposta di nomina della signora __________ non le è mai stata
sottoposta e nemmeno è stata dimostrata la sua idoneità alla funzione.
G. Con
replica del 2 dicembre 2015 RE 1 ribadisce di essere perfettamente in salute e
produce una perizia dello psicoterapeuta __________; chiede nuovamente la
revoca della misura o, in subordine, la nomina della signora __________.
H. Mediante
duplica 16 dicembre 2015 l’Autorità di protezione si riconferma nelle
proprie allegazioni e osserva che il rapporto clinico dello psicoterapeuta __________
non è atto a invalidare la decisione adottata. RE 1 si trova in una situazione
delicata, nella quale deve essere definito il progetto futuro ed è quindi
opportuno confermare un’adeguata misura a protezione. Per questo é nuovamente
contestata la nomina di un’altra persona, nota al reclamante ma del tutto
ignota all’autorità, in particolare per quel che concerne la sua idoneità alla
funzione a fronte della valida curatrice già nominata.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di
protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico
[art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 28 ottobre 2015 e ricevuto dallo
scrivente Tribunale il 2 novembre 2015 contro una decisione intimata il 15
ottobre 2015, il reclamo è tempestivo.
2.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela.
In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela
se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o
lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o
di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n.
1.
CC).
2.1
Cause
della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono quindi essere tre
alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba
psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam
Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 25; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection
de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
L’esistenza di una causa non è ancora sufficiente per
giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non
sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che
possano farlo (Messaggio, pag. 6432). La turba psichica (causa della curatela)
deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Erwachsenenschutz
Kommentar, Schmid, ad art. 390 CC
n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel,
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).
L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di
affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è
determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella
scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al
curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier,art.
390.
CC n. 20).
In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC
devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela;
secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si
intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità
potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni
nel caso in cui scelga un'amministrazione di sostegno (curatela
d’accompagnamento), rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
2.2
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da
solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK
Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC
n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique,
n. 5.12 pag. 138).
3.
Il reclamante si definisce una persona sana e sufficientemente
assistita e contesta l’istituzione della misura di protezione.
L’Autorità di protezione è
intervenuta a seguito della segnalazione del dr. med. __________, specialista
in psichiatria e psicoterapia, che con scritto 5 febbraio 2015 informava che
presso il signor RE 1 era presente una grave psicopatologia caratterizzata
da una ideazione inaccessibile a qualsiasi critica personale o a un dialogo in
una relazione tale da assumere le caratteristiche di un ininfluenzabile delirio
(pag. 2, cpv. 2). Dopo aver discusso con il dr. med. __________ della Clinica
psichiatrica cantonale, che già conosceva il signor RE 1, ha concluso
nell’esistenza da un punto di vista medico-psichiatrico dei presupposti per un
ricovero coatto (pag. 2 cpv. 6).
Il 29 aprile
2015.
la Clinica psichiatrica cantonale ha confermato la presenza di un delirio
strutturato e organizzato. La diagnosi di una patologia psichiatrica grave
ovvero di sindrome delirante persistente è stata nuovamente attestata dalla
Clinica psichiatrica il 26 giugno 2015 (pag. 1).
Ora,
l’esistenza di una turba psichica non può essere seriamente messa in
discussione. Del tutto inconsistente é il rapporto clinico del 9 dicembre 2015
prodotto dal reclamante e redatto, su richiesta dello stesso RE 1, dal
terapeuta __________ dopo un unico incontro e che si permette, indirettamente,
di definire superficiale la valutazione effettuata da medici in merito alla
personalità di RE 1. Giova ricordare che il ricovero del reclamante presso la
Clinica psichiatrica è avvenuto il 9 febbraio 2015 e perdura ancora. Difficile
credere che tutto il personale medico della Clinica si sia sbagliato per un
anno intero confondendo una bizzarria comportamentale con una patologia
psichiatrica.
Pure le
difficoltà del signor RE 1 di occuparsi dei suoi interessi personali e
gestionali paiono chiare. Il signor RE 1 si è trovato in uno stato d’indigenza
con sfratto esecutivo, quindi senza dimora; nonostante le ripetute indicazioni
della Clinica sulla necessità di una soluzione abitativa protetta per anziani
egli continua a sopravalutare la sua autonomia e forse anche la sua situazione
finanziaria (rapporto della Clinica psichiatrica cantonale del 26 giugno 2015,
pag.1).
Appare anche
evidente che la protezione del signor RE 1 non ha potuto essere garantita
altrimenti: malgrado fosse seguito dai servizi sociali comunali e, come lui
dice, da moglie e amica, non è, infatti, stato possibile evitare sfratto e
ricovero. E nemmeno è ancora stato possibile definire un serio progetto di
dimissione.
L’istituzione
di una misura a protezione in favore di RE 1 non presta quindi fianco a
critiche. Sull’adeguatezza del tipo di curatela e, quindi, sulla
proporzionalità della misura decisa, il reclamante è silente. Non si entra
quindi nel merito della questione. Si ricorda tuttavia all’Autorità di
protezione la necessità di indicare in modo chiaro nelle decisioni i motivi che
portano a istituire una curatela piuttosto che un’altra, ciò che in casu non è
stato fatto.
4.
Il
reclamante contesta la nomina, nella funzione di curatrice, di PI 1 del
Servizio curatele e propone, in sua vece, l’amica __________. L’Autorità di
protezione, dal canto suo, osserva come la proposta di nomina
della signora __________ non le è mai stata sottoposta e nemmeno è stata
dimostrata la sua idoneità alla funzione mentre è indiscussa quella della
signora PI 1.
4.1
Per la nomina del
curatore, ai sensi dell’art. 400 CC, l’Autorità di protezione sceglie una
persona fisica che sia idonea dal profilo personale e delle competenze ad
adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga
personalmente i suoi compiti.
L'art. 401 CC prevede la possibilità per
l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una
determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce
quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà
soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del
diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato
sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad
esaminarla (sentenza DTF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.2).
In altri termini, per far si che i diritti
di cui all’art. 401 CC possano essere invocati, è indispensabile che i desideri
del curatelato in merito alla scelta del curatore siano sollecitati prima della
sua designazione.
4.2
Nel caso che ci occupa il signor RE 1 è stato sentito dall’Autorità di
protezione il 9 febbraio 2015 quando, invero, si è più che altro discusso del
suo ricovero. Non risulta che in quell’occasione si sia parlato della persona
del curatore. Il 5 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha poi incontrato la
signora PI 1 con il collega __________ per discutere la situazione del RE 1 e
per conoscere la sua disponibilità ad assumere la gestione della misura (cfr.
verbale). RE 1 non era presente. Il 23 settembre 2015 c’è infine stato un
incontro in Clinica fra i signori PI 1 e __________ con il RE 1 (lettera della
Clinica psichiatrica cantonale del 24 settembre 2015). Non c’è verbale
dell’incontro, si presume che lo scopo fosse la presentazione della curatrice,
l’Autorità di protezione non ha peraltro ritenuto di dover inviare un suo
rappresentante.
In siffatte
circostanze appare chiaro che l’interessato non è stato informato della
possibilità di esprimersi sulla scelta dell’Autorità e di presentare eventuali
proposte di un curatore a lui gradito. Quanto alla scelta del curatore eseguita
dall’Autorità di prime cure, all’interessato non è stata data l’opportunità di
pronunciarsi, se non in questa sede, sulla decisione di nominare la signora PI
1, la cui idoneità, a scanso di equivoci, non è in discussione.
5.
Considerate
queste circostanze e la natura formale del diritto di essere sentito si
giustifica accogliere parzialmente il reclamo e rinviare gli atti all'autorità
di prima istanza, affinché – dopo l’audizione di RE 1 e dopo aver verificato
l’idoneità della persona da lui proposta – statuisca nuovamente sulla
designazione della persona del curatore. L’Autorità di protezione è invitata a
prendere le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte a garantire
alla signora PI 1 di continuare ad adempiere il ruolo di curatrice fino
all’entrata in vigore della nuova decisione sulla scelta del curatore.
Richiamato l’art. 47
cpv. 6 LPAmmm e viste le circostanze non vengono addebitate tasse e spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione del 30 settembre/15 ottobre
2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullato. Gli atti
sono rinviati all’Autorità di protezione per una nuova decisione ai sensi del
considerando 5.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.