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Decisione

9.2015.186

Presupposti per l'istituzione di una curatela e principio della sussidiarietà; diritto di essere consultato nella scelta del curatore

4 febbraio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 è nato il 1938 ed è domiciliato a __________; da tempo è seguito

dai servizi sociali del Comune.

Il 23

gennaio 2015 RE 1 è stato ricoverato, per motivi internistici, presso la

Clinica __________. Nonostante fosse dimissibile già dal 2 febbraio 2015, il

suo ricovero si è protratto poiché senza abitazione. Il 22 gennaio 2015 era,

infatti, stato effettuato lo sfratto esecutivo dall’appartamento da lui

occupato a __________.

Informato dai medici della Clinica __________ e dal servizio sociale

del Comune di __________ della possibilità di chiedere un’ammissione alla Casa

anziani di __________ oppure alla Clinica psichiatrica cantonale di __________,

egli ha rifiutato entrambe le proposte.

B. Considerata

la situazione personale di RE 1 e il certificato medico 5 febbraio 2015 del dr.

med. __________ che attestava che nell’interessato era presente una grave

psicopatologia caratterizzata da un’ideazione inaccessibile a qualsiasi critica

personale o a un dialogo in una relazione tale da assumere le caratteristiche

di un ininfluenzabile delirio, l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) ha disposto, con decisione 9 febbraio 2015,

il suo ricovero a scopo di assistenza ex art. 426 CC presso la Clinica

psichiatrica cantonale di __________.

C. Con

scritto del 29 aprile 2015 la Clinica psichiatrica cantonale ha informato

l’Autorità di protezione che il signor RE 1 presentava ancora un delirio

strutturato e organizzato non scalfibile nemmeno con l’introduzione di

neurolettici, da ciò l’impossibilità di concordare con lui un minimo progetto

di uscita condiviso. Per questo ha chiesto la nomina di un curatore generale.

La Clinica psichiatrica ha nuovamente scritto il 26 giugno 2015 per

aggiornare sulla situazione di stallo ribadendo la presenza di una patologia

psichiatrica grave con possibilità di un buon funzionamento se mantenute le

azioni mediche intraprese. Per contro i medici della Clinica hanno ritenuto

insufficiente l’autonomina del RE 1 rispetto alla possibilità di vivere solo in

un appartamento; da ciò la necessità di vivere in ambito protetto, casa anziani

o appartamento protetto, progetti non condivisi dal paziente. Per questo la

Clinica ha riproposto la nomina di un curatore a favore di RE 1.

Il 24

settembre 2015 la Clinica psichiatrica cantonale, considerato l’incontro

avvenuto fra il paziente e la curatrice ufficiale signora PI 1 e rivalutato il

quadro clinico del paziente, ha suggerito una curatela amministrativa e di

rappresentanza con limite nelle spese. Soluzioni più incisive avrebbero

rischiato, a suo avviso, di non trovare la piena collaborazione del paziente.

D. Con

decisione del 30 settembre/15 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha infine

deciso l’istituzione di una curatela generale (art. 398 CC) in favore di RE 1 e

la nomina, in qualità di curatore, della signora PI 1 dell’Ufficio dell’aiuto e

della protezione, Settore curatele, con il compito di assicurare tutto quanto

concerne la cura della persona, dei suoi interessi patrimoniali e delle sue

relazioni giuridiche.

E. Avverso

la predetta decisione è insorto, con reclamo 28 ottobre 2015, RE 1. Egli

ritiene di non aver bisogno di una misura di protezione: sua moglie e l’amica __________

si occupano già di lui. Se proprio deve essere nominata una curatrice allora

chiede la designazione di quest’ultima.

F. All’accoglimento

del ricorso si oppone l’Autorità di protezione (osservazioni del 18 novembre

2015) che ricorda i rapporti agli atti che attestano la grave patologia

psichiatrica di cui soffre il signor RE 1. L’intervento a protezione è

giustificato dalla sua situazione personale precaria, senza prospettiva

condivisa di alloggio. Per quel che è della curatrice, l’Autorità di protezione

osserva come la proposta di nomina della signora __________ non le è mai stata

sottoposta e nemmeno è stata dimostrata la sua idoneità alla funzione.

G. Con

replica del 2 dicembre 2015 RE 1 ribadisce di essere perfettamente in salute e

produce una perizia dello psicoterapeuta __________; chiede nuovamente la

revoca della misura o, in subordine, la nomina della signora __________.

H. Mediante

duplica 16 dicembre 2015 l’Autorità di protezione si riconferma nelle

proprie allegazioni e osserva che il rapporto clinico dello psicoterapeuta __________

non è atto a invalidare la decisione adottata. RE 1 si trova in una situazione

delicata, nella quale deve essere definito il progetto futuro ed è quindi

opportuno confermare un’adeguata misura a protezione. Per questo é nuovamente

contestata la nomina di un’altra persona, nota al reclamante ma del tutto

ignota all’autorità, in particolare per quel che concerne la sua idoneità alla

funzione a fronte della valida curatrice già nominata.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di

protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico

[art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 28 ottobre 2015 e ricevuto dallo

scrivente Tribunale il 2 novembre 2015 contro una decisione intimata il 15

ottobre 2015, il reclamo è tempestivo.

2.

L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela.

In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela

se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o

lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o

di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n.

1.

CC).

2.1

Cause

della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono quindi essere tre

alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba

psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam

Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 25; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection

de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

L’esistenza di una causa non è ancora sufficiente per

giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non

sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che

possano farlo (Messaggio, pag. 6432). La turba psichica (causa della curatela)

deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Erwachsenenschutz

Kommentar, Schmid, ad art. 390 CC

n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).

L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di

affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è

determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella

scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al

curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier,art.

390.

CC n. 20).

In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC

devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela;

secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si

intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità

potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni

nel caso in cui scelga un'amministrazione di sostegno (curatela

d’accompagnamento), rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

2.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK

Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC

n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique,

n. 5.12 pag. 138).

3.

Il reclamante si definisce una persona sana e sufficientemente

assistita e contesta l’istituzione della misura di protezione.

L’Autorità di protezione è

intervenuta a seguito della segnalazione del dr. med. __________, specialista

in psichiatria e psicoterapia, che con scritto 5 febbraio 2015 informava che

presso il signor RE 1 era presente una grave psicopatologia caratterizzata

da una ideazione inaccessibile a qualsiasi critica personale o a un dialogo in

una relazione tale da assumere le caratteristiche di un ininfluenzabile delirio

(pag. 2, cpv. 2). Dopo aver discusso con il dr. med. __________ della Clinica

psichiatrica cantonale, che già conosceva il signor RE 1, ha concluso

nell’esistenza da un punto di vista medico-psichiatrico dei presupposti per un

ricovero coatto (pag. 2 cpv. 6).

Il 29 aprile

2015.

la Clinica psichiatrica cantonale ha confermato la presenza di un delirio

strutturato e organizzato. La diagnosi di una patologia psichiatrica grave

ovvero di sindrome delirante persistente è stata nuovamente attestata dalla

Clinica psichiatrica il 26 giugno 2015 (pag. 1).

Ora,

l’esistenza di una turba psichica non può essere seriamente messa in

discussione. Del tutto inconsistente é il rapporto clinico del 9 dicembre 2015

prodotto dal reclamante e redatto, su richiesta dello stesso RE 1, dal

terapeuta __________ dopo un unico incontro e che si permette, indirettamente,

di definire superficiale la valutazione effettuata da medici in merito alla

personalità di RE 1. Giova ricordare che il ricovero del reclamante presso la

Clinica psichiatrica è avvenuto il 9 febbraio 2015 e perdura ancora. Difficile

credere che tutto il personale medico della Clinica si sia sbagliato per un

anno intero confondendo una bizzarria comportamentale con una patologia

psichiatrica.

Pure le

difficoltà del signor RE 1 di occuparsi dei suoi interessi personali e

gestionali paiono chiare. Il signor RE 1 si è trovato in uno stato d’indigenza

con sfratto esecutivo, quindi senza dimora; nonostante le ripetute indicazioni

della Clinica sulla necessità di una soluzione abitativa protetta per anziani

egli continua a sopravalutare la sua autonomia e forse anche la sua situazione

finanziaria (rapporto della Clinica psichiatrica cantonale del 26 giugno 2015,

pag.1).

Appare anche

evidente che la protezione del signor RE 1 non ha potuto essere garantita

altrimenti: malgrado fosse seguito dai servizi sociali comunali e, come lui

dice, da moglie e amica, non è, infatti, stato possibile evitare sfratto e

ricovero. E nemmeno è ancora stato possibile definire un serio progetto di

dimissione.

L’istituzione

di una misura a protezione in favore di RE 1 non presta quindi fianco a

critiche. Sull’adeguatezza del tipo di curatela e, quindi, sulla

proporzionalità della misura decisa, il reclamante è silente. Non si entra

quindi nel merito della questione. Si ricorda tuttavia all’Autorità di

protezione la necessità di indicare in modo chiaro nelle decisioni i motivi che

portano a istituire una curatela piuttosto che un’altra, ciò che in casu non è

stato fatto.

4.

Il

reclamante contesta la nomina, nella funzione di curatrice, di PI 1 del

Servizio curatele e propone, in sua vece, l’amica __________. L’Autorità di

protezione, dal canto suo, osserva come la proposta di nomina

della signora __________ non le è mai stata sottoposta e nemmeno è stata

dimostrata la sua idoneità alla funzione mentre è indiscussa quella della

signora PI 1.

4.1

Per la nomina del

curatore, ai sensi dell’art. 400 CC, l’Autorità di protezione sceglie una

persona fisica che sia idonea dal profilo personale e delle competenze ad

adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga

personalmente i suoi compiti.

L'art. 401 CC prevede la possibilità per

l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una

determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce

quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà

soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del

diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato

sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad

esaminarla (sentenza DTF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.2).

In altri termini, per far si che i diritti

di cui all’art. 401 CC possano essere invocati, è indispensabile che i desideri

del curatelato in merito alla scelta del curatore siano sollecitati prima della

sua designazione.

4.2

Nel caso che ci occupa il signor RE 1 è stato sentito dall’Autorità di

protezione il 9 febbraio 2015 quando, invero, si è più che altro discusso del

suo ricovero. Non risulta che in quell’occasione si sia parlato della persona

del curatore. Il 5 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha poi incontrato la

signora PI 1 con il collega __________ per discutere la situazione del RE 1 e

per conoscere la sua disponibilità ad assumere la gestione della misura (cfr.

verbale). RE 1 non era presente. Il 23 settembre 2015 c’è infine stato un

incontro in Clinica fra i signori PI 1 e __________ con il RE 1 (lettera della

Clinica psichiatrica cantonale del 24 settembre 2015). Non c’è verbale

dell’incontro, si presume che lo scopo fosse la presentazione della curatrice,

l’Autorità di protezione non ha peraltro ritenuto di dover inviare un suo

rappresentante.

In siffatte

circostanze appare chiaro che l’interessato non è stato informato della

possibilità di esprimersi sulla scelta dell’Autorità e di presentare eventuali

proposte di un curatore a lui gradito. Quanto alla scelta del curatore eseguita

dall’Autorità di prime cure, all’interessato non è stata data l’opportunità di

pronunciarsi, se non in questa sede, sulla decisione di nominare la signora PI

1, la cui idoneità, a scanso di equivoci, non è in discussione.

5.

Considerate

queste circostanze e la natura formale del diritto di essere sentito si

giustifica accogliere parzialmente il reclamo e rinviare gli atti all'autorità

di prima istanza, affinché – dopo l’audizione di RE 1 e dopo aver verificato

l’idoneità della persona da lui proposta – statuisca nuovamente sulla

designazione della persona del curatore. L’Autorità di protezione è invitata a

prendere le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte a garantire

alla signora PI 1 di continuare ad adempiere il ruolo di curatrice fino

all’entrata in vigore della nuova decisione sulla scelta del curatore.

Richiamato l’art. 47

cpv. 6 LPAmmm e viste le circostanze non vengono addebitate tasse e spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione del 30 settembre/15 ottobre

2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullato. Gli atti

sono rinviati all’Autorità di protezione per una nuova decisione ai sensi del

considerando 5.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.