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Decisione

9.2015.188

Legittimazione ricorsuale di un minorenne; violazione del diritto di essere sentito

29 febbraio 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

(1996) e RE 2 (1999) sono figli di __________ e RE 1. La madre, alla quale era

stata attribuita l’autorità parentale esclusiva sui figli al momento del

divorzio pronunciato dal Pretore di __________ il 2005, è deceduta il 2013.

Preso atto delle ultime volontà del 22 luglio 2010 della defunta in merito

all’educazione e alla rappresentanza dei figli, l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), con decisione del 10

ottobre 2013 ris. No. 490 ha istituito, in favore dei minori, una tutela ai

sensi degli art 327a e segg. CC designando, in veste di tutore, il compagno

della madre signor __________. Col raggiungimento della maggior età di PI 1,

l'Autorità di protezione ha poi proceduto alla revoca della tutela in suo

favore mentre per il fratello, ancora minorenne, ha confermato la misura e

affidato la sua custodia al signor __________ (ris. 289 del 28 luglio 2014).

B. Il 2

settembre 2015 il padre RE 1 e lo zio materno PI 2 hanno scritto all'Autorità

di protezione informando del desiderio del signor __________ di rinunciare alla

tutela; hanno quindi chiesto il cambiamento della persona responsabile per il

minore, indicando di mettersi a disposizione per la gestione finanziaria. Con

messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2015 e scritto del 16 settembre

2015 il signor __________ ha confermato la sua volontà di mettere fine alla

rappresentanza del minore.

C. Dopo

aver ricevuto e visionato l'aggiornamento sulla situazione dall'Ufficio

dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore figli e minorenni di __________

(rapporto del 18 settembre 2015), l'Autorità di protezione ha, con decisione

immediatamente esecutiva ris. n. 543 del 30 settembre 2015, esonerato il signor

__________ dall'incarico di tutore del minore e designato, nella funzione di

tutrice, la signora __________ dell'UAP, Settore curatele e tutele, __________.

D. Contro

la predetta decisione sono insorti, con reclamo 2 novembre 2015, RE 1 e RE 2.

In primo luogo fanno valere la violazione del diritto di essere sentiti poiché

il rapporto alla base della decisione non gli è stato trasmesso

tempestivamente, prima dell'emanazione della risoluzione. E proprio tale

rapporto contiene numerose imprecisioni, in particolare il fatto che il padre

non sarebbe disposto a occuparsi del figlio. Nell'ultimo periodo padre e figlio

si sono riavvicinati, per questo ritengono non vi sia regione per negare il

ripristino del ruolo genitoriale al padre, mai ritenuto non idoneo a svolgere

tale funzione dall'Autorità di protezione. In definitiva, chiedono

l'annullamento della decisione e l'attribuzione dell'autorità parentale al

padre.

E. Con

osservazioni 24 novembre 2015 l'Autorità di protezione reputa la decisione

impugnata provvista di buon diritto e adottata sulla base delle risultanze di

cui agli atti; chiede pertanto che la decisione sia confermata e il reclamo

respinto.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione

del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC

in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

1.1

Giusta

l’art. 450 cpv. 2 CC sono legittimati a presentare reclamo contro le decisioni

dell’autorità di protezione le persone che partecipano al procedimento (cifra

1); nell’ambito delle procedure a protezione del minore la qualità per

ricorrere appartiene, innanzi tutto, ai minori coinvolti, tanto a quelli capaci

di discernimento quanto a quelli incapaci, tuttavia solo i primi hanno la

qualità per ricorrere in modo autonomo (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314 N. 7 e 23). Il

Tribunale federale ha avuto modo di riconoscere la capacità di discernimento a

partire già dai 10 anni (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314 N. 6).

Nel

caso che ci occupa RE 2 è nato nel 1999; la sua capacità di discernimento è

pacifica, nessuno l’ha peraltro messa in discussione. Egli ha quindi una

capacità ricorsuale propria così come, in tutta evidenza, il padre.

2.

I reclamanti eccepiscono dapprima la violazione del diritto di essere

sentiti poiché il rapporto 18 settembre 2015 d'aggiornamento

dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore figli e minorenni di __________,

non gli è stato tempestivamente trasmesso privandoli così

della facoltà di presentare le loro osservazioni e di prendere posizione in

merito.

Questa censura deve essere esaminata preliminarmente poiché costituisce

una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio

l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità

di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del

13.

giugno 2013, inc. 9.2013.160).

2.1

La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una

decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di

influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito

(DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid.

3.1

; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii)

ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125

I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo

II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm). Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la

cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione

impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137

I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/3013 consid. 2.2).

Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da

un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata

dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far

valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno

potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201

consid. 2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi

violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre

in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio

dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente

dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).

2.2

In

materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito

va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta.

L'art. 447 cpv. 1 CC, applicabile per analogia per il rinvio dell’art. 314 CC

anche alla procedura che governa la protezione dei minori, garantisce infatti

alla persona interessata il diritto di essere sentito personalmente e oralmente

dall'autorità di protezione che decide la misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447

CC n. 13). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA. Eccezioni a questo

principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle

circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di

un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art.

23.

cpv. 3 a 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli

adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF

2006.

pag. 6466; Auer/Marti, BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio

2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).

Per altro, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo

diritto di protezione dei minori e degli adulti, prima di prendere disposizioni

riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve sentire personalmente i

genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC, applicabile per analogia

per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC Comm, Bernasconi, art. 297 CPC pag. 1312 e

art. 296 CPC pag. 1309).

Qualora ciò

non avvenga si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische

Zivilprozessordnung, SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons. 3a).

3.

Nel caso concreto, l’Autorità di protezione ha adottato la risoluzione

impugnata il 30 settembre 2015 senza aver preventivamente trasmesso agli

interessati il rapporto 18 settembre 2015 dell'UAP, Settore famiglie. Lo stesso

è poi stato trasmesso in copia l'8 ottobre 2015 a RE 1, a seguito

dell'esplicita richiesta di quest'ultimo (cfr. foglio di trasmissione dell'8

ottobre 2015). Sennonché la risoluzione impugnata ha, in pratica, fatto sue le

proposte contenute in tale rapporto e che non sono state minimante discusse con

i diretti interessati ovvero RE 2 e il padre. Non solo, oltre a non aver

sottoposto loro un documento decisivo, l'Autorità di protezione nemmeno ha

ritenuto di doverli convocare e sentire in merito alle misure da adottare. RE 2

ha quasi diciassette anni, l'Autorità di protezione ha l'obbligo di sentirlo

personalmente (art. 314a CC) così come è tenuta a sentire il genitore, a

maggior ragione in questo caso quando in discussione vi è il mantenimento della

tutela in favore del figlio o l'assegnazione al genitore dell'autorità

parentale.

4.

Come

indicato, in situazioni eccezionali, l’autorità di reclamo può sanare una

violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave

e l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinanzi ad un'autorità

giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n.

1117.

pag. 498; Auer/Marti, BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 37). Ora, benché nel suo apprezzamento,

questa Camera – in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile al

diritto di filiazione – abbia pieno potere d’esame in fatto e in diritto, la

violazione, qualificata e palese nella fattispecie, non permette di prendere in

considerazione una sanatoria della risoluzione impugnata.

5.

Considerate queste circostanze e la natura formale del

diritto di essere sentito si giustifica di accogliere parzialmente il reclamo e

rinviare gli atti all'autorità di prima istanza, affinché – dopo l’audizione

dei reclamanti e dopo aver verificato l’idoneità e situazione del padre –

statuisca nuovamente indicando in modo chiaro i motivi che la inducono a

mantenere la tutela oppure ad attribuire al padre l'autorità parentale sul

figlio.

L’Autorità di protezione è

pure invitata a prendere le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte

a garantire alla signora __________, oramai entrata in funzione da 5 mesi, di

continuare ad adempiere il ruolo di tutrice fino all’entrata in vigore della

nuova decisione. La revoca del mandato al signor __________ è incontestata e

quindi effettiva, ragione per cui RE 2 si troverebbe, in esito alla presente

procedura, senza rappresentante legale.

6.

Gli

oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza. In considerazione

della violazione qualificata del diritto di essere sentito commessa

dall'Autorità di protezione (STF 4A_340/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 4 e

rif.), si giustifica di porre a carico di quest'ultima l'obbligo di versare al

reclamante un'equa indennità per ripetibili, considerato per altro che non vi

sono privati cittadini che si sono battuti senza successo a fianco all’Autorità

risultando sconfitti assieme a quest’ultima (sentenza CDP del 10 settembre

2015, inc. 9.2015.97 consid. 4). Il giudizio è invece esente da spese

processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 2, 3, 4 e 5 della decisione del 30 settembre 2015

ris. 543 dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati. Gli

atti sono rinviati all’Autorità di protezione per una nuova decisione ai sensi

del considerando 5.

2. Non

si prelevano spese processuali. L’Autorità regionale di protezione __________

rifonderà ai reclamanti fr. 500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.