9.2015.188
Legittimazione ricorsuale di un minorenne; violazione del diritto di essere sentito
29 febbraio 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.188
Lugano
29 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Squillace
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
RE 2
tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la sostituzione del tutore
giudicando sul reclamo del 2 novembre 2015 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 30 settembre 2015 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1
(1996) e RE 2 (1999) sono figli di __________ e RE 1. La madre, alla quale era
stata attribuita l’autorità parentale esclusiva sui figli al momento del
divorzio pronunciato dal Pretore di __________ il 2005, è deceduta il 2013.
Preso atto delle ultime volontà del 22 luglio 2010 della defunta in merito
all’educazione e alla rappresentanza dei figli, l’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), con decisione del 10
ottobre 2013 ris. No. 490 ha istituito, in favore dei minori, una tutela ai
sensi degli art 327a e segg. CC designando, in veste di tutore, il compagno
della madre signor __________. Col raggiungimento della maggior età di PI 1,
l'Autorità di protezione ha poi proceduto alla revoca della tutela in suo
favore mentre per il fratello, ancora minorenne, ha confermato la misura e
affidato la sua custodia al signor __________ (ris. 289 del 28 luglio 2014).
B. Il 2
settembre 2015 il padre RE 1 e lo zio materno PI 2 hanno scritto all'Autorità
di protezione informando del desiderio del signor __________ di rinunciare alla
tutela; hanno quindi chiesto il cambiamento della persona responsabile per il
minore, indicando di mettersi a disposizione per la gestione finanziaria. Con
messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2015 e scritto del 16 settembre
2015 il signor __________ ha confermato la sua volontà di mettere fine alla
rappresentanza del minore.
C. Dopo
aver ricevuto e visionato l'aggiornamento sulla situazione dall'Ufficio
dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore figli e minorenni di __________
(rapporto del 18 settembre 2015), l'Autorità di protezione ha, con decisione
immediatamente esecutiva ris. n. 543 del 30 settembre 2015, esonerato il signor
__________ dall'incarico di tutore del minore e designato, nella funzione di
tutrice, la signora __________ dell'UAP, Settore curatele e tutele, __________.
D. Contro
la predetta decisione sono insorti, con reclamo 2 novembre 2015, RE 1 e RE 2.
In primo luogo fanno valere la violazione del diritto di essere sentiti poiché
il rapporto alla base della decisione non gli è stato trasmesso
tempestivamente, prima dell'emanazione della risoluzione. E proprio tale
rapporto contiene numerose imprecisioni, in particolare il fatto che il padre
non sarebbe disposto a occuparsi del figlio. Nell'ultimo periodo padre e figlio
si sono riavvicinati, per questo ritengono non vi sia regione per negare il
ripristino del ruolo genitoriale al padre, mai ritenuto non idoneo a svolgere
tale funzione dall'Autorità di protezione. In definitiva, chiedono
l'annullamento della decisione e l'attribuzione dell'autorità parentale al
padre.
E. Con
osservazioni 24 novembre 2015 l'Autorità di protezione reputa la decisione
impugnata provvista di buon diritto e adottata sulla base delle risultanze di
cui agli atti; chiede pertanto che la decisione sia confermata e il reclamo
respinto.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione
del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC
in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
1.1
Giusta
l’art. 450 cpv. 2 CC sono legittimati a presentare reclamo contro le decisioni
dell’autorità di protezione le persone che partecipano al procedimento (cifra
1); nell’ambito delle procedure a protezione del minore la qualità per
ricorrere appartiene, innanzi tutto, ai minori coinvolti, tanto a quelli capaci
di discernimento quanto a quelli incapaci, tuttavia solo i primi hanno la
qualità per ricorrere in modo autonomo (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314 N. 7 e 23). Il
Tribunale federale ha avuto modo di riconoscere la capacità di discernimento a
partire già dai 10 anni (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314 N. 6).
Nel
caso che ci occupa RE 2 è nato nel 1999; la sua capacità di discernimento è
pacifica, nessuno l’ha peraltro messa in discussione. Egli ha quindi una
capacità ricorsuale propria così come, in tutta evidenza, il padre.
2.
I reclamanti eccepiscono dapprima la violazione del diritto di essere
sentiti poiché il rapporto 18 settembre 2015 d'aggiornamento
dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore figli e minorenni di __________,
non gli è stato tempestivamente trasmesso privandoli così
della facoltà di presentare le loro osservazioni e di prendere posizione in
merito.
Questa censura deve essere esaminata preliminarmente poiché costituisce
una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del
13.
giugno 2013, inc. 9.2013.160).
2.1
La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una
decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di
influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito
(DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid.
3.1
; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii)
ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125
I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo
II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm). Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la
cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137
I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/3013 consid. 2.2).
Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da
un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata
dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far
valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno
potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
consid. 2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi
violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre
in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio
dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente
dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).
2.2
In
materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito
va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta.
L'art. 447 cpv. 1 CC, applicabile per analogia per il rinvio dell’art. 314 CC
anche alla procedura che governa la protezione dei minori, garantisce infatti
alla persona interessata il diritto di essere sentito personalmente e oralmente
dall'autorità di protezione che decide la misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447
CC n. 13). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA. Eccezioni a questo
principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle
circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di
un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art.
23.
cpv. 3 a 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF
2006.
pag. 6466; Auer/Marti, BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio
2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).
Per altro, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo
diritto di protezione dei minori e degli adulti, prima di prendere disposizioni
riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve sentire personalmente i
genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC, applicabile per analogia
per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC Comm, Bernasconi, art. 297 CPC pag. 1312 e
art. 296 CPC pag. 1309).
Qualora ciò
non avvenga si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische
Zivilprozessordnung, SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons. 3a).
3.
Nel caso concreto, l’Autorità di protezione ha adottato la risoluzione
impugnata il 30 settembre 2015 senza aver preventivamente trasmesso agli
interessati il rapporto 18 settembre 2015 dell'UAP, Settore famiglie. Lo stesso
è poi stato trasmesso in copia l'8 ottobre 2015 a RE 1, a seguito
dell'esplicita richiesta di quest'ultimo (cfr. foglio di trasmissione dell'8
ottobre 2015). Sennonché la risoluzione impugnata ha, in pratica, fatto sue le
proposte contenute in tale rapporto e che non sono state minimante discusse con
i diretti interessati ovvero RE 2 e il padre. Non solo, oltre a non aver
sottoposto loro un documento decisivo, l'Autorità di protezione nemmeno ha
ritenuto di doverli convocare e sentire in merito alle misure da adottare. RE 2
ha quasi diciassette anni, l'Autorità di protezione ha l'obbligo di sentirlo
personalmente (art. 314a CC) così come è tenuta a sentire il genitore, a
maggior ragione in questo caso quando in discussione vi è il mantenimento della
tutela in favore del figlio o l'assegnazione al genitore dell'autorità
parentale.
4.
Come
indicato, in situazioni eccezionali, l’autorità di reclamo può sanare una
violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave
e l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinanzi ad un'autorità
giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n.
1117.
pag. 498; Auer/Marti, BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 37). Ora, benché nel suo apprezzamento,
questa Camera – in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile al
diritto di filiazione – abbia pieno potere d’esame in fatto e in diritto, la
violazione, qualificata e palese nella fattispecie, non permette di prendere in
considerazione una sanatoria della risoluzione impugnata.
5.
Considerate queste circostanze e la natura formale del
diritto di essere sentito si giustifica di accogliere parzialmente il reclamo e
rinviare gli atti all'autorità di prima istanza, affinché – dopo l’audizione
dei reclamanti e dopo aver verificato l’idoneità e situazione del padre –
statuisca nuovamente indicando in modo chiaro i motivi che la inducono a
mantenere la tutela oppure ad attribuire al padre l'autorità parentale sul
figlio.
L’Autorità di protezione è
pure invitata a prendere le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte
a garantire alla signora __________, oramai entrata in funzione da 5 mesi, di
continuare ad adempiere il ruolo di tutrice fino all’entrata in vigore della
nuova decisione. La revoca del mandato al signor __________ è incontestata e
quindi effettiva, ragione per cui RE 2 si troverebbe, in esito alla presente
procedura, senza rappresentante legale.
6.
Gli
oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza. In considerazione
della violazione qualificata del diritto di essere sentito commessa
dall'Autorità di protezione (STF 4A_340/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 4 e
rif.), si giustifica di porre a carico di quest'ultima l'obbligo di versare al
reclamante un'equa indennità per ripetibili, considerato per altro che non vi
sono privati cittadini che si sono battuti senza successo a fianco all’Autorità
risultando sconfitti assieme a quest’ultima (sentenza CDP del 10 settembre
2015, inc. 9.2015.97 consid. 4). Il giudizio è invece esente da spese
processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 2, 3, 4 e 5 della decisione del 30 settembre 2015
ris. 543 dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati. Gli
atti sono rinviati all’Autorità di protezione per una nuova decisione ai sensi
del considerando 5.
2. Non
si prelevano spese processuali. L’Autorità regionale di protezione __________
rifonderà ai reclamanti fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.