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Decisione

9.2015.190

Istituzione curatela educativa; contestazione dei considerandi

8 marzo 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione tra RE

1 e CO 2 sono nate PI 1 (2009) e PI 2 (2011). L’Ufficio dell’aiuto e della

protezione si è occupato sin dal 2009 di sostenere la madre nella relazione

conflittuale con il padre. RE 1 ha pure risieduto per un periodo presso Casa __________.

Tra i genitori è in vigore

dal 26 ottobre 2011 una convenzione sulla gestione delle relazioni personali e

patrimoniali, poi omologata dall’allora Commissione tutoria regionale __________

in data 11 novembre 2011. Essa prevede che l’autorità parentale è attribuita

congiuntamente, che in caso di scioglimento della comunione domestica le figlie

siano affidate alla madre e che le relazioni personali tra padre e figlie

avvengano un fine settimana ogni due, il venerdì a partire dalle 18.30 fino a domenica

sera alle 18.30, Natale e Pasqua alternati e quattro settimane di vacanze

all’anno, di cui due durante le vacanze estive e le altre durante il resto

dell’anno compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie.

B. RE 1 e CO 2 si sono

separati nel settembre 2014.

Con richiesta del 2

settembre 2014 RE 1 ha chiesto il sostegno dell’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), per l’esercizio dei

diritti di visita tra il padre e le figlie. Il 25 settembre 2014 CO 2 ha invece

chiesto all’Autorità di protezione di modificare il contratto di mantenimento a

seguito di un cambiamento del suo stipendio mensile, auspicando un incontro

poiché la madre gli avrebbe impedito di intrattenere regolari rapporti con le

figlie.

La situazione del nucleo

famigliare è stata segnalata pure dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione di

__________ all’Autorità regionale di protezione __________ nel mese di ottobre

2014. Il suddetto servizio ha precisato che la madre avrebbe sospeso i diritti

di visita tra le figlie e il padre e che sarebbe stato importante organizzare

quanto prima un incontro tra le parti per chiarire la situazione.

Durante un’udienza

avvenuta presso l’Autorità di protezione il 6 novembre 2014, è stato disposto

il ripristino immediato delle relazioni personali tra il padre e le figlie durante

il giorno di domenica ogni due settimane, visto che egli abitava in un

monolocale dove non gli era possibile accogliere le figlie per il

pernottamento. In tale occasione è stato pure affidato all’Ufficio dell’aiuto e

della protezione sezione famiglie e minorenni il mandato di una valutazione

socio ambientale.

Relativamente alla

contribuzione alimentare, le parti hanno raggiunto un accordo dinnanzi al Pretore

__________, in data 28 maggio 2015.

L’Ufficio dell’aiuto e

della protezione sezione famiglie e minorenni ha presentato il proprio rapporto

il 10 agosto 2015, proponendo alcune misure di protezione a favore delle minori,

in particolare la nomina di un curatore educativo per sostenere i genitori a

livello educativo e per gestire in maniera più efficace i diritti di visita tra

il padre e le figlie.

C. Tramite decisione 28

ottobre 2015, l’Autorità regionale di protezione __________ ha istituito una

curatela educativa a favore delle minori, nominando CURA 1 quale curatrice.

Nella decisione, l’Autorità di protezione ha modificato provvisoriamente la

risoluzione 11 novembre 2011 a riguardo delle relazioni personali tra padre e

figlie, decidendo che il padre avrà con sé le figlie un fine settimana ogni 15

giorni il sabato dalle 10.00 alle 18.30 e la domenica dalle 10.00 alle 18.30, finché

non avrà “organizzato una sistemazione idonea ad ospitare le figlie anche per

il pernottamento, successivamente passerà in vigore la convenzione omologata in

data 11 novembre 2011”.

D. Contro la suddetta

decisione si è aggravata RE 1, sostenendo di inoltrare “reclamo formale contro

la decisione di istituzione di una curatela”, precisando che attualmente le

relazioni delle bambine con il padre sarebbero buone e i loro rapporti

sarebbero “stabilizzati”.

Essa ha poi contestato

l’autorizzazione alla domanda di cittadinanza __________ per le bambine,

evidenziando di non intendere appoggiarla, temendo che il padre possa

“sottrarle” le bambine e portarle in __________.

E. Con osservazioni 30

novembre 2015 CO 2 ha appoggiato la decisione dell’Autorità di protezione di

istituire una curatela educativa a favore delle figlie. Egli ha pure sostenuto

di desiderare che esse siano cittadine __________ ma di non avere intenzione di

trasferire le figlie in __________. Al contrario della ex compagna che invece

avrebbe portato le bambine in __________ per alcune cure mediche senza avvisarlo.

Egli ha infine precisato di non essere nemmeno a conoscenza di quali scuole

frequentino le sue figlie, essendosi RE 1 trasferita senza fornirgli informazioni.

F. L’Autorità di

protezione in data 12 gennaio 2016 ha precisato di non avere osservazioni da

presentare.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC). Inoltrato il 25 settembre contro una decisione

datata il 26 agosto 2014, il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

L'istituzione

di una curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone

che il bene del figlio sia minacciato e che tale pericolo non possa essere

prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura

meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un

consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di

adeguatezza; DTF 140 III 241 consid. 2.1. con rinvii). In applicazione

dell’art. 308 cpv. 2 CC, l’Autorità di protezione può conferire al curatore

speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. La

curatela educativa di vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art.

308.

cpv. 2 CC ha lo scopo di agevolare, malgrado le tensioni esistenti tra i genitori,

il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di garantire

l'esercizio del diritto di visita (DTF 140 III 241 consid. 2.1. e 2.3. con

rinvii).

3.

Nel caso

in esame, la reclamante non contesta integralmente la decisione dell’Autorità

di protezione. Essa specifica invece di inoltrare “reclamo formale contro la

decisione di istituzione della curatela” a favore delle sue figlie (contestando

pertanto esclusivamente il dispositivo 4 della sentenza). Sui motivi della sua

contestazione la reclamante rimane vaga, sostenendo di aver richiesto un anno

prima, il 6 ottobre 2014, “un curatore per stabilire le visite del padre”, mentre

lui “si è rifiutato di averlo”. Secondo RE 1 durante l’anno successivo tutto si

è svolto “secondo la decisione della tutoria. Infatti attualmente le relazioni

del padre con le figlie sono buone, le bambine hanno superato i problemi

psicologici legati all’abbandono da parte del padre e dunque i loro rapporti si

sono stabilizzati”. La reclamante conclude poi sostenendo che anche i rapporti

tra i genitori sarebbero migliorati e il padre rispetterebbe gli orari di visita.

Prima di emanare la

decisione, contestata, l’Autorità di protezione ha incontrato le parti in due

occasioni. In una prima udienza avvenuta il 6 novembre 2014 ha disposto il

ripristino immediato delle relazioni personali tra il padre e le figlie durante

il giorno di domenica ogni due settimane, siccome egli abitava in un monolocale

dove non era possibile accogliere le figlie per il pernottamento. L’Autorità di

protezione ha pure affidato il mandato di una valutazione socio ambientale

all’Ufficio dell’aiuto e della protezione sezione famiglie e minorenni.

Valutazione conclusasi il 10 agosto 2015, con un rapporto in cui il servizio ha

proposto di adottare alcune misure di protezione a favore delle minori, in

particolare la nomina di un curatore educativo per sostenere i genitori a

livello educativo e per gestire in maniera più efficace i diritti di visita tra

il padre e le figlie.

Un’ulteriore udienza è quindi avvenuta l’8

ottobre 2015. In tale occasione, la madre ha annunciato di ritenere che la situazione

fosse migliorata e malgrado fosse stata proprio lei ad inoltrare la richiesta

di istituzione di una curatela, a quel momento giudicava di non aver più bisogno

di aiuto. Il padre invece si è detto d’accordo di istituire una curatela non

essendo possibile accordarsi con la madre per avere informazioni sulle bambine

o per le relazioni personali con loro (cfr. verbale udienza 8 ottobre 2015,

pag. 2). Dall’incontro è emersa una situazione conflittuale tra i genitori, in

opposizione su molti aspetti pratici della gestione delle figlie (informazioni

sullo stato di salute e sull’educazione e la frequentazione scolastica,

relazioni personali delle bambine con il padre e la sua famiglia allargata). Peraltro,

nemmeno sull’esigenza di un curatore educativo RE 1 e CO 2 sono stati in grado

di trovare un accordo: la madre non ritenendolo necessario e affermando che i

rapporti con il padre sarebbero migliorati, il padre auspicando che qualcuno possa

“fare da tramite” nei rapporti con la ex compagna.

La necessità di istituire una curatela

educativa a favore di PI 1 e PI 2 appare evidente: nei loro rapporti i genitori

sono talmente in disaccordo da non essere più in grado di far fronte

correttamente ai bisogni delle loro figlie e garantirne il benessere e la

serenità, soprattutto per quanto concerne le relazioni personali. Quanto

sostenuto dalla madre non trova riscontro agli atti: al contrario i rapporti

tra i due genitori non risultano essere pacifici né essi appaiono in grado di

trovare autonomamente soluzioni a favore delle figlie. Per questi motivi la

decisione di istituzione della curatela non può prestarsi a critiche e va

confermata in questa sede.

Questo Giudice non entra invece nel merito

degli argomenti sollevati dalle parti che non riguardano la decisione impugnata

(mancanza di comunicazione tra le parti relativamente agli aspetti importanti

della vita delle figlie, traslochi e cambiamenti di scuole, rapporti con la famiglia

allargata del padre, organizzazione delle vacanze), non essendo di sua competenza.

4.

RE 1

contesta di essere d’accordo di sottoscrivere la domanda di cittadinanza __________

per le figlie. Essa sostiene di aver sottoscritto il verbale di udienza del 22

ottobre 2015 conferendo il suo accordo senza tuttavia aver compreso la domanda.

Produce quindi due lettere spedite all’Autorità di protezione il 27 luglio 2015

e il 22 ottobre 2015, nelle quali nega proprio tale accordo.

Ora, al considerando

12.

della decisione impugnata l’Autorità di protezione precisa che “il padre è

autorizzato a presentare domanda di cittadinanza __________ per le sue figlie”.

Tale “autorizzazione” non figura tuttavia nei dispositivi della decisione e di

conseguenza non risulta essere stata formalizzata. Non essendo oggetto di

decisione formale, la contestazione è di conseguenza irricevibile in questa sede.

5.

Visto

quanto sopra il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.