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Decisione

9.2015.191

Annulata la decisione di sostituzione del curatelato con la curatrice in diversi consigli di amministrazione e di gestione

27 maggio 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 (1955) ricopre

sia a titolo fiduciario che personale il ruolo di amministratore e/o gerente di

diverse società iscritte a Registro di commercio (__________).

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha iniziato ad

occuparsi di RE 1 in seguito ad una segnalazione dei medici dell’Ospedale __________,

dopo un ricovero durante l’estate 2013, e ad uno scritto da parte del fratello

del 11 novembre 2013, attestante la preoccupante situazione di salute del

congiunto e il rischio che esso mettesse in pericolo la sua importante

sostanza. Esperite le debite verifiche, l’Autorità di protezione, con decisione

del 16 dicembre 2013, in via cautelare inaudite parti, ha ordinato il blocco

immediato dei conti bancari dell’interessato aperti presso la Banca __________,

autorizzato RE 1 a prelevare i fondi necessari al suo sostentamento e al

pagamento di sue fatture debitamente documentate e chiesto all’istituto

bancario in questione di trasmettere gli estratti conti dei sei mesi precedenti

di tutte le relazioni bancarie intestate all’interessato (risoluzione n. 879).

A RE 1 è stato fissato un termine per presentare osservazioni.

C. In seguito ad

un’audizione dell’interessato, con decisione del 23 dicembre 2013, l’Autorità

di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione

dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con 395 CC in favore di RE 1,

con gli obbiettivi di “rappresentare il signor RE 1 nell’ambito di tutte le

sue questioni amministrative, in particolare rappresentare i suoi interessi

presso le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti bancari, le borse,

postfinance, la cassa malattia, le assicurazioni personali e sociali, e

all’occorrenza, altri enti e servizi e persone private; rappresentare il signor

RE 1 per qualsiasi versamento o prelevamento relativo alle società da lui

amministrate e/o gestite; rappresentare il signor RE 1 presso dottori, enti,

servizi medici o altri servizi specialistici che si occupano della sua salute;

gestire con la massima diligenza tutte le entrate dell’interessato, i suoi

redditi e la sua sostanza ed effettuare tutti i pagamenti correnti (art. 408 ss

CC)”. Pertanto RE 1 è stato privato dell’esercizio dei diritti civili per

quanto attiene “all’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sua

sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite” e

per quanto riguarda “il prelevamento e il versamento di somme a nome delle

società da lui amministrate e/o gestite” (risoluzione n. 899 del 23

dicembre 2013). Quale curatore, è stato nominato __________ cui è stato

indicato, oltre a svolgere il mandato secondo quanto stabilito dalla legge, di

richiedere un adeguamento della misura in caso d’importante modifica delle

circostanze (art. 414 CC). Il 5 febbraio 2014, a completamento della decisione

menzionata, l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a estinguere la

firma di RE 1 sui conti intestati alle società da lui amministrate.

D. La situazione di

salute di RE 1 non è migliorata dopo la suddetta decisione. La polizia della

città di __________ ha effettuato più interventi protocollati in rapporti da

cui emerge uno stato di salute debole – talvolta accompagnato da ferite causate

da cadute – caratterizzato da una situazione di abuso etilico, e

dall’intenzione chiaramente espressa del curatelato di non essere ricoverato

(ad esempio rapporto di intervento del 14 gennaio 2014). Di conseguenza, con

decisione del 28 gennaio 2014, l’Autorità di protezione ha affidato un mandato

di sopralluogo e di valutazione al Servizio psico-sociale (ris. n. 59) sfociato

in rapporti del 21 febbraio, 29 settembre 2014 e 18 novembre 2014. Detti

rapporti fanno stato di una situazione di degrado fisico e di consumo continuo

di bevande etiliche. In questo contesto, il reparto di medicina interna

dell’Ospedale __________ ha inviato l’11 luglio 2014 un certificato medico

attestante un consumo etilico inadeguato da parte del paziente e recidivanti

crisi epilettiche nel contesto di astinenza (a conferma di un certificato

medico del medico curante Dr. __________ del 29 ottobre 2013). Tale certificato

è stato in seguito completato dal medico curante, il 14 novembre 2014 secondo

il quale, in particolare, “lo stato di salute attualmente ancora precario

del signor RE 1 necessita di cure che dovrebbero svolgersi in ambito

stazionario […] ”. Dopo un sopralluogo dei membri dell’Autorità di

protezione, è stato predisposto, con decisione 2 dicembre 2014, il ricovero

coatto a scopo di cure di RE 1 presso l’Ospedale __________ (ris. n. 889 del 2

dicembre 2014), in seguito mutato in ricovero a scopo di cure presso l’Ospedale

__________ (ris. n. 15 del 13 gennaio 2015) da cui è stato dimesso il 23

febbraio 2015 (revoca collocamento, ris. 109 del 17 febbraio 2015).

E. Frattanto,

con decisione 22 agosto 2014, l’Autorità di vigilanza sull’esercizio della

professione di fiduciario, preso atto della misura di protezione in atto, ha

aperto un procedimento amministrativo di revoca del diritto di esercitare la

professione di fiduciario nei confronti di RE 1. Il 13 gennaio 2015, l’Autorità

di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha revocato a RE 1

l’autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario ordinandogli nel

contempo di cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Con sentenza

del 18 agosto 2015 la decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo

e il relativo ricorso è stato respinto dal Tribunale federale nella misura

della sua ammissibilità il 20 novembre 2015 (STF 2C_848/2015).

F. Tramite

istanza del 3 settembre 2014, malgrado più ricoveri presso l’__________ per

ricorrenti problemi di salute (in particolar modo crisi epilettiche causate da

abuso etilico, fratture in seguito a cadute in stato di ebrezza) e il costante

rifiuto di aiuti sanitari, RE 1 ha domandato la revoca della curatela istituita

a suo favore. Con risoluzione n. 787 del 20 ottobre 2014, l’Autorità di

protezione ha respinto l’istanza. Inoltre con scritto del 13 ottobre 2014, il

curatore __________ ha comunicato all’Autorità di protezione la sua intenzione

di dimissionare della carica di curatore. Tramite decisione n. 225 del 13

aprile 2015, l’Autorità di protezione – mantenendo immutata la misura di

protezione istituita il 23 dicembre 2013 in favore di RE 1 – ne ha sostituito

il curatore, nominando a questa carica la signora CURA 1 con entrata in

funzione a far tempo dal 1° maggio 2015.

G. Il 20 ottobre 2015,

l’Autorità di protezione, previa revoca dell’effetto sospensivo ad un eventuale

reclamo, ha autorizzato la curatrice “con diritto di firma, a sostituire il

signor RE 1 nella gestione delle società da lui amministrate e iscritte a

Registro di commercio”, affidato alla curatrice il compito “di indire le

necessarie assemblee societarie per procedere alla nomina di un nuovo

amministratore”, previsto che il Registro di commercio sostituisca il

nominativo di RE 1 con quello di CURA 1 in tutte le società commerciali

iscritte a Registro di commercio (ris. n. 726). Contro la decisione appena

citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2015 nel

quale – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, con la

conseguenza di sospendere l’esecuzione della risoluzione querelata – chiede: a

titolo principale, che sia annullata la decisione impugnata e sia fatto ordine

al Registro di commercio di non procedere a nessuna sostituzione del proprio

nominativo con quello della curatrice; a titolo sussidiario, sia sospesa

l’istanza fintanto che “verrà emanata la decisione formale e finale quanto

al mantenimento della curatela” a favore di RE 1. Mediante osservazioni del

10/17 novembre 2015, l’Autorità di protezione ha riconfermato le conclusioni

della decisione impugnata. Tramite sentenza del 15 dicembre 2015, questa Camera

ha accolto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo (sentenza del 15

dicembre 2015, inc. CDP n. 9.2015.191).

H. Nel frattempo, con

istanza del 5 novembre 2015, RE 1 ha domandato la revoca della curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni a motivo che il suo stato di salute

sarebbe migliorato e che detta misura di protezione sarebbe pertanto superflua.

Con decisione del 2 febbraio 2016, l’Autorità di protezione ha respinto

l’istanza. Il reclamo inoltrato da RE 1 il 1° marzo 2016 a questa Camera è

tuttora sub iudice (inc. CDP n. 9.2016.29). Inoltre, negli ultimi mesi, RE

1 è stato ritrovato presso il suo domicilio dal Servizio di ambulanza di __________

in stato d’incoscienza, supino a terra e circondato da “vomito alimentare,

urine […] crocchette del cane imbevute di liquido (acqua e/o urina)”.

Risulta infine dall’incarto dell’Autorità di protezione che oltre alla grave

situazione di salute testé descritta in cui versa, RE 1 sarebbe attualmente in

cura per combattere un tumore.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.

48.

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione, dopo avere preso atto che RE 1 è

amministratore e gerente di diverse società iscritte a Registro di commercio e

considerato che esse sono “de jure prive di amministrazione e rischiano la

loro radiazione dal registro in quanto prive di regolare amministrazione ex

lege”, ha autorizzato la curatrice – ritenuta provvista dei requisiti

necessari per gestire le società in quanto consulente finanziaria dotata di una

formazione in economia e management SUPSI – a sostituire RE 1 nella gestione

delle società da lui amministrate, specificandone il compito di “indire le

necessarie assemblee societarie per procedere alla nomina di un nuovo

amministratore”. Di conseguenza, l’Autorità di protezione ingiunge

all’Ufficio del Registro di commercio di provvedere alla sostituzione del

nominativo di RE 1 con quello di CURA 1 in tutte le società commerciali

iscritte a Registro di commercio.

3.

Nel proprio reclamo,

RE 1 rimprovera in sintesi all’Autorità di protezione di avere preso la

decisione di sostituirlo nei consigli di amministrazione e di gestione allorché

una istanza di revoca della curatela a suo favore è pendente. Ritiene, in

effetti, che si giustifichi aspettare la decisione in merito alla richiesta di

revoca della curatela prima di provvedere ad una tale sostituzione. Continua il

reclamante che i motivi all’origine della misura di protezione apparirebbero

ormai superati sicché la sostituzione del curatelato in ambito societario

sarebbe “stata emessa in base ad una situazione di fatto errata e non più

giustificata/esistente” (reclamo n. 9). Per questo motivo, l’insorgente

considera la decisione “errata, sproporzionata e manifestamente inadeguata”(

reclamo n. 10). Egli sostiene, dunque, che si giustificherebbe di esaminare in

primo luogo la necessità della misura di curatela, per poi emettere

un’eventuale decisione di mantenimento di essa “e una volta la stessa

divenuta esecutiva procedere con la decisione impugnata” (reclamo n. 10).

Prosegue RE 1 che “facendo il contrario il rischio di danni patrimoniali,

morali e d’immagine che ne dovessero risultare allorché la curatela è revocata

sono ingenti” (reclamo n. 10).

4.

Mediante il reclamo

ora in esame l’insorgente si limita a contestare il dispositivo e, palesando

rischi di danni, a domandare la sospensione della sua esecutività fino alla

presa di decisione riguardante la revoca della curatela – alla quale è dedicato

quasi interamente il reclamo – senza confrontarsi con le motivazioni addotte

dall’Autorità di protezione. Ora, sebbene l’eventuale danno patrimoniale,

morale o d’immagine del curatelato non possa essere negato nella fattispecie,

non basta a giustificare l’annullamento della decisione impugnata. Va rilevato

nondimeno che la richiesta di revoca della curatela, respinta dall’Autorità di

protezione, è stata impugnata presso questa Camera con reclamo del 1° marzo

2016.

ed è tuttora sub iudice: questa sentenza non è dunque il luogo per

entrare nel merito delle doglianze riguardanti il mantenimento della curatela.

Non appare peraltro inutile rilevare che durante gli scorsi mesi, il reclamante

è stato radiato dal ruolo ricoperto e sostituito da quattro società,

segnatamente, __________, società per le quali il reclamo appare superato dagli

eventi.

5.

Come si vedrà, la decisione

avversata deve essere comunque annullata per i motivi che seguono.

5.1

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato,

secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti

e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a

tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo

apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio

dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF

del 13 gennaio 2014, inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pagg.

6465-6466).

5.2

Nella

presente fattispecie, come precedentemente indicato, RE 1 siede a titolo

personale o fiduciario in diversi consigli di amministrazione di società

anonime e consigli di gestione di società a garanzia limitata. In tale veste,

egli ricopre il ruolo di socio e gerente con firma individuale di __________,

amministratore unico con firma individuale di __________, presidente della

gerenza con firma individuale di __________.

5.3

Adducendo

il motivo che CURA 1 sarebbe dotata delle competenze necessarie per sostituire

il curatelato, l’Autorità di protezione l’ha autorizzata, con la decisione

avversata, a sostituire RE 1 in suddetti consigli di amministrazione e di

gestione. Ora, innanzitutto, una tale autorizzazione esula dal mandando della

curatrice. In effetti, nella decisione di sostituzione del curatore e di nomina

di CURA 1 del 13 aprile 2015, non sono descritti i compiti a lei assegnati ma è

richiamata la decisione di nomina del primo curatore, __________. I compiti

della curatrice consistono dunque nel “rappresentare il signor RE 1

nell’ambito di tutte le sue questioni amministrative, in particolare

rappresentare i suoi interessi presso le autorità, i servizi amministrativi,

gli istituti bancari, le borse, postfinance, la cassa malattia, le

assicurazioni personali e sociali, e all’occorrenza, altri enti e servizi e

persone private; rappresentare il signor RE 1 per qualsiasi versamento o

prelevamento relativo alle società da lui amministrate e/o gestite;

rappresentare il signor RE 1 presso dottori, enti, serviti medici o altri servizi

specialistici che si occupano della sua salute; gestire con la massima

diligenza tutte le entrate dell’interessato, i suoi redditi e la sua sostanza

ed effettuare tutti i pagamenti correnti (art. 408 ss CC)” (decisione n.

899.

del 23 dicembre 2013). Nessuna menzione è fatta al ruolo di amministratore

e gerente di RE 1 nelle società elencate né a un eventuale sostegno del

curatelato nell’esecuzione dei mandati ricoperti. Dal punto di vista

procedurale, sarebbe dunque stato più coscienzioso – nei limiti consentiti

dalla legge – di provvede tramite decisione di nomina o di ampiamento del

mandato della curatrice che modifichi la curatela nel senso di affidarle il

compito di rappresentare RE 1 anche negli ambiti societari.

6.

Ma

vi è di più. La decisione avversata deve essere annullata giacché contraria al

diritto materiale.

6.1

Giusta

l’art. 698 cpv. 2 n. 2 e 5 CO, all'assemblea generale degli azionisti spetta,

quale organo supremo della società anonima, segnatamente, il potere

intrasmissibile di nominare e revocare gli amministratori. Lo stesso potere

inalienabile appartiene all’assemblea dei soci quale organo supremo della

società a garanzia limitata in merito alla nomina e la revoca dei gerenti ex.

art. 804 cpv. 2 n. 2 CO. Il mandato affidato all’amministratore è naturalmente

intrinsecamente legato alla persona che ne è stata investita dall’assemblea

generale degli azionisti (cfr. DTF 71 II 279 consid. 1, « seiner

Natur nach an die Person des damit von der Generalversammlung Betrauten

gebunden »). Deve pertanto essere eseguito personalmente. Il

trasferimento ad un terzo, come acconsentito per certi mandati non è

autorizzato in ambito societario (Meier-Hayoz/Forstmoser,

Schweizerisches Gesellschafsrecht, 11a ed., Zurigo 2012, § 16 n. 464). Nella

misura in cui provvede alla nomina della curatrice quale amministratrice

rispettivamente gerente delle società in sostituzione di RE 1, la decisione

viola dette norme che affidano questo compito inalienabile alle assemblee

generali degli azionisti e a quelle dei soci.

7.

Vi

sono tuttavia ancora da valutare le conseguenze per le società del fatto che, RE

1.

– posto sotto una curatela di rappresentanza ex. art. 394 in relazione con

395.

CC e nello stato di salute in cui versa – sieda nei consigli di

amministrazione e di gestione, talvolta come amministratore o gestore unico.

7.1

Il

potere di rappresentare la società nei confronti di terzi appartiene al

consiglio di amministrazione e al consiglio di gerenti. Pertanto, almeno un

amministratore rispettivamente un gerente dev’essere autorizzato a

rappresentare la società (art. 718 cpv. 3 CO rispettivamente art. 814 cpv. 3

CO). Il Codice delle obbligazioni prevede dunque un obbligo legale a carico sia

della società anonima che della società a garanzia limitata di designare una

persona per rappresentare la società. Ne discende che qualora il consiglio di

amministrazione rispettivamente il consiglio di gestione sia composto da un

unico membro – come è il caso per la maggiorparte delle società nella

fattispecie – esso ha necessariamente potere di rappresentare la società,

indipendentemente da eventuali iscrizioni divergenti nel Registro di commercio

(DTF 133 III 80 consid. 6; Meier-Hayoz/Forstmoser,

Schweizerisches Gesellschafsrecht, 11a ed., Zurigo 2012, § 16 n. 428 ; Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das

schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., Zurigo 2000, § 71 n. 23).

7.2

Le

condizioni formali d’eleggibilità del consiglio di amministrazione sono

previste in modo sommario dall’art. 707 CO. Discende da tale disposto che il

consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche,

domiciliate in Svizzera. L’esercizio dei diritti civili non è stato considerato

dal Tribunale federale come una condizione necessaria all’eleggibilità dei

membri del consiglio di amministrazione (DTF 84 II 677 consid. 3). Tuttavia,

una tale condizione è ampiamente ammessa nella dottrina, nella misura in cui

l’esercizio dei diritti civili è necessario per svolgere atti giuridici

intrinseci ai mandati di amministratore o gerente (von der Crone, Aktienrecht, Berna 2014, § 4 n. 12; Bürgi, Zürcher Kommentar ad art. 707 CO

n 14; Wieser, BSK OR II, 5a ed.,

Basilea 2015, ad. art. 718 CO n. 6).

7.3

Non

vi sono motivi di approfondire ulteriormente la controversia dottrinale né di

prendere posizione in merito poiché, nel caso in esame, RE 1 è ancora dotato

dell’esercizio dei diritti civili. In effetti, nella fattispecie, non è stata

predisposta una curatela generale – che comporta la privazione dell’esercizio

dei diritti civili – bensì una curatela di rappresentanza ex. art. 394 CC in

relazione con l’art. 395 CC. Ora, come tale, una curatela di rappresentanza ha

un impatto sull’esercizio dei diritti civili nella misura in cui l’interessato

è obbligato dagli atti del curatore (art. 394 cpv. 3 CC, si parla di una limitazione

indiretta, de facto) o tale esercizio è limitato esplicitamente tramite una

decisione dell’Autorità di protezione (art. 394 cpv. 2 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014 n. 184 ss). La

decisione avversata non menziona nessuna limitazione specifica dell’esercizio

dei diritti civili del curatelato. Sicché una tale limitazione risulta

unicamente dalla decisione d’istituzione della curatela che priva RE 1

dell’esercizio dei diritti civili per quanto attiene “all’amministrazione e

l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue

entrate e delle sue uscite” e per quanto riguarda “il prelevamento e il

versamento di somme a nome delle società da lui amministrate e/o gestite”

(risoluzione n. 899 del 23 dicembre 2013). Nessuna menzione è fatta

dell’attività dell’insorgente nei consigli di amministrazione e di gestione,

per la quale disporrebbe ancora dell’esercizio dei diritti civili. Appare

dunque che RE 1 risponde ancora alle esigenze formali poste dal diritto

commerciale per potere rappresentare le società di cui è amministratore o

gerente.

8.

Deve

infine essere rilevato che anche qualora la presenza di RE 1 nei consigli di

amministrazione e di gestione dovesse rappresentare carenze nell’organizzazione

della società anonima e di quella a garanzia limitata, il Codice delle

obbligazioni predispone una procedura specifica per rimediarvi all’art. 731b

CO.

8.1

Se

la società è priva di uno degli organi prescritti o uno di tali organi non è

composto conformemente alle prescrizioni, un azionista, un creditore o

l’ufficiale del Registro di commercio chiede al giudice – in Ticino, il Pretore

– di prendere le misure necessarie, ovvero: assegnare alla società, sotto

comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;

nominare l'organo mancante o un commissario; pronunciare lo scioglimento della

società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento. Questo disposto si applica nei casi in cui le prescrizioni legali

imperative relative all’organizzazione della società non sono state rispettate

o non lo sono più: in concreto sia in mancanza di un organo obbligatorio che in

caso di composizione non conforme alle prescrizioni previste (STF 4A_457/2012

del 5 gennaio 2011 consid 2.2.1; Peter/Cavadini,

CR CO II, Basilea 2008, ad art. 731b CO n. 1; Watter/Wieser,

BSK OR II, 5a ed., Basilea 2015, ad. art. 731b CO n. 1). L’assenza di membri

del consiglio di amministrazione così come l’incapacità civile del membro o dei

membri di tale organo societario costituiscono una carenza che giustifica

l’applicazione dell’art. 731b CO (DTF 138 III 294 consid. 3.1.1). Per il rinvio

operato dall’art. 819 CO, le disposizioni del diritto della società anonima (in

particolare l’art. 731b CO menzionato) concernenti le lacune

nell’organizzazione della società a gestione limitata si applicano per

analogia.

8.2

La

legittimazione attiva per poter adire al Pretore in caso di carenze nell’organizzazione

della società appartiene alle persone previste dall’art. 731b cpv. 1 CO: agli

azionisti, ai creditori e all’ufficiale del Registro di commercio. In

applicazione delle prescrizioni dell’art. 154 ORC, quest’ultimo è tenuto prima

di intentare l’azione prevista dall’art. 731b cpv. 1 CO di fissare un termine

di 30 giorni alla società per rettificare la situazione carente (Chenaux/Hänni, Carences dans

l’organisation de la société: étude des aspects matériels et procéduraux de

l’art. 731b CO, in JdT 2013 II 97, pag. 106 ss). Sicché anche se RE 1 dovesse

perdere l’esercizio dei diritti civili, l’Autorità di protezione non sarebbe

legittimata a procedere alla sua sostituzione nei consigli di amministrazione e

di gerenza. Apparterrebbe in effetti al Pretore, adito dagli azionisti, i

creditori o dall’ufficiale del Registro di commercio fissare un termine alle

società per rettificare la carenza a livello della loro organizzazione.

9.

Premesso

ciò, è manifesto che nella presente fattispecie, nel provvedere di motu

proprio alla sostituzione di RE 1 nei consigli di amministrazione e

consigli di gestione da parte della curatrice CURA 1, l’Autorità di protezione

ha omesso di tener conto delle regole menzionate. Innanzitutto, non appaiono

motivi per scostarsi nella fattispecie dai criteri che presidiano la nomina

rispettivamente la revoca dei membri dei consigli di amministrazione nelle

società anonime e a gestione limitata. Inoltre, in caso di carenza

nell’organizzazione della società, apparterrebbe agli azionisti, ai creditori e

infine all’ufficiale del Registro di commercio di adire il giudice competente

per domandare che siano adottate le misure necessarie nei confronti di una

società priva della rappresentanza in Svizzera.

9.1

Non

può tuttavia essere rimproverato all’Autorità di protezione di avere tentato di

prendere dei provvedimenti a fronte dell’inquietante situazione di salute del

curatelato che sembra peraltro essere peggiorata considerevolmente dopo

l’inoltro del reclamo. In particolare è stato ritrovato incosciente a casa sua

dal servizio autoambulanze del __________, in uno stato di degrado

preoccupante. Tali fatti – non vigendo alcun divieto di nova – non possono e

non devono essere tralasciati. Tuttavia, l’intervento dell’Autorità di

protezione, nei limiti della curatela attualmente in atto a favore di RE 1, non

può essere confermato per i motivi elencati. A maggior ragione, ove appena si

consideri che, in applicazione degli art. 454 cpv. 3 CCe 50 LPMA, il Cantone è

responsabile per gli atti del curatore. Sicché ammettere la sostituzione di RE

1.

da parte di CURA 1 avrebbe come conseguenza che gli atti di quest’ultima, in

quanto amministratrice e gerente di società appartenenti a terzi, in

sostituzione di RE 1, ingaggerebbero la responsabilità del Cantone.

9.2

Nel solco di quanto

precede, il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata ai

sensi dei considerandi. Spetterà se del caso all’Autorità di protezione, alla

luce delle nuove circostanze, procedere alle debite valutazioni dei bisogni di RE

1, volte eventualmente all’ampiamento dei compiti della curatrice e a una

conseguente limitazione dei diritti civili del curatelato.

10.

All’Autorità di

protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva

sancito che le Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti possono

essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano

partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto

successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati

cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno

addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro

fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza

ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD

II-2011 n. 14c pag. 692). Nella presente fattispecie, il reclamante risulta

vittorioso ma non per i motivi adotti nel suo reclamo, immotivato. Pertanto si

giustifica eccezionalmente di esentare l’Autorità di protezione soccombente

alla rifusione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 20 ottobre 2015 (ris n. 726) dell’Autorità di protezione __________

è annullata.

2. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la

procedura in oggetto.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.