9.2015.191
Annulata la decisione di sostituzione del curatelato con la curatrice in diversi consigli di amministrazione e di gestione
27 maggio 2016Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.191
Lugano
27 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
PR
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sostituzione del reclamante in ambito societario
giudicando
ora sul reclamo del 5 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione
emessa il 20 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 (1955) ricopre
sia a titolo fiduciario che personale il ruolo di amministratore e/o gerente di
diverse società iscritte a Registro di commercio (__________).
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha iniziato ad
occuparsi di RE 1 in seguito ad una segnalazione dei medici dell’Ospedale __________,
dopo un ricovero durante l’estate 2013, e ad uno scritto da parte del fratello
del 11 novembre 2013, attestante la preoccupante situazione di salute del
congiunto e il rischio che esso mettesse in pericolo la sua importante
sostanza. Esperite le debite verifiche, l’Autorità di protezione, con decisione
del 16 dicembre 2013, in via cautelare inaudite parti, ha ordinato il blocco
immediato dei conti bancari dell’interessato aperti presso la Banca __________,
autorizzato RE 1 a prelevare i fondi necessari al suo sostentamento e al
pagamento di sue fatture debitamente documentate e chiesto all’istituto
bancario in questione di trasmettere gli estratti conti dei sei mesi precedenti
di tutte le relazioni bancarie intestate all’interessato (risoluzione n. 879).
A RE 1 è stato fissato un termine per presentare osservazioni.
C. In seguito ad
un’audizione dell’interessato, con decisione del 23 dicembre 2013, l’Autorità
di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione
dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con 395 CC in favore di RE 1,
con gli obbiettivi di “rappresentare il signor RE 1 nell’ambito di tutte le
sue questioni amministrative, in particolare rappresentare i suoi interessi
presso le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti bancari, le borse,
postfinance, la cassa malattia, le assicurazioni personali e sociali, e
all’occorrenza, altri enti e servizi e persone private; rappresentare il signor
RE 1 per qualsiasi versamento o prelevamento relativo alle società da lui
amministrate e/o gestite; rappresentare il signor RE 1 presso dottori, enti,
servizi medici o altri servizi specialistici che si occupano della sua salute;
gestire con la massima diligenza tutte le entrate dell’interessato, i suoi
redditi e la sua sostanza ed effettuare tutti i pagamenti correnti (art. 408 ss
CC)”. Pertanto RE 1 è stato privato dell’esercizio dei diritti civili per
quanto attiene “all’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sua
sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite” e
per quanto riguarda “il prelevamento e il versamento di somme a nome delle
società da lui amministrate e/o gestite” (risoluzione n. 899 del 23
dicembre 2013). Quale curatore, è stato nominato __________ cui è stato
indicato, oltre a svolgere il mandato secondo quanto stabilito dalla legge, di
richiedere un adeguamento della misura in caso d’importante modifica delle
circostanze (art. 414 CC). Il 5 febbraio 2014, a completamento della decisione
menzionata, l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a estinguere la
firma di RE 1 sui conti intestati alle società da lui amministrate.
D. La situazione di
salute di RE 1 non è migliorata dopo la suddetta decisione. La polizia della
città di __________ ha effettuato più interventi protocollati in rapporti da
cui emerge uno stato di salute debole – talvolta accompagnato da ferite causate
da cadute – caratterizzato da una situazione di abuso etilico, e
dall’intenzione chiaramente espressa del curatelato di non essere ricoverato
(ad esempio rapporto di intervento del 14 gennaio 2014). Di conseguenza, con
decisione del 28 gennaio 2014, l’Autorità di protezione ha affidato un mandato
di sopralluogo e di valutazione al Servizio psico-sociale (ris. n. 59) sfociato
in rapporti del 21 febbraio, 29 settembre 2014 e 18 novembre 2014. Detti
rapporti fanno stato di una situazione di degrado fisico e di consumo continuo
di bevande etiliche. In questo contesto, il reparto di medicina interna
dell’Ospedale __________ ha inviato l’11 luglio 2014 un certificato medico
attestante un consumo etilico inadeguato da parte del paziente e recidivanti
crisi epilettiche nel contesto di astinenza (a conferma di un certificato
medico del medico curante Dr. __________ del 29 ottobre 2013). Tale certificato
è stato in seguito completato dal medico curante, il 14 novembre 2014 secondo
il quale, in particolare, “lo stato di salute attualmente ancora precario
del signor RE 1 necessita di cure che dovrebbero svolgersi in ambito
stazionario […] ”. Dopo un sopralluogo dei membri dell’Autorità di
protezione, è stato predisposto, con decisione 2 dicembre 2014, il ricovero
coatto a scopo di cure di RE 1 presso l’Ospedale __________ (ris. n. 889 del 2
dicembre 2014), in seguito mutato in ricovero a scopo di cure presso l’Ospedale
__________ (ris. n. 15 del 13 gennaio 2015) da cui è stato dimesso il 23
febbraio 2015 (revoca collocamento, ris. 109 del 17 febbraio 2015).
E. Frattanto,
con decisione 22 agosto 2014, l’Autorità di vigilanza sull’esercizio della
professione di fiduciario, preso atto della misura di protezione in atto, ha
aperto un procedimento amministrativo di revoca del diritto di esercitare la
professione di fiduciario nei confronti di RE 1. Il 13 gennaio 2015, l’Autorità
di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha revocato a RE 1
l’autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario ordinandogli nel
contempo di cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Con sentenza
del 18 agosto 2015 la decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo
e il relativo ricorso è stato respinto dal Tribunale federale nella misura
della sua ammissibilità il 20 novembre 2015 (STF 2C_848/2015).
F. Tramite
istanza del 3 settembre 2014, malgrado più ricoveri presso l’__________ per
ricorrenti problemi di salute (in particolar modo crisi epilettiche causate da
abuso etilico, fratture in seguito a cadute in stato di ebrezza) e il costante
rifiuto di aiuti sanitari, RE 1 ha domandato la revoca della curatela istituita
a suo favore. Con risoluzione n. 787 del 20 ottobre 2014, l’Autorità di
protezione ha respinto l’istanza. Inoltre con scritto del 13 ottobre 2014, il
curatore __________ ha comunicato all’Autorità di protezione la sua intenzione
di dimissionare della carica di curatore. Tramite decisione n. 225 del 13
aprile 2015, l’Autorità di protezione – mantenendo immutata la misura di
protezione istituita il 23 dicembre 2013 in favore di RE 1 – ne ha sostituito
il curatore, nominando a questa carica la signora CURA 1 con entrata in
funzione a far tempo dal 1° maggio 2015.
G. Il 20 ottobre 2015,
l’Autorità di protezione, previa revoca dell’effetto sospensivo ad un eventuale
reclamo, ha autorizzato la curatrice “con diritto di firma, a sostituire il
signor RE 1 nella gestione delle società da lui amministrate e iscritte a
Registro di commercio”, affidato alla curatrice il compito “di indire le
necessarie assemblee societarie per procedere alla nomina di un nuovo
amministratore”, previsto che il Registro di commercio sostituisca il
nominativo di RE 1 con quello di CURA 1 in tutte le società commerciali
iscritte a Registro di commercio (ris. n. 726). Contro la decisione appena
citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2015 nel
quale – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, con la
conseguenza di sospendere l’esecuzione della risoluzione querelata – chiede: a
titolo principale, che sia annullata la decisione impugnata e sia fatto ordine
al Registro di commercio di non procedere a nessuna sostituzione del proprio
nominativo con quello della curatrice; a titolo sussidiario, sia sospesa
l’istanza fintanto che “verrà emanata la decisione formale e finale quanto
al mantenimento della curatela” a favore di RE 1. Mediante osservazioni del
10/17 novembre 2015, l’Autorità di protezione ha riconfermato le conclusioni
della decisione impugnata. Tramite sentenza del 15 dicembre 2015, questa Camera
ha accolto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo (sentenza del 15
dicembre 2015, inc. CDP n. 9.2015.191).
H. Nel frattempo, con
istanza del 5 novembre 2015, RE 1 ha domandato la revoca della curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni a motivo che il suo stato di salute
sarebbe migliorato e che detta misura di protezione sarebbe pertanto superflua.
Con decisione del 2 febbraio 2016, l’Autorità di protezione ha respinto
l’istanza. Il reclamo inoltrato da RE 1 il 1° marzo 2016 a questa Camera è
tuttora sub iudice (inc. CDP n. 9.2016.29). Inoltre, negli ultimi mesi, RE
1 è stato ritrovato presso il suo domicilio dal Servizio di ambulanza di __________
in stato d’incoscienza, supino a terra e circondato da “vomito alimentare,
urine […] crocchette del cane imbevute di liquido (acqua e/o urina)”.
Risulta infine dall’incarto dell’Autorità di protezione che oltre alla grave
situazione di salute testé descritta in cui versa, RE 1 sarebbe attualmente in
cura per combattere un tumore.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48.
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione, dopo avere preso atto che RE 1 è
amministratore e gerente di diverse società iscritte a Registro di commercio e
considerato che esse sono “de jure prive di amministrazione e rischiano la
loro radiazione dal registro in quanto prive di regolare amministrazione ex
lege”, ha autorizzato la curatrice – ritenuta provvista dei requisiti
necessari per gestire le società in quanto consulente finanziaria dotata di una
formazione in economia e management SUPSI – a sostituire RE 1 nella gestione
delle società da lui amministrate, specificandone il compito di “indire le
necessarie assemblee societarie per procedere alla nomina di un nuovo
amministratore”. Di conseguenza, l’Autorità di protezione ingiunge
all’Ufficio del Registro di commercio di provvedere alla sostituzione del
nominativo di RE 1 con quello di CURA 1 in tutte le società commerciali
iscritte a Registro di commercio.
3.
Nel proprio reclamo,
RE 1 rimprovera in sintesi all’Autorità di protezione di avere preso la
decisione di sostituirlo nei consigli di amministrazione e di gestione allorché
una istanza di revoca della curatela a suo favore è pendente. Ritiene, in
effetti, che si giustifichi aspettare la decisione in merito alla richiesta di
revoca della curatela prima di provvedere ad una tale sostituzione. Continua il
reclamante che i motivi all’origine della misura di protezione apparirebbero
ormai superati sicché la sostituzione del curatelato in ambito societario
sarebbe “stata emessa in base ad una situazione di fatto errata e non più
giustificata/esistente” (reclamo n. 9). Per questo motivo, l’insorgente
considera la decisione “errata, sproporzionata e manifestamente inadeguata”(
reclamo n. 10). Egli sostiene, dunque, che si giustificherebbe di esaminare in
primo luogo la necessità della misura di curatela, per poi emettere
un’eventuale decisione di mantenimento di essa “e una volta la stessa
divenuta esecutiva procedere con la decisione impugnata” (reclamo n. 10).
Prosegue RE 1 che “facendo il contrario il rischio di danni patrimoniali,
morali e d’immagine che ne dovessero risultare allorché la curatela è revocata
sono ingenti” (reclamo n. 10).
4.
Mediante il reclamo
ora in esame l’insorgente si limita a contestare il dispositivo e, palesando
rischi di danni, a domandare la sospensione della sua esecutività fino alla
presa di decisione riguardante la revoca della curatela – alla quale è dedicato
quasi interamente il reclamo – senza confrontarsi con le motivazioni addotte
dall’Autorità di protezione. Ora, sebbene l’eventuale danno patrimoniale,
morale o d’immagine del curatelato non possa essere negato nella fattispecie,
non basta a giustificare l’annullamento della decisione impugnata. Va rilevato
nondimeno che la richiesta di revoca della curatela, respinta dall’Autorità di
protezione, è stata impugnata presso questa Camera con reclamo del 1° marzo
2016.
ed è tuttora sub iudice: questa sentenza non è dunque il luogo per
entrare nel merito delle doglianze riguardanti il mantenimento della curatela.
Non appare peraltro inutile rilevare che durante gli scorsi mesi, il reclamante
è stato radiato dal ruolo ricoperto e sostituito da quattro società,
segnatamente, __________, società per le quali il reclamo appare superato dagli
eventi.
5.
Come si vedrà, la decisione
avversata deve essere comunque annullata per i motivi che seguono.
5.1
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato,
secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti
e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a
tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo
apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio
dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF
del 13 gennaio 2014, inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pagg.
6465-6466).
5.2
Nella
presente fattispecie, come precedentemente indicato, RE 1 siede a titolo
personale o fiduciario in diversi consigli di amministrazione di società
anonime e consigli di gestione di società a garanzia limitata. In tale veste,
egli ricopre il ruolo di socio e gerente con firma individuale di __________,
amministratore unico con firma individuale di __________, presidente della
gerenza con firma individuale di __________.
5.3
Adducendo
il motivo che CURA 1 sarebbe dotata delle competenze necessarie per sostituire
il curatelato, l’Autorità di protezione l’ha autorizzata, con la decisione
avversata, a sostituire RE 1 in suddetti consigli di amministrazione e di
gestione. Ora, innanzitutto, una tale autorizzazione esula dal mandando della
curatrice. In effetti, nella decisione di sostituzione del curatore e di nomina
di CURA 1 del 13 aprile 2015, non sono descritti i compiti a lei assegnati ma è
richiamata la decisione di nomina del primo curatore, __________. I compiti
della curatrice consistono dunque nel “rappresentare il signor RE 1
nell’ambito di tutte le sue questioni amministrative, in particolare
rappresentare i suoi interessi presso le autorità, i servizi amministrativi,
gli istituti bancari, le borse, postfinance, la cassa malattia, le
assicurazioni personali e sociali, e all’occorrenza, altri enti e servizi e
persone private; rappresentare il signor RE 1 per qualsiasi versamento o
prelevamento relativo alle società da lui amministrate e/o gestite;
rappresentare il signor RE 1 presso dottori, enti, serviti medici o altri servizi
specialistici che si occupano della sua salute; gestire con la massima
diligenza tutte le entrate dell’interessato, i suoi redditi e la sua sostanza
ed effettuare tutti i pagamenti correnti (art. 408 ss CC)” (decisione n.
899.
del 23 dicembre 2013). Nessuna menzione è fatta al ruolo di amministratore
e gerente di RE 1 nelle società elencate né a un eventuale sostegno del
curatelato nell’esecuzione dei mandati ricoperti. Dal punto di vista
procedurale, sarebbe dunque stato più coscienzioso – nei limiti consentiti
dalla legge – di provvede tramite decisione di nomina o di ampiamento del
mandato della curatrice che modifichi la curatela nel senso di affidarle il
compito di rappresentare RE 1 anche negli ambiti societari.
6.
Ma
vi è di più. La decisione avversata deve essere annullata giacché contraria al
diritto materiale.
6.1
Giusta
l’art. 698 cpv. 2 n. 2 e 5 CO, all'assemblea generale degli azionisti spetta,
quale organo supremo della società anonima, segnatamente, il potere
intrasmissibile di nominare e revocare gli amministratori. Lo stesso potere
inalienabile appartiene all’assemblea dei soci quale organo supremo della
società a garanzia limitata in merito alla nomina e la revoca dei gerenti ex.
art. 804 cpv. 2 n. 2 CO. Il mandato affidato all’amministratore è naturalmente
intrinsecamente legato alla persona che ne è stata investita dall’assemblea
generale degli azionisti (cfr. DTF 71 II 279 consid. 1, « seiner
Natur nach an die Person des damit von der Generalversammlung Betrauten
gebunden »). Deve pertanto essere eseguito personalmente. Il
trasferimento ad un terzo, come acconsentito per certi mandati non è
autorizzato in ambito societario (Meier-Hayoz/Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschafsrecht, 11a ed., Zurigo 2012, § 16 n. 464). Nella
misura in cui provvede alla nomina della curatrice quale amministratrice
rispettivamente gerente delle società in sostituzione di RE 1, la decisione
viola dette norme che affidano questo compito inalienabile alle assemblee
generali degli azionisti e a quelle dei soci.
7.
Vi
sono tuttavia ancora da valutare le conseguenze per le società del fatto che, RE
1.
– posto sotto una curatela di rappresentanza ex. art. 394 in relazione con
395.
CC e nello stato di salute in cui versa – sieda nei consigli di
amministrazione e di gestione, talvolta come amministratore o gestore unico.
7.1
Il
potere di rappresentare la società nei confronti di terzi appartiene al
consiglio di amministrazione e al consiglio di gerenti. Pertanto, almeno un
amministratore rispettivamente un gerente dev’essere autorizzato a
rappresentare la società (art. 718 cpv. 3 CO rispettivamente art. 814 cpv. 3
CO). Il Codice delle obbligazioni prevede dunque un obbligo legale a carico sia
della società anonima che della società a garanzia limitata di designare una
persona per rappresentare la società. Ne discende che qualora il consiglio di
amministrazione rispettivamente il consiglio di gestione sia composto da un
unico membro – come è il caso per la maggiorparte delle società nella
fattispecie – esso ha necessariamente potere di rappresentare la società,
indipendentemente da eventuali iscrizioni divergenti nel Registro di commercio
(DTF 133 III 80 consid. 6; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschafsrecht, 11a ed., Zurigo 2012, § 16 n. 428 ; Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das
schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., Zurigo 2000, § 71 n. 23).
7.2
Le
condizioni formali d’eleggibilità del consiglio di amministrazione sono
previste in modo sommario dall’art. 707 CO. Discende da tale disposto che il
consiglio di amministrazione è composto da una o più persone fisiche,
domiciliate in Svizzera. L’esercizio dei diritti civili non è stato considerato
dal Tribunale federale come una condizione necessaria all’eleggibilità dei
membri del consiglio di amministrazione (DTF 84 II 677 consid. 3). Tuttavia,
una tale condizione è ampiamente ammessa nella dottrina, nella misura in cui
l’esercizio dei diritti civili è necessario per svolgere atti giuridici
intrinseci ai mandati di amministratore o gerente (von der Crone, Aktienrecht, Berna 2014, § 4 n. 12; Bürgi, Zürcher Kommentar ad art. 707 CO
n 14; Wieser, BSK OR II, 5a ed.,
Basilea 2015, ad. art. 718 CO n. 6).
7.3
Non
vi sono motivi di approfondire ulteriormente la controversia dottrinale né di
prendere posizione in merito poiché, nel caso in esame, RE 1 è ancora dotato
dell’esercizio dei diritti civili. In effetti, nella fattispecie, non è stata
predisposta una curatela generale – che comporta la privazione dell’esercizio
dei diritti civili – bensì una curatela di rappresentanza ex. art. 394 CC in
relazione con l’art. 395 CC. Ora, come tale, una curatela di rappresentanza ha
un impatto sull’esercizio dei diritti civili nella misura in cui l’interessato
è obbligato dagli atti del curatore (art. 394 cpv. 3 CC, si parla di una limitazione
indiretta, de facto) o tale esercizio è limitato esplicitamente tramite una
decisione dell’Autorità di protezione (art. 394 cpv. 2 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014 n. 184 ss). La
decisione avversata non menziona nessuna limitazione specifica dell’esercizio
dei diritti civili del curatelato. Sicché una tale limitazione risulta
unicamente dalla decisione d’istituzione della curatela che priva RE 1
dell’esercizio dei diritti civili per quanto attiene “all’amministrazione e
l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue
entrate e delle sue uscite” e per quanto riguarda “il prelevamento e il
versamento di somme a nome delle società da lui amministrate e/o gestite”
(risoluzione n. 899 del 23 dicembre 2013). Nessuna menzione è fatta
dell’attività dell’insorgente nei consigli di amministrazione e di gestione,
per la quale disporrebbe ancora dell’esercizio dei diritti civili. Appare
dunque che RE 1 risponde ancora alle esigenze formali poste dal diritto
commerciale per potere rappresentare le società di cui è amministratore o
gerente.
8.
Deve
infine essere rilevato che anche qualora la presenza di RE 1 nei consigli di
amministrazione e di gestione dovesse rappresentare carenze nell’organizzazione
della società anonima e di quella a garanzia limitata, il Codice delle
obbligazioni predispone una procedura specifica per rimediarvi all’art. 731b
CO.
8.1
Se
la società è priva di uno degli organi prescritti o uno di tali organi non è
composto conformemente alle prescrizioni, un azionista, un creditore o
l’ufficiale del Registro di commercio chiede al giudice – in Ticino, il Pretore
– di prendere le misure necessarie, ovvero: assegnare alla società, sotto
comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;
nominare l'organo mancante o un commissario; pronunciare lo scioglimento della
società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento. Questo disposto si applica nei casi in cui le prescrizioni legali
imperative relative all’organizzazione della società non sono state rispettate
o non lo sono più: in concreto sia in mancanza di un organo obbligatorio che in
caso di composizione non conforme alle prescrizioni previste (STF 4A_457/2012
del 5 gennaio 2011 consid 2.2.1; Peter/Cavadini,
CR CO II, Basilea 2008, ad art. 731b CO n. 1; Watter/Wieser,
BSK OR II, 5a ed., Basilea 2015, ad. art. 731b CO n. 1). L’assenza di membri
del consiglio di amministrazione così come l’incapacità civile del membro o dei
membri di tale organo societario costituiscono una carenza che giustifica
l’applicazione dell’art. 731b CO (DTF 138 III 294 consid. 3.1.1). Per il rinvio
operato dall’art. 819 CO, le disposizioni del diritto della società anonima (in
particolare l’art. 731b CO menzionato) concernenti le lacune
nell’organizzazione della società a gestione limitata si applicano per
analogia.
8.2
La
legittimazione attiva per poter adire al Pretore in caso di carenze nell’organizzazione
della società appartiene alle persone previste dall’art. 731b cpv. 1 CO: agli
azionisti, ai creditori e all’ufficiale del Registro di commercio. In
applicazione delle prescrizioni dell’art. 154 ORC, quest’ultimo è tenuto prima
di intentare l’azione prevista dall’art. 731b cpv. 1 CO di fissare un termine
di 30 giorni alla società per rettificare la situazione carente (Chenaux/Hänni, Carences dans
l’organisation de la société: étude des aspects matériels et procéduraux de
l’art. 731b CO, in JdT 2013 II 97, pag. 106 ss). Sicché anche se RE 1 dovesse
perdere l’esercizio dei diritti civili, l’Autorità di protezione non sarebbe
legittimata a procedere alla sua sostituzione nei consigli di amministrazione e
di gerenza. Apparterrebbe in effetti al Pretore, adito dagli azionisti, i
creditori o dall’ufficiale del Registro di commercio fissare un termine alle
società per rettificare la carenza a livello della loro organizzazione.
9.
Premesso
ciò, è manifesto che nella presente fattispecie, nel provvedere di motu
proprio alla sostituzione di RE 1 nei consigli di amministrazione e
consigli di gestione da parte della curatrice CURA 1, l’Autorità di protezione
ha omesso di tener conto delle regole menzionate. Innanzitutto, non appaiono
motivi per scostarsi nella fattispecie dai criteri che presidiano la nomina
rispettivamente la revoca dei membri dei consigli di amministrazione nelle
società anonime e a gestione limitata. Inoltre, in caso di carenza
nell’organizzazione della società, apparterrebbe agli azionisti, ai creditori e
infine all’ufficiale del Registro di commercio di adire il giudice competente
per domandare che siano adottate le misure necessarie nei confronti di una
società priva della rappresentanza in Svizzera.
9.1
Non
può tuttavia essere rimproverato all’Autorità di protezione di avere tentato di
prendere dei provvedimenti a fronte dell’inquietante situazione di salute del
curatelato che sembra peraltro essere peggiorata considerevolmente dopo
l’inoltro del reclamo. In particolare è stato ritrovato incosciente a casa sua
dal servizio autoambulanze del __________, in uno stato di degrado
preoccupante. Tali fatti – non vigendo alcun divieto di nova – non possono e
non devono essere tralasciati. Tuttavia, l’intervento dell’Autorità di
protezione, nei limiti della curatela attualmente in atto a favore di RE 1, non
può essere confermato per i motivi elencati. A maggior ragione, ove appena si
consideri che, in applicazione degli art. 454 cpv. 3 CCe 50 LPMA, il Cantone è
responsabile per gli atti del curatore. Sicché ammettere la sostituzione di RE
1.
da parte di CURA 1 avrebbe come conseguenza che gli atti di quest’ultima, in
quanto amministratrice e gerente di società appartenenti a terzi, in
sostituzione di RE 1, ingaggerebbero la responsabilità del Cantone.
9.2
Nel solco di quanto
precede, il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata ai
sensi dei considerandi. Spetterà se del caso all’Autorità di protezione, alla
luce delle nuove circostanze, procedere alle debite valutazioni dei bisogni di RE
1, volte eventualmente all’ampiamento dei compiti della curatrice e a una
conseguente limitazione dei diritti civili del curatelato.
10.
All’Autorità di
protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese (art. 47
cpv. 1 LPAmm). Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva
sancito che le Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti possono
essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano
partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto
successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati
cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno
addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro
fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza
ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD
II-2011 n. 14c pag. 692). Nella presente fattispecie, il reclamante risulta
vittorioso ma non per i motivi adotti nel suo reclamo, immotivato. Pertanto si
giustifica eccezionalmente di esentare l’Autorità di protezione soccombente
alla rifusione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è accolto.
Di conseguenza, la
decisione del 20 ottobre 2015 (ris n. 726) dell’Autorità di protezione __________
è annullata.
2. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la
procedura in oggetto.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.