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Decisione

9.2015.193

Istituzione curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi

13 aprile 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 (1994) ha

presentato in data 11 giugno 2015 all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) una richiesta di istituzione di una curatela.

Con scritto del 12 giugno 2015 anche il Servizio psico-sociale di __________ ha

segnalato la situazione di disagio di RE 1, precisando l’urgenza dell’esigenza

di attivare una misura di protezione. Con certificato del 17 luglio 2015 i

medesimi specialisti hanno ribadito la necessità di un sostegno per l’interessata,

che “non è in grado di provvedere adeguatamente ai propri bisogni e necessita

di un’adeguata protezione”.

B. Con decisione 9

ottobre 2015 l’Autorità protezione ha istituito una curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni e dei redditi a favore di RE 1, nominando quale

curatrice la signora __________.

C. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 12/13 novembre 2015 sostenendo che in

concreto non sarebbero realizzate le condizioni per istituire una curatela a

suo favore, che lede quindi i principi di proporzionalità e dell’adeguatezza.

L’interessata ritiene di poter far fronte autonomamente ad ogni suo bisogno.

D. Con osservazioni del

27 novembre 2015 l’Autorità di protezione sostiene che la decisione contestata

è motivata dai rapporti dei servizi, condivisi con la reclamante in sede di

udienza del 7 agosto 2015. Quest’ultima esprimerebbe pertanto doglianze prive

di consistenza.

E. La reclamante ha

presentato la propria replica in data 16 dicembre 2015, confermando il reclamo

e osservando di aver superato un momento difficile e di aver ritirato la sua

domanda di istituzione della curatela volontaria. Essa conclude quindi di

ritenere che i presupposti per istituire una misura di protezione non siano più

dati.

F. Tramite duplica 8

gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha evidenziato come il ritiro della

domanda di istituzione di una misura non può giocare alcun ruolo nella

procedura, ritenuto che l’Autorità ha comunque concluso con l’esigenza del

provvedimento adottato.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi a favore di RE 1, a seguito

della sua richiesta in tal senso e dopo aver verificato un suo stato di debolezza.

I compiti affidati alla curatrice sono quelli di amministrare i suoi redditi,

provvedere ai pagamenti consegnandole uno spillatico, rappresentarla di fronte

ad autorità e servizi amministrativi, aiutarla a trovare un alloggio, promuovere

il suo benessere sociale, provvedere alla futura attività lavorativa o riqualifica

professionale.

RE 1 si aggrava contro la

decisione, ritenendo invece di non aver bisogno di una curatela, essendo

superati i problemi che l’avrebbero spinta a chiedere un sostegno e precisando

di aver “ritirato” la sua richiesta di aiuto. A suo dire il provvedimento non

rispetterebbe i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Secondo quanto

afferma, disporrebbe ora di un alloggio nel quale vivrebbe sola, sarebbe in

grado di amministrarsi in modo indipendente e starebbe seguendo un programma occupazionale.

3.

Le condizioni

materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390

cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se

una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo

è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di

un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di

un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire

lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che

occorre sbrigare (n. 2).

La legge menziona tre

cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de

l’adulte, Meier, art. ad art. 390

CC n. 25).

Secondo la dottrina

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va

interpretata restrittivamente (CommFam, Protection de l’adulte, op.

cit., ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale,

tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da

deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o

da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di

cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n.

13; Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad

art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata

(“inerente alla sua persona”; “in der Person liegenden

Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze

esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà

lavorative, solitudine, ecc. (Schmid,

op. cit., ad art. 390 CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione

di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti

socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art.

390.

CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San

Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., art. 390 CC n. 16 segg.; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio

finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se

tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere

prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di

una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8;

BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n.

18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque

avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n.

405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n.

5.10

pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in

funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro

importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà

un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di

compiti affidate al curatore (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).

3.1

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una

curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.

9.2013

).

3.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé

stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ;

BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 27; CommFam,

op. cit., ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138). In questo

senso, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate

interessi meritevoli di protezione (CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic,

op. cit., n. 386, pag. 184).

3.3

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove:

secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere

e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.

RE 1 contesta l’istituzione di

una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (giusta l’art. 394

e 395 CC) in suo favore, ritenendo superato il motivo che l’avrebbe spinta a

chiedere il provvedimento. Essa specifica che tale richiesta, formulata l’11

giugno 2015, ha fatto seguito al decesso della madre, che l’avrebbe posta in

una situazione di disagio. A distanza di mesi e con il sostegno dello psicologo

che la segue, lic. Dipl. __________, RE 1 non avrebbe a suo dire più bisogno di

una curatela.

Le problematiche dell’interessata sono state

certificate il 12 giugno e il 17 luglio 2015 dal Servizio psico-sociale di __________,

che ha descritto la sua situazione personale. I medici che hanno sottoscritto

la segnalazione del 12 giugno 2015 (Dr. __________, medico psichiatra aggiunto

e Dr. __________) hanno descritto le condizioni psichiche di RE 1, precisando

che “non le consentono di occuparsi adeguatamente dei suoi interessi

finanziari” e avallando la sua richiesta di “attivare a suo favore una misura

di curatela amministrativa volontaria”. I suddetti medici hanno precisato che

la misura è da ritenersi “utile e adeguata sotto il profilo clinico e inoltre

dovrebbe essere attivata con estrema urgenza”.

Nel certificato 17 luglio 2015 essi hanno precisato

che l’interessata ha “difficoltà di tipo personologico”, presenta “deficit di

ordine intellettivo ben evidenziati dai test psicometrici, i cui risultati

indicano un quoziente intellettivo inferiore alla norma e che risultano in una

ridotta capacità di comprensione, di ragionamento, di valutazione critica e

analisi delle situazioni, ivi comprese il proprio stato di salute e la gravità

delle condizioni socioeconomiche in cui versa”. Gli specialisti hanno concluso indicando

la sua “incapacità di fare previsioni logiche e di orientare il proprio

comportamento in maniera efficace e risolvere problematiche quotidiane,

adottando piuttosto un atteggiamento fatalista o di completa indifferenza”,

evidenziando come per RE 1 “non sia affatto chiaro per quali problemi e in

quali occasioni rivolgersi al professionista”, mentre “il supporto famigliare è

completamente assente”.

Per istituire una misura di protezione, l’Autorità di

protezione valuta a sua discrezione la situazione, secondo il principio

inquisitorio illimitato. Nel caso specifico, l’Autorità di protezione (contrariamente

a quanto vuole far credere la reclamante) ha svolto le necessarie indagini

prima di istituire una misura a tutela del benessere dell’interessata. Indagini

che hanno condotto a conclusioni inequivocabili: il provvedimento adottato a

favore di RE 1 mira ad aiutarla, viste le difficoltà riscontrate, che non

paiono di tipo passeggero ed esclusivamente legate alla perdita della madre. In

tale contesto, la procedura e l’adozione della misura di protezione non può

essere censurata e si rivela rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Peraltro, nemmeno la reclamante è stata in grado di dimostrare, concretamente,

che la causa che ha condotto alla decisione contestata sia notevolmente mutata.

Essa esprime esclusivamente la sua opinione, sostenendo che è stato superato il

disagio provocato dalla dipartita della madre e che di conseguenza non sarebbe

più necessario il sostegno da parte di un curatore. A dimostrazione di quanto afferma,

produce il certificato medico 10 novembre 2015 del lic. dipl. __________,

psicologo, che tuttavia non conferma la sua opinione: il professionista non

nega infatti il disagio di RE 1 e nemmeno la sua esigenza di un aiuto.

Nell’affermare che vi è stata un’evoluzione positiva della situazione, con “una

ricostruzione” del rapporto con il padre e la messa in atto di “misure

tempestive AI”, evidenzia il disagio che manifesta l’interessata di fronte alla

nomina di una curatrice che, poiché figura femminile, vedrebbe come una

sostituta della madre deceduta, mentre non ha ancora “metabolizzato la

separazione dalla figura materna”. Nelle sue conclusioni e proposte lo

psicologo si dice disposto ad accompagnarla nel percorso professionale che intende

intraprendere anche in virtù delle misure tempestive richieste

dall’assicurazione invalidità, ma non afferma che la curatela non sia

necessaria. In definitiva, malgrado quanto sostiene la reclamante – che

pretende addirittura che “se fosse stato richiesto un ulteriore accertamento al

dr. med __________ del servizio psicosociale di __________ molto probabilmente

non si sarebbe giunti a tanto” (all’istituzione di una curatela, ndr) – dagli

atti risulta che il provvedimento adottato è supportato da valutazioni di tipo

medico e dalla volontà, espressa almeno inizialmente, di RE 1. Non si può

invece dire lo stesso delle sue censure, che non possono quindi essere accolte.

5.

Visto quanto sopra, il

reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.