9.2015.197
Misure di protezione del minore, avviso di pericolo, legittimazione al reclamo, capacità processuale del minore, nomina di curatore di rappresentanza, conflitto di interessi tra il genitore rappresent
7 aprile 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.197
Lugano
7 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Emanuela Epiney-Colombo
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella procedura che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
nella quale è interessata
CO 2
per quanto riguarda misure di protezione in favore della minore PI 1
(2011)
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 19 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione tra CO 2 ed __________ è nata il 2011 PI 1, che il
padre aveva riconosciuto il 23 agosto 2011. CO 2, detentrice dell'autorità
parentale sulla minore, ha inviato il 27 ottobre 2011 all'allora competente
Commissione tutoria regionale __________ (in seguito CTR __________) il formulario
per l'inventario della sostanza della minore, indicando che quest'ultima non
aveva reddito né sostanza. __________, cittadino svizzero e __________
residente a __________, coniugato con la cittadina __________, è morto a __________
in un incidente l'2011, senza lasciare testamento. Sue eredi legali sono la
vedova e la figlia PI 1.
B. Con
istanza 5 dicembre 2011 __________, si è rivolta alla CTR __________ per
ottenere la nomina di un curatore alla successione di __________ ai sensi
dell'art. 393 cifra 3 CC, al fine di aprire una cassetta di sicurezza intestata
al defunto, dove si trovavano documenti indispensabili per perfezionare un'operazione
commerciale urgente. La CTR __________ ha nominato il 20 dicembre 2011 un
curatore amministrativo alla successione fu __________ ai sensi degli art. 393
cifra 3 e 418 CC, nella persona dell'avv. __________, al quale è stato dato
l'incarico di presenziare con gli eredi e/o i loro rappresentanti all'apertura
della cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, intestata a __________.
Con decisione 22 dicembre 2011 la CTR __________ ha completato la decisione di
nomina del curatore, definendo con precisione le modalità di apertura della
cassetta di sicurezza, segnatamente indicano di nomi delle persone che
sarebbero state presenti. Il curatore avv. __________ ha presentato il 30 marzo
2012 il proprio rapporto finale, corredato dal suo brevetto notarile n. __________
del 23 dicembre 2011. La CTR __________ ha revocato la curatela amministrativa
ad hoc con decisione 24 aprile 2012, ha dato scarico al curatore e ne ha approvato
la mercede.
C. Con
istanza di misure a protezione del minore di data 18 settembre 2015 lo studio
legale RE 1 ha chiesto all'Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito ARP __________) di istituire una misura di protezione ai sensi degli
art. 306 e 315 CC in favore della minore PI 1, per vigilare sull'esecuzione del
mandato, riferendosi alle procedure giudiziarie in corso tra RE 1 e la ex
cliente minore. L'istante ha esposto di aver svolto importanti prestazioni
legali in favore di PI 1 dal 24 novembre 2011 al 5 settembre 2013, su mandato
ricevuto dalla madre di questa, e di essere ora parte in diverse procedure
giudiziarie avviate dopo la revoca del mandato. Nel corso di tali procedure,
prosegue l'istante, il nuovo patrocinatore della minore ha evidenziato
l'esistenza di un conflitto di interessi tra madre e figlia, ciò che impone
l'adozione di misure di protezione in favore della minore per condurre la
procedura giudiziaria. Il 29 settembre 2015 l'avv. __________, patrocinatore di
PI 1 nella causa giudiziaria OR.2015.95 pendente dal 7 maggio 2015 presso la
Pretura di __________, ha comunicato all'ARP __________ di non ritenere
necessaria la nomina di un curatore di rappresentanza. RE 1 ha sollecitato una
decisione dell'ARP __________ il 7, 14 e 16 ottobre 2015. Il 19 ottobre 2015,
con risoluzione n. 880/2015, l'ARP __________, ha dichiarato irricevibile l'istanza
18 settembre 2015 e ha posto a carico dell'istante la tassa di giustizia di fr.
200.–. L'ARP __________ ha ritenuto che l'istante non era legittimata a
chiedere l'adozione di misure di protezione in favore della minore, non rientrando
nel novero delle persone indicate dall'art. 33 LPMA.
D. RE 1 è
insorta contro la predetta decisione con reclamo del 18 novembre 2015. Lo
studio legale rimprovera in sostanza all'ARP __________ di aver erroneamente
applicato il diritto, per non aver disposto misure di protezione della minore dopo
un circostanziato avviso ai sensi dell'art. 443 CC, dal quale risultava
l'esistenza di un conflitto di interessi tra madre e figlia per la conduzione
della causa giudiziaria avviata dalla minore il 7 maggio 2015 per ottenere il disconoscimento
del debito relativo alle prestazioni professionali dell'istante. Il 4 dicembre
2015 la reclamante ha prodotto spontaneamente alla Camera copia della risposta
alla domanda riconvenzionale nella causa OR.2015.95, mettendo a disposizione
tutti i documenti menzionati nell'allegato. L'ARP __________ ha comunicato il 2
febbraio 2016 di non presentare osservazioni al reclamo. L'avv__________, in
nome di PI 1, ha prodotto il 19 febbraio 2016 copia della replica con risposta
riconvenzionale. Il 1° marzo 2016 la reclamante ha prodotto copia
dell'ordinanza emanata il 15 febbraio 2016 dal Pretore del Distretto di __________,
nella citata vertenza.
E. La
giudice supplente, delegata all'istruzione, ha respinto il 22 marzo 2016 le richieste
di nuove prove del 4 dicembre 2015, 16 febbraio 2016 e 1° marzo 2016,
disponendo l'acquisizione agli atti dell'incarto dell'allora CTR __________,
aperto il 5 dicembre 2011 e chiuso il 24 aprile 2012.
Considerato
Considerandi
1.
Si
pone dapprima il quesito della legittimazione a presentare reclamo della RE 1. La decisione deve essere comunicata alle persone che partecipano al
procedimento di prima istanza (art. 450 cpv. 2 n. 1; REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque
in primo luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori,
e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate
parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich)
partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o
alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (SCHMID, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21;
STECK, BSK Erwachsenenschutz, ad 450
n. 29-30; STECK, CommFam Protection de
l’adulte, ad art. 450 n. 22).
La reclamante si è rivolta il 18 settembre 2015 all'ARP __________ per
ottenere la nomina di un curatore di rappresentanza alla minore nella causa di
disconoscimento di debito avviata da questa nei suoi confronti. La circostanza non è tuttavia determinante per il riconoscimento della
qualità di parte. La richiesta di provvedimenti in favore di una persona che
pare bisognosa d’aiuto non fonda necessariamente lo status di partecipante al
procedimento (cfr. ROSCH, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad 443
CC n. 2; STECK, Das neue Erwachsenenschutzrecht, ad 450 CC n. 10). La dottrina
riconosce una legittimità ricorsuale ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC
anche a chi ha, di fatto (tatsächlich), partecipato al procedimento di
prima istanza presso l’Autorità di protezione. Ora, l'ARP ha notificato allo
studio legale qui reclamante la decisione 19 ottobre 2015, ciò che è sufficiente
a legittimarlo al reclamo.
2.
Nella
sua decisione del 19 ottobre 2015 l'ARP __________ ha ritenuto irricevibile
l'istanza 18 settembre 2015 dello studio legale poiché esso non rientrava nel novero
delle persone elencate all'art. 33 LPMA e legittimate a chiedere interventi di
misure di protezione ai sensi degli art. 306 ss. e 315 CC.
3.
La
reclamante, dopo aver rievocato gli estremi della controversia che la oppone
alla minore per l'incasso delle prestazioni professionali, rimprovera all'ARP __________
di non aver considerato che la sua istanza 18 settembre 2015 era un avviso ai
sensi dell'art. 443 CC e che quindi non poteva dichiararla irricevibile in base
a una disposizione legale cantonale senza violare il diritto federale. A maggior
ragione quando l'avviso in questione conteneva circostanziate indicazioni
sull'esistenza di un conflitto di interessi tra madre e figlia nella conduzione
delle vertenze giudiziarie con la precedente patrocinatrice legale.
4.
Un
minore ha capacità di parte fin dalla nascita ma fino a che non abbia la capacità
processuale il suo rappresentante legale agisce in suo nome (art. 304 CC;
sentenza del Tribunale federale destinata a pubblicazione 5A_984/2014 del 3 dicembre
2015, consid. 3.2 e rif. citati). Il genitore detentore dell'autorità parentale
amministra i beni del figlio minore ai sensi dell'art. 318 cpv. 1 CC e in tale
ambito può condurre procedimenti giudiziari, anche in nome proprio
(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5a ed., 2014, N. 956 pag.
633, Basler Komm. ZGB-I, 5a ed., SCHWENZER/COTTIER, N. 10 ad art.
318; BREITSCHMID, Minderjährige Erben, in successivo 2/2013 pag. 91). Il potere
di amministrazione decade tuttavia ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 CC quando
esiste un conflitto di interessi tra il genitore rappresentante legale e il
figlio, nel quale caso l'autorità di protezione deve nominare un curatore al
minore giusta l'art. 306 cpv. 3 CC (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 939 pag. 624;
BREITSCHMID, op. cit., pag. 93). L'esistenza di un conflitto di interessi si
determina in modo astratto e non concreto (Basler Kommentar, ZGB-I,
SCHWENZER/COTTIER, N. 4 ad art. 306). Un possibile conflitto di interessi si
verifica per esempio quando genitore e figlio sono entrambi membri di una
comunione ereditaria ((Basler Kommentar, ZGB-I, SCHWENZER/COTTIER, N. 11 ad
art. 318; BREITSCHMID, op. cit., pag. 93).
5.
È
indiscusso che CO 2 ha sulla figlia PI 1 (2011) l'autorità parentale. La
curatela amministrativa decisa dall'allora CTR __________ in favore della
successione fu __________ è stata revocata non appena adempiuto il compito per
il quale si era resa necessaria, ossia l'apertura di una cassetta di sicurezza
intestata al defunto. Lo studio legale ha informato l'ARP __________,
competente all'epoca, di quanto intrapreso nell'interesse della cliente minore
nell'ambito della successione paterna il 9 agosto 2013 (doc. E ARP __________),
ma non risulta che l'ARP __________ abbia preso misure di protezione della
minore, in particolare che abbia nominato un curatore per la tutela dei suoi
interessi.
CO 2 ha
incaricato lo RE 1 reclamante
di tutelare gli interessi della figlia minore nella successione paterna dal 24
novembre 2011 e nella sua veste di rappresentante legale ha firmato il 15
maggio 2013 un contratto di mandato (doc. D ARP __________) tra PI 1 e lo studio
legale reclamante, concordando le modalità di retribuzione per l'attività
processuale ed extraprocessuale. La madre ha poi revocato il mandato l'11
settembre 2013. Dalla documentazione prodotta con l'istanza 18 settembre 2015
risulta che lo RE 1 qui
reclamante procede in via esecutiva nei confronti della minore per ottenere il
pagamento di fr. 365'640.95 per le sue prestazioni professionali fornite
nell'ambito della successione fu __________ (doc. B, F, G). CO 2 ha in seguito
conferito mandato all'avv. __________ di rappresentare in giudizio la figlia
nella vertenza con il precedente patrocinatore. Nella sentenza del 13 aprile 2015
inc. N. 14.2014.257 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello ha ritenuto valido il contratto di mandato sottoscritto il 15 maggio
2013.
dalla madre in rappresentanza della minore, in quanto non esisteva un
conflitto di interesse tra di loro. CO 2 non era infatti erede di __________,
morto senza lasciare testamento, e non era quindi in conflitto di interessi con
la figlia PI 1, erede legale del defunto, quando ha incaricato lo studio legale
qui reclamante di tutelare gli interessi della minore nella successione paterna
(doc. E, consid. 6.2).
6.
La
reclamante non sostiene di rientrare nel novero delle persone alle quali l'art.
33.
LPMA conferisce la legittimazione a chiedere misure di protezione in favore
del minore. Essa è lo studio legale che ha ricevuto mandato dalla madre della
minore per rappresentarla nell'ambito della successione paterna nel periodo dal
24.
novembre 2011 al 5 settembre 2013. Tanto bastava all'ARP __________ per
dichiarare irricevibile l'istanza di misure di protezione in favore della
minore del 18 settembre 2015. In questa sede la reclamante afferma che l'ARP __________
avrebbe comunque dovuto esaminare d'ufficio l'istanza alla stregua di un avviso
di situazione di pericolo ai sensi dell'art. 443 CC. L'osservazione è corretta,
ma non le giova. Chi segnala una situazione di pericolo all'autorità di
protezione, infatti, non ha la qualità di parte al procedimento e non ha
pertanto diritto di essere informato sull'apertura di una procedura e sulle
decisioni dell'autorità (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, Art. 443 N. 12-13,
Art. 450 N. 23).
7.
Con la
propria istanza 18 settembre 2015 la reclamante chiedeva di designare alla
minore un curatore di rappresentanza per la conduzione della causa di disconoscimento
del debito avviata il 7 maggio 2015 (inc. OR.2015.95 della Pretura del
Distretto di __________). A suo dire, infatti, la madre della minore aveva un
atteggiamento di astio nei confronti del precedente studio legale, ciò che
rallentava il raggiungimento di un'intesa, a pregiudizio anche della minore. In
quella causa PI 1, rappresentata da un avvocato incaricato il 2 giugno 2014
dalla propria rappresentante legale (doc. H ARP __________), ha sostenuto che
lo studio legale precedente aveva fornito prestazioni professionali anche alla
madre prima della revoca dello stesso, l'11 settembre 2013. Come rilevato dalla
CEF, la madre della minore ha invero ammesso di aver beneficiato di alcune
prestazioni dello studio legale, di entità trascurabile (4.25 ore a fronte
delle 1167.40 ore fatturate dallo studio legale). A prima vista non si vede
dunque dove risieda il conflitto di interesse tra madre e figlia nell'ambito
della causa OR.2015.95. La madre della minore, infatti, potrà rifondere alla
figlia, qualora fosse respinta la petizione, la modica parte di onorario a lei
relativa.
8.
Altra
è invece la situazione per quel che concerne il conflitto di interessi tra madre
e figlia nella successione di __________. Il defunto era un imprenditore con
interessi finanziari diversificati e proprietario economico di beni (appartamenti
di lusso, imbarcazioni, opere d'arte, automobili da collezione, ecc.) in parte detenuti
tramite veicoli societari in diversi Stati europei ed extraeuropei. __________ era
cittadino __________ e svizzero con residenza a __________, era ancora sposato
con una cittadina __________, ancorché in fase di divorzio, e aveva interessi
commerciali internazionali (__________, ecc.). CO 2 non è erede legale né testamentaria
del defunto e a prima vista non parrebbero esservi conflitti di interessi tra
madre e figlia, che invece è una delle eredi legali.
Tuttavia CO 2 è beneficiaria economica al 20% di un veicolo societario con sede
nel __________, la Fondazione __________, unitamente alla figlia PI 1,
beneficiaria al 30%, e ad altre persone (cfr. Doc. E, lettera 9 agosto 2013). CO
2.
pare inoltre aver beneficiato di liberalità in vita di __________. Tra le
eredi legali (figlia e vedova del defunto) era anche controversa l'appartenenza
della Fondazione __________ alla successione di __________. Non si può dunque
escludere un conflitto di interessi, anche solo astratto (cfr. consid. 4), tra
le beneficiarie della Fondazione __________ CO 2 ed PI 1, e tra l'erede legale
e legittimaria e la madre che ha avuto donazioni dal defunto. Tanto basta per
esaminare se non sia necessario adottare misure di protezione della minore
(curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 306 cpv. 3 CC per la successione
paterna) e/o del suo patrimonio (ai sensi dell'art. 324 CC).
9.
A
prescindere dall'esito del reclamo, l'ARP __________ dovrà quindi esaminare in
modo approfondito la questione e decidere al riguardo. È necessario in particolare
aggiornare l'inventario dei beni della minore, chiarire se essa non incorra
rischi di natura fiscale, vista la complessità internazionale della successione
paterna nella quale figurano numerosi veicoli societari esteri, e appurare che
quanto sinora già ricevuto sia stato dichiarato alle competenti autorità
fiscali. La reclamante non sarà evidentemente parte in tale procedimento e l'ARP
__________ non le dovrà pertanto comunicare informazioni né consentirle
l'accesso agli atti e tantomeno notificarle le decisioni che emanerà, salvo che
la riguardino direttamente (cfr. consid. 6).
10.
In
conclusione, quindi, il reclamo deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza e sono quindi poste a carico della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. ll
reclamo 18 novembre 2015 è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono posti a
carico della reclamante RE 1. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
La giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.