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Decisione

9.2015.206

La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, cambiamento delle circostanze, il collocamento provvisorio in istituto e la sospensione delle relazioni personali padre-figlio

22 aprile 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione

tra PI 2 e PI 4 è nato il figlio PI 1 (2015).

B. La madre PI 2,

domiciliata a __________, è nata il 1998 ed è oggi ancora minorenne.

C. In data 12 febbraio

2004 era stata istituita una curatela educativa a favore di PI 2 e quale

curatrice era stata nominata la signora CURA 2, tutt’oggi in carica.

D. Essendo stata la

madre minorenne al momento della nascita di PI 1 – nato a __________ e

dimorante assieme ai genitori presso la casa della nonna paterna, la signora __________

nel Comune di __________ – con decisione 30 luglio/4 agosto 2015 la Kindes- und

Erwachsenenschutzbehörde __________ (in seguito KESB) ha istituito in favore di

PI 1 una tutela ai sensi dell’art. 327a CC.

Quale tutrice di PI 1

è stata nominata la signora RE 1.

E. In data 5 ottobre

2015 il padre PI 4 ha riconosciuto PI 1 dinnanzi al Zivilstandsamt di __________.

F. In occasione

dell’incontro tenutosi il 4 novembre 2015 presso l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) sono state sentite la

curatrice educativa di RE 1, signora CURA 2, e la madre di RE 1, signora PI 1.

Quest’ultima ha riferito della situazione abitativa di sua figlia e suo nipote,

dichiarandosi molto preoccupata per il bene dei minori.

Di conseguenza, in data 17

novembre 2015, l’Autorità di protezione ha sentito anche RE 1, la quale ha

insistito nel voler andare ad abitare con il suo compagno PI 4 nell’appartamento

che lui avrebbe trovato a __________.

G. Con decisione

cautelare 20 novembre 2015 (risoluzione n.162/20.11.2015) l’Autorità di

protezione ha provvisoriamente privato la signora PI 1 della custodia parentale

sulla figlia RE 1, collocando quest’ultima presso la Casa __________.

Il reclamo 27 novembre

2015 di PI 2 avverso la predetta decisione è stato respinto da questa Camera

con sentenza 11 aprile 2016 (cfr. inc. CDP n. 9.2015.205).

H. Con ulteriore

decisione cautelare del 20 novembre 2015 (risoluzione n. 163) l’Autorità di

protezione ha provvisoriamente privato PI 2 della custodia parentale su PI 1,

collocando quest’ultimo, assieme alla madre PI 2, presso la Casa __________,

conferendo mandato al Servizio medico-psicologico, __________, per una

valutazione sulle capacità genitoriali della madre e sospendendo provvisoriamente

i diritti di visita padre-figlio.

Le predette misure

sono state adottate con effetto immediato.

I. Contro quest’ultima

decisione è insorta la tutrice di PI 1, RE 1, con reclamo 30 novembre/9 dicembre

2015, chiedendo di annullare la decisione impugnata e di concedere le relazioni

personali tra padre-figlio, rilevando che il bene di PI 1 non sarebbe

minacciato. La reclamante contesta inoltre la competenza dell’Autorità di

protezione __________ ad adottare misure di protezione a favore di PI 1, il quale

sottostarebbe alle competenze della KESB di __________.

L. Su istanza 24

novembre 2015 della tutrice RE 1, con scritto 26 novembre 2015 la KESB di __________

ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ di assumere il

procedimento inerente la tutela del piccolo PI 1, poiché il legame del minore

con il distretto di __________ sarebbe venuto a mancare: PI 1 non dimora più

presso la nonna paterna __________ e inoltre l’Autorità di protezione di __________

dispone già della misura di protezione a favore della madre PI 2.

M. Nel frattempo, con

decisione cautelare 11 dicembre 2015, l’Autorità di protezione ha concesso e regolamentato

le relazioni personali padre-figlio durante il collocamento di quest’ultimo

presso Casa __________. Sul gravame 18 dicembre 2015 presentato dai genitori

del piccolo PI 2, contro quest’ultima decisione (cfr. inc. CDP n. 9.2015.218),

questa Camera si pronuncerà in sede separata.

N. Con scritto 22

dicembre 2015 PI 2 ha comunicato di non avere osservazioni in relazione al

reclamo di RE 1, aggiungendo che PI 4 avrebbe nel frattempo locato un

appartamento a __________ dove PI 2 sarebbe intenzionata a trasferirsi assieme

al piccolo PI 1.

O. Con osservazioni 18

dicembre 2015 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata, sottolineando l’urgenza del suo intervento a protezione di PI 1,

poiché la tutrice di PI 1 sarebbe rimasta inattiva.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità giudiziaria di

reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello [art. 2

cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella composizione a giudice unico,

i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia

di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non

già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria,

alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme

concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato

n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via

ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC;

v. art. 450f CC).

2.

La reclamante

contesta la competenza dell’Autorità regionale di protezione __________ e

chiede l’annullamento sia della privazione della custodia parentale di PI 2 su PI

1.

(dispositivo n. 1) sia del collocamento di PI 1 (dispositivo n. 2); postula

inoltre che vengano ripristinate le relazioni personali padre-figlio (dispositivo

n. 11).

2.1

Competenza dell’Autorità

regionale di protezione __________

In concreto si tratta di

provvedimenti cautelari, essendo le misure di protezione (la privazione della

custodia parentale di PI 2 sul figlio PI 1, il collocamento di PI 1 e la

sospensione dei diritti di visita padre-figlio) state decretate provvisoriamente.

Giusta l’art. 445 CC

applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC

l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari

per la durata del procedimento.

I presupposti per l’emanazione

di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento

principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la

sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria

e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,

ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,

consid. 5.2).

L’art. 315 CC definisce la

competenza per quanto attiene alle misure di protezione a favore dei minorenni:

di regola, le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità

di protezione dei minori del domicilio del figlio (cpv. 1 CC), ma se vi è

pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del

figlio (cpv. 2 CC). L’autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la

protezione del figlio ne informa l’autorità del domicilio (cpv. 3).

Il termine “luogo di

dimora” non deve essere interpretato in senso stretto, bensì, in caso di grande

urgenza, già il luogo del semplice soggiorno (per es. il luogo di vacanza)

fonda la competenza dell’autorità di protezione (BSK Zivilgesetzbuch I, 4.

edizione, Breitschmid, ad art. 315

CC n. 20).

Qualora sussista una

competenza cumulativa, è l’autorità di protezione meglio connessa con le

circostanze del caso che gode la precedenza (BSK Zivilgesetzbuch I, 4.

edizione, Breitschmid, ad art. 315

CC n. 20).

In concreto, l’Autorità

regionale di protezione __________ è intervenuta in favore di PI 1 sebbene

fosse già pendente una misura di protezione, ovvero una tutela ai sensi

dell’art. 327a CC, presso la KESB di __________.

Alla luce della precaria

situazione personale in cui si è trovato PI 1 al momento dell’emanazione della

decisione impugnata – essendo egli figlio di PI 2, ossia di una madre minorenne

senza una dimora fissa – è indubbiamente giustificato che l’Autorità di protezione

abbia adottato delle misure cautelari per l’urgente salvaguardia del minore, ancora

in tenera età.

Allorquando l’Autorità di

protezione è venuta a conoscenza della situazione abitativa inadeguata in cui

versava PI 2 assieme al piccolo PI 1, così come al momento dell’emanazione

della decisione impugnata, il luogo di dimora attuale dei minori era presso

l’abitazione della nonna materna di PI 1, signora PI 3, nel Comune di __________

(cfr. verbale di audizione 17 novembre 2015 di PI 2). Tenuto conto della palese

urgenza con la quale l’Autorità di protezione è stata chiamata ad intervenire

per proteggere i minori, soprattutto PI 1, senza dimora fissa, sussisteva una

competenza cumulativa ai sensi dell’art. 315 cpv. 2 CC. L’Autorità regionale di

protezione __________ dunque era senz’altro competente per adottare delle misure

di protezione a favore di PI 1.

Di conseguenza, la censura

della reclamante secondo cui l’Autorità di protezione non sarebbe stata

competente per emettere provvedimenti cautelari a favore di PI 1 è destinata

all’insuccesso e deve essere respinta.

Ad ogni modo spetterà

all’Autorità di protezione confermare i provvedimenti cautelari mediante una

decisione di merito non appena sarà conclusa la relativa istruttoria.

Occorre infine

sottolineare che la reclamante ha comunque richiesto il trasferimento della

misura dalla KESB __________ all’Autorità regionale di protezione __________, con

domanda formalizzata in data 24 novembre 2015 ed appoggiata da parte della KESB

stessa con scritto del 26 novembre 2015. Per questa ragione è di difficile

comprensione il motivo per il quale la signora RE 1 abbia poi eccepito la competenza

dell’Autorità di protezione in sede di reclamo.

2.2

Privazione del diritto

di determinare il luogo di dimora di PI 2 su PI 1

Occorre innanzitutto

precisare che la nozione “custodia parentale” è stata sostituita dal termine,

più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit

de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts;

cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1291 pag. 847). Per quanto attiene alla privazione della

“custodia parentale” decretata dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata,

di seguito si userà il termine corretto del “diritto di determinare il luogo di

dimora”.

L’art. 296 cpv. 2 CC

stabilisce che i genitori minorenni non hanno autorità parentale (Meier/Stetler, Droit de filation, 5a

ed, n. 452 pag. 301 e n. 540 pag. 366).

Il diritto di determinare

il luogo di dimora è un elemento integrante dell’autorità parentale (art. 301a

cpv. 1 CC) ed è indivisibile da quest’ultima: difatti, è escluso che si

mantenga il diritto di determinare il luogo di dimora quando non sussiste

l’autorità parentale (DTF 128 III 9, consid. 4b; principio confermato nella

revisione legislativa del 2013: cfr. Meier/Stetler,

op. cit., n. 465 pag. 301).

In questo senso, non disponendo

PI 2 dell’autorità parentale su PI 1 in quanto ancora minorenne, essa non

dispone nemmeno del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e pertanto

non può esserne privata, ciò a cui ha invece erroneamente provveduto l’Autorità

di protezione mediante la decisione impugnata.

Ne consegue che la

privazione provvisoria della custodia parentale risolta al dispositivo n. 1

della decisione impugnata è nulla.

2.3

Collocamento di PI 1

presso Casa __________

L'art. 310 cpv. 1 CC

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Il diritto

di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità

relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore

del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid.

4a; BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier,

ad art. 310 CC n. 1). Come già detto, dall’entrata in

vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine,

più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, op. cit., n. 1291 pag.

847).

Nell'accezione di “pericolo”

rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico,

intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad

art. 310 CC n. 3; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit., n. 1298 pag.

850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1): le

cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa

del minore, dei genitori o dell’entourage familiare) (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc.

5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002,

consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011, consid.

4.2

).

La

misura di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora consiste dunque

nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le

modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne

presso terzi o in un istituto (Meier/Stettler,

op. cit., n. 1291-1292 pag. 847).

Tale

collocamento deve essere “conveniente”: esso deve dunque

corrispondente all’età, alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss

des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza

CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).

Qualora

il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai

bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione

in applicazione dell’art. 313 CC, secondo cui la modifica delle circostanze

comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione (BSK

ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC

n. 9; CR CC I, Meier, ad art. 310

n. 22).

Conformemente al principio

di sussidiarietà sancito nell’art. 21 della Legge per le famiglie, il minorenne

può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a

garantire il suo sviluppo e benessere.

Mancando a PI 2 il diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 (per le ragioni

esposte al punto 2.2. sopra), l’Autorità di protezione – intervenuta

d’urgenza sulla base dell’art. 315 cpv. 2 CC – ha dovuto, come prescritto

dell’art. 310 cpv. 1 CC, provvedere al ricovero conveniente del minore.

Al momento dell’emanazione

della decisione impugnata, PI 1, assieme ai suoi genitori, non aveva alcuna

dimora fissa ed era soggetto a continui spostamenti provvisori: infatti,

dapprima ha vissuto presso la casa della nonna paterna, la signora __________,

nel Comune di __________, poi è stato trasferito in un primo momento su un alpe

nel Canton __________, poi presso degli amici dei genitori a __________, poi

per un periodo in un hotel a __________, poi presso la casa della nonna materna

a __________, per poi essere trasferito assieme ai genitori a __________ dove

quest’ultimi si sarebbero messi alla ricerca di un appartamento.

In occasione

dell’audizione della signora PI 1 in data 4 novembre 2015, quest’ultima si è

detta seriamente preoccupata per il bene di RE 1, e di conseguenza anche di PI

1, in quanto avrebbe osservato nel padre di PI 1, PI 4, un atteggiamento poco

consono in presenza del bambino (comportamento “aggressivo” e “violento”

con l’uso di sostanze stupefacenti).

Durante la sua audizione

presso l’Autorità di protezione in data 17 novembre 2015, RE 1 si è dimostrata

alquanto confusa nelle sue intenzioni abitative, esprimendo, da un lato,

l’intenzione di volersi trasferire nuovamente in __________ – anche per

regolarizzare la sua posizione e percepire gli assegni per PI 2 in quanto

ancora domiciliata a __________ – e, dall’altro lato, di volersi spostare con PI

4.

a __________, dove quest’ultimo starebbe cercando un appartamento. Infine, RE

1.

ha persino dichiarato di non sentirsi in grado di prendere una posizione.

Comunque sia, la sola “ricerca”

di un appartamento a __________ – che ospiterebbe anche PI 2 e il figlio PI 1 –

da parte del compagno PI 4 non è certo un elemento sufficiente a comprovare una

dimora conveniente per il minore. Per altro, non è tutt’ora accertato che una

tale sistemazione corrisponda al bene di Pi 1 ancora in tenera età. Questa

verifica potrà sempre essere fatta nell’ambito dell’istruttoria ancora in

corso.

Viste le circostanze sopra

descritte – indipendentemente dalle capacità genitoriali di PI 2, sulle quali

si deve ancora pronunciare il Servizio medico-psicologico al quale è stato

conferito un relativo mandato – è palese che RE 1si è trovato in una situazione

del tutto inadeguata per la sua età e decisamente pericolosa per il suo bene e

il suo corretto sviluppo. L’Autorità di protezione non poteva pertanto

prescindere dall’intervenire e collocare convenientemente il minore.

Va evidenziato che il

collocamento ordinato dall’Autorità di protezione ha chiaramente dato priorità

assoluta al bene di PI 1, prevedendo il suo collocamento assieme alla madre PI

2.

Difatti, è fondamentale che madre e figlio non vengano separati. Proprio a

questo scopo la struttura della Casa __________, risulta un collocamento, oltre

che “conveniente”, come prescritto dalla legge, anche perfettamente idoneo e

adeguato a garantire la necessaria continuità e stabilità al piccolo PI 1 (e a

sua madre).

Di conseguenza, almeno

fino alla conclusione dell’istruttoria in corso e all’accertamento che una

convivenza indipendente assieme ai genitori fuori Cantone sia effettivamente

nell’interesse di PI 1, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione abbia

provveduto alla sua sistemazione abitativa protetta.

Alla luce di

quanto precede le censure della reclamante secondo le quali il bene di PI 1 non

sarebbe mai stato minacciato sono destinate all’insuccesso e devono essere

respinte.

2.4

Sospensione delle

relazioni personali padre-figlio

Le censure relative alla

sospensione delle relazioni personali tra PI 1 e suo padre PI 4 sono nel

frattempo divenute prive d’oggetto, in quanto superate dagli eventi nella

misura in cui, l’Autorità di protezione, con decisione cautelare 11 dicembre

2015, ha concesso un diritto di visita sorvegliato presso il Punto d’Incontro

c/o Casa __________.

Contro quest’ultima

decisione sono insorti i genitori di PI 1 con reclamo 18 dicembre 2015, gravame

sul quale questo giudice si esprimerà in sede separata, poiché la relativa

procedura è ancora pendente davanti alla scrivente Camera (cfr. inc. CDP n.

9.2015

).

3.

Visto quanto sopra, va

accertata la nullità del dispositivo n. 1 della decisione impugnata. Per il

resto, il reclamo nella misura in cui non è diventato privo d’oggetto risulta

infondato e va respinto.

4.

Tasse e spese di giustizia

seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. È

accertata la nullità del dispositivo n. 1 della decisione del 20 novembre 2015

(ris. n. 163) dell’Autorità regionale di protezione __________.

Per

il resto, il reclamo nella misura in cui non è diventato privo d’oggetto è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.