9.2015.21
Assunzione mercede e spese curatrice educativa
15 dicembre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.21
Lugano
15 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n.7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la mercede e le spese della curatrice del figlio PI 1;
giudicando
sul reclamo del 2 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
l’8 settembre 2014/23 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (1995) è figlio
di RE 1 e CO 2. Tramite decisione 29 giugno 2009 il Pretore __________ ha
affidato in via supercautelare il figlio al padre, ordinando la nomina di un
curatore educativo ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, con i compiti di vigilare
sull’evoluzione della situazione, in particolare sulla condizione del figlio e
sui rapporti genitori-figlio, fornire consiglio e disciplinare gli aspetti
pratici dell’esercizio del diritto di visita, segnalando eventuali problemi
alla Pretura. Ha quindi incaricato l’allora Commissione tutoria regionale di __________
di disporre la formale nomina del curatore. Con decisione 13 luglio 2009
quest’ultima autorità ha quindi provveduto a nominare __________, sostituito in
seguito, tramite decisione 29 luglio 2011, da CURA 1.
B. La curatela è stata
chiusa con decisione 9 dicembre 2013/10 gennaio 2014, avendo il minore
raggiunto la maggior età. Nella suddetta decisione, l’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha precisato che alla
curatrice sarebbe stato dato scarico al momento dell’approvazione dei rapporti
morali e della mercede, così come che il relativo importo sarebbe stato posto a
carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.
C. Con decisione 8
settembre/23 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha approvato i rapporti
morali della curatrice per gli anni 2011, 2012 e 2013, riconoscendole una
mercede di fr. 2'697.50 posta a carico dei due genitori con responsabilità solidale
di entrambi. Ha quindi indicato che il Comune di __________ “anticiperà la
mercede ad CURA 1, ed emetterà una fattura a carico dei signori CO 2 e RE 1 per
il recupero della stessa, con facoltà di incasso verso l’uno o l’altro genitore”.
D. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 contestando di dover rispondere in via solidale con CO
2. Egli sostiene di essere disposto a farsi carico solo di un mezzo delle spese
relative al figlio e non di quelle che riguardano il tempo e le spese che la
curatrice ha dedicato alla madre o per “incombenze di perita non chieste”.
E. Con osservazioni 23
febbraio 2015, la curatrice ha confermato tutte le prestazioni effettuate e la
relativa nota d’onorario. Essa ha precisato la portata del suo mandato e le sue
competenze.
F. L’Autorità di
protezione ha presentato le proprie osservazioni il 25 febbraio 2015, chiedendo
di respingere il reclamo poiché gli interventi della curatrice “tendevano al
bene del bambino quand’anche il suo lavoro diretto era con la madre; della salute
del bambino ne ha tratto benefiico anche il di lui padre”.
G. Il 17 marzo 2015 RE 1
ha presentato la propria replica, sostenendo che dopo aver letto la
documentazione della curatrice ha scoperto che essa avrebbe, all’insaputa del
figlio, aderito alle richieste della madre per incontri a sorpresa con il
figlio. Egli ha quindi ribadito di voler saldare le note professionali dei professionisti
coinvolti “solo per il tempo in cui si sono prodigati per il bene di PI 1”
e non per prestazioni effettuate a favore della madre.
H. Con scritto 27 marzo
2015 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare una
duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.
450.
CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della
Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 2 febbraio e ricevuto dallo scrivente
Tribunale il 3 febbraio 2015 contro una decisione presa l’8 settembre 2014 ma
intimata il 23 dicembre 2014, il reclamo è tempestivo.
2.
Ai
sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura
di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata
o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di
mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui
non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé
medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).
Per il cpv. 2 del
medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo
sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità di
protezione.
Conformemente all’art.
276.
cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo
di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art.
276–293 CC; Meier/Stettler, Le droit de filiation, 5ª ed.,
pag. 704 n. 2461). Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento
dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e le misure prese a
loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare misure a protezione dei
figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese della misura, per
esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte del mantenimento
dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono provvedere i
genitori (DTF 116 II 399 pag. 401); spese che questi ultimi devono assumersi in
misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK
ZGB I, 5ª ed. 2014, Breitschmid,
ad art 276 n. 8). Anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui
la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto
ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in
ragione di metà ciascuno (Bally in
RDT 1998 pag. 10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I, Schwenzer, ad art. 273 CC N. 28; sentenza
CDP del 14 novembre 2013, inc. 9.2013.13, cons. 6.2).
Se l'interessato o chi
è tenuto al suo sostentamento non dispone dei mezzi sufficienti per la
retribuzione del curatore, l'obbligo retributivo passa a carico dell'ente
pubblico, ossia del Comune di domicilio di quest'ultimo, con diritto di
regresso (art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA e 3 cpv. 3 ROPMA; sentenza TF del 9 aprile
2015, inc.5A_422/2014 consid. 8.1).
3.
Nel caso
in esame, il reclamante chiede che la decisione contestata sia modificata,
ricalcolando l’indennità per il tempo e il rimborso delle spese della curatrice.
Egli pretende in particolare che a suo carico sia posto un mezzo della mercede
(e non, quindi, con responsabilità solidale), limitatamente alla mercede per le
prestazioni per gli incontri con il figlio, non invece per quelle che egli reputa
siano andate a beneficio della madre. Non specifica tuttavia quali sarebbero
queste prestazioni. Il reclamante precisa inoltre che la madre “dal 2009 non
ha mai contribuito finanziariamente alla crescita del figlio, ha creato solo
costi inutili per il suo atteggiamento, ha avuto ampio ascolto da parte della
Pretura e della curatrice ed ora, vive all’estero”.
4.
Per
quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la responsabilità solidale dei due genitori
stabilita dall’Autorità di protezione per il pagamento della mercede e delle
spese della curatrice, occorre evidenziare che sebbene l’obbligo di mantenimento
sia di principio assunto solidalmente a norma dell’art. 143 cpv. 2 CO, le prestazioni
individuali di mantenimento devono essere imputate separatamente a ciascuno dei
genitori (CR CC I, Piotet, art.
276.
CC n. 17). A ciò si aggiunge che, comunque, RE 1 e CO 2 sono divorziati dal
2005.
Addirittura RE 1 è già risposato dal 2008. Al proposito, si precisa che pure
in ambito fiscale la responsabilità solidale dei coniugi decade dal momento
della separazione di fatto anche per gli importi di imposta ancora dovuta (cfr.
sentenza CDT del 23.02.2012, inc. 80.2011.81). La responsabilità solidale di
entrambi i genitori, stabilita dall’Autorità di protezione, per altro neppure
prevista da una specifica norma del diritto civile (CR CO I, Romy, art. 143 CO ni 9-10) va di
conseguenza esclusa.
Su questo aspetto il
reclamo merita pertanto accoglimento e la nota d’onorario e spese della
curatrice va posta a carico dei genitori di PI 1 in ragione di metà ciascuno,
come peraltro stabilito dalla medesima Autorità nella decisione 10 gennaio 2014
con la quale è stata revocata la misura (cfr. dispositivo 4).
5.
Il
reclamante chiede pure di ricalcolare l’importo da lui dovuto, in quanto, a suo
dire, la curatrice avrebbe svolto prestazioni a beneficio della madre, che le
andrebbero quindi conteggiate separatamente. Egli si dice disposto a saldare
esclusivamente la metà di quanto eseguito per il figlio, senza fornire,
tuttavia, alcuna precisazione in merito a quanto la curatrice avrebbe svolto nell’interesse
esclusivo della madre.
Da
un esame della nota d’onorario - che comprende prestazioni dal 8 settembre 2011
al 2 agosto 2013 - appare a questo giudice che non sono palesemente dati i
presupposti per scostarsi dal principio secondo cui i costi vanno accollati in
modo paritario a entrambi i genitori, trattandosi di spese a beneficio della
tutela del figlio, per le quali entrambi i genitori sono responsabili. Anche
nel caso (non dimostrato) in cui la curatrice abbia speso maggior tempo con la
madre rispetto a quanto trascorso con il padre, ciò non appare essere andato a
esclusivo beneficio di nessuno dei due genitori, ma - come sostenuto pure dalla
curatrice nelle sue osservazioni - era volto al benessere di PI 1 e a un
adeguato adempimento del mandato. Al proposito è utile rammentare che CURA 1 aveva
“il compito di vigilare sull’evoluzione della situazione in particolare
sulla condizione del figlio e sui rapporti genitori-figlio”, fornendo “consiglio”
e disciplinando “gli aspetti pratici dell’esercizio del diritto di visita,
segnalando eventuali problemi alla Pretura”. Il ruolo della curatrice (educatrice
professionale, psicomotricista e consulente pedagogica) era quindi volto
principalmente ad aiutare il minore a superare il suo malessere, consigliando
in tal senso anche i genitori. Con questi ultimi la curatrice ha pertanto necessitato
di intrattenere adeguati contatti. Se emerge che essa abbia avuto un maggior numero
d’incontri con la madre, appare essere a causa della difficoltà nel
riavvicinarla al figlio, che rifiutava con lei ogni rapporto. Il mandato della
curatrice si è concluso con la maggior età di PI 1, senza che la madre abbia potuto
riavvicinarsi a lui. La relativa nota d’onorario e spese appare di conseguenza consona
al lavoro svolto dalla curatrice nell’interesse del minore.
6.
Visto quanto
precede, il reclamo è parzialmente accolto. Viste le circostanze si rinuncia
all’addebito di tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione 8
settembre 2014/23 dicembre 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________
è riformato come segue:
“Ad CURA 1 è riconosciuta un’indennità mercede e
spese di complessivi fr. 2'697.50 che è posta a carico dei due genitori in
ragione di metà ciascuno”.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.