Lexipedia

Decisione

9.2015.21

Assunzione mercede e spese curatrice educativa

15 dicembre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (1995) è figlio

di RE 1 e CO 2. Tramite decisione 29 giugno 2009 il Pretore __________ ha

affidato in via supercautelare il figlio al padre, ordinando la nomina di un

curatore educativo ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, con i compiti di vigilare

sull’evoluzione della situazione, in particolare sulla condizione del figlio e

sui rapporti genitori-figlio, fornire consiglio e disciplinare gli aspetti

pratici dell’esercizio del diritto di visita, segnalando eventuali problemi

alla Pretura. Ha quindi incaricato l’allora Commissione tutoria regionale di __________

di disporre la formale nomina del curatore. Con decisione 13 luglio 2009

quest’ultima autorità ha quindi provveduto a nominare __________, sostituito in

seguito, tramite decisione 29 luglio 2011, da CURA 1.

B. La curatela è stata

chiusa con decisione 9 dicembre 2013/10 gennaio 2014, avendo il minore

raggiunto la maggior età. Nella suddetta decisione, l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha precisato che alla

curatrice sarebbe stato dato scarico al momento dell’approvazione dei rapporti

morali e della mercede, così come che il relativo importo sarebbe stato posto a

carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.

C. Con decisione 8

settembre/23 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha approvato i rapporti

morali della curatrice per gli anni 2011, 2012 e 2013, riconoscendole una

mercede di fr. 2'697.50 posta a carico dei due genitori con responsabilità solidale

di entrambi. Ha quindi indicato che il Comune di __________ “anticiperà la

mercede ad CURA 1, ed emetterà una fattura a carico dei signori CO 2 e RE 1 per

il recupero della stessa, con facoltà di incasso verso l’uno o l’altro genitore”.

D. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 contestando di dover rispondere in via solidale con CO

2. Egli sostiene di essere disposto a farsi carico solo di un mezzo delle spese

relative al figlio e non di quelle che riguardano il tempo e le spese che la

curatrice ha dedicato alla madre o per “incombenze di perita non chieste”.

E. Con osservazioni 23

febbraio 2015, la curatrice ha confermato tutte le prestazioni effettuate e la

relativa nota d’onorario. Essa ha precisato la portata del suo mandato e le sue

competenze.

F. L’Autorità di

protezione ha presentato le proprie osservazioni il 25 febbraio 2015, chiedendo

di respingere il reclamo poiché gli interventi della curatrice “tendevano al

bene del bambino quand’anche il suo lavoro diretto era con la madre; della salute

del bambino ne ha tratto benefiico anche il di lui padre”.

G. Il 17 marzo 2015 RE 1

ha presentato la propria replica, sostenendo che dopo aver letto la

documentazione della curatrice ha scoperto che essa avrebbe, all’insaputa del

figlio, aderito alle richieste della madre per incontri a sorpresa con il

figlio. Egli ha quindi ribadito di voler saldare le note professionali dei professionisti

coinvolti “solo per il tempo in cui si sono prodigati per il bene di PI 1”

e non per prestazioni effettuate a favore della madre.

H. Con scritto 27 marzo

2015 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare una

duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.

450.

CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della

Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 2 febbraio e ricevuto dallo scrivente

Tribunale il 3 febbraio 2015 contro una decisione presa l’8 settembre 2014 ma

intimata il 23 dicembre 2014, il reclamo è tempestivo.

2.

Ai

sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura

di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata

o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di

mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui

non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé

medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).

Per il cpv. 2 del

medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo

sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità di

protezione.

Conformemente all’art.

276.

cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo

di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art.

276–293 CC; Meier/Stettler, Le droit de filiation, 5ª ed.,

pag. 704 n. 2461). Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento

dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e le misure prese a

loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare misure a protezione dei

figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese della misura, per

esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte del mantenimento

dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono provvedere i

genitori (DTF 116 II 399 pag. 401); spese che questi ultimi devono assumersi in

misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK

ZGB I, 5ª ed. 2014, Breitschmid,

ad art 276 n. 8). Anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui

la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto

ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in

ragione di metà ciascuno (Bally in

RDT 1998 pag. 10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I, Schwenzer, ad art. 273 CC N. 28; sentenza

CDP del 14 novembre 2013, inc. 9.2013.13, cons. 6.2).

Se l'interessato o chi

è tenuto al suo sostentamento non dispone dei mezzi sufficienti per la

retribuzione del curatore, l'obbligo retributivo passa a carico dell'ente

pubblico, ossia del Comune di domicilio di quest'ultimo, con diritto di

regresso (art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA e 3 cpv. 3 ROPMA; sentenza TF del 9 aprile

2015, inc.5A_422/2014 consid. 8.1).

3.

Nel caso

in esame, il reclamante chiede che la decisione contestata sia modificata,

ricalcolando l’indennità per il tempo e il rimborso delle spese della curatrice.

Egli pretende in particolare che a suo carico sia posto un mezzo della mercede

(e non, quindi, con responsabilità solidale), limitatamente alla mercede per le

prestazioni per gli incontri con il figlio, non invece per quelle che egli reputa

siano andate a beneficio della madre. Non specifica tuttavia quali sarebbero

queste prestazioni. Il reclamante precisa inoltre che la madre “dal 2009 non

ha mai contribuito finanziariamente alla crescita del figlio, ha creato solo

costi inutili per il suo atteggiamento, ha avuto ampio ascolto da parte della

Pretura e della curatrice ed ora, vive all’estero”.

4.

Per

quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la responsabilità solidale dei due genitori

stabilita dall’Autorità di protezione per il pagamento della mercede e delle

spese della curatrice, occorre evidenziare che sebbene l’obbligo di mantenimento

sia di principio assunto solidalmente a norma dell’art. 143 cpv. 2 CO, le prestazioni

individuali di mantenimento devono essere imputate separatamente a ciascuno dei

genitori (CR CC I, Piotet, art.

276.

CC n. 17). A ciò si aggiunge che, comunque, RE 1 e CO 2 sono divorziati dal

2005.

Addirittura RE 1 è già risposato dal 2008. Al proposito, si precisa che pure

in ambito fiscale la responsabilità solidale dei coniugi decade dal momento

della separazione di fatto anche per gli importi di imposta ancora dovuta (cfr.

sentenza CDT del 23.02.2012, inc. 80.2011.81). La responsabilità solidale di

entrambi i genitori, stabilita dall’Autorità di protezione, per altro neppure

prevista da una specifica norma del diritto civile (CR CO I, Romy, art. 143 CO ni 9-10) va di

conseguenza esclusa.

Su questo aspetto il

reclamo merita pertanto accoglimento e la nota d’onorario e spese della

curatrice va posta a carico dei genitori di PI 1 in ragione di metà ciascuno,

come peraltro stabilito dalla medesima Autorità nella decisione 10 gennaio 2014

con la quale è stata revocata la misura (cfr. dispositivo 4).

5.

Il

reclamante chiede pure di ricalcolare l’importo da lui dovuto, in quanto, a suo

dire, la curatrice avrebbe svolto prestazioni a beneficio della madre, che le

andrebbero quindi conteggiate separatamente. Egli si dice disposto a saldare

esclusivamente la metà di quanto eseguito per il figlio, senza fornire,

tuttavia, alcuna precisazione in merito a quanto la curatrice avrebbe svolto nell’interesse

esclusivo della madre.

Da

un esame della nota d’onorario - che comprende prestazioni dal 8 settembre 2011

al 2 agosto 2013 - appare a questo giudice che non sono palesemente dati i

presupposti per scostarsi dal principio secondo cui i costi vanno accollati in

modo paritario a entrambi i genitori, trattandosi di spese a beneficio della

tutela del figlio, per le quali entrambi i genitori sono responsabili. Anche

nel caso (non dimostrato) in cui la curatrice abbia speso maggior tempo con la

madre rispetto a quanto trascorso con il padre, ciò non appare essere andato a

esclusivo beneficio di nessuno dei due genitori, ma - come sostenuto pure dalla

curatrice nelle sue osservazioni - era volto al benessere di PI 1 e a un

adeguato adempimento del mandato. Al proposito è utile rammentare che CURA 1 aveva

“il compito di vigilare sull’evoluzione della situazione in particolare

sulla condizione del figlio e sui rapporti genitori-figlio”, fornendo “consiglio”

e disciplinando “gli aspetti pratici dell’esercizio del diritto di visita,

segnalando eventuali problemi alla Pretura”. Il ruolo della curatrice (educatrice

professionale, psicomotricista e consulente pedagogica) era quindi volto

principalmente ad aiutare il minore a superare il suo malessere, consigliando

in tal senso anche i genitori. Con questi ultimi la curatrice ha pertanto necessitato

di intrattenere adeguati contatti. Se emerge che essa abbia avuto un maggior numero

d’incontri con la madre, appare essere a causa della difficoltà nel

riavvicinarla al figlio, che rifiutava con lei ogni rapporto. Il mandato della

curatrice si è concluso con la maggior età di PI 1, senza che la madre abbia potuto

riavvicinarsi a lui. La relativa nota d’onorario e spese appare di conseguenza consona

al lavoro svolto dalla curatrice nell’interesse del minore.

6.

Visto quanto

precede, il reclamo è parzialmente accolto. Viste le circostanze si rinuncia

all’addebito di tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione 8

settembre 2014/23 dicembre 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________

è riformato come segue:

“Ad CURA 1 è riconosciuta un’indennità mercede e

spese di complessivi fr. 2'697.50 che è posta a carico dei due genitori in

ragione di metà ciascuno”.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.