9.2015.212
Richiesta di revoca della curatela generale respinta
25 aprile 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.212
Lugano
25 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la richiesta di revoca della curatela generale e la sua
conferma
giudicando
sul reclamo del 14 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 24 novembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 (1979) è stato
posto a beneficio di una misura di curatela amministrativa ai sensi dell’art.
393 cifra 2 vCC con decisione del 26 febbraio 2002 dell’allora
Commissione tutoria regionale __________. Con ulteriore decisione 25 settembre
2012, la medesima autorità ha istituito una tutela volontaria a favore di RE 1,
nominando tutrice la signora __________, dell’Ufficio del tutorie ufficiale del
Comune di __________.
B. Dall’entrata in
vigore del nuovo diritto della protezione del minore e dell’adulto (1° gennaio
2013) la tutela si è trasformata, ai sensi dell’art. 14 t.f. CC, in curatela di
portata generale ai sensi dell’art. 398 CC.
C. Con richiesta 21
settembre 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (subentrata
nella competenza alla Commissione tutoria regionale), in seguito Autorità di
protezione, RE 1 ha chiesto la revoca della misura. L’Autorità di protezione,
con scritto 1 ottobre 2015, ha informato l’interessato di necessitare un certificato
medico attestante la sua capacità di amministrarsi autonomamente.
D. Con decisione 24
novembre 2015 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1
tendente alla revoca della curatela generale, precisando la conferma della
misura e della nomina della curatrice __________ dell’Ufficio del curatore ufficiale
del Comune di __________.
E. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo del 14 dicembre 2015, chiedendone
l’annullamento e sostenendo di non avere nessuna debolezza mentale o incapacità
di discernimento, essendo a beneficio di una rendita di invalidità dal 2001 per
una psicosi provocata da eccessivo consumo di stupefacenti allucinogeni, dalla
quale sarebbe nel frattempo guarito.
F. Tramite osservazioni del
19 gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha precisato che RE 1 non ha
presentato attestati medici che dimostrino la sua capacità di amministrarsi in
modo autonomo. Peraltro, l’Autorità di protezione ha chiesto il parere della
curatrice, che (allegando un certificato medico del 15 novembre 2015 del dr.
med. __________, psichiatra curante dell’interessato) ha precisato l’attualità
della misura di protezione. Di conseguenza, l’Autorità di prime cure ha chiesto
di respingere il reclamo, appalesandosi infondato.
G. Con replica del 23
febbraio 2016 RE 1 ha trasmesso a questa Camera alcuni scritti inviati al
Ministero Pubblico, alla curatrice e al medico cantonale. Egli ha ribadito di
auspicare la revoca della misura, ritenendosi in grado di gestire le sue
pratiche amministrative, desiderando maggior libertà e denunciando di essere
stato vittima di violenza da parte della polizia.
H. Con duplica del 29
febbraio 2016 la curatrice ha confermato la necessità della curatela generale a
favore di RE 1, “considerando innanzitutto la sua grave schizofrenia e
dipendenza da alcool che lo limitano marcatamente nella gestione personale sia
per gli aspetti sociali che relazionali”.
RE 1 ha inoltrato un
ulteriore scritto in data 29 marzo 2016, malgrado gli fosse stata comunicata la
conclusione dello scambio di allegati.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale
di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48.
lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella
decisione contestata l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta
di RE 1 di revoca della curatela generale a suo favore. Egli ritiene di non
necessitare più del sostegno di un curatore, in quanto la misura sarebbe stata istituita
in un momento di debolezza “provocata da un eccessivo consumo di stupefacenti
allucinogeni”, che tuttavia sarebbe superato. In replica il reclamante
ribadisce di aver chiesto volontariamente la misura di protezione nel 2012,
periodo in cui si stava disintossicando. Egli precisa di aver già chiesto in passato
la revoca del provvedimento senza risultato. Sostiene: “che mi sembra strano
che vediamo che la comisione tutoria regionale di __________, estrosione dei
diritti civili, e ce’ comunque un acusa contro essi, che mi sembrano delle
persone un po prepotenti da parte mia licenziati con cui oviamente non vado
dacordo e anche se comportandomi gentilmente verso di loro mi vogliono
incastrare e profitare di me per tutta la vita!”.
L’Autorità
di protezione osserva che il reclamante non giustifica la sua richiesta, non
dimostrando, con certificati medici, “la sua capacità di gestire la sua
amministrazione in modo autonomo e che la misura di protezione non è più
necessaria” (cfr. osservazioni 19 gennaio 2016).
La curatrice precisa che
RE 1 necessita ancora di una curatela generale, “considerando innanzitutto la
sua grave schizofrenia e dipendenza da alcool che lo limitano marcatamente
nella gestione personale sia per gli aspetti sociali che relazionali”. Essa
specifica che il curatelato “risulta essere molto poco critico e consapevole della
sua malattia e del copioso consumo di alcool”, mentre il “sostegno del curatore
quale garante di tutte le pratiche amministrative e cure personali è
fondamentale” (cfr. duplica 29 febbraio 2016).
3.
Ai sensi
dell'art. 399 cpv. 2 CC l'autorità di protezione degli adulti revoca la curatela
su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio quando non
vi sia più motivo di mantenerla. Ciò può avvenire per ragioni di fatto (per
esempio perché lo stato di salute della persona è migliorato) o di diritto (per
esempio quando l’autorità di protezione cambia opinione sulla necessità o
l’opportunità della curatela) (cfr. Steinauer/Fontoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Friborgo 2014,
pag. 555 no. 1258).
Conformemente al principio
di proporzionalità ogni provvedimento di protezione deve essere tolto, quando
non appare più necessario (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Losanna
2011, pag. 239 no. 525).
La richiesta può essere
formulata dall'interessato in ogni momento e non vi sono periodi minimi di
attesa tra due richieste di revoca o modifica.
Quanto alla forma della richiesta, una
motivazione sommaria è sufficiente. Il riesame regolare del mantenimento della
misura discende dall'applicazione del principio di proporzionalità nella sua
componente temporale. Spetta all'autorità verificare se le condizioni materiali
della revoca o modifica sono date. La procedura relativa a queste ultime
soggiace agli art. 443 segg. CC (Meier/Lukic,
op.cit., pag. 242 n.ri 535-537).
4.
Nel caso
concreto, non risulta dagli atti che non siano più dati i motivi per mantenere
la curatela generale a favore di RE 1. Spettava a quest’ultimo dimostrare, con
la sua richiesta di revoca, che le condizioni che hanno giustificato
l’istituzione di una misura di protezione a suo favore si sono modificate e che
quindi non vi siano presupposti per il suo mantenimento. RE 1 sostiene invece semplicemente
di ritenersi in grado di gestirsi autonomamente, essendosi curato dai motivi
che hanno condotto all’intervento dell’autorità di protezione. Attualmente
assumerebbe “solo ancora una leggera dose di tranquillanti”.
Di avviso contrario
sono sia l’Autorità di protezione che la curatrice, che evidenziano le
difficoltà di RE 1, la scarsa autocritica e consapevolezza del suo stato di
salute e del consumo etilico. Dal certificato medico del 16 novembre 2016 del
dr. med. __________ (FMH in psichiatria e psicoterapia), interpellato dalla
curatrice, risulta che l’interessato “è affetto da una grave schizofrenia paranoide
e da una marcata politossicodipendenza che complica in maniera importante la
psicosi schizofrenica di cui soffre. Egli presenta una marcata dipendenza da
alcool che limita in maniera notevole il funzionamento sociale e relazionale.
La capacità di critica e consapevolezza della propria situazione è gravemente
compromessa. Il paziente mostra una severa compromissione delle capacità
attentive e di funzionamento. La severità della psicopatologia non gli permette
di gestire la propria amministrazione. La malattia e il consumo di alcool
minano in maniera notevole la capacità di discernimento del paziente. Ritengo
pertanto che egli necessiti della misura di curatela generale (art. 398 CC),
misura già presente da anni”.
Alla luce di questi
elementi, la decisione impugnata non può prestarsi a critica, ritenuto che
anche questo Giudice non ravvisa motivi per revocare la misura di protezione a
favore di RE 1, che al contrario risulta rispondere ai bisogni
dell’interessato.
5.
Visto
quanto sopra, il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.