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Decisione

9.2015.212

Richiesta di revoca della curatela generale respinta

25 aprile 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 (1979) è stato

posto a beneficio di una misura di curatela amministrativa ai sensi dell’art.

393 cifra 2 vCC con decisione del 26 febbraio 2002 dell’allora

Commissione tutoria regionale __________. Con ulteriore decisione 25 settembre

2012, la medesima autorità ha istituito una tutela volontaria a favore di RE 1,

nominando tutrice la signora __________, dell’Ufficio del tutorie ufficiale del

Comune di __________.

B. Dall’entrata in

vigore del nuovo diritto della protezione del minore e dell’adulto (1° gennaio

2013) la tutela si è trasformata, ai sensi dell’art. 14 t.f. CC, in curatela di

portata generale ai sensi dell’art. 398 CC.

C. Con richiesta 21

settembre 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (subentrata

nella competenza alla Commissione tutoria regionale), in seguito Autorità di

protezione, RE 1 ha chiesto la revoca della misura. L’Autorità di protezione,

con scritto 1 ottobre 2015, ha informato l’interessato di necessitare un certificato

medico attestante la sua capacità di amministrarsi autonomamente.

D. Con decisione 24

novembre 2015 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1

tendente alla revoca della curatela generale, precisando la conferma della

misura e della nomina della curatrice __________ dell’Ufficio del curatore ufficiale

del Comune di __________.

E. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo del 14 dicembre 2015, chiedendone

l’annullamento e sostenendo di non avere nessuna debolezza mentale o incapacità

di discernimento, essendo a beneficio di una rendita di invalidità dal 2001 per

una psicosi provocata da eccessivo consumo di stupefacenti allucinogeni, dalla

quale sarebbe nel frattempo guarito.

F. Tramite osservazioni del

19 gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha precisato che RE 1 non ha

presentato attestati medici che dimostrino la sua capacità di amministrarsi in

modo autonomo. Peraltro, l’Autorità di protezione ha chiesto il parere della

curatrice, che (allegando un certificato medico del 15 novembre 2015 del dr.

med. __________, psichiatra curante dell’interessato) ha precisato l’attualità

della misura di protezione. Di conseguenza, l’Autorità di prime cure ha chiesto

di respingere il reclamo, appalesandosi infondato.

G. Con replica del 23

febbraio 2016 RE 1 ha trasmesso a questa Camera alcuni scritti inviati al

Ministero Pubblico, alla curatrice e al medico cantonale. Egli ha ribadito di

auspicare la revoca della misura, ritenendosi in grado di gestire le sue

pratiche amministrative, desiderando maggior libertà e denunciando di essere

stato vittima di violenza da parte della polizia.

H. Con duplica del 29

febbraio 2016 la curatrice ha confermato la necessità della curatela generale a

favore di RE 1, “considerando innanzitutto la sua grave schizofrenia e

dipendenza da alcool che lo limitano marcatamente nella gestione personale sia

per gli aspetti sociali che relazionali”.

RE 1 ha inoltrato un

ulteriore scritto in data 29 marzo 2016, malgrado gli fosse stata comunicata la

conclusione dello scambio di allegati.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.

48.

lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella

decisione contestata l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta

di RE 1 di revoca della curatela generale a suo favore. Egli ritiene di non

necessitare più del sostegno di un curatore, in quanto la misura sarebbe stata istituita

in un momento di debolezza “provocata da un eccessivo consumo di stupefacenti

allucinogeni”, che tuttavia sarebbe superato. In replica il reclamante

ribadisce di aver chiesto volontariamente la misura di protezione nel 2012,

periodo in cui si stava disintossicando. Egli precisa di aver già chiesto in passato

la revoca del provvedimento senza risultato. Sostiene: “che mi sembra strano

che vediamo che la comisione tutoria regionale di __________, estrosione dei

diritti civili, e ce’ comunque un acusa contro essi, che mi sembrano delle

persone un po prepotenti da parte mia licenziati con cui oviamente non vado

dacordo e anche se comportandomi gentilmente verso di loro mi vogliono

incastrare e profitare di me per tutta la vita!”.

L’Autorità

di protezione osserva che il reclamante non giustifica la sua richiesta, non

dimostrando, con certificati medici, “la sua capacità di gestire la sua

amministrazione in modo autonomo e che la misura di protezione non è più

necessaria” (cfr. osservazioni 19 gennaio 2016).

La curatrice precisa che

RE 1 necessita ancora di una curatela generale, “considerando innanzitutto la

sua grave schizofrenia e dipendenza da alcool che lo limitano marcatamente

nella gestione personale sia per gli aspetti sociali che relazionali”. Essa

specifica che il curatelato “risulta essere molto poco critico e consapevole della

sua malattia e del copioso consumo di alcool”, mentre il “sostegno del curatore

quale garante di tutte le pratiche amministrative e cure personali è

fondamentale” (cfr. duplica 29 febbraio 2016).

3.

Ai sensi

dell'art. 399 cpv. 2 CC l'autorità di protezione degli adulti revoca la curatela

su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio quando non

vi sia più motivo di mantenerla. Ciò può avvenire per ragioni di fatto (per

esempio perché lo stato di salute della persona è migliorato) o di diritto (per

esempio quando l’autorità di protezione cambia opinione sulla necessità o

l’opportunità della curatela) (cfr. Steinauer/Fontoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Friborgo 2014,

pag. 555 no. 1258).

Conformemente al principio

di proporzionalità ogni provvedimento di protezione deve essere tolto, quando

non appare più necessario (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Losanna

2011, pag. 239 no. 525).

La richiesta può essere

formulata dall'interessato in ogni momento e non vi sono periodi minimi di

attesa tra due richieste di revoca o modifica.

Quanto alla forma della richiesta, una

motivazione sommaria è sufficiente. Il riesame regolare del mantenimento della

misura discende dall'applicazione del principio di proporzionalità nella sua

componente temporale. Spetta all'autorità verificare se le condizioni materiali

della revoca o modifica sono date. La procedura relativa a queste ultime

soggiace agli art. 443 segg. CC (Meier/Lukic,

op.cit., pag. 242 n.ri 535-537).

4.

Nel caso

concreto, non risulta dagli atti che non siano più dati i motivi per mantenere

la curatela generale a favore di RE 1. Spettava a quest’ultimo dimostrare, con

la sua richiesta di revoca, che le condizioni che hanno giustificato

l’istituzione di una misura di protezione a suo favore si sono modificate e che

quindi non vi siano presupposti per il suo mantenimento. RE 1 sostiene invece semplicemente

di ritenersi in grado di gestirsi autonomamente, essendosi curato dai motivi

che hanno condotto all’intervento dell’autorità di protezione. Attualmente

assumerebbe “solo ancora una leggera dose di tranquillanti”.

Di avviso contrario

sono sia l’Autorità di protezione che la curatrice, che evidenziano le

difficoltà di RE 1, la scarsa autocritica e consapevolezza del suo stato di

salute e del consumo etilico. Dal certificato medico del 16 novembre 2016 del

dr. med. __________ (FMH in psichiatria e psicoterapia), interpellato dalla

curatrice, risulta che l’interessato “è affetto da una grave schizofrenia paranoide

e da una marcata politossicodipendenza che complica in maniera importante la

psicosi schizofrenica di cui soffre. Egli presenta una marcata dipendenza da

alcool che limita in maniera notevole il funzionamento sociale e relazionale.

La capacità di critica e consapevolezza della propria situazione è gravemente

compromessa. Il paziente mostra una severa compromissione delle capacità

attentive e di funzionamento. La severità della psicopatologia non gli permette

di gestire la propria amministrazione. La malattia e il consumo di alcool

minano in maniera notevole la capacità di discernimento del paziente. Ritengo

pertanto che egli necessiti della misura di curatela generale (art. 398 CC),

misura già presente da anni”.

Alla luce di questi

elementi, la decisione impugnata non può prestarsi a critica, ritenuto che

anche questo Giudice non ravvisa motivi per revocare la misura di protezione a

favore di RE 1, che al contrario risulta rispondere ai bisogni

dell’interessato.

5.

Visto

quanto sopra, il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.