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Decisione

9.2015.213

Istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, condizioni per l'istituzione di una curatela, principio di proporzionalità, principio di sussidiarietà

29 aprile 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

che la signora RE 1 è nata

il 1951 ed è domiciliata a __________;

che con scritto 2 settembre 2015

all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) la signora RE 1 ha chiesto l’istituzione di una curatela

amministrativa a suo favore, rilevando di essere affetta da disturbi psichici e

di non essere in grado di gestire le sue pratiche amministrative, delle quali

si era in passato sempre occupato suo marito, dal quale ha nel frattempo divorziato;

che su richiesta

dell’Autorità di protezione del 3 settembre 2015, il medico curante della signora

RE 1, Dr. __________, con scritto 7 settembre 2015, così come l’operatrice

sociale dell’Ufficio antenna sociale, signora __________, con lettera 11

settembre 2015 – entrambi svincolati dal segreto professionale – hanno comunicato

di appoggiare la richiesta di curatela della signora RE 1;

che sentita in data 2

novembre 2015 presso l’Autorità di protezione, la signora RE 1 è stata

informata circa la natura e l’estensione di una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni, dichiarandosi d’accordo con l’istituzione di una tale

misura in suo favore;

che durante un incontro

presso l’Autorità di protezione in data 19 novembre 2015, la signora RE 1 ha

accettato il signor __________, quale suo curatore;

che in occasione di

entrambi i predetti incontri, la signora RE 1 è stata avvisata che la relativa

decisione d’istituzione della curatela sarebbe stata dichiarata immediatamente

esecutiva;

che con decisione 24

novembre 2015 l’Autorità di protezione ha istituito a favore della signora RE 1

una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli

artt. 394 e 395 CC, privando la curatelata dell’esercizio dei diritti civili

per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza

mobiliare ed immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite (da gestire ed

amministrare unicamente dal curatore); quale curatore è stato designato il signor

__________;

che suddetta decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato

tolto l’effetto sospensivo;

che con e-mail del 30

novembre 2015 la signora __________ dell’Ufficio antenna sociale ha informato

l’Autorità di protezione che la signora RE 1 l’avrebbe informata della sua

volontà di convivere con il suo attuale compagno, il signor __________, e che pertanto

avrebbe chiesto di annullare la curatela a suo favore, in quanto verrebbe assistita

in futuro dal signor __________;

che in data 30 novembre

2015 il curatore ha segnalato che la signora RE 1 – accompagnata dal signor __________

– si sarebbe rifiutata di procedere, assieme al curatore, al blocco dei suoi

conti bancari;

che in data 1° dicembre

2015 l’Autorità di protezione ha dato ordine alla __________ di bloccare tutte

le relazioni bancarie intestate alla signora RE 1 a causa del rischio di

appropriazioni indebite da parte di terze persone, avvisando la banca che era

stata istituita una curatela di rappresentanza a favore della signora RE 1;

che in data 1° dicembre

2015 la signora RE 1 ha prelevato un importo di fr. 40'000.– presso il

sopracitato istituto bancario;

che contro la decisione

d’istituzione della curatela è insorta la signora RE 1 con reclamo 14 dicembre

2015, chiedendo l’annullamento della misura di curatela così come lo sblocco

dei conti presso la __________, adducendo di non aver capito l’estensione della

misura in quanto non sarebbe in grado di leggere la lingua italiana, rilevando

inoltre che la sua situazione finanziaria non richiederebbe una misura di

protezione poiché non avrebbe esecuzioni a suo carico;

che in data 21 dicembre

2015 l’Autorità di protezione ha sentito la signora RE 1, assieme al suo

compagno signor __________, e al curatore __________: la reclamante ha

rammentato di voler revocare sia la misura di curatela sia il blocco dei suoi

conti, rifiutando di rendere noto dove avrebbe depositato i fr. 40'000.–

prelevati in data 1° dicembre 2015 senza l’accordo del curatore ma concordando

infine di riversare un importo di fr. 35'000.– sul conto bancario gestito dal

curatore;

che con scritto 8 febbraio

2016 l’Autorità di protezione ha comunicato di astenersi dal formulare

osservazioni rimettendosi al giudizio di questo Giudice, rilevando tuttavia che

la curatela a favore della signora RE 1 era stata istituita al fine di preservare

il suo capitale, avendo la stessa già dilapidato in breve tempo un importo di

fr. 50'000.– versatole l’anno precedente;

che con replica 1° marzo

2016 la signora RE 1 (rappresentata dall’avv. PR 1, nel frattempo subentrato quale

suo patrocinatore) ha chiesto la revoca della decisione impugnata, sottolineando

di essere capace di discernimento e che le sue difficoltà linguistiche le avrebbero

impedito di capire l’estensione dell’istanza del 2 settembre 2015 presentata

all’Autorità di protezione tendente all’istituzione della curatela in suo

favore, evidenziando inoltre che non avrebbe mai avuto esecuzioni a suo carico

e di non aver “delapidato” i soldi precedentemente a lei versati dall’ex

marito;

che con duplica 8 marzo 2016 l’Autorità di

protezione ha contestato quanto asserito dalla reclamante in sede di replica e

ribadito la necessità e la proporzionalità della misura di curatela a favore

della signora RE 1;

che

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione

agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7

LOG];

che, riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC);

che le condizioni

materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390

cpv. 1 CC; in particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se

una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo

è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di

un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di

un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire

lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre

sbrigare (n. 2);

che la legge menziona tre

cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

Considerandi

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de

l’adulte, Meier, art. ad art. 390

CC n. 25);

che secondo la dottrina

l’ampia nozione di “analogo stato di debolezza”, va interpretata

restrittivamente (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184); secondo

gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente

di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a

quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba

psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n.

13; Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, Protection de

l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.

17);

che l’esistenza di uno

stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio,

pag. 6432): lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come

conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz,

ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138); l’incapacità è una nozione

relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è

chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per

l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Protection

de l’adulte, Meier,

ad art. 390 CC n. 20);

che

in generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno

esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga

una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale,

cfr. Meier, Les nouvelles curatelles,

op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.

9.2013

);

che conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno

ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere

adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag.

6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138): ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389

cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2

Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138) e infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano

i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può

giustificare, a sé stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC;

Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC

n. 27; CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.

27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138);

che

l’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti: ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1), essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2);

che l’autorità

di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano

al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4); la norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

mediante modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da

terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466);

che

in concreto la signora RE 1 contesta l’istituzione in suo favore della curatela

di rappresentanza con amministrazione dei beni, asserendo di aver sottoscritto

la domanda di curatela del 2 settembre 2015 nella convinzione che tale scritto

fosse un documento relativo alle prestazioni complementari AVS, date le sue

difficoltà linguistiche;

che quest’ultima censura

è manifestamente pretestuosa e deve essere respinta. Difatti, la decisione

impugnata non è basata unicamente sulla predetta istanza di curatela, oggi contestata

dalla signora RE 1, ma su diversi elementi comprovanti la sua chiara intenzione

di beneficiare di una misura di protezione nella forma di una curatela di

rappresentanza, segnatamente: lo scritto del Dr. __________ 7 settembre 2015

con il quale il medico conferma che la signora RE 1 avrebbe concordato

l’indicazione per una richiesta di curatela; lo scritto 11 settembre 2015 della

signora __________ dell’Ufficio antenna sociale con cui conferma l’accordo dell’interessata

a farsi accompagnare presso l’Autorità di protezione; e soprattutto i verbali

d’audizione della signora RE 1 del 2 e 19 novembre 2015 dai quali si evince come

l’interessata sia stata esaustivamente informata sulla precisa natura e

sull’estensione della misura e del relativo ruolo del curatore;

che, sulla base di

tutti i predetti atti, è palese che la signora RE 1 aveva compreso

perfettamente la portata della sua richiesta e che quest’ultima corrispondesse

alla sua volontà al momento dell’adozione della misura;

che il cambiamento d’intenzione

improvviso della signora RE 1 rispetto all’istituzione della curatela a suo

favore (indipendentemente dal fatto che detto cambiamento fosse spontaneo o influenzato

da terzi) non vincola l’Autorità di protezione, la quale deve valutare a sua

discrezione la situazione, secondo il principio inquisitorio illimitato, e accertare

se sono adempiute le condizioni per l’istituzione, rispettivamente per il

mantenimento della misura di protezione a suo favore;

che le problematiche

dell’interessata sono state certificate il 7 settembre 2015 dal suo medico

curante Dr. __________, che ha descritto la sua situazione personale e la sua

necessità di essere sostenuta nella gestione dei suoi interessi amministrativi,

sostegno che la signora RE 1 stessa aveva espressamente richiesto anche al suo

medico;

che il fatto che la signora RE 1 non avrebbe debiti e

che non sarebbe mai stata oggetto di esecuzioni, così come non avrebbe “delapidato”

versamenti precedenti, non sono elementi rilevanti ai fini della richiesta di

revoca della misura di protezione, la quale è stata istituita innanzitutto a

causa delle turbe psichiche delle quali l’interessata è affetta e per le quali

occorre garantirle una protezione adeguata;

che nel caso specifico, l’Autorità di protezione ha

svolto le necessarie indagini prima di istituire la misura oggi contestata, indagini

che hanno condotto a conclusioni inequivocabili: il provvedimento adottato a

favore di RE 1 mira ad aiutarla, viste le difficoltà riscontrate, che non

paiono di tipo passeggero;

che, in tale contesto, la procedura e l’adozione della

misura di protezione non possono essere censurate e si rivelano rispettare i

principi di proporzionalità e sussidiarietà;

che, peraltro, nemmeno la reclamante è stata in grado

di dimostrare, concretamente, che la causa che ha condotto alla decisione contestata

sia notevolmente mutata, bensì si è limitata ad esprimere il suo disaccordo

avverso il blocco dei suoi conti bancari e la misura in generale;

che la relazione con il signor __________, alla quale

l’interessata non aveva comunque mai accennato in precedenza davanti

all’Autorità di protezione, non può modificare le circostanze di base per le

quali si rende necessaria una misura di protezione a suo favore;

che dagli atti risulta che il provvedimento adottato è

supportato da valutazioni di tipo medico e dalla volontà espressa, almeno

inizialmente, dalla signora RE 1; non si può invece dire altrettanto delle sue

censure, che non possono quindi essere accolte;

che visto quanto sopra, il

reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata;

che tasse e spese di giustizia

seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.