9.2015.216
Istituzione curatela. scelta del curatore. desideri dell'interessato. diritto di essere sentito
22 gennaio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.216
Lugano
22 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione
del reddito e del patrimonio e la nomina del curatore.
giudicando
sul reclamo del 17 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 17 novembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 17
novembre 2015 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con
amministrazione del reddito e del patrimonio, nominando quale curatore l’avv. CUR
1. A un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo.
B. In data 17 dicembre
2015 RE 1 ha presentato reclamo, sostenendo di non necessitare di una curatela,
ma eventualmente, nel caso in cui “fosse necessario avere un curatore nel
futuro” desidera che sia una persona di sua fiducia, identificata nel signor __________,
conoscente di lunga data e d’accordo con tale suo proposito. Egli ha indicato
che l’avv. CUR 1, nominato curatore, avrebbe legami con la Residenza __________,
mentre il suo personale interesse “può anche essere diverso da quello della
Residenza”. Il reclamo è stato intimato all’Autorità di protezione.
C. Tramite osservazioni
7 gennaio 2016, l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo
precisando che l’interessato è stato sentito il 22 ottobre 2015 in relazione
alla necessità di istituire una misura di protezione a suo favore. Egli avrebbe
negato le sue difficoltà e dichiarato di rifiutare l’istituzione del provvedimento.
Quanto alla scelta del curatore, l’Autorità di protezione ha precisato di non
aver ricevuto indicazioni da parte dell’interessato o dei suoi famigliari.
D. Con “osservazioni
spontanee” del 7 gennaio 2016, l’avv. CUR 1 ha indicato di aver preso atto del
reclamo e ha precisato di non aver alcun interesse, vincolo o contratto con la
direzione e/o la proprietà della Residenza __________, dove risiede il
curatelato. La sua disponibilità ad assumere il mandato di curatore di RE 1
nasce, a suo dire, dall’intenzione di aiutare il prossimo, mantenendo la sua totale
indipendenza (personale, professionale ed economica) dalla struttura presso la
quale alloggia e in generale da ogni terza persona.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 17 dicembre
2015.
e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 18 dicembre 2015 contro una
decisione emanata il 17 novembre 2015, il reclamo è tempestivo.
2.
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la
cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137
I 195 consid. 2.2; sentenza DTF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/3013 consid.
2.
).
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv.
2.
Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli
elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid.
3.
), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente
(DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del diritto
d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni,
essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato
possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita
di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;
133.
I 201 consid. 2.2).
In materia di protezione dell'adulto, il
diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma
costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona
interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC N. 13) – il
diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione
che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se
l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze [cfr. Messaggio
del 28 giugno 2006 concernente la revisione del codice civile svizzero
(Protezione dell'adulto, diritto delle persone e di filiazione), FF 2006 pag.
6466.
ad art. 447 CC]. L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per
l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato
mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere
una misura di protezione (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti,
ad art. 447 CC N. 4 segg.).
Il diritto all'audizione orale esiste solo
davanti all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia
di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 ss. CC; DTF 139 III 257 consid.
4.
), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di
essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (sentenza
DTF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1).
L'art. 401 CC prevede la possibilità per
l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una
determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce
quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà
soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del
diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato
sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad
esaminarla (sentenza DTF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.2).
3.
Nella
fattispecie, l’Autorità di protezione è intervenuta a seguito della segnalazione
del dr. med. __________, che con scritto 6 ottobre 2015 ha chiesto, indicando
l’accordo dei famigliari, l’istituzione di una curatela amministrativa a favore
di RE 1, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute e di “un
marcato calo cognitivo”.
L'Autorità di
protezione avrebbe dovuto sentire oralmente l'interessato prima di decidere,
informandolo sulla misura da istituire e del suo diritto di formulare una
proposta circa la scelta del curatore o della curatrice. In concreto ciò appare
essere avvenuto solo parzialmente, visto che, come meglio si dirà in seguito,
non appare dagli atti che l’interessato sia stato esplicitamente reso edotto
sulla sua facoltà di proporre un curatore.
4.
In
relazione con l’istituzione della misura, contestata in questa sede, agli atti
risulta la già citata segnalazione del dr. med. __________. Da un “rapporto
informativo” datato 22 ottobre 2015 del delegato per il Comune di __________, emerge
che all’incontro organizzato per sentire l’interessato quanto alla necessità di
istituire una curatela in suo favore, RE 1 è apparso “curato nell’aspetto,
rispettoso nei contatti e apparentemente anche in buona salute”. Egli non ha
tuttavia condiviso le ragioni esposte dal dr. med. __________, reputando di non
necessitare del sostegno di un curatore amministrativo. Secondo il delegato,
invece, “emergono tuttavia chiaramente le turbe diagnosticate dal medico
curante: calo cognitivo progressivo, e incapacità di provvedere al disbrigo
delle faccende che lo riguardano, in special modo quelle di carattere amministrativo.
Il curatelando alterna infatti dei momenti di lucidità a momenti di perdita di
memoria, disturbi che si stanno facendo sempre più frequenti, importanti e difficili
da contenere. Ne sono conferma il disordine e la quantità di materiale cartaceo
che copre interamente il tavolo del soggiorno e i fogli sparsi sulle sedie”.
Ora,
a prescindere dal disordine riscontrato su tavolo e sedie dell’appartamento di RE
1, che non conferma nessuna diagnosi, ciò che emerge dall’incarto è una
situazione di “calo cognitivo marcato progressivo” osservata dal dr. __________,
che tuttavia non sembra aver compromesso le funzioni dell’interessato al punto
da non permettergli di presentare un reclamo chiaro e preciso presso questa
Camera. Di tale aspetto l’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni non
pare preoccuparsi. Così come non precisa, al di là dell’opinione del dr. __________,
contestata dal reclamante, quali ulteriori accertamenti siano stati eseguiti
per appurare lo stato di salute di RE 1. Nel rapporto informativo del delegato
comunale si evidenziano infatti le opinioni personali di quest’ultimo, non
sostanziate da documenti o giustificativi medici che possano chiarire quanto
espresso dal dr. __________. Non è quindi chiaro quali siano gli elementi che permettano
al delegato del comune di __________ di giungere alle sue conclusioni.
Di conseguenza, a questo
Giudice non appare sufficientemente dimostrata l’esigenza dell’istituzione di
una misura di protezione a favore di RE 1, che nel presentare il suo reclamo si
è detto disposto a rivolgersi ad un avvocato e ad essere sentito, oltre ad aver
indicato chiaramente una persona di sua fiducia per l’eventuale assunzione del
mandato di curatore, se necessario. L’incarto deve quindi essere retrocesso all’Autorità
di protezione, affinché provveda ad eseguire le necessarie verifiche mediche
volte a chiarire le reali esigenze di protezione dell’interessato.
Abbondanzialmente, si rammenta
all’Autorità di protezione che la revoca dell’effetto sospensivo ha carattere
eccezionale e deve giustificarsi nel caso concreto. Occorre quindi ponderare
gli interessi ad eseguire immediatamente la decisione e quelli ad una verifica
ineccepibile e statale della situazione di diritto. La soppressione
dell’effetto sospensivo del reclamo entra in questione sempre e solo in casi di
pericolo di ritardo o di urgenza (Geiser, op. cit., ad art. 450c CC, no. 7). Non
va peraltro dimenticato che la revoca o restituzione dell’effetto sospensivo
vanno debitamente motivate (DTF 5P.284/2001 del 13 settembre 2001, cons. 4a e
b;4P.198/2001 del 24 settembre 2001, cons. 2b), ciò che
non è avvenuto nella decisione oggetto della presente procedura. Di
conseguenza, sebbene la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo da
parte del reclamante sia superata dall’evasione del merito della procedura,
questo Giudice non può esimersi dal richiamare l’Autorità regionale di protezione
__________ ad un maggior rigore nella valutazione delle situazioni e degli
elementi agli atti.
5.
Come
detto in precedenza, il delegato per il Comune di __________ ha visitato RE 1
in data 22 ottobre 2015 insieme al responsabile dei servizi sociali di __________
e a un infermiere del reparto cure della Residenza __________. Tuttavia, appare
chiaramente che in tale occasione l’interessato non è stato informato della
possibilità di esprimersi sulla scelta dell’Autorità e di presentare eventuali
proposte di un curatore a lui gradito. Quanto alla scelta del curatore eseguita
dall’Autorità di prime cure, non emerge dal verbale dell’incontro che a RE 1
sia stato chiesto di esprimersi, a prescindere dalla sua capacità (la cui compromissione
non è dimostrata). Nemmeno all’interessato è stata data l’opportunità di pronunciarsi,
se non in questa sede, sulla decisione di nominare l’avv. CUR 1, nemmeno
nominato durante l’incontro del 22 ottobre 2015.
6.
Considerate
queste circostanze, la natura formale del diritto di essere sentito e la
necessità di dare seguito alla presente procedura, si giustifica di annullare
la decisione impugnata e di ritornare gli atti all'autorità di prima istanza,
affinché – dopo l’audizione di RE 1 – statuisca nuovamente e, nel caso in cui
fosse chiarita l’esigenza di una misura di protezione, esaminando le proposte
dell’interessato in merito alla scelta del curatore e pronunciandosi su esse.
7.
All’Autorità
di protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese
processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto e l’incarto viene ritrasmesso all’Autorità regionale di protezione
__________ per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.