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Decisione

9.2015.216

Istituzione curatela. scelta del curatore. desideri dell'interessato. diritto di essere sentito

22 gennaio 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 17

novembre 2015 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con

amministrazione del reddito e del patrimonio, nominando quale curatore l’avv. CUR

1. A un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo.

B. In data 17 dicembre

2015 RE 1 ha presentato reclamo, sostenendo di non necessitare di una curatela,

ma eventualmente, nel caso in cui “fosse necessario avere un curatore nel

futuro” desidera che sia una persona di sua fiducia, identificata nel signor __________,

conoscente di lunga data e d’accordo con tale suo proposito. Egli ha indicato

che l’avv. CUR 1, nominato curatore, avrebbe legami con la Residenza __________,

mentre il suo personale interesse “può anche essere diverso da quello della

Residenza”. Il reclamo è stato intimato all’Autorità di protezione.

C. Tramite osservazioni

7 gennaio 2016, l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo

precisando che l’interessato è stato sentito il 22 ottobre 2015 in relazione

alla necessità di istituire una misura di protezione a suo favore. Egli avrebbe

negato le sue difficoltà e dichiarato di rifiutare l’istituzione del provvedimento.

Quanto alla scelta del curatore, l’Autorità di protezione ha precisato di non

aver ricevuto indicazioni da parte dell’interessato o dei suoi famigliari.

D. Con “osservazioni

spontanee” del 7 gennaio 2016, l’avv. CUR 1 ha indicato di aver preso atto del

reclamo e ha precisato di non aver alcun interesse, vincolo o contratto con la

direzione e/o la proprietà della Residenza __________, dove risiede il

curatelato. La sua disponibilità ad assumere il mandato di curatore di RE 1

nasce, a suo dire, dall’intenzione di aiutare il prossimo, mantenendo la sua totale

indipendenza (personale, professionale ed economica) dalla struttura presso la

quale alloggia e in generale da ogni terza persona.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 17 dicembre

2015.

e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 18 dicembre 2015 contro una

decisione emanata il 17 novembre 2015, il reclamo è tempestivo.

2.

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la

cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione

impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137

I 195 consid. 2.2; sentenza DTF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/3013 consid.

2.

).

Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv.

2.

Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli

elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid.

3.

), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente

(DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del diritto

d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni,

essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato

possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita

di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;

133.

I 201 consid. 2.2).

In materia di protezione dell'adulto, il

diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma

costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona

interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC N. 13) – il

diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione

che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se

l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze [cfr. Messaggio

del 28 giugno 2006 concernente la revisione del codice civile svizzero

(Protezione dell'adulto, diritto delle persone e di filiazione), FF 2006 pag.

6466.

ad art. 447 CC]. L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per

l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato

mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere

una misura di protezione (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti,

ad art. 447 CC N. 4 segg.).

Il diritto all'audizione orale esiste solo

davanti all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia

di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 ss. CC; DTF 139 III 257 consid.

4.

), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di

essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (sentenza

DTF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1).

L'art. 401 CC prevede la possibilità per

l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una

determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce

quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà

soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del

diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato

sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad

esaminarla (sentenza DTF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.2).

3.

Nella

fattispecie, l’Autorità di protezione è intervenuta a seguito della segnalazione

del dr. med. __________, che con scritto 6 ottobre 2015 ha chiesto, indicando

l’accordo dei famigliari, l’istituzione di una curatela amministrativa a favore

di RE 1, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute e di “un

marcato calo cognitivo”.

L'Autorità di

protezione avrebbe dovuto sentire oralmente l'interessato prima di decidere,

informandolo sulla misura da istituire e del suo diritto di formulare una

proposta circa la scelta del curatore o della curatrice. In concreto ciò appare

essere avvenuto solo parzialmente, visto che, come meglio si dirà in seguito,

non appare dagli atti che l’interessato sia stato esplicitamente reso edotto

sulla sua facoltà di proporre un curatore.

4.

In

relazione con l’istituzione della misura, contestata in questa sede, agli atti

risulta la già citata segnalazione del dr. med. __________. Da un “rapporto

informativo” datato 22 ottobre 2015 del delegato per il Comune di __________, emerge

che all’incontro organizzato per sentire l’interessato quanto alla necessità di

istituire una curatela in suo favore, RE 1 è apparso “curato nell’aspetto,

rispettoso nei contatti e apparentemente anche in buona salute”. Egli non ha

tuttavia condiviso le ragioni esposte dal dr. med. __________, reputando di non

necessitare del sostegno di un curatore amministrativo. Secondo il delegato,

invece, “emergono tuttavia chiaramente le turbe diagnosticate dal medico

curante: calo cognitivo progressivo, e incapacità di provvedere al disbrigo

delle faccende che lo riguardano, in special modo quelle di carattere amministrativo.

Il curatelando alterna infatti dei momenti di lucidità a momenti di perdita di

memoria, disturbi che si stanno facendo sempre più frequenti, importanti e difficili

da contenere. Ne sono conferma il disordine e la quantità di materiale cartaceo

che copre interamente il tavolo del soggiorno e i fogli sparsi sulle sedie”.

Ora,

a prescindere dal disordine riscontrato su tavolo e sedie dell’appartamento di RE

1, che non conferma nessuna diagnosi, ciò che emerge dall’incarto è una

situazione di “calo cognitivo marcato progressivo” osservata dal dr. __________,

che tuttavia non sembra aver compromesso le funzioni dell’interessato al punto

da non permettergli di presentare un reclamo chiaro e preciso presso questa

Camera. Di tale aspetto l’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni non

pare preoccuparsi. Così come non precisa, al di là dell’opinione del dr. __________,

contestata dal reclamante, quali ulteriori accertamenti siano stati eseguiti

per appurare lo stato di salute di RE 1. Nel rapporto informativo del delegato

comunale si evidenziano infatti le opinioni personali di quest’ultimo, non

sostanziate da documenti o giustificativi medici che possano chiarire quanto

espresso dal dr. __________. Non è quindi chiaro quali siano gli elementi che permettano

al delegato del comune di __________ di giungere alle sue conclusioni.

Di conseguenza, a questo

Giudice non appare sufficientemente dimostrata l’esigenza dell’istituzione di

una misura di protezione a favore di RE 1, che nel presentare il suo reclamo si

è detto disposto a rivolgersi ad un avvocato e ad essere sentito, oltre ad aver

indicato chiaramente una persona di sua fiducia per l’eventuale assunzione del

mandato di curatore, se necessario. L’incarto deve quindi essere retrocesso all’Autorità

di protezione, affinché provveda ad eseguire le necessarie verifiche mediche

volte a chiarire le reali esigenze di protezione dell’interessato.

Abbondanzialmente, si rammenta

all’Autorità di protezione che la revoca dell’effetto sospensivo ha carattere

eccezionale e deve giustificarsi nel caso concreto. Occorre quindi ponderare

gli interessi ad eseguire immediatamente la decisione e quelli ad una verifica

ineccepibile e statale della situazione di diritto. La soppressione

dell’effetto sospensivo del reclamo entra in questione sempre e solo in casi di

pericolo di ritardo o di urgenza (Geiser, op. cit., ad art. 450c CC, no. 7). Non

va peraltro dimenticato che la revoca o restituzione dell’effetto sospensivo

vanno debitamente motivate (DTF 5P.284/2001 del 13 settembre 2001, cons. 4a e

b;4P.198/2001 del 24 settembre 2001, cons. 2b), ciò che

non è avvenuto nella decisione oggetto della presente procedura. Di

conseguenza, sebbene la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo da

parte del reclamante sia superata dall’evasione del merito della procedura,

questo Giudice non può esimersi dal richiamare l’Autorità regionale di protezione

__________ ad un maggior rigore nella valutazione delle situazioni e degli

elementi agli atti.

5.

Come

detto in precedenza, il delegato per il Comune di __________ ha visitato RE 1

in data 22 ottobre 2015 insieme al responsabile dei servizi sociali di __________

e a un infermiere del reparto cure della Residenza __________. Tuttavia, appare

chiaramente che in tale occasione l’interessato non è stato informato della

possibilità di esprimersi sulla scelta dell’Autorità e di presentare eventuali

proposte di un curatore a lui gradito. Quanto alla scelta del curatore eseguita

dall’Autorità di prime cure, non emerge dal verbale dell’incontro che a RE 1

sia stato chiesto di esprimersi, a prescindere dalla sua capacità (la cui compromissione

non è dimostrata). Nemmeno all’interessato è stata data l’opportunità di pronunciarsi,

se non in questa sede, sulla decisione di nominare l’avv. CUR 1, nemmeno

nominato durante l’incontro del 22 ottobre 2015.

6.

Considerate

queste circostanze, la natura formale del diritto di essere sentito e la

necessità di dare seguito alla presente procedura, si giustifica di annullare

la decisione impugnata e di ritornare gli atti all'autorità di prima istanza,

affinché – dopo l’audizione di RE 1 – statuisca nuovamente e, nel caso in cui

fosse chiarita l’esigenza di una misura di protezione, esaminando le proposte

dell’interessato in merito alla scelta del curatore e pronunciandosi su esse.

7.

All’Autorità

di protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese

processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto e l’incarto viene ritrasmesso all’Autorità regionale di protezione

__________ per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.