9.2015.22
Ripristino relazioni personali momentaneamente sospese. Parere del minore, dovere di lealtà ai sensi dell'art. 274 CC
18 marzo 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.22
Lugano
18 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali di CO 2 con il
figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 2 febbraio 2015 presentato da CO 2 contro la decisione emessa
il 23 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2003) è figlio
di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati dal 2013. Dopo il divorzio dei
genitori l’autorità parentale e la custodia sono state affidate alla madre. Nell’ordinanza
del Pretore del distretto di _________ del 19 gennaio 2012 (OA.2010.195) veniva
prevista l’istituzione di una curatela educativa in favore di PI 1, nonché un calendario
per i diritti di visita fino a giugno 2012 (cfr. verbale del 14 dicembre 2011).
Il 24 luglio 2014 CO 2 ha nel
frattempo presentato alla Pretura del distretto di __________ un’istanza di
esercizio dell’autorità parentale congiunta a norma della modifica legislativa
in vigore dal 1° luglio 2014 (art. 12 cpv. 5 Titolo finale CC).
B. Con risoluzione 2
febbraio 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione
tutoria) – dando esecuzione alla decisione del Pretore – aveva istituito a
favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC e
nominato quale curatrice CURA 1, con il compito di: organizzare i diritti di
visita del figlio con il padre; dare delle linee direttrici che entrambe i
genitori sono tenuti a seguire nell'interesse del figlio; tentare un lavoro di
mediazione sui genitori, andando oltre i piccoli problemi quotidiani.
C. Preso atto dello
scritto del 18 giugno 2014 di CO 2, nel quale segnalava difficoltà
nell’esercizio dei diritti di visita e richiamato il verbale di udienza del 17
luglio 2014, con risoluzione dello stesso giorno (n. 428B/2014) l’Autorità di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo
subentrata alla Commissione tutoria, ha: stabilito che CO 2 avrebbe dovuto
trascorrere il periodo dal 18 al 31 agosto 2014 con il figlio PI 1 (dispositivo
n. 1); approvato il calendario dei diritti di visita che è stato allegato ed
era parte integrante della decisione (dispositivo n. 2); stabilito che avrebbe
sentito PI 1, per la presentazione e la discussione del calendario dei diritti
di visita per i mesi seguenti (dispositivo n. 3). La risoluzione era stata
dichiarata immediatamente esecutiva.
Il 21 luglio 2014
il membro aggiunto dell’Autorità di protezione, __________, ha provveduto
all’audizione di PI 1. Durante la stessa il minore ha chiesto di non voler
“trascorrere le vacanze estive con suo padre ma nemmeno i prossimi week end
come stabiliti/programmati”.
D. Con decisione 31
luglio 2014 (n. 467/2014) l'Autorità di protezione – considerato che: un primo
incontro tra padre e figlio doveva avvenire il 25 luglio, tuttavia madre e
figlio non si sono presentati all'appuntamento; dagli elementi emersi all'udienza
e da quanto riportato dalla curatrice educativa già in precedenza, sembra che PI
1 avesse un buon rapporto con il papà, mentre il calendario delle relazioni
personali era stato più volte spostato e complicato dalla madre; sebbene il messaggio
del figlio non doveva restare inascoltato, ci si poteva ragionevolmente attendere
da parte della madre un maggiore impegno per rispettare gli accordi presi –
evidenziato il rischio concreto di una violazione della risoluzione precedente,
ha ribadito, con comminatoria delle conseguenze previste dall'art. 292 CP, che CO
2 avrebbe dovuto “trascorrere il periodo dal 18 al 31 agosto 2014 con il
figlio”. PI 1 ha poi trascorso con il padre il periodo dal 18 al 26 agosto
facendo rientro dalla madre prima della scadenza del periodo fissato
dall'Autorità di protezione;
E. Con decisione 8
ottobre 2014 (n. 569B/2014) l'Autorità di protezione – preso atto che le
successive relazioni personali tra padre e figlio non hanno avuto luogo sebbene
previste dal calendario già approvato – ha confermato l'approvazione del
calendario dei diritti di visita come da risoluzione del 17 luglio 2014 e, ricordando
che il successivo diritto di visita era fissato per il fine settimana dal 17 ottobre
alle ore 18.00 al 19 ottobre alle ore 18.00, ha impartito la comminatoria delle
conseguenze previste dall'art. 292 CP in caso di mancato rispetto di una decisione
dell'autorità (disp. n. 1), dichiarando la risoluzione immediatamente
esecutiva. Il reclamo inoltrato da RE 1 avverso la risoluzione dell’8 ottobre
2014 è stato dichiarato irricevibile in quanto tardivo da questa Camera
(sentenza del 17 ottobre 2014 inc. 9.2014.180). Nella decisione veniva rilevato
che il mancato esercizio del diritto di visita paterno non dipendeva dal
comportamento del figlio ma dalla mancata azione della madre, cui incombeva di
consegnare il figlio al padre alle date stabilite dal calendario. La
comminatoria è stata in concreto confermata.
F. Il 23 ottobre 2014
era stata aggiornata un’udienza di discussione. Tale udienza è stata più volte
posticipata (su richiesta della madre).
Con risoluzione del 23
ottobre 2014 (n. 621B/2014) l’Autorità di protezione ha nuovamente confermato
l’approvazione del calendario dei diritti di visita come da risoluzione del 17
luglio 2014, impartendo con la comminatoria dell’art. 292 CPS (disp. n. 1).
L’Autorità ha indicato che restava “riservato il diritto della madre di
chiedere la modifica del calendario approvato” (disp. n. 2). La risoluzione è
stata nuovamente dichiarata immediatamente esecutiva.
Il 29 ottobre 2014 RE 1 ha
presentato istanza di revoca e sospensione dei diritti di visita, allegando uno
scritto (rapporto) della psicoterapeuta __________ che seguiva da un mese PI 1.
Dallo stesso emergerebbe che per poter ripristinare le relazioni tra padre e
figlio sarebbe essenziale rispettare le tempistiche del minore.
G. Con risoluzione
supercautelare del 23 ottobre 2014 (recte 30 ottobre 2014, n. 628/2014,
cfr. scritto del 31 ottobre 2014), basandosi su un ulteriore certificato della
psicologa __________ (datato 28 ottobre 2014), attestante che “le pressioni
esercitate nell’imporre il diritto di visita hanno avuto un effetto nefasto e …
che è indispensabile togliere queste pressioni per poter instaurare le basi di
un dialogo costruttivo con il padre”, l’Autorità di protezione ha sospeso
momentaneamente le relazioni personali tra PI 1 e il padre, con l’indicazione
che sarebbero state “ridiscusse durante l’udienza del 6 novembre 2014” (disp. n. 2).
H. Durante l’udienza del
6 novembre 2014 le parti sono state nuovamente sentite in relazione alle
relazioni personali tra padre e figlio. CO 2 ha proposto un riavvicinamento
tramite la psicologa __________ postulando che la situazione fosse approfondita
dallo psicologo __________ (già nominato perito in sede di divorzio) e che
fosse anche approfondita la relazione madre/figlio senza la quale il percorso
terapeutico di PI 1 non avrebbe senso. RE 1 si è opposta al cambiamento di
terapeuta per il figlio.
I. Con risoluzione del
23 dicembre 2014 (ris. n. 719B/2014) l’Autorità di protezione ha ripristinato
il diritto di visita tra PI 1 e il padre. Ha inoltre fatto ordine a RE 1 di
consentire a CO 2 la possibilità di avere un contatto con il figlio nei giorni
24/25/26 dicembre 2014 (disp. n. 1). L’Autorità ha anche disposto che “a RE 1 è
fatto ordine di proporre, entro il 7 gennaio 2015, quali passi intende
intraprendere per proteggere lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del
figlio, ai sensi dell’art. 302 cpv. 1 CC” (disp. n. 2). L’Autorità di
protezione ha indicato 30 giorni nei rimedi giuridici (disp. n. 3). La
risoluzione ha in particolare indicato che il referto dello psicoterapeuta __________
(stilato su incarico del Pretore in sede di divorzio), mantiene la sua
attualità. Lo psicoterapeuta indicava segnatamente di “non aver l’impressione
che sussisterebbero delle ragioni sufficienti per annullare o limitare i
rapporti padre-figlio”. Il perito consigliava inoltre – nel caso in cui non
fosse possibile ristabilire i diritti di visita – di approfondire la
fattispecie (con un’analisi psicodiagnostica del bambino, dei due genitori e
delle loro relazioni).
L. Contro la predetta
decisione del 23 dicembre 2014 RE 1 è insorta con reclamo del 2 febbraio 2015,
postulando l’annullamento della stessa in quanto sarebbe contraria
all’interesse e al bene del figlio.
Mediante osservazioni del
9 febbraio 2015 PI 1 ha eccepito la tardività del reclamo.
Con scritto del 10
febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha osservato che ci troveremmo “confrontati
con un chiaro conflitto di lealtà”, indicando che “il minimo che l’Autorità di
protezione possa fare è sorvegliare che il genitore affidatario prenda le
misure per il bene del minore”. Secondo l'Autorità “è quanto è stato fatto attraverso
la decisione del 23 dicembre 2014 e l’inoltro del reclamo è la dimostrazione di
quanto poco seriamente intenda procedere la signora RE 1 per dare al padre di
suo figlio, e a suo figlio, l’opportunità di coltivare una relazione”.
Mediante replica del 4
marzo 2015 RE 1 riconferma il proprio reclamo. Essa rileva che il figlio è
ormai un ragazzo, al quale non si potrebbero più imporre delle azioni o dei
comportamenti.
Con duplica del 9 marzo
2015 l’Autorità di protezione riconferma la propria decisione.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48
lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), così come i reclami contro le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48
lett. f n. 9 LOG).
Quanto alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611.
del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova
Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare
l’art. 99 LPAmm.
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione, dopo aver momentaneamente sospeso i diritti
di visita tra PI 1 e il padre – mediante decisione supercautelare, in attesa di
“ridiscutere la questione in sede d’udienza” – li ha ripristinati (disp. n. 1).
L’Autorità ha fatto ordine a RE 1 “di proporre, entro il 7 gennaio 2015, quali
passi intende intraprendere per proteggere lo sviluppo fisico, intellettuale e
morale del figlio, ai sensi dell’art. 302 cpv. 1 CC” (disp. n. 2). L’Autorità di
prime cure ha stabilito un termine di reclamo di 30 giorni (disp. n. 3). Essa
ha in particolare fatto riferimento alla perizia dello psicoterapeuta __________
(già perito in sede di divorzio), a mente del quale all’epoca non sussistevano
delle ragioni sufficienti per annullare o limitare i rapporti fra PI 1 e il padre.
Il perito consigliava di approfondire la situazione (con un’analisi
psicodiagnostica del bambino, dei due genitori e delle loro relazioni), nel
caso in cui non fosse stato possibile ristabilire i diritti di visita.
L’Autorità di protezione – adducendo l'attualità della perizia – ha indicato
che non ci sarebbero le premesse per limitare le relazioni personali, indicando
che per alcuni anni il padre è stato seguito dalla curatrice educativa e ha
dimostrato di saper rispettare i tempi e le necessità del figlio. L’Autorità di
prime cure ha concluso precisando che “se al momento il ragazzino non intende
vedere suo padre, resta compito della madre, che ha la responsabilità delle
cure e dell’educazione di PI 1, prendere tutti i provvedimenti del caso”,
riconoscendo che la terapia potrebbe aiutare il minore ad affrontare la
situazione.
3.
RE 1 ha impugnato la
predetta decisione, contestando il ripristino delle relazioni personali. Pur
riconoscendo le difficoltà nell’esercizio dei diritti di visita fra padre e
figlio ed indicando che una relazione di PI 1 con il padre sarebbe
“auspicabile”, la reclamante ritiene che il figlio necessiti al momento di tempo.
Riferisce di essersi rivolta ad un terapeuta affinché seguisse il figlio,
seguendo le indicazioni della membro permanente __________. Il percorso
terapeutico intrapreso da PI 1 non avrebbe ancora consentito di rimuovere le
barriere verso il padre. A mente della reclamante la risoluzione impugnata ignorerebbe
e disattenderebbe in modo arbitrario le risultanze del rapporto del 22 dicembre
2014.
della psicologa __________ (secondo cui per PI 1 il rapporto con il padre
sarebbe in questo momento insopportabile). Detta risoluzione sarebbe contraria
all’interesse e al bene del figlio.
4.
In concreto va
innanzitutto esaminata la tempestività del gravame.
In caso di urgenza
particolare l’autorità di protezione può adottare delle misure supercautelari,
ossia senza sentire le parti (art. 445 cpv. 2 prima frase CC). Nel contempo dà
alle parti l'opportunità di presentare osservazioni oppure le sente in udienza,
dopodiché prende una nuova decisione di natura cautelare (art. 445 cpv. 2 seconda
frase CC) [Steinauer/Fountoulakis,
Droit des persones physiques et de la protection de l'adulte, Friborgo 2014, n.
1108.
pag. 494-495].
La
risoluzione impugnata ha fatto seguito a quella
supercautelare del 30 ottobre 2014 (n. 628B/2014) e all’audizione dei genitori
del 6 novembre 2014. La decisione impugnata è fondata principalmente sul
referto dello psicologo __________ del 28 febbraio 2011 (stilato in sede di
divorzio). Oltre a ripristinare il diritto di visita, l’Autorità di protezione
ha ordinato alla madre di PI 1 di proporre, entro il 7 gennaio 2015, “quali
passi intende intraprendere per proteggere lo sviluppo fisico intellettuale e
morale del figlio, ai sensi dell’art. 302 cpv. 1 CC” (disp. 2).
Va rilevato che, nel
frattempo, con risoluzione del 16 marzo 2015 (n. 239/2015), l’Autorità di
protezione ha conferito mandato per una valutazione psicodiagnostica
approfondita di PI 1, del padre e della madre e delle loro relazioni. Tale provvedimento
è stato ordinato in considerazione della necessità di adottare ogni e qualsiasi
provvedimento utile per il riavvicinamento del ragazzo al padre.
Ora, indipendentemente
dalla formulazione del dispositivo n. 2 della decisione impugnata – tutt’altro
che chiara e di cui si ignora la possibile attuazione o la reale efficacia –
appare evidente che non si è in presenza di una decisione definitiva di merito.
Trattasi palesemente di
una decisione cautelare per la cui impugnazione la legge prevede un termine di
10.
giorni (art. 445 cpv. 3 CC) [Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., n. 1109 pag. 495]. Benché l’Autorità di
protezione abbia indicato erroneamente 30 giorni nei rimedi
giuridici, il legale dei reclamanti se ne sarebbe potuto rendere conto
consultando le relative norme del Codice civile. Per giurisprudenza non è
possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la
parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente
consultando il testo di legge (DTF 5A_401/2007 del 29
agosto 2007, cons. 4.2 ; DTF 2A.344/2006 del 9 giugno 2006, cons. 3.1). La
risoluzione del 23 dicembre 2014 è pervenuta al legale il giorno successivo.
Tenendo conto delle ferie giudiziarie natalizie (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c
LPAmm) il termine per inoltrare il gravame è scaduto il 12 gennaio 2015. Spedito
tramite invio postale il 2 febbraio 2015 il reclamo risulta di conseguenza intempestivo
e irricevibile.
Si prescindesse da ciò, il
reclamo andrebbe in ogni caso respinto per i motivi che seguono.
5.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273
CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è
essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere
nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.
Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,
mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2
maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,
cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la
durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,
lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle
relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del
figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal
figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer
in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
Per il bene del figlio le relazioni personali di un
minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche –
come si è appena detto – allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi
delle sue esigenze.
Il diritto di visita va
organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone
un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì
tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando
soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
L’istituzione di una curatela
educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art.
308.
cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare
sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlio e per proporre gli
opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014,
inc. 9.2014.9 consid. 8).
5.1
Il diritto di visita
usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su
circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca
del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC
necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del
figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente
per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite
in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore
titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una
perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha
la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in
virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato
una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch
2010.
pag. 209).
Secondo l’art. 274 cpv. 2
CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o
revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in
violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero
per altri gravi motivi (Meier/Stettler,
op. cit., n 785).
Tale rifiuto o revoca può entrare in
considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è
impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi
gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il
genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la
revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio
(DTF 131 III 209, cons. 5;5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons.
3; Epiney-Colombo, Le
relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e
morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del
genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano
negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in
particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è
pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.
4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità
occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate
con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF
5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
5.2
In virtù dell’art. 274
cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i
rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito
dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i
genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità
sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del
genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità
parentale dell’altro (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è
reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di
influenzare negativamente il figlio, incoraggiando un’attitudine positiva verso
l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo
generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi
doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche
nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola, il genitore
detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste
in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,
op. cit., n. 775).
6.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa
tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le
proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012, consid. 2.3).
7.
Nel caso in esame,
relativamente all’esercizio del diritto di visita, l’Autorità di protezione ha confermato
la decisione, presa in sede di divorzio dal Pretore del distretto di _________,
per ben quattro volte. Il 17 luglio 2014 (ris. n. 428B/2014) ha approvato il
calendario dei diritti di visita proposto in sede di divorzio. Considerata la
difficoltà riscontrata dal padre nell’esercitare il diritto di visita, con
risoluzione del 31 luglio 2014 (ris. n. 467/2014) l’Autorità di protezione ha
nuovamente confermato il calendario dei diritti di visita, questa volta con la
comminatoria dell’art. 292 CPS. Tale risoluzione è poi di nuovo stata convalidata
l’8 ottobre 2014 (sempre con la comminatoria dell’art. 292 CPS) e in seguito confermata
da questa Camera (decisione del 17 ottobre 2014 inc. 9.2014.180), che ha
precisato che l’esercizio del diritto di visita paterno non dipende dal
comportamento del figlio ma dalla mancata azione della madre, cui incombe di
consegnare il figlio al padre alle date stabilite dal calendario. La
comminatoria è stata in concreto confermata anche da questa Camera.
7.1
L’Autorità di prime
cure aveva poi “momentaneamente sospeso” i diritti di visita, dando seguito
alla precisa richiesta formulata dalla madre, che aveva presentato una “perizia
di parte” (del 14 ottobre 2014 della psicologa __________, che aveva a quel
momento effettuato cinque sedute di psicoterapia con PI 1). Come risulta dalla
risoluzione supercautelare – che aveva appunto momentaneamente sospeso le
relazioni personali fra padre e figlio – le stesse dovevano essere “ridiscusse
in sede d’udienza il 6 novembre 2014”. Dopo l’udienza, l’Autorità ha poi
nuovamente ripristinato i diritti di visita.
Durante l’udienza era
infatti stato ribadito che il padre ha dichiarato di non essere più riuscito ad
esercitare il proprio diritto di visita da fine agosto, ricordando che questo
problema era già stato evidenziato in sede di divorzio dal Pretore (che aveva
appunto ordinato la nomina di un curatore educativo). CO 2 aveva pertanto
proposto il riavvicinamento del figlio tramite l’aiuto di un terapeuta. La madre
dal canto suo, a precisa domanda, non ha formulato nessuna proposta, limitandosi
a ribadire che il figlio necessità di tempo.
Questo avvicendarsi di
risoluzioni dell’Autorità di prime cure, che hanno sempre confermato il
calendario dei diritti di visita previsti in sede di divorzio è stato, con ogni
evidenza, causato dalle controversie tra i genitori ed in particolare
dall’agire della madre, ancorché involontario.
7.2
La possibile
difficoltà nell’esercizio dei diritti di visita era già stata palesata dallo
psicologo __________, incaricato dal Pretore in sede di divorzio di effettuare
una perizia. Nel dettagliato referto del 28 febbraio 2011, in merito alla questione dei diritti di visita, il perito rilevava a più riprese che PI 1
“vuole andare dal papà”, benché intenda vivere con la mamma. Le tensioni all’interno della famiglia sono dovute, a mente dello specialista, alla
netta diversità degli atteggiamenti educativi dei due genitori. La madre è
molto determinata nel suo ruolo educativo e severa nel giudizio che da al
padre, mentre il padre sembra avere con il figlio un ruolo più libero e
giocoso. L’esperto indica che “da un lato RE 1 tende a interpretare
l’elasticità paterna in termini di disattenzione, trascuratezza e inadeguatezza;
dall’altro CO 2 legge il rigore e la precisione materna come rigidità”. Dopo
aver approfondito le dinamiche e i rapporti fra i genitori lo psicologo ha
indicato che non ha “l’impressione che sussistano delle ragioni sufficienti per
annullare o limitare i rapporti fra padre e figlio”. Quanto a PI 1, riferisce
che percepisce la mancanza di fiducia che la mamma nutre nei confronti del
padre, e può essere indotto a fare leva su questo aspetto per ottenere ciò che
vuole. In conclusione l’esperto afferma che “per uscire da questa difficile
situazione, che oltretutto comporta il rischio di evolvere verso un vero e
proprio conflitto di lealtà, è importante che i due genitori facciano entrambi
dei passi nella direzione dell’altro”. Dichiara inoltre che, pur restando fiducioso
circa la possibilità di un risoluzione della questione (esercizio diritti di
visita), “qualora sussistessero ancora delle tensioni, o qualora permanesse
ancora il dubbio, nella signora RE 1, di una chiara inadeguatezza genitoriale
paterna, sarebbe allora necessario un ulteriore esame peritale, comportante
un’analisi psicodiagnostica approfondita del bambino, dei due genitori e delle
loro relazioni”.
Anche la membro
permanente, che aveva provveduto all’ascolto del minore (cfr. 23 luglio 2014)
aveva osservato che “sarebbe auspicabile” che PI 1 fosse seguito da uno
specialista/terapeuta allo scopo di “aprire il suo cuore anche verso suo padre
ossia ricostruire, ricucire, con i tempi dovuti una relazione di fiducia verso
la figura paterna e se del caso chiarire/verificare al meglio anche la
relazione con sua madre”. Ricorda inoltre “che la relazione fra i genitori di PI
1.
sembra essere abbastanza conflittuale (cfr. seduta del 17 luglio 2014)”.
7.3
Ora, in relazione ai
due scritti della psicologa __________ (del 14 ottobre e del 28 ottobre 2014)
va rilevato che la stessa ha indicato che durante gli incontri lei e PI 1 si
erano prefissati di “poter meglio capire come i suoi forti sentimenti di opposizione
nell’incontrare il padre si siano sviluppati, rispettivamente capire quali siano
i bisogni e le aspettative di PI 1 nella relazione con il padre, per
poterglieli poi esprimere e così aprire un dialogo costruttivo”. All’epoca la
terapeuta aveva riferito che le pressioni esercitate nell’imporre il diritto di
visita avrebbero avuto un effetto nefasto sul ragazzo, consigliando in sostanza
di togliere queste pressioni esterne per poter rompere “il circolo vizioso” ed
innescare un circolo virtuoso.
In concreto, ritenuto che
è da fine agosto-inizio settembre che il padre non esercita più, suo malgrado,
il diritto di visita si può con ogni evidenza affermare che la “pressione”
circa l’esercizio del diritto di visita sia stata automaticamente rimossa.
Questo indipendentemente dal fatto che fosse (“dare tempo PI 1” così come suggerito
dalla psicologa), o meno nel bene del minore. Ciò è de facto avvenuto.
.
7.4
Come già detto, una
sospensione dell’esercizio delle relazioni personali si giustifica quando ciò
sia nell’interesse del figlio e deve configurare l’ultima ratio.
L’esercizio delle
relazioni personali non è vincolato dal consenso del figlio. Come, a giusto
titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, benché al momento la volontà di PI
1, debba essere considerata, il suo chiaro rifiuto non può in ogni caso essere
decisivo.
Occorre infatti valutare
in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento
di difesa verso un genitore o se l’esercizio dei diritti di visita incide
negativamente sul suo bene (DTF 127 III 298).
In concreto dagli atti non
emerge la necessità di una sospensione dei diritti di visita, semmai
l’importanza di seguire la situazione, questo sia in rapporto alla mamma che al
papà.
Che le difficoltà
relazionali tra i genitori, ed in particolare il dubbio di RE 1 di un’inadeguatezza
genitoriale paterna, avrebbero potuto portare ad un conflitto di lealtà nel
figlio e ad una condizione negativa per il suo sviluppo psico-fisico, era già
stato ipotizzato dallo psicologo __________ nel 2011. Purtroppo, malgrado la
presenza della curatrice educativa questo non è potuto essere evitato.
Il disagio del minore non
è però un motivo sufficiente per sospender i diritti di visita. L’esistenza di
tensioni tra il figlio ed il genitore che non detiene la custodia non è
sufficiente a concludere che l’esercizio alle relazioni personali possa
compromettere il bene del figlio (Meier/Stettler,
op. cit., 5ª ed., n. 781).
Nel caso in esame non è
dimostrato che il bene del minore sia minacciato dall’esercizio del diritto di
visita. Pur non contestando che vi siano problemi relazionali fra i genitori e
una mancanza di comunicazione, si ricorda che è stata nominata una curatrice
educativa e che l’Autorità di prime cure ha provveduto a dare mandato ad una
psicologa per una valutazione psicodiagnostica (giusta l’art. 307 CC) al fine
di favorire il riavvicinamento del figlio al padre.
8.
In virtù di quanto
precede il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto e la decisione impugnata
confermata.
Tasse e spese sono a
carico della reclamante – totalmente soccombente – che rifonderà a CO 2
adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.