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Decisione

9.2015.225

Attribuzione autorità parentale congiunta

24 maggio 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2008 dalla relazione fra RE 1 e CO 2. Con decisione 17

giugno 2013 l’allora Autorità regionale di protezione __________ (ora Autorità

regionale __________, in seguito Autorità di protezione) ha istituito, in

favore della minore, una curatela educativa e designato, in funzione di

curatrice, CURA 1; con decisione di medesima data l’autorità ha anche

regolamentato le relazioni personali fra padre e figlia.

B. Mediante istanza 31 luglio 2014 CO 2, vista l’entrata in vigore, il 1°

luglio 2014, delle modifiche del codice civile, ha chiesto l’attribuzione

dell’autorità parentale congiunta sulla figlia giusta i disposti 298b cpv. 1 CC

e 12 cpv. 4 Tit. fin. CC. Alla richiesta si è opposta, con osservazioni 12

settembre 2014, RE 1 in considerazione del conflitto esistente fra lei e il

padre e che rende la concessione dell’autorità parentale congiunta contraria

all’interesse della figlia.

Con replica

24 ottobre 2014 il padre ha precisato di partecipare alla cura della figlia in

modo quotidiano, attivo e collaborativo, sicché la richiesta non farebbe che

formalizzare una dedizione esistente da sempre e idonea a salvaguardare il bene

di PI 1. Il 26 novembre 2014 la madre ha ribadito l’impossibilità di un

esercizio congiunto dell’autorità parentale stante le difficoltà di

comunicazione e collaborazione fra i genitori.

C. Sentiti

in udienza dall’Autorità di protezione il 16 dicembre 2014, i genitori si sono

riconfermati nelle loro posizioni: RE 1 ha indicato di temere che conferendo

l’autorità parentale congiunta la situazione diventi più tesa visto che le

questioni importanti per la figlia devono trovare una soluzione concordata; il

padre ha dal canto suo mantenuto la richiesta. Nuovamente convocati il 19

maggio 2015, ai genitori è stato restituito l’esito dell’ascolto della figlia

effettuato dal membro permanente dell’Autorità di protezione. In sostanza è

merso che PI 1 è una bambina serena in una situazione di equilibrio rispetto al

rapporto con i genitori. In corso di udienza il padre ha pure, per la prima

volta, postulato la definizione dei diritti di visita con la figlia. Ai

genitori è poi stato assegnato un ultimo termine per presentare eventuali

conclusioni.

Il 1° giugno 2015 il padre ha confermato la richiesta d’accoglimento

dell’istanza e il conferimento dell’autorità parentale congiunta mentre la

madre, con allegato 3 giugno 2015, ha mantenuto la sua opposizione, anche in

relazione alla modifica dei diritti di visita.

D. Con

decisione 20 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha infine accolto l’istanza

del padre e conferito l’esercizio congiunto dell’autorità parentale di PI 1 ad

entrambi i genitori; ha invece respinto la richiesta relativa alla modifica

delle relazioni personali. Pur essendoci conflitti fra i genitori non sono

stati ritenuti tali da mettere in pericolo il bene della figlia.

E. Avverso

la predetta decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo 24 dicembre 2015/ 9

gennaio 2016. Ella ritiene che il padre non adempie in modo adeguato

all’assistenza della figlia e che la collaborazione con lui risulta molto

difficile. Per questo si oppone al conferimento dell’autorità parentale

congiunta.

F. Con scritti del 30 gennaio 2016 rispettivamente del 2 febbraio 2016

sia la curatrice sia l’Autorità di protezione hanno rinunciato a presentare

ulteriori osservazioni, l’autorità si è comunque riconfermata nella decisione

avversata.

Con osservazioni del 4 febbraio 2016 CO 2 ha chiesto la reiezione del

gravame. Dagli atti è emerso un profondo attaccamento di PI 1 al padre che si

occupa convenientemente della figlia, eventuali screzi tra genitori non bastano

per far capo all’attribuzione esclusiva alla madre dell’autorità parentale.

Egli ha inoltre chiesto, in via preliminare, di revocare l’effetto sospensivo

al reclamo.

G. Il 29

febbraio 2016 RE 1 ha presentato l’allegato di replica nel quale ha ribadito

che l’autorità parentale congiunta presuppone la volontà e capacità di

comunicare ed un minimo di cooperazione genitoriale così come quella di essere

disposti a scendere a compromessi. La responsabilità genitoriale comprende

inoltre anche il dovere di prendersi cura della figlia e di provvedere al suo

mantenimento, ciò che il padre fa in modo discontinuo.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.

450.

CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

In

considerazione dell’odierna decisione la richiesta di revoca dell’effetto

sospensivo al reclamo postulata da CO 2 è divenuta priva di oggetto.

2.

Il 1°

luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa

all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha

introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione

dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo

stato civile dei genitori (sposati o no) e della loro situazione (comunione

domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i

genitori sono orami trattati in maniera uguale.

Tuttavia,

per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio

ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione titolare dell’autorità

parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione

giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza

non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità

parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei

genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art.

298b CC) o del giudice (art. 298c CC).

In

particolare, l’art. 298b CC prevede che quanto un genitore si rifiuta di

rilasciare la dichiarazione comune, l’altro genitore può rivolgersi

all’Autorità di protezione del domicilio del figlio. L’Autorità di protezione

dispone l’autorità parentale congiunta oppure, se necessario per il bene del

figlio, mantiene l’autorità parentale esclusiva della madre o la trasferisce al

padre (art. 298b cpv. 2 CC). L’Autorità di protezione non è vincolata dalla

richiesta della parte che l’ha adita; qualora si discosti dalla regola

dell’autorità parentale congiunta, vanno addotti motivi sufficienti. Se non vi

sono motivi qualificati va pronunciata l’autorità parentale congiunta. Il

principio che deve guidare la decisione dell’autorità è sempre il bene del

figlio; l’onere della prova è a carico del genitore che si oppone all’autorità

parentale congiunta (FF 2011 8049).

L’Alta corte

ha già avuto modo di precisare che le eccezioni che permettono l’attribuzione a

uno solo dei genitori dell’autorità parentale devono essere valutate in modo

restrittivo e che l’autorità parentale esclusiva sarà ammessa solo nel caso in

cui questa soluzione garantisce una migliore protezione degli interessi del

minore (decisioni del TF: DTF 142 III 1; 141 III 472;5A_ 926/2014 del 28

agosto 2015). In particolare, un conflitto serio e duraturo fra i genitori o

una incapacità persistente a comunicare l’uno con l’altro possono giustificare

l’attribuzione a uno solo dell’autorità parentale a condizione che il conflitto

o l’incapacità di comunicare abbiano delle conseguenze negative sul minore e

che una simile decisione sia suscettibile di migliorare la situazione (DTF 142

III 1, cosid. 3.3).

Ed è a

giusta ragione che la situazione di conflitto va valutata restrittivamente, in

caso contrario potrebbe essere facilmente strumentalizzata al fine di ottenere

o mantenere l’autorità parentale esclusiva.

3.

Nel

caso concreto PI 1 è nata il 2008 quando ancora vigeva il principio, nel caso

di genitori non coniugati, dell’autorità parentale esclusiva in favore della

madre (art. 298 cpv. 1 vCC). CO 2 ha tuttavia fatto uso, con istanza 31 luglio

2014, della facoltà sancita all’art. 12 cpv. 4 Tit. fin. CC che prevede che, se

all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l’autorità parentale

spetta a un solo genitore, l’altro genitore può, entro un anno dall’entrata in

vigore del nuovo diritto, chiedere all’autorità competente di disporre

l’autorità parentale congiunta; l’art. 298b si applica per analogia.

RE 1 si è

opposta alla richiesta del padre facendo dapprima valere una situazione di

conflitto fra i genitori e, in seguito, una mancanza di adeguato accudimento da

parte del padre nei confronti di PI 1.

Ora, è ben

vero che a suo tempo l’Autorità di protezione ha istituito una curatela per

mediare la conflittualità fra i genitori e favorire il dialogo fra loro (ris.

n. 1956/2013 del 27 maggio 2013). Dagli atti emerge tuttavia che grazie a

questo provvedimento e, verosimilmente, anche per l’impegno profuso dai

genitori stessi, la situazione è tutt’altro che drammatica; ma soprattutto,

emerge che PI 1 è una bambina che cresce bene, che non presenta disagi e che

intrattiene buoni rapporti con entrambi i genitori.

La

curatrice, nell’incontro del 16 dicembre 2014, ha confermato di aver cercato di

promuovere l’autonomia dei genitori della definizione dei diritti di visita:

sebbene ci sono stati momenti di tensione gli stessi si sono risolti. Ha poi

precisato che PI 1 è una bambina serena e che sta bene sia con la mamma sia con

il papà (verbale Autorità di protezione del 16.12.2014, pag. 1). Anche

dall’ascolto di PI 1 effettuata dal membro permanente dell’Autorità di

protezione è emerso che si tratta di una bambina serena che sta crescendo bene

e che ha mostrato una situazione di equilibrio rispetto ai genitori (verbale

dell’Autorità di protezione del 19.5. 2015, pag. 1). I genitori stessi hanno

ammesso di essersi accordati serenamente rispetto ai diritti di visita, ciò che

ha nuovamente confermato anche la curatrice che ha indicato che i genitori

riescono ad andare avanti autonomamente salvo alcune tensioni che escono

saltuariamente, conflittualità che ha tuttavia giudicato anche positiva e

costruttiva (verbale del 19.5.2015, pag. 2).

Per il resto

la madre, alla quale spetta l’onere della prova, ha unicamente prodotto scambi

di e-mail fra lei, il padre e la curatrice dai quali mergono unicamente

puntuali osservazioni rispetto ad alcuni momenti passati col padre (mancato

controllo zecca, unghie sporche e bimba mal pettinata ecc.) e poi risolti che,

di per sé, non impediscono certo l’esercizio dell’autorità parentale congiunta

e non fanno concludere in una generale e durevole incapacità del padre di di

prendere delle decisioni tenuto conto degli interessi e del bene della figlia.

In definitiva,

anche ammettendo una situazione di conflitto, la stessa non ha, fortunatamente

e grazie all’impegno di genitori e curatrice, delle conseguenze negative su PI

1.

e nemmeno si può concludere che il mantenimento dell’autorità parentale

esclusiva in favore della madre sia suscettibile di migliorare la situazione.

Stante così le cose non vi è motivo per discostarsi dal principio dell’autorità

parentale congiunta; il reclamo non merita quindi accoglimento.

4.

Tasse

e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi a carico della

reclamante che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.La domanda di revoca dell’effetto sospensivo

al reclamo formulata da CO 2 è priva di oggetto.

2.Il reclamo è respinto e la decisione

impugnata confermata.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono posti a

carico della reclamante che rifonderà al signor CO 2 fr.

400.– a titolo di ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.