9.2015.225
Attribuzione autorità parentale congiunta
24 maggio 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.225
Lugano
24 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
patr. da: PR 1
per quanto riguarda l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta
giudicando sul reclamo del 24 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 20 novembre 2015 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2008 dalla relazione fra RE 1 e CO 2. Con decisione 17
giugno 2013 l’allora Autorità regionale di protezione __________ (ora Autorità
regionale __________, in seguito Autorità di protezione) ha istituito, in
favore della minore, una curatela educativa e designato, in funzione di
curatrice, CURA 1; con decisione di medesima data l’autorità ha anche
regolamentato le relazioni personali fra padre e figlia.
B. Mediante istanza 31 luglio 2014 CO 2, vista l’entrata in vigore, il 1°
luglio 2014, delle modifiche del codice civile, ha chiesto l’attribuzione
dell’autorità parentale congiunta sulla figlia giusta i disposti 298b cpv. 1 CC
e 12 cpv. 4 Tit. fin. CC. Alla richiesta si è opposta, con osservazioni 12
settembre 2014, RE 1 in considerazione del conflitto esistente fra lei e il
padre e che rende la concessione dell’autorità parentale congiunta contraria
all’interesse della figlia.
Con replica
24 ottobre 2014 il padre ha precisato di partecipare alla cura della figlia in
modo quotidiano, attivo e collaborativo, sicché la richiesta non farebbe che
formalizzare una dedizione esistente da sempre e idonea a salvaguardare il bene
di PI 1. Il 26 novembre 2014 la madre ha ribadito l’impossibilità di un
esercizio congiunto dell’autorità parentale stante le difficoltà di
comunicazione e collaborazione fra i genitori.
C. Sentiti
in udienza dall’Autorità di protezione il 16 dicembre 2014, i genitori si sono
riconfermati nelle loro posizioni: RE 1 ha indicato di temere che conferendo
l’autorità parentale congiunta la situazione diventi più tesa visto che le
questioni importanti per la figlia devono trovare una soluzione concordata; il
padre ha dal canto suo mantenuto la richiesta. Nuovamente convocati il 19
maggio 2015, ai genitori è stato restituito l’esito dell’ascolto della figlia
effettuato dal membro permanente dell’Autorità di protezione. In sostanza è
merso che PI 1 è una bambina serena in una situazione di equilibrio rispetto al
rapporto con i genitori. In corso di udienza il padre ha pure, per la prima
volta, postulato la definizione dei diritti di visita con la figlia. Ai
genitori è poi stato assegnato un ultimo termine per presentare eventuali
conclusioni.
Il 1° giugno 2015 il padre ha confermato la richiesta d’accoglimento
dell’istanza e il conferimento dell’autorità parentale congiunta mentre la
madre, con allegato 3 giugno 2015, ha mantenuto la sua opposizione, anche in
relazione alla modifica dei diritti di visita.
D. Con
decisione 20 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha infine accolto l’istanza
del padre e conferito l’esercizio congiunto dell’autorità parentale di PI 1 ad
entrambi i genitori; ha invece respinto la richiesta relativa alla modifica
delle relazioni personali. Pur essendoci conflitti fra i genitori non sono
stati ritenuti tali da mettere in pericolo il bene della figlia.
E. Avverso
la predetta decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo 24 dicembre 2015/ 9
gennaio 2016. Ella ritiene che il padre non adempie in modo adeguato
all’assistenza della figlia e che la collaborazione con lui risulta molto
difficile. Per questo si oppone al conferimento dell’autorità parentale
congiunta.
F. Con scritti del 30 gennaio 2016 rispettivamente del 2 febbraio 2016
sia la curatrice sia l’Autorità di protezione hanno rinunciato a presentare
ulteriori osservazioni, l’autorità si è comunque riconfermata nella decisione
avversata.
Con osservazioni del 4 febbraio 2016 CO 2 ha chiesto la reiezione del
gravame. Dagli atti è emerso un profondo attaccamento di PI 1 al padre che si
occupa convenientemente della figlia, eventuali screzi tra genitori non bastano
per far capo all’attribuzione esclusiva alla madre dell’autorità parentale.
Egli ha inoltre chiesto, in via preliminare, di revocare l’effetto sospensivo
al reclamo.
G. Il 29
febbraio 2016 RE 1 ha presentato l’allegato di replica nel quale ha ribadito
che l’autorità parentale congiunta presuppone la volontà e capacità di
comunicare ed un minimo di cooperazione genitoriale così come quella di essere
disposti a scendere a compromessi. La responsabilità genitoriale comprende
inoltre anche il dovere di prendersi cura della figlia e di provvedere al suo
mantenimento, ciò che il padre fa in modo discontinuo.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.
450.
CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
In
considerazione dell’odierna decisione la richiesta di revoca dell’effetto
sospensivo al reclamo postulata da CO 2 è divenuta priva di oggetto.
2.
Il 1°
luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa
all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha
introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione
dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo
stato civile dei genitori (sposati o no) e della loro situazione (comunione
domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i
genitori sono orami trattati in maniera uguale.
Tuttavia,
per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio
ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione titolare dell’autorità
parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione
giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza
non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità
parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei
genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art.
298b CC) o del giudice (art. 298c CC).
In
particolare, l’art. 298b CC prevede che quanto un genitore si rifiuta di
rilasciare la dichiarazione comune, l’altro genitore può rivolgersi
all’Autorità di protezione del domicilio del figlio. L’Autorità di protezione
dispone l’autorità parentale congiunta oppure, se necessario per il bene del
figlio, mantiene l’autorità parentale esclusiva della madre o la trasferisce al
padre (art. 298b cpv. 2 CC). L’Autorità di protezione non è vincolata dalla
richiesta della parte che l’ha adita; qualora si discosti dalla regola
dell’autorità parentale congiunta, vanno addotti motivi sufficienti. Se non vi
sono motivi qualificati va pronunciata l’autorità parentale congiunta. Il
principio che deve guidare la decisione dell’autorità è sempre il bene del
figlio; l’onere della prova è a carico del genitore che si oppone all’autorità
parentale congiunta (FF 2011 8049).
L’Alta corte
ha già avuto modo di precisare che le eccezioni che permettono l’attribuzione a
uno solo dei genitori dell’autorità parentale devono essere valutate in modo
restrittivo e che l’autorità parentale esclusiva sarà ammessa solo nel caso in
cui questa soluzione garantisce una migliore protezione degli interessi del
minore (decisioni del TF: DTF 142 III 1; 141 III 472;5A_ 926/2014 del 28
agosto 2015). In particolare, un conflitto serio e duraturo fra i genitori o
una incapacità persistente a comunicare l’uno con l’altro possono giustificare
l’attribuzione a uno solo dell’autorità parentale a condizione che il conflitto
o l’incapacità di comunicare abbiano delle conseguenze negative sul minore e
che una simile decisione sia suscettibile di migliorare la situazione (DTF 142
III 1, cosid. 3.3).
Ed è a
giusta ragione che la situazione di conflitto va valutata restrittivamente, in
caso contrario potrebbe essere facilmente strumentalizzata al fine di ottenere
o mantenere l’autorità parentale esclusiva.
3.
Nel
caso concreto PI 1 è nata il 2008 quando ancora vigeva il principio, nel caso
di genitori non coniugati, dell’autorità parentale esclusiva in favore della
madre (art. 298 cpv. 1 vCC). CO 2 ha tuttavia fatto uso, con istanza 31 luglio
2014, della facoltà sancita all’art. 12 cpv. 4 Tit. fin. CC che prevede che, se
all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l’autorità parentale
spetta a un solo genitore, l’altro genitore può, entro un anno dall’entrata in
vigore del nuovo diritto, chiedere all’autorità competente di disporre
l’autorità parentale congiunta; l’art. 298b si applica per analogia.
RE 1 si è
opposta alla richiesta del padre facendo dapprima valere una situazione di
conflitto fra i genitori e, in seguito, una mancanza di adeguato accudimento da
parte del padre nei confronti di PI 1.
Ora, è ben
vero che a suo tempo l’Autorità di protezione ha istituito una curatela per
mediare la conflittualità fra i genitori e favorire il dialogo fra loro (ris.
n. 1956/2013 del 27 maggio 2013). Dagli atti emerge tuttavia che grazie a
questo provvedimento e, verosimilmente, anche per l’impegno profuso dai
genitori stessi, la situazione è tutt’altro che drammatica; ma soprattutto,
emerge che PI 1 è una bambina che cresce bene, che non presenta disagi e che
intrattiene buoni rapporti con entrambi i genitori.
La
curatrice, nell’incontro del 16 dicembre 2014, ha confermato di aver cercato di
promuovere l’autonomia dei genitori della definizione dei diritti di visita:
sebbene ci sono stati momenti di tensione gli stessi si sono risolti. Ha poi
precisato che PI 1 è una bambina serena e che sta bene sia con la mamma sia con
il papà (verbale Autorità di protezione del 16.12.2014, pag. 1). Anche
dall’ascolto di PI 1 effettuata dal membro permanente dell’Autorità di
protezione è emerso che si tratta di una bambina serena che sta crescendo bene
e che ha mostrato una situazione di equilibrio rispetto ai genitori (verbale
dell’Autorità di protezione del 19.5. 2015, pag. 1). I genitori stessi hanno
ammesso di essersi accordati serenamente rispetto ai diritti di visita, ciò che
ha nuovamente confermato anche la curatrice che ha indicato che i genitori
riescono ad andare avanti autonomamente salvo alcune tensioni che escono
saltuariamente, conflittualità che ha tuttavia giudicato anche positiva e
costruttiva (verbale del 19.5.2015, pag. 2).
Per il resto
la madre, alla quale spetta l’onere della prova, ha unicamente prodotto scambi
di e-mail fra lei, il padre e la curatrice dai quali mergono unicamente
puntuali osservazioni rispetto ad alcuni momenti passati col padre (mancato
controllo zecca, unghie sporche e bimba mal pettinata ecc.) e poi risolti che,
di per sé, non impediscono certo l’esercizio dell’autorità parentale congiunta
e non fanno concludere in una generale e durevole incapacità del padre di di
prendere delle decisioni tenuto conto degli interessi e del bene della figlia.
In definitiva,
anche ammettendo una situazione di conflitto, la stessa non ha, fortunatamente
e grazie all’impegno di genitori e curatrice, delle conseguenze negative su PI
1.
e nemmeno si può concludere che il mantenimento dell’autorità parentale
esclusiva in favore della madre sia suscettibile di migliorare la situazione.
Stante così le cose non vi è motivo per discostarsi dal principio dell’autorità
parentale congiunta; il reclamo non merita quindi accoglimento.
4.
Tasse
e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi a carico della
reclamante che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.La domanda di revoca dell’effetto sospensivo
al reclamo formulata da CO 2 è priva di oggetto.
2.Il reclamo è respinto e la decisione
impugnata confermata.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti a
carico della reclamante che rifonderà al signor CO 2 fr.
400.– a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.